Art. 658-bis. (( (Misure di sicurezza da eseguire presso strutture sanitarie). )) ((1. Quando deve essere eseguita una misura di sicurezza di cui all'articolo 215, secondo comma, numeri 2 e 3, del codice penale, ordinata con sentenza, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 chiede senza ritardo e comunque entro cinque giorni al magistrato di sorveglianza competente la fissazione dell'udienza per procedere agli accertamenti indicati all'articolo 679))
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10 agosto 2024
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1 luglio 2025
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- 1. A. Calcaterra, B. Secchihttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
[…] Sarà in grado il nuovo art. 658-bis c.p.p. di offrire agli operatori giudiziari (magistrati e avvocati) e agli operatori sanitari quelle soluzioni necessarie per affrontare gli ormai sempre più difficili e numerosi casi di autori di reato con necessità di cura psichiatrica? Proviamo, dopo una prima lettura della norma, […] aggiungendo gli artt. 658-bis e 679 comma 1-bis c.p.p., nonché l'art. 154-quater disp. att. cpp. […] Il nuovo comma 1-bis dell'art. 679 c.p.p. così dispone: “Sulla richiesta del pubblico ministero formulata ai sensi dell'art. 658 bis c.p.p. il magistrato di sorveglianza provvede alla fissazione dell'udienza senza ritardo e comunque entro cinque giorni dalla richiesta medesima. […]
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