Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/04/2025, n. 1926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1926 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 8972/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Venezia, seconda sezione civile, quale giudice monocratico, nella persona del dr. Carlo Azzolini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 8972/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data
19.06.2023 vertente, tra
, Parte_1 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli Avv. Matteo Miatto del Foro di Treviso e Marco Seppi del Foro di Venezia ed elettivamente domiciliata presso i loro indirizzi telematici;
-attrice- contro
, Controparte_1
-convenuta contumace-
e
Controparte_2
, in persona del Ministro p.t.,
[...] rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Venezia, domiciliata ex lege in Venezia,
p.zza San Marco 63;
-convenuto- avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
(art. 2043 c.c. e norme speciali); conclusioni delle parti: come da verbale d.d. 3.04.2025; per i seguenti motivi della decisione in
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , quale erede -in quanto figlia- di Parte_1
deceduto il 16.04.2007, ha convenuto dinanzi a questo Tribunale -quale Giudice del Persona_1 domicilio del creditore e luogo di esecuzione dell'obbligazione- la Controparte_1
(quale successore del c.d. “ ”), in persona del suo l.r., al fine di vederla condannata, in solido CP_2 con il , previo accertamento della responsabilità dello Stato tedesco Controparte_3 quale successore del c.d. ”, per i crimini di guerra e contro l'umanità perpetrati ai danni del CP_2 padre (consistiti nella sua cattura, deportazione in e internamento con sottoposizione ai lavori CP_1 forzati in un deposito di munizioni e in una fucina delle ferrovie dapprima presso lo Stammlager I-A di
Stablack e poi presso lo Stammlager V-A di Ludwigsburg), al pagamento a suo favore di una somma di denaro a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal de cuius
(segnatamente, € 19.987,20 a titolo di danno patrimoniale, costituito dal mancato pagamento del salario per i lavori effettuati, in applicazione del criterio del salario medio corrisposto agli operai generici negli anni 1943-1945; € 138.190,52 a titolo di danno non patrimoniale in applicazione del criterio di pagina1 di 11
L'attrice ha esposto in fatto che il di lei padre , mentre prestava servizio Persona_1 militare nell'Esercito TAno come caporale maggiore, era stato catturato il 10.09.1943 dai militari del e deportato in su un carro merci fino ai campi di concentramento di Stablack e CP_2 CP_1
Ludwigsburg ove era poi rimasto fino all'8.04.1945 in condizione di schiavitù e sottoposto a lavori forzati massacranti quale “internato miliare” in stato di denutrizione e in pessime condizioni igieniche. Alla luce di tali circostanze, per quanto qui rileva, l'attrice ha sostenuto, per un verso, la giurisdizione del giudice italiano in relazione alle pretese risarcitorie avanzate nei confronti della
-unica titolare dal lato passivo dell'obbligazione risarcitoria, essa Controparte_1 essendo tenuta indenne ex lege dallo Stato italiano unicamente con riguardo all'esecuzione forzata in assenza di qualsiasi fenomeno successorio- successivamente alla sentenza della Corte costituzionale n.
238/2014 (con cui la Consulta aveva dichiarato l'incostituzionalità per violazione dei parametri di cui agli artt. 2 e 24 Cost. dell'art. 3 della L. 14 gennaio 2013 n. 5 e dell'art. 1 della L. 17 agosto 1957 n. 848 limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite nella parte in cui obbligava il giudice italiano ad adeguarsi alla sentenza della CIG del 3 febbraio 2012 e, per l'effetto, a negare la propria giurisdizione nella causa civile di risarcimento del danno per crimini contro l'umanità, commessi iure imperii da uno Stato straniero nel territorio italiano in ragione del superiore principio di immunità dello Stato straniero senza che, per le vittime, fosse prevista alcuna altra forma di riparazione giudiziaria dei diritti fondamentali violati) e, per altro verso, la chiara imprescrittibilità -riconosciuta a livello internazionale- del diritto al risarcimento del danno per la speciale natura di crimine contro l'umanità dell'illecito perpetrato dalla convenuta ai danni del suo congiunto (categoria di delitto affermata per la prima volta nella risoluzione 95-I dell'11 dicembre 1946 dall'Assemblea Generale delle
Nazioni Unite e poi successivamente riaffermata nei principi di diritto internazionale adottati nel giugno del 1950 dalla Commissione di diritto internazionale delle Nazioni Unite, sia nelle risoluzioni del
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 25 maggio 1993, n. 827/1993, e 8 novembre 1994, n. 955/94, sia infine nella Convenzione con la quale è stata istituita la Corte penale internazionale, sottoscritta a
Roma il 17 luglio 1998; categoria, peraltro, applicabile retroattivamente come confermato dall'art. 7 co. 2 CEDU, senza dubbio nell'ordinamento civile) e, in ogni caso, la decorrenza del relativo termine prescrizionale solo a partire dalla sentenza n. 5044/04 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione o, più correttamente, dalla sentenza n. 238/14 della Consulta (che ha definitivamente obliterato il precedente indirizzo giurisprudenziale restrittivo in tema di immunità giurisdizionale).
La LI pur ritualmente convenuta mediante notifica Controparte_1 Cont all'Ambasciatore della a Roma tramite il Pubblico Ministero, è rimasta contumace.
Per contro, a mezzo della difesa erariale (cui era stata notificata la citazione in adempimento dell'art. 43 del D.L. 30.04.2022 n. 36), si è costituito in giudizio il Controparte_3 presso il quale è stato costituito ex art. 43 del D.L. 30.04.2022 n. 36 (convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79) il per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e CP_5 contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e CP_2
l'8 maggio 1945 in continuità all'Accordo tra la LI italiana e la Controparte_1 reso esecutivo con decreto del Presidente della LI 14 aprile 1962, n. 1263.
[...] Contr Con articolata ricostruzione, il convenuto ha essenzialmente sostenuto di essere l'unico soggetto legittimato dal lato passivo del rapporto sostanziale dedotto in giudizio tanto alla luce del pagina2 di 11 predetto Accordo tra Stati del 1962 tanto alla luce del citato D.L. 36/2022 intervenuto in sua continuità, scopo di tali fonti essendo quello di tenere indenne la LI LE TE (da ultimo con le risorse del Fondo istituito) dalle azioni e pretese legali vantate nei confronti della medesima dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità da parte delle forze del nel periodo '39-'45 CP_2 al fine di non incorrere nella violazione degli obblighi assunti dall'TA sul piano internazionale. Contr In altri termini, secondo il l'art. 43 del decreto da ultimo citato avrebbe determinato l'applicazione di un'ipotesi di accollo ex lege secondo il paradigma di cui al 1273 co. 1 c.c. o un fenomeno di successione a titolo particolare nell'obbligazione risarcitoria, come peraltro si evincerebbe dalle circostanze per le quali: a) i diritti risarcitori delle vittime del Terzo Reich possono essere fatti valere esclusivamente sul Fondo istituito presso il MEF (comma 2), con espressa esclusione di eventuali azioni esecutive nei confronti della (comma 3); b) il Governo italiano – attraverso il MEF – è CP_1 stato espressamente legittimato in nome e nell'interesse proprio a stipulare transazioni con i danneggiati
(comma 2); c) gli atti introduttivi relativi ai giudizi non ancora pendenti devono essere notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del c.p.c..
Ciò chiarito, il , oltre ad eccepire in via pregiudiziale, la nullità della citazione per CP_3
l'assoluta indeterminatezza dei fatti ivi esposti ex art. 163 n. 2 e 4 c.p.c., ha altresì eccepito, in via preliminare di merito, l'intervenuta prescrizione della domanda attorea di risarcimento del danno patrimoniale ex art. 2043, 2947 co. 3 c.c. (essendo decorso il termine di prescrizione di 15 anni stabilito ex art. 157 c.p. per il reato di riduzione in schiavitù previsto dall'art. 600 c.p., unica fattispecie criminosa applicabile ratione temporis, non essendovi alcun impedimento giuridico alla predisposizione delle domande risarcitorie prima della pronuncia della Consulta del 2014 né potendo trovare applicazione il principio di imprescrittibilità dei crimina iuris gentium poiché i reati perpetrati ai danni del de cuius sarebbero stati commessi in data antecedente alla elaborazione dei medesimi con conseguente limite costituito dal principio di irretroattività della norma penale riconosciuto a livello internazionale e interno -art. 25 Cost.-, o in ogni caso, essendo trascorso il termine di 5 anni ex art. 2947 co. 3 seconda parte c.c. dalla presumibile morte del reo, non individuato dall'attrice) nonché della domanda di risarcimento del danno patrimoniale consistente nella retribuzione per l'attività svolta nel campo di detenzione (essendo decorso l'ordinario termine decennale dalla liberazione dal campo).
Nel merito, il convenuto, nel sottolineare le lacune attoree in punto di allegazione e CP_3 prova dei fatti costitutivi della pretesa, ha evidenziato che, qualora il fosse stato catturato in Per_1 quanto militare dell'esercito italiano, questi avrebbe dovuto essere considerato prigioniero di guerra con conseguente conformità del suo trasferimento e internamento (con adibizione al lavoro, ancorché non forzato) alla disciplina internazionale contenuta nella Convenzione dell'Aja del 1907 (artt. 4-6) nella
Convenzione di Ginevra del 1929. Per l'effetto, così inquadrata la fattispecie (con esclusione dell'avvenimento dalla categoria dei crimini di guerra o dei delitti contro l'umanità), a dire del non sussisterebbe la giurisdizione del Giudice TAno in ragione del principio internazionale CP_3 di immunità dello Stato estero per gli atti compiuti iure imperii.
In ogni caso, secondo il MEF, anche a voler astrattamente sussumere la fattispecie nell'ambito dei crimini di guerra o contro l'umanità così aderendo alla tesi della deroga al principio di immunità internazionale, vi sarebbe comunque carenza di giurisdizione del Giudice italiano atteso che la violazione dei diritti fondamentali -derivante dai lavori forzati e dalla riduzione in schiavitù con trattamento inumano- sarebbe avvenuta esclusivamente in in ragione dell'affermato concreto CP_1 trattamento inumano e contrario alla menzionata Convenzione del 1907 e non già in TA (ove sarebbe avvenuta esclusivamente la cattura, legittima secondo il diritto bellico vigente all'epoca dei fatti)
pagina3 di 11 cosicché, ai sensi dell'Art. 3 co. 1 della L. 218/1995, la giurisdizione dovrebbe radicarsi unicamente presso il giudice tedesco (la RF non essendo “domiciliata o residente” in TA e la rappresentanza diplomatica dell'Ambasciatore non comportando quella processuale), non potendo peraltro trovare applicazione il comma 2 (la Convenzione di Bruxelles del 27.9.1968 non trovando applicazione, secondo il costante orientamento della CGUE, a controversie relative ad attività che costituiscono espressione della sovranità nazionale).
Ancora, anche a voler superare ogni questione in relazione alla giurisdizione, per il MEF alla fattispecie dovrebbe applicarsi il diritto tedesco ex art. 62 co. 1 della L. 218/1995 atteso che tanto l'evento quanto il danno si sarebbero verificati solamente in segnatamente presso il luogo di CP_1 internamento. Contr Infine, in relazione all'an e al quantum debeatur, il ha rilevato la lacunosità delle allegazioni (e delle prove) attoree in relazione a tutti i profili di illecito e di danno lamentati e la necessità, in ogni caso, di scomputare dall'eventuale risarcimento l'importo degli eventuali benefici o indennizzi ricevuti dall'attrice o dal de cuius con a) la legge 10 marzo 1955, n. 96; b) il decreto del
Presidente della LI 6 ottobre 1963, n. 2043; c) la legge 18 novembre 1980, n. 791 e d) la legge
29 gennaio 1994, n. 94 in ragione dell'operatività della compensatio lucri cum damno. L'attrice, per quanto qui maggiormente rileva, nel prendere posizione rispetto all'intervento in Contr giudizio del oltre a ribadire e la giurisdizione del Giudice italiano e la competenza territoriale di questo Tribunale nonché l'imprescrittibilità della pretesa risarcitoria avanzata, ha ribadito come, sul piano sostanziale, l'unico soggetto legittimato passivamente del rapporto controverso (avente ad oggetto il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dagli illeciti extracontrattuali perpetrati Cont con le deportazioni in dovesse ritenersi unicamente la , non potendosi ravvisare CP_1 Cont un'ipotesi di successione a titolo particolare dell'TA nei debiti della bensì, al più, un'atipica Cont espromissione cumulativa determinante la solidarietà nel pagamento tra l'TA (espromittente) e la (espromessa). Ha altresì evidenziato che l'obbligazione di pagamento gravante sul
[...] in forza dell'art. 43 del DL n. 36/2022, avente ad oggetto il pagamento Controparte_7 Cont delle somme liquidate nelle sentenze passate in giudicato emesse nei confronti della , sarebbe del tutto distinta e autonoma dall'obbligazione di risarcimento del danno gravante, sul piano sostanziale, unicamente sulla per l'effetto unico soggetto legittimato dal lato Controparte_1 passivo del rapporto controverso (ciò che, nella sua prospettazione, comporterebbe l'impossibilità di Contr un'azione diretta nei confronti del non legittimato nemmeno a transigere le controversie -potere, Cont questo, che spetterebbe solamente alla ). Contr Per tali ragioni l'attrice ha precisato di richiedere la condanna del -quale condebitore solidale per l'esecuzione forzata ex art. 43 del DL n. 36/2022- al pagamento delle somme invocate a titolo di risarcimento dei danni lamentati.
Su richiesta dell'attrice, il GI, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. per discussione orale e precisazione delle conclusioni riservando all'esito la decisione.
La causa passa ora in decisione. Cont La domanda attorea svolta nei confronti della non può essere accolta in ragione del difetto di giurisdizione del giudice italiano.
Occorre in primo luogo evidenziare, in fatto, che l'attrice ha agito dopo l'entrata in vigore dell'art. 43 del D.L. 30.04.2022 n. 36 (convertito con modificazioni in L. 29.06.2022 n. 79) istitutiva del relativo Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la pagina4 di 11 lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945. CP_2
Disposizione, questa, che ha comportato una determinante sopravvenienza normativa rispetto al quadro giuridico stabilito dalla sentenza n. 238/2014 della Corte costituzionale citata dalla stessa attrice.
Invero, con tale pronuncia la Consulta aveva dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 3 della legge 14 gennaio 2013, n.
5 -il quale obbligava il giudice nazionale ad adeguarsi alla pronuncia della
Corte internazionale di Giustizia (CIG) ovvero a negare la propria giurisdizione nelle cause di risarcimento dei danni per crimini contro l'umanità, ritenuti iure imperii, commessi dalla nel CP_1 territorio italiano nel corso della seconda guerra mondiale- e 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848, limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, -esclusivamente nella parte in cui obbligava il giudice italiano ad adeguarsi, nella fattispecie, alla sentenza della CIG del 3 febbraio
2012 e, per l'effetto, a negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero consistenti in crimini di guerra e contro l'umanità lesivi di diritti inviolabili della persona- per violazione, si badi, degli artt. 2 e 24 Cost..
Più specificamente, in applicazione dei c.d. “controlimiti”, era stato dichiarato incostituzionale l'obbligo del giudice italiano di adeguarsi alla pronuncia della CIG che gli imponeva di negare la propria giurisdizione nelle cause civili di risarcimento del danno per crimini contro l'umanità, commessi iure imperii da uno Stato straniero nel territorio italiano, perché in contrasto con il principio fondamentale della tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali assicurata dalla Costituzione italiana agli artt. 24 e 2, stante l'assenza di qualsiasi forma di riparazione giudiziaria dei diritti fondamentali violati.
In sintesi, per la Consulta solamente l'insussistenza della possibilità di una tutela effettiva dei diritti fondamentali mediante un giudice rendeva manifesto il contrasto della norma internazionale, come definita dalla CIG, con gli artt. 2 e 24 Cost. con conseguente esclusione del rinvio di cui all'art. 10, primo comma, Cost., limitatamente all'estensione dell'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati alle azioni di danni provocati da atti ritenuti iure imperii in violazione del diritto internazionale e dei diritti fondamentali della persona.
Ora, l'introduzione dell'art. 43 comma 3 del D.L. n. 36/22 (convertito con modificazioni in L. n.
79/2022) istitutiva del relativo Fondo -in espressa “continuità all'Accordo tra la LI italiana e la
LI di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della LI 14 aprile CP_1
1962, n. 1263”, vale a dire all'Accordo di Bonn del 1961-, con cui lo Stato italiano ha inteso farsi carico del “ristoro” dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità compiuti dalle forze armate del sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dichiarandosi CP_2 essenzialmente unico soggetto pagatore rispetto al debito della LI LE di Germania ex art. 1273 c.c. (come si evince dalla previsione della notifica della citazione all'Avvocatura dello Stato ex art. 144 c.p.c.), ha inequivocabilmente offerto alle vittime una forma di riparazione giudiziaria dei diritti fondamentali violati al ricorrere di alcuni requisiti (ovvero l'“accertamento” e la “liquidazione” dei danni subiti dalle vittime o la transazione con Stato TAno, e non già la “condanna” della LI
LE di Germania -rispetto alla quale appare esservi carenza di interesse ex art. 100 c.p.c.-, quest'ultima in alcun modo individuata come litisconsorte necessario del giudizio).
Ne consegue che, garantendo la novella legislativa in questione il diritto al giudice per la tutela dei diritti fondamentali alle vittime indipendentemente dalla presenza in giudizio della RF (essendo individuato lo Stato italiano come unico legittimato passivo o, comunque, come unico soggetto pagatore), non sussistono più i presupposti per negare il rinvio automatico dell'art. 10 Cost alla norma consuetudinaria di diritto internazionale -avente per ciò stesso rango costituzionale- relativa pagina5 di 11 all'immunità degli Stati esteri (la regola -prassi costante unita a opinio juris- è stata enucleata sin dal
1980 sulla scorta del principio di sovranità e eguaglianza degli Stati, v. art. 2 par. 1 della Carta delle
Nazioni Unite e ribadita nella sentenza della Corte Internazionale di Giustizia 3.12.2012 Germania vs.
TA) e, dunque, nel caso di specie, all'immunità della LI . Controparte_1
Rispetto alla domanda principale di condanna della non vi è Controparte_1 quindi giurisdizione del Giudice italiano.
