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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 04/06/2025, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott.ssa Angela
Alborino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1047/2013 R.G.A.C., avente ad oggetto accertamento dell'obbligo del terzo
TRA
, C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
quale titolare dell'omonima ditta, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Gurrado, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Matera, alla
Via Passarelli n. 61;
- ATTORE -
E
P. Iva Controparte_1
in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore P.IVA_1 [...]
, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Cianciarulo, in virtù di procura in atti, ed CP_2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Villa d'Agri di Marsicovetere alla Via
Eugenio Azimonti n. 36;
- CONVENUTO -
NONCHE'
Controparte_3
- CONVENUTO
CONTUMACE -
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione spedito per la notifica in data 18.03.2013, , quale Parte_1 titolare dell'omonima ditta, ha convenuto in giudizio
[...] chiedendo l'accoglimento Controparte_4
delle seguenti conclusioni: “1) Ritenere per vero quanto dedotto in narrativa e, per
l'effetto, dichiarare accertato, l'obbligo del terzo il Controparte_1
corrente in CEMBRINA ZONA INDUSTRIALE – 85059
[...]
VIGGIANO (PZ), c.f. E p. iva , in persona del suo legale rappresentante P.IVA_1
pro-tempore, nei confronti del corrente Controparte_3
alla Via Sant'Angelo, n. 13 - 75010 PISTICCI SCALO (MT) P. iva sino P.IVA_2 alla concorrenza delle somme staggite pari a € 23.064,72 con ogni conseguenziale effetto di legge, fissando alle parti il termine perentorio per la prosecuzione del processo esecutivo”.
L'attore ha dedotto:
- di essere creditore del in forza del titolo esecutivo Controparte_3
costituito dal decreto ingiuntivo n. 292/2010 del Tribunale di Matera emesso in data
27.05.2010, dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 4.03.2011, per un credito complessivo di euro 15.376,49, come da atto di precetto notificato;
- di aver instaurato procedimento di espropriazione mobiliare presso terzi presso il
Tribunale di Potenza, iscritto al n. R.G.E. 873/2011, in danno del suddetto debitore e nei confronti del terzo pignorato di cui il Controparte_1 debitore è creditore in ragione dell'attività di trasporto eseguita per conto del fino CP_1
alla concorrenza del proprio credito di euro 23.064,72;
- che il terzo pignorato non è comparso all'udienza fissata per la dichiarazione del CP_1
terzo ex art. 547 c.p.c., sicché ha chiesto di procedere all'accertamento dell'obbligo del terzo e il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 4.12.2012, comunicata il 18.12.2012, ha fissato il termine di giorni 90 per l'inizio del giudizio di accertamento.
Con ordinanza del 18.03.2015 il Giudice ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 21.10.2016 il Giudice ha revocato la suddetta ordinanza e ammesso l'interrogatorio formale del legale rappresentante del Controparte_1 richiesto dall'attore, rinviando per l'espletamento dello stesso
[...] all'udienza del 10.02.2017, ove l'interrogando non compariva. La causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni sino all'udienza cartolare del 22.12.2022, ove il sottoscritto magistrato, frattanto subentrato nella trattazione del procedimento, ha dichiarato la nullità della notifica a e ne ha disposto il Controparte_1 rinnovo per l'udienza del 4.05.2023, entro il termine del 23.01.2023. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 14.01.2023 si è costituito in breve diffusamente contestando le avverse Controparte_1 CP_1
allegazioni, ed ha chiesto il rigetto della domanda. In particolare, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva nell'attuale configurazione societaria e la genericità ed indeterminatezza della domanda in ordine al dedotto rapporto, non documentato sotto il profilo del presunto credito assunto a favore del debitore nei confronti del
[...]
delle ragioni, delle fonti e dell'ammontare dello stesso, Controparte_1 Controparte_1
deducendo altresì la prescrizione della pretesa creditoria per il decorso del tempo ordinario di prescrizione dalla formazione del titolo esecutivo e/o dall'avvio della procedura esecutiva.
Concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., con provvedimento reso all'udienza cartolare del 18.01.2024 il Giudice ha ammesso l'interrogatorio formale della parte convenuta che è stato espletato all'udienza del Controparte_1
28.11.2024 nei confronti del legale rappresentante della suddetta parte, . Controparte_2
La causa è stata poi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del
16.01.2025, ove è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie replica.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia del convenuto Controparte_3
che, nonostante la regolare notificazione dell'atto di citazione avvenuta
[...]
in data 19.02.2013, non si è costituito.
Si rileva, ancora preliminarmente, che il presente giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo è stato tempestivamente introdotto dall'attore entro il termine di 90 giorni fissato dal giudice dell'esecuzione con ordinanza del 6.12.2012, comunicata in data 27.12.2012, avendo questi spedito per la notifica l'atto di citazione in data 18.03.2013.
Nel merito, non sussiste il difetto di legittimazione passivo del convenuto
[...]
essendo irrilevante la mutata compagine sociale di detto Controparte_1
, avente rilevanza esterna, come si desume dalla iscrizione nel registro delle CP
imprese della CCIA Basilicata al n. , rinveniente dal verbale di assemblea P.IVA_1
dei soci del 31.03.2023 (nella produzione del convenuto), sicché trattandosi di un'organizzazione autonoma avente, nell'attività di gestione svolta, rilevanza esterna, è un autonomo centro di rapporti giuridici ed assume la responsabilità dei contratti stipulati in nome proprio, garantita dal fondo consortile, assumendone anche il rischio, di natura extracontrattuale, derivante dalla gestione di un'attività imprenditoriale.
La domanda dell'attore è infondata e va rigetta per le ragioni che seguono. Va, in primo luogo, rilevata la applicabilità al caso di specie della disciplina di cui agli artt. 543 e segg. c.p.c. ratione temporis vigente, stante la limitazione temporale della riforma dell'istituto, introdotta con la L. n. 228 del 2012 ai soli procedimenti di espropriazione iniziati successivamente al 1/01/2013, e, poi, con la L. n. 162 del 2014, a quelli iniziati successivamente al 10/12/2014.
Costituisce ius receptum che a seguito dell'istanza di accertamento giudiziale dell'obbligo del terzo si apre, secondo la normativa applicabile ratione temporis nel testo anteriore alle modifiche introdotte con la l. n. 228 del 2012 (che trova applicazione al caso di specie), un ordinario giudizio di cognizione incidentale, che si svolge davanti ad un giudice diverso da quello del processo esecutivo di espropriazione, che resta sospeso ope legis.
Secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale, oggetto del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo è la verifica in ordine all'esistenza e all'ammontare del debito del terzo nei confronti del debitore esecutato, sicché “In tema di espropriazione presso terzi, il processo di cognizione previsto in ipotesi di mancata o contestata dichiarazione del terzo (art. 548 cod. proc. civ.) è diretto unicamente ad accertare
l'esistenza e l'oggetto dell'obbligazione del terzo verso il debitore esecutato, con la conseguenza che in detto giudizio non è consentita la proposizione di altre domande
(nella specie di rivalutazione del credito) volte all'accertamento di pretese del creditore procedente nei confronti del detto debitore […]” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 320 del
22/01/1990; cfr. Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 11403 del 17/10/1992; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 12225 del
25/11/1995) ed, inoltre, “il creditore procedente non può esercitare, a tutela della realizzazione del proprio credito, i diritti e le azioni spettanti al proprio debitore verso i terzi e che questi trascura di esercitare, quali siano state le ragioni dell'inerzia” (Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 7192 del 30/05/2000).
Nel giudizio ordinario di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c. incombe sul creditore procedente l'onere di provare la sussistenza dei fatti costitutivi del rapporto controverso, spettando al terzo la prova dell'eventuale esistenza di fatti impeditivi, sospensivi, modificativi od estintivi del rapporto medesimo, nonché la loro anteriorità rispetto al pignoramento.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità è granitica nel sostenere che “Nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo - che, nella disciplina dettata dagli artt. 548 e ss.
c.p.c. nel testo anteriore alle modifiche introdotte con la l. n.228 del 2012, assumeva la natura di ordinario giudizio di cognizione - incombe sul creditore attore l'onere di provare l'entità del saldo complessivo del credito del debitore esecutato verso il suo creditore nel suo complessivo ammontare” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12439 del
11/05/2021); ed ancora, che “In tema di esecuzione presso terzi, il creditore procedente non agisce in nome e per conto del proprio debitore ma "iure proprio" e nei limiti del proprio interesse;
ne deriva che nel giudizio di cognizione per accertamento dell'obbligo del terzo, conseguente alla mancata dichiarazione o alla sua contestazione, il creditore pignorante ha la qualità di terzo ed è tenuto a provare l'esistenza del credito del proprio debitore o l'appartenenza a questi della cosa pignorata, mentre il terzo pignorato, che eccepisca di avere soddisfatto le ragioni creditorie del debitore esecutato, dovrà provare non solo il fatto estintivo dedotto, ma anche l'anteriorità di esso al pignoramento, con i limiti di opponibilità, rispetto al creditore, della data delle scritture sottoscritte dal debitore” (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6760 del 21/03/2014) e, dunque, “Nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, mentre al creditore spetta l'onere di provare il fatto costitutivo dell'obbligo del terzo, a quest'ultimo spetta l'onere di provare di aver estinto la sua obbligazione prima del pignoramento, con la conseguenza del venir meno dell'esistenza del credito supposta dal pignorante” (Cass., Sez. L, Sentenza n. 23324 del
18/11/2010; cfr. Cass., ez. 3, Sentenza n. 5547 del 08/06/1994).
Nel caso in esame, si ritiene che l'attore non ha provato l'esistenza del credito del proprio debitore, il suo ammontare, né il fatto costitutivo dell'obbligo del terzo, già dedotti genericamente nell'atto introduttivo del presente giudizio.
Invero, la suddetta prova non può dirsi fornita dalle dichiarazioni rese dal legale rappresentante del convenuto Controparte_1 CP_2
, in sede di interrogatorio formale espletato all'udienza del 28.11.2024, ove, con
[...]
riferimento al capo 1 articolato nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice
(“Vero che alla data del 16/06/2013 la convenuta era debitrice nei confronti del CP
, debitore esecutato dell'importo di circa euro 34.000,00”) questi ha dichiarato
[...]
“Sono divenuto Presidente il 31.03.2020 e ho chiesto documentazione al commercialista Con dell'epoca della , dott. , il quale non mi ha fornito alcuna Persona_1
documentazione, ma mi rassicurato sul fatto che il credito nei confronti del è CP stato pagato. Ho chiesto anche al Presidente dell'epoca, sig. , il quale Testimone_1 mi ha riferito la stessa cosa” e, dunque, non è stato in grado di riferire direttamente del fatto, non essendo questo nella sua disponibilità. Del resto, non può essere accolta la richiesta avanzata dall'attore di ordinare alla convenuta la produzione delle sue scritture contabili “a partire dagli o quanto meno degli anni 2010-2011” (cfr. memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice), in quanto inammissibile, stante la genericità e la natura esplorativa della stessa.
Invero, l'ordine d'esibizione ex art. 210 c.p.c. costituisce strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova del fatto non sia acquisibile "aliunde" e l'iniziativa non presenti finalità esplorative - ravvisabili allorquando neppure la parte istante deduca elementi sulla effettiva esistenza del documento e del suo contenuto per verificarne la rilevanza nel giudizio. Ed invero la discrezionalità del potere officioso del giudice di ordinare alla parte o ad un terzo, ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ., l'esibizione di un documento sufficientemente individuato, non potendo sopperire all'inerzia delle parti nel dedurre i mezzi istruttori, rimane subordinata alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210 e 94 disp. att. cod. proc. civ. e deve essere supportata da un'idonea motivazione, anche in considerazione del più generale dovere di cui all'art. 111, comma sesto, Cost., saldandosi tale discrezionalità con il giudizio di necessità dell'acquisizione del documento ai fini della prova di un fatto (così Cass. civ., Sez. II,
20/06/2011, n. 13533; cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, 17/03/2010, n. 6439; Cass., Sez. L - ,
Ordinanza n. 9020 del 01/04/2019).
Al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'attore non può, quindi, supplire la richiesta di esibizione, la quale esige comunque l'indicazione di documenti specificamente individuati o individuabili, non potendo concernere tutti i documenti contabili relativi al rapporto controverso (Cass., Sez. L, Sentenza n. 10834 del
17/12/1994; cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 8310 del 07/06/2002; Cass., Sez. 1, Sentenza
n. 10916 del 11/07/2003; Cass., Sez. L, Sentenza n. 10043 del 25/05/2004 Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 20104 del 18/09/2009).
Stante l'assoluta genericità delle allegazioni dell'attore circa l'esistenza del credito del debitore nei confronti del terzo pignorato, sfornite di qualsivoglia supporto documentalmente, deve pertanto considerarsi anche la CTU richiesta dalla parte attrice esplorativa e, quindi, inammissibile.
In conclusione, la domanda va rigettata.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate,considerato il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui
“quando la parte presenta la nota delle spese, secondo quanto è previsto dall'art. 75 disp. att. c.p.c., specificando la somma domandata, il giudice non può attribuire alla parte, a titolo di rimborso delle spese, una somma di entità superiore” (cfr. Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 17057 del 26/06/2019; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022;
Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11522 del 14/05/2013; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5327 del
04/04/2003), come in dispositivo nella somma di € 2.100,00 richiesta dalla convenuta con nota spese depositata unitamente alla comparsa conclusionale in data 15.03.2025, in applicazione del principio della domanda e, dunque, in misura inferiore rispetto a quanto dovuto in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificati dal
D.M. n. 147/2022, nella misura minima, per lo scaglione di riferimento (fino a 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice, dott.ssa Angela Alborino, definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di Controparte_3
2) Rigetta la domanda.
3) Condanna al pagamento delle spese processuali del presente Parte_1
giudizio in favore di CP_1 Controparte_1 che liquida in € 2.100,00 per competenze professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito, avv. Luigi
Cianciarulo, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Potenza il 4.06.2025
Il Giudice
dott.ssa. Angela Alborino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott.ssa Angela
Alborino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1047/2013 R.G.A.C., avente ad oggetto accertamento dell'obbligo del terzo
TRA
, C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
quale titolare dell'omonima ditta, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Gurrado, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Matera, alla
Via Passarelli n. 61;
- ATTORE -
E
P. Iva Controparte_1
in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore P.IVA_1 [...]
, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Cianciarulo, in virtù di procura in atti, ed CP_2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Villa d'Agri di Marsicovetere alla Via
Eugenio Azimonti n. 36;
- CONVENUTO -
NONCHE'
Controparte_3
- CONVENUTO
CONTUMACE -
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione spedito per la notifica in data 18.03.2013, , quale Parte_1 titolare dell'omonima ditta, ha convenuto in giudizio
[...] chiedendo l'accoglimento Controparte_4
delle seguenti conclusioni: “1) Ritenere per vero quanto dedotto in narrativa e, per
l'effetto, dichiarare accertato, l'obbligo del terzo il Controparte_1
corrente in CEMBRINA ZONA INDUSTRIALE – 85059
[...]
VIGGIANO (PZ), c.f. E p. iva , in persona del suo legale rappresentante P.IVA_1
pro-tempore, nei confronti del corrente Controparte_3
alla Via Sant'Angelo, n. 13 - 75010 PISTICCI SCALO (MT) P. iva sino P.IVA_2 alla concorrenza delle somme staggite pari a € 23.064,72 con ogni conseguenziale effetto di legge, fissando alle parti il termine perentorio per la prosecuzione del processo esecutivo”.
L'attore ha dedotto:
- di essere creditore del in forza del titolo esecutivo Controparte_3
costituito dal decreto ingiuntivo n. 292/2010 del Tribunale di Matera emesso in data
27.05.2010, dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 4.03.2011, per un credito complessivo di euro 15.376,49, come da atto di precetto notificato;
- di aver instaurato procedimento di espropriazione mobiliare presso terzi presso il
Tribunale di Potenza, iscritto al n. R.G.E. 873/2011, in danno del suddetto debitore e nei confronti del terzo pignorato di cui il Controparte_1 debitore è creditore in ragione dell'attività di trasporto eseguita per conto del fino CP_1
alla concorrenza del proprio credito di euro 23.064,72;
- che il terzo pignorato non è comparso all'udienza fissata per la dichiarazione del CP_1
terzo ex art. 547 c.p.c., sicché ha chiesto di procedere all'accertamento dell'obbligo del terzo e il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 4.12.2012, comunicata il 18.12.2012, ha fissato il termine di giorni 90 per l'inizio del giudizio di accertamento.
Con ordinanza del 18.03.2015 il Giudice ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 21.10.2016 il Giudice ha revocato la suddetta ordinanza e ammesso l'interrogatorio formale del legale rappresentante del Controparte_1 richiesto dall'attore, rinviando per l'espletamento dello stesso
[...] all'udienza del 10.02.2017, ove l'interrogando non compariva. La causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni sino all'udienza cartolare del 22.12.2022, ove il sottoscritto magistrato, frattanto subentrato nella trattazione del procedimento, ha dichiarato la nullità della notifica a e ne ha disposto il Controparte_1 rinnovo per l'udienza del 4.05.2023, entro il termine del 23.01.2023. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 14.01.2023 si è costituito in breve diffusamente contestando le avverse Controparte_1 CP_1
allegazioni, ed ha chiesto il rigetto della domanda. In particolare, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva nell'attuale configurazione societaria e la genericità ed indeterminatezza della domanda in ordine al dedotto rapporto, non documentato sotto il profilo del presunto credito assunto a favore del debitore nei confronti del
[...]
delle ragioni, delle fonti e dell'ammontare dello stesso, Controparte_1 Controparte_1
deducendo altresì la prescrizione della pretesa creditoria per il decorso del tempo ordinario di prescrizione dalla formazione del titolo esecutivo e/o dall'avvio della procedura esecutiva.
Concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., con provvedimento reso all'udienza cartolare del 18.01.2024 il Giudice ha ammesso l'interrogatorio formale della parte convenuta che è stato espletato all'udienza del Controparte_1
28.11.2024 nei confronti del legale rappresentante della suddetta parte, . Controparte_2
La causa è stata poi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del
16.01.2025, ove è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie replica.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia del convenuto Controparte_3
che, nonostante la regolare notificazione dell'atto di citazione avvenuta
[...]
in data 19.02.2013, non si è costituito.
Si rileva, ancora preliminarmente, che il presente giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo è stato tempestivamente introdotto dall'attore entro il termine di 90 giorni fissato dal giudice dell'esecuzione con ordinanza del 6.12.2012, comunicata in data 27.12.2012, avendo questi spedito per la notifica l'atto di citazione in data 18.03.2013.
Nel merito, non sussiste il difetto di legittimazione passivo del convenuto
[...]
essendo irrilevante la mutata compagine sociale di detto Controparte_1
, avente rilevanza esterna, come si desume dalla iscrizione nel registro delle CP
imprese della CCIA Basilicata al n. , rinveniente dal verbale di assemblea P.IVA_1
dei soci del 31.03.2023 (nella produzione del convenuto), sicché trattandosi di un'organizzazione autonoma avente, nell'attività di gestione svolta, rilevanza esterna, è un autonomo centro di rapporti giuridici ed assume la responsabilità dei contratti stipulati in nome proprio, garantita dal fondo consortile, assumendone anche il rischio, di natura extracontrattuale, derivante dalla gestione di un'attività imprenditoriale.
La domanda dell'attore è infondata e va rigetta per le ragioni che seguono. Va, in primo luogo, rilevata la applicabilità al caso di specie della disciplina di cui agli artt. 543 e segg. c.p.c. ratione temporis vigente, stante la limitazione temporale della riforma dell'istituto, introdotta con la L. n. 228 del 2012 ai soli procedimenti di espropriazione iniziati successivamente al 1/01/2013, e, poi, con la L. n. 162 del 2014, a quelli iniziati successivamente al 10/12/2014.
Costituisce ius receptum che a seguito dell'istanza di accertamento giudiziale dell'obbligo del terzo si apre, secondo la normativa applicabile ratione temporis nel testo anteriore alle modifiche introdotte con la l. n. 228 del 2012 (che trova applicazione al caso di specie), un ordinario giudizio di cognizione incidentale, che si svolge davanti ad un giudice diverso da quello del processo esecutivo di espropriazione, che resta sospeso ope legis.
Secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale, oggetto del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo è la verifica in ordine all'esistenza e all'ammontare del debito del terzo nei confronti del debitore esecutato, sicché “In tema di espropriazione presso terzi, il processo di cognizione previsto in ipotesi di mancata o contestata dichiarazione del terzo (art. 548 cod. proc. civ.) è diretto unicamente ad accertare
l'esistenza e l'oggetto dell'obbligazione del terzo verso il debitore esecutato, con la conseguenza che in detto giudizio non è consentita la proposizione di altre domande
(nella specie di rivalutazione del credito) volte all'accertamento di pretese del creditore procedente nei confronti del detto debitore […]” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 320 del
22/01/1990; cfr. Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 11403 del 17/10/1992; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 12225 del
25/11/1995) ed, inoltre, “il creditore procedente non può esercitare, a tutela della realizzazione del proprio credito, i diritti e le azioni spettanti al proprio debitore verso i terzi e che questi trascura di esercitare, quali siano state le ragioni dell'inerzia” (Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 7192 del 30/05/2000).
Nel giudizio ordinario di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c. incombe sul creditore procedente l'onere di provare la sussistenza dei fatti costitutivi del rapporto controverso, spettando al terzo la prova dell'eventuale esistenza di fatti impeditivi, sospensivi, modificativi od estintivi del rapporto medesimo, nonché la loro anteriorità rispetto al pignoramento.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità è granitica nel sostenere che “Nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo - che, nella disciplina dettata dagli artt. 548 e ss.
c.p.c. nel testo anteriore alle modifiche introdotte con la l. n.228 del 2012, assumeva la natura di ordinario giudizio di cognizione - incombe sul creditore attore l'onere di provare l'entità del saldo complessivo del credito del debitore esecutato verso il suo creditore nel suo complessivo ammontare” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12439 del
11/05/2021); ed ancora, che “In tema di esecuzione presso terzi, il creditore procedente non agisce in nome e per conto del proprio debitore ma "iure proprio" e nei limiti del proprio interesse;
ne deriva che nel giudizio di cognizione per accertamento dell'obbligo del terzo, conseguente alla mancata dichiarazione o alla sua contestazione, il creditore pignorante ha la qualità di terzo ed è tenuto a provare l'esistenza del credito del proprio debitore o l'appartenenza a questi della cosa pignorata, mentre il terzo pignorato, che eccepisca di avere soddisfatto le ragioni creditorie del debitore esecutato, dovrà provare non solo il fatto estintivo dedotto, ma anche l'anteriorità di esso al pignoramento, con i limiti di opponibilità, rispetto al creditore, della data delle scritture sottoscritte dal debitore” (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6760 del 21/03/2014) e, dunque, “Nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, mentre al creditore spetta l'onere di provare il fatto costitutivo dell'obbligo del terzo, a quest'ultimo spetta l'onere di provare di aver estinto la sua obbligazione prima del pignoramento, con la conseguenza del venir meno dell'esistenza del credito supposta dal pignorante” (Cass., Sez. L, Sentenza n. 23324 del
18/11/2010; cfr. Cass., ez. 3, Sentenza n. 5547 del 08/06/1994).
Nel caso in esame, si ritiene che l'attore non ha provato l'esistenza del credito del proprio debitore, il suo ammontare, né il fatto costitutivo dell'obbligo del terzo, già dedotti genericamente nell'atto introduttivo del presente giudizio.
Invero, la suddetta prova non può dirsi fornita dalle dichiarazioni rese dal legale rappresentante del convenuto Controparte_1 CP_2
, in sede di interrogatorio formale espletato all'udienza del 28.11.2024, ove, con
[...]
riferimento al capo 1 articolato nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice
(“Vero che alla data del 16/06/2013 la convenuta era debitrice nei confronti del CP
, debitore esecutato dell'importo di circa euro 34.000,00”) questi ha dichiarato
[...]
“Sono divenuto Presidente il 31.03.2020 e ho chiesto documentazione al commercialista Con dell'epoca della , dott. , il quale non mi ha fornito alcuna Persona_1
documentazione, ma mi rassicurato sul fatto che il credito nei confronti del è CP stato pagato. Ho chiesto anche al Presidente dell'epoca, sig. , il quale Testimone_1 mi ha riferito la stessa cosa” e, dunque, non è stato in grado di riferire direttamente del fatto, non essendo questo nella sua disponibilità. Del resto, non può essere accolta la richiesta avanzata dall'attore di ordinare alla convenuta la produzione delle sue scritture contabili “a partire dagli o quanto meno degli anni 2010-2011” (cfr. memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice), in quanto inammissibile, stante la genericità e la natura esplorativa della stessa.
Invero, l'ordine d'esibizione ex art. 210 c.p.c. costituisce strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova del fatto non sia acquisibile "aliunde" e l'iniziativa non presenti finalità esplorative - ravvisabili allorquando neppure la parte istante deduca elementi sulla effettiva esistenza del documento e del suo contenuto per verificarne la rilevanza nel giudizio. Ed invero la discrezionalità del potere officioso del giudice di ordinare alla parte o ad un terzo, ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ., l'esibizione di un documento sufficientemente individuato, non potendo sopperire all'inerzia delle parti nel dedurre i mezzi istruttori, rimane subordinata alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210 e 94 disp. att. cod. proc. civ. e deve essere supportata da un'idonea motivazione, anche in considerazione del più generale dovere di cui all'art. 111, comma sesto, Cost., saldandosi tale discrezionalità con il giudizio di necessità dell'acquisizione del documento ai fini della prova di un fatto (così Cass. civ., Sez. II,
20/06/2011, n. 13533; cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, 17/03/2010, n. 6439; Cass., Sez. L - ,
Ordinanza n. 9020 del 01/04/2019).
Al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'attore non può, quindi, supplire la richiesta di esibizione, la quale esige comunque l'indicazione di documenti specificamente individuati o individuabili, non potendo concernere tutti i documenti contabili relativi al rapporto controverso (Cass., Sez. L, Sentenza n. 10834 del
17/12/1994; cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 8310 del 07/06/2002; Cass., Sez. 1, Sentenza
n. 10916 del 11/07/2003; Cass., Sez. L, Sentenza n. 10043 del 25/05/2004 Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 20104 del 18/09/2009).
Stante l'assoluta genericità delle allegazioni dell'attore circa l'esistenza del credito del debitore nei confronti del terzo pignorato, sfornite di qualsivoglia supporto documentalmente, deve pertanto considerarsi anche la CTU richiesta dalla parte attrice esplorativa e, quindi, inammissibile.
In conclusione, la domanda va rigettata.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate,considerato il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui
“quando la parte presenta la nota delle spese, secondo quanto è previsto dall'art. 75 disp. att. c.p.c., specificando la somma domandata, il giudice non può attribuire alla parte, a titolo di rimborso delle spese, una somma di entità superiore” (cfr. Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 17057 del 26/06/2019; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022;
Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11522 del 14/05/2013; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5327 del
04/04/2003), come in dispositivo nella somma di € 2.100,00 richiesta dalla convenuta con nota spese depositata unitamente alla comparsa conclusionale in data 15.03.2025, in applicazione del principio della domanda e, dunque, in misura inferiore rispetto a quanto dovuto in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificati dal
D.M. n. 147/2022, nella misura minima, per lo scaglione di riferimento (fino a 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice, dott.ssa Angela Alborino, definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di Controparte_3
2) Rigetta la domanda.
3) Condanna al pagamento delle spese processuali del presente Parte_1
giudizio in favore di CP_1 Controparte_1 che liquida in € 2.100,00 per competenze professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito, avv. Luigi
Cianciarulo, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Potenza il 4.06.2025
Il Giudice
dott.ssa. Angela Alborino