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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/02/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 5895/2024
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e con l'avvocato Mario Tedesco Parte_5 Parte_6 Parte_7
ricorrenti nei confronti di
Controparte_1
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente sen ten za
1. I ricorrenti:
− hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendenti di Per_1
nato a [...] il [...], e trasferitosi nel corso della vita in Argentina;
[...]
− hanno rappresentato come segue la linea di discendenza: “I ricorrenti sono discendenti diretti di:
I , cittadino italiano, nato a [...] il [...] da Persona_1 Per_2
e (011 Estratto di nascita multilingue). Costui ebbe a contrarre matrimonio
[...] Persona_3
con la sig.ra (di anni 20, cittadina argentina) a Colonia Caroya Colon Persona_4
Provincia di Cordoba (Argentina) il 30.12.1937 (012 Certificato di matrimonio). Egli non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzato cittadino argentino, come risulta dal relativo certificato negativo di naturalizzazione argentina (013 Certificato di non naturalizzazione). Da (I) e nacque: II Persona_1 Persona_4 [...]
nata a [...], Circondario Colon, Provincia di Cordoba (Argentina) il Persona_5
14.02.1939 (014 Certificato di nascita). ebbe a contrarre matrimonio con CP_2 Persona_6
(di anni 29, cittadino argentino) a Jesus Maria, Circondario Colon, Provincia di Cordoba
(Argentina) il 09.08.1956 (015 Certificato di matrimonio). Da (II) e Per_1 Persona_5 [...]
nacquero: III.1 - (Ricorrente) nata a [...], Per_6 Parte_8
Circondario Colon, Provincia di Cordoba (Argentina) il 25.09.1962, (016 Certificato di nascita), discendente diretta dell'avo dalla cui discendenza ha acquisito la cittadinanza Persona_1
italiana. ebbe a contrarre matrimonio con (di anni 28, CP_2 Persona_7
cittadino argentino) a Jesus Maria, Circondario Colon, Provincia di Cordoba (Argentina) il 21.04.1989 (017 Certificato di matrimonio). III.2 nato a [...], Parte_9
Circondario Colon, Provincia di Cordoba (Argentina) il 01.06.1965 (018 Certificato di nascita).
Costui ebbe a contrarre matrimonio con (di anni 22, cittadina argentina) Parte_10
a Jesus Maria, Circondario Colon, Provincia di Cordoba (Argentina) il 10.01.1997 (019
Certificato di matrimonio). Egli non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana. Da Zaya Pt_8
(III.1) e nacquero: IV.
1 - Parte_1 Persona_7 Parte_2
(Ricorrente) nata a [...], Provincia di Formosa (Argentina) il 11.12.1989 (020 Certificato di nascita), discendente diretta dell'avo dalla cui discendenza ha acquisito la Persona_1
cittadinanza italiana. IV.2 - (Ricorrente) nata a [...], Parte_4
Provincia di Misiones (Argentina) il 29.03.1991(021 Certificato di nascita), discendente diretta dell'avo dalla cui discendenza ha acquisito la cittadinanza italiana. IV.3 Persona_1
- (Ricorrente) nata a [...], Formosa (Argentina) il Parte_5
21.09.1996 (022 Certificato di nascita), discendente diretto dell'avo dalla cui Persona_1
discendenza ha acquisito la cittadinanza italiana. Da Zaya (III.2) e Parte_9 Parte_10
nacquero: IV.4 - (Ricorrente) nata a [...], Provincia di
[...] Parte_6
Cordoba (Argentina) il 18.02.1998 (023 Certificato di nascita), discendente diretta dell'avo
dalla cui discendenza ha acquisito la cittadinanza italiana. e IV.5 Persona_1 [...]
- (Ricorrente) nato a [...], Provincia di Cordoba (Argentina) il Parte_7
24.12.2000 (024 Certificato di nascita), discendente diretto dell'avo dalla cui Persona_1
discendenza ha acquisito la cittadinanza italiana. Da (IV.1) e Parte_2 Parte_11
nacque: - (Ricorrente) nato a [...] il
[...] Persona_8
28.11.2021 (025 Certificato di nascita), discendente diretto dell'avo dalla cui Persona_1
discendenza ha acquisito la cittadinanza italiana”.
Il si è rimesso alla decisione del giudice. Controparte_1
Il Pubblico Ministero ha preso visione del ricorso.
2. In diritto, più in generale, si osserva che:
− lo Statuto Albertino non recava una definizione di “regnicolo”;
− l'art. 4 cod. civ. 1865 stabiliva che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e il successivo art. 14 prevedeva che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché per il fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 ha disciplinato in modo organico la materia della cittadinanza, abrogando le norme del codice civile (art. 17), e stabilendo, tra l'altro, che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per fatto del matrimonio a lei sì comunichi» (art. 10, co. 3); − la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 l. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sent. 28 gennaio 1983,
n. 30) e dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sent. 9 aprile 1975, n. 87);
− la Corte di cassazione ha statuito a sezioni unite che «[l]e norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. 25 febbraio 2009,
n. 4466);
− ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), l. 5 febbraio 1992, n. 91 «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini».
3. Nel caso di specie è provato che nato a [...] il [...] (doc. 11 Persona_1
fasc. ric.) non ha acquisito la cittadinanza argentina per naturalizzazione (doc. 13 fasc. ric.). La linea di discendenza dall'avo nei termini indicati nel ricorso è provata dai documenti prodotti dai ricorrenti, indicati sopra e non oggetto di critiche da parte dell'amministrazione resistente.
La domanda è fondata.
4. Parte ricorrente ha evidenziato che i tempi di attesa per la convocazione presso il consolato competente sono indeterminati, ragione per cui ha esperito l'odierna azione. Atteso che verosimilmente ciò dipende dal numero copioso di domande, non si può ritenere che l'amministrazione abbia dato causa all'affare. Inoltre, il convenuto si è rimesso all'accertamento del giudice. Le spese processuali sono compensate tra le parti per intero.
Per qu esti motivi
1. Dichiara che , , Parte_1 Parte_2 Pt_3 Parte_3 Parte_4
, e sono cittadini italiani.
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
2. Ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere Controparte_1
agli adempimenti previsti dalla legge.
3. Compensa per intero tra le parti le spese processuali.
Brescia, 13.2.2025
Il giudice
Christian Colombo