Sentenza 10 giugno 2021
Parere definitivo 19 dicembre 2022
Decreto decisorio 11 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 10/06/2021, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2021
N. 00792/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01372/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1372 del 2015, proposto da
G.R.C. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Zampieri, Gianluca Ghirigatto, con domicilio eletto presso lo studio Enrico Tonolo in Venezia, San Polo, 135;
contro
Comune di Vicenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Loretta Checchinato, domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
nei confronti
Bricocenter Italia S.r.l. non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della comunicazione 18.6.2015 PGN 65027/2015 di archiviazione di cinque domande di autorizzazione commerciale per medie superfici di vendita presentate in data 6 giugno 2013 e di ogni altro atto connesso e presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Vicenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137/2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70/2020;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2021 il dott. Alessio Falferi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2.10.2015, la società G.R.C. Spa impugnava la comunicazione del Comune di Vicenza di data 18.6.2015 di archiviazione di cinque domande dalla medesima presentate in data 6.6.2013 per l’autorizzazione commerciale per medie superfici di vendita.
In punto di fatto, la ricorrente premetteva quanto segue:
-nel corso dell’anno 2002 le società Promozioni Edilizie Spa, Incos Italia Spa e Verdi Immobiliari srl proponevano al Comune di Vicenza un Programma integrato di Riqualificazione Urbanistica Edilizia e Ambientale (Piruea) denominato “Pomari”, da realizzarsi all’interno di un ambito urbanistico di proprietà classificato come Piano Particolareggiato n. 4 (PP4) e finalizzato alla riqualificazione urbanistica;
-il Piruea “Pomari” era suddiviso in due ambiti: a) “A.E.” ambito edificato, all’interno del quale ricadevano edifici esistenti; b) “A.I.” ambito di intervento, destinato alla realizzazione degli interventi di completamento e riqualificazione;
-dopo l’approvazione del Consiglio Comunale, in data 9.5.2003 era sottoscritta la convenzione urbanistica di cui all’art. 4, lett. b) della L.R. n. 23/1999;
-successivamente, l’art. 38 della Variante Tecnica approvata con D.C.C. n. 1 del 26.1.2011 “ Ambito soggetto a Programma di Riqualificazione Urbanistica, Edilizia e Ambientale (Piruea) ” recepiva le norme attuative del Piruea riconoscendo le destinazioni urbanistiche ivi previste;
-in esecuzione del piano la ricorrente realizzava standard e opere pubbliche compensative per un controvalore complessivo di euro 8.117.131,71, ma l’Amministrazione comunale non ottemperava altrettanto tempestivamente alle proprie obbligazioni, come dimostrato dai numerosi contenziosi avviati;
-in seguito, la ricorrente –subentrata nel frattempo a Promozioni Edilizie Italia Spa – presentava 2 istane di autorizzazione all’apertura di medie strutture di vendita nel settore alimentare il cui procedimento avviato con pec del 23.12.2012 restava senza esito;
-entrata in vigore la L.R. n. 50/2012, la ricorrente, in data 6 e 7 giugno 2013, presentava 5 nuove istanze di autorizzazione all’apertura di medie strutture di vendita che l’Amministrazione sospendeva, ex art. 21 della L.R. 50/2012, in attesa dell’approvazione del regolamento attuativo e della variante urbanistica adeguativa di cui all’art. 4 della medesima legge regionale;
-una volta avveratasi la condizione sospensiva dei procedimenti in corso, con l’approvazione della variante adeguativa assunta con D.C.C. n. 61 del 16.12.2014, che localizzava l’esistenza di un parco commerciale nelle aree del Piruea “Pomari”, in data 18.6.2015 era disposta la revoca della sospensione dei procedimenti autorizzativi nonché l’archiviazione delle istanze in quanto “ le domande possono essere ora valutate stante il sostanziale mutamento della classificazione urbanistica dell’area di interesse, solo se presentate ai sensi di quanto previsto dall’art. 19 della LR 50/2012 e di quanto previsto dall’allegato A della DGR n. 1047 del 18.06.2013 ”;
Tanto premesso e precisato che il tempo necessario alla ripresentazione e all’istruttoria delle istanze commerciali alla luce del rinnovato quadro urbanistico avrebbe determinato la nuova decadenza dei titoli edilizi medio tempore conseguiti, la ricorrente, in sintesi, formulava le seguenti censure: 1) violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 per mancata comunicazione del preavviso di rigetto; 2) violazione del combinato disposto di cui all’art. 21 comma 2 della L.R. 50/2012 e al comma 2 dell’art. 16 della DGR n. 1047/2013, essendo sussistenti entrambe le condizioni previste dalla disciplina per il rilascio delle autorizzazioni, trattandosi di medie strutture di vendita già localizzate dalle norme del programma integrato ed essendo vigente tra le parti una convenzione urbanistica sottoscritta in data antecedente all’entrata in vigore della legge regionale; 3) violazione dell’art. 21, comma 3, della L.R. n. 50/2012, atteso che le istanze riguardavano, pacificamente, l’insediamento di medie strutture commerciali all’interno di un programma finalizzato al recupero e alla riqualificazione di edifici degradati nell’ambito di aree dismesse e/o degradate; 4) difetto di motivazione e violazione dei principi del giusto procedimento amministrativo di cui all’art. 1 della legge n. 241 del 1990, nonché violazione del principio di correttezza e buona fede dell’agire amministrativo.
