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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/05/2025, n. 2905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2905 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Terza Sezione Civile
composta dai signori magistrati
Dr.ssa GEREMIA CASABURI Presidente REL.
Dr.ssa ANTONELLA MIRYAM STERLICCHIO Consigliere,
Dr.ssa BIAGIO R. CIMINI Consigliere . ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II° grado iscritta al N. 3420 / 21 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione in data 6 maggio 2025 all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. , con ad oggetto: appello avverso sentenza tribunale di Roma n. 6610\21
e vertente tra
rappresentata e difeso dall'avv. F. Carlini e M. Fattibene Parte_1
- appellante -
e
giudiziaria rappresentato e difeso dall'avv. G. Riggio Controparte_1
- appellata -
IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che:
-il Tribunale di Roma, con sentenza n. 6610\21 del 20 aprile 2021 accolse la domanda di Controparte_1 avverso condannando la stessa al pagamento di euro 40.000,00, oltre interessi dalla Parte_1 domanda e spese di causa;
le vicende di causa possono così riassumersi: la società attrice aveva ricevuto, dalla convenuta, mandato a procurare la vendita dell'appartamento di proprietà della stessa, in Roma, alla via Metronio n. 4, al prezzo di euro 800.000,00; nel mandato era previsto un compenso del 2% e la corresponsione di una penale, in determinate fattispecie di inadempimento, salvo il risarcimento del maggior danno;
la società attrice, secondo il primo giudice, aveva provato di aver ricevuto una proposta di acquisto dell'immobile, al prezzo indicato dalla proprietaria, e di aver invano tentato di comunicare tale proposta a quest'ultima; era poi emerso che l'immobile era stato venduto, a un prezzo maggiore, ad un terzo;
da qui l'inadempimento della convenuta, condannata al pagamento della penale contrattuale, pari a euro 8000,00, e al risarcimento del maggior danno, pari alla perdita della intera provvigione, altrimenti percepibile dalla parte acquirente all'esito della accettazione della proposta, pari a euro 32.000,00;
-la ropose appello, per i seguenti motivi: Parte_1 1) Erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia ovvero l'accertamento che la convenuta abbia rifiutato di accettare la proposta di acquisto ignorando deliberatamente la corrispondenza inviatale dall'agente immobiliare;
2) Sulla falsità della sottoscrizione sull'incarico di mediazione ex adverso prodotto. Querela di falso;
3) Omessa, erronea ed insufficiente valutazione della attività istruttoria;
-controparte si è costituita e ha chiesto il rigetto dell'appello;
-la Corte, con ordinanza del 22\10\21 , rigettò l'istanza di sospensione;
-dopo alterne vicende processuali (è stata disposta l'interruzione per l'avvio del procedimento di liquidazione giudiziale dell'appellata società, e quindi il giudizio è stato riassunto) , il giudizio è stato riservato in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale, ex art. 281 sexies , in comb. disp. all'art. 349 bis c.p.c. , del 6 maggio 2025; Ritenuto, a scioglimento della riserva, che l'appello è infondato e va rigettato;
e infatti:
-la convenuta, ora appellante, ha conferito alla società attrice, ora appellata, incarico di mediazione per la vendita dell'immobile di cui in premessa, al prezzo indicato, v. il modulo con la sottoscrizione della Parte_1 in data 1 agosto 2017 (in particolare sub 4), con scadenza il 20\10 (atto inviato al mediatore , l'appellato, a mezzo fax in data 4 agosto 2017); il mediatore aveva effettivamente procurato una proposta di acquisto conforme, di tale (che aveva anche emesso un assegno di euro 10.000,00, a titolo di Persona_1 caparra), e aveva tentato di comunicare tale proposta alla via mail e con raccomandata del Parte_1 30\10\17, ma invano;
l'immobile, emerse successivamente, era stato venduto (con atto per notaio Per_2 di Roma del 20\12\17) a tale (l'inquilino dell'appartamento stesso); in data 23\10 il promittente Persona_3 acquirente aveva però già versato quale caparra e acconto prezzo euro 15.000,00:
-l'appellante lamenta- con il primo motivo di appello- di non aver mai ricevuto la comunicazione di cui si è detto da parte del mediatore;
rileva che la mail non era stata inviata a indirizzo mail e che, inoltre, la raccomandata non era stata inviata al suo indirizzo anagrafico, ma proprio a quello dell'immobile della cui vendita si trattava (via Metronio n. 4 in Roma); la prova per testi, inoltre, aveva avuto un esito almeno ambiguo;
-è però agevole rilevare che , proprio nell'atto di conferimento dell'incarico (che integra sicuramente un contratto di mediazione) vi è l'elezione del domicilio surrichiamato, oltre che l'indicazione della mail (pur non pec) cui il mediatore aveva tempestivamente inoltrato la proposta contrattuale del a fronte di tale Per_1 elezione di domicilio ogni contraria deduzione (tanto meno in forza di prova testimoniale, nella specie- come detto- almeno ambigua) non è ammissibile (si noti, del resto, che la stessa si è avvalso di Parte_1 quell'indirizzo di p.e. per comunicare con il mediatore, come da questi ampiamente documentato); deve inoltre convenirsi con il primo giudice che il mediatore aveva tutto l'interesse ad effettuare correttamente la comunicazione in parola, da cui avrebbe conseguito il diritto alla provvigione (anche da parte dell'acquirente), mentre è sicuramente “sospetta”, e indice di mala fede contrattuale, la circostanza che – a soli tre giorni dalla scadenza della mediazione per cui è causa- la bbia ricevuto da un terzo la caparra (sicuro indice Parte_1 della conclusione di un più conveniente contratto preliminare);
-in definitiva deve ritenersi ampiamente provato già in primo grado- e non scalfito dal gravame- che il mediatore aveva correttamente e tempestivamente comunicato all'odierna appellante la proposta (conforme) di cui si tratta, ; ne segue, evidentemente, il grave inadempimento della parte in questione (che, oltretutto, con la propria condotta, ha violato anche il canone di buona fede contrattuale);
-per il resto l'appellante svolge mere illazioni sull'esattezza del contenuto della proposta comunicata dal mediatore (che, a suo dire, non avrebbe ricevuto);
-nell'ambito del primo motivo (ma con sostanziale valenza di motivo autonomo) l'appellante contesta la condanna alla penale e al maggior danno, assumendone la vessatorietà; ma – a parte il rilievo che si tratta di clausola specificamente accettata- è agevole riscontrare che si tratta di previsione chiaramente formulata, per il caso di inadempimento (come appunto nella specie), e che il maggior danno è sicuramente sussistente, e integrato dalla perdita della provvigione contrattualmente prevista, sia da parte del (mancato) venditore che da parte del (mancato) acquirente per la mancata conclusione del contratto, come nella specie, appunto per responsabilità della odierna appellante;
-con il secondo motivo, l'appellante contesta, proponendo querela di falso, la stessa sottoscrizione dell'atto datato 1\8\17, assumendo di aver sottoscritto solo uno, precedente, in data 17 luglio (si noti che l'atto del 1 agosto riporta, a mano, l'annotazione: “il presente atto sostituisce precedente incarico n. 2608 redatto in data 17\7\17; il primo atto indicava un prezzo richiesto pari a euro 1100.000 euro, notevolmente più elevato di quello di cui al secondo atto); tale querela non è ammissibile (rectius autorizzabile), ex art. 221 ss c.p.c., perché del tutto incompleta (v. la prova per testi richiesta;
il primo capo è del tutto irrilevante, in quanto concerne il primo atto di conferimento dell'incarico, il secondo capo è in parte confermativo del primo, in parte presuppone la prova -non ammissibile- di un fatto negativo). La stessa appellante, ha correttamente dedotto l'appellata, sia negli atti difensivi di primo grado, sia nella propria mail del 1\10\17, fa riferimento proprio all'atto del 1\8 (chiedendone, con la mail cit., la revoca);
-il terzo motivo di appello, infine, è del tutto generico, e sostanzialmente assorbito da quanto sopra dedotto, in punto di prova (nella specie, a fronte dell'atto scritto, con elezione di domicilio, la prova per testi era in realtà inammissibile);
-al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellata alle spese;
sussistono i presupposti per il raddoppio del c.u.
PQM
Rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese, che liquida in euro 4500,00, oltre competenze di legge;
sussistono i presupposti per il raddoppio del c.u..
Roma, data del deposito
Il presidente est. (dr. G. Casaburi)