Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 2497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2497 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del 01.04.2025, svolta con modalità di trattazione scritta, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 9522/2023
tra
, rapp.to e difeso dall'avv. Maria Cipollaro, elettivamente Parte_1
domiciliato a Napoli Via M. Melloni n. 94, giusta procura in atti;
ricorrente e
in persona del suo legale rapp.te pro-tempore, rapp.to e Controparte_1
difeso dall'avv Rossana Ferraro, ed elett.te dom.ta a Caserta, Corso Trieste n. 211, giusta procura in atti;
resistente
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 18.05.2023 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe deduceva:
ambientale per conto di pubbliche amministrazioni e/o enti privati, succedendo, a seguito di fusione per incorporazione, alla società CP_2
a far data dal 28.11.2017;
[...]
b) di essere già dipendente della società dal 21.03.2013 - con CP_2
contratto di lavoro a tempo indeterminato, con inquadramento al 2° livello retributivo del Ccnl Servizi di pulizia e con mansione di addetta alle attività di pulizia, part time per 25 ore settimanali – e di aver continuato a svolgere la propria attività lavorativa alle dipendenze della senza Controparte_1
soluzione di continuità alcuna, e ciò sino al 17.11.2022, data in cui è cessato il rapporto di lavoro a seguito di dimissioni;
c) che per l'intera durata del rapporto di lavoro ha osservato il seguente orario di lavoro: dal lunedì al sabato, dalle ore 07,00 alle ore 17,00, per un totale di
60 ore settimanali, in luogo delle 25 ore previste dal contratto individuale;
d) che le ore eccedenti l'orario di lavoro contrattuale, non le sono state riconosciute né come orario ordinario, né come supplementare e straordinario e ciò in violazione dell'art. 33 ccnl;
e) di non aver percepito alcunché a titolo di differenze paga giornaliera, 13ma
e 14 mensilità e ratei delle stesse, indennità sostitutiva ferie e permessi non goduti, lavoro supplementare, lavoro straordinario, saldo TF e quant'altro spettante in virtù della cessazione del rapporto di lavoro.
Tanto premesso chiedeva, pertanto, a codesto Tribunale di:
1) In accoglimento del presente ricorso, accertare che tra le parti sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato per il periodo e con le modalità dedotti in premessa, con inquadramento del ricorrente al 2° livello del Ccnl Servizi di Pulizia- Multi servizi. 2) Condannare, per l'effetto, con sentenza provvisoriamente esecutiva, la
[...]
in persona del legale rapp.te pt, al pagamento dell'importo della Controparte_1
complessiva somma di € 146.890,11 di cui € 2.919,86 a titolo di saldo TF per le causali di cui alla premessa (differenze paga giornaliera, 13ma e 14 mensilità e ratei delle stesse, indennità sostitutiva ferie e permessi non goduti, lavoro supplementare, lavoro straordinario, saldo TF, ecc;
) come da conteggio allegato che forma parte integrante del presente atto nonché al maggior importo dovuto a titolo di rivalutazione della somma e degli interessi legali dal momento della maturazione del diritto sino al giorno dell'effettivo soddisfo, o della diversa (maggiore e/o minore) somma che il Giudice riterrà opportuna.
3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da attribuire al sottoscritto difensore, unico antistatario delle spese di lite, manlevando in caso di soccombenza il lavoratore dal pagamento delle spese processuali anche alla luce della recente pronuncia della Corte Costituzionale (n 77/18) trattandosi di un lavoratore che agisce in giudizio per l'accertamento di un diritto ancorchè controverso.
Si costituiva la resistente che chiedeva di dichiarare Controparte_1
infondata e non accoglibile, oltre che non provata, la domanda attorea circa tutte le pretese inerenti la procedura azionata e di condannare la ricorrente al risarcimento dei danni commerciali, diretti ed indiretti, arrecati. Pertanto, concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite, con attribuzione.
La causa veniva incardinata dinanzi all'attuale giudicante, istruita e poi decisa all'odierna udienza, con sentenza depositata telematicamente.
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Nel merito, il ricorso può trovare accoglimento alla luce dell'istruttoria compiuta.
E' principio consolidato, infatti, che il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca ( cfr ex multis Cass.
n.20288/2011; n.19527/2012).
Questa essendo la regola di giudizio, può dirsi che dai documenti e dalle testimonianze indotte da parte attrice e dalla mancata assunzione di prove orali e documentali esaustive e persuasive, pur ammesse, da parte della convenuta, sono risultate confermate tutte le circostanze di fatto poste a sostegno del ricorso.
In particolare, è emerso che la ricorrente ha prestato la sua attività lavorativa subordinata per la , per il periodo indicato in ricorso durato per Controparte_1
più di 9 anni ,dal 21.3.2013 al 17.11.2022, come addetta alle pulizie inquadrata al II livello del CCNL Servizi di Pulizie, e che, lungi dall' avere la lavoratrice ricevuto, come sostenuto nella memoria difensiva della convenuta, tutto quanto spettante trattandosi di un rapporto lavorativo part- time orizzontale di 25 ore settimanali, ella avanzasse invece un ingente importo a titolo di differenze retributive sia a titolo di retribuzione ordinaria che quale competenza per lavoro supplementare e straordinario, oltre che per tutti gli altri emolumenti dettagliati nell' atto introduttivo. E' altresì incontestato che al termine del rapporto, la nulla abbia percepito come tfr tanto da aver Pt_1
dovuto intentare apposito ricorso per decreto ingiuntivo, peraltro in buona parte fondato sul CUD proveniente dalla stessa società.
Invero, al di là del dato formale costituito dall' inquadramento e dalle buste paga, le testimonianze raccolte nel corso del giudizio, oltre che l' atteggiamento ostruzionistico serbato dalla resistente e la carenza ed inverosimiglianza delle prove offerte da quest' ultima , hanno consentito di far luce su un rapporto lavorativo connotato nella realtà da un orario non solo a tempo pieno ma ben oltre i limiti di quello ordinario ,snodatosi con ritmi incessanti ed usuranti sui vari cantieri ove la società era titolare di appalti di lavori di pulizia.
Alcun dubbio emerge altresì sul tipo di mansioni disimpegnate riconducibili senz' altro alla figura dell' operaia addetta alle opere di pulizie di II livello del contratto collettivo applicato in azienda che, peraltro, non sono mai state contestate dalla datrice.
In proposito inoltre i testi ascoltati nel corso del giudizio su impulso della ricorrente hanno con dichiarazioni combacianti confermato che la stessa aveva espletato, per conto della convenuta, prestazioni lavorative che coprivano turni articolati sull' intera giornata quantomeno dalle 8,00 alle 17,00 dal Lunedi al Sabato. Era prassi dell' azienda d' altra parte imporre turni spezzettati che andavano ad impegnare le maestranze per l' intero arco della giornata. Addirittura gli operai venivano impiegati anche in compiti di facchinaggio ovvero del tutto esulanti dalle loro competenze.
I turni di lavoro, inviati sul cellulare con il canale “Wathapp” appaiono conformi alla ricostruzione offerta da parte ricorrente.
La resistente invece, nonostante l' ordine giudiziale diretto ad acquisire i turni di lavoro ed i fogli di presenza che potessero chiarire il numero di ore effettive disimpegnate dalla , nulla ha prodotto di calzante. Le buste paga inoltre riportano cifre al di Pt_1
sotto dei minimi contrattuali e, a ben vedere, sulle stesse si legge talora la dicitura
“rimborso spese non documentate”, voce del tutto anomala e neppure tracciabile per sua stessa definizione che non fa che suffragare la tesi che vi fossero ore lavorate occulte non retribuite o retribuite in maniera irrisoria con dizioni non conformi al modello contrattuale. Tra i testi dell' azienda poi non è stato citato proprio il consulente del lavoro che si occupava di quantificare gli emolumenti e tutte le Per_1
altre voci retributive ed orarie ditalchè, anche a questa scelta sembra ricollegarsi una certa ritrosìa della datrice di fare piena luce sui fatti. Neppure poi va trascurato il dato documentale rappresentato dalle mobilitazioni sindacali della alla quale CP_3
era iscritta la che proprio la parte datrice ha portato all' attenzione del Tribunale Pt_1
e che costituiscono ulteriore elemento a suffragio delle condizioni di lavoro ingiustamente vessatorie ai danni della ricorrente. Inverosimile infine risulta l' ipotesi, pure adombrata nella memoria difensiva della società e riportata dai testi di parte datrice, secondo cui la sarebbe stata spesso assente ingiustificata al lavoro Pt_1 creando danno all' azienda e suscitando il disappunto dei colleghi. Invero, alcun procedimento o sanzione disciplinare emerge a suo carico in rapporto a tale sistematica violazione dei suoi doveri. Nessuna traccia tangibile delle lagnanze dei colleghi è presente agli atti.
