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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 27/05/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 417/2024
CORTE DI APPELLO DI BARI
_________________________________________________
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavo- ro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dr.ssa ELVIRA PALMA Presidente dr. LUCA ARIOLA Consigliere – relatore dr.ssa VALERIA SPAGNOLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 417 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente tra
, in persona del le- Parte_1 gale rappresentante pro tempore, difeso dall'avv. Carmelina La Gatta;
appellante
e
, nato il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_1
Ettore Sbarra e Leonardo Netti, giusta procura depositata nel fascicolo tele- matico;
appellato – appellante incidentale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Bari depositato il 21 ottobre
2021 ha chiesto che, accertata la sua esposizione Controparte_1 all'amianto durante l'espletamento dell'attività lavorativa svolta dal 30 ago- sto 1971 sino al 31 dicembre 1993 (o per quell'altro periodo da accertarsi in corso di causa) in concentrazione superiore a 0,1 ff/cc, l' fosse condan- Pt_1 nato al riconoscimento dei benefici contributivi previsti dall'art. 13, comma
8, della l. n. 257 del 1992, con ogni consequenziale determinazione in meri- to alla rivalutazione della posizione contributiva e alla conseguente rivaluta- zione del trattamento pensionistico goduto.
- 1 - A sostegno della domanda ha dedotto di aver promosso CP_1 in precedenza un'altra controversia contro l' per far accertare Pt_1
l'esposizione all'amianto ex lege n. 257 del 1992 e che tale giudizio si era concluso con sentenza di improponibilità n. 3513/2014, soggiungendo peral- tro che in tale giudizio era stata svolta attività istruttoria ed era stata espleta- ta una specifica c.t.u. ambientale sulla sua posizione lavorativa dalla quale era emersa la sua ultradecennale esposizione ad amianto oltre la soglia di
0,1 ff/cc.
Costituitosi in giudizio, l' ha preliminarmente eccepito la pre- Pt_1 scrizione decennale del diritto alla rivalutazione contributiva e la decadenza dal diritto all'azione giudiziaria, chiedendo nel merito il rigetto delle avver- se pretese.
2. A seguito di istruttoria squisitamente documentale, con sentenza n. 350/2024 pubblicata il 30 gennaio 2024 il Tribunale di Bari ha accolto la domanda proposta da e, per l'effetto, ha: I) dichiarato la sussi- CP_1 stenza dell'esposizione del ricorrente a fibre d'amianto ex art. 13 della l. n.
257 del 1992, con il conseguente diritto del medesimo ai benefici previden- ziali previsti dalla citata legge;
II) condannato l' alla rivalutazione con- Pt_1 tributiva, in favore del ricorrente, del periodo di esposizione all'amianto ac- certato dal 1983 sino a marzo 1993; III) condannato l' alla ricostituzio- Pt_1 ne del trattamento pensionistico e al pagamento delle differenze sui ratei ar- retrati di pensione a decorrere dal 3 agosto 2021, oltre interessi come per legge;
IV) condannato, infine, l' al pagamento delle spese di lite, con Pt_1 distrazione.
3. Avverso detta sentenza ha proposto appello l' Pt_1
ha resistito depositando memoria con cui ha Controparte_1 spiegato altresì appello incidentale.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio re- lativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 20 maggio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
4. A fondamento della decisione gravata il Tribunale del lavoro di
Bari ha posto i seguenti rilievi:
- l'eccezione di inammissibilità della domanda per il passaggio in giudicato della sentenza emessa dal medesimo Tribunale nella controversia in precedenza promossa da (sentenza n. 3513/2014) era infon- CP_1 data, in quanto essa recava solo una statuizione in rito di improponibilità del ricorso presentato in quella sede in assenza di preventiva domanda ammini- strativa all' Pt_1
- 2 - - non era fondata neppure l'eccezione di prescrizione, giacché
[...]
era andato in pensione dal 1° novembre 1998 e aveva interrotto il CP_1 termine prescrizionale con l'introduzione del primo giudizio nel 2007, con- clusosi con sentenza n. 3513/2014; peraltro, l'eccezione era infondata anche tenendo conto della data di presentazione della domanda all'Inail (31 mag- gio 2001);
- non era fondata, inoltre, l'eccezione di decadenza ex art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, posto che la domanda amministrativa all' era Pt_1 stata presentata il 3 agosto 2021, mentre il ricorso giudiziale era stato depo- sitato il 19 ottobre 2021, quindi entro il termine di tre anni e trecento giorni dall'istanza;
- infondata era altresì l'eccezione decadenza speciale di cui all'art. 47, comma 5, del d.l. n. 269 del 2003, conv. in l. n. 326 del 2003, giacché
l'istanza all'Inail era stata presentata prima del 15 giugno 2005, ossia – per l'esattezza – il 31 maggio 2001;
- nel merito, le risultanze probatorie acquisite nel corso del preceden- te giudizio RG 533/2007, conclusosi con sentenza di improponibilità della domanda (sentenza n. 3513/14), consentivano di ritenere dimostrata la sussi- stenza delle condizioni per il riconoscimento della rivalutazione;
- in particolare, le deposizioni dei testi (impie- Testimone_1 gato dal 1984 presso lo stabilimento) e (operante dal 1983 Testimone_2 presso lo stesso opificio) avevano provato che , per le mansioni CP_1 svolte, era a diretto contatto con l'amianto e quindi era stato esposto al ri- schio correlato;
- inoltre, la c.t.u. espletata nel precedente giudizio aveva accertato che il lavoratore, per le mansioni svolte, era stato esposto alle polveri di amianto in misura superiore ai limiti di legge, cioè era stato esposto al ri- schio di inalare fibre di amianto in concentrazione mediamente superiori, nell'arco delle otto ore lavorative, a 0,1 fibre/cm3 nel periodo dal 1983 sino a marzo del 1993.
5. Con il primo motivo dell'appello principale l' censura la sen- Pt_1 tenza impugnata nella parte in cui ha respinto le eccezioni di decadenza sol- levate in primo grado.
Sotto un primo profilo, l' lamenta l'erroneità della pronuncia Pt_1 laddove ha disatteso l'eccezione di decadenza speciale ex art. 47 del d.l. n.
269 del 2003 evidenziando che, in base a quanto previsto dall'art. 3, comma
2, del d.m. 27 ottobre 2004, il termine decadenziale in questione trova ap- plicazione anche nei confronti di coloro che avevano attivato la procedura prima del 2 ottobre 2003. Ha soggiunto, inoltre, che secondo la giurispru-
- 3 - denza di legittimità il suddetto termine opera non solo con riferimento alla domanda da presentare all'Inail, ma anche in relazione a quella rivolta all' Pt_1
Sotto altro profilo, l' si duole del rigetto Controparte_2 dell'eccezione di decadenza ex art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come mo- dificato dal d.l. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111 del 2011, in quanto il Tri- bunale non aveva considerato il fatto che la controparte era in pensione dal
1° novembre 1998, ma aveva presentato l'istanza per la riliquidazione della pensione solo in data 3 agosto 2021. Pertanto, l'assicurato era sicuramente incorso in decadenza, dovendo quest'ultima farsi decorrere proprio dal 1° novembre 1998.
5.1. Iniziando la disamina dalla prima parte della doglianza (cioè quella relativa alla decadenza c.d. “speciale” di cui all'art. 47 del d.l. n. 269 del 2003, conv. in l. n. 326 del 2003), deve innanzitutto ricordarsi che, in forza dell'art. 3, comma 132, della l. n. 350 del 2003, la presentazione della domanda originaria all'Inail in data precedente al 2 ottobre 2003 determina l'applicazione del regime di rivalutazione contributiva più favorevole stabi- lito dall'art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992. Il regime di maggior fa- vore riguarda sia il coefficiente di rivalutazione (pari a 1,5) sia l'utilizzazione della contribuzione riconosciuta per l'esposizione qualificata ad amianto, rilevante non solo per l'aumento della prestazione, ma anche ai fini del conseguimento del diritto alla pensione.
Nel testo originario, l'art. 47, comma 5, del d.l. n. 269 del 2003, di- sponeva: «I lavoratori che intendono ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 3, compresi quelli a cui è stata rilasciata certificazione dall'I.N.A.I.L. prima del 1 ottobre 2003, devono presentare domanda alla sede INAIL di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici». Il successivo comma 6 così stabi- liva: «Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con de- creto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Mi- nistro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».
In sede di conversione ad opera della legge n. 326 del 2003, al citato art. 47 è stato aggiunto il comma 6bis, dettato per agevolare il passaggio da un regime ad un altro: «Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto al trattamento pensionistico anche in base ai be- nefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo
- 4 - 1992, n. 257, nonché coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscano dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensio- namento».
Come ricordato, il successivo art. 3, comma 132, della l. n. 350 del
2003 (legge finanziaria per l'anno 2004), ha poi ulteriormente inciso sulla disciplina del regime transitorio. Precisamente, il regime intertemporale
(con la salvezza della più favorevole disciplina prevista dall'art. 13, comma
8, cit.,) è stato delineato dal menzionato comma 132 nei seguenti termini:
«In favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre
2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche
a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data. Resta- no valide le certificazioni già rilasciate dall'INAIL …».
Il comma 132 cit., pur presupponendo e richiamando la disciplina in- trodotta dall'art. 47 del d.l. n. 269 del 2003, è intervenuto ad escludere l'applicabilità della nuova disciplina introdotta dal medesimo d.l. ad alcune ulteriori categorie di assicurati, e precisamente: a) coloro che alla data del 2 ottobre 2003 avessero maturato il diritto a pensione (ai sensi dell'art. 47, comma 6bis, eventualmente anche in forza della rivalutazione contributiva prevista dall'art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992); b) coloro che alla stessa data avevano presentato domanda di riconoscimento del beneficio de- rivante dall'esposizione ad amianto;
c) coloro che a tale data avevano intro- dotto una controversia giudiziale poi conclusasi con sentenza favorevole al lavoratore. In questo modo, tali categorie di assicurati si sono aggiunte a quelle già escluse dall'art. 47, cioè a coloro che alla data del 2 ottobre 2003 fruivano di trattamenti di mobilità e a coloro che a tale data avevano già de- finito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pen- sionamento.
La lettura della norma nel senso sopra indicato è imposta dal tenore testuale della disposizione e dall'interpretazione sistematica alla luce della normativa precedente. Sul punto la Corte di cassazione si è più volte espres- sa (cfr. ex plurimis Cass. n. 21862 del 2004; Cass. n. 15008 del 2005; Cass.
n. 15679 del 2006 e Cass. n. 8649 del 2012) affermando il principio secondo cui «In tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, l'art. 3, comma centotrentadue, della legge 24 dicembre 2003
- 5 - n. 350, che – con riferimento alla nuova disciplina introdotta dall'art. 47, comma primo, del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 (convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003 n. 326) – ha fatto salva
l'applicabilità della precedente disciplina, di cui all'art. 13 della legge 27 marzo 1992 n. 257, per i lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 abbia- no già maturato il diritto ai benefici previdenziali in base a tale ultima di- sposizione, o abbiano avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL od ottenuto sentenze favorevoli per cause avviate entro la medesima data, va interpretato nel senso che: a) per maturazione del diritto deve intendersi la maturazione del diritto a pensione;
b) tra coloro che non hanno ancora ma- turato il diritto a pensione, la salvezza concerne esclusivamente gli assicu- rati che, alla data indicata, abbiano avviato un procedimento amministrati- vo o giudiziario per l'accertamento del diritto alla rivalutazione contributi- va».
