TRIB
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/07/2025, n. 3335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3335 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 12974/2022 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), nella qualità di erede del marito Parte_1 C.F._1
, parte rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Sorgi;
Persona_1
- parte ricorrente -
e
[...]
(p.i. Controparte_1
), parte rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Rizzotto;
P.IVA_1
- parte resistente –
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_2 P.IVA_2
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di previdenza.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 14 luglio 2025.
Motivazione
Con ricorso in riassunzione depositato il 15 dicembre 2022 nella Parte_1
qualità di erede di , ha chiesto, da un lato, che l' Persona_1 [...]
[...
[...] Controparte_3
venga condannato alla ricongiunzione contributiva relativa agli anni del servizio di leva e del lavoro svolto presso l'Università degli Studi “La Sapienza” di Roma e, dall'altro lato, che l' venga condannato alla riliquidazione del TFS con il pagamento degli arretrati CP_2
comprensivi degli accessori come per legge. A sostegno delle superiori pretese la ricorrente ha contestato il prospetto di liquidazione del TFS del defunto marito elaborato dall' senza includere né il periodo del servizio di leva già riscattato (1 giugno 1979 – CP_2
11 agosto 1980), né il periodo di lavoro presso l'Università degli Studi “La Sapienza” di
Roma (17 maggio 1980 – 15 marzo 2002), argomentando circa il proprio diritto alla maggior liquidazione della prestazione maturata (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 26 gennaio 2024 l'
[...]
in Controparte_1
via preliminare, ha eccepito la nullità del ricorso per indeterminatezza dell'oggetto; in subordine, ha chiesto il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti, da un lato eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e dall'altro lato contestando la fondatezza nel merito della pretesa avversaria (cfr. memoria).
Con la memoria di costituzione depositata il 9 febbraio 2024 l' in via preliminare, CP_2
ha eccepito l'inammissibilità della domanda per l'omessa presentazione della prodromica domanda amministrativa;
in subordine, ha chiesto il rigetto del ricorso (cfr. memoria).
Con le note conclusive ex art. 127 ter c.p.c. la ricorrente, riconoscendo l'intervenuta liquidazione della prestazione da parte dell' dopo l'introduzione della causa, ha CP_2 chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ciò detto, la materia del contendere va senz'altro dichiarata cessata in ossequio alla richiesta conclusiva di parte ricorrente.
A questo punto le contrapposte difese vanno esaminate esclusivamente ai fini della regolamentazione delle spese giudiziali in base alla regola della cd. soccombenza virtuale, distinguendo doverosamente la posizione dei due convenuti.
L'eccezione di nullità del ricorso sollevata dall' , pur pienamente Controparte_1
comprensibile, era infondata perché la pretesa della era chiara: ella ha contestato il Pt_1 prospetto di liquidazione del TFS elaborato dall' in favore del defunto marito, CP_2
2 chiedendone la correzione con l'inserimento del periodo del servizio di leva e di un periodo di lavoro antecedente a quello intercorso con l'odierna convenuta.
Ciò detto, la domanda nei confronti della predetta Azienda andava senz'altro rigettata perché la ricorrente non ha allegato, con la doverosa precisione, alcun inadempimento da parte dell'ultimo datore di lavoro del , né un tale inadempimento è emerso dalle Per_1
contrapposte difese (anzi, il funzionario dell' sentito all'udienza del 25 settembre 2024 CP_2
l'ha espressamente escluso: “Il diritto del ricorrente a percepite il tfs per il periodo di lavoro presso l'università La Sapienza, prima della mobilità, sussiste. Normalmente l'ultima amministrazione di appartenenza trasmette i dati relativi all'ultimo stipendio ed al periodo di servizio svolto in via continuativa. L' ha fatto questa comunicazione, ma mancava agli atti il Tes_1 modello PL1 che attestava l'iscrizione alla cassa previdenziale per il periodo precedente della
Sapienza dal 1980 al 15 marzo 2002. Il fascicolo dell'Università doveva essere trasmesso da quest'ultima, a seguito di un sollecito da parte dell'utente. Questa è la prassi. Accade molto frequentemente che l'ultima amministrazione non abbia contezza del periodo precedente. La ricongiunzione non c'entra niente col tfs. L'unica conseguenza della ricongiunzione è il trasferimento dei contributi ai fini del pensionamento e non figurano nell'estratto. Con riguardo al CP_ caso particolare, preciso che l' è in contatto con l'Università per la liquidazione della prestazione. Esaminati i documenti allegati al ricorso, rileva una certa confusione tra tfs e ricongiunzione. In ogni caso preciso che l'ufficio sta per liquidare la prestazione, ragionevolmente entro l'anno”).
