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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 13/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Vicenza
In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Stefania Caparello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 3204/2020 tra le parti:
ATTORE
, cf Parte_1 C.F._1
- difesa: avv. FANTINI DANIELE, cf C.F._2
avv. CUSINATO RICCARDO ( ) ; C.F._3
- domicilio: presso il difensore
CONVENUTO
cf Controparte_1 P.IVA_1
- difesa: avv. PIAZZA ALOMA, cf C.F._4
- domicilio: presso il difensore
OGGETTO: Assicurazione contro i danni
Decisa a Vicenza sulle seguenti conclusioni:
Attore: 1) Previo accertamento del diritto dell'attore ad essere indennizzato / risarcito secondo le condizioni di polizza e per le ragioni dedotte in atti di causa, condannarsi Controparte_1
[...] [...]
al pagamento in favore dell'attore della somma di euro € 83.300,00 o
[...] Parte_1
quella anche maggiore che risulterà dovuta, oltre agli interessi di legge (legali dalla messa in mora alla data di notifica della citazione ed ex art. 1284 c.c. dalla data di notifica della citazione fino al saldo) ed alla rivalutazione monetaria, per tutte le causali dedotte in causa;
2) Per tutti i motivi esposti in atti ed a verbale di causa, rigettarsi le deduzioni, istanze e conclusioni di parte convenuta per essere infondate, inammissibili ed indimostrate in fatto ed in diritto;
3) Spese e competenze di causa interamente rifuse.
In via istruttoria:
- Previa modifica delle ordinanze 01.03.2021 e 08.05.2023, ammettersi le istanze istruttorie di parte attrice e non ammesse dedotte in memoria ex art. 183 n. 2 depositata il 28.12.2020.
- Si ribadiscono le deduzioni, contestazioni e disconoscimenti ex artt. 2712 e 2719 c.c. (es. vd. verbale
27.10.2020, memoria 183 n. 1 cpc, memoria 183 n. 3 cpc) operati dall'attore e specificamente dettagliati negli atti di causa, a verbale di causa e nelle note dimesse nel corso del giudizio;
il tutto da intendersi in questa sede interamente richiamato.
- Si reiterano le opposizioni formulate alle avversarie istanze istruttorie e di acquisizione documentale per le ragioni già esposte (tardività, inammissibilità, irritualità ed inconferenza rispetto a quanto oggetto di causa).
- Si ribadiscono altresì le contestazioni alle CT, inclusa l'eccezione di nullità degli elaborati dimessi dal
Consulente d'Ufficio Dr. richiamando allo scopo sia le osservazioni dimesse dal CTP attoreo Dott. Per_1
già allegate alla prima CT nonché alla CT integrativa, sia le deduzioni verbalizzate da parte attrice Per_2 alle udienze del 10.11.2022, 11.04.2023 e 13.06.2024 da intendersi qui richiamate.
Chiede, pertanto, la rinnovazione delle CT con assegnazione di incarico ad un medico legale specialista in oculista.
Non si accetta il contraddittorio su eventuali nuove domande, istanze, deduzioni e/o eccezioni avversarie.
Convenuto: Nel merito: rigettarsi la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto. Spese di lite rifuse
In via istruttoria:
1) Si insiste per l'acquisizione della documentazione indicata nelle note di trattazione scritta di data
4.2.2021, ossia:
- Doc. 20: copia relazione del 2.2.2021. CP_2
2) Si insiste per l'ammissione delle istanze di prova orale formulate nelle note di trattazione scritta di data
4.2.2021, ossia:
- 1) Vero che Lei ha redatto la relazione che le si rammostra di cui al doc. 20 di parte convenuta:
- 2) Vero che lei conferma il contenuto della medesima;
- 3) Vero che lo stato delle targhette presenti nella campanelliera e nella cassetta postale dell'abitazione sita in
Valdagno in Via Campassi n. 68 il giorno 6.11.2020 si presentava come da materiale fotografico che si rammostra (cfr. doc. 20);
- 4) Vero che nella redazione della relazione di cui al documento n. 14 lei scaricava documentazione dal profilo
Facebook del;
Parte_1
Si indica a teste il signor c/o Sheridan S.r.l. in Via Farini n. 50, Modena (MO). Testimone_1
3) Si insiste per l'acquisizione della documentazione indicata nell'istanza depositata in data 29.6.2023 ossia:
Doc. 21: copia notifica fissazione udienza di opposizione all'archiviazione;
- Doc. 22: copia opposizione all'archiviazione presentata da;
Parte_1
- Doc. 23: copia richiesta di archiviazione nel procedimento a carico di e Testimone_2 Testimone_1
- Doc. 24: copia avviso ex art. 415 bis c.p.p. con imputazione d'ufficio di calunnia a carico dell'attore Pt_1
- Doc. 25: copia perizia Ing. quale consulente del P.M. nel procedimento a carico di e Per_3 Testimone_2
Testimone_1
- Doc. 26: copia richiesta di archiviazione nel procedimento a carico dell'Avv. Piazza;
4) Si insiste per l'acquisizione della documentazione indicata nelle note d'udienza del 27.10.2023 ossia:
- Doc. 29: copia decreto di archiviazione recuperato giusta autorizzazione comunicata in data 20.10.2013;
5) Si insiste per l'acquisizione della documentazione indicata nel verbale dell'udienza tenutasi in data
13.6.2024 ossia:
- Doc. 30: copia decreto di archiviazione procedimento penale a carico di e Testimone_2 Testimone_1 quale personale dipendente dell'Agenzia Investigativa Sheridan S.r.l. all'epoca della redazione delle relazioni investigative in atti.