Sulla base delle indicate disposizioni, dunque, va ritenuto che la di- sciplina previgente si applica: 1) a coloro che alla data del 2 ottobre 2003 avevano già maturato il diritto al più favorevole beneficio previdenziale di cui alla l. n. 257 del 1992; tale diritto aveva maturato solo chi aveva matura- to il diritto alla pensione oppure avesse ottenuto il riconoscimento del diritto alla rivalutazione in via amministrativa o giudiziaria;
2) a coloro che alla da- ta del 2 ottobre 2003 avevano già avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per l'accertamento del diritto (cfr. altresì Cass. n. 5866 del 2017
e Cass. n. 32882 del 2018).
In materia è quindi intervenuto il d.m. 27 ottobre 2004 che, all'art. 1, ha così disposto: «
1. I lavoratori che, alla data del 2 ottobre 2003, sono sta- ti esposti all'amianto per periodi lavorativi non soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gesti- ta dall'INAIL hanno diritto ai benefici previdenziali derivanti da esposizio- ne ad amianto, alle condizioni e con le modalità stabilite dal presente de- creto.
2. Ai lavoratori che sono stati esposti all'amianto per periodi lavora- tivi soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gestita dall'INAIL, che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenzia- li di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successi- ve modificazioni, si applica la disciplina previgente alla medesima data, fermo restando, qualora non abbiano già provveduto, l'obbligo di presenta- zione della domanda di cui all'art. 3 entro il termine di 180 giorni, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore del presente decreto».
- 6 - A sua volta, l'art. 3 del citato d.m. così prevede: «
1. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto sono accertate e certificate dall'INAIL.
2. La domanda di certificazione dell'esposizione all'amianto, predisposta secondo lo schema di cui all'allegato 1, deve essere presentata alla sede INAIL entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a pena di decadenza dal diritto ai benefici pensionistici di cui all'art. 2, comma 1. Per data di presentazione della domanda si intende la data di arrivo alla sede INAIL o la data del timbro postale di invio nel caso di raccomandata».
Con riguardo all'ultimo inciso dell'art. 1, comma 2, e alla portata del generale obbligo di presentazione della domanda all'Inail nel previsto ter- mine decadenziale di 180 giorni, si rileva che la Suprema Corte – muovendo dall'assunto che tale d.m., fonte regolamentare meramente attuativa delle disposizioni di cui all'art. 47 del d.l. n. 269 del 2003, non può che muoversi nel solco tracciato dalla legge – ritiene che il riferimento, per l'applicazione della disciplina previgente, a coloro che abbiano già maturato, alla data del
2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 2003, va necessariamente inteso co- me riferimento a coloro che abbiano già maturato il diritto a pensione (cfr.
Cass. n. 24998 del 2014; Cass. n. 5928 del 2015).
La natura di fonte meramente attuativa del citato d.m. ha come con- seguenza ulteriore che, quando trovi applicazione il regime antecedente la riforma del 2003, l'interessato non è soggetto al termine decadenziale di 180 giorni introdotto dal d.l. n. 269 del 2003, il quale in realtà interessa solo de- terminate categorie di lavoratori. Riferendo il termine di 180 giorni anche ai lavoratori ai quali si applica la disciplina previgente per effetto, in particola- re, dell'art. 47, comma 6bis, del d.l. n. 269 del 2003 (e cioè a coloro che ab- biano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, della l. 27 marzo
1992, n. 257), il d.m. 27 ottobre 2004 ha introdotto – da fonte secondaria avente un ambito di contenuti limitato alla mera attuazione della specifica disciplina di cui al d.l. n. 269 del 2003 – un istituto eccezionale (quale è la decadenza speciale) in contrasto con la fonte primaria. Quest'ultima, difatti, non prevede espressamente la possibilità per tale fonte secondaria di una portata innovativa rispetto all'assetto delineato negli aspetti principali, ma anzi contiene un'espressa previsione di esclusione (cioè il comma 6bis già menzionato).
Di conseguenza, laddove il d.m. ha adottato una disposizione in con- trasto con il contenuto dello stesso art. 47 e con il regime transitorio da
- 7 - quest'ultimo previsto, lo stesso deve essere disapplicato (cfr. in questo sen- so, più di recente, Cass. n. 27553 del 2020).
Nel caso di specie, è del tutto pacifico che è in pensione CP_1 ben prima del 2 ottobre 2003 (per l'esattezza, dal 1° novembre 1998), con l'ovvia conseguenza che – per tutte le ragioni prima esposte – egli rientra fra le categorie di lavoratori cui non si applica la speciale decadenza di cui all'art. 47 del d.l. n. 269 del 2003 e che non erano obbligati a presentare domanda all'Inail entro il 15 giugno 2005 in forza di quanto previsto dal d.m. attuativo del 27 ottobre 2004.
A ciò si aggiunga che, come questa Corte territoriale ha avuto occa- sione di affermare in precedenti arresti relativi a cause analoghe (cfr. tra le tante App. Bari, sent. 440/2024, pubblicata il 15 marzo 2024; App. Bari, sent. 2492/2023, pubblicata il 10 gennaio 2024; App. Bari, sent. 2401/2023, pubblicata il 19 dicembre 2023), non può essere in alcun modo condiviso l'assunto dell'appellante secondo cui entro il 15 giugno 2005 sarebbe stato necessario proporre istanza anche all' e non solamente all'Inail. In pri- Pt_1 mo luogo, difetta alcuna specifica disposizione di legge che preveda la ne- cessità della diversa domanda all'Ente previdenziale in aggiunta a quella da proporre all'Istituto assicurativo. In secondo luogo, va considerato che le norme sulla decadenza, in quanto di natura eccezionale, sono di stretta in- terpretazione e quindi non è possibile desumere in via interpretativa una de- cadenza non esplicitamente contemplata dalla legge.
5.2. Passando alla seconda doglianza del primo motivo (cioè quella a mezzo della quale l' contesta il rigetto dell'eccezione di decadenza ex Pt_1 art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dal d.l. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111 del 2011), va innanzitutto osservato che l' ha formula- Pt_1 to la censura in esame tanto con riferimento alla domanda di riconoscimento della maggiorazione contributiva da esposizione ad amianto, quanto in rela- zione alla domanda di riliquidazione dei ratei della prestazione pensionisti- ca, come reso palese dal richiamo – contenuto nella memoria di costituzione in primo grado – all'ordinanza della Suprema Corte n. 11909 del 2021 (v. pagg. 8 e 9 della memoria), che si è pronunciata sull'applicazione della di- sciplina novellata (cioè quella introdotta con d.l. n. 98 del 2011) alle
contro
- versie in materia pensionistica di ricalcolo delle prestazioni già liquidate.
5.2.a. Sul primo versante, la censura è manifestamente infondata, giacché l'istanza amministrativa è stata presentata all' il 3 agosto 2021, Pt_1 mentre il ricorso giudiziario è stato depositato il 21 ottobre 2021, quindi en- tro nel pieno rispetto del termine di tre anni e trecento giorni a partire dall'istanza all' Pt_1
- 8 - Secondo il costante indiritto della giurisprudenza di legittimità, difat- ti: a) la decadenza dall'azione giudiziaria prevista dall'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, trova applicazione anche alle controversie aventi ad og- getto il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per espo- sizione all'amianto, siano esse promosse da pensionati ovvero da soggetti non titolari di alcuna pensione (cfr. tra le tante Cass. n. 7934 del 2014); b) in particolare, nelle controversie promosse dai pensionati (come nel caso di specie), ciò che si fa valere non è il diritto al ricalcolo della prestazione pen- sionistica erroneamente liquidata in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto ad un beneficio dotato di una sua specifica individualità ed autonomia, siccome riconosciuto dalla legge in presenza di condizioni di- verse rispetto a quelle previste per la liquidazione di pensioni e supplementi secondo le regole ordinarie (così Cass. n. 12087 del 2017 e Cass. n. 19029 del 2018); c) per la proponibilità della domanda giudiziale diretta ad ottene- re il riconoscimento dei benefici previdenziali in favore dei lavoratori espo- sti all'amianto, è l' l'unico ente legittimato all'erogazione della presta- Pt_1 zione pensionistica oggetto di rivalutazione contributiva, sicché, ai fini della decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del
1970, va tenuto conto della data di presentazione dell'istanza allo stesso Isti- tuto e non della data di inoltro della domanda all'Inail volta a conseguire il rilascio della certificazione attestante l'esposizione (cfr. Cass. n. 9230 del
2021).
5.2.b. Quanto al secondo versante, deve innanzitutto rilevarsi che il
Giudice di primo grado ha riconosciuto il diritto del pensionato alla riliqui- dazione del trattamento pensionistico in godimento ed al pagamento delle relative differenze a partire dal 3 agosto 2021, cioè dalla data di presenta- zione dell'istanza amministrativa.
È necessario osservare, altresì, che tramite il secondo motivo dell'appello incidentale ha censurato quest'ultima statuizione CP_1 sostenendo che il diritto al pagamento dei ratei avrebbe dovuto essere retro- datato al 3 agosto 2016. A tal fine, l'appellato ha fatto leva sul disposto dell'art. 47bis del d.P.R. n. 639 del 1970, introdotto dall'art. 38 del d.l. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111 del 2011, secondo cui «Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquida- zioni».
- 9 - Attraverso tale doglianza contenuta nell'appello incidentale, dunque,
è stato devoluto a questa Corte d'appello anche il thema decidendum relati- vo alla data da cui far decorrere la condanna al pagamento delle differenze da riliquidazione del trattamento pensionistico rispetto alla data indicata dal primo Giudice. Pertanto, deve ritenersi sussistente l'interesse dell' Pt_1 all'esame del profilo della doglianza relativa alla decadenza ordinaria con riferimento alla domanda di liquidazione dei ratei arretrati, da intendersi quale modalità di riproposizione di una questione già sollevata in primo grado.
Senza dire che – com'è ampiamente noto – la decadenza prevista dall'art. 47 cit. è dettata a protezione dell'interesse pubblico alla definitività ed alla certezza dei provvedimenti concernenti l'erogazione di spese gravan- ti sui bilanci pubblici, sicché è sottratta alla disponibilità della parte, è rile- vabile d'ufficio – salvo il limite del giudicato – in ogni stato e grado del giudizio ed è opponibile, anche tardivamente, dall'istituto previdenziale (cfr. ex multis Cass. n. 3990 del 2016 e Cass. n. 28639 del 2018).
Ciò posto, deve ricordarsi che la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modificazioni, dalla l. n. 111 del 2011, si applica anche alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici già in essere
(come nella specie, in cui è in pensione sin dal 1998), con de- CP_1 correnza dalla data di entrata in vigore del d.l. citato (6 luglio 2011), atteso che, conformemente ai principi generali dell'ordinamento in materia di ter- mini, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applica anche alle situazioni soggettive preesistenti, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all'entrata in vigore della novella (così la già menzionata Cass. n. 11909 del
2021).
In merito alle modalità con cui opera la decadenza triennale con rife- rimento alle domande di riliquidazione di prestazioni pensionistiche, vanno in questa sede richiamate le condivisibili considerazioni (da intendersi qui riportate a norma dell'art. 118 disp. att. c.p.c.) espresse da Cass. n. 17430 del 2021, secondo cui «In riferimento alla richiesta di adeguamento o rical- colo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la deca- denza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modifica- to dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011, si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale». In senso conforme all'indirizzo appena ricordato si sono pronunciate altresì Cass. n. 123 del
- 10 - 2022 e Cass. n. 30782 del 2022, in base alle quali «Con riferimento alla ri- chiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzial- mente già riconosciute, “la decadenza riguarda, in considerazione della na- tura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale”. In altri termini, la decadenza delle pre- stazioni pensionistiche (prevista dall'art. 47, DPR n. 639/1970, come inte- grato dall'art. 38, L. n. 111/2011) incide solo sui ratei pregressi e non sulla prestazione» (cfr. sul punto anche App. Bari, sent. 256/2024, pubblicata il
28 marzo 2024).
È doveroso aggiungere, ancora, che ai fini del computo del termine triennale di decadenza in questione rileva non già l'istanza amministrativa, bensì la domanda giudiziale (così Cass. n. 22820 del 2021: «In tema di con- troversie in materia pensionistica, in riferimento alla richiesta di adegua- mento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciu- te, la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011, è evitata non già dalla domanda ammini- strativa ma solamente dalla proposizione dell'azione giudiziaria, essendo questo l'atto previsto dalla legge il cui compimento va effettuato nel previ- sto termine iniziale (riconoscimento parziale ovvero pagamento in misura ridotta della pensione)»).
Ne deriva che il diritto di alla riliquidazione dei Controparte_1 ratei di pensione arretrati per effetto della rivalutazione contributiva dev'essere temporalmente limitato al triennio anteriore alla data di deposito del ricorso al Tribunale di Bari, cioè al 21 ottobre 2018.
6. Il secondo motivo dell'appello principale censura la sentenza im- pugnata nella parte in cui è stata disattesa l'eccezione di prescrizione del di- ritto alla rivalutazione dei contributi conseguente all'esposizione qualificata all'amianto.
A supporto della doglianza l' richiama l'indirizzo interpretativo Pt_1 secondo cui il diritto alla rivalutazione dei contributi ha natura autonoma e critica la decisione gravata laddove ha affermato che l'instaurazione del pre- cedente giudizio, conclusosi mediante sentenza dichiarativa dell'improponibilità della domanda per mancata presentazione dell'istanza amministrativa, aveva valore sospensione del termine di prescrizione.
6.1. Il motivo è da ritenersi infondato.
È pacifico che il diritto alla rivalutazione contributiva di cui all'art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992, è soggetto a prescrizione decennale con decorrenza dal momento in cui l'interessato abbia avuto conoscenza o
- 11 - possa aver avuto conoscenza del fatto di essere stato esposto oltre soglia ad amianto durante le proprie lavorazioni. Secondo la Suprema Corte, ai fini della decorrenza della prescrizione del diritto ben può rilevare la domanda inoltrata all'Inail (cfr. Cass. n. 2856 del 2017) o all' (cfr. Cass. n. 14599 Pt_1 del 2022), in quanto si tratta di condotta espressiva dell'acquisita consape- volezza, in capo alla parte, dell'esposizione e del maturato diritto al benefi- cio contributivo.
Nella specie, ha presentato all'Inail istanza di rilascio CP_1 della certificazione attestante l'esposizione all'amianto in data 31 maggio
2001, mentre la domanda giudiziale nei confronti dell' era stata propo- Pt_1 sta con ricorso depositato il 10 gennaio 2007 e notificato all'Ente previden- ziale il successivo 30 marzo. Il giudizio così instaurato (proc. n. 533/2007
R.G.) si è concluso con sentenza del Tribunale di Bari pronunciata in data
10 aprile 2014, con cui è stata dichiarata l'improponibilità della domanda.
La nuova domanda amministrativa è stata presentata il 3 agosto
2021, mentre il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il 21 ottobre 2021, è stato successivamente notificato all'Ente previdenziale pri- ma del 14 giugno 2022 (data in cui si è celebrata la prima udienza dinanzi al
Tribunale di Bari), con la conseguenza che il decorso del termine di prescri- zione (pacificamente decennale) è stato tempestivamente interrotto.
Ciò posto, si osserva che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 16293 del 2016), in forza degli artt. 2943 e 2945 c.c., la domanda giudiziale ha efficacia interruttiva (e so- spensiva) della prescrizione con riguardo a tutti i diritti che si ricolleghino con stretto nesso di causalità al rapporto cui essa inerisce, senza che occorra che il loro titolare proponga, nello stesso o in altro giudizio, una specifica domanda diretta a farli valere e anche quando tale domanda non sia propo- nibile nel giudizio pendente.
Ne discende che nella specie, in base alla scansione degli atti proces- suali e amministrativi sopra rammentata, non si è perfezionata alcuna pre- scrizione.
Neppure può sostenersi l'applicabilità al caso di specie dell'art. 2945, terzo comma, c.c., e, dunque, l'insussistenza dell'effetto interruttivo permanente della prescrizione durante il corso del precedente giudizio con- clusosi con sentenza di improponibilità. A tal proposito va osservato che la menzionata disposizione, dettata espressamente per i casi di estinzione del processo, è stata estesa anche alle ipotesi di conclusione del processo con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere (cfr.
Cass. n. 23867 del 2015), in considerazione del fatto che in entrambi i casi
- 12 - vi è una rinuncia della parte attrice (rinuncia agli atti, nel caso di estinzione;
rinuncia alla domanda, nel caso di cessazione della materia del contendere).
Nel caso in esame, invece, la sentenza di improponibilità, pur dando luogo soltanto al giudicato formale e non essendo idonea a produrre gli ef- fetti del giudicato in senso sostanziale, non è scaturita da una rinuncia del ricorrente. Non può operare, pertanto, la speciale previsione dell'art. 2945, terzo comma, c.c., destinata alle diverse ipotesi in cui la parte manifesti di- sinteresse rispetto alla decisione di merito.
La lettura delle motivazioni della pronuncia di legittimità sopra ri- chiamata rende evidente come il principio ivi espresso sia del tutto inappli- cabile alla fattispecie in scrutinio. Chiarisce, infatti, la Suprema Corte che
«La questione giuridica che dev'essere esaminata è se il terzo comma dell'art. 2945 c.c., che prevede il venir meno dell'effetto permanente inter- ruttivo della prescrizione provocato dall'atto introduttivo del giudizio sino alla conclusione dello stesso (ex art. 2945, secondo comma, c.c.), sopravvi- vendo solo l'effetto interruttivo istantaneo della domanda (v. Cass. n.
5707/1987), sia applicabile anche nel caso in cui il giudizio non si sia con- cluso con un formale provvedimento di estinzione, ma con una sentenza di- chiarativa della cessazione della materia del contendere.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, alla quale si deve dare continuità, la disposizione dettata dal secondo comma dell'art. 2945 c.c., intesa a non far correre la prescrizione nel tempo richiesto per la realizza- zione del diritto in via giurisdizionale, non può trovare applicazione quando lo stesso creditore, dopo aver proposto in giudizio una domanda, la abban- doni, così impedendo che sulla stessa intervenga la sentenza definitiva da cui possa iniziare il nuovo periodo di prescrizione previsto dalla legge, sen- za che possa rilevare che il giudizio prosegua e giunga a definizione relati- vamente ad altre e diverse pretese avanzate contestualmente a quella ab- bandonata (v. Cass. 11919/2003, 2712/1998, 1377/1982).
Se è vero che la sospensione dell'effetto interruttivo permanente del- la prescrizione durante l'intero corso del giudizio è prevista dal terzo com- ma dell'art. 2945 solo nel caso di estinzione del processo, che può dipende- re da una rinuncia agli atti, la ratio legis consente un'interpretazione esten- siva della norma che sia idonea a ricomprendervi … anche la presente fatti- specie, nella quale vi è stata una rinuncia alla domanda che ne ha determi- nato l'abbandono, cui ha fatto seguito una sentenza di cessazione della ma- teria del contendere che, in quanto tale, è inidonea ad acquisire efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere (l'effetto di giudicato è limi-
- 13 - tato alla statuizione del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giu- dizio: v. Cass. 4714/2006).
Tale sentenza, del resto, costituisce una modalità di conclusione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, alla quale può estendersi la previsione del terzo comma dell'art. 2945 c.c., nel caso in cui la cessazione della materia del contendere sia determinata – come nella fat- tispecie in esame – da una rinuncia alla domanda ad opera della parte»
(così Cass. n. 23867 del 2015, in motivazione).
Il presupposto per l'operatività della speciale previsione di cui al ter- zo comma dell'art. 2945 c.c. è, dunque, rappresentato dall'abbandono della domanda originariamente proposta, nelle forme della rinuncia agli atti (con conseguente estinzione del giudizio) o della rinuncia all'azione (con conse- guente pronuncia di cessazione della materia del contendere). Nel caso in esame, invece, non vi è stato alcun abbandono del primo giudizio, essendosi quest'ultimo concluso con una sentenza di improponibilità del tutto indi- pendente dall'atteggiamento processuale assunto dalla parte ricorrente. Ne consegue che non trova applicazione il menzionato terzo comma dell'art. 2945 c.c., bensì la generale disposizione del comma precedente, secondo cui la prescrizione resta permanentemente interrotta, dal momento di instaura- zione del giudizio e di notifica alla controparte dell'atto introduttivo.
Nella presente fattispecie – come detto – tra il 31 maggio 2001, data di presentazione dell'istanza all'Inail (da individuarsi quale dies a quo del termine prescrizionale, in quanto primo momento in cui v'è prova della con- sapevolezza del lavoratore di essere stato esposto all'amianto), e il 30 marzo
2007, data di notifica all' del ricorso introduttivo del precedente giudi- Pt_1 zio diretto ad ottenere il beneficio della rivalutazione contributiva, è trascor- so un lasso di tempo inferiore a dieci anni. Analogamente, fermo restando l'effetto interruttivo e sospensivo derivante dalla proposizione della doman- da giudiziale, sono trascorsi meno di dieci anni anche tra la data in cui è sta- ta pronunciata la sentenza che ha definito il precedente giudizio (ossia il 10 aprile 2014) e la data di presentazione all' dell'istanza finalizzata a con- Pt_1 seguire la rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto prevista dall'art. 13, comma 8, della l. 27 marzo 1992, n. 257 (cioè il 3 agosto 2021).
È dunque corretta la decisione assunta, in punto di prescrizione, dal
Tribunale di Bari.
7. Al terzo motivo di doglianza è affidata la critica della sentenza appellata laddove ha riconosciuto il diritto alla rivalutazione dei contributi
- 14 - reputando provata l'esposizione del lavoratore all'amianto per un periodo superiore al decennio.
L' evidenzia che dall'estratto contributivo depositato già nel Pt_1 giudizio di primo grado risultava che la controparte aveva usufruito di di- Par versi periodi di . Tali periodi, a detta dell' , dovevano essere Pt_1 esclusi dal computo del periodo di esposizione, sicché in sostanza Pt_3
aveva in realtà svolto attività lavorativa esposta, al netto dei periodi di
[...] cassa integrazione, per un totale di 9 anni e 8 mesi. Inoltre, nel caso di spe- cie gli spazi temporali in cui la controparte aveva beneficiato della cassa in- tegrazione non erano stati brevissimi, ma duraturi, così da susseguirsi in modo continuativo e significativo.
7.1. Innanzitutto, il motivo è inammissibile in quanto introduce in questo grado di giudizio un ampliamento del thema decidendum già delinea- to in primo grado.
Va rilevato, infatti, che – come puntualmente obietta parte appellata nella memoria di costituzione in appello (v. pag. 10) – la contestazione rela- tiva alla non computabilità nel periodo di esposizione del lavoratore all'amianto anche dei periodi di sospensione dell'attività lavorativa non era mai stata formulata dall' in primo grado. Nella memoria di costituzione Pt_1 dinanzi al Tribunale l' previdenziale aveva negato che dagli elementi Pt_1 di prova raccolti nel precedente giudizio (prova testimoniale e c.t.u.) fosse emersa la dimostrazione dell'effettiva esposizione, anche sul piano quantita- tivo, alle polveri di amianto (v. soprattutto pagg. 10 e ss.), ma non aveva mai contestato in alcun modo che tale esposizione non fosse stata continua- tiva a causa dei ripetuti periodi di sospensione del rapporto di lavoro, sebbe- ne nell'atto introduttivo fosse stato allegato che era stato espo- CP_1 sto all'amianto durante l'espletamento della sua attività lavorativa dal 30 agosto 1971 sino al 31 dicembre 1993 in concentrazione superiore a 0,1 ff/cc.
È il caso di ricordare il principio per cui, nel rito del lavoro, il divieto di nova in appello ex art. 437 c.p.c., non riguarda soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma è esteso alle contestazioni nuove, cioè non esplicitate in primo grado (cfr. Cass. n. 4854 del 2014, cui si richiama la re- cente Cass. n. 12199 del 2025). Si è chiarito (cfr. da ultimo Cass. n. 7590 del 2024), in proposito, che tale principio opera sia perché l'art. 416 c.p.c. impone un onere di tempestiva contestazione a pena di decadenza, sia per- ché nuove contestazioni in secondo grado, oltre a modificare i temi di inda- gine (trasformando il giudizio di appello da revisio prioris instantiae in iu- dicium novum, estraneo al vigente ordinamento processuale), altererebbero
- 15 - la parità delle parti, esponendo l'altra parte all'impossibilità di chiedere l'assunzione di quelle prove alle quali, in ipotesi, aveva rinunciato, confi- dando proprio nella mancata contestazione ad opera dell'avversario (cfr. al- tresì Cass. n. 2529 del 2018).
È dunque evidente che, a fronte dell'esplicita allegazione del lavora- tore di essere stato esposto all'amianto per tutta la durata del suo rapporto di lavoro, sarebbe stato onere dell' contestare specificamente tale circo- Pt_1 stanza di fatto indicando in modo chiaro i motivi per i quali tale esposizione non sarebbe stata continuativa sì da impedire il verificarsi del fatto costituti- vo del diritto alla rivalutazione dei contributi, ossia l'esposizione morbigena per l'arco temporale previsto dalla legge.
Ciò implica che la contestazione formulata per la prima volta in ap- pello è da reputarsi inammissibile perché contraria al divieto dei nova de- sumibile dall'art. 437 c.p.c. in forza del richiamato (e del tutto consolidato) indirizzo interpretativo.
7.2. In ogni caso, la censura è da ritenersi infondata anche nel meri- to.
Avvalendosi delle prove testimoniali raccolte e della c.t.u. espletata nel precedente giudizio, il Tribunale di Bari è giunto alla conclusione che
[...]
è stato esposto professionalmente al rischio di inalare fibre di CP_1 amianto in concentrazione mediamente superiori, nell'arco delle otto ore la- vorative, a 0,1 fibre/cm3, nel periodo che va dal 1983 sino a marzo 1993. A quest'ultimo riguardo si precisa sin da ora che, come si dirà nel prosieguo esaminando l'appello incidentale proposto dal lavoratore, in realtà il termine finale dell'esposizione è da individuarsi nel 31 dicembre 1993.
Dall'estratto contributivo prodotto dall' risulta che, nell'arco di Pt_1 tempo in questione, ha svolto i seguenti periodi lavorativi: 1) CP_1 anno 1983: 49 settimane (e non 46, come erroneamente allegato dall' ; Pt_1
2) anno 1984: 51 settimane (e non 47, come erroneamente allegato dall' ; 3) anno 1985: 52 settimane;
4) anno 1986: 52 settimane;
5) anno Pt_1
1987: 52 settimane;
6) anno 1988: 52 settimane;
7) anno 1989: 52 settima- ne;
8) anno 1990: 52 settimane;
10) anno 1991: 41 settimane;
11) anno
1992: 47 settimane;
11) anno 1993: 49 settimane (e non 13, come invece dedotto dall' dovendosi considerare l'intero anno in questione e non Pt_1 soltanto il periodo sino al mese di marzo).
Nella giurisprudenza di legittimità è pacifico il principio secondo cui, in tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, i periodi di collocamento del lavoratore in cassa integrazione guadagni sono soggetti a valutazione ai fini della determinazione del perio-
- 16 - do complessivo di esposizione di cui all'art. 13, comma 8, della l. n. 257 del
1992, sì da verificare se essi abbiano avuto significativa durata e se, in ra- gione loro protrarsi e dell'eventuale prossimità ad altre sospensioni della prestazione lavorativa, abbiano comportato, in concreto, l'effettivo venir meno del rischio tutelato (cfr. Cass. n. 5280 del 2017 e Cass. n. 19280 del
2015).
Nel caso di specie, va senz'altro escluso che le settimane di colloca- mento in cassa integrazione abbiano inciso in modo significativo sul rischio da esposizione qualificata all'amianto, atteso che: a) le settimane fruite negli anni 1983 (3), 1984 (1), 1992 (5) e 1993 (3) sono in numero oggettivamente esiguo e, quindi, non può in alcun modo sostenersi che la sospensione dell'attività abbia avuto “significativa durata”; b) le settimane fruite nel
1991 (11) sono in numero più consistente ma, non essendovi prova della lo- ro collocazione temporale, non è possibile affermare in alcun modo che esse abbiano interrotto l'esposizione in maniera apprezzabile.
Inoltre, sottraendo le settimane di sospensione al periodo complessi- vo di esposizione (su cui v. infra), risulta evidente che il rischio tutelato si è protratto per un arco di tempo superiore a dieci anni, con la conseguenza che deve ritenersi sussistente il requisito oggettivo prescritto affinché il la- voratore fruisca dei benefici contributivi di cui si controverte.
8. L'appello incidentale proposto da si compone Controparte_1 di due motivi di doglianza.
8.1. Il primo motivo attinge il capo della decisione con cui il Giudice di primo grado, pur aderendo integralmente alle conclusioni del c.t.u. offi- ciato nel precedente giudizio, afferma che è stato esposto ad CP_1 amianto oltre la soglia di legge nel periodo dal 1983 sino a marzo 1993.
Secondo l'appellante incidentale tale statuizione, nella parte in cui individua nel mese di marzo del 1993 la fine dell'esposizione qualificata, è errata (e costituirebbe, a suo avviso, un “mero refuso”), giacché non corri- sponde a quanto emerso dalla c.t.u. espletata ed a quanto richiesto nel ricor- so introduttivo.
Il motivo è manifestamente fondato.
In effetti, nella relazione di chiarimenti resa dal consulente nominato dal Tribunale nel proc. n. 533/2007 R.G., ing. si legge Persona_1 che, sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali raccolte in quel processo,
ha svolto mansioni di addetto alla manutenzione di impianti CP_1 produttivi, espletando in particolare attività di «riparazione dei macchinari macchine utensili che eseguivano le lavorazioni, spolvero delle stesse prima di eseguire la attività, intervento sui sistemi frenanti delle stesse macchine
- 17 - utensili». Lo stesso c.t.u., inoltre, aveva precisato che: «Dall'esame del ciclo produttivo emerge che le attività che potenzialmente potevano comportare
l'esposizione ad amianto sono riconducibili agli interventi effettuati su presse e cesoie meccaniche, paranchi e carroponte, reti per acque surri- scaldate ed olio diatermico, scambiatori di calore, carrelli elevatori per il material-handling, bruciatori per forni, macchine per le lavorazioni mecca- niche». Sulla scorta di tali premesse fattuali e tenendo conto dei livelli di esposizione per attività simili a quella di “manutentore”, l'ing. è Per_1 pervenuto alla conclusione che effettivamente , considerata la CP_1 durata dell'attività di soffiatura pari al 5% del tempo complessivo, era stato esposto all'amianto in misura superiore alla soglia di legge (precisamente,
0,1278 fibre/cm3) per più di dieci anni.
In nessun punto della menzionata relazione emerge che tale esposi- zione sarebbe stata limitata sino al mese di marzo del 1993. Nessuno dei due testimoni escussi ( e ) ha mai dichia- Testimone_3 Testimone_2 rato che l'attività manutentiva espletata da si è interrotta nel CP_1 mese di marzo del 1993. CP_ È condivisibile, quindi, la doglianza dell'appellante incidentale dove sostiene che il Tribunale di Bari ha certamente errato nel limitare l'esposizione al marzo 1993, epoca che non trova riscontro in alcuna prova acquisita al processo. Ne deriva che il periodo di rivalutazione contributiva dev'essere rideterminato rispetto a quanto statuito dal primo Giudice, nel senso che esso va esteso sino al 31 dicembre 1993.
8.2. Il secondo motivo dell'appello incidentale concerne il capo della sentenza impugnata con cui l' è stato condannato, oltre alla ricostituzio- Pt_1 ne della pensione, al pagamento delle differenze sui ratei arretrati del tratta- mento a decorrere dal 3 agosto 2021.
Come accennato in precedenza, il lavoratore reputa errata l'individuazione del dies a quo della statuizione di condanna addebitando al
Tribunale di non aver fatto applicazione della prescrizione quinquennale ex art. 47bis del d.P.R. n. 639 del 1970 (norma introdotta dall'art. 38 del d.l. n.
98 de 2011, conv. in l. n. 111 del 2011). Sostiene, quindi, che la decorrenza dei ratei al cui pagamento dev'essere condannato l' va individuata nel 3 Pt_1 agosto 2016, ossia nei limiti dei cinque anni precedenti all'istanza ammini- strativa indirizzata all' . Controparte_2
Il motivo in esame è da rigettarsi, giacché – come visto in preceden- za – in relazione alla condanna alla riliquidazione del trattamento pensioni- stico percepito da opera il termine di decadenza triennale ex CP_1 art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 (anche in questo caso, nella formulazione
- 18 - introdotta dall'art. 38 del d.l. n. 98 de 2011, conv. in l. n. 111 del 2011), con la conseguenza che la condanna va limitata al 21 ottobre 2018, cioè al trien- nio anteriore alla data di deposito del ricorso introduttivo di primo grado.
9. Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, gli appelli vanno accolti nei limiti in precedenza chiariti e, per l'effetto, in parziale ri- forma della sentenza impugnata, l' va condannato alla rivalutazione Pt_1 contributiva in relazione al periodo di esposizione all'amianto dal 1983 sino al 31 dicembre 1993, nonché alla ricostituzione del trattamento pensionisti- co e al pagamento delle differenze sui ratei arretrati di pensione a decorrere dal 21 ottobre 2018, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge.
Resta assorbita ogni altra questione.
10. L'esito complessivo della controversia e l'accoglimento in buona parte della domanda giustificano la conferma della regolamentazione delle spese relative al primo grado mentre, considerati la natura degli aggiusta- menti apportati alla statuizione gravata e la parziale fondatezza delle impu- gnazioni (cfr. Cass. n. 16270 del 2017, in motivazione), si reputa legittima la compensazione delle spese relative al presente grado di giudizio.
P Q M
La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti in via principale dall' con ricorso depositato in da- Pt_1 ta 23.5.2024 e in via incidentale da mediante memoria Controparte_1 depositata il 18.2.2025 avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bari, se- zione lavoro, in data 30.1.2024, così provvede: accoglie gli appelli per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l' alla rivalutazione con- Pt_1 tributiva in relazione al periodo di esposizione all'amianto dal 1983 sino al
31.12.1993, nonché alla ricostituzione del trattamento pensionistico e al pa- gamento delle differenze sui ratei arretrati di pensione a decorrere dal
21.10.2018, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge;
conferma nel resto l'impugnata sentenza, anche in punto di spese;
compensa per intero le spese relative al presente grado.
Così deciso in Bari, il 20 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Luca Ariola Elvira Palma
- 19 -
CORTE DI APPELLO DI BARI
_________________________________________________
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavo- ro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dr.ssa ELVIRA PALMA Presidente dr. LUCA ARIOLA Consigliere – relatore dr.ssa VALERIA SPAGNOLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 417 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente tra
, in persona del le- Parte_1 gale rappresentante pro tempore, difeso dall'avv. Carmelina La Gatta;
appellante
e
, nato il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_1
Ettore Sbarra e Leonardo Netti, giusta procura depositata nel fascicolo tele- matico;
appellato – appellante incidentale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Bari depositato il 21 ottobre
2021 ha chiesto che, accertata la sua esposizione Controparte_1 all'amianto durante l'espletamento dell'attività lavorativa svolta dal 30 ago- sto 1971 sino al 31 dicembre 1993 (o per quell'altro periodo da accertarsi in corso di causa) in concentrazione superiore a 0,1 ff/cc, l' fosse condan- Pt_1 nato al riconoscimento dei benefici contributivi previsti dall'art. 13, comma
8, della l. n. 257 del 1992, con ogni consequenziale determinazione in meri- to alla rivalutazione della posizione contributiva e alla conseguente rivaluta- zione del trattamento pensionistico goduto.
- 1 - A sostegno della domanda ha dedotto di aver promosso CP_1 in precedenza un'altra controversia contro l' per far accertare Pt_1
l'esposizione all'amianto ex lege n. 257 del 1992 e che tale giudizio si era concluso con sentenza di improponibilità n. 3513/2014, soggiungendo peral- tro che in tale giudizio era stata svolta attività istruttoria ed era stata espleta- ta una specifica c.t.u. ambientale sulla sua posizione lavorativa dalla quale era emersa la sua ultradecennale esposizione ad amianto oltre la soglia di
0,1 ff/cc.
Costituitosi in giudizio, l' ha preliminarmente eccepito la pre- Pt_1 scrizione decennale del diritto alla rivalutazione contributiva e la decadenza dal diritto all'azione giudiziaria, chiedendo nel merito il rigetto delle avver- se pretese.
2. A seguito di istruttoria squisitamente documentale, con sentenza n. 350/2024 pubblicata il 30 gennaio 2024 il Tribunale di Bari ha accolto la domanda proposta da e, per l'effetto, ha: I) dichiarato la sussi- CP_1 stenza dell'esposizione del ricorrente a fibre d'amianto ex art. 13 della l. n.
257 del 1992, con il conseguente diritto del medesimo ai benefici previden- ziali previsti dalla citata legge;
II) condannato l' alla rivalutazione con- Pt_1 tributiva, in favore del ricorrente, del periodo di esposizione all'amianto ac- certato dal 1983 sino a marzo 1993; III) condannato l' alla ricostituzio- Pt_1 ne del trattamento pensionistico e al pagamento delle differenze sui ratei ar- retrati di pensione a decorrere dal 3 agosto 2021, oltre interessi come per legge;
IV) condannato, infine, l' al pagamento delle spese di lite, con Pt_1 distrazione.
3. Avverso detta sentenza ha proposto appello l' Pt_1
ha resistito depositando memoria con cui ha Controparte_1 spiegato altresì appello incidentale.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio re- lativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 20 maggio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
4. A fondamento della decisione gravata il Tribunale del lavoro di
Bari ha posto i seguenti rilievi:
- l'eccezione di inammissibilità della domanda per il passaggio in giudicato della sentenza emessa dal medesimo Tribunale nella controversia in precedenza promossa da (sentenza n. 3513/2014) era infon- CP_1 data, in quanto essa recava solo una statuizione in rito di improponibilità del ricorso presentato in quella sede in assenza di preventiva domanda ammini- strativa all' Pt_1
- 2 - - non era fondata neppure l'eccezione di prescrizione, giacché
[...]
era andato in pensione dal 1° novembre 1998 e aveva interrotto il CP_1 termine prescrizionale con l'introduzione del primo giudizio nel 2007, con- clusosi con sentenza n. 3513/2014; peraltro, l'eccezione era infondata anche tenendo conto della data di presentazione della domanda all'Inail (31 mag- gio 2001);
- non era fondata, inoltre, l'eccezione di decadenza ex art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, posto che la domanda amministrativa all' era Pt_1 stata presentata il 3 agosto 2021, mentre il ricorso giudiziale era stato depo- sitato il 19 ottobre 2021, quindi entro il termine di tre anni e trecento giorni dall'istanza;
- infondata era altresì l'eccezione decadenza speciale di cui all'art. 47, comma 5, del d.l. n. 269 del 2003, conv. in l. n. 326 del 2003, giacché
l'istanza all'Inail era stata presentata prima del 15 giugno 2005, ossia – per l'esattezza – il 31 maggio 2001;
- nel merito, le risultanze probatorie acquisite nel corso del preceden- te giudizio RG 533/2007, conclusosi con sentenza di improponibilità della domanda (sentenza n. 3513/14), consentivano di ritenere dimostrata la sussi- stenza delle condizioni per il riconoscimento della rivalutazione;
- in particolare, le deposizioni dei testi (impie- Testimone_1 gato dal 1984 presso lo stabilimento) e (operante dal 1983 Testimone_2 presso lo stesso opificio) avevano provato che , per le mansioni CP_1 svolte, era a diretto contatto con l'amianto e quindi era stato esposto al ri- schio correlato;
- inoltre, la c.t.u. espletata nel precedente giudizio aveva accertato che il lavoratore, per le mansioni svolte, era stato esposto alle polveri di amianto in misura superiore ai limiti di legge, cioè era stato esposto al ri- schio di inalare fibre di amianto in concentrazione mediamente superiori, nell'arco delle otto ore lavorative, a 0,1 fibre/cm3 nel periodo dal 1983 sino a marzo del 1993.
5. Con il primo motivo dell'appello principale l' censura la sen- Pt_1 tenza impugnata nella parte in cui ha respinto le eccezioni di decadenza sol- levate in primo grado.
Sotto un primo profilo, l' lamenta l'erroneità della pronuncia Pt_1 laddove ha disatteso l'eccezione di decadenza speciale ex art. 47 del d.l. n.
269 del 2003 evidenziando che, in base a quanto previsto dall'art. 3, comma
2, del d.m. 27 ottobre 2004, il termine decadenziale in questione trova ap- plicazione anche nei confronti di coloro che avevano attivato la procedura prima del 2 ottobre 2003. Ha soggiunto, inoltre, che secondo la giurispru-
- 3 - denza di legittimità il suddetto termine opera non solo con riferimento alla domanda da presentare all'Inail, ma anche in relazione a quella rivolta all' Pt_1
Sotto altro profilo, l' si duole del rigetto Controparte_2 dell'eccezione di decadenza ex art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come mo- dificato dal d.l. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111 del 2011, in quanto il Tri- bunale non aveva considerato il fatto che la controparte era in pensione dal
1° novembre 1998, ma aveva presentato l'istanza per la riliquidazione della pensione solo in data 3 agosto 2021. Pertanto, l'assicurato era sicuramente incorso in decadenza, dovendo quest'ultima farsi decorrere proprio dal 1° novembre 1998.
5.1. Iniziando la disamina dalla prima parte della doglianza (cioè quella relativa alla decadenza c.d. “speciale” di cui all'art. 47 del d.l. n. 269 del 2003, conv. in l. n. 326 del 2003), deve innanzitutto ricordarsi che, in forza dell'art. 3, comma 132, della l. n. 350 del 2003, la presentazione della domanda originaria all'Inail in data precedente al 2 ottobre 2003 determina l'applicazione del regime di rivalutazione contributiva più favorevole stabi- lito dall'art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992. Il regime di maggior fa- vore riguarda sia il coefficiente di rivalutazione (pari a 1,5) sia l'utilizzazione della contribuzione riconosciuta per l'esposizione qualificata ad amianto, rilevante non solo per l'aumento della prestazione, ma anche ai fini del conseguimento del diritto alla pensione.
Nel testo originario, l'art. 47, comma 5, del d.l. n. 269 del 2003, di- sponeva: «I lavoratori che intendono ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 3, compresi quelli a cui è stata rilasciata certificazione dall'I.N.A.I.L. prima del 1 ottobre 2003, devono presentare domanda alla sede INAIL di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici». Il successivo comma 6 così stabi- liva: «Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con de- creto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Mi- nistro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».
In sede di conversione ad opera della legge n. 326 del 2003, al citato art. 47 è stato aggiunto il comma 6bis, dettato per agevolare il passaggio da un regime ad un altro: «Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto al trattamento pensionistico anche in base ai be- nefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo
- 4 - 1992, n. 257, nonché coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscano dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensio- namento».
Come ricordato, il successivo art. 3, comma 132, della l. n. 350 del
2003 (legge finanziaria per l'anno 2004), ha poi ulteriormente inciso sulla disciplina del regime transitorio. Precisamente, il regime intertemporale
(con la salvezza della più favorevole disciplina prevista dall'art. 13, comma
8, cit.,) è stato delineato dal menzionato comma 132 nei seguenti termini:
«In favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre
2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche
a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data. Resta- no valide le certificazioni già rilasciate dall'INAIL …».
Il comma 132 cit., pur presupponendo e richiamando la disciplina in- trodotta dall'art. 47 del d.l. n. 269 del 2003, è intervenuto ad escludere l'applicabilità della nuova disciplina introdotta dal medesimo d.l. ad alcune ulteriori categorie di assicurati, e precisamente: a) coloro che alla data del 2 ottobre 2003 avessero maturato il diritto a pensione (ai sensi dell'art. 47, comma 6bis, eventualmente anche in forza della rivalutazione contributiva prevista dall'art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992); b) coloro che alla stessa data avevano presentato domanda di riconoscimento del beneficio de- rivante dall'esposizione ad amianto;
c) coloro che a tale data avevano intro- dotto una controversia giudiziale poi conclusasi con sentenza favorevole al lavoratore. In questo modo, tali categorie di assicurati si sono aggiunte a quelle già escluse dall'art. 47, cioè a coloro che alla data del 2 ottobre 2003 fruivano di trattamenti di mobilità e a coloro che a tale data avevano già de- finito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pen- sionamento.
La lettura della norma nel senso sopra indicato è imposta dal tenore testuale della disposizione e dall'interpretazione sistematica alla luce della normativa precedente. Sul punto la Corte di cassazione si è più volte espres- sa (cfr. ex plurimis Cass. n. 21862 del 2004; Cass. n. 15008 del 2005; Cass.
n. 15679 del 2006 e Cass. n. 8649 del 2012) affermando il principio secondo cui «In tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, l'art. 3, comma centotrentadue, della legge 24 dicembre 2003
- 5 - n. 350, che – con riferimento alla nuova disciplina introdotta dall'art. 47, comma primo, del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 (convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003 n. 326) – ha fatto salva
l'applicabilità della precedente disciplina, di cui all'art. 13 della legge 27 marzo 1992 n. 257, per i lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 abbia- no già maturato il diritto ai benefici previdenziali in base a tale ultima di- sposizione, o abbiano avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL od ottenuto sentenze favorevoli per cause avviate entro la medesima data, va interpretato nel senso che: a) per maturazione del diritto deve intendersi la maturazione del diritto a pensione;
b) tra coloro che non hanno ancora ma- turato il diritto a pensione, la salvezza concerne esclusivamente gli assicu- rati che, alla data indicata, abbiano avviato un procedimento amministrati- vo o giudiziario per l'accertamento del diritto alla rivalutazione contributi- va».
Sulla base delle indicate disposizioni, dunque, va ritenuto che la di- sciplina previgente si applica: 1) a coloro che alla data del 2 ottobre 2003 avevano già maturato il diritto al più favorevole beneficio previdenziale di cui alla l. n. 257 del 1992; tale diritto aveva maturato solo chi aveva matura- to il diritto alla pensione oppure avesse ottenuto il riconoscimento del diritto alla rivalutazione in via amministrativa o giudiziaria;
2) a coloro che alla da- ta del 2 ottobre 2003 avevano già avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per l'accertamento del diritto (cfr. altresì Cass. n. 5866 del 2017
e Cass. n. 32882 del 2018).
In materia è quindi intervenuto il d.m. 27 ottobre 2004 che, all'art. 1, ha così disposto: «
1. I lavoratori che, alla data del 2 ottobre 2003, sono sta- ti esposti all'amianto per periodi lavorativi non soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gesti- ta dall'INAIL hanno diritto ai benefici previdenziali derivanti da esposizio- ne ad amianto, alle condizioni e con le modalità stabilite dal presente de- creto.
2. Ai lavoratori che sono stati esposti all'amianto per periodi lavora- tivi soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gestita dall'INAIL, che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenzia- li di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successi- ve modificazioni, si applica la disciplina previgente alla medesima data, fermo restando, qualora non abbiano già provveduto, l'obbligo di presenta- zione della domanda di cui all'art. 3 entro il termine di 180 giorni, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore del presente decreto».
- 6 - A sua volta, l'art. 3 del citato d.m. così prevede: «
1. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto sono accertate e certificate dall'INAIL.
2. La domanda di certificazione dell'esposizione all'amianto, predisposta secondo lo schema di cui all'allegato 1, deve essere presentata alla sede INAIL entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a pena di decadenza dal diritto ai benefici pensionistici di cui all'art. 2, comma 1. Per data di presentazione della domanda si intende la data di arrivo alla sede INAIL o la data del timbro postale di invio nel caso di raccomandata».
Con riguardo all'ultimo inciso dell'art. 1, comma 2, e alla portata del generale obbligo di presentazione della domanda all'Inail nel previsto ter- mine decadenziale di 180 giorni, si rileva che la Suprema Corte – muovendo dall'assunto che tale d.m., fonte regolamentare meramente attuativa delle disposizioni di cui all'art. 47 del d.l. n. 269 del 2003, non può che muoversi nel solco tracciato dalla legge – ritiene che il riferimento, per l'applicazione della disciplina previgente, a coloro che abbiano già maturato, alla data del
2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 2003, va necessariamente inteso co- me riferimento a coloro che abbiano già maturato il diritto a pensione (cfr.
Cass. n. 24998 del 2014; Cass. n. 5928 del 2015).
La natura di fonte meramente attuativa del citato d.m. ha come con- seguenza ulteriore che, quando trovi applicazione il regime antecedente la riforma del 2003, l'interessato non è soggetto al termine decadenziale di 180 giorni introdotto dal d.l. n. 269 del 2003, il quale in realtà interessa solo de- terminate categorie di lavoratori. Riferendo il termine di 180 giorni anche ai lavoratori ai quali si applica la disciplina previgente per effetto, in particola- re, dell'art. 47, comma 6bis, del d.l. n. 269 del 2003 (e cioè a coloro che ab- biano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, della l. 27 marzo
1992, n. 257), il d.m. 27 ottobre 2004 ha introdotto – da fonte secondaria avente un ambito di contenuti limitato alla mera attuazione della specifica disciplina di cui al d.l. n. 269 del 2003 – un istituto eccezionale (quale è la decadenza speciale) in contrasto con la fonte primaria. Quest'ultima, difatti, non prevede espressamente la possibilità per tale fonte secondaria di una portata innovativa rispetto all'assetto delineato negli aspetti principali, ma anzi contiene un'espressa previsione di esclusione (cioè il comma 6bis già menzionato).
Di conseguenza, laddove il d.m. ha adottato una disposizione in con- trasto con il contenuto dello stesso art. 47 e con il regime transitorio da
- 7 - quest'ultimo previsto, lo stesso deve essere disapplicato (cfr. in questo sen- so, più di recente, Cass. n. 27553 del 2020).
Nel caso di specie, è del tutto pacifico che è in pensione CP_1 ben prima del 2 ottobre 2003 (per l'esattezza, dal 1° novembre 1998), con l'ovvia conseguenza che – per tutte le ragioni prima esposte – egli rientra fra le categorie di lavoratori cui non si applica la speciale decadenza di cui all'art. 47 del d.l. n. 269 del 2003 e che non erano obbligati a presentare domanda all'Inail entro il 15 giugno 2005 in forza di quanto previsto dal d.m. attuativo del 27 ottobre 2004.
A ciò si aggiunga che, come questa Corte territoriale ha avuto occa- sione di affermare in precedenti arresti relativi a cause analoghe (cfr. tra le tante App. Bari, sent. 440/2024, pubblicata il 15 marzo 2024; App. Bari, sent. 2492/2023, pubblicata il 10 gennaio 2024; App. Bari, sent. 2401/2023, pubblicata il 19 dicembre 2023), non può essere in alcun modo condiviso l'assunto dell'appellante secondo cui entro il 15 giugno 2005 sarebbe stato necessario proporre istanza anche all' e non solamente all'Inail. In pri- Pt_1 mo luogo, difetta alcuna specifica disposizione di legge che preveda la ne- cessità della diversa domanda all'Ente previdenziale in aggiunta a quella da proporre all'Istituto assicurativo. In secondo luogo, va considerato che le norme sulla decadenza, in quanto di natura eccezionale, sono di stretta in- terpretazione e quindi non è possibile desumere in via interpretativa una de- cadenza non esplicitamente contemplata dalla legge.
5.2. Passando alla seconda doglianza del primo motivo (cioè quella a mezzo della quale l' contesta il rigetto dell'eccezione di decadenza ex Pt_1 art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dal d.l. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111 del 2011), va innanzitutto osservato che l' ha formula- Pt_1 to la censura in esame tanto con riferimento alla domanda di riconoscimento della maggiorazione contributiva da esposizione ad amianto, quanto in rela- zione alla domanda di riliquidazione dei ratei della prestazione pensionisti- ca, come reso palese dal richiamo – contenuto nella memoria di costituzione in primo grado – all'ordinanza della Suprema Corte n. 11909 del 2021 (v. pagg. 8 e 9 della memoria), che si è pronunciata sull'applicazione della di- sciplina novellata (cioè quella introdotta con d.l. n. 98 del 2011) alle
contro
- versie in materia pensionistica di ricalcolo delle prestazioni già liquidate.
5.2.a. Sul primo versante, la censura è manifestamente infondata, giacché l'istanza amministrativa è stata presentata all' il 3 agosto 2021, Pt_1 mentre il ricorso giudiziario è stato depositato il 21 ottobre 2021, quindi en- tro nel pieno rispetto del termine di tre anni e trecento giorni a partire dall'istanza all' Pt_1
- 8 - Secondo il costante indiritto della giurisprudenza di legittimità, difat- ti: a) la decadenza dall'azione giudiziaria prevista dall'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, trova applicazione anche alle controversie aventi ad og- getto il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per espo- sizione all'amianto, siano esse promosse da pensionati ovvero da soggetti non titolari di alcuna pensione (cfr. tra le tante Cass. n. 7934 del 2014); b) in particolare, nelle controversie promosse dai pensionati (come nel caso di specie), ciò che si fa valere non è il diritto al ricalcolo della prestazione pen- sionistica erroneamente liquidata in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto ad un beneficio dotato di una sua specifica individualità ed autonomia, siccome riconosciuto dalla legge in presenza di condizioni di- verse rispetto a quelle previste per la liquidazione di pensioni e supplementi secondo le regole ordinarie (così Cass. n. 12087 del 2017 e Cass. n. 19029 del 2018); c) per la proponibilità della domanda giudiziale diretta ad ottene- re il riconoscimento dei benefici previdenziali in favore dei lavoratori espo- sti all'amianto, è l' l'unico ente legittimato all'erogazione della presta- Pt_1 zione pensionistica oggetto di rivalutazione contributiva, sicché, ai fini della decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del
1970, va tenuto conto della data di presentazione dell'istanza allo stesso Isti- tuto e non della data di inoltro della domanda all'Inail volta a conseguire il rilascio della certificazione attestante l'esposizione (cfr. Cass. n. 9230 del
2021).
5.2.b. Quanto al secondo versante, deve innanzitutto rilevarsi che il
Giudice di primo grado ha riconosciuto il diritto del pensionato alla riliqui- dazione del trattamento pensionistico in godimento ed al pagamento delle relative differenze a partire dal 3 agosto 2021, cioè dalla data di presenta- zione dell'istanza amministrativa.
È necessario osservare, altresì, che tramite il secondo motivo dell'appello incidentale ha censurato quest'ultima statuizione CP_1 sostenendo che il diritto al pagamento dei ratei avrebbe dovuto essere retro- datato al 3 agosto 2016. A tal fine, l'appellato ha fatto leva sul disposto dell'art. 47bis del d.P.R. n. 639 del 1970, introdotto dall'art. 38 del d.l. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111 del 2011, secondo cui «Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquida- zioni».
- 9 - Attraverso tale doglianza contenuta nell'appello incidentale, dunque,
è stato devoluto a questa Corte d'appello anche il thema decidendum relati- vo alla data da cui far decorrere la condanna al pagamento delle differenze da riliquidazione del trattamento pensionistico rispetto alla data indicata dal primo Giudice. Pertanto, deve ritenersi sussistente l'interesse dell' Pt_1 all'esame del profilo della doglianza relativa alla decadenza ordinaria con riferimento alla domanda di liquidazione dei ratei arretrati, da intendersi quale modalità di riproposizione di una questione già sollevata in primo grado.
Senza dire che – com'è ampiamente noto – la decadenza prevista dall'art. 47 cit. è dettata a protezione dell'interesse pubblico alla definitività ed alla certezza dei provvedimenti concernenti l'erogazione di spese gravan- ti sui bilanci pubblici, sicché è sottratta alla disponibilità della parte, è rile- vabile d'ufficio – salvo il limite del giudicato – in ogni stato e grado del giudizio ed è opponibile, anche tardivamente, dall'istituto previdenziale (cfr. ex multis Cass. n. 3990 del 2016 e Cass. n. 28639 del 2018).
Ciò posto, deve ricordarsi che la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modificazioni, dalla l. n. 111 del 2011, si applica anche alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici già in essere
(come nella specie, in cui è in pensione sin dal 1998), con de- CP_1 correnza dalla data di entrata in vigore del d.l. citato (6 luglio 2011), atteso che, conformemente ai principi generali dell'ordinamento in materia di ter- mini, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applica anche alle situazioni soggettive preesistenti, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all'entrata in vigore della novella (così la già menzionata Cass. n. 11909 del
2021).
In merito alle modalità con cui opera la decadenza triennale con rife- rimento alle domande di riliquidazione di prestazioni pensionistiche, vanno in questa sede richiamate le condivisibili considerazioni (da intendersi qui riportate a norma dell'art. 118 disp. att. c.p.c.) espresse da Cass. n. 17430 del 2021, secondo cui «In riferimento alla richiesta di adeguamento o rical- colo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la deca- denza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modifica- to dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011, si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale». In senso conforme all'indirizzo appena ricordato si sono pronunciate altresì Cass. n. 123 del
- 10 - 2022 e Cass. n. 30782 del 2022, in base alle quali «Con riferimento alla ri- chiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzial- mente già riconosciute, “la decadenza riguarda, in considerazione della na- tura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale”. In altri termini, la decadenza delle pre- stazioni pensionistiche (prevista dall'art. 47, DPR n. 639/1970, come inte- grato dall'art. 38, L. n. 111/2011) incide solo sui ratei pregressi e non sulla prestazione» (cfr. sul punto anche App. Bari, sent. 256/2024, pubblicata il
28 marzo 2024).
È doveroso aggiungere, ancora, che ai fini del computo del termine triennale di decadenza in questione rileva non già l'istanza amministrativa, bensì la domanda giudiziale (così Cass. n. 22820 del 2021: «In tema di con- troversie in materia pensionistica, in riferimento alla richiesta di adegua- mento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciu- te, la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011, è evitata non già dalla domanda ammini- strativa ma solamente dalla proposizione dell'azione giudiziaria, essendo questo l'atto previsto dalla legge il cui compimento va effettuato nel previ- sto termine iniziale (riconoscimento parziale ovvero pagamento in misura ridotta della pensione)»).
Ne deriva che il diritto di alla riliquidazione dei Controparte_1 ratei di pensione arretrati per effetto della rivalutazione contributiva dev'essere temporalmente limitato al triennio anteriore alla data di deposito del ricorso al Tribunale di Bari, cioè al 21 ottobre 2018.
6. Il secondo motivo dell'appello principale censura la sentenza im- pugnata nella parte in cui è stata disattesa l'eccezione di prescrizione del di- ritto alla rivalutazione dei contributi conseguente all'esposizione qualificata all'amianto.
A supporto della doglianza l' richiama l'indirizzo interpretativo Pt_1 secondo cui il diritto alla rivalutazione dei contributi ha natura autonoma e critica la decisione gravata laddove ha affermato che l'instaurazione del pre- cedente giudizio, conclusosi mediante sentenza dichiarativa dell'improponibilità della domanda per mancata presentazione dell'istanza amministrativa, aveva valore sospensione del termine di prescrizione.
6.1. Il motivo è da ritenersi infondato.
È pacifico che il diritto alla rivalutazione contributiva di cui all'art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992, è soggetto a prescrizione decennale con decorrenza dal momento in cui l'interessato abbia avuto conoscenza o
- 11 - possa aver avuto conoscenza del fatto di essere stato esposto oltre soglia ad amianto durante le proprie lavorazioni. Secondo la Suprema Corte, ai fini della decorrenza della prescrizione del diritto ben può rilevare la domanda inoltrata all'Inail (cfr. Cass. n. 2856 del 2017) o all' (cfr. Cass. n. 14599 Pt_1 del 2022), in quanto si tratta di condotta espressiva dell'acquisita consape- volezza, in capo alla parte, dell'esposizione e del maturato diritto al benefi- cio contributivo.
Nella specie, ha presentato all'Inail istanza di rilascio CP_1 della certificazione attestante l'esposizione all'amianto in data 31 maggio
2001, mentre la domanda giudiziale nei confronti dell' era stata propo- Pt_1 sta con ricorso depositato il 10 gennaio 2007 e notificato all'Ente previden- ziale il successivo 30 marzo. Il giudizio così instaurato (proc. n. 533/2007
R.G.) si è concluso con sentenza del Tribunale di Bari pronunciata in data
10 aprile 2014, con cui è stata dichiarata l'improponibilità della domanda.
La nuova domanda amministrativa è stata presentata il 3 agosto
2021, mentre il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il 21 ottobre 2021, è stato successivamente notificato all'Ente previdenziale pri- ma del 14 giugno 2022 (data in cui si è celebrata la prima udienza dinanzi al
Tribunale di Bari), con la conseguenza che il decorso del termine di prescri- zione (pacificamente decennale) è stato tempestivamente interrotto.
Ciò posto, si osserva che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 16293 del 2016), in forza degli artt. 2943 e 2945 c.c., la domanda giudiziale ha efficacia interruttiva (e so- spensiva) della prescrizione con riguardo a tutti i diritti che si ricolleghino con stretto nesso di causalità al rapporto cui essa inerisce, senza che occorra che il loro titolare proponga, nello stesso o in altro giudizio, una specifica domanda diretta a farli valere e anche quando tale domanda non sia propo- nibile nel giudizio pendente.
Ne discende che nella specie, in base alla scansione degli atti proces- suali e amministrativi sopra rammentata, non si è perfezionata alcuna pre- scrizione.
Neppure può sostenersi l'applicabilità al caso di specie dell'art. 2945, terzo comma, c.c., e, dunque, l'insussistenza dell'effetto interruttivo permanente della prescrizione durante il corso del precedente giudizio con- clusosi con sentenza di improponibilità. A tal proposito va osservato che la menzionata disposizione, dettata espressamente per i casi di estinzione del processo, è stata estesa anche alle ipotesi di conclusione del processo con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere (cfr.
Cass. n. 23867 del 2015), in considerazione del fatto che in entrambi i casi
- 12 - vi è una rinuncia della parte attrice (rinuncia agli atti, nel caso di estinzione;
rinuncia alla domanda, nel caso di cessazione della materia del contendere).
Nel caso in esame, invece, la sentenza di improponibilità, pur dando luogo soltanto al giudicato formale e non essendo idonea a produrre gli ef- fetti del giudicato in senso sostanziale, non è scaturita da una rinuncia del ricorrente. Non può operare, pertanto, la speciale previsione dell'art. 2945, terzo comma, c.c., destinata alle diverse ipotesi in cui la parte manifesti di- sinteresse rispetto alla decisione di merito.
La lettura delle motivazioni della pronuncia di legittimità sopra ri- chiamata rende evidente come il principio ivi espresso sia del tutto inappli- cabile alla fattispecie in scrutinio. Chiarisce, infatti, la Suprema Corte che
«La questione giuridica che dev'essere esaminata è se il terzo comma dell'art. 2945 c.c., che prevede il venir meno dell'effetto permanente inter- ruttivo della prescrizione provocato dall'atto introduttivo del giudizio sino alla conclusione dello stesso (ex art. 2945, secondo comma, c.c.), sopravvi- vendo solo l'effetto interruttivo istantaneo della domanda (v. Cass. n.
5707/1987), sia applicabile anche nel caso in cui il giudizio non si sia con- cluso con un formale provvedimento di estinzione, ma con una sentenza di- chiarativa della cessazione della materia del contendere.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, alla quale si deve dare continuità, la disposizione dettata dal secondo comma dell'art. 2945 c.c., intesa a non far correre la prescrizione nel tempo richiesto per la realizza- zione del diritto in via giurisdizionale, non può trovare applicazione quando lo stesso creditore, dopo aver proposto in giudizio una domanda, la abban- doni, così impedendo che sulla stessa intervenga la sentenza definitiva da cui possa iniziare il nuovo periodo di prescrizione previsto dalla legge, sen- za che possa rilevare che il giudizio prosegua e giunga a definizione relati- vamente ad altre e diverse pretese avanzate contestualmente a quella ab- bandonata (v. Cass. 11919/2003, 2712/1998, 1377/1982).
Se è vero che la sospensione dell'effetto interruttivo permanente del- la prescrizione durante l'intero corso del giudizio è prevista dal terzo com- ma dell'art. 2945 solo nel caso di estinzione del processo, che può dipende- re da una rinuncia agli atti, la ratio legis consente un'interpretazione esten- siva della norma che sia idonea a ricomprendervi … anche la presente fatti- specie, nella quale vi è stata una rinuncia alla domanda che ne ha determi- nato l'abbandono, cui ha fatto seguito una sentenza di cessazione della ma- teria del contendere che, in quanto tale, è inidonea ad acquisire efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere (l'effetto di giudicato è limi-
- 13 - tato alla statuizione del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giu- dizio: v. Cass. 4714/2006).
Tale sentenza, del resto, costituisce una modalità di conclusione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, alla quale può estendersi la previsione del terzo comma dell'art. 2945 c.c., nel caso in cui la cessazione della materia del contendere sia determinata – come nella fat- tispecie in esame – da una rinuncia alla domanda ad opera della parte»
(così Cass. n. 23867 del 2015, in motivazione).
Il presupposto per l'operatività della speciale previsione di cui al ter- zo comma dell'art. 2945 c.c. è, dunque, rappresentato dall'abbandono della domanda originariamente proposta, nelle forme della rinuncia agli atti (con conseguente estinzione del giudizio) o della rinuncia all'azione (con conse- guente pronuncia di cessazione della materia del contendere). Nel caso in esame, invece, non vi è stato alcun abbandono del primo giudizio, essendosi quest'ultimo concluso con una sentenza di improponibilità del tutto indi- pendente dall'atteggiamento processuale assunto dalla parte ricorrente. Ne consegue che non trova applicazione il menzionato terzo comma dell'art. 2945 c.c., bensì la generale disposizione del comma precedente, secondo cui la prescrizione resta permanentemente interrotta, dal momento di instaura- zione del giudizio e di notifica alla controparte dell'atto introduttivo.
Nella presente fattispecie – come detto – tra il 31 maggio 2001, data di presentazione dell'istanza all'Inail (da individuarsi quale dies a quo del termine prescrizionale, in quanto primo momento in cui v'è prova della con- sapevolezza del lavoratore di essere stato esposto all'amianto), e il 30 marzo
2007, data di notifica all' del ricorso introduttivo del precedente giudi- Pt_1 zio diretto ad ottenere il beneficio della rivalutazione contributiva, è trascor- so un lasso di tempo inferiore a dieci anni. Analogamente, fermo restando l'effetto interruttivo e sospensivo derivante dalla proposizione della doman- da giudiziale, sono trascorsi meno di dieci anni anche tra la data in cui è sta- ta pronunciata la sentenza che ha definito il precedente giudizio (ossia il 10 aprile 2014) e la data di presentazione all' dell'istanza finalizzata a con- Pt_1 seguire la rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto prevista dall'art. 13, comma 8, della l. 27 marzo 1992, n. 257 (cioè il 3 agosto 2021).
È dunque corretta la decisione assunta, in punto di prescrizione, dal
Tribunale di Bari.
7. Al terzo motivo di doglianza è affidata la critica della sentenza appellata laddove ha riconosciuto il diritto alla rivalutazione dei contributi
- 14 - reputando provata l'esposizione del lavoratore all'amianto per un periodo superiore al decennio.
L' evidenzia che dall'estratto contributivo depositato già nel Pt_1 giudizio di primo grado risultava che la controparte aveva usufruito di di- Par versi periodi di . Tali periodi, a detta dell' , dovevano essere Pt_1 esclusi dal computo del periodo di esposizione, sicché in sostanza Pt_3
aveva in realtà svolto attività lavorativa esposta, al netto dei periodi di
[...] cassa integrazione, per un totale di 9 anni e 8 mesi. Inoltre, nel caso di spe- cie gli spazi temporali in cui la controparte aveva beneficiato della cassa in- tegrazione non erano stati brevissimi, ma duraturi, così da susseguirsi in modo continuativo e significativo.
7.1. Innanzitutto, il motivo è inammissibile in quanto introduce in questo grado di giudizio un ampliamento del thema decidendum già delinea- to in primo grado.
Va rilevato, infatti, che – come puntualmente obietta parte appellata nella memoria di costituzione in appello (v. pag. 10) – la contestazione rela- tiva alla non computabilità nel periodo di esposizione del lavoratore all'amianto anche dei periodi di sospensione dell'attività lavorativa non era mai stata formulata dall' in primo grado. Nella memoria di costituzione Pt_1 dinanzi al Tribunale l' previdenziale aveva negato che dagli elementi Pt_1 di prova raccolti nel precedente giudizio (prova testimoniale e c.t.u.) fosse emersa la dimostrazione dell'effettiva esposizione, anche sul piano quantita- tivo, alle polveri di amianto (v. soprattutto pagg. 10 e ss.), ma non aveva mai contestato in alcun modo che tale esposizione non fosse stata continua- tiva a causa dei ripetuti periodi di sospensione del rapporto di lavoro, sebbe- ne nell'atto introduttivo fosse stato allegato che era stato espo- CP_1 sto all'amianto durante l'espletamento della sua attività lavorativa dal 30 agosto 1971 sino al 31 dicembre 1993 in concentrazione superiore a 0,1 ff/cc.
È il caso di ricordare il principio per cui, nel rito del lavoro, il divieto di nova in appello ex art. 437 c.p.c., non riguarda soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma è esteso alle contestazioni nuove, cioè non esplicitate in primo grado (cfr. Cass. n. 4854 del 2014, cui si richiama la re- cente Cass. n. 12199 del 2025). Si è chiarito (cfr. da ultimo Cass. n. 7590 del 2024), in proposito, che tale principio opera sia perché l'art. 416 c.p.c. impone un onere di tempestiva contestazione a pena di decadenza, sia per- ché nuove contestazioni in secondo grado, oltre a modificare i temi di inda- gine (trasformando il giudizio di appello da revisio prioris instantiae in iu- dicium novum, estraneo al vigente ordinamento processuale), altererebbero
- 15 - la parità delle parti, esponendo l'altra parte all'impossibilità di chiedere l'assunzione di quelle prove alle quali, in ipotesi, aveva rinunciato, confi- dando proprio nella mancata contestazione ad opera dell'avversario (cfr. al- tresì Cass. n. 2529 del 2018).
È dunque evidente che, a fronte dell'esplicita allegazione del lavora- tore di essere stato esposto all'amianto per tutta la durata del suo rapporto di lavoro, sarebbe stato onere dell' contestare specificamente tale circo- Pt_1 stanza di fatto indicando in modo chiaro i motivi per i quali tale esposizione non sarebbe stata continuativa sì da impedire il verificarsi del fatto costituti- vo del diritto alla rivalutazione dei contributi, ossia l'esposizione morbigena per l'arco temporale previsto dalla legge.
Ciò implica che la contestazione formulata per la prima volta in ap- pello è da reputarsi inammissibile perché contraria al divieto dei nova de- sumibile dall'art. 437 c.p.c. in forza del richiamato (e del tutto consolidato) indirizzo interpretativo.
7.2. In ogni caso, la censura è da ritenersi infondata anche nel meri- to.
Avvalendosi delle prove testimoniali raccolte e della c.t.u. espletata nel precedente giudizio, il Tribunale di Bari è giunto alla conclusione che
[...]
è stato esposto professionalmente al rischio di inalare fibre di CP_1 amianto in concentrazione mediamente superiori, nell'arco delle otto ore la- vorative, a 0,1 fibre/cm3, nel periodo che va dal 1983 sino a marzo 1993. A quest'ultimo riguardo si precisa sin da ora che, come si dirà nel prosieguo esaminando l'appello incidentale proposto dal lavoratore, in realtà il termine finale dell'esposizione è da individuarsi nel 31 dicembre 1993.
Dall'estratto contributivo prodotto dall' risulta che, nell'arco di Pt_1 tempo in questione, ha svolto i seguenti periodi lavorativi: 1) CP_1 anno 1983: 49 settimane (e non 46, come erroneamente allegato dall' ; Pt_1
2) anno 1984: 51 settimane (e non 47, come erroneamente allegato dall' ; 3) anno 1985: 52 settimane;
4) anno 1986: 52 settimane;
5) anno Pt_1
1987: 52 settimane;
6) anno 1988: 52 settimane;
7) anno 1989: 52 settima- ne;
8) anno 1990: 52 settimane;
10) anno 1991: 41 settimane;
11) anno
1992: 47 settimane;
11) anno 1993: 49 settimane (e non 13, come invece dedotto dall' dovendosi considerare l'intero anno in questione e non Pt_1 soltanto il periodo sino al mese di marzo).
Nella giurisprudenza di legittimità è pacifico il principio secondo cui, in tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, i periodi di collocamento del lavoratore in cassa integrazione guadagni sono soggetti a valutazione ai fini della determinazione del perio-
- 16 - do complessivo di esposizione di cui all'art. 13, comma 8, della l. n. 257 del
1992, sì da verificare se essi abbiano avuto significativa durata e se, in ra- gione loro protrarsi e dell'eventuale prossimità ad altre sospensioni della prestazione lavorativa, abbiano comportato, in concreto, l'effettivo venir meno del rischio tutelato (cfr. Cass. n. 5280 del 2017 e Cass. n. 19280 del
2015).
Nel caso di specie, va senz'altro escluso che le settimane di colloca- mento in cassa integrazione abbiano inciso in modo significativo sul rischio da esposizione qualificata all'amianto, atteso che: a) le settimane fruite negli anni 1983 (3), 1984 (1), 1992 (5) e 1993 (3) sono in numero oggettivamente esiguo e, quindi, non può in alcun modo sostenersi che la sospensione dell'attività abbia avuto “significativa durata”; b) le settimane fruite nel
1991 (11) sono in numero più consistente ma, non essendovi prova della lo- ro collocazione temporale, non è possibile affermare in alcun modo che esse abbiano interrotto l'esposizione in maniera apprezzabile.
Inoltre, sottraendo le settimane di sospensione al periodo complessi- vo di esposizione (su cui v. infra), risulta evidente che il rischio tutelato si è protratto per un arco di tempo superiore a dieci anni, con la conseguenza che deve ritenersi sussistente il requisito oggettivo prescritto affinché il la- voratore fruisca dei benefici contributivi di cui si controverte.
8. L'appello incidentale proposto da si compone Controparte_1 di due motivi di doglianza.
8.1. Il primo motivo attinge il capo della decisione con cui il Giudice di primo grado, pur aderendo integralmente alle conclusioni del c.t.u. offi- ciato nel precedente giudizio, afferma che è stato esposto ad CP_1 amianto oltre la soglia di legge nel periodo dal 1983 sino a marzo 1993.
Secondo l'appellante incidentale tale statuizione, nella parte in cui individua nel mese di marzo del 1993 la fine dell'esposizione qualificata, è errata (e costituirebbe, a suo avviso, un “mero refuso”), giacché non corri- sponde a quanto emerso dalla c.t.u. espletata ed a quanto richiesto nel ricor- so introduttivo.
Il motivo è manifestamente fondato.
In effetti, nella relazione di chiarimenti resa dal consulente nominato dal Tribunale nel proc. n. 533/2007 R.G., ing. si legge Persona_1 che, sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali raccolte in quel processo,
ha svolto mansioni di addetto alla manutenzione di impianti CP_1 produttivi, espletando in particolare attività di «riparazione dei macchinari macchine utensili che eseguivano le lavorazioni, spolvero delle stesse prima di eseguire la attività, intervento sui sistemi frenanti delle stesse macchine
- 17 - utensili». Lo stesso c.t.u., inoltre, aveva precisato che: «Dall'esame del ciclo produttivo emerge che le attività che potenzialmente potevano comportare
l'esposizione ad amianto sono riconducibili agli interventi effettuati su presse e cesoie meccaniche, paranchi e carroponte, reti per acque surri- scaldate ed olio diatermico, scambiatori di calore, carrelli elevatori per il material-handling, bruciatori per forni, macchine per le lavorazioni mecca- niche». Sulla scorta di tali premesse fattuali e tenendo conto dei livelli di esposizione per attività simili a quella di “manutentore”, l'ing. è Per_1 pervenuto alla conclusione che effettivamente , considerata la CP_1 durata dell'attività di soffiatura pari al 5% del tempo complessivo, era stato esposto all'amianto in misura superiore alla soglia di legge (precisamente,
0,1278 fibre/cm3) per più di dieci anni.
In nessun punto della menzionata relazione emerge che tale esposi- zione sarebbe stata limitata sino al mese di marzo del 1993. Nessuno dei due testimoni escussi ( e ) ha mai dichia- Testimone_3 Testimone_2 rato che l'attività manutentiva espletata da si è interrotta nel CP_1 mese di marzo del 1993. CP_ È condivisibile, quindi, la doglianza dell'appellante incidentale dove sostiene che il Tribunale di Bari ha certamente errato nel limitare l'esposizione al marzo 1993, epoca che non trova riscontro in alcuna prova acquisita al processo. Ne deriva che il periodo di rivalutazione contributiva dev'essere rideterminato rispetto a quanto statuito dal primo Giudice, nel senso che esso va esteso sino al 31 dicembre 1993.
8.2. Il secondo motivo dell'appello incidentale concerne il capo della sentenza impugnata con cui l' è stato condannato, oltre alla ricostituzio- Pt_1 ne della pensione, al pagamento delle differenze sui ratei arretrati del tratta- mento a decorrere dal 3 agosto 2021.
Come accennato in precedenza, il lavoratore reputa errata l'individuazione del dies a quo della statuizione di condanna addebitando al
Tribunale di non aver fatto applicazione della prescrizione quinquennale ex art. 47bis del d.P.R. n. 639 del 1970 (norma introdotta dall'art. 38 del d.l. n.
98 de 2011, conv. in l. n. 111 del 2011). Sostiene, quindi, che la decorrenza dei ratei al cui pagamento dev'essere condannato l' va individuata nel 3 Pt_1 agosto 2016, ossia nei limiti dei cinque anni precedenti all'istanza ammini- strativa indirizzata all' . Controparte_2
Il motivo in esame è da rigettarsi, giacché – come visto in preceden- za – in relazione alla condanna alla riliquidazione del trattamento pensioni- stico percepito da opera il termine di decadenza triennale ex CP_1 art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 (anche in questo caso, nella formulazione
- 18 - introdotta dall'art. 38 del d.l. n. 98 de 2011, conv. in l. n. 111 del 2011), con la conseguenza che la condanna va limitata al 21 ottobre 2018, cioè al trien- nio anteriore alla data di deposito del ricorso introduttivo di primo grado.
9. Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, gli appelli vanno accolti nei limiti in precedenza chiariti e, per l'effetto, in parziale ri- forma della sentenza impugnata, l' va condannato alla rivalutazione Pt_1 contributiva in relazione al periodo di esposizione all'amianto dal 1983 sino al 31 dicembre 1993, nonché alla ricostituzione del trattamento pensionisti- co e al pagamento delle differenze sui ratei arretrati di pensione a decorrere dal 21 ottobre 2018, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge.
Resta assorbita ogni altra questione.
10. L'esito complessivo della controversia e l'accoglimento in buona parte della domanda giustificano la conferma della regolamentazione delle spese relative al primo grado mentre, considerati la natura degli aggiusta- menti apportati alla statuizione gravata e la parziale fondatezza delle impu- gnazioni (cfr. Cass. n. 16270 del 2017, in motivazione), si reputa legittima la compensazione delle spese relative al presente grado di giudizio.
P Q M
La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti in via principale dall' con ricorso depositato in da- Pt_1 ta 23.5.2024 e in via incidentale da mediante memoria Controparte_1 depositata il 18.2.2025 avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bari, se- zione lavoro, in data 30.1.2024, così provvede: accoglie gli appelli per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l' alla rivalutazione con- Pt_1 tributiva in relazione al periodo di esposizione all'amianto dal 1983 sino al
31.12.1993, nonché alla ricostituzione del trattamento pensionistico e al pa- gamento delle differenze sui ratei arretrati di pensione a decorrere dal
21.10.2018, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge;
conferma nel resto l'impugnata sentenza, anche in punto di spese;
compensa per intero le spese relative al presente grado.
Così deciso in Bari, il 20 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Luca Ariola Elvira Palma
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