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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 02/04/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2749/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2749/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 2 aprile 2025 ad ore 11.02 innanzi alla dott.ssa Giorgia Sartoni, sono comparsi:
Per 'avv. RAVAIOLI MARY Parte_1 Per l'avv. MALAVASI MANUELA e l'avv. SARTORI Controparte_1
SILVIA e l'avv. CIMINO MARCO, oggi sostituito dall'avv. SANTINI FRANCESCA
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte ricorrente precisa le conclusioni come da note conclusive autorizzate depositate in data
21.03.2025. Parte resistente precisa le conclusioni come da note conclusive autorizzate depositate in data
21.03.2025. L'avv. Ravaioli contesta la produzione documentale allegata alle note conclusive di controparte sub doc. n. 35, in quanto prodotto tardivamente ed in ogni caso irrilevante ai fini della presente decisione poiché non sottoscritto dal cliente, che non lo ha in ogni caso ricevuto al momento dell'adesione all'aumento di capitale proposto dalla banca. L'avv. Santini contesta le avversarie eccezioni e deduzioni, precisando che la scheda era la medesima utilizzata per tutti gli aderenti all'aumento di capitale ed era allegata al prospetto informativo, già prodoto sub doc. n. 12. L'avv. Ravaioli rileva, altresì, come dalle difese della controparte emerga che il prospetto informativo era messo a disposizione dei clienti e non già consegnato agli stessi in sede di sottoscrizione della scheda di adesione.
I difensori delle parti dichiarano di rinuciare a presenziare alla lettura della sentenza. Dopo breve discussione orale, il giudice si ritira in Camera di Consiglio, all'esito della quale pronuncia sentenza ex art. 281 sexies e art. 281 terdecies c.p.c. che viene allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
pagina 1 di 20 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato ex artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2749/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDINI MICOL e Parte_1 C.F._1 dell'avv. BONDINI STEFANIA e dell'avv. RAVAIOLI MARY, elettivamente domiciliato in VIALE
CARDUCCI, N. 21, CESENA presso lo studio dei propri difensori
RICORRENTE contro
C.F. , con il patrocinio dell'avv. MALAVASI Controparte_1 P.IVA_1 MANUELA e dell'avv. SARTORI SILVIA e l'avv. CIMINO MARCO, elettivamente domiciliato presso gli indirizzi PEC dei difensori ovvero Email_1
e Email_2 Email_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza di discussione orale ex artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c., tenutasi in presenza, del 2.04.2025 ed, in particolare:
- parte ricorrente come da note conclusive autorizzate depositate in data Parte_1 21.03.2025 ovvero “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, contrariis rejectis, In via principale accertare l'inadempimento contrattuale posto in essere da , ora OP [...]
e già oggetto di accertamento della decisione ACF n. 6387 emessa nell'interesse Controparte_1 del ricorrente e quindi condannare , in persona del legale rappresentante pt, Controparte_1 al risarcimento del danno subito da questo ultimo pari all'importo di Euro 23.043,14 quale quantificato dall'Arbitro adito oltre rivalutazione successivamente maturata ed interessi;
condannare altresì controparte al pagamento delle spese stragiudiziali di assistenza che hanno “avuto in concreto utilità per evitare il giudizio” ed hanno assicurato “una tutela più rapida” alla parte “risolvendo problemi tecnici di qualche complessità” (come riconosciuto da costante giurisprudenza di legittimità, da ultimo Cassaz. Sez. Unite n. 16990/2017), da liquidare nella somma di €. 2.772,32 per prestazione di assistenza stragiudiziale per ricorso ACF (DM 55/14 - prestazione di assistenza stragiudiziale per ricorso ACF – intera fase €. 1900,00– oltre 15%, cpa ed iva) in ogni caso entro i limiti dello scaglione di valore del procedimento (euro 26.000,00); In subordine- accertare il grave inadempimento dell'intermediario finanziario nello svolgimento della propria attività professionale a favore del
pagina 2 di 20 ricorrente nelle negoziazioni di titoli azionari emessi e negoziati da OP oggi , indicate nel presente atto per i motivi ivi indicati e, conseguentemente, Controparte_1 dichiarare la nullità delle operazioni di negoziazione in oggetto, o la loro nullità sopravvenuta, rectius risoluzione per nullità sopravvenuta, o la risoluzione del rapporto di intermediazione mobiliare tra le parti, per i motivi indicati nel presente atto, cioè per i gravi e ripetuti inadempimenti dell'intermediario
e conseguentemente condannare l'intermediario (prima Controparte_1 OP
), nella persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso delle somme
[...] complessivamente investite dall'attore nei citati titoli, pari ad € 20.137,50 oltre interessi legali e rivalutazione;
- in ulteriore subordine, accertare l'inadempimento dell'intermediario finanziario nello svolgimento della propria attività professionale a favore del ricorrente, in particolare nelle negoziazioni aventi ad oggetto azioni , come indicate nel presente OP atto e, conseguentemente, dichiarare l'intermediario (prima Controparte_1 [...]
) tenuto al risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale ex art. OP
1218 c.c e condannarlo, nella persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso delle somme complessivamente investite da parte ricorrente nei citati titoli, pari ad Euro 20.137,50 oltre interessi legali e rivalutazione;
in via ulteriormente subordinata- accertare che la condotta posta in essere dall'intermediario finanziario integra anche gli estremi dell'illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c. e, conseguentemente, condannare quest'ultimo al rimborso delle somme investite da parte attrice nei citati titoli, pari ad Euro 20.137,50 maggiorate degli interessi legali e rivalutazione;
In ulteriore subordine voglia annullare, per errore/dolo, i contratti di acquisto azioni CRC di cui è causa e conseguentemente condannare , in persona del legale rappresentante pt, al Controparte_1 versamento in favore del ricorrente dell'importo di Euro 20.137,50 oltre rivalutazione e interessi;
- ordinare, per i fatti e le motivazioni di cui al presente atto, all'intermediario finanziario
[...]
(prima ), nella persona del legale rappresentante Controparte_1 OP pro tempore, di rimborsare e restituire a parte attrice tutte le somme investite da quest'ultima nei citati titoli, maggiorate degli interessi legali e rivalutazione;
- accertare il maggior danno causato a parte attrice dal comportamento illecito posto in essere dall'intermediario finanziario e conseguentemente condannare quest'ultimo anche al pagamento degli interessi legali sulle somme investite dal momento dell'investimento sino all'effettivo rimborso;
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”;
- parte convenuta ha concluso come da foglio di precisazione delle Controparte_1 conclusioni depositato in data 21.03.2025, ovvero: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis: − in via pregiudiziale di rito, accertare e dichiarare la propria incompetenza a decidere la presente causa e per l'effetto declinare la propria competenza a favore del Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in materia d'impresa; − nel merito, respingere le domande avversarie in quanto prescritte nei limiti e per le ragioni esposte in atti;
− in subordine, nel merito: (a) respingere integralmente le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
(b) in ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna dell'esponente, quantificare il danno ai sensi degli artt. 1223 e 1227 c.c., o comunque l'importo che deve essere restituito, tenendo conto anche di tutto quanto percepito da controparte in relazione alle azioni per cui è causa, e di tutte le ulteriori utilità che percepirà, oltre che del suo concorso di colpa;
− in via istruttoria, qualora il Giudice adito non dovesse ritenere già dimostrata la liquidità delle azioni oggetto di causa, previa revoca e/o modifica dell'ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 19 settembre 2024, disporre consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare la liquidità di tali azioni (di cui al § X della comparsa di risposta e al § XI della seconda memoria ex art. 281-duodecies c.p.c.); − in ogni caso, con riserva ulteriormente dedurre, produrre, eccepire, formulare istanze istruttorie ed emendare le prese conclusioni. Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge”.
pagina 3 di 20 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 20.10.2023 e poi ritualmente notificato alla controparte assieme al decreto di fissazione udienza, (di seguito anche solo cliente e/o Parte_1 investitore) conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Forlì, quale Controparte_1 incorporante di (di seguito anche senza indicazione del tipo sociale OP
o anche solo intermediario finanziario o banca), al fine di ottenere, per le ragioni meglio esplicitate in atto di citazione e nei successivi scritti difensivi, qui solo sinteticamente riportate, l'accoglimento delle domande come precisate all'udienza del 2.04.2025. Preliminarmente e previa ricostruzione delle vicende fattuali oggetto di causa, parte ricorrente lamentava la violazione di plurime disposizioni di settore – T.U.F. e Regolamento Consob n. 16190 - da parte dell'intermediario finanziario, avendo omesso di informare il cliente circa la natura dell'investimento eseguito e l'illiquidità dei titoli azionari acquistati, anche a fronte della mancata adeguatezza dell'ordine e dell'erronea profilatura del cliente in sede di redazione del questionario MIFID. Inoltre, parte ricorrente deduceva la violazione, da parte dell'intermediario finanziario, del dovere di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione dei prodotti finanziari illiquidi, come previsto dalla comunicazione del 2.03.2009, nonché la violazione delle CP_3 disposizioni contenute nel c.d. contratto quadro sottoscritto dall'investitore in data Parte_1 3.04.2008, quale “cliente al dettaglio”. Per tutte le predette ragioni, parte ricorrente in via principale domandava l'accertamento e la declaratoria di inadempimento informativo in capo all'intermediario finanziario e la conseguente Contr conferma dell'accertamento condotto dall' con conseguente condanna di al Controparte_1 rimborso in favore dell'investitore dell'importo di euro 23.043,14, oltre rivalutazione ed interessi;
in via subordinata, per le stesse ragioni, domandava la declaratoria di nullità, annullamento risoluzione delle operazioni di acquisto dei titoli azionari in oggetto, con conseguente restituzione integrale delle somme investite, oltre interessi e rivalutazione;
in via di ulteriore subordine, l'accertamento e la declaratoria della responsabilità ex art. 1218 c.c. e/o ex art. 2043 c.c. in capo all'intermediario finanziario, con conseguente restituzione integrale delle somme investite, oltre interessi e rivalutazione;
in ogni caso, con condanna di parte convenuta al risarcimento del danno derivante dal pagamento delle spese stragiudiziali di assistenza sostenute dall'investitore e con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29.03.2024, si costituiva in giudizio
, contestando l'avversario atto introduttivo e domandando, in ogni caso, Controparte_1 l'integrale rigetto delle domande ivi formulate dall'investitore in quanto infondate in fatto e in diritto. In via pregiudiziale di rito, parte resistente eccepiva l'incompetenza del giudice adito, essendo competente il Tribunale di Bologna Sezione Specializzata in materia di Imprese;
eccepiva, inoltre, l'intervenuto decorso del termine sia quinquennale che decennale di prescrizione in relazione alle domande attoree relative agli ordini di acquisto di azioni impartiti rispettivamente in data 31.08.2009 e in data 12.04.2010 in sede di sottoscrizione dell'aumento di capitale, a fronte del deposito in sede giudiziale del presente ricorso ad opera dell'investitore in data 20 ottobre 2023. Quanto al merito, in particolare, parte resistente evidenziava l'infondatezza delle Controparte_1 contestazioni avversarie, a fronte della liquidità delle azioni intermediate alla data dell'acquisto da parte dell'investitore e affermava l'esatto adempimento posto in essere dall'intermediario finanziario ai plurimi obblighi assunti, dando atto della corretta profilatura del cliente, con propensione al rischio di investimento alta e già investitore in azioni della corretta informativa OP sulle caratteristiche delle azioni e sui profili di rischio, nonché sul conflitto di interessi, fornita allo stesso investitore al momento dell'acquisto. Parimenti, parte resistente negava la violazione della normativa in tema di adeguatezza e appropriatezza degli investimenti, nonché eccepiva l'insussistenza di alcuna propria violazione dell'art. 2043 c.c. e/o dei doveri contrattuali. Pertanto, parte resistente deduceva che l'odierno ricorrente era stato messo in Controparte_1 condizione di ben ponderare tutte le caratteristiche ed i rischi relativi all'acquisto delle azioni pagina 4 di 20 , alla data di sottoscrizione degli ordini di acquisto, previa adeguata ed idonea informativa e CP_5 che lo stesso avesse, dunque, consapevolmente deciso di procedere all'investimento de quo, già dallo stesso investitore in precedenza effettuato, con conseguente validità delle operazioni di investimento per cui è causa, che non potevano quindi considerarsi né nulle né annullabili. All'udienza del 2.05.2024, i difensori delle parti si riportavano integralmente ai rispettivi atti introduttivi, contestando quanto ex adverso dedotto e prodotto;
parte resistente insisteva per l'accoglimento delle proprie eccezioni preliminari e pregiudiziali, nonché nella richiesta di conversione del rito da semplificato ad ordinario, in via subordinata, chiedeva la concessione dei termini di cui all'art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c.; parte ricorrente si opponeva, prendendo posizione sulle singole questioni sollevate dalla controparte e chiedeva la fissazione dell'udienza di discussione ex art. 281 terdecies c.p.c., previa concessione di un termine per note scritte.
Con ordinanza del 10.05.2024, a scioglimento della riserva assunta in udienza, il giudice rilevava che le eccezioni pregiudiziali di incompetenza e preliminari di prescrizione sollevate da parte resistente potranno comunque trovare una miglior definizione in sentenza Controparte_1 unitamente alla decisione sul merito;
verificava d'ufficio l'assolvimento della condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28/2010; non procedeva al mutamento del rito e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c.. Le parti provvedevano, poi, al deposito delle rispettive memorie istruttorie. All'udienza del 19.09.2024, il giudice non ammetteva la CTU richiesta da parte resistente e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale l'udienza in presenza del 2.04.2025, dando atto della prosecuzione dell'assegnazione a tempo parziale alla sezione penale dibattimentale quale giudice a latere del Collegio e dell'esigenza di dare prioritaria definizione ai procedimenti di più risalente iscrizione (2019 e 2020), nonché a quelli rientranti nell'ambito di applicazione del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza. All'udienza del 2.04.2025, le parti, previo deposito delle rispettive note conclusive autorizzate, precisavano le rispettive conclusioni e si svolgeva la contestuale discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies e dell'art. 281 terdecies c.p.c..
***
Le domande attoree proposte in via principale dal cliente al dettaglio / investitore Parte_1 nei confronti di sono fondate sia con riferimento all'accertamento Controparte_1 dell'inadempimento informativo posto in essere dall'intermediario finanziario OP
sia con riferimento alle conseguenti e necessarie obbligazioni restitutorie e risarcitorie
[...] con riferimento ad entrambe le operazioni di investimento aventi ad oggetto azioni;
dunque, CP_5 vanno accolte nei limiti e per le ragioni di cui alla presente motivazione.
1. In merito alle questioni pregiudiziali e/o preliminari in rito e di merito necessarie ai fini del decidere la presente controversia in materia di intermediazione finanziaria Preliminarmente e prima di passare all'analisi delle specifiche domande propriamente di merito proposte dall'odierna parte ricorrente, al fine di fornire una completa valutazione della vicenda processuale e sostanziale intercorsa tra le parti processuali, nonché delle molteplici questioni sottoposte all'attenzione del giudice, si rendono necessarie alcune considerazioni preliminari sia in fatto che in diritto in relazione alla controversia in esame.
1.1 Innanzitutto e per completezza espositiva, si ribadisce che la condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28/2010 si è ritualmente avverata, come da documentazione offerta in comunicazione dalle parti in relazione al preventivo ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (cfr. doc. nn.
7-10 parte ricorrente e doc. nn. 3 e 4 parte resistente), in assenza peraltro di tempestive e rituali eccezioni sul punto ad opera delle parti alla prima udienza di comparizione e trattazione tenutasi in presenza in data 2.05.2024.
pagina 5 di 20 A tal proposito, ci si limita a ricordare che l'Arbitro per le Controversie Finanziarie, operando presso la
, contribuisce all'implementazione della cd. giustizia Controparte_6 complementare, costituendo un sistema stragiudiziale specializzato di risoluzione delle controversie tra clienti e intermediari bancari o finanziari aventi ad oggetto servizi o attività di investimento. La Contr decisione emessa dall' organismo autonomo ed indipendente, all'esito del procedimento integra, senza dubbio, in alternativa alla mediazione, la condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 del d.lgs. 28/2010 e, pur non essendo per sua natura vincolante per le parti, svolge in ogni caso una funzione informativa, di tutela della clientela e di educazione finanziaria. Dunque, ferma l'assenza di efficacia esecutiva della decisione n. 6387 dell'8 marzo 2023 emessa Contr dall' tra le odierne parti processuali e sui medesimi fatti per cui è causa (cfr. doc. n. 8 parte ricorrente), una tale tempestiva produzione documentale è certamente utilizzabile nel processo civile, quantomeno alla stregua di prova atipica formatasi in altro procedimento nel rispetto del contraddittorio tra le parti (cfr. da ultimo Cass. n. 9507 del 06.04.2023) e valutabile dal giudice ordinario ai sensi dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 2729 c.c. od argomenti di prova e che tecnicamente trovano ingresso nel processo civilistico con lo strumento della produzione documentale, soggiacendo ai limiti temporali posti a pena di decadenza e nel rispetto quindi delle preclusioni istruttorie.
A tal proposito e fatte salve le valutazioni e gli accertamenti che verranno condotti nel proseguo della presente motivazione tanto in relazione alla responsabilità dell'intermediario finanziario convenuto, quanto alla condanna al risarcimento dei danni conseguenti patiti dall'investitore, risulta opportuno sin d'ora riportare testualmente, da un lato, l'esito di un tale procedimento stragiudiziale instaurato da nei confronti di per cui “In accoglimento del ricorso per quanto e Parte_1 Controparte_1 nei termini sopra specificati, il Collegio dichiara l'Intermediario tenuto, per le ragioni indicate in motivazione, a corrispondere, a titolo risarcitorio la somma rivalutata DI € 23.043,14. Fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della presente decisione.” (cfr. doc. n. 8 parte ricorrente) e, dall'altro, il successivo comportamento dell'intermediario finanziario che con comunicazione del 8.05.2023 informava gli investitori che “ non ritiene di Controparte_1 adempiere alla decisione, non condividendola nel merito” (cfr. doc. n. 10 parte ricorrente).
1.2 Sempre preliminarmente, si deve rilevare che l'eccezione di incompetenza funzionale del giudice ordinario adito per essere competente il Tribunale di Bologna, sezione specializzata per le imprese, sollevata tempestivamente da parte convenuta non può trovare accoglimento in base alla valutazione ex ante in ordine al contenuto e allo specifico oggetto della domanda giudiziale proposta nella specie da in qualità di investitore in azioni . Parte_1 OP
A tal proposito, si richiamano i condivisibili e consolidati orientamenti interpretativi della giurisprudenza di legittimità in materia di controversie relative alle partecipazioni sociali o ai diritti ad esse inerenti, per cui, per un verso, “in tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, nelle controversie relative alle partecipazioni sociali o ai "diritti inerenti" queste ultime, di cui all'art. 3, commi 2, lett. b), e 3, del d.lgs. n. 168 del 2003, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del d.l. n. 1 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 27 del 2012, detta competenza si determina in relazione all'oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del "petitum" sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della "causa petendi", per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio” (cfr. Cass. n. 22149 del 14.10.2020, nonché Cass. n. 8656 del 08.05.2020 e Cass. n. 30622 del 25.11.2019 in regolamento di competenza) e, per altro verso, “esula dalla competenza della sezione specializzata in materia di impresa la controversia relativa all'acquisto di azioni di una società nell'ambito di un contratto di investimento finanziario, nella quale l'attore lamenti, ai sensi del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la violazione delle disposizioni che regolano la prestazione di servizi di investimento ed il mancato rispetto da parte dell'intermediario delle norme di comportamento poste in capo al medesimo” (cfr. Cass. n. 22340 del 15.10.2020).
pagina 6 di 20 In sintesi, è senza dubbio da escludere la competenza della sezione specializzata in materia di imprese in relazione a controversie giudiziali aventi ad oggetto contratti di investimento mobiliare.
Pertanto, nel caso di specie, avendo l'investitore, odierna parte ricorrente, proposto domande giudiziali tese all'accertamento della responsabilità da inadempimento e alla conseguenza condanna dell'intermediario finanziario al risarcimento dei danni conseguenti subiti per violazione degli obblighi di informazione circa la reale natura e le principali caratteristiche di rilievo dell'investimento finanziario intermediato, di trasparenza e di comportarsi con la dovuta correttezza e diligenza professionale qualificata, previsti dalla normativa di settore, non vi è dubbio che le azioni
[...] acquistate in data 31.08.2009, e con successiva adesione all'aumento di capitale OP in data 12.04.2010 (cfr. doc. nn. 1-3, 11 parte ricorrente e doc. nn. 1, 2, 5, 12, 18, 22, 23 e 24 parte resistente), lungi dal venire in rilievo quali titoli partecipativi incorporanti diritti e obblighi nei confronti della società emittente, vengono qui in rilievo quale mero oggetto del rapporto contrattuale di intermediazione finanziaria tra la banca / intermediario finanziario e l'investitore che agisce in giudizio. Ciò doverosamente premesso ed accertato, si rileva poi che, comunque, sussiste la competenza territoriale inderogabile del Tribunale ordinario di Forlì, facendo applicazione del foro inderogabile del consumatore / investitore, in quanto costituiscono circostanze pacifiche in atti che fosse e Parte_1 sia ancora residente a e che lo stesso sia stato classificato, in sede di “Attestazione CP_2 Classificazione Mifid” come cliente al dettaglio, con profilo di rischio alto ed esperienza finanziaria medio-alta (cfr. doc. n. 12 parte ricorrente e doc. nn. 7 e 8 parte resistente).
1.3 Sempre in via preliminare e per quanto di specifico interesse ai fini della presente decisione, è necessario rilevare, in via assorbente e di ragione maggiormente liquida, che in ogni caso sia l'azione proposta dall'investitore quantomeno in termini di accertamento dell'inadempimento contrattuale dell'intermediario finanziario per mancanza di adeguata informazione – al pari della domanda di declaratoria della risoluzione contrattuale ex artt. 1453 e 1455 c.c. -, sia le conseguenti azioni di condanna a carattere restitutorio e/o risarcitorio, alla data di proposizione giudiziale della domanda da parte di (deposito del ricorso introduttivo in data 20.10.2023), non possono certamente Parte_1 ritenersi prescritte, facendo corretta applicazione della disciplina e dei principi generali in materia di estinzione per inattività delle parti del diritto ed in particolare dovendosi applicare senza dubbio alle fattispecie di natura contrattuale in esame, in assenza di una difforme previsione di legge, il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c..
In via generale sul punto, innanzitutto, si rende opportuno brevemente ricordare che, in tema di estinzione dell'obbligazione, l'istituto della prescrizione di cui all'art. 2934, comma 1, c.c. è causa generale di estinzione dei diritti per mancanza di esercizio prolungato nel tempo determinato dalla legge, anche per ragioni di ordine pubblico, volte in particolare a garantire la certezza dei rapporti giuridici. Il termine legale di prescrizione previsto per le diverse categorie di diritti, nell'ambito dell'ordinamento, inizia a decorrere dal giorno in cui in cui il diritto può essere fatto valere e, quindi, in caso di risarcimento del danno contrattuale, dal momento in cui nella sfera patrimoniale del creditore si è prodotto il pregiudizio causato dal colpevole inadempimento del debitore e il creditore / danneggiato ha avuto conoscenza del fatto che il danno si sia verificato e sia riconducibile alla condotta inadempiente della controparte contrattuale.
Inoltre, con specifico riferimento al caso di interesse ai fini della presente decisione, ci si limita a richiamare il consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui “in ambito di intermediazione finanziaria, ai fini dell'esercizio dell'azione risarcitoria per inadempimento degli obblighi formativi, la prescrizione non decorre dal momento in cui viene impartito l'ordine d'acquisto dei titoli, bensì da quello in cui si manifesta in concreto il pregiudizio patrimoniale, ossia la conseguenza dannosa rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta. (Fattispecie in tema di acquisto di bond argentini nel febbraio 1999 ove il pregiudizio si è verificato con la totale perdita dell'investimento)” (cfr. Cass. n. 2066 del 24.01.2023, nonché Cass. n. 1823 del 20.01.2022 sempre in pagina 7 di 20 materia di intermediazione finanziaria di titoli azionari;
in senso conforme anche di recente Tribunale di Forlì n. 634 del 29.03.2023 e n. 888/2024). In aggiunta, tenuto conto degli ulteriori argomenti giuridici introdotti nel presente procedimento dalle parti, si rende altresì necessario richiamare testualmente la disciplina generale prevista dal codice in relazione all'istituto sostanziale dell'interruzione della prescrizione di cui ai successivi artt. 2943 e ss. c.c., parimenti applicabile al caso di specie, in base al quale “la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo. (…) La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore (…)”. In sintesi, quindi, è idoneo ad interrompere la prescrizione qualsiasi atto stragiudiziale contenente una specifica richiesta scritta di adempiere, individuando la persona del debitore (cfr. ex multis Cass. n. 7835 del 10.03.2022).
Ciò doverosamente premesso in diritto, alla data di introduzione del presente giudizio nei confronti di parte resistente (20.10.2023) da parte dell'investitore il Controparte_1 Parte_1 termine decennale di prescrizione applicabile al caso di specie e decorrente dal dies a quo della sostanziale perdita di valore delle azioni acquistate in data 31.08.2009 e OP in data 12.04.2010, ovvero, quantomeno, dalla sua conoscibilità in capo all'investitore / danneggiato – dunque, in base alla documentazione in atti, dalla non contestata ricezione dell'estratto conto titoli al 30.06.2016 predisposto dall'intermediario finanziario emittente, recante l'indicazione di un controvalore prossimo allo zero dei titoli azionari in esame (cfr. doc. nn. 4 e 11 parte ricorrente e doc.
n. 18 parte resistente) – non era certamente di per sé ancora scaduto.
Per completezza espositiva e comunque in via assorbente, si deve altresì osservare come lo stesso termine decennale di prescrizione applicabile all'azione di accertamento dell'inadempimento contrattuale e di conseguente condanna al risarcimento del danno patito, in ogni caso, fosse già stato ritualmente interrotto nel caso di specie tanto con la proposizione ad opera dell'investitore, avente diritto, del primo reclamo diretto nei confronti dell'intermediario finanziario ricevuto, con pec ricevuta dall'intermediario finanziario in data 12.07.2019 e poi con secondo reclamo del 25.05.2021 (cfr. doc. nn. 5, 5 bis e 6 parte ricorrente). In aggiunta, anche a tal proposito si deve ribadire che vi è stata interruzione del termine di prescrizione anche con la proposizione del procedimento di risoluzione Contr alternativa delle controversie davanti all' e con la conseguente decisione n. 6387 dell'8 marzo 2023 (cfr. doc. nn. 7 e 8 parte ricorrente). In ragione dell'accoglimento delle predette domande di natura contrattuale proposte da parte ricorrente in via principale – come meglio si dirà nei successivi paragrafi di motivazione -, restano senza dubbio assorbite, le ulteriori eccezioni di prescrizione specificamente sollevate da parte convenuta in relazione a qualsivoglia domanda a titolo di responsabilità precontrattuale ed extracontrattuale e della domanda avente ad oggetto il pagamento degli interessi legali.
1.4 Ancora in via preliminare, si rende opportuno delineare, in sintesi, le vicende fattuali oggetto del presente giudizio, rilevando che tali circostanze fattuali risultano adeguatamente documentate dagli atti offerti in comunicazione dalle parti e comunque non sono state di fatto specificamente contestate dalle stesse nella loro oggettività, costituendo, pertanto, circostanze fattuali pacifiche che devono essere poste a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c.. Il presente giudizio trae origine dai rapporti negoziali intercorsi tra l'odierna parte ricorrente e la , di cui il primo è cliente ed investitore da molti anni e Parte_1 OP soprattutto, per quanto di centrale interesse ai fini della presente decisione, è titolare del dossier titoli n.
005/3057757, già n. 33/7000226 (cfr. doc. nn. 3 e 11 parte ricorrente e doc. nn. 5 e 18 parte resistente). In particolare, infatti, l'odierna parte ricorrente – che, come emerge documentalmente, già possedeva titoli azionari (seppur in numero limitato di 100 azioni , che non sono oggetto del presente CP_5 giudizio ordinario di cognizione) ed obbligazionari della banca - acquistava, tramite sottoscrizione del relativo ordine di acquisto datato 6.09.2006 eseguito in data 31.08.2009, n.
1.000 azioni
[...] emesse dalla banca, al costo unitario di euro 19,12 ovvero per un controvalore OP
pagina 8 di 20 complessivo di euro 19.120,00; nonché n. 55 azioni, al prezzo unitario pari ad euro 18,50, per un controvalore pari ad ulteriori euro 1.017,50 in data 12.04.2010, in occasione dell'aumento di capitale deliberato da Unibanca s.p.a. nel 2010 a cui l'investitore ha aderito (cfr. doc. nn.
1-3 parte ricorrente e doc. nn. 1, 2 e 12 parte resistente). A tale specifico proposito, si deve sin d'ora evidenziare come in atti siano state fornite da entrambe le parti unicamente le note informative delle predette operazioni di investimento finanziario e non già i relativi ordini di acquisto firmati dall'investitore, ivi richiamati, e come in ogni caso la data e l'effettiva sottoscrizione diretta da parte del cliente dei relativi ordini di acquisto – non offerti in Parte_1 comunicazione - costituiscono circostanze fattuali che non sono state specificamente contestate ai sensi dell'art. 115 c.p.c., anzi sono date per presupposte negli scritti difensivi di parte. Parimenti costituisce circostanza fattuale non oggetto di specifica contestazione tra le parti l'adesione del cliente Pt_1 all'aumento di capitale deliberato da Unibanca s.p.a., ma si deve osservare che parte resistente non
[...] ha, nella specie, tempestivamente prodotto in giudizio la relativa scheda di adesione, sottoscritta e debitamente compilata dall'odierna parte ricorrente.
A tal proposito, si deve poi dichiarare l'inammissibilità della produzione documentale, avente ad oggetto un esempio di scheda di adesione, allegata da parte resistente alle proprie note conclusive autorizzate, in quanto non costituisce documentazione di formazione sopravvenuta ed è stata depositata dalla parte successivamente al maturare delle relativa preclusione processuale;
in ogni caso tale produzione documentale non è vincolante per il cliente in quanto non risulta debitamente sottoscritta dallo stesso (cfr. doc. n. 35 parte resistente).
In aggiunta, è documentale che in relazione ad un tale investimento azionario, l'odierna parte ricorrente, in data 24 aprile 2015, incassava dividendi in natura, ricevendo gratuitamente ulteriori n. 11 azioni in relazione al complessivo quantitativo di azioni a quella data OP detenute (1 azione per ogni 100 azioni possedute), nonché nel corso del rapporto incassava, altresì, dividendi netti per euro 635,25 (cfr. doc. nn. 22 e 23 parte resistente).
Inoltre, si rileva come, senza dubbio, nel corso della predetta operazione di investimento finanziario, l'investitore aveva sottoscritto – senza sollevare, nell'ambito del presente giudizio, alcuna contestazione né disconoscimento delle rispettive firme apposte - la relativa documentazione offerta in comunicazione ovvero il “documento informativo contrattuale per la prestazione di servizi di investimento e accessori”, il correlato questionario Mifid, nonché il profilo finanziario di adeguatezza e l'attestazione classificazione Mifid (cfr. doc. nn. 12 e 13 parte ricorrente e doc. nn.
7-9 parte resistente), da cui emerge la classificazione quale “cliente al dettaglio” ed un profilo di rischio alto. In aggiunta e per quanto di specifico interesse, costituisce circostanza pacifica tra le parti il fatto che l'odierna parte ricorrente nel proprio dossier titoli avesse in precedenza già acquistato Parte_1 titoli azionari, oltre a titolo obbligazionari della medesima banca (cfr. OP doc. nn. 5 e 18 parte resistente e doc. n. 11 parte ricorrente). È, altresì, documentato in atti che l'operazione di investimento in azioni OP del 31.08.2009, come risulta testualmente dalla nota informativa ricevuta dal cliente /
[...] investitore è stata espressamente autorizzata dal cliente medesimo con “ORD. NUMERO Parte_1 64003300279 DEL 06/09/2006” ed è stata “eseguita fuori dai mercati regolamentati” (cfr. doc. n. 1 parte ricorrente e doc. n. 1 parte resistente).
Per quanto concerne, invece, l'ulteriore operazione di investimento in azioni OP
per cui è causa, ovvero l'adesione all'aumento di capitale deliberato da Unibanca s.p.a. in
[...] data 18.12.2009, in relazione al quale costituisce circostanza pacifica tra le parti che il relativo modulo sia stato sottoscritto dall'investitore già socio della banca, e la conseguente esecuzione Parte_1 dell'ordine in data 12.04.2010 (cfr. doc. n. 2 parte ricorrente e doc. n. 2 parte resistente), si osserva che il “prospetto informativo” – tempestivamente offerto in comunicazione da parte resistente (cfr. doc. n. 12) e che non è stato oggetto di specifiche contestazioni ad opera di parte ricorrente né nel corso della pagina 9 di 20 prima udienza di comparizione e trattazione, né nell'ambito della prima memoria istruttoria ex art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c. - riporta tutte le relative informazioni all'operazione finanziaria. Nello specifico, si ritiene necessario ai fini della presente decisione riportare alcune parti del predetto
Prospetto Informativo, prodotto in allegato alla propria comparsa di costituzione e risposta (cfr. doc. n.
12 parte resistente) e che non risulta contestato che fosse nella disponibilità alla data della Parte_1 sottoscrizione della scheda di adesione all'aumento di capitale. In un tale documento scritto si legge:
“4.3.1. Rischio connesso all'investimento azionario. Gli strumenti finanziari oggetto dell'offerta sono azioni ordinarie emesse da Unibanca, hanno godimento a decorrere dal 1° gennaio 2010 e hanno le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla Data del Prospetto. Alla Data del Prospetto le azioni ordinarie dell'Emittente non sono quotate in alcun mercato regolamentato italiano o estero, né l'Emittente intende o prevede di richiedere l'ammissione alla negoziazione ad alcuno di tali mercati. La sottoscrizione delle azioni della Banca implica l'assunzione tipica dei rischi finanziari connessi ad un investimento in azioni non negoziate su un mercato regolamentato. In particolare: - il valore economico delle azioni potrebbe variare significativamente a fronte di sostanziali cambiamenti nella valutazione del patrimonio e/o delle prospettive di utili futuri della Banca essendo strumenti finanziari rappresentativi del capitale sociale della stessa;
- la circostanza che per le azioni oggetto della presente Offerta al momento non sia previsto l'accesso ad un mercato di scambi regolamentato, comporta il rischio di maggiore difficoltà in caso di disinvestimento delle azioni (il cosiddetto rischio di liquidità)” e ancora “4.3.2. Rischi relativi alla determinazione del prezzo Si evidenzia che il Prezzo di Offerta, stabilito in 18,50 Euro, è superiore al valore del patrimonio netto del Gruppo (al netto dell'utile ripartito) per azione al 31.12.2008 (pari a 12,49 Euro) e al 30.6.2009 (pari a 12,67 Euro); inoltre, lo stesso determina dei multipli “Prezzo/Patrimonio netto” e “Prezzo/Utile netto” superiori a quelli di banche quotate comparabili (per maggiori dettagli sui multipli di banche comparabili confronta sezione II paragrafo 5.3.1). Per la determinazione del Prezzo d'Offerta l' non si è Parte_2 avvalso di specifici criteri e/o di particolari metodi di valutazione, né della consulenza di specifici advisors finanziari: tale valore è stato determinato (vedi Sezione 2 – Nota Informativa – Par. 5.3.1) tenendo in considerazione la dotazione patrimoniale corrente della in rapporto alle azioni in CP_7 circolazione, nonché i livelli reddituali recenti e quelli attesi;
per questi ultimi si è fatto riferimento alle previsioni strategiche e di scenario”. Inoltre, al paragrafo 4.3.3. rubricato proprio “Rischio di liquidità delle azioni” è espressamente indicato che “Le azioni oggetto dell'Offerta presentano gli elementi di rischio propri di un investimento in azioni non quotate in un mercato regolamentato, per le quali potrebbero insorgere difficoltà di disinvestimento. Per difficoltà di disinvestimento si intende che gli azionisti potrebbero avere difficoltà nel negoziare gli strumenti finanziari oggetto della presente
Offerta, in quanto le richieste di vendita potrebbero non trovare adeguate contropartite. Tuttavia, si segnala che l'Assemblea ordinaria dei soci di Unibanca ha istituito, sin dal 1992 e rinnovato ogni anno, il “Fondo acquisto azioni proprie”, avente la finalità di agevolare la negoziazione delle azioni trattandosi di titoli non quotati” (cfr. doc. n. 12 parte resistente). In aggiunta, costituiscono fatti pacifici tra le odierna parti, le sopravvenute difficoltà economiche dell'istituto di credito già negli anni 2015 e 2016 e le successive vicende che hanno portato alla fusione di nell'anno 2018, anche a seguito delle Controparte_8 verifiche ispettive condotte dalla Banca d'Italia proprio nell'anno 2015, nonché la sostanziale perdita di valore e il successivo e conseguente ritiro delle azioni della banca oggetto del presente giudizio. Sotto tale profilo e con specifico riferimento alla questione di risarcimento del danno lamentato dal cliente / investitore, che verrà comunque meglio approfondita nel proseguo della motivazione, occorre dare atto del fatto che ha lanciato un'Offerta Pubblica di Acquisto avente ad Controparte_8 oggetto proprio le azioni ordinarie di con “CORRISPETTIVO OP
UNITARIO OFFERTO Euro 0,50 per azione ordinaria quale componente up-front oltre a una eventuale componente differita compresa tra un minimo di Euro 0,327 per azione (floor) e un massimo di Euro 0,850 per azione (cap), nei termini e alle condizioni di cui al presente Documento di Offerta”
pagina 10 di 20 con pagamento del corrispettivo definito, a cui l'odierna parte ricorrente ha aderito (cfr. Parte_1 doc. nn. 24-26 parte resistente). Sempre facendo riferimento alla predetta OPA scaduta in data 18.05.2018, si ritiene decisivo ai fini del decidere riportare testualmente le previsioni contenute al relativo punto A.4 rubricato “alternative per gli azionisti destinatari dell'offerta, in caso mancata adesione all'offerta anche durante l'eventuale riapertura dei termini” per cui viene previsto che “i destinatari dell'Offerta che non aderiranno all'Offerta, manterranno la titolarità sia delle Azioni non apportate all'Offerta, sia dei relativi Warrant, nonché il diritto a convertire questi ultimi nei termini e alle condizioni di cui al relativo regolamento, e prenderanno parte alla Fusione tra l'Offerente e le 3 Banche, fermo restando che, per effetto del rapporto di cambio, vale a dire, quanto all'Emittente n. 0,07 nuove azioni dell'Offerente per ogni azione dell'Emittente (cfr. il comunicato stampa congiunto diffuso dall' e dall'Emittente in data 8 febbraio 2018 e a disposizione sui siti internet delle Parte_3 stese www.gruppo.credit-agricole.it e www.carispcesena.it) conseguiranno una percentuale molto esigua del capitale sociale dell' . Al riguardo si precisa che in coerenza con il regolamento Parte_3 dei Warrant, al fine di assicurare ai possessori dei Warrant diritti equivalenti anche a seguito della
Fusione, è stato riconosciuto ai Beneficiari il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie dell'Offerente in luogo di quelle dell'Emittente, sulla base del rapporto di cambio stabilito ai fini della Fusione dell'Emittente nell'Offerente, vale a dire n. 0,07 nuove azioni dell'Offerente per ogni azioni dell'Emittente (cfr. il comunicato stampa congiunto diffuso dall' e dall'Emittente in data 8 Parte_3 febbraio 2018 e a disposizione sui siti internet delle stesse www.gruppo.credit-agricole.it e www.carispcesena.it). A seguito di tale Fusione ogni Warrant darà quindi diritto a sottoscrivere (al prezzo stabilito di Euro 0,50) n. 0,07 nuove azioni di CA Cariparma” (cfr. pag. 19).
