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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/07/2025, n. 5697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5697 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Tribunale di Napoli, nella persona della dr. M.R.Lombardi in funzione di Giudice del lavoro, ha emesso, a seguito di note depositate ex art.127 ter c.p.c, la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 25096/2024 avente ad OGGETTO: opposizione ad ATP, vertente TRA
rappresentate e difesa dall'Avv. Stefano Palomba Parte_1 RICORRENTE E in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto CP_1 Maisto RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso del 19.11.2024 la ricorrente in epigrafe indicata, premesso il vano esperimento in via amministrativa mediante domanda del 19.07.2022, deduceva di aver proposto giudizio per ATP, ai sensi dell'art 445 bis c.p.c, all'esito del quale il CTU nominato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti i requisiti sanitari per poter beneficiare dell'assegno di invalidità. Ed invero, chiedeva il riconoscimento del diritto al suddetto beneficio, lamentando una sottovalutazione del proprio quadro clinico con particolare riguardo alla patologia respiratoria di cui è affetta. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' eccependo l'inammissibilità della CP_1 domanda per la genericità delle contestazioni e concludendo per il rigetto della stessa con ogni ulteriore conseguenza di legge. Necessitando la causa di ulteriore attività istruttoria, chiesti chiarimenti all'ausiliare nominato, lette e considerate le note depositate, è stata decisa. La domanda è infondata e deve, pertanto, essere rigettata per i motivi di seguito illustrati. È necessario premettere che l'art. 445 bis c.p.c prevede, nella fase di opposizione ad ATP, che, a pena di inammissibilità, parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU con motivi specifici e, soprattutto, idonei a confutare le risultanze peritali: al riguardo, la specificità dei motivi, è richiesta sul modello di quanto previsto per il giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per uno specifico motivo che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), per un erroneo calcolo riduzionistico o, ancora, per altro analitico motivo appositamente argomentato in ricorso. È opinione di chi scrive che le conclusioni dell'ausiliare nominato nella pregressa fase meritino piena condivisione. Ed invero, il Dott. in sede di accertamenti peritali, ha riscontrato che la ricorrente risulta Per_1 essere affetta dalle seguenti patologie:
- Bronchite cronica ostruttiva enfisematosa con sindrome disventilatoria di grado severo in ex- tabagista. Considerato complessivamente il caso in esame concludeva affermando che: “In relazione alle patologie da cui è affetta, la ricorrente è da considerarsi soggetto invalido nella misura del 65 % (sessantacinque per cento), a decorrere dal 19 luglio 2022 data della domanda amministrativa”, ritenendo, in definitiva, che le patologie lamentate non determinavano invalidità nella misura richiesta dalla legge per beneficiare della prestazione invocata. Ciò premesso, è, sicuramente, pacifico che la natura impugnatoria del giudizio di opposizione ad ATP non preclude, ad esempio, prescindendo dall'effettiva confutazione dell'originario esito CTU, la valutazione ex art. 149 disp.att. c.p.c. dell' aggravamento della malattia, motivo per cui, alla luce della documentazione medica prodotta dalla parte nella pregressa fase, questo Giudice ha reputato la necessità di richiedere chiarimenti al tecnico nominato. Orbene, quanto alle doglianze formulate dalla parte, il Dott. è stato particolarmente chiaro, Per_1 in sede dei chiarimenti richiesti, nel ribadire la diagnosi precedentemente formulata di bronchite cronica ostruttiva enfisematosa la quale, spiega, non fa altro che trovare piena conferma nella documentazione medica versata in atti, sottolineando, inoltre, di come la stessa giustificasse perfettamente il riferimento tabellare utilizzato per la consulenza (voce 6456 (con percentuale del 65%) riferita a “Malattia polmonare ostruttiva cronica, prevalente enfisema). All'uopo, reputato l'elaborato esaustivo poiché specifico e puntuale e, come tale, utilizzabile anche nella presente sede, si ritiene sussista nel caso di specie l'ipotesi del cd. mero dissenso diagnostico. Ed invero, deve ritenersi che nel caso in esame le censure mosse alla perizia non denuncino precise carenze o deficienze diagnostiche, affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì, semplici difformità tra la valutazione del consulente, circa l'incidenza e l'entità del dato patologico, ed il diverso valore ad esso attribuito dalla parte. Per quanto innanzi il ricorso va rigettato. Nulla sulle spese ex art. 152 disp.att.c.p.c.
PQM
Così provvede:
- Rigetta il ricorso,
- Nulla sulle spese. Si comunichi. Napoli, 09 luglio 2025. IL GIUDICE Dott.M.R.Lombardi