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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/11/2025, n. 5851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5851 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
n. 4959/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
Così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa MONICA CACACE Consigliere est.
Riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 4959/2021 avente ad oggetto: giudizio di rinvio ex artt. 392 ss. c.p.c., disposto a seguito della Ordinanza della Corte di Cassazione n.
24180/21 resa in data 27/2/2021-08/09/2021 di annullamento con rinvio della sentenza n. 96/2016, depositata in data 14.1.2016 dalla Corte d'Appello di Napoli, promosso da:
(C.F. in proprio e nella qualità di Parte_1 C.F._1
eredi di (C.F. Persona_1 Parte_2
, (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4 [...]
(C.F. ), (C.F. Parte_5 C.F._5 Parte_6
), tutti quali eredi di deceduto in data C.F._6 Persona_1
17.03.2018, tutti con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI EDUARDO presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in CORSO LUCCI 137 NAPOLI
ATTORI IN RIASSUNZIONE contro pagina 1 di 12 (C.F. ) CP_1 C.F._7
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
Gli avvocati costituiti concludevano come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli attori in riassunzione n proprio e nella qualità di erede di Parte_1
, , Persona_1 Parte_2 Parte_3
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6
tutti quali eredi di esponevano che: e Persona_1 Persona_1
, in data 05.08.2002 sottoscrivevano un preliminare di compravendita, Parte_1
relativo ad un terreno agricolo sito in Napoli alla Via Ponti Rossi e riportato nel C.T. del
Comune di Napoli al foglio 35 particella 279 di are 7, ca 40, cl.4 r. d. 0,27, con il quale essi promittenti venditori promettevano di vendere a detto terreno di loro CP_1
proprietà. Il preliminare conteneva una clausola risolutiva in forza della quale lo stesso non avrebbe avuto alcun valore laddove i promittenti venditori non avessero conseguito entro il 31.12.2006 un valido titolo per la trascrizione in loro favore del diritto di proprietà. Infatti il terreno oggetto del preliminare, inglobato in una maggiore consistenza, era pervenuto ai promittenti venditori per acquisto fattone dal precedente proprietario con atto per notar di Roma del 07/07/1982, in Persona_2 Per_3
atti. In detto atto, per mera dimenticanza, la particella 279 del foglio 35 non era stata indicata pur rientrando nei confini relativi alla maggiore consistenza acquistata. Con scrittura privata autenticata per notaio redatta in data 28.11.2006 e Persona_4
trascritta in data 18.12.2006 Rep. 36797 Racc. 6180 gli eredi del defunto Per_2
in rettifica e specificazione dell'atto di vendita intercorso tra il loro dante
[...]
causa e dichiaravano che nell'atto di trasferimento dei beni in Persona_1
favore di quest'ultimo era stata omessa, per errore, la indicazione della particella 279 del pagina 2 di 12 foglio 35 del N.C.T. del Comune di Napoli. Conseguentemente detta particella era da intendersi trasferita a in regime di Comunione legale con la moglie Persona_1
In forza di detto atto i promittenti venditori ritenevano rimossa la Parte_1
clausola risolutiva di cui al richiamato preliminare per cui invitarono il a stipulare CP_1
l'atto di trasferimento del terreno in suo favore ma quest'ultimo contestò l'atto di rettifica. e con atto di citazione a comparire Persona_1 Parte_1
notificato in data 7.11.2007, introducevano il giudizio tendente ad ottenere la dichiarazione dell'obbligo del all'adempimento del contratto preliminare e, per CP_1
l'effetto, disporsi il trasferimento della proprietà del terreno in capo allo stesso previa corresponsione del relativo prezzo oltre interessi maturati e maturandi. , nel CP_1
costituirsi si opponeva alla domanda di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese.
Il Tribunale di Napoli con sentenza n. 7279/11 depositata in data 09.06.2011, nella causa
R.G.41906/2007 in accoglimento della domanda attrice, dichiarava l'inadempimento del in ordine alle obbligazioni assunte con il contratto preliminare e, per l'effetto, CP_1
trasferiva allo stesso la proprietà del terreno in Napoli nel N,C.T. al foglio CP_1
35 particella 279 ecc.; condannava il al pagamento in favore degli istanti della CP_1
somma di € 60.000,00 oltre interessi legali dal 17.1.2007,ordinava al Conservatore dei
RRII la trascrizione della sentenza e condannava il al pagamento delle spese di CP_1
lite in complessive € 7.768,23 di cui € 517,61 per esborsi oltre spese generali.
, proponeva gravame con atto di appello del 31.10.2011 onde ottenere la CP_1
riforma della impugnata sentenza con il rigetto della domanda attrice. In particolare il nel gravame, sosteneva che l'atto di rettifica era inidoneo ai fini del superamento CP_1
della clausola risolutiva posto che non era stata fornita la prova che i soggetti costituiti nell'atto erano gli unici eredi del defunto . Eccepiva altresì che Persona_2
l'atto di rettifica essendo stato redatto come scrittura privata autenticata senza intervento del notaio, quest'ultimo non aveva elaborato il contenuto dell'atto, essendosi limitato ad autenticare le sottoscrizioni per cui non forniva alcuna certezza in ordine alla idoneità e legittimazione dei soggetti intervenuti. Aggiungeva infine l'appellante che l'atto di pagina 3 di 12 rettifica non era stato offerto in visione al nel termine contrattualmente convenuto CP_1
del 31.12.2006.
La Corte di Appello di Napoli con la sentenza n.96/2016 pubblicata in data 14.01.2016 accoglieva il solo motivo di appello relativo alla mancata dimostrazione che gli intervenuti nell'atto di rettifica erano tutti gli eredi del defunto e che Per_2
comunque l'atto di rettifica non era stato dato in visione al entro il 31.12.2006. CP_1
Rigettava la domanda proposta da e con la compensazione delle Persona_1 Parte_1
spese di lite.
In particolare la Corte di Appello, riteneva che gravava sui promittenti acquirenti l'onere della prova che l'atto di rettifica provenisse da tutti gli eredi in quanto l'atto Per_2
stesso essendo agganciato nel contenuto al precedente rogito per notar di Roma Per_3
del 05/08/2002 era da considerarsi come negozio di accertamento della proprietà già acquistata e non già come atto traslativo della proprietà.
Avverso detta sentenza della Corte di Appello di Napoli, e Persona_1 [...]
proponevano ricorso per Cassazione. Parte_1
La S.C. con ordinanza n. 24180/21 resa in data 27/2/2021-08/09/2021 accoglieva entrambi i motivi del ricorso, cassava la impugnata sentenza resa dalla Corte di Appello di Napoli terza sezione civile n. 96/2016 pubblicata in data 14.01.2016 e rimetteva la
Causa innanzi ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli che avrebbe provveduto anche al regolamento delle spese del giudizio.
e con atto di citazione notificato a Persona_1 Parte_1 CP_1
in data 25.11.2021 (con notifica a mani proprie), riassumevano il giudizio e chiedevano così provvedere: “rigettare integralmente l'appello promosso da innanzi CP_1
alla Corte d'Appello di Napoli rg 4391/2011 avverso la sentenza n 7279/2011 resa dal
Tribunale di Napoli nella causa rg 41906/2007, sentenza depositata in data 30.06.2011,
e, per l'effetto, nel rigettare il gravame del confermare integralmente le CP_1
statuizioni e le conclusioni contenute in detta sentenza del Tribunale di Napoli, anche in ordine alle spese e competenze di lite. Spese con attribuzione”.
pagina 4 di 12 , ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva. CP_1
La Corte, all'udienza del 02/07/2025 celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., esaurita l'attività prevista nell'art. 350 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, co. 1, e 352, co. 1 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di ritualmente CP_1
evocato in giudizio e non costituito.
Rileva il Collegio giudicante che la Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza di rinvio n. 24180/21 resa in data 27/2/2021-08/09/2021, ha cassato la sentenza n. 96/2016, depositata in data 14.1.2016 della terza sezione di questa Corte, ritenendo che nel decidere il gravame la Corte territoriale avesse “illegittimamente sovvertito la naturale distribuzione tra le parti dell'onere della prova, violando così l'art.2697 C.C.”
In particolare, la Corte di merito riteneva che l'atto di rettifica del 28.11.2006 non facesse alcun riferimento alla natura traslativa dell'atto, che veniva sempre agganciato al precedente rogito del 1982 e al mero errore nella indicazione delle particelle trasferite. Il suddetto atto di rettifica, postulando l'erroneità delle indicazioni catastali della compravendita del 1982, riconosceva che la p.lla 279 fosse già stata trasferita con il detto atto. Pertanto, l'atto di rettifica doveva ritenersi negozio di accertamento della proprietà già acquistata, senza che potesse rinvenirsi in esso alcun effetto traslativo.
Osservava la Corte d'Appello che ciò che rilevava era se potesse ritenersi avvenuta l'acquisizione, da parte dei promittenti venditori, di un titolo idoneo alla trascrizione tale da scongiurare l'effetto previsto dalla condizione risolutiva. Secondo la Corte territoriale il titolo per la trascrizione doveva afferire alla piena proprietà del bene, per cui il termine introduceva connotati di natura sostanziale circa la portata del titolo da trascrivere, Ciò confermato dall'ultimo periodo dell'art. 1 del preliminare in cui si specificava che il titolo, se acquisito per via giudiziaria, dovesse essere definitivo e non impugnabile.
Pertanto, l'interesse del era di vedersi attribuita la proprietà del bene in modo da CP_1
pagina 5 di 12 evitare possibili contestazioni ad opera di terzi. Di conseguenza, l'appellante aveva titolo a pretendere la documentazione che comprovasse che l'atto di rettifica provenisse da tutti gli eredi di e, quindi, non poteva ritenersi che l'appellante fosse inadempiente Per_2
all'obbligo di concludere il contratto definitivo (Cfr.: sentenza n. 96/2016, depositata in data 14.1.2016, con cui la Corte d'Appello di Napoli accoglieva l'appello proposto da e compensava le spese del doppio grado di giudizio). CP_1
Orbene, ritiene questa Corte d'Appello, in sede di rinvio, che, facendo applicazione dei principi di cui all'ordinanza della Suprema Corte sopra richiamata, deve essere confermato quanto statuito dal primo giudice (con la sentenza n. 96/2016, depositata in data 14/01/2016, il Tribunale di Napoli, decidendo sulla domanda proposta da
[...]
e nel confronti di volta a ottenere, ex art. Persona_1 Parte_1 CP_1
2932 C.c. adottava sentenza sostitutiva del contratto definitivo non concluso, in adempimento del preliminare stipulato tra le parti in data 5.8.2002, di vendita di un terreno sito nel Comune di Napoli, p.lla 279 del foglio 35).
Gli attori, infatti, hanno dato prova del mancato avveramento della condizione cui era sottoposto risolutivamente il contratto, della mancata trascrizione, della proprietà sul bene oggetto dello stesso in favore del promittenti venditori, in conseguenza dell'atto di rettifica, autenticato nelle firme per Notar del 29.11.2006, con il quale i Per_4
soggetti, qualificatisi eredi di , riconoscevano che nel precedente Persona_2
atto stipulato dal loro dante causa in data 7.7.1982 era da ricomprendere anche la p.lla
279, per mero errore ivi non menzionata. Il contratto de quo deve ritenersi idoneo alla trascrizione, come prescritto dal preliminare come condizione,
La Suprema Corte, in particolare, ha evidenziato le seguenti circostanze.
L'eccezione di inadempimento, proposta dal convenuto, secondo cui i promittenti venditori non avrebbero procurato ad esso promissario la proprietà del bene, deve ritenersi fondata sull'erroneo presupposto che si vertesse in ipotesi di promessa vendita di cosa altrui, quando era da escludere che fosse stato assunto un tale obbligo, essendo chiaro alle parti che si trattava di vendita di cosa propria, sia in quanto la p.lla non era pagina 6 di 12 stata ricompresa nel precedente atto di acquisto per mero errore, sia in quanto veniva, comunque, menzionata come acquisita anche per usucapione ed essendo ciò chiaro alle parti, occorrendo solo la regolarizzazione dell'atto di acquisto dal punto di vista del regime della trascrizione.
Il rifiuto opposto da di stipulare il definitivo sul rilievo della assenza di CP_1
certezza che l'atto di rettifica fosse stato sottoscritto da tutti gli eredi di Persona_2
era circostanza ultronea, essendo stato previsto solo che i promittenti venditori si
[...]
fossero muniti della trascrizione dell'atto di acquisto. Infatti avendo i promittenti venditori acquisito un atto di rettifica idoneo ad assicurare la trascrizione in loro favore della p.lla 279, il promissario acquirente null'altro poteva pretendere essendo in ogni caso garantito dal disposto degli artt.1476 n.3, 1483 e 1484 C.C.
Pertanto, deve ritenersi irrilevante la questione riguardante la rimessione in termini degli attori al fine di provare la qualità di eredi di in capo a tutti i partecipanti Per_2
all'atto di rettifica;
sicchè dichiarato l'inadempimento del deve essere confermato CP_1
l'accoglimento della domanda proposta dai promittenti venditori trasferendo al convenuto il terreno come catastalmente individuato, condannando il al CP_1
pagamento della somma di € 60.000,00, oltre interessi legali a decorrere dal 17.1.2007 e ordinando la trascrizione della sentenza al competente Conservatore RRII.
Tanto è a dirsi innanzitutto, perché dal tenore testuale della clausola in questione si ricavava che essa fosse diretta al conseguimento di un atto che desse continuità alle trascrizioni, in favore degli odierni ricorrenti, anche relativamente alla p.lla 279. Si richiama a proposito l'attività di ermeneutica contrattuale richiesta al Giudice di merito, per la quale il primo criterio di interpretazione è quello della ricostruzione della volontà delle parti come emerge dal tenore letterale della scrittura. Va infatti posto in rilievo
(Cass. n. 25450 del 2015) che l'interpretazione delle clausole contrattuali rientra tra i compiti esclusivi del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione rispettosa del canoni legali di ermeneutica ed assistita da congrua motivazione, potendo il sindacato di legittimità avere ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti, bensì solo pagina 7 di 12 l'individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere la funzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto (tra le molte, v.: Cass. n. 2109 del 2012;
Cass. n. 380 del 2013). Sotto quest'ultimo profilo l'attività di ermeneutica contrattuale demandata al giudice di merito deve seguire, logicamente e cronologicamente, regole ben precise, dettate dagli artt. 1362 ss, del codice civile, di guisa che primo ed assorbente criterio di interpretazione di qualsivoglia vicenda negoziale a struttura bilaterale deve ritenersi quello della ricostruzione delle volontà delle parti si come emergente dal tenore letterale della scrittura. In particolare i criteri ermeneutici soggettivi, previsti dalle norme cosiddette strettamente interpretative dagli articoli 1362-
1365 del cod. civ devono trovare preliminarmente applicazione rispetto ai criteri ermeneutici oggettivi, previsti nelle norme cosiddette interpretative integrative degli articoli 1366-1371 del cod. civ. e ne escludono la concreta operatività quando la laro applicazione renda palese la comune volontà dei contraenti (Cass. n. 21885 del 2004). E' ben vero che il mero dato testuale non può essere ritenuto decisivo al fini della ricostruzione del contenuto dell'accordo, giacché l'interprete non può "limitarsi al senso letterale delle parole", ma deve indagare, come recita l'art. 1362 cod. clv., quale sia la
"comune intenzione" dei contraenti, con la conseguenza che il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine del processo interpretativo che non si arresti alla ricognizione del tenore letterale delle parole, occorrendo una valutazione composita in cui operino sinergicamente la lettera (il senso letterale), la connessione (il senso coordinato) e l'integrazione (il senso complessivo), tutti legati da un rapporto di necessità al fini dell'esperimento del procedimento interpretativo della norma contrattuale (cfr. Cass. n. 12912 del 2015; Cass. n. 12360 del 2014; Cass. n. 5287 del 2007). Resta, tuttavia, fermo che il canone fondato sul significato letterale delle parole, costituisce, come è stato efficacemente affermato (cfr, Cas. 12912 del 2015 cit.), la "porta di ingresso" della cognizione della quaestio voluntatis, risultando prioritario. In ogni caso la determinazione oggettiva del significato da attribuire alla dichiarazione non pagina 8 di 12 ha ragion d'essere quando la ricerca soggettiva conduca ad un utile risultato ovvero escluda da sola che le parti abbiano posto in essere un determinato rapporto giuridico.
Pertanto, l'adozione dei criteri integrativi di cui agli artt. 1365-1371 cod. civ. non può portare alla dilatazione del contenuto negoziale mediante l'individuazione di diritti ed obblighi diversi da quelli espressamente contemplati nel contratto mediante l'eterointegrazione dell'assetto negoziale esplicitamente previsto dai contraenti, neppure se tale adeguamento si presenti, in astratto, idoneo a ben contemperare, il loro interesse
(cfr. ex plurimis tra le altre: Cass. n. 23447 del 2014; Cass. n. 925 del 2012; Cass. n.
17324 del 2012).
Orbene, nel caso di specie, una volta acquisito un atto di rettifica idoneo ad assicurare la trascrizione in favore dei promittenti venditori della p.lla 279, il promissario acquirente null'altra poteva pretendere dai medesimi, ricevendo garanzia per l'acquisto a termini del generale disposto degli artt. 1476, n. 3, 1483 e 1484 C. C. In ogni caso, non era addossabile ai ricorrenti l'onere di una prova indistinta e, soprattutto, di una prova negativa in ordine all'inesistenza di altri ipotetici eredi di (in Persona_2
materia ereditaria la giurisprudenza di legittimità ritiene che in tema di litisconsorzio necessario, la parte che deduca la non integrità del contraddittorio per la mancata partecipazione di un coerede, non può assumere l'esistenża di litisconsorti pretermessi, ma ha l'onere di indicare le persone degli altri eredi: Cass. n. 12346 del 2009; Cass.
n.12504 del 2007).
Occorre, infine, precisare che non può essere confermata la sentenza resa dal Tribunale di Napoli, già caducata dalla sentenza resa dalla Corte territoriale, con la pronuncia poi cassata dalla Suprema Corte.
Ed invero la sentenza del primo giudice non rivive per effetto della cassazione con rinvio della sentenza di appello: infatti il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito ( giudizio di rinvio in senso proprio ) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito e non è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado, ma integra una nuova ed autonoma pagina 9 di 12 fase che, pur soggetta per ragioni di rito alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (ovviamente nei limiti posti dalla pronuncia rescindente), ed è funzionale alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti. In tal senso è orientata la giurisprudenza di questa Suprema Corte che ravvisa un implicito, ma evidente elemento di conferma di tale impostazione nella difformità di disciplina degli effetti dell'estinzione del processo in sede di appello ed in sede di rinvio, e specificamente nel rilievo che, mentre ai sensi dell'art.338 c.p.c., l'estinzione del procedimento di appello fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto, secondo il disposto dell'art.393
c.p.c., l'estinzione del giudizio di rinvio per mancata riassunzione nel termine o per il verificarsi di una causa di estinzione non determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, ma la sua inefficacia, salvi gli effetti della sentenza della Corte di Cassazione ed eventualmente l'effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce emanate nel corso del giudizio (cfr.: Cass. n. 15143 del 31.05.2021, secondo cui:
“Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce - come desumibile dall'art.
393 c p.c., a mente del quale alla mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia, salvi gli effetti della sentenza della Corte di cassazione ed eventualmente
l'effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce emanate nel corso del giudizio - la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria, nei limiti posti dalla pronuncia rescindente, ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce
pagina 10 di 12 direttamente sulle domande proposte dalle parti” così, tra le altre, Cass. 2002 n. 13833;
2002 n. 6911; 2001 n. 3475; 2000 a 14892; 1994 n. 5901).
La Corte di Appello di Napoli, dunque, decidendo in sede di rinvio dalla Cassazione n.
24180/21 resa in data 27/2/2021-08/09/2021, di annullamento con rinvio della sentenza della Corte d'Appello n del, sulla domanda proposta da in Parte_1
proprio e nella qualità di erede di , Persona_1 Parte_2
, , Parte_3 Parte_4 [...]
, , tutti quali eredi di nei Parte_5 Parte_6 Persona_1
confronti di accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara CP_1
l'inadempimento di in ordine alle obbligazioni assunte con il contratto CP_1
preliminare e, per l'effetto, trasferisce allo stesso la proprietà del terreno in CP_1
Napoli nel N,C.T. al foglio 35 particella 279 di are 7, ca 40, cl.4 r. d. 0,27; condanna al pagamento in favore degli istanti della somma di € 60.000,00 oltre CP_1
interessi legali dal 17.1.2007 ed ordina al Conservatore dei RRII la trascrizione della sentenza.
Avuto riguardo all'esito finale della controversia, le spese dell'intero giudizio devono essere poste a carico di , rimasto soccombente e si liquidano in dispositivo, CP_1
con applicazione, per ciascun grado, dei valori medi tariffari di cui al D.M. n. 55 del
2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, riconoscendo la fase istruttoria solo per il primo grado (in cui è stata effettivamente espletata), nonché gli esborsi documentati, con distrazione in favore dell'avv. Eduardo Lombardi che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 cpc.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Sezione Civile 7^, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio ex artt. 392 ss. c.p.c., disposto a seguito della Ordinanza della Corte di
Cassazione n. 24180/21 resa in data 27/2/2021-08/09/2021 di annullamento con rinvio della sentenza n. 96/2016, depositata in data 14.1.2016 dalla Corte d'Appello di Napoli, così provvede:
pagina 11 di 12 1. Accoglie la domanda proposta da in proprio e nella Parte_1
qualità di erede di , , Persona_1 Parte_2 [...]
, , , Parte_3 Parte_4 Parte_5
, tutti quali eredi di e, per l'effetto, Parte_6 Persona_1
dichiara l'inadempimento di in ordine alle obbligazioni assunte con CP_1
il contratto preliminare;
2. Trasferisce a la proprietà del terreno in Napoli nel N,C.T. al foglio CP_1
35 particella 279 di are 7, ca 40, cl.4 r. d. 0,27;
3. Condanna al pagamento in favore degli istanti della somma di € CP_1
60.000,00 oltre interessi legali dal 17.1.2007;
4. Ordina al Conservatore dei RRII la trascrizione della sentenza con esonero del
Conservatore da ogni sua responsabilità.
5. Condanna al pagamento in favore di in CP_1 Parte_1
proprio e nella qualità di erede di Persona_1 [...]
, , , Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , tutti quali eredi di Parte_5 Parte_6
delle spese processuali, che liquida: per il primo grado in Persona_1
complessive € 7.768,23 di cui € 517,61 per esborsi oltre spese generali;
per il grado di appello, in € 6.946,00 per compensi;
per il giudizio di Cassazione, in €
5.513,00 per compensi professionali;
per il presente giudizio di rinvio, in € 814,68 per spese ed € 6.946,00 per compensi professionali, oltre – per tutti i gradi - il rimborso per spese generali al 15% sui compensi, Iva e Cpa se dovute come per legge e documentate a mezzo di idonea fattura e non detraibili, con attribuzione in favore dell'avv. Eduardo Lombardi.
