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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 08/01/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1643/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE in persona del dott. Carlo Bianchetti in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1643 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
Parte_1 Parte_2
attori opponenti, con l'avv. Marco Fantini
e
e per essa la procuratrice Controparte_1 Controparte_2
convenuta opposta, con l'avvocata Valentina Zagarrigo
In punto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 4808/2020 - n. 12410/2020 R.G.
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 10 ottobre 2024 e perciò, per la parte attrice come in atto di citazione, per la parte convenuta come da memoria istruttoria n. 1
MOTIVAZIONE
1. Lo svolgimento del processo.
Con decreto ingiuntivo n. 4808/2020 del 17 novembre 2020 – procedimento n. 12410/2020 R.G. - il giudice des. del Tribunale di Brescia ha ingiunto ad e in qualità di Parte_1 Parte_2
fideiussori della società di pagare, in via tra loro solidale, la somma di € 161.206,71, gli Parte_3
interessi come da domanda, oltre alle spese di procedura, liquidate in € 2.456,00 per compensi ed €
406,50 per esborsi, spese generali, Iva e Cpa, in favore della ricorrente e Controparte_1 per essa alla procuratrice - (da ora per semplicità o o l'opposta). Controparte_2 CP_1 CP_2 pagina 1 di 4 Avverso tale decreto, notificato in data 28 dicembre 2020, proponevano tempestiva opposizione gli intimati e contestando sotto vari profili la pretesa azionata in via Parte_1 Parte_2
monitoria da CP_1
A sostegno della propria opposizione parte attrice eccepiva: i) la nullità della fidejussione omnibus stipulata dagli opponenti, per violazione della normativa anti-trust; ii) l'inefficacia della asserita cessione del credito a per non essere mai stata ritualmente notificata ex art. 1264 c.c. ai CP_1
debitori ceduti la cessione del credito dalla società (asserita dante causa di Controparte_3
a iii) l'intervenuta prescrizione della pretesa avversaria, per essersi i rapporti CP_1 CP_1
contrattuali chiusi il 22 dicembre 2009 (quando l'originaria creditrice comunicava alla debitrice principale e ai garanti la revoca degli affidamenti e la richiesta di immediato rientro), e non essere intervenuto alcun atto interruttivo della prescrizione tra tale data e la notifica del decreto ingiuntivo;
iv) la nullità del contratto di mutuo chirografario, in mancanza della prova della consegna alla cliente di una copia del contratto medesimo;
v) la mancanza di prova dell'an e del quantum degli importi azionati in via monitoria.
Chiedeva conseguentemente che il Tribunale, previo rigetto dell'istanza di provvisoria esecutività dell'opposto decreto, revocasse il medesimo, con declaratoria di infondatezza della pretesa azionata in via monitoria da , in nome e per conto di con salvezza delle spese, diritti, ed onorari. CP_2 CP_1
Si costituiva e per essa, nella citata qualità di procuratrice, , contestando integralmente CP_1 CP_2
tutte le censure della parte opponente e chiedendo, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto integrale dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto.
All'udienza del 7 luglio 2021 il giudice istruttore, ritenuta “l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione, in particolare su un'eccezione di prescrizione che non può, allo stato, ritenersi infondata”, respingeva l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.
La causa è stata istruita mediante produzione di documenti e, all'esito, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10 ottobre 2024 sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.
2. L'eccezione di prescrizione.
La decisione sulla eccezione di prescrizione deve essere affrontata in primis, per il principio della ragione più liquida, in applicazione del quale deve ritenersi consentito al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (cfr. SS.UU. n. 9936 dell'8 maggio 2014, e successive conformi;
cfr. in particolare Sez. V, ord. n. 363 del 9 gennaio 2019, secondo la quale “la causa può essere decisa sulla pagina 2 di 4 base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale
e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il principio dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”)
Ciò premesso, osserva il giudice che tale eccezione è fondata.
Ed invero è del tutto pacifico tra le parti che il rapporto era stato chiuso sul finire dell'anno 2009
(precisamente alla data del 22 dicembre 2009 – cfr. doc. 4 di parte opponente), quando l'originaria creditrice aveva comunicato alla debitrice principale e ai garanti Controparte_4 Parte_3
e la revoca delle linee di credito, la decadenza dal beneficio del termine e la Parte_1 Pt_2
richiesta di rientro immediato dalle esposizioni.
Orbene, ciò posto, basti osservare che il termine decennale decorre dalla data in cui il credito derivante da contratto bancario sia divenuto esigibile, da identificarsi nella data di chiusura del contratto bancario, sia esso costituito da una apertura di credito o da un contratto di conto corrente (cfr. Cass.
Civ., Sez. I, sent. n. 5720 del 23 marzo 2004; cfr. anche Sez. I, sent. n. 3783 del 14 aprile 1998); che non risulta alcun atto interruttivo della prescrizione nel decennio successivo alla data di chiusura di ciascuno dei rapporti;
che, in particolare, non può essere qualificata come tale la raccomandata recante la data del 27 settembre 2012, notificata il 4 dicembre 2012, mediante la quale Controparte_4
comunicava ai garanti di avere ceduto il credito a tale (cfr. doc. 5 di parte Controparte_3
convenuta), e intimava loro di pagare immediatamente alla società cessionaria, dal momento che unico soggetto legittimato a costituire in mora il debitore è il soggetto creditore (nella specie Controparte_3
che a quanto risulta dal tenore dell'atto era già titolare del credito), ovvero da soggetto al
[...]
quale il creditore abbia rilasciato apposita procura in forma scritta (procura che non risulta prodotta né comunque spesa da ); che, di conseguenza, il credito azionato in via monitoria Controparte_4
dalla cessionaria dei crediti medesimi è estinto per l'intervenuta prescrizione, essendo decorso il termine di prescrizione decennale dalla data della esigibilità del credito (22 dicembre 2009) alla data del primo atto interruttivo, vale a dire la notifica del decreto ingiuntivo (28 dicembre 2020).
3. Conclusioni.
In conclusione da quanto sopra esposto discende la revoca dell'opposto decreto, e l'accertamento della insussistenza di alcun debito degli attori opponenti in dipendenza dal rapporto contrattuale azionato in pagina 3 di 4 via monitoria da e per il tramite della procuratrice Controparte_1 Controparte_2
restando assorbite tutte le altre domande, anche istruttorie, delle parti processuali.
4. Spese.
Le spese seguono la soccombenza;
parte convenuta opposta va quindi condannata alla rifusione delle spese sostenute da parte attrice opponente per il presente giudizio, che si liquidano, riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 52.001,00= a € 260.000,00=, in complessivi €
14.482,50, dei quali € 379,50 per anticipazioni ed € 14.103,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, revoca il decreto ingiuntivo emesso dal g.des. del Tribunale di Brescia in data 17 novembre 2020 al n.
4808/2020; rigetta la domanda di condanna proposta da nei confronti di Controparte_1
e condanna la convenuta opposta al pagamento, in favore dell'attore Parte_1 Parte_2
opponente, della somma di complessivi € 14.482,50, dei quali € 379,50 per anticipazioni ed €
14.103,00, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite.
Così deciso in Brescia il 7 gennaio 2025
Il giudice dott. Carlo Bianchetti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE in persona del dott. Carlo Bianchetti in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1643 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
Parte_1 Parte_2
attori opponenti, con l'avv. Marco Fantini
e
e per essa la procuratrice Controparte_1 Controparte_2
convenuta opposta, con l'avvocata Valentina Zagarrigo
In punto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 4808/2020 - n. 12410/2020 R.G.
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 10 ottobre 2024 e perciò, per la parte attrice come in atto di citazione, per la parte convenuta come da memoria istruttoria n. 1
MOTIVAZIONE
1. Lo svolgimento del processo.
Con decreto ingiuntivo n. 4808/2020 del 17 novembre 2020 – procedimento n. 12410/2020 R.G. - il giudice des. del Tribunale di Brescia ha ingiunto ad e in qualità di Parte_1 Parte_2
fideiussori della società di pagare, in via tra loro solidale, la somma di € 161.206,71, gli Parte_3
interessi come da domanda, oltre alle spese di procedura, liquidate in € 2.456,00 per compensi ed €
406,50 per esborsi, spese generali, Iva e Cpa, in favore della ricorrente e Controparte_1 per essa alla procuratrice - (da ora per semplicità o o l'opposta). Controparte_2 CP_1 CP_2 pagina 1 di 4 Avverso tale decreto, notificato in data 28 dicembre 2020, proponevano tempestiva opposizione gli intimati e contestando sotto vari profili la pretesa azionata in via Parte_1 Parte_2
monitoria da CP_1
A sostegno della propria opposizione parte attrice eccepiva: i) la nullità della fidejussione omnibus stipulata dagli opponenti, per violazione della normativa anti-trust; ii) l'inefficacia della asserita cessione del credito a per non essere mai stata ritualmente notificata ex art. 1264 c.c. ai CP_1
debitori ceduti la cessione del credito dalla società (asserita dante causa di Controparte_3
a iii) l'intervenuta prescrizione della pretesa avversaria, per essersi i rapporti CP_1 CP_1
contrattuali chiusi il 22 dicembre 2009 (quando l'originaria creditrice comunicava alla debitrice principale e ai garanti la revoca degli affidamenti e la richiesta di immediato rientro), e non essere intervenuto alcun atto interruttivo della prescrizione tra tale data e la notifica del decreto ingiuntivo;
iv) la nullità del contratto di mutuo chirografario, in mancanza della prova della consegna alla cliente di una copia del contratto medesimo;
v) la mancanza di prova dell'an e del quantum degli importi azionati in via monitoria.
Chiedeva conseguentemente che il Tribunale, previo rigetto dell'istanza di provvisoria esecutività dell'opposto decreto, revocasse il medesimo, con declaratoria di infondatezza della pretesa azionata in via monitoria da , in nome e per conto di con salvezza delle spese, diritti, ed onorari. CP_2 CP_1
Si costituiva e per essa, nella citata qualità di procuratrice, , contestando integralmente CP_1 CP_2
tutte le censure della parte opponente e chiedendo, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto integrale dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto.
All'udienza del 7 luglio 2021 il giudice istruttore, ritenuta “l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione, in particolare su un'eccezione di prescrizione che non può, allo stato, ritenersi infondata”, respingeva l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.
La causa è stata istruita mediante produzione di documenti e, all'esito, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10 ottobre 2024 sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.
2. L'eccezione di prescrizione.
La decisione sulla eccezione di prescrizione deve essere affrontata in primis, per il principio della ragione più liquida, in applicazione del quale deve ritenersi consentito al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (cfr. SS.UU. n. 9936 dell'8 maggio 2014, e successive conformi;
cfr. in particolare Sez. V, ord. n. 363 del 9 gennaio 2019, secondo la quale “la causa può essere decisa sulla pagina 2 di 4 base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale
e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il principio dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”)
Ciò premesso, osserva il giudice che tale eccezione è fondata.
Ed invero è del tutto pacifico tra le parti che il rapporto era stato chiuso sul finire dell'anno 2009
(precisamente alla data del 22 dicembre 2009 – cfr. doc. 4 di parte opponente), quando l'originaria creditrice aveva comunicato alla debitrice principale e ai garanti Controparte_4 Parte_3
e la revoca delle linee di credito, la decadenza dal beneficio del termine e la Parte_1 Pt_2
richiesta di rientro immediato dalle esposizioni.
Orbene, ciò posto, basti osservare che il termine decennale decorre dalla data in cui il credito derivante da contratto bancario sia divenuto esigibile, da identificarsi nella data di chiusura del contratto bancario, sia esso costituito da una apertura di credito o da un contratto di conto corrente (cfr. Cass.
Civ., Sez. I, sent. n. 5720 del 23 marzo 2004; cfr. anche Sez. I, sent. n. 3783 del 14 aprile 1998); che non risulta alcun atto interruttivo della prescrizione nel decennio successivo alla data di chiusura di ciascuno dei rapporti;
che, in particolare, non può essere qualificata come tale la raccomandata recante la data del 27 settembre 2012, notificata il 4 dicembre 2012, mediante la quale Controparte_4
comunicava ai garanti di avere ceduto il credito a tale (cfr. doc. 5 di parte Controparte_3
convenuta), e intimava loro di pagare immediatamente alla società cessionaria, dal momento che unico soggetto legittimato a costituire in mora il debitore è il soggetto creditore (nella specie Controparte_3
che a quanto risulta dal tenore dell'atto era già titolare del credito), ovvero da soggetto al
[...]
quale il creditore abbia rilasciato apposita procura in forma scritta (procura che non risulta prodotta né comunque spesa da ); che, di conseguenza, il credito azionato in via monitoria Controparte_4
dalla cessionaria dei crediti medesimi è estinto per l'intervenuta prescrizione, essendo decorso il termine di prescrizione decennale dalla data della esigibilità del credito (22 dicembre 2009) alla data del primo atto interruttivo, vale a dire la notifica del decreto ingiuntivo (28 dicembre 2020).
3. Conclusioni.
In conclusione da quanto sopra esposto discende la revoca dell'opposto decreto, e l'accertamento della insussistenza di alcun debito degli attori opponenti in dipendenza dal rapporto contrattuale azionato in pagina 3 di 4 via monitoria da e per il tramite della procuratrice Controparte_1 Controparte_2
restando assorbite tutte le altre domande, anche istruttorie, delle parti processuali.
4. Spese.
Le spese seguono la soccombenza;
parte convenuta opposta va quindi condannata alla rifusione delle spese sostenute da parte attrice opponente per il presente giudizio, che si liquidano, riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 52.001,00= a € 260.000,00=, in complessivi €
14.482,50, dei quali € 379,50 per anticipazioni ed € 14.103,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, revoca il decreto ingiuntivo emesso dal g.des. del Tribunale di Brescia in data 17 novembre 2020 al n.
4808/2020; rigetta la domanda di condanna proposta da nei confronti di Controparte_1
e condanna la convenuta opposta al pagamento, in favore dell'attore Parte_1 Parte_2
opponente, della somma di complessivi € 14.482,50, dei quali € 379,50 per anticipazioni ed €
14.103,00, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite.
Così deciso in Brescia il 7 gennaio 2025
Il giudice dott. Carlo Bianchetti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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