La ricorrente, a questo punto, non può che essere condannata al rimborso delle spese giudiziali dell' , in assenza di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Controparte_1
(cfr. ricorso laddove, del tutto incomprensibilmente ed illogicamente, risulta dichiarata l'insussistenza dei presupposti per l'esonero delle spese giudiziali in caso di soccombenza)
e visto che in ogni caso, come giustamente notato dalla resistente, “l'esonero dal pagamento delle spese processuali, previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c., concerne soltanto le cause previdenziali in senso stretto e non anche le controversie che hanno ad oggetto l'accertamento, nei confronti del datore di lavoro, di diritti del prestatore con riflessi previdenziali” (Cass., sez. lav., ordinanza n. 3549 dell'11 febbraio 2021). Dette spese, tuttavia, meritano di essere liquidate come in dispositivo in un importo inferiore ai valori tariffari minimi valorizzando il tenore e l'oggetto della lite.
3 Passando alla controversia tra la ricorrente e l' invece, va osservato quanto segue. CP_2
Innanzitutto, l'eccezione d'inammissibilità del ricorso per carenza della domanda amministrativa va disattesa perché è pacifico che il presentava domanda di Per_1 pensione nel 2019 (circostanza dedotta in ricorso e non specificamente contestata dall'ente previdenziale, oltre che implicitamente confermata dal funzionario dell' sentito CP_2
all'udienza del 23 ottobre 2024: cfr. verbale): accertato tale fatto, va escluso l'onere del beneficiario di presentare ulteriore ed apposita domanda amministrativa per la
“riliquidazione” della prestazione, pretendendosi, nella sostanza, di una mera correzione dell'importo liquidato (cfr. in questo senso Cass., sez. lav., sentenza n. 26820 del 7 novembre 2008 .
Nel merito, invece, va notato che l ha riconosciuto che il presentava CP_2 Per_1 domanda di riscatto del servizio di leva ai fini del TFS (cfr. pagina 5 della memoria di costituzione: “si evidenzia che l'unica domanda di riscatto TFS presentata da controparte ha ad oggetto il periodo di servizio militare, mentre nessuna domanda risulta presentata con riferimento agli anni di laurea”), mentre il diritto del all'inclusione dell'attività lavorativa Per_1
presso l'Università degli Studi di Roma “La Sapienza” ai fini della liquidazione del TFS va ritenuto dimostrato in quanto riconosciuto dal funzionario dell' sentito all'udienza del CP_2
25 settembre 2025 (cfr. verbale: “Il diritto del ricorrente a percepite il tfs per il periodo di lavoro presso l'università La Sapienza, prima della mobilità, sussiste”).
La domanda, dunque, avrebbe meritato di trovare accoglimento, così come d'altra parte confermato dalla spontanea riliquidazione della prestazione da parte dell' in corso di CP_2 causa, prestando attenzione al fatto che la medesima è avvenuta includendo nel TFS del tanto il periodo di leva, quanto il periodo di lavoro presso l'Università “La Per_1
Sapienza”.
In ossequio alla regola della cd. soccombenza virtuale, dunque, l' va condannato al CP_2
rimborso delle spese giudiziali della ricorrente, ma le stesse meritano di essere liquidate in un importo ben inferiore ai valori tariffari minimi in considerazione dell'esiguo sforzo difensivo posto in essere dall'attrice (cfr. il tenore del ricorso, anche alla luce delle critiche
– pienamente condivisibili, a parte le conseguenze relative alla sanzione della nullità – formulate dall' ma evidentemente estensibili all'intero atto introduttivo). Dette Tes_1
4 spese, infine, vanno distratte in favore della procuratrice della ricorrente giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, dichiara cessata la materia del contendere;
condanna nella qualità di erede di , delle spese Parte_1 Persona_1
giudiziali dell' Controparte_1
che liquida in € 1.600,00 per compenso, oltre
[...] spese generali, iva e cpa come per legge;
condanna l' al pagamento in favore dell'avv. Roberta Sorgi, nella qualità di CP_2
procuratrice antistataria ex art. 93 c.p.c. di delle spese giudiziali di Parte_1 quest'ultima, che liquida in € 1.043,00, di cui € 43,00 per esborsi ed € 1.000,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 15/07/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 12974/2022 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), nella qualità di erede del marito Parte_1 C.F._1
, parte rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Sorgi;
Persona_1
- parte ricorrente -
e
[...]