Così deciso in Napoli, addì 30 ottobre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente dott.ssa Monica Cacace dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
Così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa MONICA CACACE Consigliere est.
Riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 4959/2021 avente ad oggetto: giudizio di rinvio ex artt. 392 ss. c.p.c., disposto a seguito della Ordinanza della Corte di Cassazione n.
24180/21 resa in data 27/2/2021-08/09/2021 di annullamento con rinvio della sentenza n. 96/2016, depositata in data 14.1.2016 dalla Corte d'Appello di Napoli, promosso da:
(C.F. in proprio e nella qualità di Parte_1 C.F._1
eredi di (C.F. Persona_1 Parte_2
, (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4 [...]
(C.F. ), (C.F. Parte_5 C.F._5 Parte_6
), tutti quali eredi di deceduto in data C.F._6 Persona_1
17.03.2018, tutti con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI EDUARDO presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in CORSO LUCCI 137 NAPOLI
ATTORI IN RIASSUNZIONE contro pagina 1 di 12 (C.F. ) CP_1 C.F._7
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
Gli avvocati costituiti concludevano come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli attori in riassunzione n proprio e nella qualità di erede di Parte_1
, , Persona_1 Parte_2 Parte_3
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6
tutti quali eredi di esponevano che: e Persona_1 Persona_1
, in data 05.08.2002 sottoscrivevano un preliminare di compravendita, Parte_1
relativo ad un terreno agricolo sito in Napoli alla Via Ponti Rossi e riportato nel C.T. del
Comune di Napoli al foglio 35 particella 279 di are 7, ca 40, cl.4 r. d. 0,27, con il quale essi promittenti venditori promettevano di vendere a detto terreno di loro CP_1
proprietà. Il preliminare conteneva una clausola risolutiva in forza della quale lo stesso non avrebbe avuto alcun valore laddove i promittenti venditori non avessero conseguito entro il 31.12.2006 un valido titolo per la trascrizione in loro favore del diritto di proprietà. Infatti il terreno oggetto del preliminare, inglobato in una maggiore consistenza, era pervenuto ai promittenti venditori per acquisto fattone dal precedente proprietario con atto per notar di Roma del 07/07/1982, in Persona_2 Per_3
atti. In detto atto, per mera dimenticanza, la particella 279 del foglio 35 non era stata indicata pur rientrando nei confini relativi alla maggiore consistenza acquistata. Con scrittura privata autenticata per notaio redatta in data 28.11.2006 e Persona_4
trascritta in data 18.12.2006 Rep. 36797 Racc. 6180 gli eredi del defunto Per_2
in rettifica e specificazione dell'atto di vendita intercorso tra il loro dante
[...]
causa e dichiaravano che nell'atto di trasferimento dei beni in Persona_1
favore di quest'ultimo era stata omessa, per errore, la indicazione della particella 279 del pagina 2 di 12 foglio 35 del N.C.T. del Comune di Napoli. Conseguentemente detta particella era da intendersi trasferita a in regime di Comunione legale con la moglie Persona_1
In forza di detto atto i promittenti venditori ritenevano rimossa la Parte_1
clausola risolutiva di cui al richiamato preliminare per cui invitarono il a stipulare CP_1
l'atto di trasferimento del terreno in suo favore ma quest'ultimo contestò l'atto di rettifica. e con atto di citazione a comparire Persona_1 Parte_1
notificato in data 7.11.2007, introducevano il giudizio tendente ad ottenere la dichiarazione dell'obbligo del all'adempimento del contratto preliminare e, per CP_1
l'effetto, disporsi il trasferimento della proprietà del terreno in capo allo stesso previa corresponsione del relativo prezzo oltre interessi maturati e maturandi. , nel CP_1
costituirsi si opponeva alla domanda di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese.
Il Tribunale di Napoli con sentenza n. 7279/11 depositata in data 09.06.2011, nella causa
R.G.41906/2007 in accoglimento della domanda attrice, dichiarava l'inadempimento del in ordine alle obbligazioni assunte con il contratto preliminare e, per l'effetto, CP_1
trasferiva allo stesso la proprietà del terreno in Napoli nel N,C.T. al foglio CP_1
35 particella 279 ecc.; condannava il al pagamento in favore degli istanti della CP_1
somma di € 60.000,00 oltre interessi legali dal 17.1.2007,ordinava al Conservatore dei
RRII la trascrizione della sentenza e condannava il al pagamento delle spese di CP_1
lite in complessive € 7.768,23 di cui € 517,61 per esborsi oltre spese generali.
, proponeva gravame con atto di appello del 31.10.2011 onde ottenere la CP_1
riforma della impugnata sentenza con il rigetto della domanda attrice. In particolare il nel gravame, sosteneva che l'atto di rettifica era inidoneo ai fini del superamento CP_1
della clausola risolutiva posto che non era stata fornita la prova che i soggetti costituiti nell'atto erano gli unici eredi del defunto . Eccepiva altresì che Persona_2
l'atto di rettifica essendo stato redatto come scrittura privata autenticata senza intervento del notaio, quest'ultimo non aveva elaborato il contenuto dell'atto, essendosi limitato ad autenticare le sottoscrizioni per cui non forniva alcuna certezza in ordine alla idoneità e legittimazione dei soggetti intervenuti. Aggiungeva infine l'appellante che l'atto di pagina 3 di 12 rettifica non era stato offerto in visione al nel termine contrattualmente convenuto CP_1
del 31.12.2006.
La Corte di Appello di Napoli con la sentenza n.96/2016 pubblicata in data 14.01.2016 accoglieva il solo motivo di appello relativo alla mancata dimostrazione che gli intervenuti nell'atto di rettifica erano tutti gli eredi del defunto e che Per_2
comunque l'atto di rettifica non era stato dato in visione al entro il 31.12.2006. CP_1
Rigettava la domanda proposta da e con la compensazione delle Persona_1 Parte_1
spese di lite.
In particolare la Corte di Appello, riteneva che gravava sui promittenti acquirenti l'onere della prova che l'atto di rettifica provenisse da tutti gli eredi in quanto l'atto Per_2
stesso essendo agganciato nel contenuto al precedente rogito per notar di Roma Per_3
del 05/08/2002 era da considerarsi come negozio di accertamento della proprietà già acquistata e non già come atto traslativo della proprietà.
Avverso detta sentenza della Corte di Appello di Napoli, e Persona_1 [...]
proponevano ricorso per Cassazione. Parte_1
La S.C. con ordinanza n. 24180/21 resa in data 27/2/2021-08/09/2021 accoglieva entrambi i motivi del ricorso, cassava la impugnata sentenza resa dalla Corte di Appello di Napoli terza sezione civile n. 96/2016 pubblicata in data 14.01.2016 e rimetteva la
Causa innanzi ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli che avrebbe provveduto anche al regolamento delle spese del giudizio.
e con atto di citazione notificato a Persona_1 Parte_1 CP_1
in data 25.11.2021 (con notifica a mani proprie), riassumevano il giudizio e chiedevano così provvedere: “rigettare integralmente l'appello promosso da innanzi CP_1
alla Corte d'Appello di Napoli rg 4391/2011 avverso la sentenza n 7279/2011 resa dal
Tribunale di Napoli nella causa rg 41906/2007, sentenza depositata in data 30.06.2011,
e, per l'effetto, nel rigettare il gravame del confermare integralmente le CP_1
statuizioni e le conclusioni contenute in detta sentenza del Tribunale di Napoli, anche in ordine alle spese e competenze di lite. Spese con attribuzione”.
pagina 4 di 12 , ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva. CP_1
La Corte, all'udienza del 02/07/2025 celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., esaurita l'attività prevista nell'art. 350 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, co. 1, e 352, co. 1 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di ritualmente CP_1
evocato in giudizio e non costituito.
Rileva il Collegio giudicante che la Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza di rinvio n. 24180/21 resa in data 27/2/2021-08/09/2021, ha cassato la sentenza n. 96/2016, depositata in data 14.1.2016 della terza sezione di questa Corte, ritenendo che nel decidere il gravame la Corte territoriale avesse “illegittimamente sovvertito la naturale distribuzione tra le parti dell'onere della prova, violando così l'art.2697 C.C.”
In particolare, la Corte di merito riteneva che l'atto di rettifica del 28.11.2006 non facesse alcun riferimento alla natura traslativa dell'atto, che veniva sempre agganciato al precedente rogito del 1982 e al mero errore nella indicazione delle particelle trasferite. Il suddetto atto di rettifica, postulando l'erroneità delle indicazioni catastali della compravendita del 1982, riconosceva che la p.lla 279 fosse già stata trasferita con il detto atto. Pertanto, l'atto di rettifica doveva ritenersi negozio di accertamento della proprietà già acquistata, senza che potesse rinvenirsi in esso alcun effetto traslativo.
Osservava la Corte d'Appello che ciò che rilevava era se potesse ritenersi avvenuta l'acquisizione, da parte dei promittenti venditori, di un titolo idoneo alla trascrizione tale da scongiurare l'effetto previsto dalla condizione risolutiva. Secondo la Corte territoriale il titolo per la trascrizione doveva afferire alla piena proprietà del bene, per cui il termine introduceva connotati di natura sostanziale circa la portata del titolo da trascrivere, Ciò confermato dall'ultimo periodo dell'art. 1 del preliminare in cui si specificava che il titolo, se acquisito per via giudiziaria, dovesse essere definitivo e non impugnabile.
Pertanto, l'interesse del era di vedersi attribuita la proprietà del bene in modo da CP_1
pagina 5 di 12 evitare possibili contestazioni ad opera di terzi. Di conseguenza, l'appellante aveva titolo a pretendere la documentazione che comprovasse che l'atto di rettifica provenisse da tutti gli eredi di e, quindi, non poteva ritenersi che l'appellante fosse inadempiente Per_2
all'obbligo di concludere il contratto definitivo (Cfr.: sentenza n. 96/2016, depositata in data 14.1.2016, con cui la Corte d'Appello di Napoli accoglieva l'appello proposto da e compensava le spese del doppio grado di giudizio). CP_1
Orbene, ritiene questa Corte d'Appello, in sede di rinvio, che, facendo applicazione dei principi di cui all'ordinanza della Suprema Corte sopra richiamata, deve essere confermato quanto statuito dal primo giudice (con la sentenza n. 96/2016, depositata in data 14/01/2016, il Tribunale di Napoli, decidendo sulla domanda proposta da
[...]
e nel confronti di volta a ottenere, ex art. Persona_1 Parte_1 CP_1
2932 C.c. adottava sentenza sostitutiva del contratto definitivo non concluso, in adempimento del preliminare stipulato tra le parti in data 5.8.2002, di vendita di un terreno sito nel Comune di Napoli, p.lla 279 del foglio 35).
Gli attori, infatti, hanno dato prova del mancato avveramento della condizione cui era sottoposto risolutivamente il contratto, della mancata trascrizione, della proprietà sul bene oggetto dello stesso in favore del promittenti venditori, in conseguenza dell'atto di rettifica, autenticato nelle firme per Notar del 29.11.2006, con il quale i Per_4
soggetti, qualificatisi eredi di , riconoscevano che nel precedente Persona_2
atto stipulato dal loro dante causa in data 7.7.1982 era da ricomprendere anche la p.lla
279, per mero errore ivi non menzionata. Il contratto de quo deve ritenersi idoneo alla trascrizione, come prescritto dal preliminare come condizione,
La Suprema Corte, in particolare, ha evidenziato le seguenti circostanze.
