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Ordinanza 31 marzo 2025
Ordinanza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, ordinanza 31/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 390/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro Nella causa civile iscritta al N.R.G. 390/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DISCENZA Parte_1 C.F._1 TERESA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MAZZINI N.104 CAMPOBASSOpresso il difensore avv. DISCENZA TERESA
attore contro
Controparte_1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BURGELLO FRANCESCO e dell'avv. , P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZEpresso il difensore avv. BURGELLO
FRANCESCO
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. BURGELLO FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZEpresso il difensore avv. BURGELLO FRANCESCO
MIM - (C.F. ), con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_3 dell'avv. BURGELLO FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZEpresso il difensore avv. BURGELLO FRANCESCO
(C.F. Controparte_4
), con il patrocinio dell'avv. BURGELLO FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente P.IVA_4 domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZEpresso il difensore avv. BURGELLO
FRANCESCO
convenuto Il Giudice Dott.ssa Anita Maria Brigida Davia,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26/03/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso ex art 700 cpc - proposto ante causam - chiedeva al Tribunale Parte_1
di EN , in via cautelare ed urgente, di condannare il Controparte_5
a reinserirlo nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto per l'insegnamento nelle classi
[...]
di concorso A048, ii fascia, e A049, II fascia, nella posizione spettante in base al punteggio maturato, previo accertamento dell'illegittimità/nullità/inefficacia del decreto di risoluzione del contratto recante n° 20126 del 27/11/2024 disposto dall' Controparte_2
di Scandicci (FI) e del decreto n- 9974 del 12.12.24 di esclusione dalla graduatoria
[...]
Provinciale e di Istituto emessi dall'amministrazione convenuta.
Allegava in fatto
Pagina 1 - di essere in possesso del Diploma di Laurea Magistrale in SCIENZE DELLA
VALUTAZIONE MOTORIO -SPORTIVA E TECNICHE DI ANALISI E
PROGETTAZIONE DELLO SPORT PER DISABILI, conseguito nell'anno 2021 presso l'Università degli Studi di Salerno, nonché di 24 CFU/CFA,;
- di essere stato inserito- a seguito di richiesta presentata in data 23.05.2022 nelle
GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO DI SUPPLENZA AA.SS. 2022/23 e
2023/24 dell' , per le classi Controparte_6
di concorso A048 e A049 e di aver stipulato – in forza di tale inserimento- una serie di contratti ( meglio descritti in ricorso) per supplenze brevi e temporanee nell'anno scolastico
2023-24;
- di aver presentato in data 09.06.2024 domanda per l'aggiornamento e l'inserimento nelle graduatorie Provinciali e di Istituto per le supplenze di I e II fascia, sempre per le medesime classi di concorso – A048 e A049 – per il biennio 2024- 2026, facendo valere il punteggio acquisito in virtù del servizio prestato nel biennio precedente;
- di essere, quindi, risultato destinatario di incarico di supplenza breve presso l' CP_7
con decorrenza 04.11.2024 e termine 28.11.2024;
[...]
- di aver ricevuto, in data 27.11.2024, comunicazione del provvedimento del Dirigente
Scolastico dell' con il quale si Controparte_2
decretava la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a tempo determinato sottoscritto in data 04.11.2024 ;
- di aver ricevuto inoltre comunicazione che in data 12.12.2024 l' Controparte_8 aveva disposto l'esclusione del candidato
[...] Parte_1
(16/07/1992, CB) per le classi di concorso A049, II fascia e A048, II fascia GPS;
- entrambi i provvedimenti risultavano emessi sul presupposto che il ricorrente avesse effettuato “dichiarazioni mendaci” nella compilazione del modulo di domanda per l'inserimento nelle Graduatorie GPS e di Istituto, avendo dichiarato di non aver riportato condanne penali, essendo invece risultato che, nell'anno 2014, era stato destinatario di un
Decreto Penale di condanna per il reato di cui all'art 609 undecies cp (adescamento di minorenni).
Ciò premesso in fatto, sosteneva l'esistenza del fumus del rivendicato diritto ad essere iscritto nelle graduatorie provinciali e di istituto e della denunciata illegittimità della anticipata risoluzione del contratto sottoscritto in data 4.11.2024 poiché egli, nel dichiarare di non aver riportato condanne penali, non aveva mentito atteso che il reato per il quale era stato
Pagina 2 condannato era stato dichiarato estinto dal Gip presso il Tribunale di Campobasso nell'anno
2019 e, conseguentemente il certificato del Casellario Giudiziale non ne faceva menzione.
Tali circostanze escludevano che egli dovesse dichiarare la pregressa condanna e comunque che il reato fosse di ostacolo all'assunzione.
Quanto al pericolo nel ritardo allegava di essere attualmente disoccupato e di trarre il suo sostentamento dall'attività di insegnamento, di talchè nel tempo necessario al giudizio di merito egli - essendo escluso dalle graduatorie- avrebbe perso la possibilità di ottenere nuovi incarichi, necessari non solo come fonti di reddito ma anche per acquisire punteggio ai fini di future assunzioni.
Il MIM ritualmente costituitosi resisteva alla domanda rilevando l'inesistenza del fumus de diritto azionato alla luce del dettato dell'art 7, comma 4, lett. c) dell'O.M. n. 88 del
16.05.2024 (istitutiva delle procedure di aggiornamento delle G.P.S. valevoli per il biennio scolastico 2024-2026) che prevede – a pena di esclusione dalla procedura- che nell'istanza di partecipazione ogni aspirante debba dichiarare le eventuali condanne penali riportate
(anche se sono stati concessi amnistia, indulto o condono) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e/o all'estero.
Contestava inoltre l'esistenza del pericolo nel ritardo, solo genericamente allegato da controparte.
CP_9
E' pacifico in atti che l'ordinanza Ministeriale n. 88 del 16.05.2024 nel disciplinare le procedure di aggiornamento delle G.P.S. valevoli per il biennio scolastico 2024-2026 ha previsto l'obbligo per ciascun aspirante di dichiarare nella domanda di iscrizione “le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto o condono) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e/o all'estero “, stabilendo espressamente che
“Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, a pena di esclusione dalla procedura” (cfr dell'art 7, comma 4, lett. c) dell'O.M. n. 88 del 16.05.2024).
E' stato quindi richiesto al candidato di dichiarare non solo le condanne ostative all'assunzione nel pubblico impiego ai sensi del D.L.vo 235/12 , ma tutte le condanne penali subite, anche per reati eventualmente estinti, come si evince dall'espresso riferimento alla concessione di amnistia (causa di estinzione del reato), ed è stato chiaramente precisato che eventuali dichiarazioni non conformi al vero sarebbero state sanzionate con l'esclusione dalla procedura.
Pagina 3 Tale richiesta appare del tutto legittima atteso che rientra nella discrezionalità della Pubblica
Amministrazione individuare requisiti per l'accesso ad un pubblico impiego ulteriori rispetto a quelli di carattere generale previsti dall'art. 2 c. 3 del D.P.R. n. 3 del 1957 e dall'art. 2 c. 2 del D.P.R. n. 487 del 1994, “ciò perché essa corrisponde ad un'esigenza di difesa avanzata dell'Amministrazione che, alla luce delle esigenze peculiari di determinati impieghi pubblici, può legittimamente individuare circostanze ritenute ostative alla ammissione alla procedura concorsuale, e alla successiva assunzione, del candidato in ragione del danno che esse paiono suscettibili di arrecare all'interesse pubblico (Cons. Stato, n. 3542 del 2016, Cons.
Stato n. 2181 del 2013)” ( così Cass. Sez. L - , Sentenza n. 4057 del 16/02/2021 in motivazione).
Nel caso di specie – ove risulta dagli atti che il ricorrente, all'atto della presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali, ha dichiarato falsamente di non aver subito condanne, avendo invece subito una condanna nell'anno 2014, la decadenza dall'iscrizione nelle graduatorie è stata legittimamente dichiarata essendo una conseguenza immediata e diretta non della condanna subita (di qui l'irrilevanza di tutte le difese effettuate in ricorso circa l'avvenuta estinzione del reato e la non menzione della condanna nel casellario giudiziale) ma dell'accertato mendacio.
In definitiva la decadenza è legittima in quanto è stata disposta in applicazione delle speciali regole disciplinanti la procedura di iscrizione nelle graduatorie di cui è causa che derogano alla generale norma di cui all'art 75 del D.P.R. n. 445 del 2000, a cui si riferisce la giurisprudenza più volte citata dalla difesa del ricorrente, norma che - effettivamente- non prevede un automatismo tra dichiarazione mendace e perdita dei benefici, ma stabilisce che le dichiarazioni non veritiere sono causa di decadenza solo allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A, ( cfr tra le altre Cass Sez. L -
, Sentenza n. 18699 del 11/07/2019 ).
L'assenza di fumus del diritto all'inserimento nelle graduatorie giustifica il rigetto del ricorso cautelare con assorbimento di ogni altra questione, atteso che con riguardo al rivendicato diritto alla prosecuzione del contratto sottoscritto in data 4.11.2024 e anticipatamente risolto in data 27.11.2024 risulta richiesta un mera pronuncia di accertamento e non è stato allegato alcun pericolo nel ritardo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Pagina 4 rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del resistente, liquidate in complessivi € 1750, oltre accessori di legge. CP_1
Si comunichi.