Fatto e processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. – sul presupposto per cui Parte_1
aveva stipulato due polizze assicurative, di cui una con (ora Controparte_3
a far data dal 2009 e una con (ora Controparte_4 Controparte_5 [...]
) a far data dal 5/11/12; che, nel pomeriggio del 20/12/2012, mentre si trovava alla CP_1
guida della autovettura Mercedes ML (DW835EK) – di proprietà di – Controparte_6 fermo allo stop che regolava l'immissione su Viale Regina Margherita, era stato attinto sulla fiancata sinistra dal veicolo EN OL (EM855HP) di proprietà di P_
, condotto da che si stava immettendo su via Eritrea;
che la
[...] Persona_4
Pers dinamica del sinistro era stata riscontrata dal modulo debitamente sottoscritto dai conducenti dei veicoli coinvolti;
che aveva attivato l'assicurazione per ottenere l'indennizzo dei danni sofferti, senza tuttavia soddisfazione;
– ha citato in giudizio , Controparte_1 chiedendone la condanna al pagamento di €83.300,00 oltre interessi nonché la condanna ex art. 96 cpc.
In particolare, l'attore ha dichiarato che, al momento dell'impatto aveva la cintura di sicurezza regolarmente allacciata;
che, in conseguenza dell'urto, era stato trasportato presso il
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Valdagno, dal quale era stato dimesso con diagnosi iniziale
“Trauma distorsivo rachide cervicale, contusione spalla sinistra ed emicostato sinistro, trauma cranico non commotivo” e con la prescrizione di sette accertamenti urgenti;
che, nei giorni immediatamente seguenti si era reso conto di un forte calo visivo e vertigini;
che il dott. aveva accertato “- esiti di trauma minore del rachide cervicale e Persona_6
lombare, cui residua una sintomatologia dolorosa che si irradia anche alla spalla sinistra, una modesta contrattura paravertebrale nel tratto cervicale, a sinistra, e del trapezio omolaterale ed un conseguente impaccio antalgico nelle roto-inclinazioni del capo verso destra - esiti di trauma cranico non commotivo cui residua un marcato deficit funzionale dell'occhio sinistro il cui residuo è da considerare puro cascame funzionale e dell'orecchio sinistro. L'inabilità lavorativa assoluta è di complessivi 92 gg concessi in ambito Il CP_8
danno biologico da inabilità temporanea è quantificabile in complessivi 90 gg così distribuiti: 20 in forma parziale al 75%, 30 gg in forma parziale al 50% ed ulteriori 40 gg in forma parziale al 25%. Il danno biologico da invalidità permanente è quantificabile in misura del 33-34%. L'invalidità permanente nell'ambito dell'infortunistica privata è quantificabile in misura del 35% (tabelle Ania) e del 50% (tabella . Le spese mediche CP_8 sostenute e documentate sono congrue e pertinenti.”; che il Prof. specialista in Per_7
Oftalmologia Legale, aveva confermato la totale concordanza delle condizioni fisiche del con i principi medico legali che riguardavano la patologia postraumatica e, dunque, Pt_1
l'esistenza del nesso eziologico tra il sinistro del 20.12.2012 e la neurite postraumatica di cui soffriva l'attore; che quindi il danno biologico – come già accertato dal dott. – doveva Per_2
intendersi maggiorato di ulteriori 5 punti percentuali, così quantificando l'invalidità patita, nella misura del 39%.
L'attore ha, inoltre, dichiarato che nel frattempo era stata pubblicata la sentenza di questo
Tribunale 1966 del 30/9/2019, in esito al procedimento svoltosi nel contraddittorio con l'altra assicurazione, nel quale gli era stato riconosciuto il diritto al pagamento di €133.176,43 per i danni sofferti dal sinistro;
che, atteso l'ammontare dei danni indicati in €340.970,43, l'odierna convenuta doveva essere condannata a pagare €83.300,00, di cui €74.000,00 per l'invalidità permanente calcolato su un totale di 37% (2% trauma distorsivo, 25% perdita funzionale dell'occhio, 10% perdita udito di un orecchio- somma assicurata €200.000) ed €9.300 per la convalescenza (dal 20.12.2012 al 23.3.2013 per 100,00 die). Pt_2
Radicatosi il contraddittorio si è costituita , chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda attorea. In particolare, la convenuta ha confutato l'opponibilità della sentenza
1966/19, peraltro appellata da ha, poi, osservato che in sede di CP_4 Persona_4
interrogatorio del 26/1/2016 reso davanti alla P.G. aveva dichiarato che il era Pt_1
assolutamente lucido, non ferito e privo di lesioni agli occhi, essendosi peraltro verificati solo danni leggeri ai mezzi;
che, in concreto, la lesione occorsa al doveva intendersi limitata Pt_1 ad un “colpo di frusta”; che il si era infatti sottoposto a visita presso il fiduciario della Pt_1
compagnia assicurativa del e in quella occasione il medico aveva ravvisato un danno Per_4 del 2%; che l' che aveva a sua volta liquidato un indennizzo, essendo stato il sinistro CP_8
riconosciuto come in itinere, aveva accertato lesioni nella misura del 26%, peraltro, senza riscontrare deficit uditivi in capo a che la dinamica del sinistro riportata da in sede Pt_1 Pt_1
di lodo arbitrale, svolto il 23/7/2014 con la compagnia assicurativa non era CP_3
supportata.
All'udienza del 27/10/2020 parte attrice ha disconosciuto ex artt. 2719 – 2712 c.c. i docc. 4,
5, 7 nonché ex art. 2712 il doc. 6 di parte convenuta.
La causa è stata istruita per testi.
E' stata altresì disposta CT e integrazione della stessa, al fine di consentire l'espletamento di ulteriori accertamenti, cui il sig. si è volontariamente prestato. Pt_1
Ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 1/7/24, tenutasi per via documentale ex art. 127 ter cpc, il giudice ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini 190 cpc.
Motivi della decisione
1. Preliminarmente vanno disattese le istanze istruttorie avanzate dalle parti, dovendosi intendere la causa sufficientemente istruita.
In particolare, non trova accoglimento la richiesta di parte attrice di rinnovo della CT essendo la stessa veicolata su argomentazioni che si fondano su un dissenso rispetto agli esiti conclusivi della stessa più che su elementi connotanti nullità e, quindi, inutilizzabilità delle deduzioni del perito. In tal senso, non può valere il fatto che il CT fosse medico chirurgo specializzato in anatomia patologica e, quindi, come tale asseritamente privo di specifiche competenze oculistiche, posto che la relazione è stata redatta con l'ausilio del dott. Persona_8
specialista in oftalmologia.
Ancora, parte attrice – all'udienza del 13/6/24 - ha lamentato “la nullità della CT …, prima ancora, anche in ordine al mancato rispetto del quesito formulato dal Giudice avendo il CT completamente travalicato il perimetro e le finalità poste dal quesito al quale non ha risposto effettuando indagini non richieste.” e, tuttavia, il quesito formulato in maniera attinente ai temi di causa era il seguente: “Letti gli atti e i documenti di causa, e i documenti che le parti gli metteranno di comune accordo a disposizione, il C.T.U. qualifichi e quantifichi le lesioni subite dall'attore in conseguenza del sinistro di cui è causa, nonché proceda alla conseguente valutazione dell'invalidità permanente e temporanea, secondo i criteri normalmente in uso”.
E, pertanto, non si vede come il CT abbia travalicato il proprio incarico, posto che ha svolto tutti gli accertamenti utili e necessari al fine di individuare la sussistenza ed entità delle lesioni lamentate da Pt_1
Del pari, del resto, non accoglibili sono le richieste istruttorie reiterate dal patrocinio di parte convenuta in sede di precisazione delle conclusioni e volte a far acquisire la perizia CP_2
del 2.2.2021 (doc. 20), allegata alla nota del 4.2.2021. La relazione in discorso, infatti, al di là della natura unilaterale della stessa, non ha alcun rilievo nel presente giudizio, essendo volta a far emergere un legame sentimentale tra l'attore e la teste Tuttavia, Testimone_3
quest'ultima – sebbene sia stata chiamata a testimoniare anche nel presente procedimento – non è stata testimone oculare diretta del sinistro e, pertanto, le sue dichiarazioni non hanno inciso sul presente giudizio. Si tratta, quindi, di una richiesta istruttoria che – ove accolta – non avrebbe apportato alcuna concreta utilità alla presente causa.
