Sentenza 13 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 13/05/2021, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/05/2021
N. 00624/2021 REG.PROV.COLL.
N. 02194/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2194 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da
OR BE Carobolante, rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Bianchini, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Piazzale Roma, 464;
contro
Provincia di Treviso, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Botteon, Antonio Sartori, Mario Feltrin, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Antonio Sartori in Venezia, San Polo, 2988;
Autostrade per L'Italia Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Biagini, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, S. Croce, 466/G;
A.N.A.S. Spa, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63;
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Emanuele Mio e Ezio Zanon, con domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale in Venezia, Regione Veneto - Cannaregio, 23;
Comune di Santa Lucia di Piave in persona del Sindaco pro tempore , Comune di Cimadolmo in persona del Sindaco pro tempore , Comune di Mareno di Piave in persona del Sindaco pro tempore , A.R.P.A.V. Padova, Consorzio di Bonifica Pedemontano Sinistra Piave non costituiti in giudizio;
Per quanto riguarda il ricorso principale
per l'annullamento
- della delibera della Giunta Provinciale di Treviso 12 maggio 2009 n. 160/52707/2009, pubblicata ex art. 15 del D.P.R. n. 327/2001 il 21 agosto 2009, che ha approvato il Progetto Preliminare relativo ai lavori di Viabilità di collegamento tra le SSPP 34 e 92 ed il nuovo Casello Autostradale nel Comune di Santa Lucia di Piave;
- e per quanto occorra, dell’avviso del 21 agosto 2009 di espropriazione di pubblica utilità ex art. 15 del D.P.R. n. 327/2001;
- del verbale della 1^ riunione della Conferenza di Servizi Preliminare del 24 luglio 2009 per la valutazione e l’approvazione del Progetto Preliminare relativo alla Viabilità di collegamento alle SSPP 34 e92 ed al nuovo Casello Autostradale nei Comuni di Santa Lucia di Piave, Mareno di Piave e Cimadolmo, nonché del Progetto di realizzazione della stazione del Casello Autostradale in Comune di Santa Lucia di Piave;
- della nota prot. n. 407865/45.500.01 del 23 luglio 2009 della Regione Veneto – Direzione Infrastrutture con la quale esprime parere favorevole ai due progetti (non conosciuta);
- della nota del 20 luglio 2009 del Servizio Urbanistica, Pianificazione Territoriale e SITI – Provincia di Treviso, che esprime indirizzi del PTCP per le opere e l’ambiente in oggetto (non conosciuta);
- della nota prot. 7320 e n. 7322 del 23 luglio 2009 del Comune di Santa Lucia di Piave con le quali esprime parere favorevole con prescrizioni (non conosciuta);
- di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente.
Per quanto riguarda i primi motivi aggiunti di cui al ricorso depositato in data 2/2/2010
Per l’annullamento:
- della nota prot. n. 407865/45.500.01 del 23 luglio 2009 della Regione Veneto – Direzione Infrastrutture con la quale esprime parere favorevole ai due progetti;
- della nota del 20 luglio 2009 del Servizio Urbanistica, Pianificazione Territoriale e SITI – Provincia di Treviso, che esprime indirizzi del PTCP per le opere e l’ambiente in oggetto;
- della nota prot. 7320 e n. 7322 del 23 luglio 2009 del Comune di Santa Lucia di Piave con le quali esprime parere favorevole con prescrizioni sul progetto;
- della nota 24 luglio 2009 dell’ANAS S.p.A. – Compartimento Viabilità per il Veneto con la quale esprime parere favorevole sul progetto;
- della nota 24 luglio 2009 dell’ARPAV di Treviso, con la quale esprime parere favorevole condizionato sul progetto;
- della nota 24 luglio 2009 del Comune di Santa Lucia di Piave, con la quale esprime parere favorevole condizionato sul progetto;
- della nota 24 luglio 2009 del Comune di Mareno di Piave, con la quale esprime parere favorevole con prescrizioni sul progetto;
- della nota 24 luglio 2009 del Comune di Cimadolmo, con la quale esprime parere favorevole sul progetto;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti di cui al ricorso depositato in data 25 ottobre 2010
per l’annullamento:
- della Determinazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, uff. Prot. DVA – 2010 – 0019248 del 2 agosto 2008, pubblicato nella G.U. 16 agosto 2008, relativo alla Verifica di Assoggettabilità ex art. 20 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. del Progetto, predisposto da Autostrade per l’Italia S.p.A., di e denominato “Autostrada A27 Mestre-Belluno – nuovo svincolo autostradale e stazione di Santa Maria del Piave”; - del parere n. 437 dell’8 aprile 2010 della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS, pubblicato unitamente al precedente provvedimento ministeriale nella G.U. 16 agosto 2008, relativo alla Verifica di Assoggettabilità del Progetto, predisposto da Autostrade per l’Italia S.p.A., “Autostrada A27 Mestre-Belluno – nuovo svincolo autostradale e stazione di Santa Maria del Piave”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti di cui al ricorso depositato in data 18 novembre 2010,
per l’annullamento:
- della comunicazione ASPI/RM/07.09.10/ 0023407/EU, DOSR/SGT/EPR/GC, della Società Autostrade per l’Italia S.p.A., ricevuta dalla ricorrente in data 11 settembre 2010, di avvio della procedura di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e di approvazione del progetto comportante dichiarazione di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 e 16 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
- del Progetto “definitivo” della società Autostrade per l’Italia S.p.A. e relativi allegati essenziali, in particolare: a) l’allegato Espropri - Elenco Ditte; b) 17 Tavole Planimetriche: Corografia, Sezioni Tipo 1/2 - 2/2, Planimetrie di Tracciamento (Rampe A e B, Rampe C e D e viabilità di servizio), Planimetria di Progetto, Profilo Longitudinale (Rampe A-D), Planimetria Generale, Isole e Corsie, Pensilina di Stazione, Fabbricato Impianti, Sistema di drenaggio corpo stradale – planimetria idraulica, OMG01 cavalcavia di svincolo, espropri-piano particellare;
- dello Studio di Incidenza Ambientale, ai sensi del D.P.R. n. 120/2003 e D.G.R.V. n. 3173/2006, della Società Autostrade per l’Italia S.p.A. relativo al predetto - 8 - Progetto “definitivo” dell’Autostrada A27 Mestre-Belluno, Nuovo Svincolo e Stazione di Santa Maria del Piave;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 1 aprile 2011
per l’annullamento:
- della comunicazione ASPI / RM / 17.01.11 /0000 699/EU, DOSR/SGT/EPR/GC, della Società Autostrade per l’Italia S.p.A., ricevuta dalla ricorrente il 21 gennaio 2011;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Treviso, di Autostrade per L'Italia Spa, di A.N.A.S. Spa, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Regione Veneto, del Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Vista la memoria depositata il 30 aprile 2021, con la quale parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 11 maggio 2021, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, il dott. Paolo Nasini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che parte ricorrente, con ricorso depositato in data 16 novembre 2009 e quattro successivi ricorsi per motivi aggiunti, ha impugnato gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe;
che, più precisamente, parte ricorrente ha, nel complesso, inteso chiedere l’annullamento dei provvedimenti prodromici alla realizzazione, in località Santa Lucia di Piave (TV), di un nuovo Casello Autostradale lungo la tratta A27;
che si sono costituite in giudizio le Pubbliche Amministrazioni indicate in epigrafe contestando l’ammissibilità e fondatezza delle pretese di parte ricorrente;
che all’esito dell’udienza straordinaria del 11 maggio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione;
che con memoria depositata in data 30 aprile 2021 parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso;
che, infatti, come risulta anche dalla documentazione depositata da Autostrade per l’Italia S.p.A con memoria del 9 aprile 2021, l’opera oggetto del presente contenzioso risulta non sarà più realizzata in virtù di una nuova e diversa programmazione in materia di lavori pubblici adottata dalla Provincia di Treviso;
che la stessa Provincia di Treviso, con memoria del 20 aprile 2021, ha confermato che “l’opera è stata stralciata dalla programmazione provinciale per il processo di riorganizzazione delle Province che ha visto il taglio radicale dei finanziamenti per le OO.PP. provinciali”;
che, peraltro, i giudizi “paralleli e successivi”, instaurati dall’odierna ricorrente avanti all’intestato TAR (rubricati ai nn. R.G. 1640/2012 e 1091/2013) aventi ad oggetto, da un lato, l’impugnazione del DPR 30.07.2012 recante il perfezionamento, “con conclusione favorevole”, dell’Intesa Stato-Regione del Veneto concernente il Progetto definitivo dell’opera “Autostrada A27 Mestre-Belluno” e, dall’altro lato, la Delibera del Consiglio dei Ministri del 24.05.2013, con la quale era stato statuito “…di condividere facendole proprie le motivazioni espresse, come nelle premesse, e dalla Regione Veneto e dalla Provincia di Treviso, in merito alla istanza per l’esecuzione della viabilità di collegamento tra le esistenti strade provinciali n. 34 e n. 92, con il nuovo casello autostradale A27 Mestre Belluno…”, sono stati dichiarati perenti, rispettivamente con decreti decisori n. 409 del 28 giugno 2018 e n. 778 del 30 ottobre 2019;
che, pertanto, deve ritenersi sopravvenuta la carenza di interesse alla decisione del ricorso introduttivo, con conseguente improcedibilità di quest’ultimo;
che le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse;
spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe La Greca, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Giuseppe La Greca |
IL SEGRETARIO