EN, 31 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Anita Maria Brigida Davia
Pagina 5
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro Nella causa civile iscritta al N.R.G. 390/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DISCENZA Parte_1 C.F._1 TERESA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MAZZINI N.104 CAMPOBASSOpresso il difensore avv. DISCENZA TERESA
attore contro
Controparte_1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BURGELLO FRANCESCO e dell'avv. , P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZEpresso il difensore avv. BURGELLO
FRANCESCO
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. BURGELLO FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZEpresso il difensore avv. BURGELLO FRANCESCO
MIM - (C.F. ), con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_3 dell'avv. BURGELLO FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZEpresso il difensore avv. BURGELLO FRANCESCO
(C.F. Controparte_4
), con il patrocinio dell'avv. BURGELLO FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente P.IVA_4 domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZEpresso il difensore avv. BURGELLO
FRANCESCO
convenuto Il Giudice Dott.ssa Anita Maria Brigida Davia,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26/03/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso ex art 700 cpc - proposto ante causam - chiedeva al Tribunale Parte_1
di EN , in via cautelare ed urgente, di condannare il Controparte_5
a reinserirlo nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto per l'insegnamento nelle classi
[...]
di concorso A048, ii fascia, e A049, II fascia, nella posizione spettante in base al punteggio maturato, previo accertamento dell'illegittimità/nullità/inefficacia del decreto di risoluzione del contratto recante n° 20126 del 27/11/2024 disposto dall' Controparte_2
di Scandicci (FI) e del decreto n- 9974 del 12.12.24 di esclusione dalla graduatoria
[...]
Provinciale e di Istituto emessi dall'amministrazione convenuta.
Allegava in fatto
Pagina 1 - di essere in possesso del Diploma di Laurea Magistrale in SCIENZE DELLA
VALUTAZIONE MOTORIO -SPORTIVA E TECNICHE DI ANALISI E
PROGETTAZIONE DELLO SPORT PER DISABILI, conseguito nell'anno 2021 presso l'Università degli Studi di Salerno, nonché di 24 CFU/CFA,;
- di essere stato inserito- a seguito di richiesta presentata in data 23.05.2022 nelle
GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO DI SUPPLENZA AA.SS. 2022/23 e
2023/24 dell' , per le classi Controparte_6
di concorso A048 e A049 e di aver stipulato – in forza di tale inserimento- una serie di contratti ( meglio descritti in ricorso) per supplenze brevi e temporanee nell'anno scolastico
2023-24;
- di aver presentato in data 09.06.2024 domanda per l'aggiornamento e l'inserimento nelle graduatorie Provinciali e di Istituto per le supplenze di I e II fascia, sempre per le medesime classi di concorso – A048 e A049 – per il biennio 2024- 2026, facendo valere il punteggio acquisito in virtù del servizio prestato nel biennio precedente;
- di essere, quindi, risultato destinatario di incarico di supplenza breve presso l' CP_7
con decorrenza 04.11.2024 e termine 28.11.2024;
[...]
- di aver ricevuto, in data 27.11.2024, comunicazione del provvedimento del Dirigente
Scolastico dell' con il quale si Controparte_2
decretava la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a tempo determinato sottoscritto in data 04.11.2024 ;
- di aver ricevuto inoltre comunicazione che in data 12.12.2024 l' Controparte_8 aveva disposto l'esclusione del candidato
[...] Parte_1
(16/07/1992, CB) per le classi di concorso A049, II fascia e A048, II fascia GPS;
- entrambi i provvedimenti risultavano emessi sul presupposto che il ricorrente avesse effettuato “dichiarazioni mendaci” nella compilazione del modulo di domanda per l'inserimento nelle Graduatorie GPS e di Istituto, avendo dichiarato di non aver riportato condanne penali, essendo invece risultato che, nell'anno 2014, era stato destinatario di un
Decreto Penale di condanna per il reato di cui all'art 609 undecies cp (adescamento di minorenni).
Ciò premesso in fatto, sosteneva l'esistenza del fumus del rivendicato diritto ad essere iscritto nelle graduatorie provinciali e di istituto e della denunciata illegittimità della anticipata risoluzione del contratto sottoscritto in data 4.11.2024 poiché egli, nel dichiarare di non aver riportato condanne penali, non aveva mentito atteso che il reato per il quale era stato
Pagina 2 condannato era stato dichiarato estinto dal Gip presso il Tribunale di Campobasso nell'anno
2019 e, conseguentemente il certificato del Casellario Giudiziale non ne faceva menzione.
Tali circostanze escludevano che egli dovesse dichiarare la pregressa condanna e comunque che il reato fosse di ostacolo all'assunzione.
