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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 28/01/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona della giudice dr.ssa Chiara Fiamingo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3115 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente:
TRA
nato a [...], Minas Gerais,Brasile il 16.07.1980 (CF. Parte_1
CPF. 046.333.356-00) e residente in [...]50, appartamento 901, quartiere Tabajaras,
Uberlandia-MG;
nata a [...], San Paolo, Brasile il 09.10.1958 (CF. CPF. Parte_2
055.859.736-06) e residente in [...]50, appartamento 901, quartiere Tabajaras,
Uberlandia-MG;
, nata a [...], Minas Gerais, Brasile il 26.03.1982 Parte_3
(CF. CPF. 052.043.836-11) e residente in [...]1840, quartiere Umuarama,
Uberlândia-MG;
, nata a [...], Minas Gerais, Brasile il 26.03.1982 Parte_3
(CF. CPF.052.043.836-11) e nato a [...], Minas Persona_1
Gerais, Brasile il 09.01.1979 (CF. CPF. 040.724.456-57,) e residenti in [...]1840, quartiere Umuarama, Uberlândia-MG, nella qualità di genitori di , Persona_2
nato a [...], Minas Gerais, Brasile il 16.01.2016 (CF. CPF. 154.826.336-24) e
[...]
nata a [...], Minas Gerais, Brasile il 16.09.2019 (CF. CPF. Persona_3
180.469.466-56) e residenti in [...]1840, quartiere Umuarama, Uberlândia-MG; nato a [...], Minas Gerais, Brasile il 06.12.1984 (CF. CPF. Parte_4
075.066.706-07) e residente in [...]50, quartiere Tabajaras, Uberlândia-MG;
1 nato a [...], Minas Gerais, Brasile il 06.12.1984 (CF. CPF. Parte_4
075.066.706-07) nella qualità di genitore di nata a [...], Minas Persona_4
Gerais, Brasile il 25.05.2005 (CF. CPF. 105.995.276-92) e nato a Persona_5
Uberlandia, Minas Gerais il 14.11.2017, e residente in Rua Botafogo 50, quartiere Tabajaras,
Uberlândia-MG, elettivamente domiciliati in Palermo, via r.l. 24, n.8 presso e nello studio dell'avv. La Malfa Maria
Stella del Foro di Palermo (C.F. ; Fax 091.7656684; pec: C.F._1
che li rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
Email_1
- RICORRENTI -
E
(C.F. ) in persona del Ministro in carica legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, 34, indirizzo p.e.c.
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-RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga dichiarato il loro status di Controparte_1
cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta da cittadino italiano, esponendo che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana e aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
I ricorrenti hanno dedotto di essere discendenti diretti di noto anche come Persona_6
, , o , nato a [...], Persona_7 Persona_8 Persona_9 Persona_10 provincia di Catanzaro, il 24 dicembre 1869, e cittadino italiano come risultante dall'atto di battesimo (doc. 3), figlio di e In data 21 ottobre 1893, contraeva Per_11 Per_12 PE
matrimonio con (doc. 5). Come risulta dal certificato negativo di Persona_13
naturalizzazione rilasciato dal Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria Nazionale di
Giustizia e Cittadinanza, Dipartimento Migrazioni (doc. 4), non è mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, ha mantenuto la cittadinanza italiana, trasmettendola ai suoi discendenti.
Dal matrimonio tra e , nacque, in data 15 giugno 1896 Persona_6 Persona_13
(doc. 6), , che in data 26 giugno 1920 (doc. 7) contraeva matrimonio con Parte_5
2 . Dall'unione coniugale nacque, in data 10 gennaio 1934 (doc. 8), , la Controparte_2 Parte_6
quale, in data 7 gennaio 1952 (doc. 9), contraeva matrimonio con adottando il Parte_1 nome Dall'unione coniugale nacque, in data 9 ottobre 1958 (doc. 10), Persona_14 [...]
la quale, in data 30 settembre 1978 (doc. 11), contraeva matrimonio con Parte_2 da Silva Morais, adottando il nome Dall'unione Pt_1 Parte_2
coniugale nacquero, in data 16 luglio 1980 (doc. 12), in data 26 Parte_1
marzo 1982 (doc. 14), e in data 6 dicembre 1985 (doc. 18), Parte_3
odierni ricorrenti. Parte_4
in data 10 dicembre 1999 (doc. 13), contraeva matrimonio con Parte_1
adottando il nome Parte_7 Parte_8 [...]
in data 15 luglio 2000 (doc. 15), contraeva matrimonio con Parte_3 [...]
adottando il nome . Persona_1 Parte_3
Dall'unione coniugale nacquero, in data 16 settembre 2019 (doc. 16), Persona_15
e in data 16 gennaio 2016 (doc. 17), , odierni ricorrenti.