A questo punto è utile ripercorrere l' espletata istruttoria.
All'udienza del 05/07/2024 veniva escusso la teste , la quale Testimone_1
dichiarava: sono dipendente della società convenuta dal 14 febbraio 2022 e precedentemente avevo già lavorato con la stessa anche prima del 2017, per circa 15 anni. Io sono impiegata e mi occupo di logistica e risorse umane. Mi ricordo della ricorrente che ha lavorato per la come addetta alle pulizie. Mi ricordo CP_1
che ha lavorato per diversi anni, ma non so precisare quali. Mi ricordo che la Pt_1
spesso si assentava dal lavoro in maniera ingiustificata. Preciso che io tra le mie mansioni prendevo anche le presenze dei dipendenti e rammento con precisione che spesso all'inizio del turno di lavoro la ricorrente mi risultava assente ingiustificata.
Talora capitava anche che andasse improvvisamente via dal posto di lavoro prima della fine dell'orario stabilito, creando numerosi disagi all'azienda e anche ai colleghi di lavoro, che con me infatti si lamentavano del suo comportamento. Non rammento con precisione se la si dimise ovvero venne licenziata, né ricordo fino a quanto ha Pt_1
lavorato. C'è il consulente del lavoro, dott. , che si occupa dei conteggi delle Per_1
spettanze di lavoro. La 13ma e la 14ma per quanto so sono conteggiate in busta paga e rateizzate mese per mese. Lo straordinario è sempre programmato mediante una richiesta diretta al dipendente in modo che possa dare la sua disponibilità e va sempre autorizzato dal nostro ufficio che si occupa della programmazione del lavoro. Pertanto, lo straordinario è sempre tracciato e viene sempre retribuito in busta paga. Anche di questo si occupa il consulente. Sempre il consulente elabora le buste paga Per_1
inserendo le voci contributive, festività, ferie etc. Non so se la IG.ra sia stata Pt_1
liquidata anche con il TF alla chiusura del rapporto. Ma di solito la società vi provvede per tutti. Rammento infine che la ricorrente ha lavorato sempre part-time, per circa 25 ore settimanali. Se è capitato ce abbia svolto lavoro straordinario è stato retribuito in busta paga, come ho già detto.
ADR: la IG.ra non ha mai fatto pervenire al nostro ufficio del personale Pt_1
delle contestazioni inerenti alla sua retribuzione.
ADR: le pulizie vengono svolte solitamente in squadra, o almeno in coppia.
ADR: non so se per i comportamenti della l'azienda abbia elevato Pt_1
contestazioni disciplinari. Cercavo sempre di sopperire alle sue continue assenze mediante l'utilizzo del personale a disposizione.
ADR: preciso che quanto allo straordinario la prassi in azienda comportava una richiesta verbale ai dipendenti di disponibilità e nel caso positivo lo stesso veniva sempre autorizzato dall'ufficio a volte per iscritto a volte verbalmente.
Alla stessa udienza del 05/07/2024 veniva escusso il teste Testimone_2
, il quale dichiarava:
[...]
sono stato collega di lavoro della presso la per circa 4 anni Pt_1 CP_1
dal 2018 fino al 2022, più o meno siamo andati via insieme e abbiamo lavorato nello stesso periodo. Svolgevamo le stesse mansioni di addetti alle pulizie. Lavoravamo con ritmo incessante e cioè dalle 7.00 di mattina fino alle 20-21.00 e qualche volte siamo arrivati a lavorare anche fino alle 3.00 di notte e l'indomani eravamo tenuti nuovamente a iniziare la nostra giornata lavorativa al mattino presto. Qualche volta abbiamo lavorato insieme io e la con questi ritmi e ricordo anche nella giornata Pt_1
del sabato. Eravamo retribuiti in caso di straordinario come da buste paga, ma queste ultime non riportavano tutte le ore lavorate. Sia io che la ricorrente siamo stati assunti con un contratto part-time che prevedeva un impegno di 4 o 5 ore giornaliere, dal lunedì al venerdì, mentre di fatto lavoravamo come ho detto molte ore in più ed anche il sabato non ricevendo una retribuzione adeguata. Rammento che la ogni tanto Pt_1
non si presentava al lavoro e quindi eravamo tenuti a coprire anche il suo lavoro. Non ci sono tuttavia mi stati procedimenti disciplinari a carico della ricorrente, che io sappia. Io non ho mai ricevuto né la 13ma né la 14ma e so che tutti noi dipendenti, compresa la , non abbiamo mai ricevuto questi emolumenti. Nei festivi non abbiamo mai Pt_1
lavorato. Le ferie non sono mai state retribuite. Non ho promosso alcuna vertenza di lavoro nei confronti della società. Mi sono dimesso nel 2022 a causa delle condizioni di lavoro disumane alle quali sono stato sottoposto e a causa del conseguente stress lavorativo. Ho ricevuto il TF. La non ha ricevuto il TF, secondo quanto a me Pt_1
riferito dalla stessa. So che anche ella si è dimessa, ma non so se l'abbia fatto per iscritto o verbalmente. Il programma giornaliero dei turni ci veniva inviato sul telefonino via
WhatsApp da parte delle segretarie. Tuttavia noi non avevamo un sistema di rilievo delle presenze.