Quanto al pericolo nel ritardo allegava di essere attualmente disoccupato e di trarre il suo sostentamento dall'attività di insegnamento, di talchè nel tempo necessario al giudizio di merito egli - essendo escluso dalle graduatorie- avrebbe perso la possibilità di ottenere nuovi incarichi, necessari non solo come fonti di reddito ma anche per acquisire punteggio ai fini di future assunzioni.
Il MIM ritualmente costituitosi resisteva alla domanda rilevando l'inesistenza del fumus de diritto azionato alla luce del dettato dell'art 7, comma 4, lett. c) dell'O.M. n. 88 del
16.05.2024 (istitutiva delle procedure di aggiornamento delle G.P.S. valevoli per il biennio scolastico 2024-2026) che prevede – a pena di esclusione dalla procedura- che nell'istanza di partecipazione ogni aspirante debba dichiarare le eventuali condanne penali riportate
(anche se sono stati concessi amnistia, indulto o condono) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e/o all'estero.
Contestava inoltre l'esistenza del pericolo nel ritardo, solo genericamente allegato da controparte.
CP_9
E' pacifico in atti che l'ordinanza Ministeriale n. 88 del 16.05.2024 nel disciplinare le procedure di aggiornamento delle G.P.S. valevoli per il biennio scolastico 2024-2026 ha previsto l'obbligo per ciascun aspirante di dichiarare nella domanda di iscrizione “le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto o condono) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e/o all'estero “, stabilendo espressamente che
“Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, a pena di esclusione dalla procedura” (cfr dell'art 7, comma 4, lett. c) dell'O.M. n. 88 del 16.05.2024).
E' stato quindi richiesto al candidato di dichiarare non solo le condanne ostative all'assunzione nel pubblico impiego ai sensi del D.L.vo 235/12 , ma tutte le condanne penali subite, anche per reati eventualmente estinti, come si evince dall'espresso riferimento alla concessione di amnistia (causa di estinzione del reato), ed è stato chiaramente precisato che eventuali dichiarazioni non conformi al vero sarebbero state sanzionate con l'esclusione dalla procedura.
Pagina 3 Tale richiesta appare del tutto legittima atteso che rientra nella discrezionalità della Pubblica
Amministrazione individuare requisiti per l'accesso ad un pubblico impiego ulteriori rispetto a quelli di carattere generale previsti dall'art. 2 c. 3 del D.P.R. n. 3 del 1957 e dall'art. 2 c. 2 del D.P.R. n. 487 del 1994, “ciò perché essa corrisponde ad un'esigenza di difesa avanzata dell'Amministrazione che, alla luce delle esigenze peculiari di determinati impieghi pubblici, può legittimamente individuare circostanze ritenute ostative alla ammissione alla procedura concorsuale, e alla successiva assunzione, del candidato in ragione del danno che esse paiono suscettibili di arrecare all'interesse pubblico (Cons. Stato, n. 3542 del 2016, Cons.
Stato n. 2181 del 2013)” ( così Cass. Sez. L - , Sentenza n. 4057 del 16/02/2021 in motivazione).
Nel caso di specie – ove risulta dagli atti che il ricorrente, all'atto della presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali, ha dichiarato falsamente di non aver subito condanne, avendo invece subito una condanna nell'anno 2014, la decadenza dall'iscrizione nelle graduatorie è stata legittimamente dichiarata essendo una conseguenza immediata e diretta non della condanna subita (di qui l'irrilevanza di tutte le difese effettuate in ricorso circa l'avvenuta estinzione del reato e la non menzione della condanna nel casellario giudiziale) ma dell'accertato mendacio.
In definitiva la decadenza è legittima in quanto è stata disposta in applicazione delle speciali regole disciplinanti la procedura di iscrizione nelle graduatorie di cui è causa che derogano alla generale norma di cui all'art 75 del D.P.R. n. 445 del 2000, a cui si riferisce la giurisprudenza più volte citata dalla difesa del ricorrente, norma che - effettivamente- non prevede un automatismo tra dichiarazione mendace e perdita dei benefici, ma stabilisce che le dichiarazioni non veritiere sono causa di decadenza solo allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A, ( cfr tra le altre Cass Sez. L -
, Sentenza n. 18699 del 11/07/2019 ).
L'assenza di fumus del diritto all'inserimento nelle graduatorie giustifica il rigetto del ricorso cautelare con assorbimento di ogni altra questione, atteso che con riguardo al rivendicato diritto alla prosecuzione del contratto sottoscritto in data 4.11.2024 e anticipatamente risolto in data 27.11.2024 risulta richiesta un mera pronuncia di accertamento e non è stato allegato alcun pericolo nel ritardo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Pagina 4 rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del resistente, liquidate in complessivi € 1750, oltre accessori di legge. CP_1
Si comunichi.
EN, 31 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Anita Maria Brigida Davia
Pagina 5