Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/06/2025, n. 2428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2428 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 9 giugno 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.4367/2024 R.G. Lavoro, promossa
DA nato a [...] il [...] e residente in [...]
Milano, 6, Cod. Fisc. , rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su C.F._1
foglio separato, allegata al ricorso introduttivo, dall'avvocato Monica Noemi Ficili
RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, COD. FISC. – , con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_1
anche quale mandatario della rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato CP_2
Livia Gaezza;
c.f. e p. Iva n. , con sede in Roma, Parte_2 P.IVA_2 via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Rosalia Capone.
-RESISTENTE-
Oggetto: opposizione ad preavviso di fermo amministrativo ed avviso di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Il ricorrente, con ricorso depositato il 02.05.2024, ha proposto opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo N. 29380202300037049000, limitatamente al seguente sottostante avviso di addebito n. 59320120004664122000, anch'esso oggetto di impugnazione. Ha eccepito: l'omessa notifica di un valido titolo esecutivo e degli atti di accertamento, quali atti presupposti, rappresentando, altresì, la nullità del preavviso di fermo amministrativo per omessa indicazione dei titoli, della natura, del tributo e della data di avvenuta notifica degli atti in esso elencate, con la relativa
l'omessa sottoscrizione della persona che soggettivizza l'organo emanante non essendo sufficiente la solo indicazione a stampa, la quale deve essere accompagnata dalla firma del responsabile;
l'inesatta indicazione della modalità e termini di impugnazione. Ha concluso chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati: in via principale e nel merito, ritenere e dichiarare la nullità assoluta del preavviso di fermo amministrativo n.29380202300037049000, quale conseguenza giuridica dell'inesistenza della notifica degli atti presupposti;
2. dichiarare l'intervenuta prescrizione dei debiti di cui è stato chiesto il pagamento;
3. accertare e pronunciare la nullità e/o l'illegittimità di ogni atto prodromico e successivo per tutte le motivazione adottate con ricorso;
4. condannare la convenuta al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. per la somma di € 1.000,00 o di quell'altra somma che sarà ritenuta equa e/o di giustizia, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria dalla data del fatto al saldo effettivo;
5. condannare la convenuta al pagamento delle spese e del presente giudizio
Si è costituito, con memorie depositate il 04.11.2024, l' il quale ha eccepito, in via preliminare CP_1
il difetto di legittimazione della trattandosi di contributi successivi al 2007 ed in quanto tali CP_2
non ceduti. Ha inoltre eccepito: il difetto di legittimazione passiva, per tutte le eccezioni ed i motivi di ricorso concernenti la procedura di riscossione, essendo l' , il titolare Controparte_3 dell'azione esecutiva;
la tardività dell'opposizione agli atti esecutivi;
l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 24 D.LGS. N.46/1999, stante la regolare notifica dell'avviso di addebito e la conseguente inammissibilità di qualsiasi contestazione afferente il merito della pretesa creditoria, ivi compresa la prescrizione, per il periodo anteriore alla notifica. Quanto all'eccezione di prescrizione successiva, ha eccepito che unico legittimato a contraddire è il titolare del servizio di riscossione, ed ha comunque dedotto l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, stante la regolare e corretta notifica dell'avviso di addebito e degli ulteriori atti interruttivi della prescrizione posti in essere da e tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione dettati Parte_2
dalla normativa Covid-19. Ha comunque rappresentato che nell'ipotesi in cui Controparte_4
ha determinato la prescrizione del credito , la stessa dovrà risponderne, con espressa declaratoria CP_1
giudiziale anche in ordine alle spese di lite ed ha pertanto, formulato domanda di manleva nei confronti di da qualsivoglia spesa relativa al presente giudizio, non avendone l'Istituto CP_5 previdenziale causato l'insorgenza e non potendo essere chiamato a rispondere per atti, fatti od omissioni di terzi. Ha, infine, contestato la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. Ha concluso chiedendo: In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' in relazione ai motivi di opposizione per vizi formali ex art. 617 c.p.c. In via principale: - CP_1 dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso per tardività dello stesso, ex art. 617 c.p.c. e/o ex art. 24 comma 5 del D. Lgs. 46/1999; - rigettare, comunque, l'opposizione avversaria proposta ai sensi dell'art.24 d.lgs. n.46/1999 e confermare gli atti impugnati, in subordine, per la parte che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria, ed, ancora, in subordine, disporre la condanna di controparte al pagamento di quanto accertato. In via subordinata, accertare e dichiarare comunque che, all'atto della formazione e trasmissione del ruolo trasmesso ad per l'esecuzione, il credito Controparte_4
non era inficiato da prescrizione estintiva o decadenza alcuna ed era, pertanto, certo, liquido e CP_1 pienamente esigibile e, pertanto, manlevare e rivalere l' da qualsivoglia spesa relativa al presente CP_1 giudizio non avendone l' causato l'insorgenza e non potendo, lo stesso , Controparte_6 CP_1
essere chiamato a rispondere per atti, fatti od omissioni di terzi. Con il favore di spese ed onorari di causa ovvero con compensazione, quanto meno parziale, delle stesse, in applicazione dei criteri legali di valutazione della soccombenza reciproca.
Con memorie depositate il 11.06.2024 si è costituita che ha Parte_2
eccepito in primo luogo la non opponibile all' di tutte le eccezioni Parte_2
afferenti al merito della pretesa e alla notifica dell'avviso di addebito. Quanto all'eccezione di prescrizione ne ha dedotto l'infondatezza, stante la regolare notifica dei successivi atti interruttivi della prescrizione. Ha, infine eccepito l'infondatezza dell'eccezione di nullità del preavviso di fermo amministrativo per i vizi di forma dello stesso. Ha concluso chiedendo: Rigettare il ricorso introduttivo perché inammissibile ed infondato in relazione a quanto dedotto e documentato 2)
Ritenere non imputabile all' ogni opposizione circa il merito della Parte_2
pretesa perché estranea alla competenza dell'Ente riscossore. Con vittoria di spese e compensi di giudizio .
Con ordinanza del 20.05.2025, la causa veniva delegata a codesto giudice per la trattazione e decisione e rinviata all'udienza 09.06.2025.
Con provvedimento del 23.05.2025, comunicato alle parti, è stata disposta la trattazione, dell'udienza del 09.06.2025 nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti costituite hanno depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle conclusioni. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
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2. In merito alla legittimazione passiva degli Enti resistenti, si osserva che il ricorso in esame riguarda anche questioni attinenti al merito delle pretese previdenziali in contestazione, quali l'estinzione e l'inesigibilità dei crediti contributivi, per le quali legittimato passivo è l'Ente Impositore (Cass. sez. un. n. 7514/22). Sussiste, inoltre la legittimazione passiva dell'agente della riscossione per vizi che attengono alla regolarità della procedura di riscossione o alla regolarità formale dell'atto (nullità del preavviso di fermo amministrativo per omessa notifica dell'atto presupposto e per i vizi formali dell'atto impugnato denunciati in ricorso), che rientrano nella sfera di controllo dell'Agente
[...]
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2.1 Ciò posto il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli
17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n.
16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009):
a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni;
c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (come nella fattispecie in esame), da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma);
La suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n.18256/2020, qui richiamata, ha precisato: ”Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi, come nella fattispecie in esame la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto del termine di decadenza di 40 giorni.
Ciò premesso, il ricorrente con le censure formulate in ricorso, ha fatto valere sia motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (prescrizione), proponendo cosi una opposizione all'iscrizione a ruolo;
che motivi che attengono alla regolarità formale della procedura di riscossione e del preavviso di fermo (omessa notifica dell'avviso di addebito quale atto prodromico e nullità del preavviso di fermo amministrativo in quanto carente dell'indicazione dei titoli, della natura del tributo della data e prova della notifica degli atti in esso elencate, dell'indicazione del numero delle rate in cui il ruolo deve essere riscosso, l'importo di ciascuna di esse e la cadenza delle stesse, la mancanza di sottoscrizione del responsabile e l'inesatta indicazione della modalità e termini di impugnazione).
L'azione promossa va, quindi, qualificata quale opposizione agli atti esecutivi.
Infine, parte ricorrente ha eccepito, come meglio precisato nelle note conclusive depositate il
22.05.2025, fatti estintivi della pretesa contributiva successivi alla formazione e notifica dell'avviso di addebito (prescrizione successiva) proponendo così una opposizione all'esecuzione.
Quanto all'opposizione all'iscrizione a ruolo l' ha eccepito la tardività Controparte_6
dell'opposizione, per essere stata proposta oltre il termine di 40 giorni dalla notificazione dell'atto impugnato. L'eccezione è fondata.
L' ha prodotto, l'avviso di ricevimento dal quale è data evincere la valida e Controparte_6
CP_ regolare notifica dell'avviso di addebito opposto, in data 07.11.2012 (all. 1 fasc.
Ciò posto avuto riguardo alla data di notifica del sopracitato avviso di addebito si deve ritenerne che il ricorso, depositato il 02.05.2024 è stato tardivamente proposto e pertanto l'opposizione a ruolo ex art. 24, comma 5, D.Lgs 46/1999 è da ritenersi inammissibile in quanto proposta oltre il termine di
40 giorni. Dall'inammissibilità dell'opposizione a ruolo ex art. 24, comma 5, D.Lgs 46/1999 consegue la incontestabilità della pretesa creditoria. Resta, quindi, preclusa di ogni eccezione afferente al merito della pretesa, ivi compresa l'eccezione di prescrizione.
In proposito, va osservato che, in ordine alla natura del predetto termine ed alle conseguenze della sua inosservanza, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo Giudice, che detto termine “è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per
l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. (Cass. civ., sez. L., 2008, n. 17978; e, negli stessi termini, v. anche Cass. civ., sez. L., 2007, n. 14692, Cass. civ., sez. L., 2007, n. 4506).
La Suprema Corte ha ancora precisato che “la perentorietà del termine può desumersi inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che
l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore”. Si deve pertanto concludere per l'inammissibilità dell'opposizione a ruolo.
Stante la regolare notifica degli avvisi di addebito, deve ritenersi infondata e va pertanto rigettata l'eccezione di omessa notifica degli avvisi di addebito quali atti prodromici. Del pari infondate sono da ritenersi tutte le eccezioni afferenti alla regolarità formale del preavviso di fermo amministrativo stante che lo stesso risulta redatto in conformità al modello legale stabilito e contiene tutti gli elementi necessari quali: l'indicazione del titolo (avviso di addebito), l'Ente impositore, la natura del tributo e quindi la causale ed i relativi importi, il periodo di riferimento, la data di notifica del titolo e la sottoscrizione del responsabile del procedimento. Risultano altresì sufficientemente indicati i termini per proporre opposizione e l'autorità a cui rivolgersi. Ed invero parte ricorrente ha proposto, con l'odierno giudizio, tempestiva e puntuale opposizione al preavviso di fermo amministrativo. Infine, priva di pregio è l'eccezione di mancata indicazione del numero delle rate in cui il ruolo deve essere riscosso, dell'importo e della cadenza delle stesse. La rateizzazione presuppone una relativa istanza.
Nelle specie oggetto di impugnazione è il preavviso di fermo amministrativa che a pagina 1 informa che, nei casi previsti dalla normativa vigente, si può rateizzare la somma dovuta o compensarla con crediti erariali.
L'opposizione agli atti esecutivi va pertanto rigettata stante l'infondatezza dei motivi di opposizione formulati.
Non resta che esaminare l'eccezione di prescrizione successiva e cioè perfezionatasi successivamente alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Parte ricorrente, come detto, ha, anche, proposto ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo per la quale non sono previsti termini di decadenza per la sua proposizione. Egli ha, infatti, addotto fatti estintivi del credito sopravvenuti alla notifica dell'avviso di addebito, quali la prescrizione del credito, perfezionatasi successivamente alla sua notifica. Giova, infatti, ricordare che mediante l'opposizione all'esecuzione è possibile fare valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nella cartella di pagamento e nell'avviso di addebito anche oltre il termine di cui all'art. 24 D.lgs. 46/99. Detti fatti estintivi nella specie non ricorrono. ha documentato con riferimento all'avviso di addebito n. Parte_2
59320120004664122000 (notificato il 7.11.2012) di aver notificato in data 16.02.2017, quale valido atto interruttivo della prescrizione, l'intimazione di pagamento n 29320169004343506000 (si veda all. 29320169004343506000 doc 14, 29320169004343506000 NM00 e certificazione istruttoria). Da tale data è cominciato a decorrere un nuovo termine di prescrizione con scadenza naturale al
16.02.2022. Invero ai fini del computo della prescrizione, occorre precisare che, siccome evidenziato in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, nella specie trova applicazione la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale da COVID-19 (cfr., in particolare, sentenza n. 292/2023 emessa in data 26.1.2023 nel proc. n. 4170/2022 R.G.) le cui argomentazioni si ribadiscono e fanno proprie ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. Come osservato nel richiamato precedente di questo Ufficio, infatti, trova applicazione l'articolo 68 co. 1 del D.L. n. 18/2020, conv. con mod. dalla l. 27/2020, secondo cui “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. Stabilisce, poi, l'articolo 12 del D. Lgs. n. 159/2015 quanto segue: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.[…]”. Ne discende che, nel calcolare il termine di prescrizione successiva deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovendosi pertanto aggiungere un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione (cfr. sentenza n. 292/2023 del Tribunale di Catania, cit.), pari a complessivi 542 giorni.
Ciò precisato ha, altresì, prodotto quale valido atto interruttivo Parte_2 della prescrizione l'intimazione di pagamento n. 29320229003710382000 notificata il 30.09.2022
(doc 29320229003710382000, 29320229003710382000 NN01 e certificazione istruttoria fasc.
CP_5
Da quanto sopra consegue che, tenuto conto della predetta sospensione e quindi aggiungendo, un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione naturale come sopra indicato, si deve ritenere che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 9320229003710382000, avvenuta il 30.09.2022 i crediti portati dall'avviso di addebito non erano prescritti e pertanto detto atto ha validamente interrotto il termine di prescrizione Tenuto conto che dal 30.09.2022 è iniziato il decorso di un nuovo termine prescrizionale si deve ritenere alla data di notifica del preavviso di fermo amministrativo, oggetto di odierna opposizione, i crediti portati dall'avviso di addebito n. 59320120004664122000 non erano prescritti e sono pertanto dovuti
Per quanto sopra il ricorso non può trovare accoglimento
3 Quanto alle spese, considerato che il ricorrente è stato ammesso al gratuito patrocinio a spese dello stato non si provvede sulle spese.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico ritenuta la propria competenza, definitivamente pronunciando nella causa promossa da avverso gli atti in epigrafe indicati;
disattesa ogni Parte_1
contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: rigetta il ricorso nulla sulle spese
Catania 09 giugno 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi