Sentenza 18 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 18/05/2022, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/05/2022
N. 00789/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01469/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1469 del 2018, proposto da
EL PA LA e SI OI, rappresentati e difesi dagli avvocati Arturo Masi e Stefano Pacifici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lizzano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento a firma del responsabile dell’ufficio tecnico comunale (prot. 11203/2018) recante per oggetto: Recupero delle somme non versate a titolo di contributo di costruzione relativamente al permesso di costruire n. 45 del 26/09/2011 – P.E. 4141/2011;
- di ogni altro atto o provvedimento connesso, propedeutico, presupposto o consequenziale a quello impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lizzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2022 il dott. Andrea Vitucci e udito l’avv. M. Vozza, in sostituzione dell'avv. G. Misserini, per la P.A.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Col gravame in esame i ricorrenti si dolgono dell’atto prot. n. 11203/2018 del 25 settembre 2018 con cui il Comune di Lizzano ha:
- a) rettificato l’importo del costo di costruzione che fu determinato all’epoca del rilascio del permesso di costruire n. 45 del 26/09/2011 – P.E. 4141/2011, importo in origine quantificato in euro 2.976,24;
- b) rideterminato il suddetto importo in euro 14.895,94;
- c) chiesto il pagamento della differenza, pari a euro 11.919,60.
2) Nell’atto impugnato il Comune ha evidenziato che:
- a) l’importo originario fu « calcolato senza tener conto della normativa regionale in vigore al momento del rilascio del titolo abilitativo. Ai sensi e per gli effetti del comma 9 dell’art. 16 del D.P.R. n. 380/01, infatti, il “costo di costruzione” è determinato periodicamente dalle Regioni, e come nel caso è in concreto avvenuto dapprima con DGR n. 449/2006, poi con l’art.2 della L.R. n. 1/2007 e poi ancora con le successive Delibere di G.R. n. 2268/2008, n. 2081/2009 e n. 766/2010 »;
- b) « L’ufficio, nella determinazione del quantum di tale componente del contributo da versare, ha tuttavia effettuato un “errore nella relativa liquidazione” in quanto non corrispondente alle determinazioni regionali ratione temporis (direttamente) vigenti e con la presente, non essendo il credito prescritto, nel comunicare la rettifica di calcolo operata, chiede il pagamento di integrazione dell’importo da voi originariamente dovuto… ».
3) Col primo motivo di ricorso, si deduce che:
- a) la ratio di cui all’art. 16, comma 3, D.P.R. n. 380/2001 (« La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio, è corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione »), è di far sì che l’istante sia consapevole degli oneri economici da affrontare prima di impegnarsi nell’edificazione, per il che si spiega l’onere procedimentale che la legge pone a carico della P.A. di determinare tale importo al momento del rilascio del permesso di costruire, senza possibilità di rideterminazione successiva;
- b) nel caso di specie, poi, il costo di costruzione fu determinato prima che sopraggiungesse l’adeguamento di cui alla delibera C.C. n. 3 del 24 gennaio 2013, laddove gli atti regionali richiamati nel provvedimento impugnato sono solo propedeutici al provvedimento comunale di adeguamento, che è invece l’unico a poter fondare un’eventuale richiesta di rideterminazione;
- c) il provvedimento comporta un aumento del 400% ed è quindi sproporzionato e irragionevole;
- d) non vi è alcuna comparazione tra interesse pubblico e interessi del privato, anche con riferimento all’affidamento ingeneratosi;
- e) non sono rispettati i criteri di cui all’art. 21- nonies L. n. 241/1990.
4) Col secondo motivo di ricorso, si deduce che, qualora si volesse considerare il caso in esame alla stregua di rapporti paritetici tra Comune e cittadino, risulterebbero comunque violati i canoni di correttezza e buona fede, in quanto, da un lato, verrebbe violato il legittimo affidamento che, al momento della determinazione originaria del costo di costruzione, si ingenerò nel privato e, dall’altro, la P.A. violerebbe il divieto del venire contra factum proprium.
5) In ultimo, parte ricorrente ha chiesto che, poiché è stato violato il proprio diritto a una libera scelta considerando gli oneri economici che avrebbe dovuto sopportare, le venga riconosciuto, in via subordinata, un indennizzo, da determinarsi equitativamente.
6) Si è costituito in giudizio il Comune di Lizzano e all’udienza pubblica del 28 aprile 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
7) Il ricorso è infondato, alla luce delle seguenti considerazioni.
7.1) Va premesso che, nella materia de qua , il Consiglio di Stato, Ad. Plen. n. 12 del 30 agosto 2018, ha ormai definitivamente chiarito che « a) gli atti con i quali la pubblica amministrazione determina e liquida il contributo di costruzione, previsto dall’art. 16 del d.P.R. n. 380 del 2001, non hanno natura autoritativa, non essendo espressione di una potestà pubblicistica, ma costituiscono l’esercizio di una facoltà connessa alla pretesa creditoria riconosciuta dalla legge al Comune per il rilascio del permesso di costruire, stante la sua onerosità, nell’ambito di un rapporto obbligatorio a carattere paritetico e soggetta, in quanto tale, al termine di prescrizione decennale, sicché ad essi non possono applicarsi né la disciplina dell’autotutela dettata dall’art. 21-nonies della l. n. 241 del 1990 né, più in generale, le disposizioni previste dalla stessa legge per gli atti provvedimentali manifestazioni di imperio; b) la pubblica amministrazione, nel corso di tale rapporto, può pertanto sempre rideterminare, sia a favore che a sfavore del privato, l’importo di tale contributo, in principio erroneamente liquidato, richiedendone o rimborsandone a questi la differenza nell’ordinario termine di prescrizione decennale (art. 2946 c.c.) decorrente dal rilascio del titolo edilizio, senza incorrere in alcuna decadenza, mentre per parte sua il privato non è tenuto ad impugnare gli atti determinativi del contributo nel termine di decadenza, potendo ricorrere al giudice amministrativo, munito di giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a., nel medesimo termine di dieci anni, anche con un’azione di mero accertamento ». Inoltre, sempre nella suddetta sentenza si è chiarito che « l’applicazione delle tabelle parametriche da parte dell’amministrazione comunale, per quanto complessa, costituisce comunque una operazione contabile che, essendo al privato ben note dette tabelle, questi può verificare nella sua esattezza, anzitutto con l’ausilio del progettista che l’assiste nella presentazione della propria istanza, con un ordinario sforzo di diligenza, richiedibile secondo il canone della buona fede al debitore già solo, e anzitutto, nel suo stesso interesse, per evitare che gli venga richiesto meno o più del dovuto. 14.7. La complessità delle operazioni di calcolo o l’eventuale incertezza nell’applicazione di alcune tabelle o coefficienti determinativi, dovuti a ragioni di ordine tecnico, non sono eventi estranei o ignoti alla sfera del debitore, che invece con l’ordinaria diligenza, richiesta dagli artt. 1175 e 1375 c.c., può e deve controllarne l’esattezza sin dal primo atto di loro determinazione. 14.8. Certamente, e a sua volta, il Comune ha l’obbligo di adoperarsi affinché la liquidazione del contributo di costruzione venga eseguita nel modo più corretto, sollecito, scrupoloso e preciso, sin dal principio, ma la collaborazione tra l’autorità comunale e il privato richiedente, in una visione del diritto amministrativo improntata al principio di buon andamento e alla legalità sostanziale, è imprescindibile in questa materia, già solo sul piano dell’interlocuzione procedimentale, e non può certo affermarsi, proprio per questo, una incomunicabilità o inconoscibilità tra la sfera dell’una e quella dell’altro che porti all’applicazione dell’art. 1431 c.c., quasi che l’iniziale errore nell’applicazione delle tabelle o dei coefficienti, da parte dell’autorità comunale, sia un fatto “del tutto naturalmente” incomprensibile o imponderabile dal privato perché puramente interno alla sfera dell’amministrazione creditrice».
7.2) Poste tali premesse e con riferimento al caso di specie, può osservarsi quanto segue:
- a) poiché la rideterminazione del costo di costruzione è frutto di una pretesa creditoria del Comune che nasce al momento del rilascio del permesso di costruire ed è soggetta al solo termine di prescrizione decennale, l’esercizio di tale credito non è inficiato dalla mancata apposizione di clausole di riserva al momento della prima determinazione del costo di costruzione o del rilascio del permesso di costruire;
- b) l’impugnata nota comunale ha ricalcolato il costo di costruzione facendo esplicito riferimento all’art. 2 della L.R. n. 1/2007 e alle delibere di Giunta Regionale che erano tutte vigenti prima del rilascio del permesso di costruire al quale è relativo il conteggio, con la conseguenza che vi è stata solo una rettifica della misura del costo di costruzione, secondo quanto effettivamente dovuto sulla base di già adottate e vigenti disposizioni regionali (in tal senso v. anche T.A.R. Lecce, Prima Sezione, sent. n. 1 del 3 gennaio 2022);
- c) essendo quindi già vigenti i parametri di conteggio al momento del rilascio del permesso di costruire di che trattasi e non ricadendo l’atto impugnato sotto l’egida dell’autotutela amministrativa, non può essere invocata la tutela dell’affidamento del privato in relazione alla originaria determinazione (di minor importo);
- d) anche la domanda subordinata di indennizzo va respinta in quanto la possibilità di indennizzo deve essere espressamente prevista dalla legge e ciò non è nel caso di specie e, comunque, la richiesta è stata genericamente formulata.
8) Il ricorso va quindi respinto.
9) Le spese di lite possono essere compensate per la peculiarità della materia trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO