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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/04/2025, n. 1664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1664 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, in composizione monocratica nella persona del
Giudice onorario dott. Ignazio Marchese ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°7492 del ruolo generale dell'anno 2023 avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza;
TRA
nato a [...], New York (Stati Uniti Parte_1
d'America) il 20.09.1958; nato a [...], Parte_2
New York (Stati Uniti d'America) il 22.04.1955; e Parte_3
nato a [...], New York (Stati Uniti
[...]
d'America) il 29.05.1989; rappresentati e difesi, dall'Avv. Andrea Permunian
del Foro di Bologna unitamente e separatamente all' Avv. Marco Permunian
del Foro di Rovigo ed elettivamente domiciliati in Bologna, via Alfonso
Rubbiani n.10, presso lo studio dell'Avv. Andrea Permunian, in virtù di procure in atti;
RICORRENTI
E
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo in via Mariano Stabile, 182, Palermo;
RESISTENTE
E CON LINTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01/06/2023, ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c.,
i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure
sanguinis, esponendo di essere discendenti di , cittadina Persona_1
italiana nata a [...] il [...] dai genitori italiani Controparte_3
e (doc. 1 produzione di parte ricorrente) e coniugatasi in
[...] Persona_2
data 10.06.1923 a New York City, New York (Stati Uniti d'America- doc.2)
con (altrimenti conosciuto come ), Parte_4 Parte_5
cittadino italiano nato a [...] il [...] (doc. 3), naturalizzato statunitense in data 05.08.1926 (doc. 4 e 5).
In costanza del matrimonio nasceva in data 15.01.1930 Persona_3
a New York City, New York (Stati Uniti d'America- doc. 17).
Alla nascita, acquisiva la cittadinanza statunitense iure Persona_3
soli, ai sensi e per gli effetti delle leggi in tema di cittadinanza in vigore allora negli Stati Uniti d'America e la cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto figlia di madre italiana.
Infatti, (altrimenti conosciuta come Persona_1 Persona_4
si naturalizzava cittadina statunitense solamente in data 24.04.1953,
[...]
quando la figlia aveva già raggiunto la maggiore età ed era emancipata (doc. 8
e 9), trasmettendole conseguentemente la cittadinanza italiana.
In data 21.04.1951, (altrimenti conosciuta come Persona_3
) contraeva matrimonio con a New Persona_5 Persona_6
York, New York (Stati Uniti d'America- doc. 10). Dalla loro unione nascevano a Manhasset, New York (Stati Uniti d'America) i ricorrenti in data 22.04.1955 (doc. 11) e Parte_2 Parte_1
in data 20.09.1958 (doc. 12).
[...]
In data 12.06.1982 contraeva matrimonio con Parte_2 [...]
a New York, New York (Stati Uniti d'America- doc. 13). In Persona_7
costanza del matrimonio nasceva il ricorrente Parte_3
in data 29.05.1989 a North Hempstead, New York (Stati Uniti
[...]
d'America- doc. 14).
In data 10.06.2017, contraeva matrimonio con la Parte_3
a New York, New York (Stati Uniti d'America- doc. 15). Persona_8
In data 07.10.2000 contraeva matrimonio con la Sig.ra Parte_1
ad IL AZ (Roma - doc. 16). Per_9
I ricorrenti hanno dedotto che l'ava italiana, , era cittadina Persona_1
italiana alla luce dell'allora vigente normativa (codice civile del 1865 e legge n.555 del 1912), in quanto nata in [...] e figlia di genitori italiani e che si era naturalizzata cittadina statunitense successivamente al raggiungimento della maggiore età della figlia, , alla quale aveva trasmesso la Persona_3
cittadinanza italiana e, suo tramite, a tutti i discendenti;
che, tuttavia, tale normativa negava alla madre il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli ed ai propri discendenti;
che la Corte
Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983 aveva dichiarato l'illegittimità
dell'articolo 1 n. 1 della legge n.555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
che la Corte
di Cassazione, con pronuncia a Sezioni Unite n. 4466 del 25 febbraio 2009, ha riconosciuto che, anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status
permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Il , ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito, Controparte_1
rimanendo contumace. All'udienza del 12.03.2025, fissata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., parte ricorrente discuteva la causa, indi, questo decidente si riservava il deposito della sentenza entro il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c..
***
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Dalla documentazione in atti risulta che si era Persona_1
naturalizzata cittadina statunitense successivamente al raggiungimento della maggiore età della figlia, , alla quale aveva trasmesso la Persona_3
cittadinanza italiana “iure sanguinis” che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti.
Va rammentato che, sulla base della legge al tempo vigente, la cittadinanza italiana iure sanguinis poteva essere trasmessa – salvi casi marginali –
unicamente per via paterna, inoltre, l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia, la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt.
3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status
civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza
n.87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo,
per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555
del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana
indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della
Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tale
sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di
Cassazione, la quale pronunciandosi a Sezioni Unite ha affermato che “per
effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del
1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al
richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino
straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza,
privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo
il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la
declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto
soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1°
gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della
Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status”
permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da
parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il
riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria
dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009).
Ed ancora: “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel
tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è
rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione
previgente (art.8 n. 2 L. 555 del 1912) […] Perciò correttamente si afferma
che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa,
costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza,
originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile
in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non
quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”.
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità
della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio
1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
Pertanto, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
In mancanza di opposizione, le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge,
nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate,
provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Palermo, in data 14/04/2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice onorario dott. Ignazio Marchese, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, in composizione monocratica nella persona del
Giudice onorario dott. Ignazio Marchese ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°7492 del ruolo generale dell'anno 2023 avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza;
TRA
nato a [...], New York (Stati Uniti Parte_1
d'America) il 20.09.1958; nato a [...], Parte_2
New York (Stati Uniti d'America) il 22.04.1955; e Parte_3
nato a [...], New York (Stati Uniti
[...]
d'America) il 29.05.1989; rappresentati e difesi, dall'Avv. Andrea Permunian
del Foro di Bologna unitamente e separatamente all' Avv. Marco Permunian
del Foro di Rovigo ed elettivamente domiciliati in Bologna, via Alfonso
Rubbiani n.10, presso lo studio dell'Avv. Andrea Permunian, in virtù di procure in atti;
RICORRENTI
E
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo in via Mariano Stabile, 182, Palermo;
RESISTENTE
E CON LINTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01/06/2023, ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c.,
i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure
sanguinis, esponendo di essere discendenti di , cittadina Persona_1
italiana nata a [...] il [...] dai genitori italiani Controparte_3
e (doc. 1 produzione di parte ricorrente) e coniugatasi in
[...] Persona_2
data 10.06.1923 a New York City, New York (Stati Uniti d'America- doc.2)
con (altrimenti conosciuto come ), Parte_4 Parte_5
cittadino italiano nato a [...] il [...] (doc. 3), naturalizzato statunitense in data 05.08.1926 (doc. 4 e 5).
In costanza del matrimonio nasceva in data 15.01.1930 Persona_3
a New York City, New York (Stati Uniti d'America- doc. 17).
Alla nascita, acquisiva la cittadinanza statunitense iure Persona_3
soli, ai sensi e per gli effetti delle leggi in tema di cittadinanza in vigore allora negli Stati Uniti d'America e la cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto figlia di madre italiana.
Infatti, (altrimenti conosciuta come Persona_1 Persona_4
si naturalizzava cittadina statunitense solamente in data 24.04.1953,
[...]
quando la figlia aveva già raggiunto la maggiore età ed era emancipata (doc. 8
e 9), trasmettendole conseguentemente la cittadinanza italiana.
In data 21.04.1951, (altrimenti conosciuta come Persona_3
) contraeva matrimonio con a New Persona_5 Persona_6
York, New York (Stati Uniti d'America- doc. 10). Dalla loro unione nascevano a Manhasset, New York (Stati Uniti d'America) i ricorrenti in data 22.04.1955 (doc. 11) e Parte_2 Parte_1
in data 20.09.1958 (doc. 12).
[...]
In data 12.06.1982 contraeva matrimonio con Parte_2 [...]
a New York, New York (Stati Uniti d'America- doc. 13). In Persona_7
costanza del matrimonio nasceva il ricorrente Parte_3
in data 29.05.1989 a North Hempstead, New York (Stati Uniti
[...]
d'America- doc. 14).
In data 10.06.2017, contraeva matrimonio con la Parte_3
a New York, New York (Stati Uniti d'America- doc. 15). Persona_8
In data 07.10.2000 contraeva matrimonio con la Sig.ra Parte_1
ad IL AZ (Roma - doc. 16). Per_9
I ricorrenti hanno dedotto che l'ava italiana, , era cittadina Persona_1
italiana alla luce dell'allora vigente normativa (codice civile del 1865 e legge n.555 del 1912), in quanto nata in [...] e figlia di genitori italiani e che si era naturalizzata cittadina statunitense successivamente al raggiungimento della maggiore età della figlia, , alla quale aveva trasmesso la Persona_3
cittadinanza italiana e, suo tramite, a tutti i discendenti;
che, tuttavia, tale normativa negava alla madre il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli ed ai propri discendenti;
che la Corte
Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983 aveva dichiarato l'illegittimità
dell'articolo 1 n. 1 della legge n.555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
che la Corte
di Cassazione, con pronuncia a Sezioni Unite n. 4466 del 25 febbraio 2009, ha riconosciuto che, anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status
permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Il , ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito, Controparte_1
rimanendo contumace. All'udienza del 12.03.2025, fissata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., parte ricorrente discuteva la causa, indi, questo decidente si riservava il deposito della sentenza entro il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c..
***
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Dalla documentazione in atti risulta che si era Persona_1
naturalizzata cittadina statunitense successivamente al raggiungimento della maggiore età della figlia, , alla quale aveva trasmesso la Persona_3
cittadinanza italiana “iure sanguinis” che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti.
Va rammentato che, sulla base della legge al tempo vigente, la cittadinanza italiana iure sanguinis poteva essere trasmessa – salvi casi marginali –
unicamente per via paterna, inoltre, l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia, la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt.
3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status
civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza
n.87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo,
per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555
del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana
indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della
Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tale
sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di
Cassazione, la quale pronunciandosi a Sezioni Unite ha affermato che “per
effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del
1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al
richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino
straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza,
privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo
il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la
declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto
soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1°
gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della
Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status”
permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da
parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il
riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria
dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009).
Ed ancora: “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel
tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è
rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione
previgente (art.8 n. 2 L. 555 del 1912) […] Perciò correttamente si afferma
che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa,
costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza,
originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile
in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non
quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”.
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità
della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio
1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
Pertanto, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
In mancanza di opposizione, le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge,
nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate,
provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Palermo, in data 14/04/2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice onorario dott. Ignazio Marchese, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.