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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 14/04/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4974/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4974/2024 tra
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. BRUGIAPAGLIA STEFANO, (c.f.
) ed elettivamente domiciliati, presso e nello studio di C.F._2 quest'ultimo ATTORE/I e
(c.f. Controparte_1
) rappresentato e difeso dalle avv. te RAMAZZOTTI GIULIA, (c.f. P.IVA_1
) e (c.f. tutti C.F._3 CP_2 C.F._4 elettivamente domiciliati in PIAZZA DEL PLEBISCITO 55 , presso e nello CP_1 studio di quest'ultime
CONVENUTO/I
Oggi 14 aprile 2025 ad ore 9,31 innanzi al dott. Rosario Vizzari, sono comparsi: per con avv. BRUGIAPAGLIA Parte_1
STEFANO per con le avv. Controparte_3 te Ramazzotti Giulia e CP_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da comparse conclusionali ritenute per allegate al presente verbale e costituenti parte integrante dello stesso. Dopo breve discussione orale, il Giudice ad ore 9,47 sospende la trattazione del presente procedimento per altri calendarizzati.
Ad ore 10,33, riaperto il verbale pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza. Verbale chiuso alle ore 15.10.
Il Giudice
dott. Rosario Vizzari
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vizzari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4974/2024 promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. BRUGIAPAGLIA STEFANO, (c.f.
) ed elettivamente domiciliati, presso e nello studio di C.F._2 quest'ultimo ATTORE/I e
(c.f. Controparte_1
) rappresentato e difeso dall'avv. RAMAZZOTTI GIULIA, (c.f. P.IVA_1
) e avv. (c.f. C.F._3 CP_2 C.F._4 tutti elettivamente domiciliati in PIAZZA DEL PLEBISCITO 55 , presso e CP_1 nello studio di quest'ultime
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da comparsa verbale d'udienza.
Concisa ricostruzione del processo
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 722/2024 dell'Intestato Tribunale di NA, parte attrice evocava in Giudizio il
[...]
, per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia Controparte_4
l'Ecc.mo Giudice adito, contrariis rejectis e per i motivi di cui in narrativa, in rito, disporsi la sospensione della provvisoria esecutività ex art. 649 c.p.c. del titolo opposto;
ancora in rito, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Sig. nel merito, Parte_1 previa in ogni caso revoca del decreto ingiuntivo opposto, rigettare la domanda di pagamento perché infondata in fatto e in diritto. Ogni e conseguente statuizione.” pagina 2 di 5 Si costituiva il convenuto, così concludendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di CP_1
NA adito, contrariis rejectis, previo rigetto della avversa richiesta di sospensione della provvisoria esecutività ex art. 649 c.p.c. del Decreto ingiuntivo n. 722/2024 del
22/06/2024 - RG n. 2944/2024 - Repert. n.2625/2024 del 25/06/2024 emesso dal Tribunale ordinario di NA qui opposto, confermando, per l'effetto, la provvisoria esecutorietà del ridetto decreto ingiuntivo;
- in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione tacita o presunta dell'eredità dei de cuius signor della
e/o della signora da parte del figlio, signor Parte_2 Parte_3
; - in via principale, rigettare l'avversa opposizione in Parte_1 quanto inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 722/2024 del 22/06/2024 - RG n. 2944/2024 - Repert. n. 2625/2024 del 25/06/2024 emesso dal Tribunale ordinario di NA;
- in via subordinata, accertata e dichiarata in via pregiudiziale l'intervenuta accettazione tacita
o presunta dell'eredità dei de cuius signor della e/o della signora Parte_2
da parte del figlio, signor , Parte_3 Parte_1 rigettare l'avversa opposizione in quanto inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, condannare il signor al Parte_1 pagamento in favore del Condominio di Via Martiri della Resistenza 10 NA (AN) al pagamento della somma di euro € 14.540,86 ovvero della maggiore e/o minore somma che risulterà dovuta all'esito del presente giudizio;
- in via ulteriormente subordinata, nella sola denegata ipotesi in cui il Giudice non dovesse condividere quanto richiesto nella domanda in via pregiudiziale, principale e/o subordinata, accertata la qualità del signor di chiamato all'eredità dei de cuius, signori Parte_1
e , fissare il termine entro il quale il Parte_4 Parte_3 chiamato all'eredità dichiari se accetta ovvero rinuncia all'eredità medesima, ex art. 481 c.c. e, in caso di accettazione, condannare il signor Parte_1
al pagamento in favore del Condominio di Via Martiri della Resistenza 10
[...]
NA (AN) al pagamento della somma di euro € 14.540,86 ovvero della maggiore e/o minore somma che risulterà dovuta all'esito del presente giudizio;
- in ogni caso, ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari competenti di trascrivere la sentenza accertativa e dichiarativa della qualità di erede del signor Parte_1
dei de cuius, signor e/o della signora
[...] Parte_4 Parte_3
, all'esito del presente giudizio presso i relativi registri immobiliari, ai sensi e
[...] per gli effetti di cui all'art 2648 Codice civile;
- in ogni caso, condannare l'opponente
al pagamento delle spese e dei compensi Parte_1 professionali".
La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti.
All'odierna udienza, sulle conclusioni come rassegnate in comparsa conclusionale la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. pagina 3 di 5 132 e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla legge n. 69/09 e, quindi, con omessa/sintetica esposizione dello svolgimento del processo in modo dettagliato ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni "rilevanti ai fini della decisione" nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza, come delineati nella Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n.642/2015. Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come "omesse", ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dalle parti al giudicante.
Preliminarmente va evidenziato che parte opponente non ha di fatto contestato l'ammontare della somma ingiunta con l'opposto decreto, da ritenersi riconosciuta nel suo ammontare ex art. 115 cpc, limitando le sue contestazioni ad una generica richiesta di “…. Dichiarare la carenza di legittimazione passiva….” , nonché la “ revoca del decreto ingiuntivo opposto, rigettare la domanda di pagamento perché infondata in fatto e in diritto…”.
Passando poi al merito della questione dell'accettazione tacita dell'eredità da parte dell'opponente sig. , osserva il giudicante come per Parte_1 cassazione costante ed univoca (da ultimo Cassazione civile sez. II, 09/01/2025, n.522), l'accettazione tacita di un'eredità può essere dedotta dal comportamento dell'erede che compie atti che non sono solo fiscali ma anche civili. L'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non soltanto dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi.
Ulteriore elemento da tenere in considerazione è che l'opponente risulta essere residente (doc. 25 di parte opposta) presso l'immobile sito in CP_1 Controparte_4
, ove ha ricevuto più volte più notifiche di atti, giudiziari e non, non risulta redatto
[...] alcun inventario entro i termini di legge (tre mesi) né a rinunciare all'eredità dei genitori, con la conseguenza che lo stesso vada ritenuto erede puro e semplice ex art. 485 cc, con conseguente declaratoria della circostanza.
Appurato ciò non potrà che procedersi al rigetto dell'opposizione con conseguente conferma in ogni sua parte dell'opposto decreto, da ritenersi definitivamente esecutivo.
Le sperse seguono la soccombenza e si liquidano tenuto conto dell'attività in concreto svolta anche nella fase cautelare, la natura non complessa e prettamente documentale della vertenza.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accerta e dichiara l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità dei de cuius signor della e della signora da parte dell'attore, signor Parte_2 Parte_3 [...]
; Parte_1
conseguentemente rigetta l'opposizione; conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 722/2024 del 22/06/2024 - RG n. 2944/2024 - Rep. n. 2625/2024 del 25/06/2024 emesso dal Tribunale ordinario di NA in ogni sua parte e lo dichiara definitivamente esecutivo.
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare al opposto le spese di lite, CP_1 che si liquidano in complessivi €. 3.200,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali su compensi.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
NA 14 aprile 2025
Il Giudice dott. Rosario Vizzari atto sottoscritto digitalmente pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4974/2024 tra
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. BRUGIAPAGLIA STEFANO, (c.f.
) ed elettivamente domiciliati, presso e nello studio di C.F._2 quest'ultimo ATTORE/I e
(c.f. Controparte_1
) rappresentato e difeso dalle avv. te RAMAZZOTTI GIULIA, (c.f. P.IVA_1
) e (c.f. tutti C.F._3 CP_2 C.F._4 elettivamente domiciliati in PIAZZA DEL PLEBISCITO 55 , presso e nello CP_1 studio di quest'ultime
CONVENUTO/I
Oggi 14 aprile 2025 ad ore 9,31 innanzi al dott. Rosario Vizzari, sono comparsi: per con avv. BRUGIAPAGLIA Parte_1
STEFANO per con le avv. Controparte_3 te Ramazzotti Giulia e CP_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da comparse conclusionali ritenute per allegate al presente verbale e costituenti parte integrante dello stesso. Dopo breve discussione orale, il Giudice ad ore 9,47 sospende la trattazione del presente procedimento per altri calendarizzati.
Ad ore 10,33, riaperto il verbale pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza. Verbale chiuso alle ore 15.10.
Il Giudice
dott. Rosario Vizzari
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vizzari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4974/2024 promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. BRUGIAPAGLIA STEFANO, (c.f.
) ed elettivamente domiciliati, presso e nello studio di C.F._2 quest'ultimo ATTORE/I e
(c.f. Controparte_1
) rappresentato e difeso dall'avv. RAMAZZOTTI GIULIA, (c.f. P.IVA_1
) e avv. (c.f. C.F._3 CP_2 C.F._4 tutti elettivamente domiciliati in PIAZZA DEL PLEBISCITO 55 , presso e CP_1 nello studio di quest'ultime
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da comparsa verbale d'udienza.
Concisa ricostruzione del processo
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 722/2024 dell'Intestato Tribunale di NA, parte attrice evocava in Giudizio il
[...]
, per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia Controparte_4
l'Ecc.mo Giudice adito, contrariis rejectis e per i motivi di cui in narrativa, in rito, disporsi la sospensione della provvisoria esecutività ex art. 649 c.p.c. del titolo opposto;
ancora in rito, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Sig. nel merito, Parte_1 previa in ogni caso revoca del decreto ingiuntivo opposto, rigettare la domanda di pagamento perché infondata in fatto e in diritto. Ogni e conseguente statuizione.” pagina 2 di 5 Si costituiva il convenuto, così concludendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di CP_1
NA adito, contrariis rejectis, previo rigetto della avversa richiesta di sospensione della provvisoria esecutività ex art. 649 c.p.c. del Decreto ingiuntivo n. 722/2024 del
22/06/2024 - RG n. 2944/2024 - Repert. n.2625/2024 del 25/06/2024 emesso dal Tribunale ordinario di NA qui opposto, confermando, per l'effetto, la provvisoria esecutorietà del ridetto decreto ingiuntivo;
- in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione tacita o presunta dell'eredità dei de cuius signor della
e/o della signora da parte del figlio, signor Parte_2 Parte_3
; - in via principale, rigettare l'avversa opposizione in Parte_1 quanto inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 722/2024 del 22/06/2024 - RG n. 2944/2024 - Repert. n. 2625/2024 del 25/06/2024 emesso dal Tribunale ordinario di NA;
- in via subordinata, accertata e dichiarata in via pregiudiziale l'intervenuta accettazione tacita
o presunta dell'eredità dei de cuius signor della e/o della signora Parte_2
da parte del figlio, signor , Parte_3 Parte_1 rigettare l'avversa opposizione in quanto inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, condannare il signor al Parte_1 pagamento in favore del Condominio di Via Martiri della Resistenza 10 NA (AN) al pagamento della somma di euro € 14.540,86 ovvero della maggiore e/o minore somma che risulterà dovuta all'esito del presente giudizio;
- in via ulteriormente subordinata, nella sola denegata ipotesi in cui il Giudice non dovesse condividere quanto richiesto nella domanda in via pregiudiziale, principale e/o subordinata, accertata la qualità del signor di chiamato all'eredità dei de cuius, signori Parte_1
e , fissare il termine entro il quale il Parte_4 Parte_3 chiamato all'eredità dichiari se accetta ovvero rinuncia all'eredità medesima, ex art. 481 c.c. e, in caso di accettazione, condannare il signor Parte_1
al pagamento in favore del Condominio di Via Martiri della Resistenza 10
[...]