L'eccezione di inadempimento, proposta dal convenuto, secondo cui i promittenti venditori non avrebbero procurato ad esso promissario la proprietà del bene, deve ritenersi fondata sull'erroneo presupposto che si vertesse in ipotesi di promessa vendita di cosa altrui, quando era da escludere che fosse stato assunto un tale obbligo, essendo chiaro alle parti che si trattava di vendita di cosa propria, sia in quanto la p.lla non era pagina 6 di 12 stata ricompresa nel precedente atto di acquisto per mero errore, sia in quanto veniva, comunque, menzionata come acquisita anche per usucapione ed essendo ciò chiaro alle parti, occorrendo solo la regolarizzazione dell'atto di acquisto dal punto di vista del regime della trascrizione.
Il rifiuto opposto da di stipulare il definitivo sul rilievo della assenza di CP_1
certezza che l'atto di rettifica fosse stato sottoscritto da tutti gli eredi di Persona_2
era circostanza ultronea, essendo stato previsto solo che i promittenti venditori si
[...]
fossero muniti della trascrizione dell'atto di acquisto. Infatti avendo i promittenti venditori acquisito un atto di rettifica idoneo ad assicurare la trascrizione in loro favore della p.lla 279, il promissario acquirente null'altro poteva pretendere essendo in ogni caso garantito dal disposto degli artt.1476 n.3, 1483 e 1484 C.C.
Pertanto, deve ritenersi irrilevante la questione riguardante la rimessione in termini degli attori al fine di provare la qualità di eredi di in capo a tutti i partecipanti Per_2
all'atto di rettifica;
sicchè dichiarato l'inadempimento del deve essere confermato CP_1
l'accoglimento della domanda proposta dai promittenti venditori trasferendo al convenuto il terreno come catastalmente individuato, condannando il al CP_1
pagamento della somma di € 60.000,00, oltre interessi legali a decorrere dal 17.1.2007 e ordinando la trascrizione della sentenza al competente Conservatore RRII.
Tanto è a dirsi innanzitutto, perché dal tenore testuale della clausola in questione si ricavava che essa fosse diretta al conseguimento di un atto che desse continuità alle trascrizioni, in favore degli odierni ricorrenti, anche relativamente alla p.lla 279. Si richiama a proposito l'attività di ermeneutica contrattuale richiesta al Giudice di merito, per la quale il primo criterio di interpretazione è quello della ricostruzione della volontà delle parti come emerge dal tenore letterale della scrittura. Va infatti posto in rilievo
(Cass. n. 25450 del 2015) che l'interpretazione delle clausole contrattuali rientra tra i compiti esclusivi del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione rispettosa del canoni legali di ermeneutica ed assistita da congrua motivazione, potendo il sindacato di legittimità avere ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti, bensì solo pagina 7 di 12 l'individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere la funzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto (tra le molte, v.: Cass. n. 2109 del 2012;
Cass. n. 380 del 2013). Sotto quest'ultimo profilo l'attività di ermeneutica contrattuale demandata al giudice di merito deve seguire, logicamente e cronologicamente, regole ben precise, dettate dagli artt. 1362 ss, del codice civile, di guisa che primo ed assorbente criterio di interpretazione di qualsivoglia vicenda negoziale a struttura bilaterale deve ritenersi quello della ricostruzione delle volontà delle parti si come emergente dal tenore letterale della scrittura. In particolare i criteri ermeneutici soggettivi, previsti dalle norme cosiddette strettamente interpretative dagli articoli 1362-
1365 del cod. civ devono trovare preliminarmente applicazione rispetto ai criteri ermeneutici oggettivi, previsti nelle norme cosiddette interpretative integrative degli articoli 1366-1371 del cod. civ. e ne escludono la concreta operatività quando la laro applicazione renda palese la comune volontà dei contraenti (Cass. n. 21885 del 2004). E' ben vero che il mero dato testuale non può essere ritenuto decisivo al fini della ricostruzione del contenuto dell'accordo, giacché l'interprete non può "limitarsi al senso letterale delle parole", ma deve indagare, come recita l'art. 1362 cod. clv., quale sia la
"comune intenzione" dei contraenti, con la conseguenza che il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine del processo interpretativo che non si arresti alla ricognizione del tenore letterale delle parole, occorrendo una valutazione composita in cui operino sinergicamente la lettera (il senso letterale), la connessione (il senso coordinato) e l'integrazione (il senso complessivo), tutti legati da un rapporto di necessità al fini dell'esperimento del procedimento interpretativo della norma contrattuale (cfr. Cass. n. 12912 del 2015; Cass. n. 12360 del 2014; Cass. n. 5287 del 2007). Resta, tuttavia, fermo che il canone fondato sul significato letterale delle parole, costituisce, come è stato efficacemente affermato (cfr, Cas. 12912 del 2015 cit.), la "porta di ingresso" della cognizione della quaestio voluntatis, risultando prioritario. In ogni caso la determinazione oggettiva del significato da attribuire alla dichiarazione non pagina 8 di 12 ha ragion d'essere quando la ricerca soggettiva conduca ad un utile risultato ovvero escluda da sola che le parti abbiano posto in essere un determinato rapporto giuridico.
Pertanto, l'adozione dei criteri integrativi di cui agli artt. 1365-1371 cod. civ. non può portare alla dilatazione del contenuto negoziale mediante l'individuazione di diritti ed obblighi diversi da quelli espressamente contemplati nel contratto mediante l'eterointegrazione dell'assetto negoziale esplicitamente previsto dai contraenti, neppure se tale adeguamento si presenti, in astratto, idoneo a ben contemperare, il loro interesse
(cfr. ex plurimis tra le altre: Cass. n. 23447 del 2014; Cass. n. 925 del 2012; Cass. n.
17324 del 2012).
Orbene, nel caso di specie, una volta acquisito un atto di rettifica idoneo ad assicurare la trascrizione in favore dei promittenti venditori della p.lla 279, il promissario acquirente null'altra poteva pretendere dai medesimi, ricevendo garanzia per l'acquisto a termini del generale disposto degli artt. 1476, n. 3, 1483 e 1484 C. C. In ogni caso, non era addossabile ai ricorrenti l'onere di una prova indistinta e, soprattutto, di una prova negativa in ordine all'inesistenza di altri ipotetici eredi di (in Persona_2
materia ereditaria la giurisprudenza di legittimità ritiene che in tema di litisconsorzio necessario, la parte che deduca la non integrità del contraddittorio per la mancata partecipazione di un coerede, non può assumere l'esistenża di litisconsorti pretermessi, ma ha l'onere di indicare le persone degli altri eredi: Cass. n. 12346 del 2009; Cass.
n.12504 del 2007).
Occorre, infine, precisare che non può essere confermata la sentenza resa dal Tribunale di Napoli, già caducata dalla sentenza resa dalla Corte territoriale, con la pronuncia poi cassata dalla Suprema Corte.
Ed invero la sentenza del primo giudice non rivive per effetto della cassazione con rinvio della sentenza di appello: infatti il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito ( giudizio di rinvio in senso proprio ) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito e non è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado, ma integra una nuova ed autonoma pagina 9 di 12 fase che, pur soggetta per ragioni di rito alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (ovviamente nei limiti posti dalla pronuncia rescindente), ed è funzionale alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti. In tal senso è orientata la giurisprudenza di questa Suprema Corte che ravvisa un implicito, ma evidente elemento di conferma di tale impostazione nella difformità di disciplina degli effetti dell'estinzione del processo in sede di appello ed in sede di rinvio, e specificamente nel rilievo che, mentre ai sensi dell'art.338 c.p.c., l'estinzione del procedimento di appello fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto, secondo il disposto dell'art.393
c.p.c., l'estinzione del giudizio di rinvio per mancata riassunzione nel termine o per il verificarsi di una causa di estinzione non determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, ma la sua inefficacia, salvi gli effetti della sentenza della Corte di Cassazione ed eventualmente l'effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce emanate nel corso del giudizio (cfr.: Cass. n. 15143 del 31.05.2021, secondo cui:
“Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce - come desumibile dall'art.
393 c p.c., a mente del quale alla mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia, salvi gli effetti della sentenza della Corte di cassazione ed eventualmente
l'effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce emanate nel corso del giudizio - la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria, nei limiti posti dalla pronuncia rescindente, ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce
pagina 10 di 12 direttamente sulle domande proposte dalle parti” così, tra le altre, Cass. 2002 n. 13833;
2002 n. 6911; 2001 n. 3475; 2000 a 14892; 1994 n. 5901).
La Corte di Appello di Napoli, dunque, decidendo in sede di rinvio dalla Cassazione n.
24180/21 resa in data 27/2/2021-08/09/2021, di annullamento con rinvio della sentenza della Corte d'Appello n del, sulla domanda proposta da in Parte_1
proprio e nella qualità di erede di , Persona_1 Parte_2
, , Parte_3 Parte_4 [...]
, , tutti quali eredi di nei Parte_5 Parte_6 Persona_1
confronti di accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara CP_1
l'inadempimento di in ordine alle obbligazioni assunte con il contratto CP_1
preliminare e, per l'effetto, trasferisce allo stesso la proprietà del terreno in CP_1
Napoli nel N,C.T. al foglio 35 particella 279 di are 7, ca 40, cl.4 r. d. 0,27; condanna al pagamento in favore degli istanti della somma di € 60.000,00 oltre CP_1
interessi legali dal 17.1.2007 ed ordina al Conservatore dei RRII la trascrizione della sentenza.
Avuto riguardo all'esito finale della controversia, le spese dell'intero giudizio devono essere poste a carico di , rimasto soccombente e si liquidano in dispositivo, CP_1
con applicazione, per ciascun grado, dei valori medi tariffari di cui al D.M. n. 55 del
2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, riconoscendo la fase istruttoria solo per il primo grado (in cui è stata effettivamente espletata), nonché gli esborsi documentati, con distrazione in favore dell'avv. Eduardo Lombardi che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 cpc.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Sezione Civile 7^, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio ex artt. 392 ss. c.p.c., disposto a seguito della Ordinanza della Corte di
Cassazione n. 24180/21 resa in data 27/2/2021-08/09/2021 di annullamento con rinvio della sentenza n. 96/2016, depositata in data 14.1.2016 dalla Corte d'Appello di Napoli, così provvede:
pagina 11 di 12 1. Accoglie la domanda proposta da in proprio e nella Parte_1
qualità di erede di , , Persona_1 Parte_2 [...]
, , , Parte_3 Parte_4 Parte_5
, tutti quali eredi di e, per l'effetto, Parte_6 Persona_1
dichiara l'inadempimento di in ordine alle obbligazioni assunte con CP_1
il contratto preliminare;
2. Trasferisce a la proprietà del terreno in Napoli nel N,C.T. al foglio CP_1
35 particella 279 di are 7, ca 40, cl.4 r. d. 0,27;
3. Condanna al pagamento in favore degli istanti della somma di € CP_1
60.000,00 oltre interessi legali dal 17.1.2007;
4. Ordina al Conservatore dei RRII la trascrizione della sentenza con esonero del
Conservatore da ogni sua responsabilità.
5. Condanna al pagamento in favore di in CP_1 Parte_1
proprio e nella qualità di erede di Persona_1 [...]
, , , Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , tutti quali eredi di Parte_5 Parte_6
delle spese processuali, che liquida: per il primo grado in Persona_1
complessive € 7.768,23 di cui € 517,61 per esborsi oltre spese generali;
per il grado di appello, in € 6.946,00 per compensi;
per il giudizio di Cassazione, in €
5.513,00 per compensi professionali;
per il presente giudizio di rinvio, in € 814,68 per spese ed € 6.946,00 per compensi professionali, oltre – per tutti i gradi - il rimborso per spese generali al 15% sui compensi, Iva e Cpa se dovute come per legge e documentate a mezzo di idonea fattura e non detraibili, con attribuzione in favore dell'avv. Eduardo Lombardi.
Così deciso in Napoli, addì 30 ottobre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente dott.ssa Monica Cacace dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
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