(p.i. Controparte_1
), parte rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Rizzotto;
P.IVA_1
- parte resistente –
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_2 P.IVA_2
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di previdenza.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 14 luglio 2025.
Motivazione
Con ricorso in riassunzione depositato il 15 dicembre 2022 nella Parte_1
qualità di erede di , ha chiesto, da un lato, che l' Persona_1 [...]
[...
[...] Controparte_3
venga condannato alla ricongiunzione contributiva relativa agli anni del servizio di leva e del lavoro svolto presso l'Università degli Studi “La Sapienza” di Roma e, dall'altro lato, che l' venga condannato alla riliquidazione del TFS con il pagamento degli arretrati CP_2
comprensivi degli accessori come per legge. A sostegno delle superiori pretese la ricorrente ha contestato il prospetto di liquidazione del TFS del defunto marito elaborato dall' senza includere né il periodo del servizio di leva già riscattato (1 giugno 1979 – CP_2
11 agosto 1980), né il periodo di lavoro presso l'Università degli Studi “La Sapienza” di
Roma (17 maggio 1980 – 15 marzo 2002), argomentando circa il proprio diritto alla maggior liquidazione della prestazione maturata (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 26 gennaio 2024 l'
[...]
in Controparte_1
via preliminare, ha eccepito la nullità del ricorso per indeterminatezza dell'oggetto; in subordine, ha chiesto il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti, da un lato eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e dall'altro lato contestando la fondatezza nel merito della pretesa avversaria (cfr. memoria).
Con la memoria di costituzione depositata il 9 febbraio 2024 l' in via preliminare, CP_2
ha eccepito l'inammissibilità della domanda per l'omessa presentazione della prodromica domanda amministrativa;
in subordine, ha chiesto il rigetto del ricorso (cfr. memoria).
Con le note conclusive ex art. 127 ter c.p.c. la ricorrente, riconoscendo l'intervenuta liquidazione della prestazione da parte dell' dopo l'introduzione della causa, ha CP_2 chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ciò detto, la materia del contendere va senz'altro dichiarata cessata in ossequio alla richiesta conclusiva di parte ricorrente.
A questo punto le contrapposte difese vanno esaminate esclusivamente ai fini della regolamentazione delle spese giudiziali in base alla regola della cd. soccombenza virtuale, distinguendo doverosamente la posizione dei due convenuti.
L'eccezione di nullità del ricorso sollevata dall' , pur pienamente Controparte_1
comprensibile, era infondata perché la pretesa della era chiara: ella ha contestato il Pt_1 prospetto di liquidazione del TFS elaborato dall' in favore del defunto marito, CP_2
2 chiedendone la correzione con l'inserimento del periodo del servizio di leva e di un periodo di lavoro antecedente a quello intercorso con l'odierna convenuta.
Ciò detto, la domanda nei confronti della predetta Azienda andava senz'altro rigettata perché la ricorrente non ha allegato, con la doverosa precisione, alcun inadempimento da parte dell'ultimo datore di lavoro del , né un tale inadempimento è emerso dalle Per_1
contrapposte difese (anzi, il funzionario dell' sentito all'udienza del 25 settembre 2024 CP_2
l'ha espressamente escluso: “Il diritto del ricorrente a percepite il tfs per il periodo di lavoro presso l'università La Sapienza, prima della mobilità, sussiste. Normalmente l'ultima amministrazione di appartenenza trasmette i dati relativi all'ultimo stipendio ed al periodo di servizio svolto in via continuativa. L' ha fatto questa comunicazione, ma mancava agli atti il Tes_1 modello PL1 che attestava l'iscrizione alla cassa previdenziale per il periodo precedente della
Sapienza dal 1980 al 15 marzo 2002. Il fascicolo dell'Università doveva essere trasmesso da quest'ultima, a seguito di un sollecito da parte dell'utente. Questa è la prassi. Accade molto frequentemente che l'ultima amministrazione non abbia contezza del periodo precedente. La ricongiunzione non c'entra niente col tfs. L'unica conseguenza della ricongiunzione è il trasferimento dei contributi ai fini del pensionamento e non figurano nell'estratto. Con riguardo al CP_ caso particolare, preciso che l' è in contatto con l'Università per la liquidazione della prestazione. Esaminati i documenti allegati al ricorso, rileva una certa confusione tra tfs e ricongiunzione. In ogni caso preciso che l'ufficio sta per liquidare la prestazione, ragionevolmente entro l'anno”).
La ricorrente, a questo punto, non può che essere condannata al rimborso delle spese giudiziali dell' , in assenza di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Controparte_1
(cfr. ricorso laddove, del tutto incomprensibilmente ed illogicamente, risulta dichiarata l'insussistenza dei presupposti per l'esonero delle spese giudiziali in caso di soccombenza)
e visto che in ogni caso, come giustamente notato dalla resistente, “l'esonero dal pagamento delle spese processuali, previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c., concerne soltanto le cause previdenziali in senso stretto e non anche le controversie che hanno ad oggetto l'accertamento, nei confronti del datore di lavoro, di diritti del prestatore con riflessi previdenziali” (Cass., sez. lav., ordinanza n. 3549 dell'11 febbraio 2021). Dette spese, tuttavia, meritano di essere liquidate come in dispositivo in un importo inferiore ai valori tariffari minimi valorizzando il tenore e l'oggetto della lite.
3 Passando alla controversia tra la ricorrente e l' invece, va osservato quanto segue. CP_2
Innanzitutto, l'eccezione d'inammissibilità del ricorso per carenza della domanda amministrativa va disattesa perché è pacifico che il presentava domanda di Per_1 pensione nel 2019 (circostanza dedotta in ricorso e non specificamente contestata dall'ente previdenziale, oltre che implicitamente confermata dal funzionario dell' sentito CP_2
all'udienza del 23 ottobre 2024: cfr. verbale): accertato tale fatto, va escluso l'onere del beneficiario di presentare ulteriore ed apposita domanda amministrativa per la
“riliquidazione” della prestazione, pretendendosi, nella sostanza, di una mera correzione dell'importo liquidato (cfr. in questo senso Cass., sez. lav., sentenza n. 26820 del 7 novembre 2008 .
Nel merito, invece, va notato che l ha riconosciuto che il presentava CP_2 Per_1 domanda di riscatto del servizio di leva ai fini del TFS (cfr. pagina 5 della memoria di costituzione: “si evidenzia che l'unica domanda di riscatto TFS presentata da controparte ha ad oggetto il periodo di servizio militare, mentre nessuna domanda risulta presentata con riferimento agli anni di laurea”), mentre il diritto del all'inclusione dell'attività lavorativa Per_1
presso l'Università degli Studi di Roma “La Sapienza” ai fini della liquidazione del TFS va ritenuto dimostrato in quanto riconosciuto dal funzionario dell' sentito all'udienza del CP_2
25 settembre 2025 (cfr. verbale: “Il diritto del ricorrente a percepite il tfs per il periodo di lavoro presso l'università La Sapienza, prima della mobilità, sussiste”).
La domanda, dunque, avrebbe meritato di trovare accoglimento, così come d'altra parte confermato dalla spontanea riliquidazione della prestazione da parte dell' in corso di CP_2 causa, prestando attenzione al fatto che la medesima è avvenuta includendo nel TFS del tanto il periodo di leva, quanto il periodo di lavoro presso l'Università “La Per_1
Sapienza”.
In ossequio alla regola della cd. soccombenza virtuale, dunque, l' va condannato al CP_2
rimborso delle spese giudiziali della ricorrente, ma le stesse meritano di essere liquidate in un importo ben inferiore ai valori tariffari minimi in considerazione dell'esiguo sforzo difensivo posto in essere dall'attrice (cfr. il tenore del ricorso, anche alla luce delle critiche
– pienamente condivisibili, a parte le conseguenze relative alla sanzione della nullità – formulate dall' ma evidentemente estensibili all'intero atto introduttivo). Dette Tes_1
4 spese, infine, vanno distratte in favore della procuratrice della ricorrente giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, dichiara cessata la materia del contendere;
condanna nella qualità di erede di , delle spese Parte_1 Persona_1
giudiziali dell' Controparte_1
che liquida in € 1.600,00 per compenso, oltre
[...] spese generali, iva e cpa come per legge;
condanna l' al pagamento in favore dell'avv. Roberta Sorgi, nella qualità di CP_2
procuratrice antistataria ex art. 93 c.p.c. di delle spese giudiziali di Parte_1 quest'ultima, che liquida in € 1.043,00, di cui € 43,00 per esborsi ed € 1.000,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 15/07/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
5