In tal senso, ultronee vanno ritenute le prove orali che parte convenuta insiste nel richiedere e che si riferiscono appunto a tale relazione investigativa.
Ancora, chiede, inoltre, l'acquisizione dei seguenti documenti “Doc. 21: copia Controparte_1 notifica fissazione udienza di opposizione all'archiviazione; Doc. 22: copia opposizione all'archiviazione presentata da;
Doc. 23: copia richiesta di archiviazione Parte_1
nel procedimento a carico di e Doc. 24: copia avviso ex art. Testimone_2 Testimone_1
415 bis c.p.p. con imputazione d'ufficio di calunnia a carico dell'attore ; Doc. 25: copia Pt_1
perizia Ing. quale consulente del P.M. nel procedimento a carico di e Per_3 Testimone_2 Doc. 26: copia richiesta di archiviazione nel procedimento a carico Testimone_1 dell'Avv. Piazza”.
Si tratta di documentazione irrilevante, perché connessa al procedimento penale che è stato spiccato, su querela del ai danni dei sigg.ri e che hanno Pt_1 Testimone_2 Testimone_1
collazionato la relazione sopra richiamata.
Del pari irrilevante il doc 30 costituito dalla copia del decreto di archiviazione emesso nel procedimento penale a carico di e Testimone_2 Testimone_1
Quanto, infine, al decreto di archiviazione nel procedimento a carico dell'avv. Piazza, non è dato intendere il collegamento funzionale con il presente giudizio, non essendo state allegate dal procuratore istante le relative circostanze di fatto che tale documento renderebbero rilevante in questo giudizio. Così del pari per il doc. 29 costituito dalla copia del decreto di archiviazione relativo al procedimento penale incardinato ai danni dell'avv. Piazza.
Ancora irrilevante la richiesta che parte convenuta ha più volte avanzato in corso di causa e volta a far sì che venisse espletata una perizia ingegneristica in ordine alla tipologia di vis
(lieve o importante) scaturita dall'impatto, data l'esploratività della stessa.
2. Ancora in via preliminare, parte attrice nella memoria 183 VI cpc n. 3 ha evidenziato che
“Controparte, tra l'altro, a pag. 7 della memoria 183 n. 2 cpc scrive: “il era Pt_1
intenzionato nuovamente, anche con la convenuta, a riproporre il “pacco” che aveva rifilato a (ora .” e, pertanto, ne ha chiesto la cancellazione. CP_3 Controparte_4
Tuttavia, la domanda non è stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni e, quindi, si deve ritenere rinunciata.
In ogni caso, la frase, sebbene ai limiti della continenza, attiene all'alveo del diritto di difesa di parte convenuta, che di fatto ha articolato l'intero apparato argomentativo sulla circostanza per cui la dinamica del sinistro sarebbe stata riferita dal danneggiato, nelle varie vicende processuali e procedimentali che lo hanno attinto, in maniera non coerente con quanto effettivamente accaduto.
3. Entrando nel merito della vicenda, viene in esame una richiesta di risarcimento danni, causati dal sinistro occorso a Valdagno il 20/12/2012, e che ha interessato le auto condotte dai sig.ri e . Pt_1 Per_4
L'attore ha dichiarato di aver ritratto – come efficacemente sintetizzato dal CT nella perizia del 22/10/22, pagina 96 – a) esiti di distorsione cervicale, b) ipoacusia monolaterale post traumatica e c) sindrome da riferita cecità monoculare post traumatica. Ora, in merito alla dinamica del sinistro, è agli atti il modulo Cai, con la sottoscrizione dei conducenti i veicoli.
Come noto, secondo la giurisprudenza – cui questo giudice intende uniformarsi – “In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, la sottoscrizione del modulo di contestazione amichevole da parte di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro determina una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell'assicuratore, sul quale grava l'onere di fornire la prova contraria che i fatti si sono svolti con modalità e conseguenze diverse e incompatibili da quelle indicate su quel modulo dalle parti.” (Cassazione civile sez. III,
03/06/2024, n.15431).
D'altra parte, l'art. 143, comma 2, d.lg. n. 209 del 2005 prevede che “Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.”.
Nel caso di specie, il modulo evidenzia che la macchina condotta da è stata colpita sulla Pt_1
fiancata sinistra (portiera, gomma, specchio) dalla autovettura guidata da . Per_4
Sul punto soccorre, altresì, la documentazione fotografica prodotta in atti, dalla quale emerge appunto il colpo ricevuto dalla vettura di nella parte sinistra nonché la fattura del Pt_1
carrozziere.