ADR: adesso che ricordo con precisione la mattina quando iniziavamo il turno, anzi verso le 8.00 eravamo tenuti a chiamare all'ufficio del personale per avvisare che avevamo iniziato il lavoro ovvero inviavamo un messaggio WhatsApp. Talora erano le segretarie che ci chiamavano al mattino per controllare che avessimo iniziato a lavorare e quando. A fine turno di lavoro segnavamo su un foglio le ore lavorate e le firmavano attestando le stesse i vari addetti ai locali ed uffici dove avevamo svolto le pulizie.
Conservavamo i vari fogli di lavoro e poi li consegnavamo a volte tutti insieme all'ufficio del personale. A volte quando ci trovavamo nell'area del CIS di Nola un nostro collega con il furgone aziendale passava e ritirava i fogli delle nostre presenze e poi provvedeva a consegnarli in ufficio.
ADR: sia lo stipendio che le ore di lavoro straordinarie non erano corrispondenti a ciò che veniva elaborato in busta paga.
ADR: oltre alle mansioni di pulizia noi dipendenti maschi svolgevamo anche lavori di facchinaggio, presso l'interporto ed il CIS di Nola per scaricare dei containers per esempio di abbigliamento e tessuti presso i depositi delle ditte che ivi operavano.
ADR: la giornata lavorativa che iniziava al mattino presto e terminava presso gli studi e altri esercizi commerciali fino alle 17.00, comportava talora che fossimo altresì chiamati a lavorare altrove fino a notte fonda e anche qualche volta fino al mattino presto (3.00-4.00 di mattina). Rammento ad esempio che fui impegnato nelle pulizie dopo una giornata di lavoro anche presso un lido di Bacoli che si stava inaugurando e pertanto era stata organizzata una festa. Fui costretto a trattenermi ivi e a svolgere le mie mansioni di pulizia fino all'alba quando la festa terminò. Ogni tanto è capitato anche questo e non cambiava nulla in questo caso della nostra eIGua retribuzione, quantomeno parlo per me. Al lido di Bacoli non c'era la . Ricordo che anche la Pt_1
veniva impiegata per molte ore al giorno, ma non ricordo se anche ella è stata Pt_1
mai costretta a lavorare fino a tardi.
ADR: mi ricordo che quando mi dimisi poi fui convocato presso l'ufficio del personale e in videoconferenza venni posto in contatto con una sindacalista che mi parlava di ciò che sarei andata a firmare, ma non compresi bene cosa mi dicesse in quanto i titolari, IG.ri , la bloccavano impedendole di spiegarmi bene. Io firmai CP_1
senza leggere ciò che andavo a sottoscrivere, ma rammento che era previsto un pagamento rateale. Ho ricevuto poi le rate relative a questo verbale e al TF.
ADR: sul posto di lavoro era sempre presente un caposquadra che ci dirigeva e controllava e che variava. Mi ricordo che qualche volta come caposquadra c'era anche la IG.ra , altre volte in qualità di caposquadra è stata presente , Pt_1 Persona_2
. Erano le più anziane di servizio. Persona_3
Alla udienza del 15/10/2024 veniva escusso il teste il quale Testimone_3
affermava:
Sono il figlio della ricorrente e mi ricordo che mia mamma ha lavorato alle dipendenze della società convenuta dal 2013 al 2022. So che lavorava dal lunedì al sabato dalle 7.00 di mattina fino alle 18.00-18.30 di sera. Tano so in quanto non solo vivevamo insieme e quindi conosco i suoi movimenti e orari di lavoro, sia perché ogni tanto l'accompagnavo e l'andavo a riprendere sui posti di lavoro che rammento si trovavano sulla zona ASI, il centro commerciale Vulcano Buono e altri.
ADR: l'attendevo sempre fuori agli uffici e anche quando l'accompagnavo la lasciavo fuori. Stanziavo sempre all'esterno delle strutture in questione. ADR: svolgo la professione di casearo, con turni di lavoro solo notturni, dall'1.00 di notte alle 6.00 del mattino.
Alla stessa udienza del 15/10/2024 veniva escusso il teste Testimone_4
, il quale dichiarava:
[...]
sono dipendente della società convenuta dal 2004 se ben ricordo in qualità di
Direttore Tecnico. Controllo di persona presso i vari cantieri s il personale svolge adeguatamente i propri compiti e pertanto conosco la ricorrente che ha lavorato come addetta alle pulizie per alcuni anni. Una collaboratrice di ufficio, IG.ra Tes_1
, predisponeva i turni di lavoro del personale addetto alle pulizie su mia
[...]
indicazione. Pertanto, conosco gli orari di lavoro e posso confermare che la IG.ra Pt_1
ha seguito un turno di lavoro che andava dalle 8.00 alle 12.00 ovvero dalle 8.00 alle
13.00 dal lunedì al sabato. Se ben ricordo ella lavorava dalle 8.00 alle 13.00 il lunedì e il martedì mentre nei restanti giorni lavorativi lavorava solo dalle 8.00 alle 12.00. escludo che in via ordinaria il lavoro si sia protratto oltre quanto ho dichiarato se non in casi sporadici di lavoro straordinario regolarmente da me autorizzato e retribuito in busta paga. Confermo infatti che nelle buste paga erano riportate le eventuali ed effettive ore di lavoro straordinario effettuato.
ADR: rammento che in busta paga oltre al lavoro straordinario veniva riconosciuto un rimborso spese così denominato che mirava a remunerare i lavoratori per esempio per l'acquisto di un panino per il pranzo, per le spese sostenute per raggiungere il posto di lavoro. Era una sorta di bonus. È stato concesso dall'azienda a gran parte dei lavoratori addetti alle pulizie su iniziativa del datore di lavoro.
ADR: non ricopro alcuna carica nella società, ma come detto svolgo le mie mansioni di Direttore Tecnico.
Come si vede i testi di parte convenuta appaiono ancora legati ad un rapporto di dipendenza con l' impresa e, pertanto, le loro dichiarazioni risultano depotenziate sotto il profilo della genuinità. Sul versante degli orari di lavoro inoltre, come sopra evidenziato, sebbene i testi abbiano fatto riferimento a fogli scritti di presenza , turni ed autorizzazioni delle ferie ed il Tribunale abbia ordinato alla convenuta di produrli, nulla è stato depositato di rilevante. L' unica busta paga di giugno 2022 laddove sarebbe stato retribuito alla lavoro supplementare non è, a ben vedere, accompagnata da alcuna previa Pt_1
autorizzazione scritta proveniente dalla datrice.
attrice la convenuta, sulla quale gravava l'onere di dimostrare il versamento degli emolumenti retributivi reclamati e del t.f.r. in rapporto alle mansioni espletate, alcun elemento persuasivo di segno contrario è stata in grado di portare neppure su impulso del giudicante.
Pertanto, in applicazione dei principi di distribuzione dell' onere della prova richiamati in premessa, vanno riconosciute in favore dell' istante le differenze retributive ed il t.f.r. per il periodo di lavoro intero secondo i conteggi allegati al ricorso, sviluppati in maniera puntuale sulla scorta del contratto collettivo applicato in azienda, pari a complessivi euro 146.890,11 di cui euro 2.919,86 a titolo di saldo TF ,oltre accessori come per legge.
Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La dott.ssa Clara Ruggiero, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a. accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di , della Parte_1 complessiva somma pari ad euro 146.890,11, di cui euro 2.919,86 a titolo di saldo TF
, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole componenti del credito sino al saldo;
b. condanna altresì la convenuta società al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi Euro 3.200,00, comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA, con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli, il 1°.4.2025.
Il Giudice