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Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 14/09/2025, n. 1123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1123 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5465/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosa Lavanga ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5465/2020 promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Luca Martini e d elettivamente domiciliata Parte_1 presso il suo studio opponente
contro con il patrocinio dell'Avv. Anna Sorbelli ed elettivamente domiciliata Controparte_1 presso il suo studio opposta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1755/20
Conclusioni per l'opponente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza e previo accertamento dei fatti esposti in narrativa: • in via preliminare, valutati tutti i motivi della spiegata opposizione, revocare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 1755/2020 - R.G. n. 4164/2020 depositato in data 26/10/2020, concessa in assenza dei requisiti di cui all'art. 642, II° comma, c.p.c.; • in via principale nel merito, in accoglimento della spiegata opposizione, accertare l'inadempimento contrattuale da parte della per aver eseguito le opere meglio Controparte_1 descritte in narrative non a perfetta regola d'arte e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 1755/2020 - R.G. n. 4164/2020 depositato in data 26/10/2020; • Con vittoria di spese e compensi professionali da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ai sensi di legge” Conclusioni per l'opposta: “Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, -rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto e diritto per le ragioni di cui in premessa, e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.1755/2020 - rg. 4164/2020 emesso dal Tribunale di Perugia in data 03.11.2020, dichiarando la sussistenza del credito di € 21.437,20 oltre interessi ex art. 3, co.3, lege 192 del 1993; -
pagina 1 di 6 condannare in ogni caso l pagamento di tutte le spese funzioni Parte_2 ed onorari di lite, con conferma della debenza anche di quelle relative alla fase monitoria”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n. 1755/2020, R.G. n. 4164/2020, emesso in data 26.10.2020 dal Tribunale di Perugia, su ricorso di nei confronti di Controparte_1 [...] per il pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di € Parte_3
21.437,20, oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria, era impugnato dalla ingiunta con atto di citazione in data 27.11.2020.
Esponeva l'opponente: - i lavori oggetto della controversia insorta tra le parti non sono soltanto quelli relativi all'offerta sottoscritta in data 22.5.2019, per i quali è ancora creditrice Controparte_1 della somma di € 5.406,40; il decreto ingiuntivo, infatti, è stato richiesto anche per il mancato pagamento dei lavori di cui all'offerta del 2.8.2019, in merito ai quali le parti non avevano tuttavia concordato alcuna modalità di pagamento (doc. n. 3); - l'importo di € 16.030,80 richiesto da
[...] per il pagamento della fattura n. 170 del 12.9.2019 non è dovuto perché i lavori eseguiti CP_1 sono stati oggetto di contestazione per la presenza di difetti nella realizzazione dell'opera, circostanza pacifica, documentata e confermata dalla stessa società nella corrispondenza Controparte_1 intercorsa con la in epoca successiva ai fatti;
- la posa in opera del “parapetto in ferro” Parte_1 sul cantiere di ST BR (Pg) non è stata eseguita a regola d'arte, come contestato dalla Direzione
Lavori con l'ordine di servizio n. 5 inviato all'impresa committente, e da quest'ultima Controparte_2 prontamente comunicato alla subappaltatrice (doc. n. 4 e n. 5); la stessa con Parte_1 CP_1 mail del 18.11.2019 inviata alla riconosceva la presenza dei difetti, addebitandone la Parte_1 causa alla mancanza di disegni esecutivi o bozze del particolare da realizzare (doc. n. 6); - la stessa
Direzione dei Lavori, con nota dell'11.10.2019, non ha provveduto a contabilizzare le opere eseguite dalla per totale difformità rispetto al progetto esecutivo (doc. n. 7); - alla diffida ad Controparte_1 adempiere inviata da in data 5.10.2020 (doc. n. 8) era dato riscontro in data Controparte_1
13.10.2020 rinnovando le contestazioni dei lavori eseguiti, dichiarandosi essa opponente disponibile al pagamento dell'importo di € 5.406,40 dovuto a saldo della fattura n. 113 del 24.6.20219 (doc. n. 9); - in data 7.10.2020, ancor prima di attendere lo spirare del termine concesso alla per Parte_1 adempiere, depositava in Tribunale la richiesta di decreto ingiuntivo;
- i lavori non sono CP_1 stati eseguiti a regola d'arte, per tale motivo la Direzione dei Lavori non ha provveduto a pagina 2 di 6 contabilizzarli, bloccando di fatto il pagamento in favore della committente e di conseguenza da quest'ultima alla - nonostante l'evidente responsabilità per la cattiva esecuzione dei Parte_1 lavori eseguiti, si è sempre rifiutata di eliminare i difetti esistenti, chiedendo un Controparte_1 compenso aggiuntivo per le nuove opere da realizzare (doc. n. 6), ritenendo pacifica la responsabilità di per non aver eseguito a regola d'arte le opere commissionategli in esecuzione del Controparte_1 contrato sottoscritto con la Concludeva per l'accoglimento delle conclusioni sopra Parte_1 trascritte. Instava per l'accoglimento della istanza di sospensione ai sensi dell'art. 649 c.p.c. si è costituita con comparsa di costituzione e risposta del 26.02.2021 Controparte_1 contestando l'avversa opposizione e concludendo per il rigetto della stessa e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Esponeva: - di non essere un subappaltatore della bensì un subfornitore e di Pt_1 aver effettuato alla due forniture di materiale: una di Bow Window, relativa alla Parte_1 fattura n. 113/2019 ed una di n. 60 metri di parapetti come da fattura n. 170 del 12.9.2019. 6. I disegni dei parapetti di cui alla fattura n. 113/2019, sono stati concordati con la come risulta Parte_1 dalla documentazione versata in atti;
- ha realizzato sia le bow window che i parapetti CP_1 conformemente ai disegni approvati dalla peraltro la non ha mai consegnato alla Pt_1 Pt_1 CP_1
i disegni esecutivi relativi al montaggio dei parapetti, non potendo in questa sede esserle
[...] contestata la presunta difformità della installazione degli stessi. Concludeva come sopra trascritto.
In corso di causa, denegata la concessione della sospensione richiesta da parte opponente ai sensi dell'art. 649 c.p.c., erano concessi i termini di cui all'art. 183, VI co. c.p.c.. Le parti hanno depositato le memorie 183 cpc, chiedendo l'ammissione delle prove documentali e delle prove orali.
Ammesse ed espletate le prove orali, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa era trattenuta in decisione. Le parti depositavano gli scritti defensionali finali.
Si osserva che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena.
In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione pagina 3 di 6 piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id 14.4.1999, n. 3671; id 25.5.1999, n. 5055; id.
7.9.1977 n. 3902; id. 11.7.1983 n. 4689; id.
9.4.1975 n. 1304; id.
8.5.1976 n. 1629) e, in particolare,
l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
Ed è noto che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento della stessa deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato “ex adverso” non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (per tutte, Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre
2001, n. 13533). Dunque in base al generale principio sancito dall'art. 2697 c.c. spetterà al creditore opposto dimostrare la fonte del suo diritto, mentre dovrà essere il debitore convenuto a dovere provare i fatti modificativi ed estintivi del diritto del creditore.
Ciò posto, nell'odierno giudizio emerge la prova del rapporto sostanziale posto alla base del ricorso alla procedura monitoria, peraltro confermato dalla medesima opponente, e la prova che i parapetti fossero scevri da vizi.
Il teste IG. citato da parte opposta, dipendente di ha Testimone_1 CP_1 riconosciuto le fatture emesse dalla società, e ha dichiarato che “I disegni che mi vengono mostrati sono stati da noi inviati sia alla sia alla Direzione dei lavori. I disegni sono stati concordati con Pt_1 la e la Direzione dei lavori” e che “A conferma dei disegni è stata fatta una telefonata da parte Pt_1 dell'amministratore delegato di e da parte della Direzione dei Lavori, per la Direzione dei Pt_1 lavori non ricordo da parte di chi. La telefonata è stata fatta direttamente a me”. Riferisce che “i lavori sono stati realizzati come da disegni” e che “non abbiamo mai ricevuto un disegno specifico da parte loro”
Il teste, Arch. direttore dei lavori del cantiere area San Marco in ST, Testimone_2 teste di parte opponente sentita all'udienza del 5.10.2022, ha dichiarato che: - era un Pt_1 Pt_1 fornitore della società - nulla sa in ordine ai rapporti tra le parti in causa;
- era CP_2 CP_1 un fornitore della - la fornitura dei parapetti non aveva alcun vizio, ma che la contestazione era Pt_1
pagina 4 di 6 relativa all'ancoraggio del cancello in ferro che doveva essere compatibile con il giunto sismico, come da ordine di servizio n.5 del 18.9.2019; - in ordine alla comunicazione al Comune di ST BR “le opere relative al parapetto in ferro non erano state inserite nella contabilità della ditta in CP_2 quanto contestate. Devo però precisare che le opere del parapetto in ferro non erano le uniche opere contestate”; - rispetto alle opere del parapetto in ferro la contestazione era circoscritta al cancello pedonale.
Il teste di parte opposta, IG. dipendente di , ha confermato Testimone_3 Controparte_1
l'esecuzione dei lavori contabilizzati nelle fatture n. 113 e n. 170 che gli sono state esibite;
ha CP_ dichiarato che “i disegni che mi vengono mostrati sono stati fatti dall'Ufficio tecnico di sulla base delle indicazioni della direzione lavori e dei rilievi fatti sul posto da me ed un mio collega. Anche la mail è a me riconducibile ed è stata inviata a e ad Io ho avuto contatti Controparte_3 CP_2 con questa società la direzione lavori e ; ha dichiarato che i parapetti sono stati realizzati Parte_4 come da disegni approvati da e dalla direzione dei lavori (cap. 4 di cui alla memoria ex art. 183 Pt_1 sesto comma n. 2) e “nessuno ci ha mai fornito un disegno esecutivo per la realizzazione dei parapetti”. ADR “ Non mi risulta che dopo la realizzazione dei parapetti siano pervenute contestazioni da parte della direzione dei lavori al nostro Ufficio tecnico”.
La IG.ra , rispondendo all'interrogatorio formale lei deferito dalla Controparte_4 opponente, dichiara di non essere a conoscenza di contestazioni delle opere descritte in fattura da parte della direzione lavori.
L'istruttoria orale espletata, unitamente alla produzione documentale offerta, ha confermato la fondatezza delle ragioni creditorie della odierna società opposta, avendo questa fornito, giusta i sopra richiamati principi in tema di riparto dell'onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la prova che alcuna contestazione poteva essere mossa alla per la fornitura dei CP_1 parapetti;
è provata, da parte della direzione lavori, la contestazione alla della modalità di CP_2 montaggio del cancello non compatibile con il giunto sismico, fatto che non poteva essere contestato alla peraltro, è emerso che la installazione del cancello e le modalità di ancoraggio CP_1 dovevano essere previsti nei progetti esecutivi, mai consegnati alla società opposta, come è risultato dalle dichiarazioni dei testi escussi IGg.ri e ), e che i parapetti Testimone_3 Testimone_1 risultano realizzati come da disegni approvati da Dunque alcuna contestazione in ordine alla Pt_1 fornitura oggetto della richiesta avanzata in sede monitoria è risultata provata all'esito della istruttoria.
L'opposizione va pertanto respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 1755/20, dichiarandolo definitivamente esecutivo. Condanna in persona del legale rapp.te Parte_1
p.t., al pagamento, in favore di in persona del legale rapp.te p.t., delle spese di Controparte_1 lite liquidate in € 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori sulle somme soggette per legge.
Perugia, 14 settembre 2025 Il GI
Rosa Lavanga
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosa Lavanga ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5465/2020 promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Luca Martini e d elettivamente domiciliata Parte_1 presso il suo studio opponente
contro con il patrocinio dell'Avv. Anna Sorbelli ed elettivamente domiciliata Controparte_1 presso il suo studio opposta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1755/20
Conclusioni per l'opponente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza e previo accertamento dei fatti esposti in narrativa: • in via preliminare, valutati tutti i motivi della spiegata opposizione, revocare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 1755/2020 - R.G. n. 4164/2020 depositato in data 26/10/2020, concessa in assenza dei requisiti di cui all'art. 642, II° comma, c.p.c.; • in via principale nel merito, in accoglimento della spiegata opposizione, accertare l'inadempimento contrattuale da parte della per aver eseguito le opere meglio Controparte_1 descritte in narrative non a perfetta regola d'arte e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 1755/2020 - R.G. n. 4164/2020 depositato in data 26/10/2020; • Con vittoria di spese e compensi professionali da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ai sensi di legge” Conclusioni per l'opposta: “Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, -rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto e diritto per le ragioni di cui in premessa, e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.1755/2020 - rg. 4164/2020 emesso dal Tribunale di Perugia in data 03.11.2020, dichiarando la sussistenza del credito di € 21.437,20 oltre interessi ex art. 3, co.3, lege 192 del 1993; -
pagina 1 di 6 condannare in ogni caso l pagamento di tutte le spese funzioni Parte_2 ed onorari di lite, con conferma della debenza anche di quelle relative alla fase monitoria”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n. 1755/2020, R.G. n. 4164/2020, emesso in data 26.10.2020 dal Tribunale di Perugia, su ricorso di nei confronti di Controparte_1 [...] per il pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di € Parte_3
21.437,20, oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria, era impugnato dalla ingiunta con atto di citazione in data 27.11.2020.
Esponeva l'opponente: - i lavori oggetto della controversia insorta tra le parti non sono soltanto quelli relativi all'offerta sottoscritta in data 22.5.2019, per i quali è ancora creditrice Controparte_1 della somma di € 5.406,40; il decreto ingiuntivo, infatti, è stato richiesto anche per il mancato pagamento dei lavori di cui all'offerta del 2.8.2019, in merito ai quali le parti non avevano tuttavia concordato alcuna modalità di pagamento (doc. n. 3); - l'importo di € 16.030,80 richiesto da
[...] per il pagamento della fattura n. 170 del 12.9.2019 non è dovuto perché i lavori eseguiti CP_1 sono stati oggetto di contestazione per la presenza di difetti nella realizzazione dell'opera, circostanza pacifica, documentata e confermata dalla stessa società nella corrispondenza Controparte_1 intercorsa con la in epoca successiva ai fatti;
- la posa in opera del “parapetto in ferro” Parte_1 sul cantiere di ST BR (Pg) non è stata eseguita a regola d'arte, come contestato dalla Direzione
Lavori con l'ordine di servizio n. 5 inviato all'impresa committente, e da quest'ultima Controparte_2 prontamente comunicato alla subappaltatrice (doc. n. 4 e n. 5); la stessa con Parte_1 CP_1 mail del 18.11.2019 inviata alla riconosceva la presenza dei difetti, addebitandone la Parte_1 causa alla mancanza di disegni esecutivi o bozze del particolare da realizzare (doc. n. 6); - la stessa
Direzione dei Lavori, con nota dell'11.10.2019, non ha provveduto a contabilizzare le opere eseguite dalla per totale difformità rispetto al progetto esecutivo (doc. n. 7); - alla diffida ad Controparte_1 adempiere inviata da in data 5.10.2020 (doc. n. 8) era dato riscontro in data Controparte_1
13.10.2020 rinnovando le contestazioni dei lavori eseguiti, dichiarandosi essa opponente disponibile al pagamento dell'importo di € 5.406,40 dovuto a saldo della fattura n. 113 del 24.6.20219 (doc. n. 9); - in data 7.10.2020, ancor prima di attendere lo spirare del termine concesso alla per Parte_1 adempiere, depositava in Tribunale la richiesta di decreto ingiuntivo;
- i lavori non sono CP_1 stati eseguiti a regola d'arte, per tale motivo la Direzione dei Lavori non ha provveduto a pagina 2 di 6 contabilizzarli, bloccando di fatto il pagamento in favore della committente e di conseguenza da quest'ultima alla - nonostante l'evidente responsabilità per la cattiva esecuzione dei Parte_1 lavori eseguiti, si è sempre rifiutata di eliminare i difetti esistenti, chiedendo un Controparte_1 compenso aggiuntivo per le nuove opere da realizzare (doc. n. 6), ritenendo pacifica la responsabilità di per non aver eseguito a regola d'arte le opere commissionategli in esecuzione del Controparte_1 contrato sottoscritto con la Concludeva per l'accoglimento delle conclusioni sopra Parte_1 trascritte. Instava per l'accoglimento della istanza di sospensione ai sensi dell'art. 649 c.p.c. si è costituita con comparsa di costituzione e risposta del 26.02.2021 Controparte_1 contestando l'avversa opposizione e concludendo per il rigetto della stessa e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Esponeva: - di non essere un subappaltatore della bensì un subfornitore e di Pt_1 aver effettuato alla due forniture di materiale: una di Bow Window, relativa alla Parte_1 fattura n. 113/2019 ed una di n. 60 metri di parapetti come da fattura n. 170 del 12.9.2019. 6. I disegni dei parapetti di cui alla fattura n. 113/2019, sono stati concordati con la come risulta Parte_1 dalla documentazione versata in atti;
- ha realizzato sia le bow window che i parapetti CP_1 conformemente ai disegni approvati dalla peraltro la non ha mai consegnato alla Pt_1 Pt_1 CP_1
i disegni esecutivi relativi al montaggio dei parapetti, non potendo in questa sede esserle
[...] contestata la presunta difformità della installazione degli stessi. Concludeva come sopra trascritto.
In corso di causa, denegata la concessione della sospensione richiesta da parte opponente ai sensi dell'art. 649 c.p.c., erano concessi i termini di cui all'art. 183, VI co. c.p.c.. Le parti hanno depositato le memorie 183 cpc, chiedendo l'ammissione delle prove documentali e delle prove orali.
Ammesse ed espletate le prove orali, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa era trattenuta in decisione. Le parti depositavano gli scritti defensionali finali.
Si osserva che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena.
In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione pagina 3 di 6 piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id 14.4.1999, n. 3671; id 25.5.1999, n. 5055; id.
7.9.1977 n. 3902; id. 11.7.1983 n. 4689; id.
9.4.1975 n. 1304; id.
8.5.1976 n. 1629) e, in particolare,
l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
Ed è noto che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento della stessa deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato “ex adverso” non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (per tutte, Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre
2001, n. 13533). Dunque in base al generale principio sancito dall'art. 2697 c.c. spetterà al creditore opposto dimostrare la fonte del suo diritto, mentre dovrà essere il debitore convenuto a dovere provare i fatti modificativi ed estintivi del diritto del creditore.
Ciò posto, nell'odierno giudizio emerge la prova del rapporto sostanziale posto alla base del ricorso alla procedura monitoria, peraltro confermato dalla medesima opponente, e la prova che i parapetti fossero scevri da vizi.
Il teste IG. citato da parte opposta, dipendente di ha Testimone_1 CP_1 riconosciuto le fatture emesse dalla società, e ha dichiarato che “I disegni che mi vengono mostrati sono stati da noi inviati sia alla sia alla Direzione dei lavori. I disegni sono stati concordati con Pt_1 la e la Direzione dei lavori” e che “A conferma dei disegni è stata fatta una telefonata da parte Pt_1 dell'amministratore delegato di e da parte della Direzione dei Lavori, per la Direzione dei Pt_1 lavori non ricordo da parte di chi. La telefonata è stata fatta direttamente a me”. Riferisce che “i lavori sono stati realizzati come da disegni” e che “non abbiamo mai ricevuto un disegno specifico da parte loro”
Il teste, Arch. direttore dei lavori del cantiere area San Marco in ST, Testimone_2 teste di parte opponente sentita all'udienza del 5.10.2022, ha dichiarato che: - era un Pt_1 Pt_1 fornitore della società - nulla sa in ordine ai rapporti tra le parti in causa;
- era CP_2 CP_1 un fornitore della - la fornitura dei parapetti non aveva alcun vizio, ma che la contestazione era Pt_1
pagina 4 di 6 relativa all'ancoraggio del cancello in ferro che doveva essere compatibile con il giunto sismico, come da ordine di servizio n.5 del 18.9.2019; - in ordine alla comunicazione al Comune di ST BR “le opere relative al parapetto in ferro non erano state inserite nella contabilità della ditta in CP_2 quanto contestate. Devo però precisare che le opere del parapetto in ferro non erano le uniche opere contestate”; - rispetto alle opere del parapetto in ferro la contestazione era circoscritta al cancello pedonale.
Il teste di parte opposta, IG. dipendente di , ha confermato Testimone_3 Controparte_1
l'esecuzione dei lavori contabilizzati nelle fatture n. 113 e n. 170 che gli sono state esibite;
ha CP_ dichiarato che “i disegni che mi vengono mostrati sono stati fatti dall'Ufficio tecnico di sulla base delle indicazioni della direzione lavori e dei rilievi fatti sul posto da me ed un mio collega. Anche la mail è a me riconducibile ed è stata inviata a e ad Io ho avuto contatti Controparte_3 CP_2 con questa società la direzione lavori e ; ha dichiarato che i parapetti sono stati realizzati Parte_4 come da disegni approvati da e dalla direzione dei lavori (cap. 4 di cui alla memoria ex art. 183 Pt_1 sesto comma n. 2) e “nessuno ci ha mai fornito un disegno esecutivo per la realizzazione dei parapetti”. ADR “ Non mi risulta che dopo la realizzazione dei parapetti siano pervenute contestazioni da parte della direzione dei lavori al nostro Ufficio tecnico”.
La IG.ra , rispondendo all'interrogatorio formale lei deferito dalla Controparte_4 opponente, dichiara di non essere a conoscenza di contestazioni delle opere descritte in fattura da parte della direzione lavori.
L'istruttoria orale espletata, unitamente alla produzione documentale offerta, ha confermato la fondatezza delle ragioni creditorie della odierna società opposta, avendo questa fornito, giusta i sopra richiamati principi in tema di riparto dell'onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la prova che alcuna contestazione poteva essere mossa alla per la fornitura dei CP_1 parapetti;
è provata, da parte della direzione lavori, la contestazione alla della modalità di CP_2 montaggio del cancello non compatibile con il giunto sismico, fatto che non poteva essere contestato alla peraltro, è emerso che la installazione del cancello e le modalità di ancoraggio CP_1 dovevano essere previsti nei progetti esecutivi, mai consegnati alla società opposta, come è risultato dalle dichiarazioni dei testi escussi IGg.ri e ), e che i parapetti Testimone_3 Testimone_1 risultano realizzati come da disegni approvati da Dunque alcuna contestazione in ordine alla Pt_1 fornitura oggetto della richiesta avanzata in sede monitoria è risultata provata all'esito della istruttoria.
L'opposizione va pertanto respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando, respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 1755/20, dichiarandolo definitivamente esecutivo. Condanna in persona del legale rapp.te Parte_1
p.t., al pagamento, in favore di in persona del legale rapp.te p.t., delle spese di Controparte_1 lite liquidate in € 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori sulle somme soggette per legge.
Perugia, 14 settembre 2025 Il GI
Rosa Lavanga
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