NA (AN) al pagamento della somma di euro € 14.540,86 ovvero della maggiore e/o minore somma che risulterà dovuta all'esito del presente giudizio;
- in ogni caso, ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari competenti di trascrivere la sentenza accertativa e dichiarativa della qualità di erede del signor Parte_1
dei de cuius, signor e/o della signora
[...] Parte_4 Parte_3
, all'esito del presente giudizio presso i relativi registri immobiliari, ai sensi e
[...] per gli effetti di cui all'art 2648 Codice civile;
- in ogni caso, condannare l'opponente
al pagamento delle spese e dei compensi Parte_1 professionali".
La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti.
All'odierna udienza, sulle conclusioni come rassegnate in comparsa conclusionale la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. pagina 3 di 5 132 e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla legge n. 69/09 e, quindi, con omessa/sintetica esposizione dello svolgimento del processo in modo dettagliato ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni "rilevanti ai fini della decisione" nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza, come delineati nella Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n.642/2015. Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come "omesse", ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dalle parti al giudicante.
Preliminarmente va evidenziato che parte opponente non ha di fatto contestato l'ammontare della somma ingiunta con l'opposto decreto, da ritenersi riconosciuta nel suo ammontare ex art. 115 cpc, limitando le sue contestazioni ad una generica richiesta di “…. Dichiarare la carenza di legittimazione passiva….” , nonché la “ revoca del decreto ingiuntivo opposto, rigettare la domanda di pagamento perché infondata in fatto e in diritto…”.
Passando poi al merito della questione dell'accettazione tacita dell'eredità da parte dell'opponente sig. , osserva il giudicante come per Parte_1 cassazione costante ed univoca (da ultimo Cassazione civile sez. II, 09/01/2025, n.522), l'accettazione tacita di un'eredità può essere dedotta dal comportamento dell'erede che compie atti che non sono solo fiscali ma anche civili. L'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non soltanto dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi.
Ulteriore elemento da tenere in considerazione è che l'opponente risulta essere residente (doc. 25 di parte opposta) presso l'immobile sito in CP_1 Controparte_4
, ove ha ricevuto più volte più notifiche di atti, giudiziari e non, non risulta redatto
[...] alcun inventario entro i termini di legge (tre mesi) né a rinunciare all'eredità dei genitori, con la conseguenza che lo stesso vada ritenuto erede puro e semplice ex art. 485 cc, con conseguente declaratoria della circostanza.
Appurato ciò non potrà che procedersi al rigetto dell'opposizione con conseguente conferma in ogni sua parte dell'opposto decreto, da ritenersi definitivamente esecutivo.
Le sperse seguono la soccombenza e si liquidano tenuto conto dell'attività in concreto svolta anche nella fase cautelare, la natura non complessa e prettamente documentale della vertenza.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accerta e dichiara l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità dei de cuius signor della e della signora da parte dell'attore, signor Parte_2 Parte_3 [...]
; Parte_1
conseguentemente rigetta l'opposizione; conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 722/2024 del 22/06/2024 - RG n. 2944/2024 - Rep. n. 2625/2024 del 25/06/2024 emesso dal Tribunale ordinario di NA in ogni sua parte e lo dichiara definitivamente esecutivo.
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare al opposto le spese di lite, CP_1 che si liquidano in complessivi €. 3.200,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali su compensi.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
NA 14 aprile 2025
Il Giudice dott. Rosario Vizzari atto sottoscritto digitalmente pagina 5 di 5