Inoltre, è stata escussa una testimone oculare, nella persona della sig.ra , Testimone_4
che di fatto ha confermato quanto indicato nel modulo CAI.
In merito, invece, alla dichiarazione della teste circa il fatto che l'urto fosse stato Tes_4
“abbastanza forte”, in quanto la macchina di “correva”, trattasi di valutazione Per_4
soggettiva e, quindi, inutilizzabile ai fini di causa.
E d'altra parte, appare non conducente soffermarsi sull'entità dell'urto, posto che la prova della dinamica del sinistro può essere non collimante con la prova dei danni riportati dal sinistro. Vale a dire, che non si può escludere che un urto relativamente modesto possa aver provocato dei danni tutt'altro che marginali.
Resta fermo il fatto che la prova di tali danni incombe sul danneggiato. Proprio su tale aspetto si concentra l'odierno giudizio.
Ora, il CAI riporta la presenza di feriti e, in tal senso, a nulla rileva il fatto che il Per_4
abbia smentito, in una seconda fase, tale evenienza, posto che – al di là della entità di tali danni – è agli atti un referto del P.S. (doc. 45 attore), cui il si è rivolto proprio il giorno Pt_1 dell'incidente e dal quale emerge che l'attore avesse ritratto “Trauma distorsivo rachide cervicale, contusione spalla sn ed emicostato sn, trauma cranico non commotivo”.
L'attore ha dichiarato che nei giorni seguenti al sinistro ha ravvisato un forte calo visivo e vertigini. si è, pertanto, assoggettato a visite specialistiche che hanno evidenziato la Pt_1 sussistenza di ipoacusia e ipovisus all'occhio sinistro.
Ciò premesso, la CT svolta in corso di causa, con ragionamento esente da vizi e contraddizioni, ha concluso che “Per quanto riguarda gli esiti della distorsione cervicale, in assenza di lesioni fratturative cervicali e tenendo conto di quanto documentato agli atti e accertato in sede medico-legale di operazioni peritali, si quantifica il danno conseguenza nella misura del 2% in proporzione ai valori tabella di cui all'All.
1. Per quanto attiene alla ipoacusia post-traumatica monolaterale, in base ai risultati delle audiometrie pre- e post- traumatiche, per quanto sussistano elementi di incertezza causa la impossibilità di accertare lesioni delle strutture dell'orecchio interno o delle strutture nervose della via acustica, appare comunque ammissibile, in via logicamente presuntiva, il nesso di causa con l'evento traumatico e quindi potenzialmente riconoscibile. Per valutare la menomazione in proporzione alla voce tabellare si è ritenuto di applicare l'algoritmo di cui alla pag. 269 del barème 2016, quantificato nella misura dell'8%.” (pagina 96 perizia del 22/10/2022). Pt_3
Con riguardo alla “sindrome da cecità monolaterale”, il CT nella suddetta perizia aveva già indicato che “una cecità monoculare con oscuramento totale del campo visivo monolaterale si può verificare esclusivamente per una lesione pre-chiasmatica e retroretinica cioè a carico del tratto intracranico del nervo ottico e con particolare riguardo al tratto compreso nel forame ottico.
Tale sintomo riferito però contrasta con tre elementi fondamentali ed obiettivi: 1) il riflesso fotomotore consensuale e conservato. 2) L'OCT che non documenta alcuna lesione maculare, retinica o della papilla ottica 3) I Potenziali evocati visivi che documentano alcune alterazioni della latenza di risposta allo stimolo, ma di entità insufficiente a giustificare un sintomo di tale gravità come riferito dall'attore”.
Così riassunte le conclusioni del CT, cui interamente si rimanda, il perito ha quindi dichiarato che “In pratica ci troviamo di fronte o: - agli esiti di una lesione contusiva del nervo ottico che potrebbe avere anche provocato una cecità transitoria, ma i cui esiti, determinabili sulla sola base dei potenziali evocati, non solo sono in contrasto con la conservazione globale del riflesso fotomotore, ma anche che per giustificare tale conservazione dovrebbero essere così parcellari e selettivi da non poter giustificare
l'abolizione totale del campo visivo monolaterale;
- ad una cecità da causa sconosciuta (cecità monolaterale idiopatica per la cui sussistenza non abbiamo trovato alcun supporto di letteratura.) oppure dobbiamo ammettere una causa completamente diversa ed esclusivamente funzionale di incerto inquadramento: ad es. un disordine funzionale neurologico (Voon V. Functional neurological disorders: imaging.
2014 Oct;
44(4):339-42. doi: 10.1016/j. 2014.07.003. Epub 2014 Controparte_9 CP_10
Aug 20. PMID: 25306074; AR HS. Conversion Disorder Manifesting as Functional
Visual Loss. J Emerg Med. 2019 Jul;
57(1):94-96. doi: 10.1016/j.jemermed.2019.02.008.
Epub 2019 Apr 16. PMID: 31003815.).”.
Inoltre, il CT ha osservato che “Un elemento conclusivo definitivo poteva essere raggiunto, forse, con l'esecuzione di una RMN del nervo ottico …”.
Il sig. ha, quindi, acconsentito a svolgere tale esame e, pertanto, all'esito Pt_1 dell'integrazione della perizia, il CT ha concluso definitivamente nel senso che “Si ribadisce che per quanto attiene al denunciato grave ipovisus e grave alterazione del campo visivo dell'occhio sinistro, appare evidente, per quanto scritto ed illustrato in precedenza, che una tale menomazione della acutezza visiva con oscuramento bilaterale, rispetto al meridiano verticale, del campo visivo monolaterale si può verificare esclusivamente per una lesione prechiasmatica. Tale sintomo riferito però contrasta con quattro elementi fondamentali ed obiettivi:
1) il riflesso fotomotore consensuale era ed è conservato.
2) L'OCT non documenta alcuna lesione maculare, retinica o della papilla ottica
3) I Potenziali evocati visivi documentano alcune alterazioni della latenza di risposta allo stimolo solo sulla P100, ma di entità insufficiente a giustificare un sintomo di tale gravità come riferito dall'attore.
4) La RMN del nervo ottico non documenta lesioni né atrofia del nervo a distanza di 12 anni dal trauma potenzialmente lesivo
La letteratura citata riporta casi di cecità post-traumatica solo in presenza di lesioni encefaliche o del nervo ottico rilevabili agli esami clinici e strumentali.
Non è riportato in letteratura alcun caso di cecità permanente post-traumatica con normalità delle strutture del bulbo, del nervo e della via ottica dimostrabili clinicamente e/o strumentalmente. Quindi la conclusione è che gli esami strumentali e clinici eseguiti non riescono a documentare una causa organica della perdita della acutezza visiva e del campo visivo riferite e che i dati della letteratura, almeno fino ad ora disponibili non hanno documentato alcun caso di neuropatia ottica traumatica indiretta ritardata o meno senza una alterazione del riflesso fotomotore e una alterazione a distanza di tempo dell'OCT e/o della Risonanza
Magnetica.
L'unico dato alterato è una lieve maggiore latenza della P100 alla misurazione dei PEV, che
l'ausiliario del CT Dott.ssa giudica di entità insufficiente a giustificare la Per_9
menomazione riferita. Si precisa e si sottolinea che nei casi di neuropatia ottica traumatica indiretta i casi con lievi alterazioni dei PEV sono quelli che con maggiore frequenza riconoscono un recupero completo della acutezza visiva e la stragrande maggioranza riconosce un recupero almeno parziale della acutezza visiva.
Si sottolinea che nella stragrande maggioranza dei casi di neuropatia ottica traumatica con cecità monoculare permanente sono state riscontrate fratture del massiccio facciale o dell'orbita mai riscontrate nel caso di specie.”.
Sul punto, le osservazioni del CTP di parte attrice sono state debitamente soppesate dal CT, che ha ritenuto, con ragionamento coerente che qui integralmente si richiama, di doverle respingere, confermando il proprio opinamento.
In particolare, preme qui osservare che non è conducente il rilievo per cui il CT avrebbe erroneamente riportato la relazione dell'ausiliario dott.ssa Per_9
Quest'ultima infatti, ha dichiarato che “Il quadro elettrofunzionale è indicativo di un certo danno delle vie ottiche a partenza da OS di presumibile origine traumatica ed è in linea con quanto già rilevato in precedenti esami elettrofunzionali eseguiti in più sedi nel 2013-2014.
Quanto è risultato dagli accertamenti strumentali non sembra tuttavia completamente giustificare i reperti clinici di un campo Visivo totalmente assente in presenza di un buon riflesso fotomotore pupillare ed un aspetto del nervo ottico morfologicamente buono”.
Pertanto, il CT ha fatto buon governo dei documenti in atti, senza travalicarne il significato ultimo.
In tal senso si confronti quanto dichiarato dal CT all'udienza del 18/7/23, secondo cui “Il ctu fa presente che dal punto di vista obiettivo l'unica alterazione rilevata era una minima alterazione dei potenziali evocati visivi che non giustifica come già certificato dalla dott.ssa
la obliterazione pressoché totale del campo visivo;
tutti gli altri accertamenti Per_9 obiettivi come l'OCT SONO STATI negativi, non avendo rilevato alcuna alterazione delle strutture ottiche. Quindi l'esame con RMN non è ultronea ma è l'ultima cosa che si può fare per provare eventualmente una alterazione. Fa presente che la lesione se c'è è prima del chiasma ottico;
la retina è stata esclusa con l'OCT, la funzionalità via ottica l'abbiamo esclusa con i potenziali evocati visivi;
rimane la RMN”.
Inoltre, non è conducente il rilievo per cui il sig. non avrebbe affatto un campo visivo Pt_1 assente, bensì molto ridotto (e pari a 1/10), trattandosi di circostanza bene nota all'ausiliario che da tale presupposto ha mosso le proprie conclusioni.
D'altra parte, a diverso argomentare non è possibile giungere, valorizzando l'accertamento svolto nell'ambito del fascicolo 3504/15, esitato nella pronuncia 1966/19 emessa il 30/9/19, confermata in appello con la pronuncia del 14/10/2020 e passata in giudicato, in quanto trattasi di procedimento promosso nei confronti di altra compagnia assicurativa e, quindi, non opponibile all'odierna convenuta.
Del pari, non costituisce prova in questo giudizio, il lodo arbitrale che ha dato la stura al decreto ingiuntivo opposto nel procedimento 3504/15.
Ed, infatti, l'arbitrato nasce da un atto di natura contrattuale di due soggetti agenti iure privatorum, che affidano ad un arbitro, a sua volta privato, la risoluzione di una controversia insorta tra loro. In tal senso, basta qui osservare che l'art. 1372 c.c. limita gli effetti del contratto alle parti che lo hanno stipulato, non potendo esso, in alcun modo, vincolare i terzi estranei (res inter alios acta tertio neque nocet neque prodest).
Vero è, tuttavia, che la responsabilità informata al principio acquisitivo può basarsi autonomamente su elementi indiziari, o probatori, ancorché atipici, più vari, e, tra questi, può certamente ritenersi un elemento probatorio qualificato ed attendibile quello derivante da una sentenza inter alios acta e dalla decisione di un arbitro, tecnicamente e giuridicamente motivata. In tal senso, tali documenti – sebbene non possano fungere da prove nell'odierno giudizio – possono nondimeno costituire validi argomenti di prova.
Tuttavia, vi è che l'accertamento svolto nel presente giudizio va in senso nettamente contrario alla pronuncia 1966/19 (che di fatto si è basata sul lodo già richiamato in atti) e, pertanto, quale mero argomento di prova, non può scalfire la conclusione cui è giunto il perito di questo giudizio.
Del resto, il CT non ha affatto obliterato né gli esami pregressi cui si è sottoposto il sig.
né il lodo sopra richiamato, ma anzi ha dato una nuova lettura di tali dati, alla luce degli Pt_1 accertamenti svolti in questo giudizio, giungendo pertanto ad una conclusione che soppesa i vari elementi.
Pertanto, si deve ritenere che il CT abbia correttamente rielaborato – sulla base di nuovi accertamenti diagnostici – le conclusioni cui sono giunti i professionisti che hanno emesso il lodo, che è stato poi assunto a base argomentativa della pronuncia sopra richiamata.
D'altra parte, non ha pregio la critica di parte attrice (svolta a verbale d'udienza del 10/11/22) Parte_ per cui la fatta ora sarebbe inutile anche in quanto sarebbe in atti quella dell' , CP_8
tenuto conto che in presenza dei sintomi (quale appunto il grave ipovisus lamentato), ha senso rintracciare la causa (che deve sussistere nella permanenza del sintomo) e che l'accertamento svolto da ha avuto ad oggetto una RMN dell'encefalo e non del nervo ottico come, CP_8
invece, è stata fatta nel presente contenzioso.
Si confronti sul punto quanto dichiarato dal CT (pagina 102 della prima relazione del
22/10/22) a mente del quale “il sig non afferma che la RMN è negativa, lo afferma Pt_1
l' sulla base di un referto allegato, che però non è una RMN del nervo ottico, ma una CP_8
RMN dell'encefalo fatta senza mezzo di contrasto e che quindi lascia veramente il tempo che trova. La RMN, a differenza della TAC, è un esame in buona parte operatore dipendente, le cui risultanze e rilevazione dipendono fortemente dalla potenza del campo magnetico, dal mezzo di contrasto, dalle modalità di acquisizione (scansioni T1 o T2 pesate ad es. etc). Non
Parte è questa la sede di discutere le molte sfaccettature della né il sottoscritto CT è un neuroradiologo, ma i CCTTPP alcune conoscenze di base le hanno sicuramente.