Occorre a questo punto esaminare la domanda attorea di condanna del quale CP_3 condebitore solidale al risarcimento dei danni asseritamente patiti.
Per i motivi sopra esaminati, l'esame, in questo caso, dev'essere rivolto al merito della pretesa sussistendo evidentemente la giurisdizione del giudice italiano, il dovendosi ritenere -come CP_3 dal medesimo peraltro sostenuto- l'unico soggetto legittimato dal lato passivo del rapporto sostanziale controverso dedotto in giudizio in ragione della citata novella legislativa che, con il suo intervento, ha consentito la ri-applicazione, nell'ordinamento italiano, del principio di ordine pubblico internazionale afferente all'immunità degli Stati esteri. Invero, l'art. 43 del DL 36/2022 dà esatta continuità all'Accordo tra la LI italiana e la
LI , reso esecutivo con decreto del Presidente della LI 14 aprile Controparte_1
1962, n. 1263 avente ad oggetto “il regolamento di alcune questioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario” tra i due Paesi, in ordine alle quali a) la LI Germania si CP_1 impegnava a versare alla LI italiana, a definizione delle questioni economiche pendenti, la somma di 40 milioni di marchi tedeschi (art. 1, paragrafo 1); b) il Governo italiano dichiarava “definite” tutte le rivendicazioni e le richieste della LI TAna oppure delle persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della o nei confronti delle Controparte_1 persone fisiche o giuridiche tedesche, derivanti da diritti sorti nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 (art. 2, par. 1), assumendo altresì l'impegno a tenere indenne la Controparte_1 da ogni eventuale azione o pretesa legale relativa ad essi (par. 2).
[...]
La disposizione, in effetti, in armonia al principio di immunità degli Stati esteri e soprattutto in
(espressa) continuità all'Accordo internazionale tra Stati, mira a tenere indenne la LI LE
TE dalle azioni e pretese legali vantate nei confronti della medesima per i fatti specificati nel comma 1: i titoli giudiziari aventi ad oggetto le domande di risarcimento del danno proposte dalle vittime del Terzo Reich potranno trovare esecuzione -così il comma 3- esclusivamente sul Fondo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
La disposizione, in altri termini, dà luogo a una peculiare ipotesi di accollo del debito ex lege Cont fondato sull'accordo internazionale di Bonn tra (accollata) e TA (accollante) avente ad oggetto l'obbligazione di risarcimento delle vittime del Reich (accollatari) ex art. 1273 co. 1 c.c.. Ciò CP_2 trova conferma, oltre che nella regola di diritto internazionale sull'immunità, dalla stessa lettera della citata disposizione secondo cui: a) i diritti risarcitori delle vittime del Reich possono essere fatti CP_2 valere esclusivamente sul Fondo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (comma 2), con espressa esclusione di eventuali azioni esecutive nei confronti della (comma 3); b) il CP_1
Governo italiano – attraverso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – viene espressamente legittimato in nome e nell'interesse proprio a stipulare transazioni con i danneggiati (comma 2); c) gli atti introduttivi relativi ai giudizi non ancora pendenti sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del cod. proc. civ..
pagina6 di 11 In ragione dell'accollo, il Ministero accollante deve ritenersi legittimato a proporre, come in effetti ha tempestivamente fatto in comparsa di costituzione e risposta, le eccezioni in senso stretto spettanti all'accollata in forza del coordinato disposto degli artt. 1302 e 1273 c.c.. Tra esse, evidentemente, anche l'eccezione di prescrizione del diritto risarcitorio iure hereditatis che, dato il suo carattere preliminare, va esaminata per prima.
Occorre muovere dalla disposizione contenuta all'art. 43 co. 6 del DL n. 36/2022 laddove stabilisce che “fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data. La decadenza
è dichiarata d'ufficio dal giudice”. E' dunque lo stesso legislatore ad affermare, in maniera chiara ed inequivocabile, la prescrittibilità dei diritti oggetto delle azioni di accertamento e liquidazione dei danni esercitate dall'attrice a tutela delle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità perpetrati ai loro danni dai Cont militari dell'Esercito del Terzo Reich nel periodo 1943-1945 (e per tale motivo imputabili alla ). L'espresso riferimento normativo alla ordinaria prescrittibilità dei diritti di credito (perciò stesso sempre relativi) oggetto delle azioni esercitate dall'attrice contribuisce, unitamente ad altri molteplici motivi di cui si dirà infra, a rendere infondata la tesi attorea circa la loro imprescrittibilità, essenzialmente fondata, quest'ultima, sul principio dell'imprescrittibilità penale dei crimini di guerra e contro l'umanità affermatosi nell'evoluzione pattizia e giurisprudenziale dell'ordinamento internazionale in esito al secondo conflitto mondiale. Cont L'attrice, in effetti, attribuendo alla la responsabilità dei crimini di guerra e contro l'umanità perpetrati dai suoi miliari del a danno delle vittime italiane ha inteso estendere il CP_2 regime di imprescrittibilità di tali delitti alla loro pretesa civile in forza del combinato disposto ex artt.
