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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/11/2025, n. 5809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5809 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere –
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.15/24 R.G., riservata in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., all'esito di trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con ordinanza resa in data 5 novembre 2025 e comunicata in data 6 novembre 2025 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, in virtù di mandato Parte_1 C.F._1 in calce all'atto di appello, dall'avvocato Barbara Lombardi (C.F.
), presso il cui studio in Caserta (CE), alla via G. Alois n. 15, C.F._2
è elettivamente domiciliato
RGn°15/2024 -Sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F./P.I. ), in persona del procuratore generale Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), rappresentata e difesa, in forza di Parte_2 C.F._3 procura speciale in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avvocato
DA IS (C.F. ), presso il cui studio in Grossetto, alla via C.F._4
AR TT n.85, è elettivamente domiciliata
- APPELLATA CONTRO
, (C.F. ), rappresentato e difeso, in virtù di Controparte_2 C.F._5 mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avvocato Vincenzo
US (C.F. , presso il cui studio in Recale (CE), alla via C.F._6
Gibuti n. 2, è elettivamente domiciliato.
- APPELLATO
CONTRO
(P.I. , in persona del l.r.pt. Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4
(CF. , con sede legale in Napoli, alla via Stefano Barbato n. C.F._7
42
-APPELLATA CONTUMACE
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_4 C.F._8 residente in [...], sc. U, int. 4
-APPELLATO CONTUMACE
CONTRO
(C.F. ), nato a [...], il [...], Controparte_5 C.F._9 residente in [...], int. 6
APPELLATO CONTUMACE
RGn°15/2024 -Sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
NONCHE' CONTRO
in persona del l.r.p.t., con sede in Controparte_6
Napoli, alla via Luigi Volpicella n. 125
-APPELLATA CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 2 gennaio 2024, ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1331/2021, pubblicata in data 11 febbraio 2021, notificata unitamente all'atto di precetto da CP_1
in data 06 dicembre 2023, con cui, pronunciando sulle domande proposte
[...] dalla nei confronti della di Controparte_1 Controparte_3 CP_4
e volte a
[...] Controparte_5 Controparte_2 Controparte_7
ottenere la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti degli atti di compravendita, datati 06.05.2010, per AR , con cui Persona_1 [...]
e avevano disposto in favore di , nonché CP_5 Controparte_4 Parte_1 dell'atto di conferimento di immobili compiuto da in favore della Parte_1 [...]
datato 26.05.2010, sul presupposto che si trattasse di atti Controparte_3 compiuti in danno della società attrice, creditrice dell'importo di € 13.088,48, per effetto dei quali era stato realizzato il conferimento degli immobili dei germani in una società, la e, per gli immobili di CP_4 Controparte_3 Controparte_2 la costituzione di un TRUST - le accoglieva.
Segnatamente, con la predetta pronuncia, in questa sede impugnata, il Giudice di prime cure così disponeva: “1. dichiara l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti della dell'atto di vendita, datato 06.05.2010, ai Controparte_1
rogiti del Notaio , con sede in Polla (Sa), repertorio Persona_1
n°18244/6414, trascritto nei registri immobiliari della Conservatoria di Napoli, in data 11/05/2010 (registro generale 12739; registro particolare 8299) con cui
ha venduto al signor il seguente bene: quota di 1/1 Controparte_5 Parte_1
dell'immobile sito in Napoli (Na), località Barra, via Bartolo Longo n.394 e censito al Catasto Fabbricati, sezione urbana, al foglio 9, particella 930,
RGn°15/2024 -Sentenza
- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
subalterno 10, categoria A/2, consistenza 4,5 vani, scala U, interno 10 piano terzo;
2. In accoglimento della domanda attorea dichiara l'inefficacia ai sensi dell'art.
2901 c.c. nei confronti della dell'atto di compravendita datato Controparte_1
06.05.2010, ai rogiti del Notaio , con sede in Polla (Sa), Persona_1
repertorio n°18244/6414, trascritto nei registri immobiliari della Conservatoria di Napoli in data 11/05/2010 (registro generale 12740; registro particolare 8300) con cui ha venduto al signor , i seguenti beni: Controparte_4 Parte_1
2.1) quota di 1/1 di immobile sito in Napoli (Na), località Barra, via Figurelle
n.9/R, censiti al Catasto Fabbricati, sezione urbana, al foglio 12, particella 1042, subalterno 28 categoria A/2, consistenza 6 vani, Scala A, interno 15, piano 4;
2.2) quota di 1/1 di immobile sito in Napoli (Na), località Barra, Via Bartolo
Longo n.394, censito al Catasto Fabbricati, sezione urbana, foglio n.9, particella
930, subalterno n.8, categoria A/2, consistenza 5,5 vani, Scala U, interno n.8, piano 3;
3. In accoglimento della domanda attorea dichiara l'inefficacia ai sensi dell'art.
2901 c.c. nei confronti della dell'atto di conferimento immobili Controparte_1
in società, datato 26/05/2010, ai rogiti del Notaio Persona_1
(rep.18302/6457) trascritto nei registri immobiliari della Conservatoria di Napoli in data 04/06/2010 (registro generale 15636; registro particolare 10308), con il quale il signor ha conferito alla società (p.i. Parte_1 Controparte_3
gli immobili acquistati da e P.IVA_2 Controparte_5 Controparte_4
ovvero i seguenti beni:
3.1) quota di 1/1 dell'immobile sito in Napoli (Na), località Barra, via Bartolo
Longo n.394 e censito al Catasto Fabbricati al foglio 9, particella 930, subalterno 10, categoria A/2, consistenza 4,5 vani, scala U, interno 10 piano terzo;
3.2) quota di 1/1 di immobile sito in Napoli (Na), località Barra, via Figurelle
n.9/R, censiti al Catasto Fabbricati, sezione urbana, al foglio 12, particella 1042, subalterno 28 categoria A/2, consistenza 6 vani, Scala A, interno 15, piano 4;
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
3.3) quota di 1/1 di immobile sito in Napoli (Na), località Barra, Via Bartolo
Longo n.394, censito al Catasto Fabbricati, sezione urbana, foglio n.9, particella
930, subalterno n.8, categoria A/2, consistenza 5,5 vani, Scala U, interno n.8, piano 3
4. In accoglimento della domanda attorea dichiara la inefficacia ai sensi dell'art.
2901 c.c. nei confronti di dell'atto di conferimento immobili, Controparte_1 datato 26/05/2010, ai rogiti del Notaio (rep.18302/6457) Persona_1 trascritto nei registri immobiliari della Conservatoria di Napoli in data
04/06/2010 (registro generale n.15635; registro particolare n.10307), con il quale il signor ha conferito alla società Controparte_2 Controparte_3
(P.I. ) i seguenti beni immobili: P.IVA_2
4.1) quota di 1/1 di immobile sito in Napoli (Na), località Barra, Via Bartolo
Longo n.394, censito al catasto fabbricati, sezione urbana e censiti al foglio n.9, particella 930, subalterno n.9, categoria A2, consistenza 5,5 vani, scala U, interno 9, piano terzo;
4.2) quota di 1/1 di immobile sito in Napoli (Na), località Barra, Via Bartolo
Longo n.394, censito al catasto fabbricati, sezione urbana foglio n.9 particella
930, subalterno 34, C1, - consistenza 44 mq, piano t. (Da variazione classamento del 18.05.2011 n.50572.1/2011, in precedenza quota di 1/1 di immobile sito in
Napoli (Na), località Barra, Via Bartolo Longo n.394, censito al catasto fabbricati, sezione urbana foglio n.9 particella 930, subalterno 16, C1 –negozi e botteghe- consistenza 97 mq, piano t.)
5.Manda al Conservatore dei Registri Immobiliari di Napoli ad annotare la presente sentenza nei pubblici registri con esonero da responsabilità;
6.Condanna in solido la in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., , e Controparte_4 Controparte_5 Controparte_2 Pt_1
al pagamento in favore di in persona
[...] Controparte_1 dell'Amministratore Delegato Unico, delle spese del presente giudizio che ammontano complessivamente ad euro 5.145,00, di cui euro 310,00 per spese vive documentate, euro 4.835,00 per diritti e la restante parte per onorari, oltre
IVA e CPA e rimborso forf. come per legge”.
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
2. L'appellata si è costituita con comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta depositata telematicamente in data 16 aprile 2024 e ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del gravame per tardività, risultando violato il termine semestrale di decadenza di cui all'art. 327 c.p.c.; nel merito, ha concluso per il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza impugnata.
3. Con comparsa di costituzione e risposta tardivamente depositata, in data
28.03.2025 - in violazione del termine di cui all'art. 347 c.p.c., rispetto all'udienza del 9 aprile 2025, fissata ai fini della rinnovazione della notificazione
- si è costituito chiedendo in via preliminare di sospendere la Controparte_2 provvisoria esecuzione della sentenza appellata, ricorrendo gravi motivi di lacunosità, erroneità ed illegittimità della pronuncia di primo grado e sussistendo sia il fumus boni iuris che il periculum in mora; nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda di revocatoria formulata dalla società appellata ed, in via subordinata, la riforma della sentenza di primo grado relativamente alla sua posizione ed agli atti di disposizione dallo stesso compiuti, essendo oggetto di trust valido ed efficace, pertanto, coperti da vincolo attuale di indisponibilità, con declaratoria di compensazione delle spese di lite del primo grado e vittoria di spese, diritti ed onorario del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA
e CPA come per legge, con attribuzione.
4. In via preliminare deve darsi atto che l'appellante, con le note di trattazione scritta depositate in data 07.05.2024, ha espressamente rinunciato all'impugnazione proposta nei confronti della Controparte_8
che non era parte del giudizio di primo grado in quanto, rivestendo la qualità
[...] di debitore garantito dai fideiussori e Controparte_4 Controparte_2 [...]
, non era parte degli atti dispositivi oggetto di causa. CP_5
5. Tanto debitamente premesso, deve essere dichiarata, in accoglimento della preliminare eccezione formulata dall'appellata Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello, in quanto tardivamente proposto, in palese violazione del termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata, previsto dall'art. 327 cod. proc. civ. Infatti, dalla pubblicazione della sentenza impugnata, intervenuta in data 11.02.2021, alla notificazione dell'atto di appello
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda avverso la suddetta sentenza, intervenuta il 2 gennaio 2024, risulta decorso un lasso temporale senz'altro superiore a sei mesi, venendo il termine di impugnazione a scadere in data 11.09.2021.
Invero, nello spiegare impugnazione, in palese violazione del precitato termine lungo, di cui all'art. 327 c.p.c., l'appellante non ha prospettato alcun vizio notificatorio relativo al giudizio di primo grado, impeditivo della conoscenza del processo.
Mette conto al riguardo osservare che, come pure dedotto dalla società appellata, il principio di conversione delle cause di nullità in motivi di gravame trova applicazione anche nella disciplina dell'appello tardivo del contumace involontario di cui all'articolo 327 comma 2, c.p.c. con la conseguenza che la parte rimasta contumace, una volta venuta a conoscenza della sentenza, ad esempio con la notifica andata a buon fine del precetto, ha l'onere di denunciare tempestivamente il vizio di notifica dell'atto di citazione del giudizio di primo grado attraverso lo strumento (e secondo le regole, i limiti e le preclusioni) dell'impugnazione, così che la mancata denuncia di detta nullità in sede di gravame comporta l'impossibilità di rilevarla e, in definitiva, la sua sanatoria.
(Cassazione civile sez. I, 05/04/2024, (ud. 12/03/2024, dep. 05/04/2024), n.9066)
Sulla scorta di tale premessa, evidentemente tardivi sono i rilievi svolti solo con le note di trattazione scritta depositate in data 07.05.2024 con cui l'appellante, per la prima volta, con riferimento all'eccezione di tardività dell'appello, sollevata dall'appellata , ha dedotto di non aver mai ricevuto la notifica Controparte_1 dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado affermando, pertanto, di essere legittimato all'impugnativa della sentenza, notificata unitamente all'atto di precetto in data 06.12.2023, in quanto primo atto conosciuto. Tale argomento, peraltro, appare evidentemente privo di pregio avendo l'appellata CP_1
versato in atti prova dell'avvenuta notificazione a mezzo posta dell'atto
[...] introduttivo del giudizio di primo grado, che risulta ritualmente eseguita nei confronti di in data 11 maggio 2015, essendo stato l'atto consegnato, Parte_1 come da relazione di notificazione risultante dall' avviso di ricevimento prodotto,
a un ricevente “ al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle
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- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
notificazioni”. Inoltre, al medesimo è stata notificata l'ordinanza Parte_1
ammissiva dell'interrogatorio formale, mediante atto ricevuto in data 7 aprile
2017, “a mani del portiere dello stabile in assenza del destinatario o di altre persone abilitate”.
7. L'impugnazione proposta, pertanto, come correttamente evidenziato dall'appellata non può che essere dichiarata inammissibile. Controparte_1
8. La pronuncia di inammissibilità dell'appello configura una situazione di soccombenza - dovendo escludersi che essa integri un grave ed eccezionale motivo di compensazione, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione vigente "ratione temporis", introdotta dalla l. n. 69 del 2009 (cfr., in esatti termini, Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12484 del 24/06/2020; nonché Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24634 del 19/11/2014 Sez. 3, Sentenza n. 21083 del
19/10/2015) – e, pertanto, le spese di lite andranno poste a carico dell'appellante e in favore dell'appellata Controparte_1
Alla relativa liquidazione si provvederà in dispositivo, applicando i parametri minimi essendo l'impugnazione di agevole soluzione, in virtù della fondatezza dell'eccezione pregiudiziale;
tenendo conto delle fasi effettivamente svolte, con esclusione pertanto della fase istruttoria (cfr. Cass. sez. 3, ordinanza n. 10206 del
16/04/2021); e considerando lo scaglione applicabile in relazione all'entità del credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa, pari ad €13.088,48 (Cass. Sez. 3, 13/02/2020, n. 3697).
Sussistono, inoltre, i presupposti per la compensazione delle spese tra l'appellante e l'appellato che, costituendosi tardivamente con Parte_1 Controparte_5 comparsa depositata in data 28 marzo 2025 – rispetto all'udienza del 9 aprile
2025, per la quale era stato citato in rinnovazione - ha aderito all'impugnazione proposta.
9. Essendo stato dichiarato inammissibile l'appello, deve inoltre darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio
2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico della parte appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, n.1331 del 2021, così provvede:
1) Dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2) Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite relative al presente Parte_1
grado di giudizio in favore dell'appellata spese che liquida Controparte_1
nell'importo di € 1.983,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) Compensa integralmente le spese di lite tra l'appellante e Parte_1 [...]
; CP_5
4) Dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente procedimento, a carico della parte appellante.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 12 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Paola Martorana dott.ssa Alessandra Piscitiello
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere –
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.15/24 R.G., riservata in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., all'esito di trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con ordinanza resa in data 5 novembre 2025 e comunicata in data 6 novembre 2025 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, in virtù di mandato Parte_1 C.F._1 in calce all'atto di appello, dall'avvocato Barbara Lombardi (C.F.
), presso il cui studio in Caserta (CE), alla via G. Alois n. 15, C.F._2
è elettivamente domiciliato
RGn°15/2024 -Sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F./P.I. ), in persona del procuratore generale Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), rappresentata e difesa, in forza di Parte_2 C.F._3 procura speciale in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avvocato
DA IS (C.F. ), presso il cui studio in Grossetto, alla via C.F._4
AR TT n.85, è elettivamente domiciliata
- APPELLATA CONTRO
, (C.F. ), rappresentato e difeso, in virtù di Controparte_2 C.F._5 mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avvocato Vincenzo
US (C.F. , presso il cui studio in Recale (CE), alla via C.F._6
Gibuti n. 2, è elettivamente domiciliato.
- APPELLATO
CONTRO
(P.I. , in persona del l.r.pt. Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4
(CF. , con sede legale in Napoli, alla via Stefano Barbato n. C.F._7
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-APPELLATA CONTUMACE
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_4 C.F._8 residente in [...], sc. U, int. 4
-APPELLATO CONTUMACE
CONTRO
(C.F. ), nato a [...], il [...], Controparte_5 C.F._9 residente in [...], int. 6
APPELLATO CONTUMACE
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- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
NONCHE' CONTRO
in persona del l.r.p.t., con sede in Controparte_6
Napoli, alla via Luigi Volpicella n. 125
-APPELLATA CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 2 gennaio 2024, ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1331/2021, pubblicata in data 11 febbraio 2021, notificata unitamente all'atto di precetto da CP_1
in data 06 dicembre 2023, con cui, pronunciando sulle domande proposte
[...] dalla nei confronti della di Controparte_1 Controparte_3 CP_4
e volte a
[...] Controparte_5 Controparte_2 Controparte_7
ottenere la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti degli atti di compravendita, datati 06.05.2010, per AR , con cui Persona_1 [...]
e avevano disposto in favore di , nonché CP_5 Controparte_4 Parte_1 dell'atto di conferimento di immobili compiuto da in favore della Parte_1 [...]
datato 26.05.2010, sul presupposto che si trattasse di atti Controparte_3 compiuti in danno della società attrice, creditrice dell'importo di € 13.088,48, per effetto dei quali era stato realizzato il conferimento degli immobili dei germani in una società, la e, per gli immobili di CP_4 Controparte_3 Controparte_2 la costituzione di un TRUST - le accoglieva.
Segnatamente, con la predetta pronuncia, in questa sede impugnata, il Giudice di prime cure così disponeva: “1. dichiara l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti della dell'atto di vendita, datato 06.05.2010, ai Controparte_1
rogiti del Notaio , con sede in Polla (Sa), repertorio Persona_1
n°18244/6414, trascritto nei registri immobiliari della Conservatoria di Napoli, in data 11/05/2010 (registro generale 12739; registro particolare 8299) con cui
ha venduto al signor il seguente bene: quota di 1/1 Controparte_5 Parte_1
dell'immobile sito in Napoli (Na), località Barra, via Bartolo Longo n.394 e censito al Catasto Fabbricati, sezione urbana, al foglio 9, particella 930,
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subalterno 10, categoria A/2, consistenza 4,5 vani, scala U, interno 10 piano terzo;
2. In accoglimento della domanda attorea dichiara l'inefficacia ai sensi dell'art.
2901 c.c. nei confronti della dell'atto di compravendita datato Controparte_1
06.05.2010, ai rogiti del Notaio , con sede in Polla (Sa), Persona_1
repertorio n°18244/6414, trascritto nei registri immobiliari della Conservatoria di Napoli in data 11/05/2010 (registro generale 12740; registro particolare 8300) con cui ha venduto al signor , i seguenti beni: Controparte_4 Parte_1
2.1) quota di 1/1 di immobile sito in Napoli (Na), località Barra, via Figurelle
n.9/R, censiti al Catasto Fabbricati, sezione urbana, al foglio 12, particella 1042, subalterno 28 categoria A/2, consistenza 6 vani, Scala A, interno 15, piano 4;
2.2) quota di 1/1 di immobile sito in Napoli (Na), località Barra, Via Bartolo
Longo n.394, censito al Catasto Fabbricati, sezione urbana, foglio n.9, particella
930, subalterno n.8, categoria A/2, consistenza 5,5 vani, Scala U, interno n.8, piano 3;
3. In accoglimento della domanda attorea dichiara l'inefficacia ai sensi dell'art.
2901 c.c. nei confronti della dell'atto di conferimento immobili Controparte_1
in società, datato 26/05/2010, ai rogiti del Notaio Persona_1
(rep.18302/6457) trascritto nei registri immobiliari della Conservatoria di Napoli in data 04/06/2010 (registro generale 15636; registro particolare 10308), con il quale il signor ha conferito alla società (p.i. Parte_1 Controparte_3
gli immobili acquistati da e P.IVA_2 Controparte_5 Controparte_4
ovvero i seguenti beni:
3.1) quota di 1/1 dell'immobile sito in Napoli (Na), località Barra, via Bartolo
Longo n.394 e censito al Catasto Fabbricati al foglio 9, particella 930, subalterno 10, categoria A/2, consistenza 4,5 vani, scala U, interno 10 piano terzo;
3.2) quota di 1/1 di immobile sito in Napoli (Na), località Barra, via Figurelle
n.9/R, censiti al Catasto Fabbricati, sezione urbana, al foglio 12, particella 1042, subalterno 28 categoria A/2, consistenza 6 vani, Scala A, interno 15, piano 4;
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
3.3) quota di 1/1 di immobile sito in Napoli (Na), località Barra, Via Bartolo
Longo n.394, censito al Catasto Fabbricati, sezione urbana, foglio n.9, particella
930, subalterno n.8, categoria A/2, consistenza 5,5 vani, Scala U, interno n.8, piano 3
4. In accoglimento della domanda attorea dichiara la inefficacia ai sensi dell'art.
2901 c.c. nei confronti di dell'atto di conferimento immobili, Controparte_1 datato 26/05/2010, ai rogiti del Notaio (rep.18302/6457) Persona_1 trascritto nei registri immobiliari della Conservatoria di Napoli in data
04/06/2010 (registro generale n.15635; registro particolare n.10307), con il quale il signor ha conferito alla società Controparte_2 Controparte_3
(P.I. ) i seguenti beni immobili: P.IVA_2
4.1) quota di 1/1 di immobile sito in Napoli (Na), località Barra, Via Bartolo
Longo n.394, censito al catasto fabbricati, sezione urbana e censiti al foglio n.9, particella 930, subalterno n.9, categoria A2, consistenza 5,5 vani, scala U, interno 9, piano terzo;
4.2) quota di 1/1 di immobile sito in Napoli (Na), località Barra, Via Bartolo
Longo n.394, censito al catasto fabbricati, sezione urbana foglio n.9 particella
930, subalterno 34, C1, - consistenza 44 mq, piano t. (Da variazione classamento del 18.05.2011 n.50572.1/2011, in precedenza quota di 1/1 di immobile sito in
Napoli (Na), località Barra, Via Bartolo Longo n.394, censito al catasto fabbricati, sezione urbana foglio n.9 particella 930, subalterno 16, C1 –negozi e botteghe- consistenza 97 mq, piano t.)
5.Manda al Conservatore dei Registri Immobiliari di Napoli ad annotare la presente sentenza nei pubblici registri con esonero da responsabilità;
6.Condanna in solido la in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., , e Controparte_4 Controparte_5 Controparte_2 Pt_1
al pagamento in favore di in persona
[...] Controparte_1 dell'Amministratore Delegato Unico, delle spese del presente giudizio che ammontano complessivamente ad euro 5.145,00, di cui euro 310,00 per spese vive documentate, euro 4.835,00 per diritti e la restante parte per onorari, oltre
IVA e CPA e rimborso forf. come per legge”.
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
2. L'appellata si è costituita con comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta depositata telematicamente in data 16 aprile 2024 e ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del gravame per tardività, risultando violato il termine semestrale di decadenza di cui all'art. 327 c.p.c.; nel merito, ha concluso per il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza impugnata.
3. Con comparsa di costituzione e risposta tardivamente depositata, in data
28.03.2025 - in violazione del termine di cui all'art. 347 c.p.c., rispetto all'udienza del 9 aprile 2025, fissata ai fini della rinnovazione della notificazione
- si è costituito chiedendo in via preliminare di sospendere la Controparte_2 provvisoria esecuzione della sentenza appellata, ricorrendo gravi motivi di lacunosità, erroneità ed illegittimità della pronuncia di primo grado e sussistendo sia il fumus boni iuris che il periculum in mora; nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda di revocatoria formulata dalla società appellata ed, in via subordinata, la riforma della sentenza di primo grado relativamente alla sua posizione ed agli atti di disposizione dallo stesso compiuti, essendo oggetto di trust valido ed efficace, pertanto, coperti da vincolo attuale di indisponibilità, con declaratoria di compensazione delle spese di lite del primo grado e vittoria di spese, diritti ed onorario del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA
e CPA come per legge, con attribuzione.
4. In via preliminare deve darsi atto che l'appellante, con le note di trattazione scritta depositate in data 07.05.2024, ha espressamente rinunciato all'impugnazione proposta nei confronti della Controparte_8
che non era parte del giudizio di primo grado in quanto, rivestendo la qualità
[...] di debitore garantito dai fideiussori e Controparte_4 Controparte_2 [...]
, non era parte degli atti dispositivi oggetto di causa. CP_5
5. Tanto debitamente premesso, deve essere dichiarata, in accoglimento della preliminare eccezione formulata dall'appellata Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello, in quanto tardivamente proposto, in palese violazione del termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata, previsto dall'art. 327 cod. proc. civ. Infatti, dalla pubblicazione della sentenza impugnata, intervenuta in data 11.02.2021, alla notificazione dell'atto di appello
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda avverso la suddetta sentenza, intervenuta il 2 gennaio 2024, risulta decorso un lasso temporale senz'altro superiore a sei mesi, venendo il termine di impugnazione a scadere in data 11.09.2021.
Invero, nello spiegare impugnazione, in palese violazione del precitato termine lungo, di cui all'art. 327 c.p.c., l'appellante non ha prospettato alcun vizio notificatorio relativo al giudizio di primo grado, impeditivo della conoscenza del processo.
