Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 09/02/2026, n. 2111
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Tardività del ricorso

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché tardivamente esperito, essendo stata provata la rituale notifica dell'intimazione a mezzo PEC in data anteriore al termine previsto per la proposizione del ricorso.

  • Inammissibile
    Difetto di motivazione dell'intimazione

    La doglianza relativa al difetto di motivazione non è stata esaminata in quanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività.

  • Inammissibile
    Prescrizione quinquennale

    La doglianza relativa alla prescrizione non è stata esaminata in quanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 09/02/2026, n. 2111
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 2111
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo