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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/07/2025, n. 4020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4020 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al Numero di Ruolo Generale n. 1176/2022
TRA
(C.F. n. ), nella qualità di procuratore speciale di Parte_1 CodiceFiscale_1
, , e , giusta procura speciale del Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
5 agosto 2020, per Notaio Rep. n. 1015, rappresentato e difeso, in forza di Persona_1 procura speciale alle liti a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, dall'avv. Vincenzo Gentile (C.F. n. ), presso il cui studio sito in C.F._2
Napoli, al Largo Ferrandina, n. 10, elettivamente domicilia;
APPELLANTE
E
(C. F., P. IVA e iscrizione nel Registro delle imprese di Milano Monza Controparte_1
Brianza Lodi n. ), in persona dell'avv. Gianpaolo Alessandro, munito dei P.IVA_1 necessari poteri in forza di procura speciale a rogito Notaio di Milano in data 16 Persona_2 novembre 2018 (Rep. n. 17113 – Racc. n. 8822), registrata presso l'Agenzia delle Entrate di
Milano 4 il 20 novembre 2018 al n. 51579 ed iscritta nel Registro delle imprese di Milano
Monza Brianza Lodi in data 26 novembre 2018 prot.n. 474096/2018, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti a rogito notaio di Milano in data 9 aprile Persona_3
2020 (Rep. 32163 - Racc. 14918), allegata alla comparsa di costituzione nel giudizio di appello,
1 anche in via disgiunta tra loro, dagli avvocati prof. Alberto Toffoletto (C.F. n.
), Marco Pesenti (C.F. n. ), prof. Christian C.F._3 C.F._4
Romeo (C.F. n. ), (C.F. n. ), C.F._5 Parte_6 C.F._6
(C.F. n. ) e (C.F. Parte_7 C.F._7 Controparte_2
), con cui elettivamente domicilia presso lo studio dell'avv. Paola C.F._8
Santoro, sito in Napoli, alla Via P. Mascagni, n. 64;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso sentenza n. 1377/2022 del Tribunale di Napoli, Seconda Sezione
Civile, depositata in data 8.2.2022, notificata in data 17.2.2022
Conclusioni: come da verbale di udienza del 5.2.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Giudizio di primo grado
Il presente giudizio è stato preceduto da altro giudizio, N. 33185/2012 RG, definito con sentenza passata in giudicato, n. 5617/2019, pubblicata in data 31.5.2019, con cui il
Tribunale di Napoli, Seconda Sezione Civile, decidendo sull'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dai fideiussori della società e Parte_8 Parte_9 Pt_10
, nei confronti di rappresentata dalla mandataria
[...] Controparte_1 [...] poi ai fini che qui interessano, così statuiva: Controparte_3 CP_4
“Accerta che il rapporto di conto corrente n. 401013272 (già c/c n. 655733/34) alla data del
6.3.2010 presenta un saldo creditore di € 259.190,43 - in luogo dell'importo di € 111.201,47, portato dalle scritture contabile della banca - da compensare con il debito di € 82.969,43 per il finanziamento n. 1001523783 e, per l'effetto, Revoca il decreto ingiuntivo n. 4783/2012
RG n. 12971/2012, emesso dal Tribunale di Napoli, II Sezione Civile e depositato in data
30.7.2012, su ricorso di nei confronti di e , con Controparte_1 Parte_9 Parte_10 condanna di al pagamento delle spese di lite e di CTU. CP_1
Il giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4783/2012 emesso dal Tribunale di Napoli, Seconda Sezione Civile, era originariamente proposto, oltre che dai fideiussori e , anche dalla società debitrice principale ma, a Parte_9 Parte_10 Parte_8 seguito della dichiarazione di fallimento di quest'ultima intervenuta nel corso del giudizio, era disposta la separazione dell'opposizione proposta dalla società che era Parte_8 dichiarata interrotta, da quella proposta, con il medesimo atto di citazione, dai fideiussori, che proseguiva ed era definita con la menzionata sentenza n. 5617/2019, passata in
2 giudicato.
Successivamente, con atto di citazione, notificato in data 26.1.2021, quale Parte_1 procuratore speciale di , e Controparte_5 Parte_3 Parte_4 Parte_5 conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, e deduceva che la Controparte_1 società di era stata cancellata dal registro delle imprese Parte_8 Controparte_6 in data 7.11.2014, a seguito della chiusura del fallimento, e da quella data era estinta;
che, a seguito dell'estinzione della società il credito di quest'ultima nei confronti Parte_8 di accertato dalla menzionata sentenza n. 5617/2019, pubblicata in data CP_1
31.5.2019, passata in giudicato, si era trasferito agli ex soci e Parte_2 Pt_11
il quale era deceduto in data 5.2.2017, lasciando quali eredi la moglie,
[...] Parte_2
, e i figli, e che, pertanto,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_2
, in proprio e quale erede di unitamente ai figli
[...] Parte_11 Parte_3 [...]
e quali eredi di erano creditori nei confronti di Pt_4 Parte_5 Parte_11 della somma di € 176.221,00 (derivante dalla compensazione del credito di € CP_1
259.190,43 della società in bonis, nei confronti di a titolo di Parte_8 CP_1 saldo del rapporto di conto corrente, con il debito di € 82.969,43 della medesima società nei confronti della medesima banca, a titolo dal saldo del contratto di finanziamento).
Tanto dedotto, nella qualità indicata, chiedeva di condannare Parte_1 CP_1 al pagamento in suo favore della somma di € 176.221,00, oltre rivalutazione
[...] monetaria ed interessi commerciali a far data dal 31.5.2019 al saldo;
con vittoria delle spese di lite.
Instaurato il contradditorio, si costituiva in giudizio che eccepiva il difetto Controparte_1 di legittimazione attiva di , quale socia accomandataria della società Parte_2 [...]
in quanto, essendo stata la predetta società assoggettata a procedura Parte_8 fallimentare, i soci avrebbero dovuto rendere edotto il curatore fallimentare dell'esistenza del credito, consentendo allo stesso, unico legittimato a farlo valere, di valutare se rinunciarvi o includerlo nell'ambito del riparto finale e, quindi, agire per la realizzazione dello stesso, ma, poiché i soci non avevano portato il credito a conoscenza del curatore ed era intervenuta la chiusura del fallimento, con conseguente cancellazione della società, il credito era da intendersi rinunciato da parte della società fallita;
eccepiva, poi, la carenza di legittimazione attiva di e perché, pur avendo Parte_3 Parte_4 Parte_5 dedotto di agire quali eredi di socio accomandante della società Zeta Sport Parte_11
3 s.a.s., non avevano provato tale dedotta qualità; nel merito, deduceva che la sentenza invocata dagli attori, n. 5617/2019, pubblicata in data 31.5.2019, non poteva avere valore probatorio nei loro confronti, perché pronunciata in un giudizio tra parti diverse, per cui gli attori avrebbero dovuto fornire adeguata prova delle loro pretese.