Mette conto al riguardo osservare che, come pure dedotto dalla società appellata, il principio di conversione delle cause di nullità in motivi di gravame trova applicazione anche nella disciplina dell'appello tardivo del contumace involontario di cui all'articolo 327 comma 2, c.p.c. con la conseguenza che la parte rimasta contumace, una volta venuta a conoscenza della sentenza, ad esempio con la notifica andata a buon fine del precetto, ha l'onere di denunciare tempestivamente il vizio di notifica dell'atto di citazione del giudizio di primo grado attraverso lo strumento (e secondo le regole, i limiti e le preclusioni) dell'impugnazione, così che la mancata denuncia di detta nullità in sede di gravame comporta l'impossibilità di rilevarla e, in definitiva, la sua sanatoria.
(Cassazione civile sez. I, 05/04/2024, (ud. 12/03/2024, dep. 05/04/2024), n.9066)
Sulla scorta di tale premessa, evidentemente tardivi sono i rilievi svolti solo con le note di trattazione scritta depositate in data 07.05.2024 con cui l'appellante, per la prima volta, con riferimento all'eccezione di tardività dell'appello, sollevata dall'appellata , ha dedotto di non aver mai ricevuto la notifica Controparte_1 dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado affermando, pertanto, di essere legittimato all'impugnativa della sentenza, notificata unitamente all'atto di precetto in data 06.12.2023, in quanto primo atto conosciuto. Tale argomento, peraltro, appare evidentemente privo di pregio avendo l'appellata CP_1
versato in atti prova dell'avvenuta notificazione a mezzo posta dell'atto
[...] introduttivo del giudizio di primo grado, che risulta ritualmente eseguita nei confronti di in data 11 maggio 2015, essendo stato l'atto consegnato, Parte_1 come da relazione di notificazione risultante dall' avviso di ricevimento prodotto,
a un ricevente “ al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle
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- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
notificazioni”. Inoltre, al medesimo è stata notificata l'ordinanza Parte_1
ammissiva dell'interrogatorio formale, mediante atto ricevuto in data 7 aprile
2017, “a mani del portiere dello stabile in assenza del destinatario o di altre persone abilitate”.
7. L'impugnazione proposta, pertanto, come correttamente evidenziato dall'appellata non può che essere dichiarata inammissibile. Controparte_1
8. La pronuncia di inammissibilità dell'appello configura una situazione di soccombenza - dovendo escludersi che essa integri un grave ed eccezionale motivo di compensazione, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione vigente "ratione temporis", introdotta dalla l. n. 69 del 2009 (cfr., in esatti termini, Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12484 del 24/06/2020; nonché Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24634 del 19/11/2014 Sez. 3, Sentenza n. 21083 del
19/10/2015) – e, pertanto, le spese di lite andranno poste a carico dell'appellante e in favore dell'appellata Controparte_1
Alla relativa liquidazione si provvederà in dispositivo, applicando i parametri minimi essendo l'impugnazione di agevole soluzione, in virtù della fondatezza dell'eccezione pregiudiziale;
tenendo conto delle fasi effettivamente svolte, con esclusione pertanto della fase istruttoria (cfr. Cass. sez. 3, ordinanza n. 10206 del
16/04/2021); e considerando lo scaglione applicabile in relazione all'entità del credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa, pari ad €13.088,48 (Cass. Sez. 3, 13/02/2020, n. 3697).
Sussistono, inoltre, i presupposti per la compensazione delle spese tra l'appellante e l'appellato che, costituendosi tardivamente con Parte_1 Controparte_5 comparsa depositata in data 28 marzo 2025 – rispetto all'udienza del 9 aprile
2025, per la quale era stato citato in rinnovazione - ha aderito all'impugnazione proposta.
9. Essendo stato dichiarato inammissibile l'appello, deve inoltre darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio
2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico della parte appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, n.1331 del 2021, così provvede:
1) Dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2) Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite relative al presente Parte_1
grado di giudizio in favore dell'appellata spese che liquida Controparte_1
nell'importo di € 1.983,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) Compensa integralmente le spese di lite tra l'appellante e Parte_1 [...]
; CP_5
4) Dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente procedimento, a carico della parte appellante.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 12 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Paola Martorana dott.ssa Alessandra Piscitiello
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