2043, 2947 co. 3 c.c.. secondo cui “se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile”. Dev'essere in primo luogo osservato che il consolidato (e qui condiviso) orientamento dalle
Suprema Corte secondo cui l'art. 2947 cod. civ., "quando fa coincidere il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno con il termine di prescrizione stabilito dalla legge penale, si riferisce, senza alcuna discriminazione, a tutti i possibili soggetti passivi della pretesa risarcitoria, e si applica, perciò, non solo all'azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile, ma anche all'azione civile contro coloro che sono tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta" ovvero, nella specie, contro uno Stato per fatto illecito dei propri militari e non già solo nei confronti di essi come unici soggetti penalmente imputabili (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 6 febbraio 1989, n. 729; in senso analogo anche Cass. Sez. 3, sent. 28 ottobre 1978, n. 4937; Cass. Sez. 3, sent. 14 maggio 1977, n. 1941) intanto può trovare applicazione in quanto non si verifichi una causa di estinzione del reato diversa dalla prescrizione. La seconda parte del terzo comma dell'art. 2947 c.c. prevede in effetti che “se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi [per quanto qui rileva, cinque anni nel caso di risarcimento del danno derivante da fatto illecito], con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza divenuta irrevocabile”. Ora, l'attrice non ha evidentemente individuato gli autori delle condotte criminose cosicché, allo stato, considerati i molti decenni intercorsi tra queste ultime e la proposizione della domanda si deve ragionevolmente presumere che i rei siano ormai da tempo deceduti, con conseguente causa di estinzione del reato ex art. 150 c.p..
pagina7 di 11 Per l'effetto, si deve ritenere che, in assenza di più specifici elementi offerti dall'attrice, il diritto risarcitorio si sia estinto per prescrizione, essendo verosimilmente già decorsi cinque anni dalla presumibile morte dei rei (gli autori materiali del reato, per quanto ignoti, in quanto incardinati nell'esercito tedesco, dovevano necessariamente avere un'età di, almeno, sedici anni cosicché essi avrebbero circa 94 anni qualora in vita, a fronte di un'aspettativa di vita di 79 anni per un uomo tedesco, come documentato dal MEF).
Tuttavia, anche a voler considerare astrattamente non estinto il reato, si deve ritenere che, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, la condotta criminosa perpetrata dai militari del CP_2
nei confronti del de cuius inte integri il reato di riduzione in schiavitù previsto dall'art. 600 c.p.
[...] ratione temporis applicabile (con pena della “reclusione da cinque a quindici anni”) e non già, invece, quello di crimine di guerra o contro l'umanità, in quanto categoria di delitti riconosciuta e punita a livello internazionale pattizio solo successivamente al perfezionamento della condotta contestata.
Per l'effetto, in applicazione dell'art. 157 co. 1 n. 2 c.p. vigente all'epoca del fatto, si deve ritenere che il reato (e quindi il diritto risarcitorio, l'art. 2947, comma 3, prima parte, cod. civ., individuando il termine prescrizionale "con la tecnica del rinvio recettizio", rimanendo, però, operativo il principio dell'irretroattività della norma ex art. 11 preleggi) si sia estinto per prescrizione con il decorso di quindici anni dal giorno di cessazione della condotta illecita nel corso del 1945; certamente molti decenni prima, dunque, del momento di proposizione della domanda attorea.
Inoltre, contrariamente a quanto adombrato dall'attrice, dalla cessazione della condotta illecita o, quanto meno, dal 14.04.1962 (giorno in cui è stato dichiarato esecutivo con DPR l'accordo di Bonn tra e TA nell'ordinamento italiano) non vi era alcun ostacolo normativo alla CP_1 Cont proponibilità/ammissibilità della domanda risarcitoria nei confronti della -tanto che molte domande furono effettivamente proposte ancorché rigettate in ragione del rilevato difetto di giurisdizione del giudice italiano sulla scorta del principio di diritto internazionale pubblico afferente l'immunità degli Stati esteri o per altre ragioni di infondatezza nel merito- o nei confronti dell'TA
(quale Stato accollante).
Non è quindi meritevole di accoglimento la tesi attorea secondo la quale, prima della citata pronuncia della Corte costituzionale n. 238/2014, non sarebbe stato possibile (dal punto legale e non già fattuale)
l'esercizio di alcuna azione giudiziaria a tutela di tali diritti risarcitori ai sensi dell'art. 2935 c.c.: la stessa circostanza che la Corte costituzionale si sia pronunciata, in quell'occasione, nell'ambito di un giudizio in via incidentale sconfessa di per sé stesso tale prospettazione.
Costituisce in effetti orientamento pacifico quello per il quale “la disposizione dell'art. 2935 cod. civ., nello stabilire che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ha riguardo solo alla possibilità legale dell'esercizio del diritto, non influendo sul decorso della prescrizione l'impossibilità di fatto, quale l'ignoranza da parte del titolare dell'esistenza del diritto
(a meno che essa non sia imputabile al comportamento doloso della controparte). Il mutamento di un precedente orientamento giurisprudenziale - così come, in genere, le difficoltà od i dubbi sulla interpretazione di una norma, ed anche l'esistenza di un vizio di incostituzionalità, non ancora rilevato, della disposizione che disconosce un dato diritto- costituiscono altrettanti impedimenti solo fattuali, e non legali, all'esercizio del diritto medesimo, agli effetti dell'inizio del decorso della prescrizione ex art. 2935 cit.” (cfr. Cass. civ. n. 4235/96; n. 747/97; n. 21500/05).
Per tale ragione questo Tribunale non ritiene condivisibile nemmeno il principio affermato dalla
Corte di cassazione con la pronuncia n. 3642/2024 secondo la quale il dies a quo del termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni conseguenti ai crimini contro l'umanità commessi dal pagina8 di 11 regime nazista nei confronti di cittadini italiani durante la Seconda guerra mondiale non potrebbe essere individuato in una data anteriore al 2004, dal momento che solo a partire dalla sentenza delle Sezioni unite della S.C. n. 5044 del 2004 poteva considerarsi rispondente al "diritto vivente" l'esclusione dell'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri rispetto agli atti posti in essere in violazione dei diritti fondamentali dell'individuo.
Ciò in quanto la tutela giurisdizionale del diritto al risarcimento del danno per i trattamenti subìti dal de cuius nei campi di concentramento tedeschi ha sempre trovato (e trova ancora) perfetto riconoscimento, sul piano sostanziale, nel combinato disposto ex artt. 2043-2059 c.c. rimasto immutato tanto all'epoca della cessazione della condotta criminosa tanto nel 1962 tanto al momento del verosimile decesso dei rei, senza che l'azionabilità di tale diritto abbia mai potuto ritenersi legalmente e oggettivamente preclusa dagli ondivaghi approdi giurisprudenziali raggiunti dal diritto “vivente” in materia di immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile per atti compiuti iure imperii (questione peraltro evidentemente procedurale e inconferente rispetto al merito della pretesa sostanziale fondata sul citato combinato disposto).
Lo stesso dibattito giurisprudenziale insorto tra i giudici del merito (prima ancora che dinanzi alla Suprema Corte nel 2004) sul tema della giurisdizione nelle controversie aventi il medesimo oggetto di questo giudizio certifica, per così dire, la possibilità giuridica per le vittime dei militari del CP_2
di agire a tutela del diritto risarcitorio oggi vantato dall'attrice ben prima del 2004 (eventualmente
[...] anche mediante la richiesta di un incidente di costituzionalità nella prospettiva dei c.d. “controlimiti” posto che sin dalla pronuncia della Corte costituzionale 18 giugno 1979, n. 48, si trova affermato che “il meccanismo di adeguamento automatico previsto dall'art. 10 Cost. non potrà in alcun modo consentire la violazione dei principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, operando in un sistema costituzionale che ha i suoi cardini nella sovranità popolare e nella rigidità della Costituzione”).
A questo proposito, non pare inopportuno rilevare che, dopo la novella dell'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 5, emanata per determinare le modalità di attuazione della sentenza della
Corte internazionale di giustizia dell'Aja del 2 febbraio 2012 che aveva escluso la sussistenza della giurisdizione civile rispetto agli atti compiuti "jure imperii" da uno Stato, la stessa Suprema Corte, riformando integralmente il suo precedente orientamento assunto con la citata pronuncia del 2004, ha statuito che la conseguente declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice italiano, da affermarsi in qualunque stato e grado del processo (e pur dopo una precedente statuizione della cassazione, con rinvio al giudice di merito), costituiva norma di adeguamento dell'ordinamento interno a quello internazionale, in attuazione dell'art. 11, secondo periodo, Cost., dovendosi quindi escludere che il principio dello "jus cogens" potesse derogare al principio dell'immunità giurisdizionale degli Stati come in precedenza sostenuto nella pronuncia del 2004 “rimasta isolata” e non “convalidata dalla comunità internazionale, di cui la Corte internazionale di giustizia è massima espressione” (sul punto Cassazione civile sez. un.,
21/01/2014, n.1136; Cassazione civile sez. un., 21/02/2013, n.4284; Cassazione penale sent. 9/08/2012
n. 32139).
Anche in ragione di tale revirment, questo Tribunale ritiene di discostarsi dalla tesi dell'individuazione del dies a quo del termine di prescrizione per il valido (e non già per questo fondato) esercizio del diritto risarcitorio nella data di pubblicazione della pronuncia della Suprema Corte del
2004 (in quanto: i) il giudizio era ritualmente addivenuto all'esame del giudice di legittimità dopo due gradi di giudizio di merito, dunque, si deve ritenere, validamente proposti;
ii) la stessa Corte aveva deciso la medesima questione in senso opposto otto anni dopo) e, più in generale, in quella di qualsiasi pronuncia giurisprudenziale, tanto più se oggetto di vivace dibattito, come nella fattispecie.
pagina9 di 11 In ogni caso, anche a voler astrattamente individuare il dies a quo nella data di pubblicazione della pronuncia del 2004, il diritto risarcitorio si sarebbe ugualmente estinto per prescrizione, non avendo l'attrice dimostrato di aver interrotto il termine quinquennale (o anche di quindici anni ex art. 157 c.p.) prima della notifica dell'atto di citazione intervenuta il 25.10.2022.
Infine, a superare la questione preliminare di merito della prescrizione nei termini sopra esaminati non può giovare la natura imprescrittibile dei delitti contro l'umanità e dei crimini di guerra perpetrati dai militari del nei confronti del de cuius affermata dall'attrice, a ciò ostando il CP_2 principio di irretroattività dell'imprescrittibilità penale e quindi, per l'effetto, del diritto sotteso all'azione civile risarcitoria per fatti integranti crimini contro l'umanità, stante l'elaborazione della recepita norma internazionale generalmente riconosciuta, che l'ha assunta a contenuto, solo successivamente ai fatti giudicati (segnatamente in corrispondenza della Convenzione ONU del 1968, tuttavia non sottoscritta dall'TA, la quale non ha nemmeno ratificato la successiva Convenzione europea sull'imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità del 25.01.1974, entrata in vigore il 27.06.2003 ma con esclusione dell'efficacia retroattiva dell'imprescrittibilità), tenuto conto del basilare principio riversato nell'art. 25, secondo comma, della Costituzione italiana, con conseguente inapplicabilità alla fattispecie.
E' stato più volte affermato che l'art. 2947, comma 3, prima parte, cod. civ., individua il termine prescrizionale "con la tecnica del rinvio recettizio", rimanendo, però, "operativo il principio dell'irretroattività della norma (art. 11 prel.), per cui — ai fini della determinazione del termine di prescrizione— occorre aver riguardo al momento in cui il fatto illecito si è esaurito e non al momento della decisione, poiché è in quel primo momento che si cristallizza il termine prescrizionale" (Cass. Sez.
3, sent. 27 luglio 2012, n. 13407; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 14 marzo 2018, n. 6333). Ciò che trova invero conferma nella seconda parte del terzo comma, ove -come sopra ricordato- è stabilito che, in caso di estinzione del reato per cause diverse dalla prescrizione (e quindi morte del reo e amnistia), devono trovare applicazione gli ordinari termini di prescrizione in armonia al principio della norma più favorevole, anche agli effetti civilistici.
Lo stesso art. 43 citato, peraltro, oltre a doversi evidentemente applicare per regolare la presente fattispecie (giacché l'azione è stata proposta dopo la sua introduzione), appare avere, sul punto, portata retroattiva/ricognitiva laddove, nell'affermare il principio di prescrittibilità dei diritti risarcitori facendo riferimento agli “ordinari termini di prescrizione”, risulta offrire una chiave interpretativa anche in relazione alla regolazione dei fatti pregressi.
Infine, dev'essere dichiarata la prescrizione di ogni pretesa a carattere “retributivo” relativa al compenso dovuto per l'attività lavorativa svolta dal de cuius, trattandosi di credito soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale decorrente dalla liberazione dalla detenzione in CP_1
Per l'effetto, va dichiarata l'estinzione per prescrizione del diritto risarcitorio azionato Contr dall'attrice nei confronti del
Ciò assorbe ogni ulteriore questione di merito della controversia rispetto alla domanda iure hereditatis.
La novità della questione e l'assenza di orientamenti giurisprudenziali consolidati in materia giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
pagina10 di 11 -Dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice italiano rispetto alla domanda attorea nei confronti della
; Controparte_1
-Dichiara estinto per prescrizione il diritto risarcitorio avanzato dall'attrice iure hereditatis nei confronti del;
Controparte_3
-Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Venezia il 16.04.2025.
Il Giudice
Dott. Carlo Azzolini
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