[...] Persona_2
in data 17 dicembre 2005 (doc. 19), contraeva matrimonio con Parte_4 [...]
successivamente divorziato. Dall'unione coniugale nacque, in data 25 Persona_16
maggio 2005 (doc. 20), odierna ricorrente. Persona_4
Dall'unione tra e nacque, in data 14 Parte_4 Persona_17
novembre 2017 (doc. 21), odierno ricorrente. Persona_5
I ricorrenti rappresentavano di aver presentato richiesta di convocazione presso il Consolato d'Italia di Belo Horizonte (Brasile), seguendo le istruzioni reperibili sul sito web istituzionale del
Consolato, al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis, senza ricevere alcun riscontro.
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_1
cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 5 dicembre 2024, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
****
Nel merito, la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
3 Per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca precostituzione, occorre analizzare la posizione costante della giurisprudenza rispetto al c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889, che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889, salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi al rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 5 ottobre 1907, che sottolineò che, ai sensi delle disposizioni generali del Codice civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno che concernono le persone, i beni e gli atti.
La cittadinanza, sulla base delle leggi dell'epoca, si perdeva solo in caso di rinuncia espressa, trasferimento della residenza all'estero o ottenimento della cittadinanza estera (art. 11, comma 1,
c.c. del 1865).
La legge n. 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, pone in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza debba sostanziarsi in un atto consapevole e volontario, stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana iure loci, indicata nel decreto richiamato, non comportò mai la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo.
Nel caso di specie, non risulta agli atti alcuna rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avo PE
, noto anche come , , o ,
[...] Persona_7 Persona_8 Persona_9 Persona_10 prova, peraltro, di cui era onerata l'amministrazione. Di contro, rileva il certificato negativo di naturalizzazione depositato, che attesta l'assenza di atto di naturalizzazione in nome dello stesso.
In merito al riconoscimento dello status richiesto, la sentenza Cass. Civ. S.U., n. 4466/2009, precisa che “tale riconoscimento non può negarsi neppure in caso di morte degli ascendenti della ricorrente, salvo che vi sia stata, da costoro, rinuncia alla cittadinanza sempre consentita dalle leggi succedutesi nel tempo, rinuncia di cui deve dare prova in questa sede chi si oppone alla ricognizione del diritto”.
Dall'esame della documentazione depositata emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla passaggi per via materna intervenuti dopo l'entrata in vigore della Carta
Costituzionale.
In proposito, va richiamato l'insegnamento della Corte Costituzionale che con sentenza n. 30 del
28.01.1983 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912,
n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
4 Tale sentenza ha riconosciuto ai figli di cittadina italiana nati dopo l'entrata in vigore della
Costituzione (01.01.1948) il diritto alla cittadinanza italiana fino ad allora non riconosciuta. In precedenza, la medesima Corte con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art.10 della Legge n. 555 del
1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del Consolato.
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunale Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 Parte_9
giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Tale previsione è ribadita dal D.P.R.
17.1.2014 n. 33, il quale in tema di “Accertamento del possesso della cittadinanza italiana e rilascio della relativa certificazione per tutti i casi di acquisto della cittadinanza italiana, ivi compreso quello della trasmissione iure sanguinis della stessa” ha stabilito il termine di 730 giorni dalla presentazione della domanda ed esteso a 48 mesi alla data di entrata in vigore del D.L. 113/18 per alcune ipotesi di “acquisto” della cittadinanza, senza peraltro influire sulla disciplina della fattispecie del “riconoscimento iure sanguinis” qui in esame tanto che la stessa ne è stata espressamente esclusa in sede di conversione in legge.
Considerata la difficoltà di prenotare una data per la presentazione dei documenti tramite il
Consolato in ragione dell'impossibilità di entrare in contatto con tale Autorità, essendo stati bloccati, a monte, dallo stesso sistema di prenotazione, a causa della mancanza di date disponibili, tanto giustifica l'accesso alla via giurisdizionale.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008).
5 La mancata opposizione da parte del giustifica la compensazione integrale Controparte_1
delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, di procedere Controparte_1
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 05/12/2024.
Il Giudice dott.ssa Chiara Fiamingo
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