La banca convenuta concludeva per la declaratoria della carenza di legittimazione degli attori;
nel merito, per il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di causa.
In assenza di istruttoria, il Tribunale decideva la causa con sentenza n. 1377/2022, depositata in data 8.2.2022, con cui rigettava la domanda degli attori, con condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali in favore della banca convenuta.
Il Tribunale, disattesa l'eccezione della banca convenuta di difetto in capo al procuratore speciale del potere di agire in giudizio per conto di , Parte_1 Parte_2
e fonda la sua decisione di rigetto della Parte_3 Parte_4 Parte_5 domanda degli attori sui seguenti passaggi motivazionali:
- gli attori potevano avvalersi del giudicato riflesso della sentenza n. 5617/2019, in base al principio richiamato da cass. civ. 8101/2020;
- era infondata l'eccezione della banca convenuta relativa al difetto di legittimazione attiva di e per non aver provato la dedotta qualità di Parte_3 Parte_4 Parte_5 eredi del socio accomandate in quanto essi avevano depositato il certificato Parte_11 di morte di lo stato di famiglia di quest'ultimo e, a fronte di tale Parte_11 documentazione, la convenuta avrebbe dovuto contestare specificamente che Parte_2
fosse la moglie del defunto socio accomandante e che gli attori
[...] Parte_3 [...]
e ne fossero i figli, ma si era limitata ad una contestazione generica;
Pt_4 Parte_5 peraltro, la procura conferita al dimostrava che gli attori avevano accettato Pt_1
l'eredità di Parte_11
- tuttavia, gli attori non erano titolati ad agire perché, sulla base dei principi espressi da cass. civ. 8521/2021, contrastante con cass. civ. 9464/2020 e da preferire a quest'ultima, i soci della società cancellata, che agiscono a tutela di una pretesa creditoria della società, possono dimostrare di non aver rinunciato al credito, pur non inserito nel bilancio di liquidazione, ma, a tal fine, devono allegare e provare per quale ragione il credito non sia stato inserito in bilancio;
ciò consente di evitare distorsioni in un caso, come quello in esame, in cui la società di cui veniva rivendicato il credito dopo la sua cancellazione dal registro delle imprese, era stata dichiarata precedentemente fallita ed il fallimento si era chiuso per
4 mancanza di attivo: bisognava, pertanto, chiarire per quale ragione i soci rivendicavano un credito senza aver messo precedentemente in condizioni il curatore fallimentare di farlo valere in giudizio, tutelando, così, i creditori della società fallita;
se, invero, il credito fosse stato iscritto nel bilancio finale di liquidazione, il fallimento si sarebbe potuto riaprire ed il curatore avrebbe potuto agire per recuperarlo.
B. Giudizio d'appello.
Avverso la sentenza di primo grado n. 1377/2022, depositata in data 8.2.2022, notificata in data 17.2.2022, ha proposto tempestivo appello quale procuratore speciale Parte_1 di , e con atto di citazione Pt_2 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 notificato in data 10.3.2022 ad al fine di chiedere, in riforma della sentenza Controparte_1 impugnata, di condannare al pagamento in suo favore della somma di € Controparte_1
176.221,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi commerciali dal 31.5.2019 al saldo, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio;
in via istruttoria, ha chiesto disporsi l'ammissione della prova testimoniale, già richiesta nel giudizio di primo grado e non ammessa dal primo giudice.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio che ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello, ex art. 342 bis e 348 c.p.c.; nel merito, ne ha contestato la fondatezza e ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 5.2.2025, la causa è stata assunta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ma, con successiva ordinanza depositata in data 6.5.2025, è stata rimessa sul ruolo per l'udienza del 18.6.2025, a seguito di istanza di discussione orale, ex art. 352, comma 2, c.p.c., nella formulazione anteriore alla riforma normativa introdotta dal D. Lgs. 10.10.2022, n. 149 (c.d. Riforma Cartabia), ed applicabile ratione temporis al presente giudizio di appello, formulata dal procuratore di parte appellante all'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.2.2025 e reiterata alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.
All'udienza del 18.6.2025, all'esito della discussione orale, la causa è stata riservata in decisione.
C. Esame dei motivi di appello
C.1 Con il primo motivo di appello, gli appellanti, rappresentati dal loro procuratore speciale hanno dedotto che il giudice di primo grado aveva confuso la legittimazione ad Pt_1 agire con la titolarità della posizione giuridica dedotta in giudizio, in violazione dei principi
5 espressi dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 16.2.2016, n. 2951. Ed invero, ai fini della sussistenza della loro legittimazione ad agire, il giudice di primo grado aveva ritenuto che essi avevano l'onere di provare la titolarità del diritto di credito azionato, mentre avevano semplicemente l'onere di prospettare nella domanda che erano titolari del diritto di credito da loro fatto valere in giudizio nei confronti di e tale onere era CP_1 stato assolto, avendo essi esposto nell'atto di citazione che il diritto di credito, accertato successivamente alla cancellazione della società dal registro delle imprese, Parte_8 era loro pervenuto per effetto dell'estinzione della predetta società. Pertanto, la sentenza andava riformata, perché il primo giudice aveva sbagliato ad affermare che gli attori non avevano legittimazione attiva, mentre altra e diversa questione era accertare se il diritto fatto valere doveva ritenersi esistente o estinto per effetto di rinuncia e tanto è oggetto del secondo motivo di appello.
C.2. Con il secondo motivo di appello gli appellanti, rappresentati dal loro procuratore speciale dopo aver evidenziato che, in ogni caso, avevano articolato nella Pt_1 memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., depositata in primo grado, una prova per testi sulla circostanza per la quale non avevano informato il curatore fallimentare del credito litigioso (consistente nel fatto che, a seguito dell'interruzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo N. 33185/2012 RG, relativamente alla sola opposizione proposta dalla società per l'intervenuto fallimento di quest'ultima, i soci della predetta Parte_8 società concordarono con il loro legale di fiducia una linea difensiva, secondo cui l'interesse al credito nei confronti di sarebbe riemerso a seguito della cancellazione della CP_1 società), hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice aveva equiparato il comportamento omissivo dei soci (omessa comunicazione al curatore fallimentare del credito litigioso della società fallita) ad una rinuncia tacita del diritto di credito, eccependo che tale equiparazione non solo era priva di fondamento giuridico, non essendo sorretta da un'esauriente e congrua motivazione, ma era anche scorretta sul piano del diritto, alla luce di quanto affermato dalla sentenza della Corte di Cassazione n.
9460/2020, secondo cui la regola è che, una volta estinta la società, i diritti dalla stessa vantati, non liquidati, transitano nella titolarità dei soci ed ogni eccezione a detta regola, ed al conseguente passaggio in titolarità ai soci delle situazioni attive già facenti capo alla società, deve essere adeguatamente allegata e dimostrata da chi intenda farla valere.
Pertanto, è ben possibile che i soci con un loro comportamento possano rinunciare ad un
6 credito della società estinta, ma la rinuncia deve essere allegata e provata da chi intenda farla valere, dimostrando la inequivoca volontà di remissione e la sua comunicazione ad uno specifico debitore;
nel caso di specie, dal comportamento omissivo dei soci non poteva presumersi ipso facto nessuna rinuncia. Gli appellanti hanno evidenziato che la mancata appostazione di un credito nel bilancio finale di liquidazione non possiede i requisiti di inequivocità, in quanto potrebbe essere ascrivibile alle cause più varie e diverse dalla rinuncia al credito (cass. civ. 1724/2021), e hanno concluso che la banca convenuta, avendo eccepito la rinuncia tacita al credito, aveva l'onere di provare in modo rigoroso l'inequivocità del comportamento omissivo dei soci, ma tale onere non era stato assolto, né il primo giudice aveva accertato e motivato perché l'omessa comunicazione del credito al curatore fallimentare, da parte dei soci, equivalesse ad una volontà certa ed inequivoca di rinuncia tacita.
C.4. Il primo motivo di appello è infondato, perché è evidente che il giudice di primo grado abbia esaminato la questione di merito della titolarità in capo agli ex soci, quali successori della società fallita e poi cancellata dal registro delle imprese, del diritto da essi fatto valere in giudizio, ed abbia rigettato la domanda proprio per la ritenuta mancanza di titolarità del diritto di credito dedotto in giudizio (e non per il difetto di legittimazione ad agire degli attori). Ciò risulta evidente anche dalla terminologia utilizzata dal primo giudice nella sentenza impugnata: “Quindi deve ritenersi che, come eccepito dalla parte convenuta,
[...]
non sia titolata ad agire nel presente giudizio”, a cui segue, con specifico Parte_2 riferimento alla posizione di quali eredi di Parte_4 Parte_3 Parte_5
ex socio accomandante: “Ma, come dedotto subordinatamente dalla Parte_11 convenuta, vale anche nei confronti degli eredi quanto dedotto relativamente alla Pt_3 posizione della;
neanche la loro domanda può essere accolta, non avendo costoro Pt_2 allegato e provato perché il credito non venne inserito nel bilancio di liquidazione”.
Peraltro, se il primo giudice avesse inteso non accogliere la domanda degli attori per la loro carenza di legittimazione ad agire, non avrebbe “rigettato” la domanda, ma l'avrebbe dichiarata inammissibile.
C.4. Il secondo motivo di appello è, invece, fondato alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 16.7.2025, n. 19750, che ha risolto l'annoso contrasto, sorto all'indomani delle sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del
12.3.2013, n. 6070 e 6071, tra l'orientamento secondo cui, in caso di società cancellata dal
7 Registro delle imprese, la regola è che il diritto si trasmette ai soci, nonostante la mancata inclusione nel bilancio di liquidazione, mentre l'estinzione costituisce un'eccezione che deve essere rigorosamente allegata e provata da chi intenda farla valere e, quindi, dalla controparte dell'ex socio (orientamento di cui è espressione cass. civ., 22.5.2020, n. 9464, richiamata nella sentenza impugnata), e l'orientamento secondo cui la mancata inclusione nel bilancio di liquidazione rende applicabile, almeno per le mere pretese ed i crediti incerti o illiquidi, una presunzione (semplice) di estinzione, che pone a carico dell'ex socio che intenda azionare un diritto della società o proseguire un giudizio dalla stessa iniziato l'onere di allegare e provare di essere subentrato nella titolarità del diritto fatto valere (orientamento di cui è espressione cass. civ., 25.3.2021, n. 8521 e fatto proprio dal primo giudice), ritenendo preferibile il primo orientamento.
Il primo giudice, nel consapevole contrasto tra l'orientamento di cui era espressione cass. civ. 22.5.2020, n. 9464, secondo cui: “ L'estinzione di una società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, ove intervenuta nella pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso, non determina anche l'estinzione della pretesa azionata, salvo che il creditore abbia manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito comunicandola al debitore e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare” e l'orientamento di cui era espressione cass. 25.3.2021, n. 8521, secondo cui: “Il soggetto che agisce a tutela della pretesa creditoria di una società cancellata dal registro delle imprese ha l'onere di allegare espressamente e, poi, di dimostrare la propria qualità di avente causa della società, come assegnatario del credito in base al bilancio finale di liquidazione oppure come successore nella titolarità di un credito non inserito nel bilancio e non oggetto di tacita rinuncia, senza che assuma alcun rilievo la dichiarata qualità di ex-socio o di liquidatore, non necessariamente implicante la successione nella posizione giuridica”, riteneva preferibile quest'ultimo orientamento, per cui cui i soci della società cancellata, al fine di superare la presunzione di rinuncia al credito per omesso inserimento nel bilancio di liquidazione (nel caso di specie, per omessa comunicazione al curatore fallimentare), devono allegare e provare per quale ragione il credito non sia stato inserito nel bilancio. Il primo giudice precisava che tale ultimo orientamento consentiva di evitare distorsioni che si potevano verificare nei casi in cui, come quello in esame, la società, di cui gli ex soci rivendicavano il credito dopo che era stata cancellata dal Registro Imprese, era stata precedentemente
8 dichiarata fallita ed il fallimento chiuso per mancanza di attivo: bisognava, in tal caso, chiarire per quale ragione si rivendicava un credito senza aver messo in condizioni il curatore di farlo, tutelando i creditori della società fallita.
Tuttavia, l'orientamento a cui il primo giudice aderiva è stato superato dalla sopravvenuta sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 16.7.2025, n. 19750, che ha affermato il principio così massimato: “L'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche l'estinzione dei crediti della stessa, i quali costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia inequivocamente manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare: a tal fine, non risulta tuttavia sufficiente la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell'avvenuta rinunzia allo stesso, incombendo al debitore convenuto in giudizio dall'ex-socio, o nei confronti del quale quest'ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società, l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per l'estinzione del credito”.
Le Sezioni Unite partono dalla premessa che, se in caso di cancellazione della società dal registro delle imprese, la regola è costituita dalla sopravvivenza dei crediti della stessa, nei quali sono destinati a succedere i soci, ogni eccezione alla stessa deve essere adeguatamente allegata e provata da chi intenda farla valere, precisando che la rinuncia costituisce un atto negoziale abdicativo unilaterale recettizio ai fini del quale si richiede la volontarietà dell'atto e dei suoi effetti, una modalità espressiva idonea a trasmettere il contenuto e la comunicazione ad un suo destinatario determinato. Evidenziato che nel rapporto obbligatorio la rinuncia assume il nome di rimessione del debito, ex art. 1236 c.c., le Sezioni
Unite hanno affermato che la remissione del debito, pur non potendosi presumere, non è soggetta a particolari requisiti di forma e, quindi, può ricavarsi anche da una manifestazione tacita di volontà, ma in tal caso è indispensabile che la “volontà abdicativa risulti da una serie di circostanze concludenti e non equivoche, assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi del credito”.
Ed è la parte che resiste alla pretesa a dover far valere l'avvenuta estinzione del credito azionato nei suoi confronti, allegando e provando la sussistenza di una inequivoca manifestazione di volontà remissoria, avente lei come specifica destinataria.
9 Vale osservare che, nel caso di specie, la cancellazione della società dal Parte_8 registro delle imprese non era volontaria, ma era prevista per legge, e, segnatamente, dall'art. 118 LF, a seguito della chiusura di fallimento per mancanza di attivo.
È stato, altresì, precisato che, in conseguenza della obbligatoria cancellazione della società dal registro delle imprese, ai sensi dell'art. 118 LF, n. 4, a seguito di chiusura del fallimento per mancanza di attivo, si determina l'estinzione della società ed un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori ed i conseguenti crediti facenti capo alla società, che non siano stati realizzati dal curatore fallimentare, si trasferiscono ai soci in regime di contitolarità o comunione indivisa, salvo che il mancato espletamento del recupero giudiziale consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato prima dell'apertura della procedura concorsuale (cass. civ., 22.5.2019, n. 13921).
Orbene, applicando i principi espressi dalla menzionata sentenza della Corte di Cassazione a
Sezioni Unite del 16.7.2025, n. 19750, dai quali non vi è motivo di discostarsi, al caso di specie, in cui la cancellazione della società non è stata volontaria, ma Parte_8 prevista per legge, perché conseguente alla chiusura del fallimento, ex art. 118 LF, ed il credito litigioso della società nei confronti di non è stato portato, né dai soci né CP_1 dall'amministratore, a conoscenza del curatore del fallimento, il quale non lo ha, perciò, inserito tra le voci dell'attivo da realizzare, non può ritenersi che la mancata comunicazione, da parte del legale rappresentante o dei soci, al curatore fallimentare del credito per il quale la società aveva agito in giudizio, di per sé considerata, valga come remissione del debito in favore della banca, e tanto perché l'omessa comunicazione del credito al curatore fallimentare non è affatto una manifestazione di volontà remissoria inequivoca, che abbia avuto, peraltro, come destinataria la banca debitrice.
Ne consegue che il credito della società dichiarata fallita e cancellata dal Parte_8 registro delle imprese, a seguito della chiusura del fallimento per mancanza di attivo, ex art. 118 LF, nei confronti di derivante dal saldo del conto corrente n. Controparte_1
401012372 (già c/c n. 655733/34), intrattenuto dalla società in bonis con si è CP_1 trasferito in contitolarità ai soci, ed e per lui deceduto, Parte_2 Parte_11 ai suoi eredi, per effetto dell'estinzione della società, e, pertanto, essi possono chiederne il pagamento ad avvalendosi del giudicato riflesso della sentenza n. 5617/2019, CP_1 pronunciata nel giudizio tra i fideiussori della società e la medesima Parte_8
CP_1
10 Va rilevato, in proposito, che non è stato censurato da nessuna delle parti il passaggio motivazionale della sentenza impugnata con cui il primo giudice affermava che gli attori in primo grado, odierni appellanti, rappresentati in giudizio dal procuratore speciale
[...]
potevano avvalersi del giudicato riflesso della sentenza n. 5617/2019, che Pt_1 accertava che il rapporto di conto corrente n. 401012372 (già c/c n. 655733/34), intrattenuto dalla società in bonis, con alla data del 6.3.2012 presentava un Parte_8 CP_1 saldo creditore di € 259.190,43, da compensare con il debito di € 82.969,43 per il finanziamento n. 10015223783.
Pertanto, deve essere condannata a pagare a nella qualità di CP_1 Parte_1 procuratore speciale di , in proprio e quale erede di nonché Controparte_5 Parte_11 di e quali eredi di la somma Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_11 di 176.221,00 (che si ottiene dalla compensazione del credito, per il saldo attivo del conto corrente n. 401012372 (già c/c n. 655733/34), di € 259.190,43 della società Parte_8 in bonis, nei confronti di con il debito di € 82.969,43 della medesima società, in CP_1 bonis, nei confronti della medesima banca, derivante dal contratto di finanziamento).
Tale soluzione riporta il sistema in equilibrio, consentendo ai creditori della società, che siano rimasti insoddisfatti in sede fallimentare, di far valere le loro ragioni creditorie nei confronti degli ex soci, ai quali, al pari dei diritti e dei crediti, si trasferiscono anche le obbligazioni della società estinta, per effetto del fenomeno successorio.
Sulla predetta somma di € 176.221,00 non è dovuta la rivalutazione monetaria, trattandosi di un debito di valuta.
Sono invece, dovuti gli interessi commerciali, ex art. 1284, comma 4, c.c., come richiesti dagli odierni appellanti sin dall'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado
(cass. civ., 3.1.2023, n. 61; cass. civ., 22.3.2025, n. 7677), decorrenti dalla data della domanda, da individuarsi nella data di notifica dell'atto di citazione di primo grado, avvenuta il 26.1.2021 (e non decorrenti, invece, come richiesto dagli appellanti, dalla data del 31.5.2019, che è la data di deposito della sentenza n. 5617/2019, invocata dagli odierni appellanti al fine di avvalersi del suo giudicato riflesso in relazione alla determinazione del credito della società in bonis, nei confronti della banca) al saldo. Parte_8
D. Le spese processuali.
La riforma della sentenza impugnata determina una diversa regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado, che il primo giudice poneva a carico degli attori, odierni appellanti,
11 soccombenti in primo grado.
Le spese del doppio grado di giudizio devono essere interamente compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come rivisitato dalla sentenza della Corte Costituzionale del
19.4.2018, n. 77, ove si consideri che l'annoso contrasto in ordine alla sorte dei crediti sociali non iscritti nel bilancio finale di liquidazione dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, esistente all'epoca dell'introduzione del giudizio di primo grado e di secondo grado, è stato risolto solo con la recentissima sentenza della Corte di Cassazione a
Sezioni Unite del 16.7.2025, n. 19750.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da quale procuratore speciale di Parte_1
, e nei confronti di Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Seconda Sezione Civile, n. Controparte_1
1377/2022, pubblicata in data in data 8.2.2022, notificata in data 17.2.2022, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Accoglie l'appello, e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna appellata, a pagare in favore dell'appellante nella Controparte_1 Parte_1 qualità di procuratore speciale di , in proprio e quale erede di Parte_2 Pt_11
deceduto in data 5.2.2007, e di e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 tutti quali eredi di la somma di € 176.221,00, oltre interessi Parte_11 commerciali, ex art. 1284, comma 4, c.c., dal 26.1.2021 al saldo;
2) Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Napoli, 23.7.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Rosaria Morrone dr. Giulio Cataldi
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al Numero di Ruolo Generale n. 1176/2022
TRA
(C.F. n. ), nella qualità di procuratore speciale di Parte_1 CodiceFiscale_1
, , e , giusta procura speciale del Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
5 agosto 2020, per Notaio Rep. n. 1015, rappresentato e difeso, in forza di Persona_1 procura speciale alle liti a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, dall'avv. Vincenzo Gentile (C.F. n. ), presso il cui studio sito in C.F._2
Napoli, al Largo Ferrandina, n. 10, elettivamente domicilia;
APPELLANTE
E
(C. F., P. IVA e iscrizione nel Registro delle imprese di Milano Monza Controparte_1
Brianza Lodi n. ), in persona dell'avv. Gianpaolo Alessandro, munito dei P.IVA_1 necessari poteri in forza di procura speciale a rogito Notaio di Milano in data 16 Persona_2 novembre 2018 (Rep. n. 17113 – Racc. n. 8822), registrata presso l'Agenzia delle Entrate di
Milano 4 il 20 novembre 2018 al n. 51579 ed iscritta nel Registro delle imprese di Milano
Monza Brianza Lodi in data 26 novembre 2018 prot.n. 474096/2018, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti a rogito notaio di Milano in data 9 aprile Persona_3
2020 (Rep. 32163 - Racc. 14918), allegata alla comparsa di costituzione nel giudizio di appello,
1 anche in via disgiunta tra loro, dagli avvocati prof. Alberto Toffoletto (C.F. n.
), Marco Pesenti (C.F. n. ), prof. Christian C.F._3 C.F._4
Romeo (C.F. n. ), (C.F. n. ), C.F._5 Parte_6 C.F._6
(C.F. n. ) e (C.F. Parte_7 C.F._7 Controparte_2
), con cui elettivamente domicilia presso lo studio dell'avv. Paola C.F._8
Santoro, sito in Napoli, alla Via P. Mascagni, n. 64;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso sentenza n. 1377/2022 del Tribunale di Napoli, Seconda Sezione
Civile, depositata in data 8.2.2022, notificata in data 17.2.2022
Conclusioni: come da verbale di udienza del 5.2.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Giudizio di primo grado
Il presente giudizio è stato preceduto da altro giudizio, N. 33185/2012 RG, definito con sentenza passata in giudicato, n. 5617/2019, pubblicata in data 31.5.2019, con cui il
Tribunale di Napoli, Seconda Sezione Civile, decidendo sull'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dai fideiussori della società e Parte_8 Parte_9 Pt_10
, nei confronti di rappresentata dalla mandataria
[...] Controparte_1 [...] poi ai fini che qui interessano, così statuiva: Controparte_3 CP_4
“Accerta che il rapporto di conto corrente n. 401013272 (già c/c n. 655733/34) alla data del
6.3.2010 presenta un saldo creditore di € 259.190,43 - in luogo dell'importo di € 111.201,47, portato dalle scritture contabile della banca - da compensare con il debito di € 82.969,43 per il finanziamento n. 1001523783 e, per l'effetto, Revoca il decreto ingiuntivo n. 4783/2012
RG n. 12971/2012, emesso dal Tribunale di Napoli, II Sezione Civile e depositato in data
30.7.2012, su ricorso di nei confronti di e , con Controparte_1 Parte_9 Parte_10 condanna di al pagamento delle spese di lite e di CTU. CP_1
Il giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4783/2012 emesso dal Tribunale di Napoli, Seconda Sezione Civile, era originariamente proposto, oltre che dai fideiussori e , anche dalla società debitrice principale ma, a Parte_9 Parte_10 Parte_8 seguito della dichiarazione di fallimento di quest'ultima intervenuta nel corso del giudizio, era disposta la separazione dell'opposizione proposta dalla società che era Parte_8 dichiarata interrotta, da quella proposta, con il medesimo atto di citazione, dai fideiussori, che proseguiva ed era definita con la menzionata sentenza n. 5617/2019, passata in
2 giudicato.
Successivamente, con atto di citazione, notificato in data 26.1.2021, quale Parte_1 procuratore speciale di , e Controparte_5 Parte_3 Parte_4 Parte_5 conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, e deduceva che la Controparte_1 società di era stata cancellata dal registro delle imprese Parte_8 Controparte_6 in data 7.11.2014, a seguito della chiusura del fallimento, e da quella data era estinta;
che, a seguito dell'estinzione della società il credito di quest'ultima nei confronti Parte_8 di accertato dalla menzionata sentenza n. 5617/2019, pubblicata in data CP_1
31.5.2019, passata in giudicato, si era trasferito agli ex soci e Parte_2 Pt_11
il quale era deceduto in data 5.2.2017, lasciando quali eredi la moglie,
[...] Parte_2
, e i figli, e che, pertanto,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_2
, in proprio e quale erede di unitamente ai figli
[...] Parte_11 Parte_3 [...]
e quali eredi di erano creditori nei confronti di Pt_4 Parte_5 Parte_11 della somma di € 176.221,00 (derivante dalla compensazione del credito di € CP_1
259.190,43 della società in bonis, nei confronti di a titolo di Parte_8 CP_1 saldo del rapporto di conto corrente, con il debito di € 82.969,43 della medesima società nei confronti della medesima banca, a titolo dal saldo del contratto di finanziamento).
Tanto dedotto, nella qualità indicata, chiedeva di condannare Parte_1 CP_1 al pagamento in suo favore della somma di € 176.221,00, oltre rivalutazione
[...] monetaria ed interessi commerciali a far data dal 31.5.2019 al saldo;
con vittoria delle spese di lite.
Instaurato il contradditorio, si costituiva in giudizio che eccepiva il difetto Controparte_1 di legittimazione attiva di , quale socia accomandataria della società Parte_2 [...]
in quanto, essendo stata la predetta società assoggettata a procedura Parte_8 fallimentare, i soci avrebbero dovuto rendere edotto il curatore fallimentare dell'esistenza del credito, consentendo allo stesso, unico legittimato a farlo valere, di valutare se rinunciarvi o includerlo nell'ambito del riparto finale e, quindi, agire per la realizzazione dello stesso, ma, poiché i soci non avevano portato il credito a conoscenza del curatore ed era intervenuta la chiusura del fallimento, con conseguente cancellazione della società, il credito era da intendersi rinunciato da parte della società fallita;
eccepiva, poi, la carenza di legittimazione attiva di e perché, pur avendo Parte_3 Parte_4 Parte_5 dedotto di agire quali eredi di socio accomandante della società Zeta Sport Parte_11
3 s.a.s., non avevano provato tale dedotta qualità; nel merito, deduceva che la sentenza invocata dagli attori, n. 5617/2019, pubblicata in data 31.5.2019, non poteva avere valore probatorio nei loro confronti, perché pronunciata in un giudizio tra parti diverse, per cui gli attori avrebbero dovuto fornire adeguata prova delle loro pretese.
La banca convenuta concludeva per la declaratoria della carenza di legittimazione degli attori;
nel merito, per il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di causa.
In assenza di istruttoria, il Tribunale decideva la causa con sentenza n. 1377/2022, depositata in data 8.2.2022, con cui rigettava la domanda degli attori, con condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali in favore della banca convenuta.
Il Tribunale, disattesa l'eccezione della banca convenuta di difetto in capo al procuratore speciale del potere di agire in giudizio per conto di , Parte_1 Parte_2
e fonda la sua decisione di rigetto della Parte_3 Parte_4 Parte_5 domanda degli attori sui seguenti passaggi motivazionali:
- gli attori potevano avvalersi del giudicato riflesso della sentenza n. 5617/2019, in base al principio richiamato da cass. civ. 8101/2020;
- era infondata l'eccezione della banca convenuta relativa al difetto di legittimazione attiva di e per non aver provato la dedotta qualità di Parte_3 Parte_4 Parte_5 eredi del socio accomandate in quanto essi avevano depositato il certificato Parte_11 di morte di lo stato di famiglia di quest'ultimo e, a fronte di tale Parte_11 documentazione, la convenuta avrebbe dovuto contestare specificamente che Parte_2
fosse la moglie del defunto socio accomandante e che gli attori
[...] Parte_3 [...]
e ne fossero i figli, ma si era limitata ad una contestazione generica;
Pt_4 Parte_5 peraltro, la procura conferita al dimostrava che gli attori avevano accettato Pt_1
l'eredità di Parte_11
- tuttavia, gli attori non erano titolati ad agire perché, sulla base dei principi espressi da cass. civ. 8521/2021, contrastante con cass. civ. 9464/2020 e da preferire a quest'ultima, i soci della società cancellata, che agiscono a tutela di una pretesa creditoria della società, possono dimostrare di non aver rinunciato al credito, pur non inserito nel bilancio di liquidazione, ma, a tal fine, devono allegare e provare per quale ragione il credito non sia stato inserito in bilancio;
ciò consente di evitare distorsioni in un caso, come quello in esame, in cui la società di cui veniva rivendicato il credito dopo la sua cancellazione dal registro delle imprese, era stata dichiarata precedentemente fallita ed il fallimento si era chiuso per
4 mancanza di attivo: bisognava, pertanto, chiarire per quale ragione i soci rivendicavano un credito senza aver messo precedentemente in condizioni il curatore fallimentare di farlo valere in giudizio, tutelando, così, i creditori della società fallita;
se, invero, il credito fosse stato iscritto nel bilancio finale di liquidazione, il fallimento si sarebbe potuto riaprire ed il curatore avrebbe potuto agire per recuperarlo.
B. Giudizio d'appello.
Avverso la sentenza di primo grado n. 1377/2022, depositata in data 8.2.2022, notificata in data 17.2.2022, ha proposto tempestivo appello quale procuratore speciale Parte_1 di , e con atto di citazione Pt_2 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 notificato in data 10.3.2022 ad al fine di chiedere, in riforma della sentenza Controparte_1 impugnata, di condannare al pagamento in suo favore della somma di € Controparte_1
176.221,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi commerciali dal 31.5.2019 al saldo, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio;
in via istruttoria, ha chiesto disporsi l'ammissione della prova testimoniale, già richiesta nel giudizio di primo grado e non ammessa dal primo giudice.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio che ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello, ex art. 342 bis e 348 c.p.c.; nel merito, ne ha contestato la fondatezza e ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 5.2.2025, la causa è stata assunta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ma, con successiva ordinanza depositata in data 6.5.2025, è stata rimessa sul ruolo per l'udienza del 18.6.2025, a seguito di istanza di discussione orale, ex art. 352, comma 2, c.p.c., nella formulazione anteriore alla riforma normativa introdotta dal D. Lgs. 10.10.2022, n. 149 (c.d. Riforma Cartabia), ed applicabile ratione temporis al presente giudizio di appello, formulata dal procuratore di parte appellante all'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.2.2025 e reiterata alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.
All'udienza del 18.6.2025, all'esito della discussione orale, la causa è stata riservata in decisione.
C. Esame dei motivi di appello
C.1 Con il primo motivo di appello, gli appellanti, rappresentati dal loro procuratore speciale hanno dedotto che il giudice di primo grado aveva confuso la legittimazione ad Pt_1 agire con la titolarità della posizione giuridica dedotta in giudizio, in violazione dei principi
5 espressi dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 16.2.2016, n. 2951. Ed invero, ai fini della sussistenza della loro legittimazione ad agire, il giudice di primo grado aveva ritenuto che essi avevano l'onere di provare la titolarità del diritto di credito azionato, mentre avevano semplicemente l'onere di prospettare nella domanda che erano titolari del diritto di credito da loro fatto valere in giudizio nei confronti di e tale onere era CP_1 stato assolto, avendo essi esposto nell'atto di citazione che il diritto di credito, accertato successivamente alla cancellazione della società dal registro delle imprese, Parte_8 era loro pervenuto per effetto dell'estinzione della predetta società. Pertanto, la sentenza andava riformata, perché il primo giudice aveva sbagliato ad affermare che gli attori non avevano legittimazione attiva, mentre altra e diversa questione era accertare se il diritto fatto valere doveva ritenersi esistente o estinto per effetto di rinuncia e tanto è oggetto del secondo motivo di appello.
C.2. Con il secondo motivo di appello gli appellanti, rappresentati dal loro procuratore speciale dopo aver evidenziato che, in ogni caso, avevano articolato nella Pt_1 memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., depositata in primo grado, una prova per testi sulla circostanza per la quale non avevano informato il curatore fallimentare del credito litigioso (consistente nel fatto che, a seguito dell'interruzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo N. 33185/2012 RG, relativamente alla sola opposizione proposta dalla società per l'intervenuto fallimento di quest'ultima, i soci della predetta Parte_8 società concordarono con il loro legale di fiducia una linea difensiva, secondo cui l'interesse al credito nei confronti di sarebbe riemerso a seguito della cancellazione della CP_1 società), hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice aveva equiparato il comportamento omissivo dei soci (omessa comunicazione al curatore fallimentare del credito litigioso della società fallita) ad una rinuncia tacita del diritto di credito, eccependo che tale equiparazione non solo era priva di fondamento giuridico, non essendo sorretta da un'esauriente e congrua motivazione, ma era anche scorretta sul piano del diritto, alla luce di quanto affermato dalla sentenza della Corte di Cassazione n.
9460/2020, secondo cui la regola è che, una volta estinta la società, i diritti dalla stessa vantati, non liquidati, transitano nella titolarità dei soci ed ogni eccezione a detta regola, ed al conseguente passaggio in titolarità ai soci delle situazioni attive già facenti capo alla società, deve essere adeguatamente allegata e dimostrata da chi intenda farla valere.
Pertanto, è ben possibile che i soci con un loro comportamento possano rinunciare ad un
6 credito della società estinta, ma la rinuncia deve essere allegata e provata da chi intenda farla valere, dimostrando la inequivoca volontà di remissione e la sua comunicazione ad uno specifico debitore;
nel caso di specie, dal comportamento omissivo dei soci non poteva presumersi ipso facto nessuna rinuncia. Gli appellanti hanno evidenziato che la mancata appostazione di un credito nel bilancio finale di liquidazione non possiede i requisiti di inequivocità, in quanto potrebbe essere ascrivibile alle cause più varie e diverse dalla rinuncia al credito (cass. civ. 1724/2021), e hanno concluso che la banca convenuta, avendo eccepito la rinuncia tacita al credito, aveva l'onere di provare in modo rigoroso l'inequivocità del comportamento omissivo dei soci, ma tale onere non era stato assolto, né il primo giudice aveva accertato e motivato perché l'omessa comunicazione del credito al curatore fallimentare, da parte dei soci, equivalesse ad una volontà certa ed inequivoca di rinuncia tacita.
C.4. Il primo motivo di appello è infondato, perché è evidente che il giudice di primo grado abbia esaminato la questione di merito della titolarità in capo agli ex soci, quali successori della società fallita e poi cancellata dal registro delle imprese, del diritto da essi fatto valere in giudizio, ed abbia rigettato la domanda proprio per la ritenuta mancanza di titolarità del diritto di credito dedotto in giudizio (e non per il difetto di legittimazione ad agire degli attori). Ciò risulta evidente anche dalla terminologia utilizzata dal primo giudice nella sentenza impugnata: “Quindi deve ritenersi che, come eccepito dalla parte convenuta,
[...]
non sia titolata ad agire nel presente giudizio”, a cui segue, con specifico Parte_2 riferimento alla posizione di quali eredi di Parte_4 Parte_3 Parte_5
ex socio accomandante: “Ma, come dedotto subordinatamente dalla Parte_11 convenuta, vale anche nei confronti degli eredi quanto dedotto relativamente alla Pt_3 posizione della;
neanche la loro domanda può essere accolta, non avendo costoro Pt_2 allegato e provato perché il credito non venne inserito nel bilancio di liquidazione”.
Peraltro, se il primo giudice avesse inteso non accogliere la domanda degli attori per la loro carenza di legittimazione ad agire, non avrebbe “rigettato” la domanda, ma l'avrebbe dichiarata inammissibile.
C.4. Il secondo motivo di appello è, invece, fondato alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 16.7.2025, n. 19750, che ha risolto l'annoso contrasto, sorto all'indomani delle sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del
12.3.2013, n. 6070 e 6071, tra l'orientamento secondo cui, in caso di società cancellata dal
7 Registro delle imprese, la regola è che il diritto si trasmette ai soci, nonostante la mancata inclusione nel bilancio di liquidazione, mentre l'estinzione costituisce un'eccezione che deve essere rigorosamente allegata e provata da chi intenda farla valere e, quindi, dalla controparte dell'ex socio (orientamento di cui è espressione cass. civ., 22.5.2020, n. 9464, richiamata nella sentenza impugnata), e l'orientamento secondo cui la mancata inclusione nel bilancio di liquidazione rende applicabile, almeno per le mere pretese ed i crediti incerti o illiquidi, una presunzione (semplice) di estinzione, che pone a carico dell'ex socio che intenda azionare un diritto della società o proseguire un giudizio dalla stessa iniziato l'onere di allegare e provare di essere subentrato nella titolarità del diritto fatto valere (orientamento di cui è espressione cass. civ., 25.3.2021, n. 8521 e fatto proprio dal primo giudice), ritenendo preferibile il primo orientamento.
Il primo giudice, nel consapevole contrasto tra l'orientamento di cui era espressione cass. civ. 22.5.2020, n. 9464, secondo cui: “ L'estinzione di una società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, ove intervenuta nella pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso, non determina anche l'estinzione della pretesa azionata, salvo che il creditore abbia manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito comunicandola al debitore e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare” e l'orientamento di cui era espressione cass. 25.3.2021, n. 8521, secondo cui: “Il soggetto che agisce a tutela della pretesa creditoria di una società cancellata dal registro delle imprese ha l'onere di allegare espressamente e, poi, di dimostrare la propria qualità di avente causa della società, come assegnatario del credito in base al bilancio finale di liquidazione oppure come successore nella titolarità di un credito non inserito nel bilancio e non oggetto di tacita rinuncia, senza che assuma alcun rilievo la dichiarata qualità di ex-socio o di liquidatore, non necessariamente implicante la successione nella posizione giuridica”, riteneva preferibile quest'ultimo orientamento, per cui cui i soci della società cancellata, al fine di superare la presunzione di rinuncia al credito per omesso inserimento nel bilancio di liquidazione (nel caso di specie, per omessa comunicazione al curatore fallimentare), devono allegare e provare per quale ragione il credito non sia stato inserito nel bilancio. Il primo giudice precisava che tale ultimo orientamento consentiva di evitare distorsioni che si potevano verificare nei casi in cui, come quello in esame, la società, di cui gli ex soci rivendicavano il credito dopo che era stata cancellata dal Registro Imprese, era stata precedentemente
8 dichiarata fallita ed il fallimento chiuso per mancanza di attivo: bisognava, in tal caso, chiarire per quale ragione si rivendicava un credito senza aver messo in condizioni il curatore di farlo, tutelando i creditori della società fallita.
Tuttavia, l'orientamento a cui il primo giudice aderiva è stato superato dalla sopravvenuta sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 16.7.2025, n. 19750, che ha affermato il principio così massimato: “L'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche l'estinzione dei crediti della stessa, i quali costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia inequivocamente manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare: a tal fine, non risulta tuttavia sufficiente la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell'avvenuta rinunzia allo stesso, incombendo al debitore convenuto in giudizio dall'ex-socio, o nei confronti del quale quest'ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società, l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per l'estinzione del credito”.
Le Sezioni Unite partono dalla premessa che, se in caso di cancellazione della società dal registro delle imprese, la regola è costituita dalla sopravvivenza dei crediti della stessa, nei quali sono destinati a succedere i soci, ogni eccezione alla stessa deve essere adeguatamente allegata e provata da chi intenda farla valere, precisando che la rinuncia costituisce un atto negoziale abdicativo unilaterale recettizio ai fini del quale si richiede la volontarietà dell'atto e dei suoi effetti, una modalità espressiva idonea a trasmettere il contenuto e la comunicazione ad un suo destinatario determinato. Evidenziato che nel rapporto obbligatorio la rinuncia assume il nome di rimessione del debito, ex art. 1236 c.c., le Sezioni
Unite hanno affermato che la remissione del debito, pur non potendosi presumere, non è soggetta a particolari requisiti di forma e, quindi, può ricavarsi anche da una manifestazione tacita di volontà, ma in tal caso è indispensabile che la “volontà abdicativa risulti da una serie di circostanze concludenti e non equivoche, assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi del credito”.
Ed è la parte che resiste alla pretesa a dover far valere l'avvenuta estinzione del credito azionato nei suoi confronti, allegando e provando la sussistenza di una inequivoca manifestazione di volontà remissoria, avente lei come specifica destinataria.
9 Vale osservare che, nel caso di specie, la cancellazione della società dal Parte_8 registro delle imprese non era volontaria, ma era prevista per legge, e, segnatamente, dall'art. 118 LF, a seguito della chiusura di fallimento per mancanza di attivo.
È stato, altresì, precisato che, in conseguenza della obbligatoria cancellazione della società dal registro delle imprese, ai sensi dell'art. 118 LF, n. 4, a seguito di chiusura del fallimento per mancanza di attivo, si determina l'estinzione della società ed un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori ed i conseguenti crediti facenti capo alla società, che non siano stati realizzati dal curatore fallimentare, si trasferiscono ai soci in regime di contitolarità o comunione indivisa, salvo che il mancato espletamento del recupero giudiziale consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato prima dell'apertura della procedura concorsuale (cass. civ., 22.5.2019, n. 13921).
Orbene, applicando i principi espressi dalla menzionata sentenza della Corte di Cassazione a
Sezioni Unite del 16.7.2025, n. 19750, dai quali non vi è motivo di discostarsi, al caso di specie, in cui la cancellazione della società non è stata volontaria, ma Parte_8 prevista per legge, perché conseguente alla chiusura del fallimento, ex art. 118 LF, ed il credito litigioso della società nei confronti di non è stato portato, né dai soci né CP_1 dall'amministratore, a conoscenza del curatore del fallimento, il quale non lo ha, perciò, inserito tra le voci dell'attivo da realizzare, non può ritenersi che la mancata comunicazione, da parte del legale rappresentante o dei soci, al curatore fallimentare del credito per il quale la società aveva agito in giudizio, di per sé considerata, valga come remissione del debito in favore della banca, e tanto perché l'omessa comunicazione del credito al curatore fallimentare non è affatto una manifestazione di volontà remissoria inequivoca, che abbia avuto, peraltro, come destinataria la banca debitrice.
Ne consegue che il credito della società dichiarata fallita e cancellata dal Parte_8 registro delle imprese, a seguito della chiusura del fallimento per mancanza di attivo, ex art. 118 LF, nei confronti di derivante dal saldo del conto corrente n. Controparte_1
401012372 (già c/c n. 655733/34), intrattenuto dalla società in bonis con si è CP_1 trasferito in contitolarità ai soci, ed e per lui deceduto, Parte_2 Parte_11 ai suoi eredi, per effetto dell'estinzione della società, e, pertanto, essi possono chiederne il pagamento ad avvalendosi del giudicato riflesso della sentenza n. 5617/2019, CP_1 pronunciata nel giudizio tra i fideiussori della società e la medesima Parte_8
CP_1
10 Va rilevato, in proposito, che non è stato censurato da nessuna delle parti il passaggio motivazionale della sentenza impugnata con cui il primo giudice affermava che gli attori in primo grado, odierni appellanti, rappresentati in giudizio dal procuratore speciale
[...]
potevano avvalersi del giudicato riflesso della sentenza n. 5617/2019, che Pt_1 accertava che il rapporto di conto corrente n. 401012372 (già c/c n. 655733/34), intrattenuto dalla società in bonis, con alla data del 6.3.2012 presentava un Parte_8 CP_1 saldo creditore di € 259.190,43, da compensare con il debito di € 82.969,43 per il finanziamento n. 10015223783.
Pertanto, deve essere condannata a pagare a nella qualità di CP_1 Parte_1 procuratore speciale di , in proprio e quale erede di nonché Controparte_5 Parte_11 di e quali eredi di la somma Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_11 di 176.221,00 (che si ottiene dalla compensazione del credito, per il saldo attivo del conto corrente n. 401012372 (già c/c n. 655733/34), di € 259.190,43 della società Parte_8 in bonis, nei confronti di con il debito di € 82.969,43 della medesima società, in CP_1 bonis, nei confronti della medesima banca, derivante dal contratto di finanziamento).
Tale soluzione riporta il sistema in equilibrio, consentendo ai creditori della società, che siano rimasti insoddisfatti in sede fallimentare, di far valere le loro ragioni creditorie nei confronti degli ex soci, ai quali, al pari dei diritti e dei crediti, si trasferiscono anche le obbligazioni della società estinta, per effetto del fenomeno successorio.
Sulla predetta somma di € 176.221,00 non è dovuta la rivalutazione monetaria, trattandosi di un debito di valuta.
Sono invece, dovuti gli interessi commerciali, ex art. 1284, comma 4, c.c., come richiesti dagli odierni appellanti sin dall'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado
(cass. civ., 3.1.2023, n. 61; cass. civ., 22.3.2025, n. 7677), decorrenti dalla data della domanda, da individuarsi nella data di notifica dell'atto di citazione di primo grado, avvenuta il 26.1.2021 (e non decorrenti, invece, come richiesto dagli appellanti, dalla data del 31.5.2019, che è la data di deposito della sentenza n. 5617/2019, invocata dagli odierni appellanti al fine di avvalersi del suo giudicato riflesso in relazione alla determinazione del credito della società in bonis, nei confronti della banca) al saldo. Parte_8
D. Le spese processuali.
La riforma della sentenza impugnata determina una diversa regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado, che il primo giudice poneva a carico degli attori, odierni appellanti,
11 soccombenti in primo grado.
Le spese del doppio grado di giudizio devono essere interamente compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come rivisitato dalla sentenza della Corte Costituzionale del
19.4.2018, n. 77, ove si consideri che l'annoso contrasto in ordine alla sorte dei crediti sociali non iscritti nel bilancio finale di liquidazione dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, esistente all'epoca dell'introduzione del giudizio di primo grado e di secondo grado, è stato risolto solo con la recentissima sentenza della Corte di Cassazione a
Sezioni Unite del 16.7.2025, n. 19750.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da quale procuratore speciale di Parte_1
, e nei confronti di Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Seconda Sezione Civile, n. Controparte_1
1377/2022, pubblicata in data in data 8.2.2022, notificata in data 17.2.2022, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Accoglie l'appello, e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna appellata, a pagare in favore dell'appellante nella Controparte_1 Parte_1 qualità di procuratore speciale di , in proprio e quale erede di Parte_2 Pt_11
deceduto in data 5.2.2007, e di e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 tutti quali eredi di la somma di € 176.221,00, oltre interessi Parte_11 commerciali, ex art. 1284, comma 4, c.c., dal 26.1.2021 al saldo;
2) Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Napoli, 23.7.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Rosaria Morrone dr. Giulio Cataldi
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