Sentenza 25 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/10/2002, n. 15064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15064 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2002 |
Testo completo
Z 0 2150642 REPUBBLICA ITALIANA R.Gn°22057/20 b 35253 IN NOME L PO LO I 3905 ASSAZIONE LA CORTE SUR EMA Rep. SEZIONI UNITE CIVILI Ud. 05.04.2002 ; Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati Dott. IU IANNIRUBERTO - Presidente - - Presidente di sezione - 66 Alfio FINOCCHIARO 66 Giovanni PAOLINI - Consigliere - Vincenzo PROTO 66 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE NA TA 66 -> UFFICIO COPIE Richiesta con LE MORE 66 Enrico ALTIERI dal Sig. RI OS EL per diritu 1.55 -> 11 2 011 2002. EF AR NG 66 ✓ IL CANCELLIERE 66 IU SALME' rel. -> ha pronunciato la seguente SENTENZA CELLERIA sul ricorso proposto da cons. IU Salmè 1 682 2002 COMUNE di CAVENAGO DI BRIANZA, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Cosseria 5, presso l'avv. Enrico Romanelli che lo rappresenta e difende, in unione con l'avv. Giovanni RItti, per procura speciale in calce al ricorso ricorrente
contro
OLIMPIA TENSIOTATTIVI s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via S. Valentino 21 presso l'avv. Antonerlla Giglio, che la rappresenta e difende, in unione con gli avvocati RI Bassani e Francesco Rosica, per procura speciale in calce al controricorso, controricorrente avverso la sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche del 22 giugno 2000. Sentita la relazione della causa svolta dal cons. IU Salmè alla pubblica udienza del 5 aprile 2002; sentiti l'avv. Enrico Romanelli e l'avv. RI Bassani;
sentito il p.m., in persona del sost. proc. gen. dott. Antonio Martone che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso del 16 luglio 1990 la società Olimpia Tensioattivi ha convenuto in giudizio davanti al tribunale regionale delle acque pubbliche di NO il comune di Cavenago di Brianza chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti cons. IU AM 2 a causa dell'allagamento del proprio opificio industriale, conseguente all'invasione delle acque verificatasi a seguito dei violenti nubifragi avvenuti nei giorni 18 e 19 maggio 1987, che avevano provocato la formazione di grandi masse d'acqua,il cui regolare deflusso era stato impedito dall'inidonea realizzazione delle opere di tombinatura, canalizzazione e copertura, che avevano ristretto l'alveo del torrente Cava. Il comune ha eccepito l'incompetenza del tribunale adito e, nel merito, l'infondatezza della domanda. Il tribunale regionale, con sentenza non definitiva del 29 settembre 1995 ha dichiarato il comune responsabile dell'illecito e con sentenza definitiva del 16 febbraio 1999 lo ha condannato al risarcimento dei danni nella misura di €. 431.109.792, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dal 19 maggio 1997 e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate, nonché gli ulteriori interessi legali sulla somma rivalutata dalla data della sentenza al saldo. Il tribunale superiore della acque pubbliche ha confermato questa pronuncia osservando, per quanto ancora rileva in questa sede che: a) l'eccezione d'incompetenza é infondata perché la competenza si determina sulla base delle prospettazioni dell'attore, prescindendo dalla loro fondatezza e dalle eccezioni di merito che si traducono in mere difese senza ampliare l'ambito della controversia;
il comune aveva prospettato la tesi secondo cui i danni erano stati prodotti dall'eccezionalità delle precipitazioni atmosferiche, ma tale tesi non influiva sull'oggetto della controversia concernente la ལ་བ་ལ་འ་ར་རིན་མ་ cons. IU AL 3 richiesta di risarcimento dei danni direttamente dipendenti dalla progettazione e attuazione di opere idrauliche, bensì sul merito della pretesa;
peraltro, gli accertamenti tecnici eseguiti in corso di causa avevano confermato la prospettazione dell'attrice secondo la quale la progettazione e l'esecuzione delle opere idrauliche faceva parte della sequenza causale che aveva provocato i danni lamentati;
b) nel merito, l'eccezionalità dell'evento atmosferico é stata esclusa sulla base di una c.t.u. condivisibile, perché fondata su un'argomentazione articolata e persuasiva, nonché su dati chiari ottenuti utilizzando metodi scientifici adeguati;
in particolare il c.t.u., dopo essere prospettato l'ipotesi che si fosse verificata un'eccezionale concentrazione di nubi sul bacino del torrente Cava, ha affermato che, anche tale ipotesi, non avrebbe rivestito i caratteri dell'eccezionalità; tali considerazioni escludono anche l'imprevedibilità dell'evento; c) le eventuali corresponsabilità delle autorità regionali, che avevano approvato il progetto delle opere di cui si tratta, non é idonea a sottrarre il comune alle sue responsabilità, in quanto in tema di responsabilità extracontrattuale opera il principio della solidarietà tra tutti i danneggianti (art. 2055 c.c.); d) la quantificazione dei danni é stata correttamente effettuata dal tribunale regionale e globalmente e genericamente contestata dal comune appellante;
comunque, la quantificazione é basata sull'accertamento tecnico preventivo cons. IU AL ritualmente espletato, sui documenti prodotti dalla società attrice, e sull'espresso accordo del c.t. di parte in ordine alla stima effettuata dal c.t.u.; e) in ordine al cumulo di rivalutazione e interessi legali, il tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi seguiti dalla giurisprudenza di questa Corte, applicando gli interessi sulle somme via via rivalutate e con ciò escludendo la duplicazione del risarcimento. Avverso la sentenza del TSAP il comune ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi illustrati con memoria. Resiste con controricorso la società Olimpia tensioattivi. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo il comune ripropone l'eccezione d'incompetenza del tribunale regionale, deducendo la violazione dell'art. 140 lettera e del r.d. n. 1175 del 1933 e difetto assoluto di motivazione. Richiamato il principio che la competenza in ordine alle domande risarcitorie appartiene al tribunale regionale delle acque pubbliche solo quando i danni sono direttamente ed esclusivamente dipendenti dall'esecuzione, manutenzione e funzionamento dell'opera idraulica, mentre è esclusa quando tali domande sono connesse solo in via occasionale con le vicende relative al governo delle acque, il ricorrente sostiene che nella specie l'evento dannoso deve ricondursi esclusivamente all'eccezionalità del fenomeno atmosferico, non potendo condividersi le conclusioni del c.t.u. e comunque non potendo escludersi l'esistenza di concause (entità del fenomeno atmosferico, posizione dell'opificio rispetto al piano stradale) che insieme alle opere cons. Giusepe AL 5 idrauliche hanno determinato l'evento. Nel dubbio, comunque, avrebbe dovuto prevalere la competenza del giudice ordinario. Tra l'altro, il TRAP, richiamando in ordine alla responsabilità esclusiva del comune la propria sentenza non definitiva, aveva omesso di considerare che nei confronti di detta sentenza era stata proposta riserva d'appello. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta che gli sia stata attribuita la responsabilità dell'evento dannoso, o, quanto meno che tale responsabilità sia stata accertata come esclusiva (violazione del r.d. n. 523 del 1904, della legge n. 744 del 1911, della legge n. 1688 del 1921 e delle leggi regionali n. 75 e n. 58 del 1979). La progettazione delle opere idrauliche alle quali si imputa la causazione del danno è stata autorizzata e approvata dalla regione, mentre il comune è stato mero esecutore del provvedimento regionale. Quanto meno la regione era corresponsabile e doveva essere chiamata in causa come litisconsorte necessario. Con il terzo motivo, deducendo la violazione degli articoli 2697 e 2727 c.c. e vizio di motivazione, il comune lamenta che nella quantificazione dei danni si sia tenuto conto delle merci che sarebbero state presenti nell'opificio. La prova dell'esistenza di tali merci risultava, infatti, solo da una documentazione formata dalla stessa società danneggiata;
i c.t. di parte avevano concordato sulla stima, ma non avevano riconosciuto che le merci erano effettivamente esistenti al momento del sinistro;
non possono trarsi presunzioni dalla documentazione di cons. IU AL parte e, comunque, il TSAP non avrebbe spiegato in base a quale motivo la prova dei danni poteva derivare da una presunzione. Con il quarto motivo, denunciando la violazione dell'art. 1223 c.c., il ricorrente lamenta che sia stata operato il cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi, senza applicare il correttivo suggerito dalla giurisprudenza del tribunale di NO (interessi sulla semisomma tra capitale e capitale rivalutato).
2. Contrariamente a quanto sostiene la società controricorrente, il motivo di ricorso con il quale il comune ripropone l'eccezione d'incompetenza è ammissibile. Il riferimento ai fatti sui quali si fonda la domanda non è d'ostacolo all'esercizio dei poteri di controllo sollecitato dal ricorrente, perché, come è noto, in materia di competenza questa Corte è anche giudice del fatto. Il motivo, tuttavia, è infondato. Il principio pacifico è che, ai fini dell'individuazione del giudice competente, qualunque sia il titolo sul quale tale competenza si radichi, la determinazione della materia del contendere va fatta, anzitutto, con riferimento alla domanda e cioè al contenuto della pretesa e ai fatti dedotti a fondamento di questa e indipendentemente dalla fondatezza della domanda stessa. Il giudice, peraltro, può qualificare liberamente sotto l'aspetto giuridico la domanda e tenere conto dell'eccezione del convenuto, che può costituire fonte complementare degli elementi determinativi della competenza che non possa già radicarsi, in concreto, sulla base della domanda, ma non può importare l'esclusione di tale competenza ove essa sia già ravvisabile alla stregua del petitum sostanziale;
in particolare, А cons. IU AL 7 sono irrilevanti, ai cennati fini della individuazione del giudice competente, la contestazione, da parte del convenuto, dei fatti giuridici dedotti dall'attore a fondamento della domanda. Ora, non v'è dubbio che la domanda risarcitoria della Olimpia Tensiotattivi s.n.c. sia stata formulata sulla base dell'allegazione di una erronea progettazione ed esecuzione dell'opera idraulica, dalla quale sarebbe direttamente derivato l'evento dannoso, e ciò è sufficiente a radicare la competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche, ai sensi dell'art. 140 lettera e del r.d. n. 1775 del 1933. Estranea alla questione della determinazione della competenza è invece l'indagine sulla fondatezza nel merito della domanda, sollecitata dall'eccezione del comune che ha sostenuto che l'evento era stato provocato da eccezionali agenti atmosferici, indagine che peraltro, si è conclusa in senso favorevole all'attrice. Ne deriva anche l'irrilevanza della deduzione del ricorrente secondo cui, quanto meno, nel merito, dovrebbe ammettersi il concorso con le cause ascrivibili alla progettazione ed esecuzione dell'opera idraulica di altre concause e il richiamo a un principio in base al quale nel dubbio dovrebbe darsi la prevalenza alla competenza del giudice ordinario.
3. Il secondo motivo è inammissibile perché ripropone argomentazioni già esaminate e respinte dal TSAP, senza formulare censure nei confronti della ratio decidendi consistente nell'affermazione che “eventuali responsabilità concorrenti di altri organi o enti non varrebbe a sottrarre il comune di Cavenago alle sue cons. IU AT responsabilità, vertendosi in tema di responsabilità extracontrattuale in cui opera il principio di cui all'art. 2055 cod. civile." Del pari inammissibile è il terzo motivo con il quale viene censurata la valutazione delle prove sulle quali si è fondata la quantificazione dei danni. Nè risponde a verità che il TSAP abbia del tutto omesso la motivazione del ricorso alle presunzioni, perché, al contrario, l'esistenza di beni e merci diverse da quelle descritte nell'accertamento tecnico preventivo, effettuato dopo undici mesi dai fatti, è stata affermata indicando espressamente gli argomenti che giustificano tale accertamento (operatività dell'opificio al momento dei fatti dannosi, rimozione di materiali e fango con una ruspa dopo l'alluvione acc iamento tecnico preventio espletato dopo undici mesi) ed è estraneo all'ambito del giudizio di legittimità nella materia di cui si tratta, come si desume dal combinato disposto dell'art. 111 cost. e degli art. 200 e 201 del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, la valutazione della sufficienza e correttezza della motivazione, dovendo questa Corte limitarsi ad accertarne l'esistenza, formale e sostanziale.
4. Il quarto motivo è infondato. Applicando gli interessi sulle somme via via rivalutate il TSAP ha fatto puntuale applicazione del pacifico orientamento di questa Corte che ha più volte affermato che con questo accorgimento si evita la duplicazione di risarcimento che deriverebbe dall'applicazione degli interessi sulla somma rivalutata, ma con decorrenza dalla data del fatto. Il ricorso, in conclusione deve essere respinto. cons. IU AL + Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio che si liquidano in € 90, 00 oltre a € 5.000,00 per onorari. Così deciso in Roma il 5 aprile 2002 nella camera di consiglio delle sezioni unite civili. Il president L'estensore p Swanhi Giambattis Depositsta in cancofiake 2.5.0.TT. 2002- IL CANCELLIERE BY Giovanni Giamba fly 1095 129.11 456T 3099 тво, 10 GENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 NOV. 2002 Serie 4 Registrung in 50223 149.10 (euro. CENT 5/10 p. 8 rizi PO) Responsab udiziari (Dr M. BAC HN) cons. IU Salmè 10