Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 17/06/2025, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 1695/2025 RGAC TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCO CLAUSI Parte_1
ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv. MANUELA VARANI, MARCELLO CARNOVALE e UMBERTO FERRATO
resistente Oggetto: ripetizione indebito
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato la Sig.ra conveniva dinanzi Parte_1
a questo Giudice l lamentando l'illegittimità della determinazione CP_1 con cui l'istituto ha disposto la ripetizione della somma indicata nell'atto di costituzione (euro 1.082,66) per essere il credito oggetto della richiesta di ripetizione ormai prescritto, trattandosi di un credito derivante da un'indebita corresponsione di importi non dovuti della pensione di reversibilità in godimento, percepiti nel periodo 01.01.2002/31.08.2006. Deduceva, altresì, l'intempestività dell'esercizio del potere di autotutela da parte dell' , potere da esercitare entro un termine ragionevole, CP_2 secondo i principi di buona amministrazione, certezza del diritto e tutela dell'affidamento. Chiedeva, quindi, che fosse accertata l'inesistenza del diritto dell' alla CP_1 ripetizione.
Si costituiva l' e chiedeva una declaratoria di cessazione della materia CP_1 del contendere, avendo l'Istituto deciso di rinunciare alla pretesa, per difetto di atti interruttivi della prescrizione.
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Non può procedersi alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, come richiesto dall' risultando dalla documentazione in CP_1 atti (cfr. il documento denominato “relazione”) che “Il debito verrà abbandonato perché non ci sono termini di interruzione per la prescrizione”, di tal ché allo stato sussiste ancora l'interesse ad agire da parte della ricorrente per l'accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito. Deve, allora, dichiararsi fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente, come riconosciuto dallo stesso CP_1
Posto, infatti, che il termine prescrizionale, trattandosi di azione di ripetizione, è quello decennale di cui all'art. 2946 c.c., non può che prendersi atto della circostanza che l' costituendosi, non ha CP_1 documentato alcun atto interruttivo precedente la richiesta di restituzione datata 26.02.2025, ricevuta dalla ricorrente in data 12.03.2025, vale a dire ben dopo il perfezionamento del termine decennale, trattandosi di ratei pensionistici percepiti nel periodo 01.01.2002/31.08.2006. A tanto consegue, allora, l'accoglimento del ricorso, dovendosi dichiarare l'inesistenza del diritto dell' a procedere al recupero della somma CP_1 richiesta con la comunicazione in data 26.02.2025, ricevuta dalla ricorrente in data 12.03.2025. Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara che l' non ha diritto di procedere nei confronti della CP_1 ricorrente al recupero delle somme richieste con comunicazione 26.02.2025, ricevuta in data 12.03.2025. Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 341,00, CP_1 oltre IVA, CPA e rimborso spese forfetarie come per legge per competenze e in euro 43,00 per esborsi, con distrazione. Cosenza, 17/06/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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