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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 13/03/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2542/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Prima Sezione – Persone e famiglia
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei IG.ri magistrati: dott. Loredana Giglio Presidente dott. Gaia Muscato Giudice dott. Elena Stramaccioni Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2542 del Ruolo Generale dell'anno 2023 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Amedeo Stoppa, ed elettivamente domiciliata in
Sansepolcro (AR), via XXV Aprile n. 62, presso lo studio del suo difensore (pec:
; Email_1
Ricorrente
Contro
pagina 1 di 11 , C.F. nato il [...] a Controparte_1 C.F._2
Napoli e residente in [...];
Resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.
CONCLUSIONI
Conclusioni della ricorrente:
“1) DICHIARARE ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 11.07.2004, registrato nello stesso Comune Atto n. 66,
Parte 1, serie Uff. 01 anno 2004 tra il Sig. e la Sig.ra Controparte_1
, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla Parte_1 annotazione della sentenza;
2) DETERMINARE l'assegno di divorzio ai sensi dell'art. 5 Legge 1° dicembre 1970 n.
898 nella somma non inferiore ad € 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, che dovrà versare alla IGnora Controparte_1 Parte_1 entro il 1° di ogni mese;
3) CON VITTORIA DI ONORARI E SPESE in favore dell'Erario, in quanto la
Ricorrente è soggetto ammessa al Patrocinio a spese dello Stato”
Conclusioni del Pubblico Ministero: “esprime parere alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio con conferma dei provvedimenti di cui all'ordinanza del
31/01/2024”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo depositato l'8.6.2023, ha convenuto in Parte_1 giudizio il coniuge , esponendo: di avere contratto con lui Controparte_1 matrimonio il 21.7.1984, trascritto nei registri di stato civile del Comune di Napoli al n. 171, parte II S.A., sez. Z;
che dall'unione nascevano i figli (il Per_1
pagina 2 di 11 30.10.1985) e (il 31.03.1988), divenuti ormai maggiorenni ed Per_2 economicamente autosufficienti;
che con decreto del 20.05.2016 il Tribunale di
Perugia omologava l'accordo di separazione consensuale tra i coniugi, che prevedeva, tra l'altro, l'obbligo in capo al marito di versare quale assegno di mantenimento a favore della IG.ra la somma di € 200,00 mensili, oltre al Pt_1 pagamento delle tasse e utenze domestiche;
che a causa di condotte minatorie, persecutorie e violente commesse dal marito, la ricorrente veniva costretta a lasciare la casa coniugale, assegnatale in sede di separazione, per rifugiarsi presso l'abitazione della figlia;
che il 05.07.2021 il resistente veniva Per_1 arrestato perché colto in flagranza a minacciare la figlia con un'accetta, e in data
06.07.2021 veniva emessa nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora per pericolo di reiterazione del reato;
che dal mese di novembre 2022 il IG.
nulla versava alla IG.ra a titolo di mantenimento;
di trovarsi CP_1 Pt_1 pertanto in gravi difficoltà economiche dovendo far fronte a tutte le necessità primarie con il solo reddito di cittadinanza, sospeso ad aprile 2023 in attesa di rinnovo;
di non disporre di risparmi e versare, quindi, in stato di assoluta povertà; di essersi sempre occupata, nel corso della vita matrimoniale e per impostazione del coniuge, della famiglia e della casa, sopportando che il marito disponesse integralmente dei denari della famiglia.
La ricorrente ha concluso quindi chiedendo dichiararsi lo scioglimento del matrimonio (rectius, cessazione degli effetti civili del matrimonio, trattandosi di matrimonio concordatario), prevedendo un contributo di mantenimento in proprio favore pari a € 500,00 mensili.
All'udienza di prima comparizione dell'11.1.2024, compariva la sola ricorrente, la quale dichiarava: che il marito abitava in un fondo garage adiacente alla sua abitazione;
che lo stesso non lavorava da due anni, mentre prima faceva l'autista; che non versava il mantenimento previsto in suo favore, né pagava le bollette e le pagina 3 di 11 tasse, come invece pattuito in sede di separazione;
di vivere dalla figlia che l'aiutava economicamente;
di aver lavorato saltuariamente nel settore delle pulizie, e di non poter svolgere lavori pesanti a causa dell'età (61 anni) e delle condizioni di salute (affetta da ernia del disco).
All'esito, dichiarata la contumacia del resistente, con ordinanza ex art. 473 bis.22
c.p.c. del 31.01.2024, il giudice delegato adottava i provvedimenti urgenti e provvisori - disponendo a carico del IG. un contributo al CP_1 mantenimento della ricorrente di € 200,00 mensili annualmente rivalutabili – e ammetteva parte delle prove testimoniali articolate.
Svolta attività istruttoria mediante prova testimoniale con la teste indicata
[...]
veniva fissata dal nuovo Magistrato assegnatario del fascicolo Tes_1
l'udienza di rimessione della causa in decisione ex art. 473bis.28 c.p.c. al
30.1.2025, con assegnazione a ritroso dei termini di cui al predetto articolo;
all'esito dell'udienza, sulle conclusioni sopra riportate, il giudice rimetteva la causa alla decisione del Collegio.
**** La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e può essere accolta.
Ai sensi dell'art. 2 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata quando la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostruita per l'esistenza di una delle cause oggettive di cui al successivo art. 3.
Nel caso di specie, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può che concludersi negativamente, dal momento che la durata della separazione, il tenore delle difese di parte ricorrente,
pagina 4 di 11 la mancata partecipazione al giudizio da parte del resistente, rendono palese che è ormai irrimediabilmente venuta meno ogni affectio coniugalis.
Ricorre, poi, la condizione obiettiva di cui all'art. art. 3 comma 1, n. 2), lett. b) della L. 898/70, essendo stata omologata la separazione consensuale dei coniugi ed essendo ampiamente decorso il termine di sei mesi, decorrente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione.
Pertanto, in accoglimento della domanda avanzata in ricorso, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e, conseguentemente, va ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Napoli, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze.
Sull'assegno divorzile in favore della ricorrente
La ricorrente ha chiesto disporsi in proprio favore un assegno divorzile nella misura pari a € 500,00.
In diritto, è opportuno ricordare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
18287 dell'11.7.2018, con pronuncia espressiva di un orientamento poi più volte confermato e condiviso dal collegio, hanno evidenziato come debba riconoscersi all'assegno divorzile funzione composita, l'unica che consentirebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nella L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, ed in particolare che l'assegno ha natura assistenziale (fondata su parametri delle
“condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”), natura compensativa- perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di pagina 5 di 11 entrambi i partner), ed in alcuni casi anche natura risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione), criterio quest'ultimo che, seppur evocato nella motivazione della decisione, sembra comunque assurgere ad un ruolo meno rilevante, stante la mancata sua riproduzione nel principio di diritto enunciato nella parte finale della decisione.
Ai fini invece della previsione di assegno divorzile, occorre accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali (che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio) al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale (Cass.
38362/2021).
In altri termini, una volta sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio, ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento;
tuttavia, tale principio è derogato, in base alla disciplina sull'assegno divorzile, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, “ex post” divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere pagina 6 di 11 corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo- perequativa (cfr. Cass. n. 10614/23; Cass. n. 24250/21; Cass. n. 23583/22).
Applicando gli esposti principi al caso di specie, deve considerarsi che - secondo quanto emerge dalla documentazione in atti - la ricorrente è comproprietaria della casa coniugale insieme al marito e risulta aver percepito reddito di cittadinanza
(sospeso, in attesa di rinnovo, come dalla stessa riferito), nella misura pari a circa
€ 500,00 mensili, come si evince dagli estratti conto prodotti (cfr. doc. 5 allegato al ricorso introduttivo); ha inoltre dichiarato di essere priva di occupazione e di essersi sempre dedicata alla famiglia, tanto più che in sede di separazione si qualificava come “casalinga”, in possesso del titolo di studio di “licenza elementare” (cfr. doc. 2 allegato al ricorso).
Quanto al resistente, pur non essendo nota la posizione lavorativa e reddituale attuale, né le cause, volontarie o meno, dell'eventuale stato di disoccupazione riferito dalla ricorrente -secondo cui non svolgerebbe attività lavorativa da circa due anni -, si osserva che lo stesso si trovi ancora in età lavorativa (o comunque in condizione di usufruire di misure di sostegno del reddito e, al maturare dei requisiti, della pensione di vecchiaia).
In una situazione così connotata, ritiene il Collegio che debbano ritenersi sussistenti i presupposti per la previsione di assegno divorzile con funzione assistenziale in favore della IG.ra , priva di occupazione e sprovvista di Pt_1
redditi; ancorchè percettrice di reddito di cittadinanza (peraltro sospeso, in attesa di rinnovo), non si può non considerare che l'eIGuità del relativo importo non le consenta di conseguire un'adeguata indipendenza economica. Non sono emersi pagina 7 di 11 elementi che inducano a dubitare che la situazione economica della IG.ra sia quella riferita e documentata in atti. Pt_1
Pertanto, alla luce delle emergenze processuali, risultano evidenti l'inadeguatezza dei mezzi e l'impossibilità per la ricorrente di procurarseli, tenuto conto che la stessa, salvo lavori saltuari, non ha mai svolto attività lavorativa per dedicarsi alla cura della famiglia, e che, quindi, anche in ragione dell'età avanzata della stessa
(quasi 63 anni), è per lei impensabile attivarsi e collocarsi sul mercato, reperendo idonea attività lavorativa.
Venendo alla funzione compensativa-perequativa dell'assegno divorzile, non può non considerarsi il fatto che durante il matrimonio -durato 32 anni, e precisamente da luglio 1984 fino alla separazione intervenuta nel maggio 2016- la ricorrente si sia dedicata alla cura e alle eIGenze di accudimento della famiglia e, in genere, domestiche.