Il sottoscritto CT ha, credo correttamente, richiesto di eseguire in sede istruttoria giudiziale una RMN specifica del nervo ottico….”.
4. Ciò premesso, va senz'altro riconosciuto il danno da esiti della distorsione cervicale
(indicato nella misura del 2%) e da ipoacusia post traumatica monolaterale (indicato nella misura dell'8%).
Del resto, non può qui valere in senso contrario l'accertamento , che tale danno CP_8 all'udito ha escluso, avendo il CT evidenziato che – sebbene sussistano elementi di incertezza causa la impossibilità di accertare lesioni delle strutture dell'orecchio interno o delle strutture nervose della via acustica – appare ammissibile il nesso di causa con l'evento traumatico.
Tenuto conto che il CT indica la ITT in 20 gg al 75% e in 72 gg al 50%, ne consegue un danno riconoscibile di €5.865,00 (stimando €115 giornalieri). Il danno da ITP va, poi, quantificato, vista l'età del danneggiato al momento del sinistro (23 anni), come segue: danno biologico permanente (IP) nella misura massima stimata dal c.t.u del 10%, pari a Euro €29.295,00 laddove il valore base del punto di "sofferenza" è stato stabilito in via equitativa tenendo conto anche degli effetti pregiudizievoli che normalmente un simile danno produce.
Il totale dovuto ammonterebbe pertanto a €35.160,00, che devalutato al momento del sinistro e rivalutato ad oggi corrisponde alla somma di €39.769,72.
Il danno così individuato non è aumentabile per la personalizzazione.
Difatti, la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale, preordinata al riconoscimento di un ristoro integrale del danno subito dalla vittime dell'illecito e/o inadempimento altrui, deve essere rettamente intesa, essendo legittima una personalizzazione del ristoro risarcitorio che tenga conto del danno morale ulteriore a quello inscindibilmente connesso con la lesione fisica e del danno c.d. dinamico-relazionale solo ove tale tipologie di pregiudizi siano stati allegati e provati nel rigoroso rispetto delle preclusioni processuali (cfr. Cass., sez. VI-3 ord.
7.05.2018 n. 10912; Cass., sez. III, 13.10.2016 n. 20630; Cass., sez. III, 7.11.2014 n. 23778:
“Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione”).
Nel caso di specie, tale personalizzazione non è dovuta non essendo emersa una ulteriore compromissione della qualità della vita del danneggiato, rispetto a quanto già adeguatamente riconosciuto con la liquidazione svolta.
In ogni caso, stante il fatto che all'attore spetterebbero €39.769,72 nulla ad oggi è dovuto, avendo il sig. già ritratto dall'altra compagnia assicurativa la somma di €133.176,43 Pt_1
(oltre alla rendita proveniente da e tale conclusione non viene meno neppure ove si CP_8 ritenesse di riconoscere l'ulteriore personalizzazione sopra esclusa e che porterebbe a riconoscere un importo di €46.022,48 (già devalutato al momento del sinistro e rivalutato ad oggi, stante il capitale calcolato con le odierne tabelle in €40.688,00).
5. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, a carico dell'attore, nella misura di cui in dispositivo, sulla base del DM 10/03/2014, n. 55, come da ultimo modificato dal DM 08/03/2018, n. 37 e succ. mod., tenuto conto della natura della controversia e della sua complessità, con riferimento al valore della causa, parametro minimo, per le fasi studio e introduttiva, massimo per quella istruttoria e media per quella decisionale.
Si liquidano pertanto € 7.067,00 di cui €851 per fase di studio, €602 per quella introduttiva,
€2.709,00 per quella istruttoria e €2.905,00 per quella decisionale.
Da rigettare la domanda di parte convenuta in ordine alla condanna del sig. ex art. 96 Pt_1
comma III c.p.c., in quanto avrebbe tenuto una condotta concretante violazione della lealtà processuale e, quindi, pregiudizievole dell'interesse individuale ad un corretto comportamento processuale della controparte e dell'interesse collettivo ad una giustizia efficiente.
Ed, infatti, la domanda dell'attore è stata rigettata a seguito di accertamenti medici che ne hanno rideterminato i confini, ma non ne hanno attestato l'assoluta pretestuosità.
Le spese di CT sono da porsi definitivamente a carico di parte attrice.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
RIGETTA la domanda di parte attrice;
CONDANNA parte attrice al pagamento delle spese di lite a favore della convenuta, liquidandole in €7.067,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CT.
Vicenza, 13/01/2025
Il giudice dott.ssa Stefania Caparello