CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 09/02/2026, n. 2111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2111 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2111/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SINISI MARCELLO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14243/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Sant'Antimo - Via Roma 168 80029 Sant'Antimo NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249052890818000 TARES 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1728/2026 depositato il 02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 18.7.2025 nei confronti dell'ADER e del Comune di Sant'Antimo il sig. Ricorrente_1
ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 07120249052890818000 di € 74.870,42, asseritamente notificatagli in data 20.5.2025, limitatamente alla cartella di pagamento n.07120220044822708000 presumibilmente notificata in data 08.4.2022 dal comune di Sant'Antimo relativa al mancato pagamento della tassa sui rifiuti Tares anno 2013 per l'importo di € 509,46; il ricorrente ha eccepito l'illegittimità della intimazione per difetto di motivazione e la prescrizione quinquennale;
tanto dedotto, l'istante ha chiesto l'annullamento della intimazione, vinte le spese con distrazione. Si è costituita l'ADER eccependo la tardività del ricorso stante l'intervenuta notifica a mezzo pec della intimazione opposta già cartella in data 22.10.2024
e l'infondatezza in ogni caso del ricorso, stante la rituale notifica della cartella presupposta impugnata alla data suindicata, sempre a mezzo pec all'indirizzo pec Email_4 del contribuente. Non si è costituito il Comune di Sant'Antimo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile in quanto tardivamente esperito il 18.7.2025, stante la prova della rituale notifica – a mezzo pec – della intimazione opposta, già in data 22.10.2024. Dal sin qui argomentato consegue l'inammissibilità del presente ricorso, notificato oltre il termine di 60 giorni previsto dall'art. 21 comma 1 del d.lgs. n. 546/1992. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte istante e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 150,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, nei confronti di ADER.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SINISI MARCELLO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14243/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Sant'Antimo - Via Roma 168 80029 Sant'Antimo NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249052890818000 TARES 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1728/2026 depositato il 02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 18.7.2025 nei confronti dell'ADER e del Comune di Sant'Antimo il sig. Ricorrente_1
ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 07120249052890818000 di € 74.870,42, asseritamente notificatagli in data 20.5.2025, limitatamente alla cartella di pagamento n.07120220044822708000 presumibilmente notificata in data 08.4.2022 dal comune di Sant'Antimo relativa al mancato pagamento della tassa sui rifiuti Tares anno 2013 per l'importo di € 509,46; il ricorrente ha eccepito l'illegittimità della intimazione per difetto di motivazione e la prescrizione quinquennale;
tanto dedotto, l'istante ha chiesto l'annullamento della intimazione, vinte le spese con distrazione. Si è costituita l'ADER eccependo la tardività del ricorso stante l'intervenuta notifica a mezzo pec della intimazione opposta già cartella in data 22.10.2024
e l'infondatezza in ogni caso del ricorso, stante la rituale notifica della cartella presupposta impugnata alla data suindicata, sempre a mezzo pec all'indirizzo pec Email_4 del contribuente. Non si è costituito il Comune di Sant'Antimo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile in quanto tardivamente esperito il 18.7.2025, stante la prova della rituale notifica – a mezzo pec – della intimazione opposta, già in data 22.10.2024. Dal sin qui argomentato consegue l'inammissibilità del presente ricorso, notificato oltre il termine di 60 giorni previsto dall'art. 21 comma 1 del d.lgs. n. 546/1992. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte istante e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 150,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, nei confronti di ADER.