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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 30/05/2025, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 854/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Il Tribunale riunito in camera di consiglio il 27.5.2025 composto dai signori Magistrati: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A Nella causa civile iscritta al n. 854/2023 R.G./F per lo scioglimento del matrimonio promossa da:
Parte_1 nata a [...] il [...] e residente a[...], Codice Fiscale , titolo di studio licenza media inferiore, professione collaboratrice C.F._1 scolastica, elettivamente domiciliata in Chivasso (To), Via Caduti per la Libertà n.43, presso lo Studio dell'Avv. Rosalba LICCESEche la rappresenta e difende per delega in atti Parte Ricorrente contro
Controparte_1 nato a [...] il [...] e residente a [...], Codice Fiscale
C.F._2 Parte Resistente Non costituito in giudizio
* E Con
nato a [...] il [...], e nata a [...] il [...], rappresentati e CP_2 CP_3 e speciale Avv. Franca Sapone, nomi provvedimento del Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta datato 13.12.2023 e, successivamente, con provvedimento del Tribunale di Ivrea del 25.10.23, presso il cui studio in Ivrea (To) Via Baratono n. 3, sono domiciliati. Avv. Franca Sapone Curatore speciale della prole minore
* * * Conclusioni delle Parti
- Per parte ricorrente come da note depositate in PCT in data 3.12.2024 del seguente letterale tenore: “(…) Voglia il Tribunale Ill.mo contrariis reiectis In punto status, Dare atto che la ricorrente ha rinunciato alla domanda di scioglimento del matrimonio e conseguentemente emettere ogni opportuno provvedimento consequenziale. Con ogni opportuna statuizione in favore dei minori conformemente a quanto richiesto dalla curatrice in comparsa costitutiva. Dare atto della contumacia del convenuto, della non remunerabilità della curatrice e nulla disporre in punto spese. Con osservanza.”
- Per il Curatore: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, CP previo ogni opportuno accertamento del caso, rilevato che il figlio è divenuto maggiorenne nel corso del giudizio, ma ancora economicamente non autosufficiente,
- ove ritenuto conforme all'interesse superiore della figlia minore dichiarare la decadenza del padre dalla responsabilità CP_3 genitoriale;
pagina 1 di 3 - in difetto, disporre l'affido esclusivo rafforzato della minore alla madre, con collocazione e residenza della stessa presso la casa materna, disponendo che anche le decisioni di maggior interesse per lei possano essere assunte dalla madre senza la preventiva consultazione del padre;
- confermare la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte del servizio sociale territorialmente competente - porre a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla madre, quale contributo al mantenimento dei figli, l'importo mensile di € Controparte_1 400,00 (par ad € 200,00 per ciascun figlio) o la diversa somma che il Tribunale riterrà opportuna, rivalutabile annualmente secondo gli indici di Istat, nonché il 50% delle spese mediche, scolastiche, extra scolastiche, e tutte le spese straordinarie dei figli come previste dal protocollo di intesa tra gli Avvocati ed i Magistrati del Tribunale di Ivrea;
Con osservanza”
- Per il PM: V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso 03/01/2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Con ricorso nelle forme di cui alla L. 898/1970 ratione temporis applicabile parte ricorrente ha rappresentato che le Parti han contratto matrimonio con rito civile in Torino in data 8.6.1996, unione dalla quale sono nati due CP_ figli: in data 13.12.2006 (al momento in cui si scrive ormai maggiorenne, non autonomo economicamente) e ata in data 22.11.2008. Ha richiesto la pronuncia divorzile, ed a seguito di traslatio del procedimento CP_3 incardinato presso il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Val D'Aosta il Tribunale di Ivrea ha confermato la nomina dell'Avv. Franca Sapone qual curatore dei minori.
- All'udienza presidenziale del 25.10.2023 compariva davanti al Presidente del. del Tribunale di Ivrea la sola ricorrente, ed all'esito il Presidente del. ha confermato le statuizioni di cui alla sentenza di separazione n. 907/2022 pubblicata in data 16.8.2022 in causa RG 11/2021, di talché così si legge nella relativa parte del verbale contenente l'ordinanza: “(…) P.Q.M. CP
-dispone l'affidamento esclusivo c.d. rafforzato dei figli minori e alla madre, con collocazione e residenza presso la CP_3 madre stabilendo che anche le decisioni di maggiore interesse per i minori possano essere assunte dalla madre senza la previa consultazione con il padre;
- dispone la prosecuzione della presa in carico da parte dei Servizi Sociali mandando agli stessi, qualora il padre manifestasse la seria intenzione di riallacciare i rapporti con i figli, di individuarne modalità e tempi nel rispetto dei desideri dei minori;
- pone a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli di € 400,00 mensili complessivi (€ 200,00 per ciascuno di essi), rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le previsioni di cui al Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati sottoscritto in data 24/6/2016 in Ivrea dal Presidente del Tribunale e dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati. NOMINA curatore speciale dei minori (n. il 13.12.2006) e n. il 22.11.2008) CP_2 CP_3 l'avv. Franca Sapone, nota all'ufficio. Nomina G.I. il dott. Alberto Angelo Balzani e fissa udienza di comparizione e trattazione avanti al G.I. per il giorno 24 gennaio 2024 ore 10.40. Assegna al ricorrente termine fino a 45 giorni liberi prima della prossima udienza per il deposito in cancelleria di memoria integrativa. Assegna al convenuto termine fino a 10 giorni prima della prossima udienza per la costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167 co. 1 e 2 c.p.c. Avverte il convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio. Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura di parte attrice, al convenuto almeno 45/75 (se residente all'estero) giorni liberi prima della prossima udienza. Dispone che la presente ordinanza sia comunicata al P.M. affinché possa intervenire nel giudizio. Manda alla cancelleria per gli incombenti di rito. IL PRESIDENTE DEL. Rossella MASTROPIETRO”
- Avanti al GI si costituiva la parte ricorrente e il curatore. Nel corso del giudizio parte ricorrente rinunciava alla domanda di scioglimento del matrimonio e la causa viene ora a decisione sulle conclusioni delle Parti costitute sopra riportate.
* * * A seguito della rinuncia attorea alla domanda divorzile residuano da affrontare le questioni strictu sensu genitoriali per la sola figlia minore (dovendosi in punto economico confermare, come chiesto dal Curatore, le statuizioni presidenziali relative al mantenimento ricalcanti la decisione della separazione siccome non superate da elementi di novità), e sul punto va pagina 2 di 3 rilevato come dalle difese del Curatore e dalle relazioni dei Servizi Sociali in atti emerga la presenza del rapporto genitoriale tra il padre e la figlia di talché non risulta allo stato (come rilevato dal Curatore) CP_3 doversi disporre la decadenza paterna. In egime di affidamento della prole va rappresentato come la normativa di cui alla legge 54/2006 prevede l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori quale regola generale, derogabile laddove tale affidamento sia contrario agli interessi dei minori e ciò in considerazione del primario interesse dei figli a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico delle responsabilità inerenti alla prole e all'educazione di essa. Detto in altri termini, è noto come il legislatore del 2006 abbia prescelto come prioritaria la modalità di affido condiviso della prole minore di età a entrambi i genitori, dovendosi sempre tutelare, ove possibile, il diritto alla c.d. bigenitorialità. Se questa è la regola, l'art. 337 quater c.c. consente al giudice di disporre l'affido esclusivo dei minori a un genitore quando l'affido all'altro sia contrario al superiore interesse del minore, interesse che deve ispirare ogni decisione del giudice nell'ambito dei procedimenti riguardanti minori e che trova la propria copertura normativa a livello primario, nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (art. 8) e nella Costituzione (artt. 2,30 e 31). Tale regola, pertanto, è derogabile solo ove seriamente pregiudizievole per il minore. Per consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, inoltre, l'elevata conflittualità tra i genitori giustifica di per sé una pronuncia di affidamento esclusivo dei figli minori a uno dei genitori, ove la stessa sia tale da recare un serio pregiudizio allo sviluppo psicofisico dei minori (in tal senso ex multis cfr. Cass. Civ. 5108 del 29.03.2012;. n. 977/2017; n. 1777 del 08.02.2012). In tale contesto (la fase divorzile segue le violenze arrecate dal marito alla moglie, in clima di incomunicabilità tra le due parti ridondante a svantaggio della celere adozione per la prole) il Collegio ritiene doversi confermare il regime di affidamento già disposto con la sentenza di separazione e richiamato nell'ordinanza presidenziale sopra riportata, come meglio infra enucleato in parte dispositiva (le visite padre-figlia dovendo rilasciarsi al mero gradimento di siccome ormai diciassettenne). Alla luce del complessivo esito CP_3 del procedimento vanno confermate le statuizioni genitoriali di cui all'ordinanza presidenziale in atti (ricalcanti quelle di cui alla separazione) e, preso atto della rinuncia della parte ricorrente alla domanda divorzile e tenuto conto della necessaria pronuncia a tutela della prole minore, il Collegio ritiene doversi ex art 92 cpc disporre la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea definitivamente pronunciando ogni altra domanda istanza eccezione rigettate, e dato atto della rinuncia di parte ricorrente alla domanda divorzile:
- Dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre disponendo CP_3 Parte_1 ex art 337 quater cc che anche tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia possano essere assunte dalla sola madre;
- Dispone che la figlia abbia collocazione abituale e residenza anagrafica presso la madre;
- Pone a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli di € 400,00 mensili complessivi (€ 200,00 per ciascuno di essi), da versare alla madre entro il 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le previsioni di cui al Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati sottoscritto in data 24/6/2016 in Ivrea dal Presidente del Tribunale e dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati;
- Dispone la prosecuzione della presa in carico di a parte del Servizio Sociale già incaricato in atti per CP_3 offrire alla minore sostegno e supporto;
- Dispone la presa in carico della minore da parte del Servizio di Psicologia Età Evolutiva CP_3 territorialmente competente su Montanaro per offrire alla minore sostegno e supporto Dispone l'integrale compensazione delle spese di lite. Manda alla Cancelleria per tutti gli incombenti di competenza e per la comunicazione alle parti, al PM, ai Servizi Sociali e Servizi di Psicologia Età Evolutiva, e per tutte le incombenze di competenza. Così deciso in Ivrea, 27.5.2025 Il Presidente Dott. Alessandro Scialabba Il giudice relatore/estensore Dott. Alberto Angelo Balzani Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Il Tribunale riunito in camera di consiglio il 27.5.2025 composto dai signori Magistrati: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A Nella causa civile iscritta al n. 854/2023 R.G./F per lo scioglimento del matrimonio promossa da:
Parte_1 nata a [...] il [...] e residente a[...], Codice Fiscale , titolo di studio licenza media inferiore, professione collaboratrice C.F._1 scolastica, elettivamente domiciliata in Chivasso (To), Via Caduti per la Libertà n.43, presso lo Studio dell'Avv. Rosalba LICCESEche la rappresenta e difende per delega in atti Parte Ricorrente contro
Controparte_1 nato a [...] il [...] e residente a [...], Codice Fiscale
C.F._2 Parte Resistente Non costituito in giudizio
* E Con
nato a [...] il [...], e nata a [...] il [...], rappresentati e CP_2 CP_3 e speciale Avv. Franca Sapone, nomi provvedimento del Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta datato 13.12.2023 e, successivamente, con provvedimento del Tribunale di Ivrea del 25.10.23, presso il cui studio in Ivrea (To) Via Baratono n. 3, sono domiciliati. Avv. Franca Sapone Curatore speciale della prole minore
* * * Conclusioni delle Parti
- Per parte ricorrente come da note depositate in PCT in data 3.12.2024 del seguente letterale tenore: “(…) Voglia il Tribunale Ill.mo contrariis reiectis In punto status, Dare atto che la ricorrente ha rinunciato alla domanda di scioglimento del matrimonio e conseguentemente emettere ogni opportuno provvedimento consequenziale. Con ogni opportuna statuizione in favore dei minori conformemente a quanto richiesto dalla curatrice in comparsa costitutiva. Dare atto della contumacia del convenuto, della non remunerabilità della curatrice e nulla disporre in punto spese. Con osservanza.”
- Per il Curatore: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, CP previo ogni opportuno accertamento del caso, rilevato che il figlio è divenuto maggiorenne nel corso del giudizio, ma ancora economicamente non autosufficiente,
- ove ritenuto conforme all'interesse superiore della figlia minore dichiarare la decadenza del padre dalla responsabilità CP_3 genitoriale;
pagina 1 di 3 - in difetto, disporre l'affido esclusivo rafforzato della minore alla madre, con collocazione e residenza della stessa presso la casa materna, disponendo che anche le decisioni di maggior interesse per lei possano essere assunte dalla madre senza la preventiva consultazione del padre;
- confermare la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte del servizio sociale territorialmente competente - porre a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla madre, quale contributo al mantenimento dei figli, l'importo mensile di € Controparte_1 400,00 (par ad € 200,00 per ciascun figlio) o la diversa somma che il Tribunale riterrà opportuna, rivalutabile annualmente secondo gli indici di Istat, nonché il 50% delle spese mediche, scolastiche, extra scolastiche, e tutte le spese straordinarie dei figli come previste dal protocollo di intesa tra gli Avvocati ed i Magistrati del Tribunale di Ivrea;
Con osservanza”
- Per il PM: V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso 03/01/2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Con ricorso nelle forme di cui alla L. 898/1970 ratione temporis applicabile parte ricorrente ha rappresentato che le Parti han contratto matrimonio con rito civile in Torino in data 8.6.1996, unione dalla quale sono nati due CP_ figli: in data 13.12.2006 (al momento in cui si scrive ormai maggiorenne, non autonomo economicamente) e ata in data 22.11.2008. Ha richiesto la pronuncia divorzile, ed a seguito di traslatio del procedimento CP_3 incardinato presso il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Val D'Aosta il Tribunale di Ivrea ha confermato la nomina dell'Avv. Franca Sapone qual curatore dei minori.
- All'udienza presidenziale del 25.10.2023 compariva davanti al Presidente del. del Tribunale di Ivrea la sola ricorrente, ed all'esito il Presidente del. ha confermato le statuizioni di cui alla sentenza di separazione n. 907/2022 pubblicata in data 16.8.2022 in causa RG 11/2021, di talché così si legge nella relativa parte del verbale contenente l'ordinanza: “(…) P.Q.M. CP
-dispone l'affidamento esclusivo c.d. rafforzato dei figli minori e alla madre, con collocazione e residenza presso la CP_3 madre stabilendo che anche le decisioni di maggiore interesse per i minori possano essere assunte dalla madre senza la previa consultazione con il padre;
- dispone la prosecuzione della presa in carico da parte dei Servizi Sociali mandando agli stessi, qualora il padre manifestasse la seria intenzione di riallacciare i rapporti con i figli, di individuarne modalità e tempi nel rispetto dei desideri dei minori;
- pone a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli di € 400,00 mensili complessivi (€ 200,00 per ciascuno di essi), rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le previsioni di cui al Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati sottoscritto in data 24/6/2016 in Ivrea dal Presidente del Tribunale e dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati. NOMINA curatore speciale dei minori (n. il 13.12.2006) e n. il 22.11.2008) CP_2 CP_3 l'avv. Franca Sapone, nota all'ufficio. Nomina G.I. il dott. Alberto Angelo Balzani e fissa udienza di comparizione e trattazione avanti al G.I. per il giorno 24 gennaio 2024 ore 10.40. Assegna al ricorrente termine fino a 45 giorni liberi prima della prossima udienza per il deposito in cancelleria di memoria integrativa. Assegna al convenuto termine fino a 10 giorni prima della prossima udienza per la costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167 co. 1 e 2 c.p.c. Avverte il convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio. Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura di parte attrice, al convenuto almeno 45/75 (se residente all'estero) giorni liberi prima della prossima udienza. Dispone che la presente ordinanza sia comunicata al P.M. affinché possa intervenire nel giudizio. Manda alla cancelleria per gli incombenti di rito. IL PRESIDENTE DEL. Rossella MASTROPIETRO”
- Avanti al GI si costituiva la parte ricorrente e il curatore. Nel corso del giudizio parte ricorrente rinunciava alla domanda di scioglimento del matrimonio e la causa viene ora a decisione sulle conclusioni delle Parti costitute sopra riportate.
* * * A seguito della rinuncia attorea alla domanda divorzile residuano da affrontare le questioni strictu sensu genitoriali per la sola figlia minore (dovendosi in punto economico confermare, come chiesto dal Curatore, le statuizioni presidenziali relative al mantenimento ricalcanti la decisione della separazione siccome non superate da elementi di novità), e sul punto va pagina 2 di 3 rilevato come dalle difese del Curatore e dalle relazioni dei Servizi Sociali in atti emerga la presenza del rapporto genitoriale tra il padre e la figlia di talché non risulta allo stato (come rilevato dal Curatore) CP_3 doversi disporre la decadenza paterna. In egime di affidamento della prole va rappresentato come la normativa di cui alla legge 54/2006 prevede l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori quale regola generale, derogabile laddove tale affidamento sia contrario agli interessi dei minori e ciò in considerazione del primario interesse dei figli a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico delle responsabilità inerenti alla prole e all'educazione di essa. Detto in altri termini, è noto come il legislatore del 2006 abbia prescelto come prioritaria la modalità di affido condiviso della prole minore di età a entrambi i genitori, dovendosi sempre tutelare, ove possibile, il diritto alla c.d. bigenitorialità. Se questa è la regola, l'art. 337 quater c.c. consente al giudice di disporre l'affido esclusivo dei minori a un genitore quando l'affido all'altro sia contrario al superiore interesse del minore, interesse che deve ispirare ogni decisione del giudice nell'ambito dei procedimenti riguardanti minori e che trova la propria copertura normativa a livello primario, nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (art. 8) e nella Costituzione (artt. 2,30 e 31). Tale regola, pertanto, è derogabile solo ove seriamente pregiudizievole per il minore. Per consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, inoltre, l'elevata conflittualità tra i genitori giustifica di per sé una pronuncia di affidamento esclusivo dei figli minori a uno dei genitori, ove la stessa sia tale da recare un serio pregiudizio allo sviluppo psicofisico dei minori (in tal senso ex multis cfr. Cass. Civ. 5108 del 29.03.2012;. n. 977/2017; n. 1777 del 08.02.2012). In tale contesto (la fase divorzile segue le violenze arrecate dal marito alla moglie, in clima di incomunicabilità tra le due parti ridondante a svantaggio della celere adozione per la prole) il Collegio ritiene doversi confermare il regime di affidamento già disposto con la sentenza di separazione e richiamato nell'ordinanza presidenziale sopra riportata, come meglio infra enucleato in parte dispositiva (le visite padre-figlia dovendo rilasciarsi al mero gradimento di siccome ormai diciassettenne). Alla luce del complessivo esito CP_3 del procedimento vanno confermate le statuizioni genitoriali di cui all'ordinanza presidenziale in atti (ricalcanti quelle di cui alla separazione) e, preso atto della rinuncia della parte ricorrente alla domanda divorzile e tenuto conto della necessaria pronuncia a tutela della prole minore, il Collegio ritiene doversi ex art 92 cpc disporre la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea definitivamente pronunciando ogni altra domanda istanza eccezione rigettate, e dato atto della rinuncia di parte ricorrente alla domanda divorzile:
- Dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre disponendo CP_3 Parte_1 ex art 337 quater cc che anche tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia possano essere assunte dalla sola madre;
- Dispone che la figlia abbia collocazione abituale e residenza anagrafica presso la madre;
- Pone a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli di € 400,00 mensili complessivi (€ 200,00 per ciascuno di essi), da versare alla madre entro il 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le previsioni di cui al Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati sottoscritto in data 24/6/2016 in Ivrea dal Presidente del Tribunale e dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati;
- Dispone la prosecuzione della presa in carico di a parte del Servizio Sociale già incaricato in atti per CP_3 offrire alla minore sostegno e supporto;
- Dispone la presa in carico della minore da parte del Servizio di Psicologia Età Evolutiva CP_3 territorialmente competente su Montanaro per offrire alla minore sostegno e supporto Dispone l'integrale compensazione delle spese di lite. Manda alla Cancelleria per tutti gli incombenti di competenza e per la comunicazione alle parti, al PM, ai Servizi Sociali e Servizi di Psicologia Età Evolutiva, e per tutte le incombenze di competenza. Così deciso in Ivrea, 27.5.2025 Il Presidente Dott. Alessandro Scialabba Il giudice relatore/estensore Dott. Alberto Angelo Balzani Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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