La ricorrente formulava, altresì, domanda di risarcimento del danno.
Resisteva in giudizio il Comune di Vicenza che chiedeva il rigetto del ricorso.
In vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie difensive. In particolare, l’Amministrazione comunale ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse stante la presentazione, da parte della ricorrente, di nuova domanda di permesso di costruire relativa ai medesimi edifici oggetto delle cinque domande di autorizzazione commerciali archiviate, con avvio della procedura di VIA, la quale si concluderà con il rilascio anche della relativa autorizzazione commerciale; nel merito, ha contestato puntualmente le censure avversarie chiedendone il rigetto. La ricorrente ha evidenziato la persistenza dell’interesse al ricorso, non essendo il procedimento pendente avanti alla Provincia di Vicenza ancora concluso, stante la presentazione di documentazione integrativa; nel merito, ha ribadito le censure articolate in ricorso.
Alla Pubblica Udienza del 10 marzo 2021, il ricorso è passato in decisione, come da verbale
In via preliminare, si rileva che il ricorso è procedibile in quanto, pacificamente, il nuovo procedimento avviato dalla ricorrente non è ancora giunto a (positiva) conclusione, permanendo, pertanto, l’interesse della medesima alla definizione del pronte ricorso.
Nel merito, il ricorso è fondato, nei limiti e termini di seguito precisati, in relazione alla censura di cui al terzo motivo di ricorso, che appare dirimente, potendo restare assorbite le ulteriori questioni solevate dalla parte ricorrente.
Invero, l’art. 21, comma 3, della L.R. 28 dicembre 2012, n. 50 dispone che “ 3. In attesa dell'approvazione del regolamento regionale di cui all'articolo 4 e dell'adeguamento dello strumento urbanistico comunale alle previsioni del medesimo regolamento, il rilascio dell'autorizzazione commerciale per le medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati è subordinato alla verifica da parte del comune della condizione che si tratti di un intervento di recupero e riqualificazione di aree o strutture dismesse o degradate ”.
L’Amministrazione comunale, pertanto, non avrebbe potuto, sic et simpliciter , sospendere e successivamente archiviare le cinque istanze presentate dalla ricorrente il 6 e 7 giugno 2013, dovendo previamente verificare la sussistenza della condizione fissata dalla richiamata disposizione normativa relativamente alla tipologia di intervento, cioè se si fosse trattato (o meno) di un intervento di recupero e riqualificazione di aree o strutture dismesse o degradate.
Dagli atti di causa, non risulta che l’Amministrazione comunale, prima di adottare gli atti contestati, abbia concretamente effettuato la verifica della condizione prevista dalla disciplina normativa introdotta dalla legge regionale n. 50/2012.
Solo sotto tale profilo, pertanto, l’atto impugnato è illegittimo e va annullato, restando in capo all’Amministrazione comunale l’onere di verificare la sussistenza di tutti i presupposti per l’applicazione della suddetta previsione normativa.
Pur volendo prescindere dagli esiti dell’attività che l’Amministrazione è chiamata a compiere, la domanda risarcitoria formulata in ricorso non può comunque trovare accoglimento, stante la assoluta mancanza di allegazione probatoria in ordine all’asserito danno lamentato in ricorso.
In ragione della particolarità della vicenda, le spese di causa possono essere totalmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come da motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Mara Spatuzzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO