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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 16/12/2024, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 9755/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Arianna D'Addabbo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9755/2024 avente ad oggetto: separazione consensuale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DAL MONTE Parte_1 C.F._1 VALENTINA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA EMILIA 116 40026 IMOLApresso il difensore avv. DAL MONTE VALENTINA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIOVANNINI CP_1 C.F._2 STEFANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA EMILIA N. 31 40026 IMOLApresso il difensore avv. GIOVANNINI STEFANO
CONVENUTO/I
Atti comunicati al PM il 23-7-2024
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Castel del Rio il 23.1.1993 in regime di separazione legale dei beni, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto
Comune al n. 1 parte 2 serie A, anno 1993; dal matrimonio sono nati i figli: n Persona_1
Faenza il 4.6.1993, residente in [...] - C.F. – C.F._3 pagina 1 di 4 impiegato, economicamente autosufficiente;
- in Faenza il 1.5.1999, residente in [...]Persona_2
alla Via Nigrisoli n. 13 - C.F. - studente, economicamente non autosufficiente;
C.F._4 la casa coniugale è stata individuata nell'abitazione sita in Imola alla Via Nigrisoli n. 13, di proprietà esclusiva della signora Pt_1
la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile, essendo venuta meno tra le parti l'affectio coniugalis, non sussistendo più alcuna comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
entrambe le parti godono di redditi propri ma molto diversi tra loro, avendo la signora Pt_1
parzialmente sospeso la propria carriera lavorativa, per diversi anni (part time al 50% per 8 anni e mezzo), per dedicarsi alla cura del marito e dei figli;
le parti hanno confermato che non intendono riconciliarsi e le condizioni di separazione concordate risultano conformi a legge;
gli atti sono stati comunicati tempestivamente al PM;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pronuncia la separazione fra nata a [...] il [...] e nato Imola il 11.10.1963, Parte_1 CP_1
matrimonio contratto con rito concordatario in Castel del Rio il 23.1.1993 in regime di separazione legale dei beni, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al n. 1 parte
2 serie A, anno 1993;
dà atto che la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
1- i coniugi vivranno separati: la signora unitamente ai figli nella casa familiare, sita Controparte_2
in Imola alla Via Nigrisoli n. 13, di sua esclusiva proprietà; il signor trasferirà la propria CP_1
residenza in Castel del Rio alla Via XXV Aprile n. 1, ove ha già fissato il proprio domicilio, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto;
2- i mobili e i complementi di arredo presenti nella casa coniugale sono già stati concordemente divisi tra i coniugi;
il signor ha altresì già prelevato tutti i propri oggetti ed effetti personali dalla casa CP_1
familiare;
3- i beni mobili registrati acquistati in costanza di matrimonio restano nella proprietà e disponibilità dei relativi intestatari, rinunciando le parti a ogni vicendevole richiesta e/o pretesa al riguardo;
4- il signor verserà alla signora - dalla data di iscrizione a ruolo del presente ricorso ed CP_1 Pt_1
entro il giorno 10 di ogni mese - mediante accredito diretto nel c/c alla stessa intestato presso CP_3
pagina 2 di 4 Banca, Viale Rivalta n. 22, Imola con IBAN [...], l'importo di € 2.000,00
a titolo di assegno di mantenimento, da rivalutarsi automaticamente ogni anno secondo le variazioni degli indici ISTAT al consumo;
5- il signor contribuirà al mantenimento ordinario della IG , maggiorenne ma non CP_1 Per_2 autosufficiente economicamente, corrispondendo direttamente alla ragazza l'importo di € 1.600,00 mensili - da versarsi in via anticipata dalla data di iscrizione a ruolo del presente ricorso ed entro il giorno 10 di ogni mese - mediante accredito diretto nel c/c alla stessa intestato presso Intesa San Paolo,
Via Cavour n. 64, Imola con IBAN [...], sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte di e da rivalutarsi Per_2
automaticamente ogni anno secondo le variazioni degli indici ISTAT al consumo;
6- il signor rimborserà alla signora nella misura del 100%, le spese straordinarie dalla CP_1 Pt_1 stessa anticipate nell'interesse della IG , come indicate nel vigente Protocollo bolognese, che Per_2
le parti dichiarano di conoscere e che si intende qui integralmente richiamato, sia quanto alla loro determinazione sia quanto a modalità e tempi della richiesta del rimborso e del rimborso medesimo, parimenti sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte della ragazza;
fatta esclusione per le spese mediche e dentistiche, che si convengono a carico esclusivo della signora
Pt_1
7- l'assegno unico e universale per la IG a carico sarà percepito integralmente dalla signora Pt_1
con contestuale rinuncia da parte del signor al 50% del predetto emolumento. Le detrazioni CP_1
fiscali per la IG a carico saranno attribuite alla signora nella misura del 100% Pt_1
8- il signor si obbliga a farsi carico del pagamento di tutte le fatture di somministrazione di CP_1
acqua, luce, gas, teleriscaldamento, tariffa corrispettiva puntuale (ex TARI) e abbonamento al servizio telefonico della casa familiare, di cui è già unico intestatario;
9- il signor si obbliga a farsi carico del pagamento della polizza di pensione integrativa Orizzonte CP_1
Previdenza N. 500299528 stipulata dalla signora il 1.10.2014 con Allianz S.p.a. per l'importo Pt_1 di € 1.500,00 annui, alla scadenza del 31.12 di ogni anno, mediante bonifico ad Controparte_4
Piazza Tre Torri n. 3 20145 Milano, con pagamento diretto del premio annuale - entro la
[...]
suindicata scadenza - all'agenzia Allianz di riferimento e trasmissione della quietanza di avvenuto pagamento del premio alla signora Pt_1
10- i coniugi dichiarano di avere così definito tra loro ogni rapporto di natura patrimoniale, ivi compresi tutti gli obblighi risarcitori;
11- i coniugi riconoscono al presente atto valenza transattiva anche ai sensi dell'art. 1965 c.c.;
pagina 3 di 4 12- con l'esatto adempimento di quanto sopra, i coniugi dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra ed a nessun titolo e/o ragione, fatte salve le questioni come sopra regolate;
13- le spese di causa sono compensate.
Così è deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 4-12-2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Arianna D'Addabbo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9755/2024 avente ad oggetto: separazione consensuale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DAL MONTE Parte_1 C.F._1 VALENTINA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA EMILIA 116 40026 IMOLApresso il difensore avv. DAL MONTE VALENTINA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIOVANNINI CP_1 C.F._2 STEFANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA EMILIA N. 31 40026 IMOLApresso il difensore avv. GIOVANNINI STEFANO
CONVENUTO/I
Atti comunicati al PM il 23-7-2024
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Castel del Rio il 23.1.1993 in regime di separazione legale dei beni, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto
Comune al n. 1 parte 2 serie A, anno 1993; dal matrimonio sono nati i figli: n Persona_1
Faenza il 4.6.1993, residente in [...] - C.F. – C.F._3 pagina 1 di 4 impiegato, economicamente autosufficiente;
- in Faenza il 1.5.1999, residente in [...]Persona_2
alla Via Nigrisoli n. 13 - C.F. - studente, economicamente non autosufficiente;
C.F._4 la casa coniugale è stata individuata nell'abitazione sita in Imola alla Via Nigrisoli n. 13, di proprietà esclusiva della signora Pt_1
la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile, essendo venuta meno tra le parti l'affectio coniugalis, non sussistendo più alcuna comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
entrambe le parti godono di redditi propri ma molto diversi tra loro, avendo la signora Pt_1
parzialmente sospeso la propria carriera lavorativa, per diversi anni (part time al 50% per 8 anni e mezzo), per dedicarsi alla cura del marito e dei figli;
le parti hanno confermato che non intendono riconciliarsi e le condizioni di separazione concordate risultano conformi a legge;
gli atti sono stati comunicati tempestivamente al PM;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pronuncia la separazione fra nata a [...] il [...] e nato Imola il 11.10.1963, Parte_1 CP_1
matrimonio contratto con rito concordatario in Castel del Rio il 23.1.1993 in regime di separazione legale dei beni, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al n. 1 parte
2 serie A, anno 1993;
dà atto che la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
1- i coniugi vivranno separati: la signora unitamente ai figli nella casa familiare, sita Controparte_2
in Imola alla Via Nigrisoli n. 13, di sua esclusiva proprietà; il signor trasferirà la propria CP_1
residenza in Castel del Rio alla Via XXV Aprile n. 1, ove ha già fissato il proprio domicilio, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto;
2- i mobili e i complementi di arredo presenti nella casa coniugale sono già stati concordemente divisi tra i coniugi;
il signor ha altresì già prelevato tutti i propri oggetti ed effetti personali dalla casa CP_1
familiare;
3- i beni mobili registrati acquistati in costanza di matrimonio restano nella proprietà e disponibilità dei relativi intestatari, rinunciando le parti a ogni vicendevole richiesta e/o pretesa al riguardo;
4- il signor verserà alla signora - dalla data di iscrizione a ruolo del presente ricorso ed CP_1 Pt_1
entro il giorno 10 di ogni mese - mediante accredito diretto nel c/c alla stessa intestato presso CP_3
pagina 2 di 4 Banca, Viale Rivalta n. 22, Imola con IBAN [...], l'importo di € 2.000,00
a titolo di assegno di mantenimento, da rivalutarsi automaticamente ogni anno secondo le variazioni degli indici ISTAT al consumo;
5- il signor contribuirà al mantenimento ordinario della IG , maggiorenne ma non CP_1 Per_2 autosufficiente economicamente, corrispondendo direttamente alla ragazza l'importo di € 1.600,00 mensili - da versarsi in via anticipata dalla data di iscrizione a ruolo del presente ricorso ed entro il giorno 10 di ogni mese - mediante accredito diretto nel c/c alla stessa intestato presso Intesa San Paolo,
Via Cavour n. 64, Imola con IBAN [...], sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte di e da rivalutarsi Per_2
automaticamente ogni anno secondo le variazioni degli indici ISTAT al consumo;
6- il signor rimborserà alla signora nella misura del 100%, le spese straordinarie dalla CP_1 Pt_1 stessa anticipate nell'interesse della IG , come indicate nel vigente Protocollo bolognese, che Per_2
le parti dichiarano di conoscere e che si intende qui integralmente richiamato, sia quanto alla loro determinazione sia quanto a modalità e tempi della richiesta del rimborso e del rimborso medesimo, parimenti sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte della ragazza;
fatta esclusione per le spese mediche e dentistiche, che si convengono a carico esclusivo della signora
Pt_1
7- l'assegno unico e universale per la IG a carico sarà percepito integralmente dalla signora Pt_1
con contestuale rinuncia da parte del signor al 50% del predetto emolumento. Le detrazioni CP_1
fiscali per la IG a carico saranno attribuite alla signora nella misura del 100% Pt_1
8- il signor si obbliga a farsi carico del pagamento di tutte le fatture di somministrazione di CP_1
acqua, luce, gas, teleriscaldamento, tariffa corrispettiva puntuale (ex TARI) e abbonamento al servizio telefonico della casa familiare, di cui è già unico intestatario;
9- il signor si obbliga a farsi carico del pagamento della polizza di pensione integrativa Orizzonte CP_1
Previdenza N. 500299528 stipulata dalla signora il 1.10.2014 con Allianz S.p.a. per l'importo Pt_1 di € 1.500,00 annui, alla scadenza del 31.12 di ogni anno, mediante bonifico ad Controparte_4
Piazza Tre Torri n. 3 20145 Milano, con pagamento diretto del premio annuale - entro la
[...]
suindicata scadenza - all'agenzia Allianz di riferimento e trasmissione della quietanza di avvenuto pagamento del premio alla signora Pt_1
10- i coniugi dichiarano di avere così definito tra loro ogni rapporto di natura patrimoniale, ivi compresi tutti gli obblighi risarcitori;
11- i coniugi riconoscono al presente atto valenza transattiva anche ai sensi dell'art. 1965 c.c.;
pagina 3 di 4 12- con l'esatto adempimento di quanto sopra, i coniugi dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra ed a nessun titolo e/o ragione, fatte salve le questioni come sopra regolate;
13- le spese di causa sono compensate.
Così è deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 4-12-2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Bruno Perla
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