Articolo 1 della Legge 20 luglio 1951, n. 658
Articolo 2
Versione
8 settembre 1951
Art. 1.
Il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 444 , e' ratificato con la seguente modificazione:
Articolo unico. - E' sostituito dal seguente:
"Sino a quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere concessi ai militari della Guardia di finanza, secondo le norme vigenti per il tempo di guerra, promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra, per fatti d'arme compiuti durante la guerra 1940-45".
Entrata in vigore il 8 settembre 1951