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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 03/04/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 386/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta depositate tempestivamente da entrambe le parti in sostituzione dell'udienza del 2.4.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Roccella, alla via XXV Aprile n. 13, presso lo studio dell'Avv.
CHIEFARI FABRIZIO che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
IN PERSONA DEL PRESIDENTE L.R.P.T. ( ), rappresentato e CP_1 P.IVA_1
difeso dagli Avv.ti AUTIERI MASSIMO e ADORNATO DARIO COSIMO, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di CP_1
Locri, in Via Matteotti 48; resistente
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato l'istante ha convenuto dinanzi a questo giudice l' esponendo che in data 2.11.2020 aveva presentato alla commissione sanitaria CP_1 domanda di riconoscimento dello status di invalida civile e del conseguente diritto a percepire i benefici previsti dalla legge n°118/71 artt.12 e 13 e che l' non le CP_1
aveva accordato i benefici richiesti, essendo stata riconosciuta invalida al 50%.
Dedotto di aver presentato ricorso per ATP (proc. n. 2029/2021 R.G.) nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati le danno diritto alla provvidenza richiesta.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda eccependo la insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
Espletata nuovamente la consulenza, ad esito dell'udienza di discussione del 2.4.25, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., è stata adottata la sentenza che segue.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie la comunicazione del decreto di fissazione del termine di giorni trenta per la presentazione della contestazione delle conclusioni della CTU è intervenuta in data 16.1.23 e la dichiarazione è stata depositata il 1.2.23 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il giorno 2.2.23 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato. Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo parte opponente contestava le conclusioni rassegnate dal ctu evidenziando che quest'ultimo non avrebbe correttamente valutato l'incidenza delle patologie riscontrate;
deduceva inoltre, un intervenuto aggravamento delle condizioni cliniche accertate successivamente alla fase di ATPO. Essendo la contestazione specifica il ricorso è ammissibile.
Il consulente, nominato nella presente fase, sulla base della documentazione medica in atti, ha concluso affermando che la ricorrente è affetta da disturbo bipolare- personalità ossessiva ed in conformità alle tabelle indicative delle percentuali di invalidità, valutando analogicamente il codice 2203, e che, pertanto, la stessa è invalida in misura pari al 60% dalla data della domanda amministrativa.
A seguito dell'inoltro della bozza peritale alle parti, la ricorrente lamentava la mancata valutazione della patologia “formazione cistica della ghiandola Pineale, con intensità di segnale simil liquorale avente diametri AP x LL x CC di mm 12x 11x7 circa” subentrata in fase successiva a quella di ATP;
ebbene il consulente in considerazione delle osservazioni avanzate da parte ricorrente ha spiegato che la formazione cistica della ghiandola pineale ha una, seppur minima, incidenza sulla vita quotidiana della ricorrente che lamenta frequenti capogiri, nausea ed episodi emetici. Sulla scorta di tale valutazione, non essendo tale patologia contemplata nelle tabelle della G.U. del 26.2.1992, ha valutato dunque la patologia per analogia con il codice 9322 afferente alle neoplasie a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale ed una percentuale fissa pari all'11%. Per tali motivi, ha concluso affermando che la ricorrente risulta affetta da “disturbo bipolare-personalità ossessiva” e “formazione cistica della ghiandola Pineale” e sulla base del calcolo “a scalare” di AZ è affetta da un complesso stato patologico che riduce la sua capacità lavorativa al 64% a decorrere dal 2.11.2020, ossia dalla data della domanda amministrativa.
Le considerazioni espresse dal consulente, motivate ed immuni da vizi logici, sono condivise e richiamate dal giudicante in quanto pienamente supportate dalla documentazione sanitaria in atti.
La profusa e compiuta valutazione effettuata dal consulente induce, di fatti, il giudicante ad escludere la necessità di qualsivoglia supplemento peritale. Del resto, parte ricorrente non ha in alcun modo contestato la risposta resa dal ctu alle proprie osservazioni.
Da quanto sopra non può che conseguire il rigetto del ricorso.
Le spese di lite sono integralmente compensate attesa la presenza in atti di idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di consulenza tecnica sono a carico del resistente e si liquidano come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla per le spese di lite;
c) pone a carico dell' , in persona del legale rappresentante p.t., le spese di CP_1
consulenza tecnica liquidate come da separato decreto emesso in pari data.
Locri, 03/04/2025 Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 386/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta depositate tempestivamente da entrambe le parti in sostituzione dell'udienza del 2.4.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Roccella, alla via XXV Aprile n. 13, presso lo studio dell'Avv.
CHIEFARI FABRIZIO che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
IN PERSONA DEL PRESIDENTE L.R.P.T. ( ), rappresentato e CP_1 P.IVA_1
difeso dagli Avv.ti AUTIERI MASSIMO e ADORNATO DARIO COSIMO, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di CP_1
Locri, in Via Matteotti 48; resistente
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato l'istante ha convenuto dinanzi a questo giudice l' esponendo che in data 2.11.2020 aveva presentato alla commissione sanitaria CP_1 domanda di riconoscimento dello status di invalida civile e del conseguente diritto a percepire i benefici previsti dalla legge n°118/71 artt.12 e 13 e che l' non le CP_1
aveva accordato i benefici richiesti, essendo stata riconosciuta invalida al 50%.
Dedotto di aver presentato ricorso per ATP (proc. n. 2029/2021 R.G.) nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati le danno diritto alla provvidenza richiesta.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda eccependo la insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
Espletata nuovamente la consulenza, ad esito dell'udienza di discussione del 2.4.25, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., è stata adottata la sentenza che segue.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie la comunicazione del decreto di fissazione del termine di giorni trenta per la presentazione della contestazione delle conclusioni della CTU è intervenuta in data 16.1.23 e la dichiarazione è stata depositata il 1.2.23 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il giorno 2.2.23 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato. Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo parte opponente contestava le conclusioni rassegnate dal ctu evidenziando che quest'ultimo non avrebbe correttamente valutato l'incidenza delle patologie riscontrate;
deduceva inoltre, un intervenuto aggravamento delle condizioni cliniche accertate successivamente alla fase di ATPO. Essendo la contestazione specifica il ricorso è ammissibile.
Il consulente, nominato nella presente fase, sulla base della documentazione medica in atti, ha concluso affermando che la ricorrente è affetta da disturbo bipolare- personalità ossessiva ed in conformità alle tabelle indicative delle percentuali di invalidità, valutando analogicamente il codice 2203, e che, pertanto, la stessa è invalida in misura pari al 60% dalla data della domanda amministrativa.
A seguito dell'inoltro della bozza peritale alle parti, la ricorrente lamentava la mancata valutazione della patologia “formazione cistica della ghiandola Pineale, con intensità di segnale simil liquorale avente diametri AP x LL x CC di mm 12x 11x7 circa” subentrata in fase successiva a quella di ATP;
ebbene il consulente in considerazione delle osservazioni avanzate da parte ricorrente ha spiegato che la formazione cistica della ghiandola pineale ha una, seppur minima, incidenza sulla vita quotidiana della ricorrente che lamenta frequenti capogiri, nausea ed episodi emetici. Sulla scorta di tale valutazione, non essendo tale patologia contemplata nelle tabelle della G.U. del 26.2.1992, ha valutato dunque la patologia per analogia con il codice 9322 afferente alle neoplasie a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale ed una percentuale fissa pari all'11%. Per tali motivi, ha concluso affermando che la ricorrente risulta affetta da “disturbo bipolare-personalità ossessiva” e “formazione cistica della ghiandola Pineale” e sulla base del calcolo “a scalare” di AZ è affetta da un complesso stato patologico che riduce la sua capacità lavorativa al 64% a decorrere dal 2.11.2020, ossia dalla data della domanda amministrativa.
Le considerazioni espresse dal consulente, motivate ed immuni da vizi logici, sono condivise e richiamate dal giudicante in quanto pienamente supportate dalla documentazione sanitaria in atti.
La profusa e compiuta valutazione effettuata dal consulente induce, di fatti, il giudicante ad escludere la necessità di qualsivoglia supplemento peritale. Del resto, parte ricorrente non ha in alcun modo contestato la risposta resa dal ctu alle proprie osservazioni.
Da quanto sopra non può che conseguire il rigetto del ricorso.
Le spese di lite sono integralmente compensate attesa la presenza in atti di idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di consulenza tecnica sono a carico del resistente e si liquidano come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla per le spese di lite;
c) pone a carico dell' , in persona del legale rappresentante p.t., le spese di CP_1
consulenza tecnica liquidate come da separato decreto emesso in pari data.
Locri, 03/04/2025 Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi