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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/09/2025, n. 3106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3106 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cosmo Mezzina, sciolta la riserva assunta all'udienza del 16/10/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8884/2021 promossa da:
, con l'avv. De Francesco Giuseppe Parte_1
RICORRENTE
contro
con l'avv. Pietr Augusto De Nicolo Controparte_1
RESISTENTE
OGGETTO: richiesta di pagamento indennità assicurativa
- Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente motivazione viene redatta con concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto così come previsto dall'art. 132 cpc.
Con ricorso ex art. 702 bis cpc depositato il 03/09/2021 Parte_1
adiva l'intestato Tribunale e, premettendo di aver pattuito con la società resistente nel 2014 contratto assicurativo in relazione (per quel che qui interessa) all'ipotesi di invalidità totale del contraente a garanzia di un finanziamento con di aver corrisposto regolarmente il Controparte_2
premio sino ad aprile 2018 a quest'ultima la somma di € 20.800,00 a titolo di acconto per, deduceva la mancata, di essere stato dichiarato dall'INPS invalido con riduzione della capacità lavorativa del 67% (comunicazione ricevuta il 29/04/2018) e di aver presentato invano richiesta di indennizzo contrattualmente prevista alla suddetta Compagnia d'Assicurazione
(pagamento delle rate residue del finanziamento), chiedeva il pagamento della somma di € 8.812,16 pari a n. 32 rate di finanziamento a scadere.
La Compagnia resistente si costituiva in giudizio ed eccepiva la prescrizione del diritto all'indennità ex art. 2952 c.c essendo decorsi 2 anni rispetto alla denunci di sinistro e, nel merito, eccepiva la mancanza di prova in ordine alla ricorrenza dell'evento invalidante oggetto della garanzia.
Con ordinanza dell'08/11/2022 veniva disposto il mutamento del rito e, dopo la concessione dei termini ex art. 183 co. 6° cpc, in mancanza di richieste istruttorie, la causa veniva avviata alla fase decisionale con la pag. 2/4 precisazione delle conclusioni all'udienza del 15/03/2024 e la discussione orale all'udienza del 16/10/2024 con termine per il deposito di note conclusive. A detta udienza la causa veniva riservata per la decisione senza termini.
La domanda è infondata e va rigettata.
Rileva in primis l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta.
Come noto, in materia assicurativa, vige il termine biennale per l'esercizio dei diritti. Nella fattispecie il dies a quo va individuato nella data indicata dal del 29/04/2018 nella quale ha dichiarato di aver ricevuto gli Pt_1
esiti della visita dalla Commissione medica dell'ASL. Sicchè entro il
29/04/2020 avrebbe dovuto inoltrare la prescritta denuncia di sinistro corredata dalla documentazione necessaria, così come previsto dall'art. 15 delle Condizioni generali di Polizza.
La comunicazione ricevuta dal in data 28/04/2020, sebbene in Pt_1
pieno periodo COVID-19, non rileva ai fini dell'interruzione della prescrizione in quanto tale comunicazione non appare idonea a configurare il “riconoscimento” del diritto previsto dall'articolo 2944 del
Codice Civile, cioè un atto proveniente da chi ha poteri di disposizione del diritto stesso e dimostra un comportamento o una dichiarazione univoca che ammette l'esistenza del diritto contro cui la prescrizione è in corso di decorrenza.
L'invio della modulistica da parte della Compagnia non può considerarsi affatto un riconoscimento del diritto altrui ove si consideri che il Pt_1
pag. 3/4 avrebbe avuto 2 giorni per spedire la documentazione a mezzo raccomandata all'indirizzo indicato nelle condizioni generali e, in secondo luogo, ove si consideri la colpa grave dello stesso che avrebbe dovuto attivarsi entro 60 giorni a norma di contratto.
La domanda va rigettata.
Tenuto conto della particolarità della vicenda in relazione al coevo periodo di emergenza COVID, si ritiene che le spese del giudizio possano essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, rigetta la domanda e compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Bari il 03/09/2025
Il Giudice – GOT Cosmo Mezzina
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cosmo Mezzina, sciolta la riserva assunta all'udienza del 16/10/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8884/2021 promossa da:
, con l'avv. De Francesco Giuseppe Parte_1
RICORRENTE
contro
con l'avv. Pietr Augusto De Nicolo Controparte_1
RESISTENTE
OGGETTO: richiesta di pagamento indennità assicurativa
- Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente motivazione viene redatta con concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto così come previsto dall'art. 132 cpc.
Con ricorso ex art. 702 bis cpc depositato il 03/09/2021 Parte_1
adiva l'intestato Tribunale e, premettendo di aver pattuito con la società resistente nel 2014 contratto assicurativo in relazione (per quel che qui interessa) all'ipotesi di invalidità totale del contraente a garanzia di un finanziamento con di aver corrisposto regolarmente il Controparte_2
premio sino ad aprile 2018 a quest'ultima la somma di € 20.800,00 a titolo di acconto per, deduceva la mancata, di essere stato dichiarato dall'INPS invalido con riduzione della capacità lavorativa del 67% (comunicazione ricevuta il 29/04/2018) e di aver presentato invano richiesta di indennizzo contrattualmente prevista alla suddetta Compagnia d'Assicurazione
(pagamento delle rate residue del finanziamento), chiedeva il pagamento della somma di € 8.812,16 pari a n. 32 rate di finanziamento a scadere.
La Compagnia resistente si costituiva in giudizio ed eccepiva la prescrizione del diritto all'indennità ex art. 2952 c.c essendo decorsi 2 anni rispetto alla denunci di sinistro e, nel merito, eccepiva la mancanza di prova in ordine alla ricorrenza dell'evento invalidante oggetto della garanzia.
Con ordinanza dell'08/11/2022 veniva disposto il mutamento del rito e, dopo la concessione dei termini ex art. 183 co. 6° cpc, in mancanza di richieste istruttorie, la causa veniva avviata alla fase decisionale con la pag. 2/4 precisazione delle conclusioni all'udienza del 15/03/2024 e la discussione orale all'udienza del 16/10/2024 con termine per il deposito di note conclusive. A detta udienza la causa veniva riservata per la decisione senza termini.
La domanda è infondata e va rigettata.
Rileva in primis l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta.
Come noto, in materia assicurativa, vige il termine biennale per l'esercizio dei diritti. Nella fattispecie il dies a quo va individuato nella data indicata dal del 29/04/2018 nella quale ha dichiarato di aver ricevuto gli Pt_1
esiti della visita dalla Commissione medica dell'ASL. Sicchè entro il
29/04/2020 avrebbe dovuto inoltrare la prescritta denuncia di sinistro corredata dalla documentazione necessaria, così come previsto dall'art. 15 delle Condizioni generali di Polizza.
La comunicazione ricevuta dal in data 28/04/2020, sebbene in Pt_1
pieno periodo COVID-19, non rileva ai fini dell'interruzione della prescrizione in quanto tale comunicazione non appare idonea a configurare il “riconoscimento” del diritto previsto dall'articolo 2944 del
Codice Civile, cioè un atto proveniente da chi ha poteri di disposizione del diritto stesso e dimostra un comportamento o una dichiarazione univoca che ammette l'esistenza del diritto contro cui la prescrizione è in corso di decorrenza.
L'invio della modulistica da parte della Compagnia non può considerarsi affatto un riconoscimento del diritto altrui ove si consideri che il Pt_1
pag. 3/4 avrebbe avuto 2 giorni per spedire la documentazione a mezzo raccomandata all'indirizzo indicato nelle condizioni generali e, in secondo luogo, ove si consideri la colpa grave dello stesso che avrebbe dovuto attivarsi entro 60 giorni a norma di contratto.
La domanda va rigettata.
Tenuto conto della particolarità della vicenda in relazione al coevo periodo di emergenza COVID, si ritiene che le spese del giudizio possano essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, rigetta la domanda e compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Bari il 03/09/2025
Il Giudice – GOT Cosmo Mezzina
pag. 4/4