2. In merito alla domanda principale di accertamento dell'inadempimento informativo posto in essere dall'intermediario finanziario in relazione alle operazioni di investimento in azioni per cui è causa OP
Ciò doverosamente ricostruito in fatto, la domanda attorea proposta in via principale è senza dubbio fondata, in ragione dell'evidente inadempimento informativo posto in essere dall'intermediario finanziario tanto all'atto dell'ordine di acquisto di n.
1.000 azioni OP proprie da parte dell'investitore impartito in data 6.09.2006 e successivamente eseguito Parte_1 dalla banca in data 31.08.2009, quanto all'atto dell'adesione all'aumento di capitale deliberato da
Unibanca s.p.a., come emergente in atti e tenuto conto degli orientamenti interpretativi della più recente giurisprudenza di legittimità sul punto, non potendosi che integralmente condividere e confermare sul punto le valutazioni e gli accertamenti contenuti nella decisione dell'ACF n. 6387 dell'8 marzo 2023 e che hanno portato alla decisione di condanna dell'intermediario finanziario inadempiente (cfr. doc. n. 8 parte ricorrente). In ragione del compiuto esame della documentazione prodotta in atti, infatti, l'intermediario finanziario non ha provato di aver diligentemente assolto ai propri obblighi informativi e di trasparenza, al momento delle pacifiche, ma non documentate in atti, disposizioni di investimento.
2.1 A tal proposito, occorre senza dubbio, brevemente ricordare in generale la disciplina relativa agli obblighi informativi a carico degli intermediari finanziari ed innanzitutto, nello specifico, richiamare testualmente l'esatta fonte normativa - art. 21 T.U.F. (d. lgs. n. 58 del 24.02.1998) -, che pone i criteri generali – applicabili anche al caso di specie - secondo cui si devono comportare gli intermediari finanziari per cui “nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
b) acquisire, le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività”. Inoltre, sempre in via generale, occorre richiamare, altresì, le specifiche in ordine ai criteri di trasparenza e di correttezza nella prestazione dei servizi / attività di investimento e dei servizi accessori enucleate dal regolamento attuativo adottato dalla con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, in CP_3
pagina 11 di 20 particolare in termini di obblighi di trasparente e corretta informazione, nonché in termini di necessarie verifiche e valutazioni delle caratteristiche dell'investitore e di adeguatezza e di appropriatezza delle operazioni di investimento oggetto dell'attività di intermediazione finanziaria. Da un lato, infatti, gli intermediari finanziari devono ottenere dal cliente le informazioni necessarie in merito alla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio intermediato, nonché in merito alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento degli investitori e, dall'altro, gli intermediari finanziari devono valutare che la specifica operazione finanziaria - consigliata e/o realizzata nel quadro della prestazione del servizio di gestione di portafogli e/o eseguita a seguito dell'ordine impartito direttamente dal cliente - corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente medesimo, sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento, nonché sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio. Sul punto, in ogni caso, ci si limita unicamente a richiamare che, come noto, la giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere, per un verso, che “in tema di intermediazione finanziaria, gli obblighi di diligenza, trasparenza, correttezza ed informazione che gli artt. 21 t.u.f., 28 e 29 reg. n. 11522 CP_3 del 1998 (applicabile “ratione temporis”) pongono a carico dei soggetti abilitati al compimento di operazioni di negoziazione in valori mobiliari, hanno lo scopo di segnalare all'investitore, tenendo conto della sua accertata propensione al rischio, l'eventuale non adeguatezza delle operazioni di investimento che si appresta a compiere, alle quali si potrà quindi dare corso solo in seguito ad un ordine scritto dell'investitore nel quale si faccia esplicito riferimento alle avvertenze ricevute” (cfr. Cass. n. 8751 del 10.04.2018) e, per altro verso, “in materia di intermediazione finanziaria, gli obblighi d'informazione che gravano sull'intermediario, dal cui inadempimento consegue in via presuntiva l'accertamento del nesso di causalità del danno subito dall'investitore, impongono la comunicazione di tutte le notizie conoscibili in base alla necessaria diligenza professionale e l'indicazione, in modo puntuale, di tutte le specifiche ragioni idonee a rendere un'operazione inadeguata rispetto al profilo di rischio dell'investitore, ivi comprese quelle attinenti al rischio di "default" dell'emittente con conseguente mancato rimborso del capitale investito, in quanto tali informazioni costituiscono reali fattori per decidere, in modo effettivamente consapevole, se investire o meno” (cfr. Cass. n. 12544 del 18.05.2017). Ancora, in via generale, ci si limita a ricordare che, come noto, per pacifica giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. già Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001, nonché Cass. n. 826 del 20.01.2015) e, con specifico riferimento alle questioni in esame, la consolidata e condivisibile massima giurisprudenziale in base al quale “in tema d'intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziari, può dar luogo a responsabilità contrattuale, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d'investimento o disinvestimento. Pertanto, è sufficiente che l'investitore alleghi da parte dell'intermediario l'inadempimento delle obbligazioni poste a suo carico dall'art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 (integrato dalla normativa secondaria) e che provi che il pregiudizio lamentato consegua a siffatto inadempimento;
l'intermediario ha invece l'onere di provare d'aver rispettato i dettami di legge e di avere agito con la specifica diligenza richiesta” (cfr. Cass. n. 22147 del 29.10.2010, nonché Cass. n. 4602 del 22.02.2017). Per quanto di specifico interesse, poi, si rende necessario altresì richiamare testualmente quanto disposto dall'art. 31 del regolamento Consob n. 16190 del 29.10.2007 (rubricato “Informazioni sugli
pagina 12 di 20 strumenti finanziari”), per cui “Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale. La descrizione illustra le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate” e rilevare come, in linea con l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'inadempimento di tali stringenti obblighi informativi gravanti sull'intermediario finanziario può giustificare non solo la risoluzione del contratto quadro d'investimento, bensì anche dei singoli ordini impartiti dal cliente / investitore nel corso del rapporto contrattuale ove ritenuta idonea a determinare un'alterazione dell'equilibrio contrattuale (cfr. da ultimo Cass. n. 24648 del 16.08.2023, Cass. n. 10646 del 20.04.2023 e Cass. n. 8997 del 31.03.2021).
2.2 Nel caso di specie, alla luce dell'esame complessivo della documentazione offerta in comunicazione dalle parti ed in linea con i sopra richiamati principi, parte ricorrente ha Parte_1 adeguatamente provato la fonte negoziale del proprio diritto di credito – ovvero il rapporto negoziale di intermediazione finanziaria intrattenuto con la banca e la documentazione bancaria attestante l'intervenuto acquisto di n.
1.000 azioni della con ordine di acquisto OP impartito in data 6.09.2006 ed eseguito in data 31.08.2009 (cfr. doc. n. 1 parte ricorrente) - e ha altresì allegato gli specifici inadempimenti della controparte in termini di omessa informazione in merito alla natura e ai rischi insisti negli strumenti finanziari intermediati e al dovere dell'intermediario finanziario di comportarsi con correttezza, trasparenza e diligenza professionale qualificata.
In relazione ad una tale operazione di investimento, parte resistente , ora OP
, non ha, invece, altrettanto adeguatamente offerto in comunicazione idonee e Controparte_1 sufficienti prove del proprio esatto adempimento, ai sensi dell'art. 1218 c.c., delle obbligazioni di adeguata e specifica trasparenza informativa in relazione ai prodotti finanziari azionari dalla stessa, contemporaneamente, emessi e collocati.
In base alla ragione maggiormente liquida (cfr. Cass. n. 30745 del 26.11.2019) e non ritenendosi necessario, ai fini del decidere, l'accertamento in ordine all'effettivo svolgimento da parte dell'intermediario finanziario nei confronti dell'investitore agente anche di un formale servizio di consulenza – circostanza fattuale in contestazione tra le parti processuali – assorbente è l'assenza di sufficiente prova in ordine all'esatto adempimento di rispetto ai generali OP obblighi informativi e di trasparenza previsti dagli artt. 21 e ss. T.U.F., nonché di cui al regolamento ratione temporis applicabile al caso di specie, che gravano sull'intermediario finanziario, CP_3 nell'ambito dello svolgimento del servizio finanziario di raccolta ed esecuzione ordini aventi ad oggetto azioni proprie. In particolare, infatti, nel corso dello svolgimento della propria attività di intermediazione finanziaria - essendo certamente ricompresa nell'ambito del contratto quadro sottoscritto da prima in data 5.09.2006 e poi in data 3.04.2008 (cfr. doc. n. 13 parte Parte_1 ricorrente e doc. nn. 7 e 8 parte resistente) e sussumibile nell'alveo dell'art. 1, comma 5, d.lgs. n. 58 del 1998 “servizi e attività di investimento” e nello specifico nell'ambito applicativo di cui alla lettera “a) negoziazione per conto proprio” di strumenti finanziari (contropartita diretta) - ovvero al momento dell'acquisto, tramite sottoscrizione del relativo ordine, delle n.
1.000 azioni OP da parte del cliente al dettaglio / investitore l'intermediario finanziario convenuto
[...] Parte_1 non ha provato di aver segnalato in maniera adeguata e chiara la particolare natura, le specifiche modalità e criteri di riacquisto e la conseguente volatilità / rischiosità del titolo azionario compravenduto, in linea con il canone della diligenza professionale qualificata impostogli dalla legge. Il cliente / investitore, pertanto, alla specifica data in cui ha impartito l'ordine di acquisto, avrebbe senz'altro dovuto ricevere dall'intermediario finanziario, soggetto professionale e tenuto ad operare con la dovuta diligenza qualificata, tutti quegli elementi idonei ad indirizzarlo e a metterlo in condizione di effettuare una decisione consapevole e ponderata circa l'investimento in azioni di OP
pagina 13 di 20 Cesena, proprio sulla base di complete, trasparenti e chiare informazioni su tutti gli elementi di rilievo dello strumento finanziario intermediato. Ciò non è avvenuto nel caso di specie, in cui, ferma l'indicazione testuale presente peraltro solo nella successiva nota informativa ricevuta dal cliente – non avendo parte resistente offerto in comunicazione l'ordine di acquisto sottoscritto dall'investitore - per cui l'operazione viene “eseguita fuori dai mercati regolamentati”, quindi sostanzialmente su di un sistema di scambi di fatto interno all'emittente (cfr. doc. n. 1 parte ricorrente e doc. n. 1 parte resistente), non sono state fornite altre puntuali ed indispensabili informazioni scritte in ordine al meccanismo di vendita e di acquisto dei titoli azionari e al reale ed effettivo grado di rischio delle medesime azioni intermediate, negoziate nell'ambito di un mercato sostanzialmente chiuso di riferimento, gestito unicamente dalla stessa banca emittente le medesime azioni Cassa dei Risparmi di Cesena e conseguentemente cedute all'investitore in contropartita diretta. Parte_1 Informazioni essenziali che, se fossero state fornite chiaramente e tempestivamente all'investitore al momento della propria manifestazione di volontà tramite sottoscrizione dell'ordine di acquisto in data 6.09.2006, da parte dell'intermediario finanziario con la specifica diligenza e trasparenza necessarie nei servizi di investimento finanziario, avrebbero senza dubbio consentito al cliente al dettaglio, con profilo di rischio alto, in ogni caso di meglio ponderare le conseguenze reali dell'operazione di investimento che stava ponendo in essere e di scegliere liberamente e consapevolmente se evitare di impartire il predetto ordine di acquisto o se invece procedere comunque alla sottoscrizione delle azioni per cui è causa, intermediate dalla banca emittente. Quanto al puntuale profilo relativo alla “diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati”, nonché all'ulteriore profilo di “utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti”, ci si limita poi a rilevare che l'attività di negoziazione in conto proprio di strumenti finanziari (in contropartita diretta), richieda uno sforzo informativo ancora più ampio e trasparente da parte dell'intermediario finanziario, in ragione delle peculiari caratteristiche soggettive delle parti contraenti interessate, rispetto ad esempio all'attività di raccolta ed esecuzione ordini su strumenti finanziari per conto dei clienti (non in contropartita diretta). Pertanto ed in sintesi, dare esecuzione all'ordine o comunque operare senza adempiere all'obbligo informativo è inadempimento imputabile all'intermediario finanziario, anche in relazione alla singola operazione, perché in assenza di informazioni dettagliate “sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione”, l'intermediario finanziario non deve dare esecuzione all'ordine impartito dal cliente, in quanto soggetto sostanzialmente inconsapevole e non adeguatamente infornato in relazione alla specifica operazione di investimento finanziario (cfr. Cass. n.
12544 del 18.05.2017).
Nel caso di specie, si deve rilevare come non integrino sufficiente prova di una specifica e trasparente informazione sulla natura e rischiosità delle azioni intermediate dalla banca OP né la copia sottoscritta dall'investitore del “documento informativo e contrattuale per la
[...] prestazione di servizi di investimento e accessori” (contratto quadro), in data 5.09.2006 ed in data 4.03.2008 e né la copia del relativo questionario Mifid sottoscritto in pari data (cfr. doc. nn. 12 e 13 parte ricorrente e doc. nn.
7-9 parte resistente).
Per un verso, infatti, quanto al documento informativo generale prodotto, lo stesso non contiene specifiche indicazioni in ordine alla natura sostanzialmente illiquida e alla conseguente rischiosità dei titoli azionari oggetto dell'investimento intermediato nella specie, anzi alla relativa sezione n. 6 rubricata proprio “informazioni sugli investimenti finanziari” precisa testualmente che le “specifiche informazioni saranno contenute nei documenti descrittivi dei singoli prodotti finanziari e dei servizi di investimento che il cliente acquista/sottoscrive di volta in volta, in relazione agli ordini impartiti alla banca. Le informazioni che seguono hanno la finalità di fornire alcune informazioni di base sui rischi connessi agli investimenti in strumenti finanziari e al servizio di gestione patrimoniale, personalizzata, fermo restando che tali informazioni non pretendono di illustrare tutti i rischi e gli altri aspetti
pagina 14 di 20 significativi riguardanti tali investimenti” (cfr. doc. n. 13 parte ricorrente e doc. n. 7 parte resistente pag. 6). In forza, dunque, del predetto rinvio alla necessaria informazione al momento delle singole operazioni di investimento, per altro verso, la prova di una corretta e completa informativa posta in essere da non risulta fornita, tenuto conto in via assorbente della mancata OP produzione in giudizio quantomeno della conferma d'inserimento dell'ordine di compravendita titoli azionari impartito direttamente dall'investitore in data 6.09.2006. Non si rinviene, infatti, nella documentazione prodotta il minimo riferimento alla peculiare caratteristica della sostanziale illiquidità che caratterizza le azioni proprie dell'intermediario finanziario emittente intermediate, salvo la successiva informativa della nota del 31.08.2009 che si tratta di azioni non quotate su mercati regolamentati, senza peraltro spiegare e chiarie la puntuale operatività del mercato chiuso di riferimento gestito esclusivamente dalla . OP
A tal proposito, si deve precisare che in forza del condivisibile e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità la prova liberatoria che onera l'intermediario finanziario non è fornita dall'adeguatezza della operazione, neppure – come nella specie – in caso di alta propensione al rischio dell'investitore, dovendo anche quest'ultimo poter comunque scegliere informato tra diversi investimenti possibili (cfr. Cass. n. 7288 del 07.07.2023, Cass. n. 570 del 11.01.2023, Cass. n. 19891 del 20.06.2022 e Cass. n. 18153 del 31.08.2020). Per altro verso, ma sempre a quest'ultimo proposito, è indispensabile osservare che non possono ritenersi condivisibili le plurime argomentazioni di parte resistente circa la natura Controparte_1 liquida delle azioni al momento dell'acquisto da parte dell'investitore OP
in ogni caso eccepite solo a posteriori a fronte della mancanza di prova di una specifica Parte_1 ed originaria indicazione testuale da parte dello stesso intermediario finanziario professionale, all'epoca dei fatti, circa le concrete modalità di investimento e disinvestimento delle azioni acquistate.
Infatti, proprio in ragione delle ontologiche caratteristiche del mercato di riferimento in cui erano trattate le azioni per cui è causa e della specifica natura delle stesse, emesse ed intermediate unicamente dalla stessa banca che ha raccolto dall'investitore l'ordine di acquisto, non paiono dirimenti le dedotte e non contestate circostanze per cui, da un lato, a far data dal 1992 è stato istituito il Fondo Acquisto Azioni proprie della banca e, dall'altro lato, solo successivamente dal 1.04.2012 è diventato operativo il meccanismo dell'asta settimanale delle azioni come peraltro OP argomentato dalla consulenza tecnica di parte offerta in comunicazione (cfr. doc. E parte convenuta).
In tal senso, infatti, si deve evidenziare proprio la totale carenza di informazione, in sede di raccolta d'ordine, circa le modalità concrete di negoziazione delle azioni in OP quanto quotate su un mercato non regolamentato e, quindi, chiuso e gestito dalla sola banca emittente, secondo modalità decise unilateralmente dalla stessa, anche se attraverso i propri organi / struttura.
In sintesi, con linguaggio chiaro e comprensibile da parte dell'investitore, l'intermediario finanziario convenuto non ha informato il proprio cliente al dettaglio, nel corso dello svolgimento dell'attività di intermediazione, circa lo specifico meccanismo di compravendita delle azioni proprie per cui è causa e la sostanziale illiquidità delle azioni, non quotate su mercati regolamentati – nota a quella data allo stesso intermediario finanziario – e circa il fatto che nella sostanza fosse proprio la stessa banca emittente a fare il mercato delle azioni proprie o comunque a partire dal 2012 a gestirlo pur sempre in proprio mediante asta interna. Informazioni che sono entrati nella sfera di conoscenza dell'investitore solo in un momento successivo rispetto alla conclusione del contratto di investimento, probabilmente al verificarsi della perdita pressoché totale di valore dei titoli azionari acquistati.
In ultima analisi, si deve evidenziare che anche le modalità di formazione ed andamento del relativo prezzo restano soggette alla determinazione operata dallo stesso intermediario finanziario emittente che svolge altresì attività di intermediazione finanziaria delle stesse, all'atto della raccolta degli ordini e di conseguente esecuzione dei medesimi per conto proprio dei clienti / investitori. Pertanto, un tale prezzo non può dirsi di mercato - a cui partecipano, quindi, diversi intermediari finanziari, nazionali ed internazionali, e conseguentemente plurimi investitori -, secondo le normative di settore vigenti, come pagina 15 di 20 rilevato anche dalla delibera n. 20004 del 17.05.2017, all'esito dell'attività ispettiva espletata CP_3 nella specie, e prima regolamentato dalla comunicazione del 2.03.2009 della stessa CP_3
Parimenti, non dirimente sullo specifico piano della verifica del rispetto dei puntuali obblighi di informazione al momento della singola operazione di investimento in azioni OP
è poi il questionario Mifid redatto, in data 4.03.2008, con riferimento al cliente al dettaglio ad
[...] opera dell'intermediario finanziario, che, per sua stessa natura, non contiene informative dettagliate sugli specifici prodotti finanziari che saranno in futuro oggetto di investimento, ma costituisce solo un adempimento necessario da parte dell'intermediario finanziario in ordine all'indicazione della propensione al rischio del singolo investitore considerato.
Inoltre, si precisa che tutte le successive ragioni addotte dall'odierna parte resistente nell'ambito del Contr procedimento svoltosi innanzi all' (cfr. doc. nn. 3 e 4 parte resistente), nonché nel presente giudizio contenzioso ordinario non hanno, comunque, la forza di sanare con efficacia retroattiva la carenza informativa imputabile all'intermediario finanziario con OP riferimento all'operazione di investimento in azioni conclusa dall'odierna OP parte ricorrente con l'acquisto dei titoli azionari in data 31.08.2009.
In ultima analisi, si deve evidenziare come la sostanziale illiquidità dei titoli azionari in esame, risulti emergere già alla luce delle tempistiche concrete di esecuzione dello specifico ordine di acquisto impartito dall'investitore in data 6.09.2006, nonché dalla modalità di effettiva esecuzione di un tale ordine di acquisto operata dall'intermediario finanziario ed esecuzione dell'anno 2009.
In sintesi, alla luce dell'esame complessivo della documentazione in atti e delle deduzioni di parte resistente, si rileva la fondatezza della domanda attorea di accertamento del grave inadempimento informativo della banca in relazione alla vendita e all'intermediazione finanziaria delle proprie azioni, in ragione della ripetuta carenza di adeguata e chiara informazione in ordine ai prodotti finanziari intermediati, in violazione delle disposizioni specificamente previste in materia di intermediazione finanziaria, restando ivi assorbite le ulteriori ed eventuali questioni sollevate e le domande subordinate proposte dal cliente / investitore.
2.3 In forza dei medesimi principi giuridici sopra richiamati e alla luce della documentazione ritualmente acquisita al presente procedimento (cfr. doc. nn. 2 e 12 parte resistente), la domanda risarcitoria di parte ricorrente deve in questa sede trovare accoglimento anche con riferimento all'ulteriore operazione di investimento in azioni mediante adesione OP dell'investitore all'aumento di capitale riservata ai soci del gruppo Unibanca s.p.a.. Con riferimento all'acquisto di ulteriori n. 55 azioni che ha avuto esecuzione in data 12.04.2010, infatti, non CP_5 vi è dubbio che l'odierna parte resistente non abbia assolto compiutamente al proprio onere della prova circa una adeguata e specifica informativa fornita al cliente al dettaglio / investitore - Parte_1 sebbene con profilo di rischio alto e che ha già investito in titoli azionari, comprese le azioni proprie dell'intermediario finanziario convenuto in giudizio -, alla data di sottoscrizione dell'aumento di capitale proposto dalla capogruppo Unibanca s.p.a. in data 26.03.2010. Si rileva in via assorbente come parte resistente non abbia offerto in comunicazione idonea documentazione attestante l'effettiva informativa ricevuta dal cliente circa la concreta natura e la reale rischiosità delle azioni acquistate, i meccanismi di compravendita delle stesse, nonché gli effettivi tempi di smobilizzo del prodotto finanziario, nemmeno mediante la produzione documentale del già richiamato prospetto informativo standard dell'aumento di capitale (cfr. doc. n. 12 parte resistente), in quanto non vi è alcun elemento di prova, che consenta anche solo in via presuntiva, di ritenere che ne sia entrato in possesso alla data dell'adesione all'aumento di capitale, ponendo in Parte_1 essere un investimento finanziario davvero consapevole.
3. In merito all'ulteriore domanda attorea proposta dall'investitore in via principale di risarcimento dei danni patrimoniali subiti. Onere prova e concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 Contr c.c.. Quantificazione del danno condotta dall'
pagina 16 di 20 Accertata, dunque, la sussistenza di responsabilità da inadempimento contrattuale di parte convenuta in relazione agli obblighi informativi e di trasparenza di cui all'art. 21 Controparte_1 del d. lgs. n. 58 del 1998 e del regolamento n. 16190 del 2007, che contiene analoghe CP_3 previsioni rispetto al regolamento n. 11522 del 1998 in ordine alla specifica natura, ai rischi CP_3 concreti dell'investimento e alle specifiche modalità di scambio delle azioni proprie emesse, negoziate ed intermediate, per cui è causa, occorre ora analizzare le conseguenti domande restitutorie / risarcitorie proposte da parte ricorrente, unitamente alle eccezioni sollevate sul punto dalla controparte. 3.1 Innanzitutto, come noto, ai fini dell'affermazione della responsabilità risarcitoria, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, si ricorda che l'onere della dimostrazione di aver subito un danno è a carico di colui che agisce per il risarcimento (cfr. ex multis Cass. n. 28995 del 5.12.2017, nonché Cass. n. 25774 del 26.09.2024 e Cass. n. 5504 del 5.04.2012).
In aggiunta, infatti, si precisa che il risarcimento del danno patrimoniale richiede comunque la prova, anche da fornire eventualmente in via presuntiva, circa la certezza della reale esistenza di un vero e proprio danno, nonché della relativa quantificazione;
in quanto la sola declaratoria di responsabilità del debitore per inadempimento dell'obbligazione non esaurisce il sistema della risarcibilità del danno di cui agli artt. 1223 e ss. c.c.. Pertanto, la puntuale prova di una effettiva ed esatta diminuzione di patrimonio, conseguenza diretta ed immediata dell'inadempimento, è elemento in difetto del quale non vi è radicalmente spazio per alcuna forma di attribuzione risarcitoria a livello patrimoniale.
Inoltre, con specifico riferimento alla materia oggetto del presente giudizio, ci si limita a richiamare quanto disposto dall'art. 23, comma 6, del T.U.F. (ovvero “Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta”) e l'affermata giurisprudenza di legittimità per cui “in tema di intermediazione finanziaria, il riparto dell'onere probatorio nelle azioni di responsabilità per danni subiti dall'investitore - in cui deve accertarsi se l'intermediario abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, dal d.lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa secondaria - impone innanzitutto all'investitore stesso di allegare l'inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell'intermediario, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni, mentre l'intermediario deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte, e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito con la specifica diligenza richiesta” (cfr. Cass. n. 810 del 19.01.2016, ancora in tal senso Cass. n. 14335 del 24.05.2019 e Cass. n. 4727 del 2.02.2018). Di conseguenza è opinione condivisa che la carenza di prova di avere dato adeguate informazioni da parte dell'intermediario finanziario determina una presunzione in ordine alla esistenza di un danno risarcibile a carico del cliente / investitore, in quanto fattore di disorientamento, che condiziona le libere scelte di investimento
(cfr. da ultimo Cass. n. 570 del 11.01.2023 e Cass. n. 7288 del 07.07.2023).
In aggiunta, in considerazione delle specifiche eccezioni sollevate da parte resistente, ci si limita, altresì, a ricordare che la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che una volta allegato da parte del responsabile del danno il fatto colposo del danneggiato, il giudice ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. è tenuto ad esaminare d'ufficio l'eventuale incidenza causale del comportamento colposo di quest'ultimo nella produzione dell'evento dannoso, diversamente, nel caso di cui al secondo comma dell'art. 1227 c.c. - di esclusione della risarcibilità dei danni che il soggetto ha diritto alla prestazione risarcitoria avrebbe potuto evitare con l'uso dell'ordinaria diligenza – grava sul responsabile del danno l'onere di provare la violazione da parte del danneggiato del dovere di correttezza ed evitabilità delle conseguenze dannose prodottesi, in quanto circostanza impeditiva della pretesa risarcitoria (cfr. Cass. n. 11258 del 2018).
3.2 Sulla base dell'analisi complessiva delle risultanze probatorie emerse, nel caso di specie, sempre in parziale accoglimento della domanda proposta in via principale da parte ricorrente Pt_1 ed in aderenza con la già richiamata motivazione della decisione n. 6387 dell'8 marzo 2023
[...]
pagina 17 di 20 emessa dall'Arbitro per le Controversie Finanziarie tra le odierne parti processuali e sui medesimi fatti per cui è causa (cfr. doc. n. 8 parte ricorrente), la sussistenza del danno patrimoniale e la relativa quantificazione in linea capitale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, sono circostanze provate in modo idoneo, tenuto conto delle non contestate sopravvenute difficoltà economico finanziarie occorse alla banca emittente e del sostanziale azzeramento del valore delle OP relative azioni e del fatto che nell'ambito del presente giudizio ordinario di cognizione non può ritenersi raggiunta ad opera dell'intermediario finanziario la prova di aver agito nei confronti dell'investitore con la diligenza professionale richiesta dal contesto, né tantomeno la prova liberatoria di cui all'art. 1218 c.c., non essendo emerse cause ostative all'adempimento non imputabili all'intermediario finanziario, soggetto a stringenti obblighi informativi e di trasparenza nell'esercizio dell'attività di cui al d.lgs. n. 58 del 1998. Da un lato, integrano circostanze fattuali debitamente documentate in atti sia l'acquisto da parte dell'odierna parte ricorrente di n.
1.000 azioni in data 31.08.2009, in OP esecuzione dell'ordine di acquisto impartito in data 6.09.2006, per un controvalore e, dunque, un effettivo esborso, comprensivo di commissioni, versato all'intermediario finanziario pari ad euro 19.120,00, nonché di n. 55 azioni detenute in forza dell'adesione all'aumento di capitale, CP_5 per un prezzo unitario pari ad euro 18,50 ad azione (complessivo esborso per l'investitore pari ad euro 1.017,50), sia il successivo acquisto a titolo gratuito in data 24.04.2015 di dividendi in natura – per quanto di specifico interesse – pari ad ulteriori n. 11 azioni gratuite e di dividendi netti (cfr. doc. nn. 1,
2, 18, 22 e 23 parte resistente).
Dall'altro, ai fini del risarcimento del danno patrimoniale in concreto subito dall'investitore, quale conseguenza immediata e diretta del solo inadempimento informativo dell'intermediario finanziario, è necessario tener conto di un duplice profilo riconducibile alla colpa del creditore danneggiato ovvero del cliente / investitore, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2 c.c., evitando così che nei fatti si venga a creare un ingiustificato arricchimento del danneggiato medesimo.
In tal senso, per un verso, occorre certamente valorizzare la circostanza fattuale non contestata relativa alla adesione dell'investitore all'Offerta Pubblica di Acquisto delle azioni Parte_1 [...]
scaduta in data 18.05.2018 al prezzo unitario di euro 0,50 per azione offerto agli OP azionisti di minoranza e, dunque, detrarre dall'importo pagato per l'investimento finanziario gli importi pari al danno che, in effetti, l'investitore ha sostanzialmente evitato, aderendo all'OPA ed incassando la somma complessiva pari ad euro 892,47 – importo a titolo di corrispettivo up front e a titolo di Contr corrispettivo differito -, come calcolato dall' e comunque confermato dal comunicato stampa di del 25 marzo 2021 (cfr. doc. n. 26 parte resistente). Controparte_1 Per altro verso, parimenti da considerare a tale specifico proposito è l'incidenza causale del comportamento dell'investitore nella produzione dell'evento dannoso ovvero dell'incasso da parte di quest'ultimo nel corso del rapporto di investimento, oltre ai dividendi in natura già considerati, anche di dividendi netti per complessivi euro 1.086,53, relativi all'ammontare delle azioni CP_5 detenute complessivamente dall'investitore ricorrente.
In conclusione e per le ragioni sopra evidenziate, la domanda attorea di risarcimento del danno patrimoniale subito dal cliente al dettaglio / investitore conseguenza immediata e diretta Parte_1 dell'inadempimento contrattuale dell'intermediario finanziario, è fondata e può trovare accoglimento in Contr relazione alla somma in linea capitale pari ad euro 18.158,50 – calcolata dall' nella decisione n. 6387 dell'8 marzo 2023 -, somma in ogni caso meglio indicata nel relativo punto del dispositivo, già devalutata al momento della verificazione del danno (quindi, con riferimento al capitale investito, al
30.06.2016) e rivalutata oltre interessi, alla data della pronuncia della presente sentenza, tenuto conto della relativa natura di debito di valore del danno da inadempimento contrattuale (cfr. ex multis Cass. n.
1627 del 19.01.2022). 3.3 Inoltre, parimenti fondata è l'ulteriore domanda risarcitoria relativa alle spese sostenute dal cliente / investitore nell'ambito del procedimento stragiudiziale innanzi all'Arbitro per le Controversie
pagina 18 di 20 Finanziarie conclusosi con decisione n. 6387 dell'8 marzo 2023 (cfr. doc. nn. 7 e 8 parte ricorrente e doc. nn. 3 e 4 parte resistente), al fine di far accertare l'inadempimento dell'intermediario finanziario convenuto, nonché in ogni caso al fine di assolvere alla necessaria condizione di procedibilità della relativa domanda giudiziale ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28/2010. Come noto, a tal proposito la giurisprudenza di legittimità si è orientata nell'affermare che “le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali” (cfr. Cass. S.U. n. 16990 del 10.07.2017 e successive conformi Cass. n. 2644 del 02.02.2018 e Cass. n.
24481 del 04.11.2020).
Per tutte le ragioni di precedenza accertate, anche le spese stragiudiziali di assistenza legale sopportate dall'investitore in ragione dell'instaurato procedimento innanzi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie - da liquidare nei valori medi in relazione al relativo scaglione previsto dal D.M. n. 55/2014
(pari ad euro 1.900,00 per compensi, oltre 15% CPA ed IVA ovvero euro 2.772,32) -, sono certamente conseguenziali e caratterizzate da uno stringente nesso di causalità con la condotta gravemente inadempiente imputabile all'intermediario finanziario in relazione alle OP operazioni di investimento azionari per cui è causa, tenuto conto del tentativo dell'odierna parte ricorrente di evitare in tal maniera il presente giudizio contenzioso, reso poi necessario dalla mancata volontaria adesione di alla decisione dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie, Controparte_1 che in questa sede è risultata complessivamente confermata.
In particolare, nel caso di specie, si ritiene che parte ricorrente abbia fornito sufficiente prova di tutti gli elementi costitutivi della domanda di risarcimento, avendo prodotto gli atti del procedimento di Contr risoluzione alternativa della controversia e la decisione dell' nonché la successiva comunicazione pervenuta dall'odierna parte resistente di non voler adempiere spontaneamente alla decisione, non ritenuta corretta (cfr. doc. nn.
7-10 parte ricorrente).
Anche una tale specifica posta di danno viene riconosciuta a favore di parte ricorrente, nel rispetto dei principi della domanda e corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex artt. 99 e 112 c.p.c..
4. In merito alla liquidazione delle spese di lite del presente giudizio
Infine, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo nei valori medi per le fasi di studio ed introduttiva e nei valori minimi per le fasi istruttoria / trattazione e decisoria, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente espletata ovvero il solo deposito di memorie istruttorie scritte e documentazione ivi allegata, nonché discussione orale ex artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c., previo scambio di brevi note conclusive scritte;
in ogni caso, in ragione del valore della causa ai fini dell'applicazione degli scaglioni previsti dal D.M. n. 55 del 2014. La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018). Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha, altresì, diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate.
Nel caso di specie, non vi è dubbio in merito alla totale soccombenza di parte resistente
[...] in relazione alle domande proposte dall'investitore come meglio Controparte_1 Parte_1 chiarito in motivazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 2749/2023; ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE le domande proposte in via principale da parte ricorrente nei confronti di Parte_1
nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione. Controparte_1
pagina 19 di 20 2. ACCERTA e DICHIARA l'inadempimento informativo posto in essere dall'intermediario finanziario successivamente incorporato in OP Controparte_1
nell'ambito dell'attività di intermediazione finanziaria in relazione all'ordine di
[...] acquisto di n.
1.000 azioni proprie della banca, impartito da parte del cliente al dettaglio / investitore in data 6.09.2006 ed eseguito in data 31.08.2009, nonché in relazione Parte_1 all'operazione di acquisto di ulteriori n. 55 azioni in data 12.04.2010, in conseguenza CP_5 della sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato dalla banca.
3. ON parte resistente al pagamento a favore di parte ricorrente Controparte_1 della somma di euro 20.511,73 - somma già devalutata e rivalutata all'attualità con Parte_1 interessi -, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento informativo imputabile all'intermediario finanziario, oltre interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza all'effettivo saldo.
4. ON parte resistente al pagamento a favore di parte ricorrente Controparte_1
della somma di euro 3.039,26 - somma già rivalutata all'attualità con interessi -, a Parte_1 titolo di risarcimento del danno patrimoniale relativo alle spese legali stragiudiziali di assistenza nell'ambito del procedimento di risoluzione alternativa delle controversie svoltosi innanzi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie, oltre interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza all'effettivo saldo.
5. ON parte resistente al pagamento a favore di parte ricorrente Controparte_1
delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 3.387,00 Parte_1 per compensi, nei limiti della nota spese depositata da parte ricorrente;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
spese specifiche pari ad euro 264,00 per contributo unificato e bolli;
infine, IVA e CPA sull'imponibile come per legge.
Sentenza resa ex artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Forlì, 2 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni
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TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2749/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 2 aprile 2025 ad ore 11.02 innanzi alla dott.ssa Giorgia Sartoni, sono comparsi:
Per 'avv. RAVAIOLI MARY Parte_1 Per l'avv. MALAVASI MANUELA e l'avv. SARTORI Controparte_1
SILVIA e l'avv. CIMINO MARCO, oggi sostituito dall'avv. SANTINI FRANCESCA
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte ricorrente precisa le conclusioni come da note conclusive autorizzate depositate in data
21.03.2025. Parte resistente precisa le conclusioni come da note conclusive autorizzate depositate in data
21.03.2025. L'avv. Ravaioli contesta la produzione documentale allegata alle note conclusive di controparte sub doc. n. 35, in quanto prodotto tardivamente ed in ogni caso irrilevante ai fini della presente decisione poiché non sottoscritto dal cliente, che non lo ha in ogni caso ricevuto al momento dell'adesione all'aumento di capitale proposto dalla banca. L'avv. Santini contesta le avversarie eccezioni e deduzioni, precisando che la scheda era la medesima utilizzata per tutti gli aderenti all'aumento di capitale ed era allegata al prospetto informativo, già prodoto sub doc. n. 12. L'avv. Ravaioli rileva, altresì, come dalle difese della controparte emerga che il prospetto informativo era messo a disposizione dei clienti e non già consegnato agli stessi in sede di sottoscrizione della scheda di adesione.
I difensori delle parti dichiarano di rinuciare a presenziare alla lettura della sentenza. Dopo breve discussione orale, il giudice si ritira in Camera di Consiglio, all'esito della quale pronuncia sentenza ex art. 281 sexies e art. 281 terdecies c.p.c. che viene allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
pagina 1 di 20 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato ex artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2749/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDINI MICOL e Parte_1 C.F._1 dell'avv. BONDINI STEFANIA e dell'avv. RAVAIOLI MARY, elettivamente domiciliato in VIALE
CARDUCCI, N. 21, CESENA presso lo studio dei propri difensori
RICORRENTE contro
C.F. , con il patrocinio dell'avv. MALAVASI Controparte_1 P.IVA_1 MANUELA e dell'avv. SARTORI SILVIA e l'avv. CIMINO MARCO, elettivamente domiciliato presso gli indirizzi PEC dei difensori ovvero Email_1
e Email_2 Email_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza di discussione orale ex artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c., tenutasi in presenza, del 2.04.2025 ed, in particolare:
- parte ricorrente come da note conclusive autorizzate depositate in data Parte_1 21.03.2025 ovvero “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, contrariis rejectis, In via principale accertare l'inadempimento contrattuale posto in essere da , ora OP [...]
e già oggetto di accertamento della decisione ACF n. 6387 emessa nell'interesse Controparte_1 del ricorrente e quindi condannare , in persona del legale rappresentante pt, Controparte_1 al risarcimento del danno subito da questo ultimo pari all'importo di Euro 23.043,14 quale quantificato dall'Arbitro adito oltre rivalutazione successivamente maturata ed interessi;
condannare altresì controparte al pagamento delle spese stragiudiziali di assistenza che hanno “avuto in concreto utilità per evitare il giudizio” ed hanno assicurato “una tutela più rapida” alla parte “risolvendo problemi tecnici di qualche complessità” (come riconosciuto da costante giurisprudenza di legittimità, da ultimo Cassaz. Sez. Unite n. 16990/2017), da liquidare nella somma di €. 2.772,32 per prestazione di assistenza stragiudiziale per ricorso ACF (DM 55/14 - prestazione di assistenza stragiudiziale per ricorso ACF – intera fase €. 1900,00– oltre 15%, cpa ed iva) in ogni caso entro i limiti dello scaglione di valore del procedimento (euro 26.000,00); In subordine- accertare il grave inadempimento dell'intermediario finanziario nello svolgimento della propria attività professionale a favore del
pagina 2 di 20 ricorrente nelle negoziazioni di titoli azionari emessi e negoziati da OP oggi , indicate nel presente atto per i motivi ivi indicati e, conseguentemente, Controparte_1 dichiarare la nullità delle operazioni di negoziazione in oggetto, o la loro nullità sopravvenuta, rectius risoluzione per nullità sopravvenuta, o la risoluzione del rapporto di intermediazione mobiliare tra le parti, per i motivi indicati nel presente atto, cioè per i gravi e ripetuti inadempimenti dell'intermediario
e conseguentemente condannare l'intermediario (prima Controparte_1 OP
), nella persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso delle somme
[...] complessivamente investite dall'attore nei citati titoli, pari ad € 20.137,50 oltre interessi legali e rivalutazione;
- in ulteriore subordine, accertare l'inadempimento dell'intermediario finanziario nello svolgimento della propria attività professionale a favore del ricorrente, in particolare nelle negoziazioni aventi ad oggetto azioni , come indicate nel presente OP atto e, conseguentemente, dichiarare l'intermediario (prima Controparte_1 [...]
) tenuto al risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale ex art. OP
1218 c.c e condannarlo, nella persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso delle somme complessivamente investite da parte ricorrente nei citati titoli, pari ad Euro 20.137,50 oltre interessi legali e rivalutazione;
in via ulteriormente subordinata- accertare che la condotta posta in essere dall'intermediario finanziario integra anche gli estremi dell'illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c. e, conseguentemente, condannare quest'ultimo al rimborso delle somme investite da parte attrice nei citati titoli, pari ad Euro 20.137,50 maggiorate degli interessi legali e rivalutazione;
In ulteriore subordine voglia annullare, per errore/dolo, i contratti di acquisto azioni CRC di cui è causa e conseguentemente condannare , in persona del legale rappresentante pt, al Controparte_1 versamento in favore del ricorrente dell'importo di Euro 20.137,50 oltre rivalutazione e interessi;
- ordinare, per i fatti e le motivazioni di cui al presente atto, all'intermediario finanziario
[...]
(prima ), nella persona del legale rappresentante Controparte_1 OP pro tempore, di rimborsare e restituire a parte attrice tutte le somme investite da quest'ultima nei citati titoli, maggiorate degli interessi legali e rivalutazione;
- accertare il maggior danno causato a parte attrice dal comportamento illecito posto in essere dall'intermediario finanziario e conseguentemente condannare quest'ultimo anche al pagamento degli interessi legali sulle somme investite dal momento dell'investimento sino all'effettivo rimborso;
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”;
- parte convenuta ha concluso come da foglio di precisazione delle Controparte_1 conclusioni depositato in data 21.03.2025, ovvero: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis: − in via pregiudiziale di rito, accertare e dichiarare la propria incompetenza a decidere la presente causa e per l'effetto declinare la propria competenza a favore del Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in materia d'impresa; − nel merito, respingere le domande avversarie in quanto prescritte nei limiti e per le ragioni esposte in atti;
− in subordine, nel merito: (a) respingere integralmente le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
(b) in ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna dell'esponente, quantificare il danno ai sensi degli artt. 1223 e 1227 c.c., o comunque l'importo che deve essere restituito, tenendo conto anche di tutto quanto percepito da controparte in relazione alle azioni per cui è causa, e di tutte le ulteriori utilità che percepirà, oltre che del suo concorso di colpa;
− in via istruttoria, qualora il Giudice adito non dovesse ritenere già dimostrata la liquidità delle azioni oggetto di causa, previa revoca e/o modifica dell'ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 19 settembre 2024, disporre consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare la liquidità di tali azioni (di cui al § X della comparsa di risposta e al § XI della seconda memoria ex art. 281-duodecies c.p.c.); − in ogni caso, con riserva ulteriormente dedurre, produrre, eccepire, formulare istanze istruttorie ed emendare le prese conclusioni. Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge”.
pagina 3 di 20 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 20.10.2023 e poi ritualmente notificato alla controparte assieme al decreto di fissazione udienza, (di seguito anche solo cliente e/o Parte_1 investitore) conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Forlì, quale Controparte_1 incorporante di (di seguito anche senza indicazione del tipo sociale OP
o anche solo intermediario finanziario o banca), al fine di ottenere, per le ragioni meglio esplicitate in atto di citazione e nei successivi scritti difensivi, qui solo sinteticamente riportate, l'accoglimento delle domande come precisate all'udienza del 2.04.2025. Preliminarmente e previa ricostruzione delle vicende fattuali oggetto di causa, parte ricorrente lamentava la violazione di plurime disposizioni di settore – T.U.F. e Regolamento Consob n. 16190 - da parte dell'intermediario finanziario, avendo omesso di informare il cliente circa la natura dell'investimento eseguito e l'illiquidità dei titoli azionari acquistati, anche a fronte della mancata adeguatezza dell'ordine e dell'erronea profilatura del cliente in sede di redazione del questionario MIFID. Inoltre, parte ricorrente deduceva la violazione, da parte dell'intermediario finanziario, del dovere di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione dei prodotti finanziari illiquidi, come previsto dalla comunicazione del 2.03.2009, nonché la violazione delle CP_3 disposizioni contenute nel c.d. contratto quadro sottoscritto dall'investitore in data Parte_1 3.04.2008, quale “cliente al dettaglio”. Per tutte le predette ragioni, parte ricorrente in via principale domandava l'accertamento e la declaratoria di inadempimento informativo in capo all'intermediario finanziario e la conseguente Contr conferma dell'accertamento condotto dall' con conseguente condanna di al Controparte_1 rimborso in favore dell'investitore dell'importo di euro 23.043,14, oltre rivalutazione ed interessi;
in via subordinata, per le stesse ragioni, domandava la declaratoria di nullità, annullamento risoluzione delle operazioni di acquisto dei titoli azionari in oggetto, con conseguente restituzione integrale delle somme investite, oltre interessi e rivalutazione;
in via di ulteriore subordine, l'accertamento e la declaratoria della responsabilità ex art. 1218 c.c. e/o ex art. 2043 c.c. in capo all'intermediario finanziario, con conseguente restituzione integrale delle somme investite, oltre interessi e rivalutazione;
in ogni caso, con condanna di parte convenuta al risarcimento del danno derivante dal pagamento delle spese stragiudiziali di assistenza sostenute dall'investitore e con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29.03.2024, si costituiva in giudizio
, contestando l'avversario atto introduttivo e domandando, in ogni caso, Controparte_1 l'integrale rigetto delle domande ivi formulate dall'investitore in quanto infondate in fatto e in diritto. In via pregiudiziale di rito, parte resistente eccepiva l'incompetenza del giudice adito, essendo competente il Tribunale di Bologna Sezione Specializzata in materia di Imprese;
eccepiva, inoltre, l'intervenuto decorso del termine sia quinquennale che decennale di prescrizione in relazione alle domande attoree relative agli ordini di acquisto di azioni impartiti rispettivamente in data 31.08.2009 e in data 12.04.2010 in sede di sottoscrizione dell'aumento di capitale, a fronte del deposito in sede giudiziale del presente ricorso ad opera dell'investitore in data 20 ottobre 2023. Quanto al merito, in particolare, parte resistente evidenziava l'infondatezza delle Controparte_1 contestazioni avversarie, a fronte della liquidità delle azioni intermediate alla data dell'acquisto da parte dell'investitore e affermava l'esatto adempimento posto in essere dall'intermediario finanziario ai plurimi obblighi assunti, dando atto della corretta profilatura del cliente, con propensione al rischio di investimento alta e già investitore in azioni della corretta informativa OP sulle caratteristiche delle azioni e sui profili di rischio, nonché sul conflitto di interessi, fornita allo stesso investitore al momento dell'acquisto. Parimenti, parte resistente negava la violazione della normativa in tema di adeguatezza e appropriatezza degli investimenti, nonché eccepiva l'insussistenza di alcuna propria violazione dell'art. 2043 c.c. e/o dei doveri contrattuali. Pertanto, parte resistente deduceva che l'odierno ricorrente era stato messo in Controparte_1 condizione di ben ponderare tutte le caratteristiche ed i rischi relativi all'acquisto delle azioni pagina 4 di 20 , alla data di sottoscrizione degli ordini di acquisto, previa adeguata ed idonea informativa e CP_5 che lo stesso avesse, dunque, consapevolmente deciso di procedere all'investimento de quo, già dallo stesso investitore in precedenza effettuato, con conseguente validità delle operazioni di investimento per cui è causa, che non potevano quindi considerarsi né nulle né annullabili. All'udienza del 2.05.2024, i difensori delle parti si riportavano integralmente ai rispettivi atti introduttivi, contestando quanto ex adverso dedotto e prodotto;
parte resistente insisteva per l'accoglimento delle proprie eccezioni preliminari e pregiudiziali, nonché nella richiesta di conversione del rito da semplificato ad ordinario, in via subordinata, chiedeva la concessione dei termini di cui all'art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c.; parte ricorrente si opponeva, prendendo posizione sulle singole questioni sollevate dalla controparte e chiedeva la fissazione dell'udienza di discussione ex art. 281 terdecies c.p.c., previa concessione di un termine per note scritte.
Con ordinanza del 10.05.2024, a scioglimento della riserva assunta in udienza, il giudice rilevava che le eccezioni pregiudiziali di incompetenza e preliminari di prescrizione sollevate da parte resistente potranno comunque trovare una miglior definizione in sentenza Controparte_1 unitamente alla decisione sul merito;
verificava d'ufficio l'assolvimento della condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28/2010; non procedeva al mutamento del rito e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c.. Le parti provvedevano, poi, al deposito delle rispettive memorie istruttorie. All'udienza del 19.09.2024, il giudice non ammetteva la CTU richiesta da parte resistente e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale l'udienza in presenza del 2.04.2025, dando atto della prosecuzione dell'assegnazione a tempo parziale alla sezione penale dibattimentale quale giudice a latere del Collegio e dell'esigenza di dare prioritaria definizione ai procedimenti di più risalente iscrizione (2019 e 2020), nonché a quelli rientranti nell'ambito di applicazione del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza. All'udienza del 2.04.2025, le parti, previo deposito delle rispettive note conclusive autorizzate, precisavano le rispettive conclusioni e si svolgeva la contestuale discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies e dell'art. 281 terdecies c.p.c..
***
Le domande attoree proposte in via principale dal cliente al dettaglio / investitore Parte_1 nei confronti di sono fondate sia con riferimento all'accertamento Controparte_1 dell'inadempimento informativo posto in essere dall'intermediario finanziario OP
sia con riferimento alle conseguenti e necessarie obbligazioni restitutorie e risarcitorie
[...] con riferimento ad entrambe le operazioni di investimento aventi ad oggetto azioni;
dunque, CP_5 vanno accolte nei limiti e per le ragioni di cui alla presente motivazione.
1. In merito alle questioni pregiudiziali e/o preliminari in rito e di merito necessarie ai fini del decidere la presente controversia in materia di intermediazione finanziaria Preliminarmente e prima di passare all'analisi delle specifiche domande propriamente di merito proposte dall'odierna parte ricorrente, al fine di fornire una completa valutazione della vicenda processuale e sostanziale intercorsa tra le parti processuali, nonché delle molteplici questioni sottoposte all'attenzione del giudice, si rendono necessarie alcune considerazioni preliminari sia in fatto che in diritto in relazione alla controversia in esame.
1.1 Innanzitutto e per completezza espositiva, si ribadisce che la condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28/2010 si è ritualmente avverata, come da documentazione offerta in comunicazione dalle parti in relazione al preventivo ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (cfr. doc. nn.
7-10 parte ricorrente e doc. nn. 3 e 4 parte resistente), in assenza peraltro di tempestive e rituali eccezioni sul punto ad opera delle parti alla prima udienza di comparizione e trattazione tenutasi in presenza in data 2.05.2024.
pagina 5 di 20 A tal proposito, ci si limita a ricordare che l'Arbitro per le Controversie Finanziarie, operando presso la
, contribuisce all'implementazione della cd. giustizia Controparte_6 complementare, costituendo un sistema stragiudiziale specializzato di risoluzione delle controversie tra clienti e intermediari bancari o finanziari aventi ad oggetto servizi o attività di investimento. La Contr decisione emessa dall' organismo autonomo ed indipendente, all'esito del procedimento integra, senza dubbio, in alternativa alla mediazione, la condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 del d.lgs. 28/2010 e, pur non essendo per sua natura vincolante per le parti, svolge in ogni caso una funzione informativa, di tutela della clientela e di educazione finanziaria. Dunque, ferma l'assenza di efficacia esecutiva della decisione n. 6387 dell'8 marzo 2023 emessa Contr dall' tra le odierne parti processuali e sui medesimi fatti per cui è causa (cfr. doc. n. 8 parte ricorrente), una tale tempestiva produzione documentale è certamente utilizzabile nel processo civile, quantomeno alla stregua di prova atipica formatasi in altro procedimento nel rispetto del contraddittorio tra le parti (cfr. da ultimo Cass. n. 9507 del 06.04.2023) e valutabile dal giudice ordinario ai sensi dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 2729 c.c. od argomenti di prova e che tecnicamente trovano ingresso nel processo civilistico con lo strumento della produzione documentale, soggiacendo ai limiti temporali posti a pena di decadenza e nel rispetto quindi delle preclusioni istruttorie.
A tal proposito e fatte salve le valutazioni e gli accertamenti che verranno condotti nel proseguo della presente motivazione tanto in relazione alla responsabilità dell'intermediario finanziario convenuto, quanto alla condanna al risarcimento dei danni conseguenti patiti dall'investitore, risulta opportuno sin d'ora riportare testualmente, da un lato, l'esito di un tale procedimento stragiudiziale instaurato da nei confronti di per cui “In accoglimento del ricorso per quanto e Parte_1 Controparte_1 nei termini sopra specificati, il Collegio dichiara l'Intermediario tenuto, per le ragioni indicate in motivazione, a corrispondere, a titolo risarcitorio la somma rivalutata DI € 23.043,14. Fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della presente decisione.” (cfr. doc. n. 8 parte ricorrente) e, dall'altro, il successivo comportamento dell'intermediario finanziario che con comunicazione del 8.05.2023 informava gli investitori che “ non ritiene di Controparte_1 adempiere alla decisione, non condividendola nel merito” (cfr. doc. n. 10 parte ricorrente).
1.2 Sempre preliminarmente, si deve rilevare che l'eccezione di incompetenza funzionale del giudice ordinario adito per essere competente il Tribunale di Bologna, sezione specializzata per le imprese, sollevata tempestivamente da parte convenuta non può trovare accoglimento in base alla valutazione ex ante in ordine al contenuto e allo specifico oggetto della domanda giudiziale proposta nella specie da in qualità di investitore in azioni . Parte_1 OP
A tal proposito, si richiamano i condivisibili e consolidati orientamenti interpretativi della giurisprudenza di legittimità in materia di controversie relative alle partecipazioni sociali o ai diritti ad esse inerenti, per cui, per un verso, “in tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, nelle controversie relative alle partecipazioni sociali o ai "diritti inerenti" queste ultime, di cui all'art. 3, commi 2, lett. b), e 3, del d.lgs. n. 168 del 2003, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del d.l. n. 1 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 27 del 2012, detta competenza si determina in relazione all'oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del "petitum" sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della "causa petendi", per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio” (cfr. Cass. n. 22149 del 14.10.2020, nonché Cass. n. 8656 del 08.05.2020 e Cass. n. 30622 del 25.11.2019 in regolamento di competenza) e, per altro verso, “esula dalla competenza della sezione specializzata in materia di impresa la controversia relativa all'acquisto di azioni di una società nell'ambito di un contratto di investimento finanziario, nella quale l'attore lamenti, ai sensi del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la violazione delle disposizioni che regolano la prestazione di servizi di investimento ed il mancato rispetto da parte dell'intermediario delle norme di comportamento poste in capo al medesimo” (cfr. Cass. n. 22340 del 15.10.2020).
pagina 6 di 20 In sintesi, è senza dubbio da escludere la competenza della sezione specializzata in materia di imprese in relazione a controversie giudiziali aventi ad oggetto contratti di investimento mobiliare.
Pertanto, nel caso di specie, avendo l'investitore, odierna parte ricorrente, proposto domande giudiziali tese all'accertamento della responsabilità da inadempimento e alla conseguenza condanna dell'intermediario finanziario al risarcimento dei danni conseguenti subiti per violazione degli obblighi di informazione circa la reale natura e le principali caratteristiche di rilievo dell'investimento finanziario intermediato, di trasparenza e di comportarsi con la dovuta correttezza e diligenza professionale qualificata, previsti dalla normativa di settore, non vi è dubbio che le azioni
[...] acquistate in data 31.08.2009, e con successiva adesione all'aumento di capitale OP in data 12.04.2010 (cfr. doc. nn. 1-3, 11 parte ricorrente e doc. nn. 1, 2, 5, 12, 18, 22, 23 e 24 parte resistente), lungi dal venire in rilievo quali titoli partecipativi incorporanti diritti e obblighi nei confronti della società emittente, vengono qui in rilievo quale mero oggetto del rapporto contrattuale di intermediazione finanziaria tra la banca / intermediario finanziario e l'investitore che agisce in giudizio. Ciò doverosamente premesso ed accertato, si rileva poi che, comunque, sussiste la competenza territoriale inderogabile del Tribunale ordinario di Forlì, facendo applicazione del foro inderogabile del consumatore / investitore, in quanto costituiscono circostanze pacifiche in atti che fosse e Parte_1 sia ancora residente a e che lo stesso sia stato classificato, in sede di “Attestazione CP_2 Classificazione Mifid” come cliente al dettaglio, con profilo di rischio alto ed esperienza finanziaria medio-alta (cfr. doc. n. 12 parte ricorrente e doc. nn. 7 e 8 parte resistente).
1.3 Sempre in via preliminare e per quanto di specifico interesse ai fini della presente decisione, è necessario rilevare, in via assorbente e di ragione maggiormente liquida, che in ogni caso sia l'azione proposta dall'investitore quantomeno in termini di accertamento dell'inadempimento contrattuale dell'intermediario finanziario per mancanza di adeguata informazione – al pari della domanda di declaratoria della risoluzione contrattuale ex artt. 1453 e 1455 c.c. -, sia le conseguenti azioni di condanna a carattere restitutorio e/o risarcitorio, alla data di proposizione giudiziale della domanda da parte di (deposito del ricorso introduttivo in data 20.10.2023), non possono certamente Parte_1 ritenersi prescritte, facendo corretta applicazione della disciplina e dei principi generali in materia di estinzione per inattività delle parti del diritto ed in particolare dovendosi applicare senza dubbio alle fattispecie di natura contrattuale in esame, in assenza di una difforme previsione di legge, il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c..
In via generale sul punto, innanzitutto, si rende opportuno brevemente ricordare che, in tema di estinzione dell'obbligazione, l'istituto della prescrizione di cui all'art. 2934, comma 1, c.c. è causa generale di estinzione dei diritti per mancanza di esercizio prolungato nel tempo determinato dalla legge, anche per ragioni di ordine pubblico, volte in particolare a garantire la certezza dei rapporti giuridici. Il termine legale di prescrizione previsto per le diverse categorie di diritti, nell'ambito dell'ordinamento, inizia a decorrere dal giorno in cui in cui il diritto può essere fatto valere e, quindi, in caso di risarcimento del danno contrattuale, dal momento in cui nella sfera patrimoniale del creditore si è prodotto il pregiudizio causato dal colpevole inadempimento del debitore e il creditore / danneggiato ha avuto conoscenza del fatto che il danno si sia verificato e sia riconducibile alla condotta inadempiente della controparte contrattuale.
Inoltre, con specifico riferimento al caso di interesse ai fini della presente decisione, ci si limita a richiamare il consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui “in ambito di intermediazione finanziaria, ai fini dell'esercizio dell'azione risarcitoria per inadempimento degli obblighi formativi, la prescrizione non decorre dal momento in cui viene impartito l'ordine d'acquisto dei titoli, bensì da quello in cui si manifesta in concreto il pregiudizio patrimoniale, ossia la conseguenza dannosa rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta. (Fattispecie in tema di acquisto di bond argentini nel febbraio 1999 ove il pregiudizio si è verificato con la totale perdita dell'investimento)” (cfr. Cass. n. 2066 del 24.01.2023, nonché Cass. n. 1823 del 20.01.2022 sempre in pagina 7 di 20 materia di intermediazione finanziaria di titoli azionari;
in senso conforme anche di recente Tribunale di Forlì n. 634 del 29.03.2023 e n. 888/2024). In aggiunta, tenuto conto degli ulteriori argomenti giuridici introdotti nel presente procedimento dalle parti, si rende altresì necessario richiamare testualmente la disciplina generale prevista dal codice in relazione all'istituto sostanziale dell'interruzione della prescrizione di cui ai successivi artt. 2943 e ss. c.c., parimenti applicabile al caso di specie, in base al quale “la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo. (…) La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore (…)”. In sintesi, quindi, è idoneo ad interrompere la prescrizione qualsiasi atto stragiudiziale contenente una specifica richiesta scritta di adempiere, individuando la persona del debitore (cfr. ex multis Cass. n. 7835 del 10.03.2022).
Ciò doverosamente premesso in diritto, alla data di introduzione del presente giudizio nei confronti di parte resistente (20.10.2023) da parte dell'investitore il Controparte_1 Parte_1 termine decennale di prescrizione applicabile al caso di specie e decorrente dal dies a quo della sostanziale perdita di valore delle azioni acquistate in data 31.08.2009 e OP in data 12.04.2010, ovvero, quantomeno, dalla sua conoscibilità in capo all'investitore / danneggiato – dunque, in base alla documentazione in atti, dalla non contestata ricezione dell'estratto conto titoli al 30.06.2016 predisposto dall'intermediario finanziario emittente, recante l'indicazione di un controvalore prossimo allo zero dei titoli azionari in esame (cfr. doc. nn. 4 e 11 parte ricorrente e doc.
n. 18 parte resistente) – non era certamente di per sé ancora scaduto.
Per completezza espositiva e comunque in via assorbente, si deve altresì osservare come lo stesso termine decennale di prescrizione applicabile all'azione di accertamento dell'inadempimento contrattuale e di conseguente condanna al risarcimento del danno patito, in ogni caso, fosse già stato ritualmente interrotto nel caso di specie tanto con la proposizione ad opera dell'investitore, avente diritto, del primo reclamo diretto nei confronti dell'intermediario finanziario ricevuto, con pec ricevuta dall'intermediario finanziario in data 12.07.2019 e poi con secondo reclamo del 25.05.2021 (cfr. doc. nn. 5, 5 bis e 6 parte ricorrente). In aggiunta, anche a tal proposito si deve ribadire che vi è stata interruzione del termine di prescrizione anche con la proposizione del procedimento di risoluzione Contr alternativa delle controversie davanti all' e con la conseguente decisione n. 6387 dell'8 marzo 2023 (cfr. doc. nn. 7 e 8 parte ricorrente). In ragione dell'accoglimento delle predette domande di natura contrattuale proposte da parte ricorrente in via principale – come meglio si dirà nei successivi paragrafi di motivazione -, restano senza dubbio assorbite, le ulteriori eccezioni di prescrizione specificamente sollevate da parte convenuta in relazione a qualsivoglia domanda a titolo di responsabilità precontrattuale ed extracontrattuale e della domanda avente ad oggetto il pagamento degli interessi legali.
1.4 Ancora in via preliminare, si rende opportuno delineare, in sintesi, le vicende fattuali oggetto del presente giudizio, rilevando che tali circostanze fattuali risultano adeguatamente documentate dagli atti offerti in comunicazione dalle parti e comunque non sono state di fatto specificamente contestate dalle stesse nella loro oggettività, costituendo, pertanto, circostanze fattuali pacifiche che devono essere poste a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c.. Il presente giudizio trae origine dai rapporti negoziali intercorsi tra l'odierna parte ricorrente e la , di cui il primo è cliente ed investitore da molti anni e Parte_1 OP soprattutto, per quanto di centrale interesse ai fini della presente decisione, è titolare del dossier titoli n.
005/3057757, già n. 33/7000226 (cfr. doc. nn. 3 e 11 parte ricorrente e doc. nn. 5 e 18 parte resistente). In particolare, infatti, l'odierna parte ricorrente – che, come emerge documentalmente, già possedeva titoli azionari (seppur in numero limitato di 100 azioni , che non sono oggetto del presente CP_5 giudizio ordinario di cognizione) ed obbligazionari della banca - acquistava, tramite sottoscrizione del relativo ordine di acquisto datato 6.09.2006 eseguito in data 31.08.2009, n.
1.000 azioni
[...] emesse dalla banca, al costo unitario di euro 19,12 ovvero per un controvalore OP
pagina 8 di 20 complessivo di euro 19.120,00; nonché n. 55 azioni, al prezzo unitario pari ad euro 18,50, per un controvalore pari ad ulteriori euro 1.017,50 in data 12.04.2010, in occasione dell'aumento di capitale deliberato da Unibanca s.p.a. nel 2010 a cui l'investitore ha aderito (cfr. doc. nn.
1-3 parte ricorrente e doc. nn. 1, 2 e 12 parte resistente). A tale specifico proposito, si deve sin d'ora evidenziare come in atti siano state fornite da entrambe le parti unicamente le note informative delle predette operazioni di investimento finanziario e non già i relativi ordini di acquisto firmati dall'investitore, ivi richiamati, e come in ogni caso la data e l'effettiva sottoscrizione diretta da parte del cliente dei relativi ordini di acquisto – non offerti in Parte_1 comunicazione - costituiscono circostanze fattuali che non sono state specificamente contestate ai sensi dell'art. 115 c.p.c., anzi sono date per presupposte negli scritti difensivi di parte. Parimenti costituisce circostanza fattuale non oggetto di specifica contestazione tra le parti l'adesione del cliente Pt_1 all'aumento di capitale deliberato da Unibanca s.p.a., ma si deve osservare che parte resistente non
[...] ha, nella specie, tempestivamente prodotto in giudizio la relativa scheda di adesione, sottoscritta e debitamente compilata dall'odierna parte ricorrente.
A tal proposito, si deve poi dichiarare l'inammissibilità della produzione documentale, avente ad oggetto un esempio di scheda di adesione, allegata da parte resistente alle proprie note conclusive autorizzate, in quanto non costituisce documentazione di formazione sopravvenuta ed è stata depositata dalla parte successivamente al maturare delle relativa preclusione processuale;
in ogni caso tale produzione documentale non è vincolante per il cliente in quanto non risulta debitamente sottoscritta dallo stesso (cfr. doc. n. 35 parte resistente).
In aggiunta, è documentale che in relazione ad un tale investimento azionario, l'odierna parte ricorrente, in data 24 aprile 2015, incassava dividendi in natura, ricevendo gratuitamente ulteriori n. 11 azioni in relazione al complessivo quantitativo di azioni a quella data OP detenute (1 azione per ogni 100 azioni possedute), nonché nel corso del rapporto incassava, altresì, dividendi netti per euro 635,25 (cfr. doc. nn. 22 e 23 parte resistente).
Inoltre, si rileva come, senza dubbio, nel corso della predetta operazione di investimento finanziario, l'investitore aveva sottoscritto – senza sollevare, nell'ambito del presente giudizio, alcuna contestazione né disconoscimento delle rispettive firme apposte - la relativa documentazione offerta in comunicazione ovvero il “documento informativo contrattuale per la prestazione di servizi di investimento e accessori”, il correlato questionario Mifid, nonché il profilo finanziario di adeguatezza e l'attestazione classificazione Mifid (cfr. doc. nn. 12 e 13 parte ricorrente e doc. nn.
7-9 parte resistente), da cui emerge la classificazione quale “cliente al dettaglio” ed un profilo di rischio alto. In aggiunta e per quanto di specifico interesse, costituisce circostanza pacifica tra le parti il fatto che l'odierna parte ricorrente nel proprio dossier titoli avesse in precedenza già acquistato Parte_1 titoli azionari, oltre a titolo obbligazionari della medesima banca (cfr. OP doc. nn. 5 e 18 parte resistente e doc. n. 11 parte ricorrente). È, altresì, documentato in atti che l'operazione di investimento in azioni OP del 31.08.2009, come risulta testualmente dalla nota informativa ricevuta dal cliente /
[...] investitore è stata espressamente autorizzata dal cliente medesimo con “ORD. NUMERO Parte_1 64003300279 DEL 06/09/2006” ed è stata “eseguita fuori dai mercati regolamentati” (cfr. doc. n. 1 parte ricorrente e doc. n. 1 parte resistente).
Per quanto concerne, invece, l'ulteriore operazione di investimento in azioni OP
per cui è causa, ovvero l'adesione all'aumento di capitale deliberato da Unibanca s.p.a. in
[...] data 18.12.2009, in relazione al quale costituisce circostanza pacifica tra le parti che il relativo modulo sia stato sottoscritto dall'investitore già socio della banca, e la conseguente esecuzione Parte_1 dell'ordine in data 12.04.2010 (cfr. doc. n. 2 parte ricorrente e doc. n. 2 parte resistente), si osserva che il “prospetto informativo” – tempestivamente offerto in comunicazione da parte resistente (cfr. doc. n. 12) e che non è stato oggetto di specifiche contestazioni ad opera di parte ricorrente né nel corso della pagina 9 di 20 prima udienza di comparizione e trattazione, né nell'ambito della prima memoria istruttoria ex art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c. - riporta tutte le relative informazioni all'operazione finanziaria. Nello specifico, si ritiene necessario ai fini della presente decisione riportare alcune parti del predetto
Prospetto Informativo, prodotto in allegato alla propria comparsa di costituzione e risposta (cfr. doc. n.
12 parte resistente) e che non risulta contestato che fosse nella disponibilità alla data della Parte_1 sottoscrizione della scheda di adesione all'aumento di capitale. In un tale documento scritto si legge:
“4.3.1. Rischio connesso all'investimento azionario. Gli strumenti finanziari oggetto dell'offerta sono azioni ordinarie emesse da Unibanca, hanno godimento a decorrere dal 1° gennaio 2010 e hanno le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla Data del Prospetto. Alla Data del Prospetto le azioni ordinarie dell'Emittente non sono quotate in alcun mercato regolamentato italiano o estero, né l'Emittente intende o prevede di richiedere l'ammissione alla negoziazione ad alcuno di tali mercati. La sottoscrizione delle azioni della Banca implica l'assunzione tipica dei rischi finanziari connessi ad un investimento in azioni non negoziate su un mercato regolamentato. In particolare: - il valore economico delle azioni potrebbe variare significativamente a fronte di sostanziali cambiamenti nella valutazione del patrimonio e/o delle prospettive di utili futuri della Banca essendo strumenti finanziari rappresentativi del capitale sociale della stessa;
- la circostanza che per le azioni oggetto della presente Offerta al momento non sia previsto l'accesso ad un mercato di scambi regolamentato, comporta il rischio di maggiore difficoltà in caso di disinvestimento delle azioni (il cosiddetto rischio di liquidità)” e ancora “4.3.2. Rischi relativi alla determinazione del prezzo Si evidenzia che il Prezzo di Offerta, stabilito in 18,50 Euro, è superiore al valore del patrimonio netto del Gruppo (al netto dell'utile ripartito) per azione al 31.12.2008 (pari a 12,49 Euro) e al 30.6.2009 (pari a 12,67 Euro); inoltre, lo stesso determina dei multipli “Prezzo/Patrimonio netto” e “Prezzo/Utile netto” superiori a quelli di banche quotate comparabili (per maggiori dettagli sui multipli di banche comparabili confronta sezione II paragrafo 5.3.1). Per la determinazione del Prezzo d'Offerta l' non si è Parte_2 avvalso di specifici criteri e/o di particolari metodi di valutazione, né della consulenza di specifici advisors finanziari: tale valore è stato determinato (vedi Sezione 2 – Nota Informativa – Par. 5.3.1) tenendo in considerazione la dotazione patrimoniale corrente della in rapporto alle azioni in CP_7 circolazione, nonché i livelli reddituali recenti e quelli attesi;
per questi ultimi si è fatto riferimento alle previsioni strategiche e di scenario”. Inoltre, al paragrafo 4.3.3. rubricato proprio “Rischio di liquidità delle azioni” è espressamente indicato che “Le azioni oggetto dell'Offerta presentano gli elementi di rischio propri di un investimento in azioni non quotate in un mercato regolamentato, per le quali potrebbero insorgere difficoltà di disinvestimento. Per difficoltà di disinvestimento si intende che gli azionisti potrebbero avere difficoltà nel negoziare gli strumenti finanziari oggetto della presente
Offerta, in quanto le richieste di vendita potrebbero non trovare adeguate contropartite. Tuttavia, si segnala che l'Assemblea ordinaria dei soci di Unibanca ha istituito, sin dal 1992 e rinnovato ogni anno, il “Fondo acquisto azioni proprie”, avente la finalità di agevolare la negoziazione delle azioni trattandosi di titoli non quotati” (cfr. doc. n. 12 parte resistente). In aggiunta, costituiscono fatti pacifici tra le odierna parti, le sopravvenute difficoltà economiche dell'istituto di credito già negli anni 2015 e 2016 e le successive vicende che hanno portato alla fusione di nell'anno 2018, anche a seguito delle Controparte_8 verifiche ispettive condotte dalla Banca d'Italia proprio nell'anno 2015, nonché la sostanziale perdita di valore e il successivo e conseguente ritiro delle azioni della banca oggetto del presente giudizio. Sotto tale profilo e con specifico riferimento alla questione di risarcimento del danno lamentato dal cliente / investitore, che verrà comunque meglio approfondita nel proseguo della motivazione, occorre dare atto del fatto che ha lanciato un'Offerta Pubblica di Acquisto avente ad Controparte_8 oggetto proprio le azioni ordinarie di con “CORRISPETTIVO OP
UNITARIO OFFERTO Euro 0,50 per azione ordinaria quale componente up-front oltre a una eventuale componente differita compresa tra un minimo di Euro 0,327 per azione (floor) e un massimo di Euro 0,850 per azione (cap), nei termini e alle condizioni di cui al presente Documento di Offerta”
pagina 10 di 20 con pagamento del corrispettivo definito, a cui l'odierna parte ricorrente ha aderito (cfr. Parte_1 doc. nn. 24-26 parte resistente). Sempre facendo riferimento alla predetta OPA scaduta in data 18.05.2018, si ritiene decisivo ai fini del decidere riportare testualmente le previsioni contenute al relativo punto A.4 rubricato “alternative per gli azionisti destinatari dell'offerta, in caso mancata adesione all'offerta anche durante l'eventuale riapertura dei termini” per cui viene previsto che “i destinatari dell'Offerta che non aderiranno all'Offerta, manterranno la titolarità sia delle Azioni non apportate all'Offerta, sia dei relativi Warrant, nonché il diritto a convertire questi ultimi nei termini e alle condizioni di cui al relativo regolamento, e prenderanno parte alla Fusione tra l'Offerente e le 3 Banche, fermo restando che, per effetto del rapporto di cambio, vale a dire, quanto all'Emittente n. 0,07 nuove azioni dell'Offerente per ogni azione dell'Emittente (cfr. il comunicato stampa congiunto diffuso dall' e dall'Emittente in data 8 febbraio 2018 e a disposizione sui siti internet delle Parte_3 stese www.gruppo.credit-agricole.it e www.carispcesena.it) conseguiranno una percentuale molto esigua del capitale sociale dell' . Al riguardo si precisa che in coerenza con il regolamento Parte_3 dei Warrant, al fine di assicurare ai possessori dei Warrant diritti equivalenti anche a seguito della
Fusione, è stato riconosciuto ai Beneficiari il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie dell'Offerente in luogo di quelle dell'Emittente, sulla base del rapporto di cambio stabilito ai fini della Fusione dell'Emittente nell'Offerente, vale a dire n. 0,07 nuove azioni dell'Offerente per ogni azioni dell'Emittente (cfr. il comunicato stampa congiunto diffuso dall' e dall'Emittente in data 8 Parte_3 febbraio 2018 e a disposizione sui siti internet delle stesse www.gruppo.credit-agricole.it e www.carispcesena.it). A seguito di tale Fusione ogni Warrant darà quindi diritto a sottoscrivere (al prezzo stabilito di Euro 0,50) n. 0,07 nuove azioni di CA Cariparma” (cfr. pag. 19).
2. In merito alla domanda principale di accertamento dell'inadempimento informativo posto in essere dall'intermediario finanziario in relazione alle operazioni di investimento in azioni per cui è causa OP
Ciò doverosamente ricostruito in fatto, la domanda attorea proposta in via principale è senza dubbio fondata, in ragione dell'evidente inadempimento informativo posto in essere dall'intermediario finanziario tanto all'atto dell'ordine di acquisto di n.
1.000 azioni OP proprie da parte dell'investitore impartito in data 6.09.2006 e successivamente eseguito Parte_1 dalla banca in data 31.08.2009, quanto all'atto dell'adesione all'aumento di capitale deliberato da
Unibanca s.p.a., come emergente in atti e tenuto conto degli orientamenti interpretativi della più recente giurisprudenza di legittimità sul punto, non potendosi che integralmente condividere e confermare sul punto le valutazioni e gli accertamenti contenuti nella decisione dell'ACF n. 6387 dell'8 marzo 2023 e che hanno portato alla decisione di condanna dell'intermediario finanziario inadempiente (cfr. doc. n. 8 parte ricorrente). In ragione del compiuto esame della documentazione prodotta in atti, infatti, l'intermediario finanziario non ha provato di aver diligentemente assolto ai propri obblighi informativi e di trasparenza, al momento delle pacifiche, ma non documentate in atti, disposizioni di investimento.
2.1 A tal proposito, occorre senza dubbio, brevemente ricordare in generale la disciplina relativa agli obblighi informativi a carico degli intermediari finanziari ed innanzitutto, nello specifico, richiamare testualmente l'esatta fonte normativa - art. 21 T.U.F. (d. lgs. n. 58 del 24.02.1998) -, che pone i criteri generali – applicabili anche al caso di specie - secondo cui si devono comportare gli intermediari finanziari per cui “nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
b) acquisire, le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività”. Inoltre, sempre in via generale, occorre richiamare, altresì, le specifiche in ordine ai criteri di trasparenza e di correttezza nella prestazione dei servizi / attività di investimento e dei servizi accessori enucleate dal regolamento attuativo adottato dalla con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, in CP_3
pagina 11 di 20 particolare in termini di obblighi di trasparente e corretta informazione, nonché in termini di necessarie verifiche e valutazioni delle caratteristiche dell'investitore e di adeguatezza e di appropriatezza delle operazioni di investimento oggetto dell'attività di intermediazione finanziaria. Da un lato, infatti, gli intermediari finanziari devono ottenere dal cliente le informazioni necessarie in merito alla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio intermediato, nonché in merito alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento degli investitori e, dall'altro, gli intermediari finanziari devono valutare che la specifica operazione finanziaria - consigliata e/o realizzata nel quadro della prestazione del servizio di gestione di portafogli e/o eseguita a seguito dell'ordine impartito direttamente dal cliente - corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente medesimo, sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento, nonché sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio. Sul punto, in ogni caso, ci si limita unicamente a richiamare che, come noto, la giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere, per un verso, che “in tema di intermediazione finanziaria, gli obblighi di diligenza, trasparenza, correttezza ed informazione che gli artt. 21 t.u.f., 28 e 29 reg. n. 11522 CP_3 del 1998 (applicabile “ratione temporis”) pongono a carico dei soggetti abilitati al compimento di operazioni di negoziazione in valori mobiliari, hanno lo scopo di segnalare all'investitore, tenendo conto della sua accertata propensione al rischio, l'eventuale non adeguatezza delle operazioni di investimento che si appresta a compiere, alle quali si potrà quindi dare corso solo in seguito ad un ordine scritto dell'investitore nel quale si faccia esplicito riferimento alle avvertenze ricevute” (cfr. Cass. n. 8751 del 10.04.2018) e, per altro verso, “in materia di intermediazione finanziaria, gli obblighi d'informazione che gravano sull'intermediario, dal cui inadempimento consegue in via presuntiva l'accertamento del nesso di causalità del danno subito dall'investitore, impongono la comunicazione di tutte le notizie conoscibili in base alla necessaria diligenza professionale e l'indicazione, in modo puntuale, di tutte le specifiche ragioni idonee a rendere un'operazione inadeguata rispetto al profilo di rischio dell'investitore, ivi comprese quelle attinenti al rischio di "default" dell'emittente con conseguente mancato rimborso del capitale investito, in quanto tali informazioni costituiscono reali fattori per decidere, in modo effettivamente consapevole, se investire o meno” (cfr. Cass. n. 12544 del 18.05.2017). Ancora, in via generale, ci si limita a ricordare che, come noto, per pacifica giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. già Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001, nonché Cass. n. 826 del 20.01.2015) e, con specifico riferimento alle questioni in esame, la consolidata e condivisibile massima giurisprudenziale in base al quale “in tema d'intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziari, può dar luogo a responsabilità contrattuale, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d'investimento o disinvestimento. Pertanto, è sufficiente che l'investitore alleghi da parte dell'intermediario l'inadempimento delle obbligazioni poste a suo carico dall'art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 (integrato dalla normativa secondaria) e che provi che il pregiudizio lamentato consegua a siffatto inadempimento;
l'intermediario ha invece l'onere di provare d'aver rispettato i dettami di legge e di avere agito con la specifica diligenza richiesta” (cfr. Cass. n. 22147 del 29.10.2010, nonché Cass. n. 4602 del 22.02.2017). Per quanto di specifico interesse, poi, si rende necessario altresì richiamare testualmente quanto disposto dall'art. 31 del regolamento Consob n. 16190 del 29.10.2007 (rubricato “Informazioni sugli
pagina 12 di 20 strumenti finanziari”), per cui “Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale. La descrizione illustra le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate” e rilevare come, in linea con l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'inadempimento di tali stringenti obblighi informativi gravanti sull'intermediario finanziario può giustificare non solo la risoluzione del contratto quadro d'investimento, bensì anche dei singoli ordini impartiti dal cliente / investitore nel corso del rapporto contrattuale ove ritenuta idonea a determinare un'alterazione dell'equilibrio contrattuale (cfr. da ultimo Cass. n. 24648 del 16.08.2023, Cass. n. 10646 del 20.04.2023 e Cass. n. 8997 del 31.03.2021).
2.2 Nel caso di specie, alla luce dell'esame complessivo della documentazione offerta in comunicazione dalle parti ed in linea con i sopra richiamati principi, parte ricorrente ha Parte_1 adeguatamente provato la fonte negoziale del proprio diritto di credito – ovvero il rapporto negoziale di intermediazione finanziaria intrattenuto con la banca e la documentazione bancaria attestante l'intervenuto acquisto di n.
1.000 azioni della con ordine di acquisto OP impartito in data 6.09.2006 ed eseguito in data 31.08.2009 (cfr. doc. n. 1 parte ricorrente) - e ha altresì allegato gli specifici inadempimenti della controparte in termini di omessa informazione in merito alla natura e ai rischi insisti negli strumenti finanziari intermediati e al dovere dell'intermediario finanziario di comportarsi con correttezza, trasparenza e diligenza professionale qualificata.
In relazione ad una tale operazione di investimento, parte resistente , ora OP
, non ha, invece, altrettanto adeguatamente offerto in comunicazione idonee e Controparte_1 sufficienti prove del proprio esatto adempimento, ai sensi dell'art. 1218 c.c., delle obbligazioni di adeguata e specifica trasparenza informativa in relazione ai prodotti finanziari azionari dalla stessa, contemporaneamente, emessi e collocati.
In base alla ragione maggiormente liquida (cfr. Cass. n. 30745 del 26.11.2019) e non ritenendosi necessario, ai fini del decidere, l'accertamento in ordine all'effettivo svolgimento da parte dell'intermediario finanziario nei confronti dell'investitore agente anche di un formale servizio di consulenza – circostanza fattuale in contestazione tra le parti processuali – assorbente è l'assenza di sufficiente prova in ordine all'esatto adempimento di rispetto ai generali OP obblighi informativi e di trasparenza previsti dagli artt. 21 e ss. T.U.F., nonché di cui al regolamento ratione temporis applicabile al caso di specie, che gravano sull'intermediario finanziario, CP_3 nell'ambito dello svolgimento del servizio finanziario di raccolta ed esecuzione ordini aventi ad oggetto azioni proprie. In particolare, infatti, nel corso dello svolgimento della propria attività di intermediazione finanziaria - essendo certamente ricompresa nell'ambito del contratto quadro sottoscritto da prima in data 5.09.2006 e poi in data 3.04.2008 (cfr. doc. n. 13 parte Parte_1 ricorrente e doc. nn. 7 e 8 parte resistente) e sussumibile nell'alveo dell'art. 1, comma 5, d.lgs. n. 58 del 1998 “servizi e attività di investimento” e nello specifico nell'ambito applicativo di cui alla lettera “a) negoziazione per conto proprio” di strumenti finanziari (contropartita diretta) - ovvero al momento dell'acquisto, tramite sottoscrizione del relativo ordine, delle n.
1.000 azioni OP da parte del cliente al dettaglio / investitore l'intermediario finanziario convenuto
[...] Parte_1 non ha provato di aver segnalato in maniera adeguata e chiara la particolare natura, le specifiche modalità e criteri di riacquisto e la conseguente volatilità / rischiosità del titolo azionario compravenduto, in linea con il canone della diligenza professionale qualificata impostogli dalla legge. Il cliente / investitore, pertanto, alla specifica data in cui ha impartito l'ordine di acquisto, avrebbe senz'altro dovuto ricevere dall'intermediario finanziario, soggetto professionale e tenuto ad operare con la dovuta diligenza qualificata, tutti quegli elementi idonei ad indirizzarlo e a metterlo in condizione di effettuare una decisione consapevole e ponderata circa l'investimento in azioni di OP
pagina 13 di 20 Cesena, proprio sulla base di complete, trasparenti e chiare informazioni su tutti gli elementi di rilievo dello strumento finanziario intermediato. Ciò non è avvenuto nel caso di specie, in cui, ferma l'indicazione testuale presente peraltro solo nella successiva nota informativa ricevuta dal cliente – non avendo parte resistente offerto in comunicazione l'ordine di acquisto sottoscritto dall'investitore - per cui l'operazione viene “eseguita fuori dai mercati regolamentati”, quindi sostanzialmente su di un sistema di scambi di fatto interno all'emittente (cfr. doc. n. 1 parte ricorrente e doc. n. 1 parte resistente), non sono state fornite altre puntuali ed indispensabili informazioni scritte in ordine al meccanismo di vendita e di acquisto dei titoli azionari e al reale ed effettivo grado di rischio delle medesime azioni intermediate, negoziate nell'ambito di un mercato sostanzialmente chiuso di riferimento, gestito unicamente dalla stessa banca emittente le medesime azioni Cassa dei Risparmi di Cesena e conseguentemente cedute all'investitore in contropartita diretta. Parte_1 Informazioni essenziali che, se fossero state fornite chiaramente e tempestivamente all'investitore al momento della propria manifestazione di volontà tramite sottoscrizione dell'ordine di acquisto in data 6.09.2006, da parte dell'intermediario finanziario con la specifica diligenza e trasparenza necessarie nei servizi di investimento finanziario, avrebbero senza dubbio consentito al cliente al dettaglio, con profilo di rischio alto, in ogni caso di meglio ponderare le conseguenze reali dell'operazione di investimento che stava ponendo in essere e di scegliere liberamente e consapevolmente se evitare di impartire il predetto ordine di acquisto o se invece procedere comunque alla sottoscrizione delle azioni per cui è causa, intermediate dalla banca emittente. Quanto al puntuale profilo relativo alla “diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati”, nonché all'ulteriore profilo di “utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti”, ci si limita poi a rilevare che l'attività di negoziazione in conto proprio di strumenti finanziari (in contropartita diretta), richieda uno sforzo informativo ancora più ampio e trasparente da parte dell'intermediario finanziario, in ragione delle peculiari caratteristiche soggettive delle parti contraenti interessate, rispetto ad esempio all'attività di raccolta ed esecuzione ordini su strumenti finanziari per conto dei clienti (non in contropartita diretta). Pertanto ed in sintesi, dare esecuzione all'ordine o comunque operare senza adempiere all'obbligo informativo è inadempimento imputabile all'intermediario finanziario, anche in relazione alla singola operazione, perché in assenza di informazioni dettagliate “sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione”, l'intermediario finanziario non deve dare esecuzione all'ordine impartito dal cliente, in quanto soggetto sostanzialmente inconsapevole e non adeguatamente infornato in relazione alla specifica operazione di investimento finanziario (cfr. Cass. n.
12544 del 18.05.2017).
Nel caso di specie, si deve rilevare come non integrino sufficiente prova di una specifica e trasparente informazione sulla natura e rischiosità delle azioni intermediate dalla banca OP né la copia sottoscritta dall'investitore del “documento informativo e contrattuale per la
[...] prestazione di servizi di investimento e accessori” (contratto quadro), in data 5.09.2006 ed in data 4.03.2008 e né la copia del relativo questionario Mifid sottoscritto in pari data (cfr. doc. nn. 12 e 13 parte ricorrente e doc. nn.
7-9 parte resistente).
Per un verso, infatti, quanto al documento informativo generale prodotto, lo stesso non contiene specifiche indicazioni in ordine alla natura sostanzialmente illiquida e alla conseguente rischiosità dei titoli azionari oggetto dell'investimento intermediato nella specie, anzi alla relativa sezione n. 6 rubricata proprio “informazioni sugli investimenti finanziari” precisa testualmente che le “specifiche informazioni saranno contenute nei documenti descrittivi dei singoli prodotti finanziari e dei servizi di investimento che il cliente acquista/sottoscrive di volta in volta, in relazione agli ordini impartiti alla banca. Le informazioni che seguono hanno la finalità di fornire alcune informazioni di base sui rischi connessi agli investimenti in strumenti finanziari e al servizio di gestione patrimoniale, personalizzata, fermo restando che tali informazioni non pretendono di illustrare tutti i rischi e gli altri aspetti
pagina 14 di 20 significativi riguardanti tali investimenti” (cfr. doc. n. 13 parte ricorrente e doc. n. 7 parte resistente pag. 6). In forza, dunque, del predetto rinvio alla necessaria informazione al momento delle singole operazioni di investimento, per altro verso, la prova di una corretta e completa informativa posta in essere da non risulta fornita, tenuto conto in via assorbente della mancata OP produzione in giudizio quantomeno della conferma d'inserimento dell'ordine di compravendita titoli azionari impartito direttamente dall'investitore in data 6.09.2006. Non si rinviene, infatti, nella documentazione prodotta il minimo riferimento alla peculiare caratteristica della sostanziale illiquidità che caratterizza le azioni proprie dell'intermediario finanziario emittente intermediate, salvo la successiva informativa della nota del 31.08.2009 che si tratta di azioni non quotate su mercati regolamentati, senza peraltro spiegare e chiarie la puntuale operatività del mercato chiuso di riferimento gestito esclusivamente dalla . OP
A tal proposito, si deve precisare che in forza del condivisibile e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità la prova liberatoria che onera l'intermediario finanziario non è fornita dall'adeguatezza della operazione, neppure – come nella specie – in caso di alta propensione al rischio dell'investitore, dovendo anche quest'ultimo poter comunque scegliere informato tra diversi investimenti possibili (cfr. Cass. n. 7288 del 07.07.2023, Cass. n. 570 del 11.01.2023, Cass. n. 19891 del 20.06.2022 e Cass. n. 18153 del 31.08.2020). Per altro verso, ma sempre a quest'ultimo proposito, è indispensabile osservare che non possono ritenersi condivisibili le plurime argomentazioni di parte resistente circa la natura Controparte_1 liquida delle azioni al momento dell'acquisto da parte dell'investitore OP
in ogni caso eccepite solo a posteriori a fronte della mancanza di prova di una specifica Parte_1 ed originaria indicazione testuale da parte dello stesso intermediario finanziario professionale, all'epoca dei fatti, circa le concrete modalità di investimento e disinvestimento delle azioni acquistate.
Infatti, proprio in ragione delle ontologiche caratteristiche del mercato di riferimento in cui erano trattate le azioni per cui è causa e della specifica natura delle stesse, emesse ed intermediate unicamente dalla stessa banca che ha raccolto dall'investitore l'ordine di acquisto, non paiono dirimenti le dedotte e non contestate circostanze per cui, da un lato, a far data dal 1992 è stato istituito il Fondo Acquisto Azioni proprie della banca e, dall'altro lato, solo successivamente dal 1.04.2012 è diventato operativo il meccanismo dell'asta settimanale delle azioni come peraltro OP argomentato dalla consulenza tecnica di parte offerta in comunicazione (cfr. doc. E parte convenuta).
In tal senso, infatti, si deve evidenziare proprio la totale carenza di informazione, in sede di raccolta d'ordine, circa le modalità concrete di negoziazione delle azioni in OP quanto quotate su un mercato non regolamentato e, quindi, chiuso e gestito dalla sola banca emittente, secondo modalità decise unilateralmente dalla stessa, anche se attraverso i propri organi / struttura.
In sintesi, con linguaggio chiaro e comprensibile da parte dell'investitore, l'intermediario finanziario convenuto non ha informato il proprio cliente al dettaglio, nel corso dello svolgimento dell'attività di intermediazione, circa lo specifico meccanismo di compravendita delle azioni proprie per cui è causa e la sostanziale illiquidità delle azioni, non quotate su mercati regolamentati – nota a quella data allo stesso intermediario finanziario – e circa il fatto che nella sostanza fosse proprio la stessa banca emittente a fare il mercato delle azioni proprie o comunque a partire dal 2012 a gestirlo pur sempre in proprio mediante asta interna. Informazioni che sono entrati nella sfera di conoscenza dell'investitore solo in un momento successivo rispetto alla conclusione del contratto di investimento, probabilmente al verificarsi della perdita pressoché totale di valore dei titoli azionari acquistati.
In ultima analisi, si deve evidenziare che anche le modalità di formazione ed andamento del relativo prezzo restano soggette alla determinazione operata dallo stesso intermediario finanziario emittente che svolge altresì attività di intermediazione finanziaria delle stesse, all'atto della raccolta degli ordini e di conseguente esecuzione dei medesimi per conto proprio dei clienti / investitori. Pertanto, un tale prezzo non può dirsi di mercato - a cui partecipano, quindi, diversi intermediari finanziari, nazionali ed internazionali, e conseguentemente plurimi investitori -, secondo le normative di settore vigenti, come pagina 15 di 20 rilevato anche dalla delibera n. 20004 del 17.05.2017, all'esito dell'attività ispettiva espletata CP_3 nella specie, e prima regolamentato dalla comunicazione del 2.03.2009 della stessa CP_3
Parimenti, non dirimente sullo specifico piano della verifica del rispetto dei puntuali obblighi di informazione al momento della singola operazione di investimento in azioni OP
è poi il questionario Mifid redatto, in data 4.03.2008, con riferimento al cliente al dettaglio ad
[...] opera dell'intermediario finanziario, che, per sua stessa natura, non contiene informative dettagliate sugli specifici prodotti finanziari che saranno in futuro oggetto di investimento, ma costituisce solo un adempimento necessario da parte dell'intermediario finanziario in ordine all'indicazione della propensione al rischio del singolo investitore considerato.
Inoltre, si precisa che tutte le successive ragioni addotte dall'odierna parte resistente nell'ambito del Contr procedimento svoltosi innanzi all' (cfr. doc. nn. 3 e 4 parte resistente), nonché nel presente giudizio contenzioso ordinario non hanno, comunque, la forza di sanare con efficacia retroattiva la carenza informativa imputabile all'intermediario finanziario con OP riferimento all'operazione di investimento in azioni conclusa dall'odierna OP parte ricorrente con l'acquisto dei titoli azionari in data 31.08.2009.
In ultima analisi, si deve evidenziare come la sostanziale illiquidità dei titoli azionari in esame, risulti emergere già alla luce delle tempistiche concrete di esecuzione dello specifico ordine di acquisto impartito dall'investitore in data 6.09.2006, nonché dalla modalità di effettiva esecuzione di un tale ordine di acquisto operata dall'intermediario finanziario ed esecuzione dell'anno 2009.
In sintesi, alla luce dell'esame complessivo della documentazione in atti e delle deduzioni di parte resistente, si rileva la fondatezza della domanda attorea di accertamento del grave inadempimento informativo della banca in relazione alla vendita e all'intermediazione finanziaria delle proprie azioni, in ragione della ripetuta carenza di adeguata e chiara informazione in ordine ai prodotti finanziari intermediati, in violazione delle disposizioni specificamente previste in materia di intermediazione finanziaria, restando ivi assorbite le ulteriori ed eventuali questioni sollevate e le domande subordinate proposte dal cliente / investitore.
2.3 In forza dei medesimi principi giuridici sopra richiamati e alla luce della documentazione ritualmente acquisita al presente procedimento (cfr. doc. nn. 2 e 12 parte resistente), la domanda risarcitoria di parte ricorrente deve in questa sede trovare accoglimento anche con riferimento all'ulteriore operazione di investimento in azioni mediante adesione OP dell'investitore all'aumento di capitale riservata ai soci del gruppo Unibanca s.p.a.. Con riferimento all'acquisto di ulteriori n. 55 azioni che ha avuto esecuzione in data 12.04.2010, infatti, non CP_5 vi è dubbio che l'odierna parte resistente non abbia assolto compiutamente al proprio onere della prova circa una adeguata e specifica informativa fornita al cliente al dettaglio / investitore - Parte_1 sebbene con profilo di rischio alto e che ha già investito in titoli azionari, comprese le azioni proprie dell'intermediario finanziario convenuto in giudizio -, alla data di sottoscrizione dell'aumento di capitale proposto dalla capogruppo Unibanca s.p.a. in data 26.03.2010. Si rileva in via assorbente come parte resistente non abbia offerto in comunicazione idonea documentazione attestante l'effettiva informativa ricevuta dal cliente circa la concreta natura e la reale rischiosità delle azioni acquistate, i meccanismi di compravendita delle stesse, nonché gli effettivi tempi di smobilizzo del prodotto finanziario, nemmeno mediante la produzione documentale del già richiamato prospetto informativo standard dell'aumento di capitale (cfr. doc. n. 12 parte resistente), in quanto non vi è alcun elemento di prova, che consenta anche solo in via presuntiva, di ritenere che ne sia entrato in possesso alla data dell'adesione all'aumento di capitale, ponendo in Parte_1 essere un investimento finanziario davvero consapevole.
3. In merito all'ulteriore domanda attorea proposta dall'investitore in via principale di risarcimento dei danni patrimoniali subiti. Onere prova e concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 Contr c.c.. Quantificazione del danno condotta dall'
pagina 16 di 20 Accertata, dunque, la sussistenza di responsabilità da inadempimento contrattuale di parte convenuta in relazione agli obblighi informativi e di trasparenza di cui all'art. 21 Controparte_1 del d. lgs. n. 58 del 1998 e del regolamento n. 16190 del 2007, che contiene analoghe CP_3 previsioni rispetto al regolamento n. 11522 del 1998 in ordine alla specifica natura, ai rischi CP_3 concreti dell'investimento e alle specifiche modalità di scambio delle azioni proprie emesse, negoziate ed intermediate, per cui è causa, occorre ora analizzare le conseguenti domande restitutorie / risarcitorie proposte da parte ricorrente, unitamente alle eccezioni sollevate sul punto dalla controparte. 3.1 Innanzitutto, come noto, ai fini dell'affermazione della responsabilità risarcitoria, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, si ricorda che l'onere della dimostrazione di aver subito un danno è a carico di colui che agisce per il risarcimento (cfr. ex multis Cass. n. 28995 del 5.12.2017, nonché Cass. n. 25774 del 26.09.2024 e Cass. n. 5504 del 5.04.2012).
In aggiunta, infatti, si precisa che il risarcimento del danno patrimoniale richiede comunque la prova, anche da fornire eventualmente in via presuntiva, circa la certezza della reale esistenza di un vero e proprio danno, nonché della relativa quantificazione;
in quanto la sola declaratoria di responsabilità del debitore per inadempimento dell'obbligazione non esaurisce il sistema della risarcibilità del danno di cui agli artt. 1223 e ss. c.c.. Pertanto, la puntuale prova di una effettiva ed esatta diminuzione di patrimonio, conseguenza diretta ed immediata dell'inadempimento, è elemento in difetto del quale non vi è radicalmente spazio per alcuna forma di attribuzione risarcitoria a livello patrimoniale.
Inoltre, con specifico riferimento alla materia oggetto del presente giudizio, ci si limita a richiamare quanto disposto dall'art. 23, comma 6, del T.U.F. (ovvero “Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta”) e l'affermata giurisprudenza di legittimità per cui “in tema di intermediazione finanziaria, il riparto dell'onere probatorio nelle azioni di responsabilità per danni subiti dall'investitore - in cui deve accertarsi se l'intermediario abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, dal d.lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa secondaria - impone innanzitutto all'investitore stesso di allegare l'inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell'intermediario, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni, mentre l'intermediario deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte, e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito con la specifica diligenza richiesta” (cfr. Cass. n. 810 del 19.01.2016, ancora in tal senso Cass. n. 14335 del 24.05.2019 e Cass. n. 4727 del 2.02.2018). Di conseguenza è opinione condivisa che la carenza di prova di avere dato adeguate informazioni da parte dell'intermediario finanziario determina una presunzione in ordine alla esistenza di un danno risarcibile a carico del cliente / investitore, in quanto fattore di disorientamento, che condiziona le libere scelte di investimento
(cfr. da ultimo Cass. n. 570 del 11.01.2023 e Cass. n. 7288 del 07.07.2023).
In aggiunta, in considerazione delle specifiche eccezioni sollevate da parte resistente, ci si limita, altresì, a ricordare che la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che una volta allegato da parte del responsabile del danno il fatto colposo del danneggiato, il giudice ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. è tenuto ad esaminare d'ufficio l'eventuale incidenza causale del comportamento colposo di quest'ultimo nella produzione dell'evento dannoso, diversamente, nel caso di cui al secondo comma dell'art. 1227 c.c. - di esclusione della risarcibilità dei danni che il soggetto ha diritto alla prestazione risarcitoria avrebbe potuto evitare con l'uso dell'ordinaria diligenza – grava sul responsabile del danno l'onere di provare la violazione da parte del danneggiato del dovere di correttezza ed evitabilità delle conseguenze dannose prodottesi, in quanto circostanza impeditiva della pretesa risarcitoria (cfr. Cass. n. 11258 del 2018).
3.2 Sulla base dell'analisi complessiva delle risultanze probatorie emerse, nel caso di specie, sempre in parziale accoglimento della domanda proposta in via principale da parte ricorrente Pt_1 ed in aderenza con la già richiamata motivazione della decisione n. 6387 dell'8 marzo 2023
[...]
pagina 17 di 20 emessa dall'Arbitro per le Controversie Finanziarie tra le odierne parti processuali e sui medesimi fatti per cui è causa (cfr. doc. n. 8 parte ricorrente), la sussistenza del danno patrimoniale e la relativa quantificazione in linea capitale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, sono circostanze provate in modo idoneo, tenuto conto delle non contestate sopravvenute difficoltà economico finanziarie occorse alla banca emittente e del sostanziale azzeramento del valore delle OP relative azioni e del fatto che nell'ambito del presente giudizio ordinario di cognizione non può ritenersi raggiunta ad opera dell'intermediario finanziario la prova di aver agito nei confronti dell'investitore con la diligenza professionale richiesta dal contesto, né tantomeno la prova liberatoria di cui all'art. 1218 c.c., non essendo emerse cause ostative all'adempimento non imputabili all'intermediario finanziario, soggetto a stringenti obblighi informativi e di trasparenza nell'esercizio dell'attività di cui al d.lgs. n. 58 del 1998. Da un lato, integrano circostanze fattuali debitamente documentate in atti sia l'acquisto da parte dell'odierna parte ricorrente di n.
1.000 azioni in data 31.08.2009, in OP esecuzione dell'ordine di acquisto impartito in data 6.09.2006, per un controvalore e, dunque, un effettivo esborso, comprensivo di commissioni, versato all'intermediario finanziario pari ad euro 19.120,00, nonché di n. 55 azioni detenute in forza dell'adesione all'aumento di capitale, CP_5 per un prezzo unitario pari ad euro 18,50 ad azione (complessivo esborso per l'investitore pari ad euro 1.017,50), sia il successivo acquisto a titolo gratuito in data 24.04.2015 di dividendi in natura – per quanto di specifico interesse – pari ad ulteriori n. 11 azioni gratuite e di dividendi netti (cfr. doc. nn. 1,
2, 18, 22 e 23 parte resistente).
Dall'altro, ai fini del risarcimento del danno patrimoniale in concreto subito dall'investitore, quale conseguenza immediata e diretta del solo inadempimento informativo dell'intermediario finanziario, è necessario tener conto di un duplice profilo riconducibile alla colpa del creditore danneggiato ovvero del cliente / investitore, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2 c.c., evitando così che nei fatti si venga a creare un ingiustificato arricchimento del danneggiato medesimo.
In tal senso, per un verso, occorre certamente valorizzare la circostanza fattuale non contestata relativa alla adesione dell'investitore all'Offerta Pubblica di Acquisto delle azioni Parte_1 [...]
scaduta in data 18.05.2018 al prezzo unitario di euro 0,50 per azione offerto agli OP azionisti di minoranza e, dunque, detrarre dall'importo pagato per l'investimento finanziario gli importi pari al danno che, in effetti, l'investitore ha sostanzialmente evitato, aderendo all'OPA ed incassando la somma complessiva pari ad euro 892,47 – importo a titolo di corrispettivo up front e a titolo di Contr corrispettivo differito -, come calcolato dall' e comunque confermato dal comunicato stampa di del 25 marzo 2021 (cfr. doc. n. 26 parte resistente). Controparte_1 Per altro verso, parimenti da considerare a tale specifico proposito è l'incidenza causale del comportamento dell'investitore nella produzione dell'evento dannoso ovvero dell'incasso da parte di quest'ultimo nel corso del rapporto di investimento, oltre ai dividendi in natura già considerati, anche di dividendi netti per complessivi euro 1.086,53, relativi all'ammontare delle azioni CP_5 detenute complessivamente dall'investitore ricorrente.
In conclusione e per le ragioni sopra evidenziate, la domanda attorea di risarcimento del danno patrimoniale subito dal cliente al dettaglio / investitore conseguenza immediata e diretta Parte_1 dell'inadempimento contrattuale dell'intermediario finanziario, è fondata e può trovare accoglimento in Contr relazione alla somma in linea capitale pari ad euro 18.158,50 – calcolata dall' nella decisione n. 6387 dell'8 marzo 2023 -, somma in ogni caso meglio indicata nel relativo punto del dispositivo, già devalutata al momento della verificazione del danno (quindi, con riferimento al capitale investito, al
30.06.2016) e rivalutata oltre interessi, alla data della pronuncia della presente sentenza, tenuto conto della relativa natura di debito di valore del danno da inadempimento contrattuale (cfr. ex multis Cass. n.
1627 del 19.01.2022). 3.3 Inoltre, parimenti fondata è l'ulteriore domanda risarcitoria relativa alle spese sostenute dal cliente / investitore nell'ambito del procedimento stragiudiziale innanzi all'Arbitro per le Controversie
pagina 18 di 20 Finanziarie conclusosi con decisione n. 6387 dell'8 marzo 2023 (cfr. doc. nn. 7 e 8 parte ricorrente e doc. nn. 3 e 4 parte resistente), al fine di far accertare l'inadempimento dell'intermediario finanziario convenuto, nonché in ogni caso al fine di assolvere alla necessaria condizione di procedibilità della relativa domanda giudiziale ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28/2010. Come noto, a tal proposito la giurisprudenza di legittimità si è orientata nell'affermare che “le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali” (cfr. Cass. S.U. n. 16990 del 10.07.2017 e successive conformi Cass. n. 2644 del 02.02.2018 e Cass. n.
24481 del 04.11.2020).
Per tutte le ragioni di precedenza accertate, anche le spese stragiudiziali di assistenza legale sopportate dall'investitore in ragione dell'instaurato procedimento innanzi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie - da liquidare nei valori medi in relazione al relativo scaglione previsto dal D.M. n. 55/2014
(pari ad euro 1.900,00 per compensi, oltre 15% CPA ed IVA ovvero euro 2.772,32) -, sono certamente conseguenziali e caratterizzate da uno stringente nesso di causalità con la condotta gravemente inadempiente imputabile all'intermediario finanziario in relazione alle OP operazioni di investimento azionari per cui è causa, tenuto conto del tentativo dell'odierna parte ricorrente di evitare in tal maniera il presente giudizio contenzioso, reso poi necessario dalla mancata volontaria adesione di alla decisione dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie, Controparte_1 che in questa sede è risultata complessivamente confermata.
In particolare, nel caso di specie, si ritiene che parte ricorrente abbia fornito sufficiente prova di tutti gli elementi costitutivi della domanda di risarcimento, avendo prodotto gli atti del procedimento di Contr risoluzione alternativa della controversia e la decisione dell' nonché la successiva comunicazione pervenuta dall'odierna parte resistente di non voler adempiere spontaneamente alla decisione, non ritenuta corretta (cfr. doc. nn.
7-10 parte ricorrente).
Anche una tale specifica posta di danno viene riconosciuta a favore di parte ricorrente, nel rispetto dei principi della domanda e corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex artt. 99 e 112 c.p.c..
4. In merito alla liquidazione delle spese di lite del presente giudizio
Infine, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo nei valori medi per le fasi di studio ed introduttiva e nei valori minimi per le fasi istruttoria / trattazione e decisoria, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente espletata ovvero il solo deposito di memorie istruttorie scritte e documentazione ivi allegata, nonché discussione orale ex artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c., previo scambio di brevi note conclusive scritte;
in ogni caso, in ragione del valore della causa ai fini dell'applicazione degli scaglioni previsti dal D.M. n. 55 del 2014. La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018). Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha, altresì, diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate.
Nel caso di specie, non vi è dubbio in merito alla totale soccombenza di parte resistente
[...] in relazione alle domande proposte dall'investitore come meglio Controparte_1 Parte_1 chiarito in motivazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 2749/2023; ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE le domande proposte in via principale da parte ricorrente nei confronti di Parte_1
nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione. Controparte_1
pagina 19 di 20 2. ACCERTA e DICHIARA l'inadempimento informativo posto in essere dall'intermediario finanziario successivamente incorporato in OP Controparte_1
nell'ambito dell'attività di intermediazione finanziaria in relazione all'ordine di
[...] acquisto di n.
1.000 azioni proprie della banca, impartito da parte del cliente al dettaglio / investitore in data 6.09.2006 ed eseguito in data 31.08.2009, nonché in relazione Parte_1 all'operazione di acquisto di ulteriori n. 55 azioni in data 12.04.2010, in conseguenza CP_5 della sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato dalla banca.
3. ON parte resistente al pagamento a favore di parte ricorrente Controparte_1 della somma di euro 20.511,73 - somma già devalutata e rivalutata all'attualità con Parte_1 interessi -, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento informativo imputabile all'intermediario finanziario, oltre interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza all'effettivo saldo.
4. ON parte resistente al pagamento a favore di parte ricorrente Controparte_1
della somma di euro 3.039,26 - somma già rivalutata all'attualità con interessi -, a Parte_1 titolo di risarcimento del danno patrimoniale relativo alle spese legali stragiudiziali di assistenza nell'ambito del procedimento di risoluzione alternativa delle controversie svoltosi innanzi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie, oltre interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza all'effettivo saldo.
5. ON parte resistente al pagamento a favore di parte ricorrente Controparte_1
delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 3.387,00 Parte_1 per compensi, nei limiti della nota spese depositata da parte ricorrente;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
spese specifiche pari ad euro 264,00 per contributo unificato e bolli;
infine, IVA e CPA sull'imponibile come per legge.
Sentenza resa ex artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Forlì, 2 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni
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