Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/03/2025, n. 2452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2452 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, lette le note sostitutive dell'udienza del
26.2.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 23240/2024 del ruolo generale affari contenziosi avente ad oggetto: opposizione a seguito di per il riconoscimento di provvidenze invalidi civili;
CP_1
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Marano di Napoli (NA) alla via Francesco Baracca n. 28, presso lo studio dell'avv. Mario Ariello, che la rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Presidente p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Diodata Ardolino ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via
Alcide De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6°, c.p.c., depositato in data
30.10.2024, la ricorrente in epigrafe esponeva di aver proposto ricorso di A.T.P. (iscritto al R.G.
n. 18427/2023) per l'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti la corresponsione dell'indennità di accompagnamento (ex l. n. 118/1971), nonché dei benedici di cui all'art. 3, co.
3, L. n. 104/1992, relativamente alla domanda amministrativa del 18/03/2022.
1
[...]
nelle conclusioni dell'elaborato aveva accertato che: “l'istante […] non può ritenersi Per_1 in possesso dei requisiti sanitari (impossibilità di deambulazione autonoma e/o necessità di assistenza continua, per incapacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita) previsti per il riconoscimento del beneficio richiesto. - l'istante non può ritenersi […] portatrice di handicap in situazione di gravità con necessità di assistenza continuativa globale e permanente ai sensi della L. 104/92 (comma 1 e 3, art. 3)”.
Contestava le conclusioni del c.t.u. soffermandosi sulla sottovalutazione delle patologie sofferte e, in particolare, sull'omessa considerazione di quanto diagnosticato nel certificato di visita pneumologica del 19.12.2023.
Tanto premesso, con la presente opposizione, concludeva chiedendo una nuova valutazione medico-legale al fine di ottenere il riconoscimento di una invalidità in misura del 100% utile alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento, nonché al riconoscimento dei benefici di cui all'art. 3, co. 3, L. n. 104/92 dalla data della domanda amministrativa, o in subordine dalla data diversa ritenuta di giustizia;
per l'effetto, condannare l'ente previdenziale al pagamento dei ratei maturati, oltre interessi sino al soddisfo.
Il tutto con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
CP_ Regolarmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio eccependo la inammissibilità ed infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto;
con vittoria delle spese.
Acquisita la documentazione prodotta e disposta la riunione al presente giudizio del fascicolo del procedimento di ATP, l'udienza del 26.2.2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
La causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Il ricorso in opposizione è infondato e va, pertanto, rigettato.
Va, preliminarmente, dato atto della conclusione del procedimento sommario di ATP, di cui
è stata disposta la riunione al presente giudizio.
Come è noto, l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione la parte debba contestare specificamente le conclusioni della consulenza espletata durante la fase sommaria. I motivi di contestazione devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il consulente, e tale specificità è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità dell'elaborato per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (previste dalle tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso in esame, il consulente ha accertato in capo alla sig.ra le seguenti infermità: Pt_1
“1) Obesità con complicanze artrosiche polidistrettuali ed artropatia psoriasica 2) IRC da sindrome ACOS, in O2-terapia 3) Sinusite mascellare cronica 4) Cardiopatia ipertensiva 5)
2 Deficit masticatorio con MRGE”, non ritenendo sussistenti i requisiti sanitari utili alla concessione dei benefici richiesti.
Il consulente, ricostruita l'anamnesi patologica remota attraverso l'esame della documentazione medica esibita dall'istante, procedeva ad esame obiettivo-peritale al fine di redigere la diagnosi richiesta.
Nelle conclusioni dell'elaborato, soffermandosi sull'incidenza delle singole patologie riscontrate, attribuiva a ciascuna patologia lo specifico codice tabellare e la relativa percentuale di invalidità: “[…] L'obesità è collocabile in I classe (IMC=32,92) si accompagna a complicanze artrosiche polidistrettuali ed artropatia psoriasica: le limitazioni funzionali sono globalmente stimabili di grado medio con deambulazione autonoma, spontanea, valida, ed autonomia dei passaggi posturali (valut: 65%) (cod.: 7105 e, per analogia, 9303). La sindrome
ACOS, caratterizzata dalla sovrapposizione di asma bronchiale e BPCO, è causa di IRC, in O2- terapia per 8h/die al flusso di 3 l/min (valut: 75%) (cod.: 6003 e 6456). È documentata negli atti la sinusite mascellare cronica (valut.: 15%) (cod.: 6012). La cardiopatia ipertensiva è inquadrabile, sulla scorta dell'esame clinico, in I classe NYHA (valut.: 25%) (cod.: 6441). Il deficit masticatorio è parziale, completamente emendabile con protesi dentarie;
può ritenersi documentata negli atti la (valut.: 10%) (cod. di riferimento: 6704). PERMANENZA ED Pt_2
EPOCA DI INSORGENZA: Le suddette infermità sono da ritenere a carattere permanente fatta eccezione per l'obesità (emendabile con adeguata terapia dietetica) ed il deficit masticatorio
(completamente emendabile con protesi dentarie). Tutte le suddette infermità (incluso, in via presuntiva, il deficit masticatorio) erano già presenti, come risulta documentato (vv. documentazione sanitaria in atti), alla data di presentazione della domanda amministrativa.
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'INCIDENZA FUNZIONALE DELLE MALATTIE
ACCERTATE: L'incidenza funzionale delle malattie accertate può valutarsi, globalmente, di grado elevato.”.
Ha così concluso: “[…] - l'istante, come emerso dall'esame obiettivo: a) ha la possibilità di deambulare autonomamente, senza l'aiuto permanente di un accompagnatore b) è autonoma nei passaggi posturali c) non presenta significativi deficit cognitivi per cui non può ritenersi in possesso dei requisiti sanitari (impossibilità di deambulazione autonoma e/o necessità di assistenza continua, per incapacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita) previsti per il riconoscimento del beneficio richiesto. - l'istante non può ritenersi, a giudizio del
C.T.U., per la natura e la gravità delle infermità rilevate, portatrice di handicap in situazione di gravità con necessità di assistenza continuativa globale e permanente ai sensi della L. 104/92
(comma 1 e 3, art. 3)”.
A parere del giudicante, il consulente d'ufficio ha ampiamente valutato le patologie indicate nel presente ricorso in opposizione, in ragione delle quali è pervenuto al mancato riconoscimento di una condizione sanitaria tale da rendere necessaria la presenza “continuativa e globale” di un accompagnatore.
3 Va ricordato che, sul piano medico legale, non hanno rilievo le patologie in sé e per sé considerate, ma gli esiti funzionali delle stesse.
In particolare, il giudice di legittimità, nel riepilogare la condizione sanitaria richiesta per la concessione dell'indennità di accompagnamento, ha sottolineato la necessaria contestuale presenza di due condizioni: l'invalidità civile totale e, in aggiunta, l'impossibilità di deambulare autonomamente o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita (Cass. n.
19545/2016).
Nel caso di specie, dunque, non vi è né carenza di valutazione medico-legale, né sottovalutazione delle patologie diagnosticate ma, al contrario, il c.t.u. ha evidenziato che la sig.ra nonostante il complesso quadro patologico sofferto, conserva la possibilità di deambulare Pt_1 autonomamente, essendo autonoma nei passaggi posturali.
Peraltro, neanche si perviene a diverse conclusioni in considerazione di quanto diagnosticato nel certificato di visita pneumologica del dicembre 2023, di cui parte ricorrente ha lamentato l'omessa valutazione.
Tale doglianza è priva di pregio in quanto il ctu, nel ricapitolare la documentazione medica esaminata, fa specifica menziona del suddetto certificato (cfr. pag. 4 consulenza medica), trascrivendone il contenuto.
A ciò si aggiunga che, né dall'esame dello stesso, né dall'esame della documentazione sanitaria prodotta, emerge la sussistenza dei presupposti sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui all'art. 3, co. 3, l. n. 104/1992.
Ulteriormente, va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.
Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno, infatti, funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza.
I motivi di contestazione devono tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, dovendosi non solo evidenziare l'errore tecnico commesso ma anche le controdeduzioni di cui si lamenta l'insufficiente valutazione.
Nel caso di specie, prospettandosi solo genericamente difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte e/o di diversi esami clinici, si sostanzia in una critica generica alla c.t.u. senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal dott. , tali doglianze non Per_1 possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. Cass. lav.
20/02/2009, n. 4254).
Alla luce di tali considerazioni il ricorso va rigettato.
3. In punto di spese, avendo parte ricorrente dichiarato di essere titolare di un reddito imponibile ai fini Irpef pari od inferiore a due volte l'importo di quello stabilito ai sensi degli
4 artt. 76 – commi 1, 2 e 3 – e 77 D.p.r. n. 115/2001 e non potendosi ritenere la presente lite temeraria, la stessa non va condannata alla rifusione delle spese del giudizio. CP_ Le spese della c.t.u., liquidate separatamente, vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• rigetta il ricorso in opposizione;
CP_
• pone a carico dell' le spese della c.t.u.;
• dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 28.3.2025 Il Giudice del lavoro
dott. Giuseppe Gambardella
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