Tale circostanza, infatti, risulta avvalorata anche dalla deposizione della teste
[...]
, figlia delle parti, che confermando che la madre, nel corso della Testimone_1
vita matrimoniale, si fosse sempre e solo occupata, per impostazione del marito, della famiglia e della casa familiare, riferisce che «è vero. Lo so perché ho convissuto con i miei genitori;
preciso: era mio padre a dire cosa si doveva fare in famiglia e ciò accadeva sia per affari domestici che per tutto il resto» (v. verbale udienza del 14.03.2024).
Aggiunge, inoltre, la teste , negando che fosse la madre a disporre dei CP_1
denari della famiglia, «non è vero. Giacché ho convissuto con i genitori ho potuto vedere mio padre dare a mia madre soltanto pochi euro giornalieri appena sufficienti per la cena» (v. verbale udienza del 14.3.2024).
pagina 8 di 11 La deposizione predetta è certamente attendibile, in ragione della precisione dei particolari riferiti, oltre che in considerazione della relativa provenienza da soggetto di sicuro ben a conoscenza degli accadimenti familiari per averli vissuti personalmente.
Tale assetto familiare – di cui il IG. ha certo beneficiato potendo CP_1
contare sulla collaborazione prestata dalla moglie alle eIGenze familiari - ha avuto come conseguenza che la ricorrente non si sia mai dedicata alla ricerca di soluzioni lavorative, e dunque, che non abbia costruito una propria indipendenza lavorativa;
a differenza del marito, che durante il matrimonio svolgeva la mansione di autista, con un reddito netto mensile di € 1.500,00, come dallo stesso dichiarato in occasione della comparizione dinnanzi al
Presidente del Tribunale in sede di separazione consensuale (cfr. doc. 2 allegato al ricorso).
L'impegno domestico della moglie ha senz'altro permesso al ricorrente di svolgere la propria attività lavorativa in costanza di matrimonio, ciò contribuendo alla formazione e al rafforzamento del patrimonio comune familiare, ma anche alla disparità tra i coniugi con riferimento ai rispettivi patrimoni personali.
Alla luce di quanto fin qui ritiene il Collegio sussistenti nel caso di specie i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile anche nella sua funzione compensativa-perequativa, risultando dimostrata l'allegazione di parte ricorrente circa i sacrifici professionali offerti, in misura prevalente rispetto al marito, al ménage familiare in costanza di matrimonio.
pagina 9 di 11 Alla luce di tali elementi il Collegio reputa congruo stabilire l'assegno divorzile in favore della IG.ra nella misura di € 250,00 mensili, Parte_1
annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat.
Sulle spese.
Le spese di lite sono da regolare in coerenza con il principio della soccombenza, cui nel caso di specie non vi è ragione di derogare.
Le predette sono dunque da porre a carico del resistente, non ostando a tale statuizione la sua mancata partecipazione al giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalla ricorrente e dal Pubblico Ministero, contrariis reiectis, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
21.07.1984 a Napoli tra , nata a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], trascritto nel Registro degli Controparte_1
atti di matrimonio del Comune di Napoli al n. 171, parte II S.A., sez. Z, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere nelle forme di legge all'annotazione della presente sentenza.
2) Pone a carico di l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di Controparte_1
ogni mese, a , a titolo di assegno divorzile, la somma di € Parte_1
250,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
3) Condanna alle refusione delle spese di lite da Controparte_1
determinarsi con separato provvedimento con condanna al pagamento in pagina 10 di 11 favore dell'erario risultando la ricorrente ammessa al patrocinio a spese delle
Stato.
Così deciso in Perugia, nella Camera di ConIGlio del 13.2.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Elena Stramaccioni Loredana Giglio
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Prima Sezione – Persone e famiglia
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei IG.ri magistrati: dott. Loredana Giglio Presidente dott. Gaia Muscato Giudice dott. Elena Stramaccioni Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2542 del Ruolo Generale dell'anno 2023 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Amedeo Stoppa, ed elettivamente domiciliata in
Sansepolcro (AR), via XXV Aprile n. 62, presso lo studio del suo difensore (pec:
; Email_1
Ricorrente
Contro
pagina 1 di 11 , C.F. nato il [...] a Controparte_1 C.F._2
Napoli e residente in [...];
Resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.
CONCLUSIONI
Conclusioni della ricorrente:
“1) DICHIARARE ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 11.07.2004, registrato nello stesso Comune Atto n. 66,
Parte 1, serie Uff. 01 anno 2004 tra il Sig. e la Sig.ra Controparte_1
, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla Parte_1 annotazione della sentenza;
2) DETERMINARE l'assegno di divorzio ai sensi dell'art. 5 Legge 1° dicembre 1970 n.
898 nella somma non inferiore ad € 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, che dovrà versare alla IGnora Controparte_1 Parte_1 entro il 1° di ogni mese;
3) CON VITTORIA DI ONORARI E SPESE in favore dell'Erario, in quanto la
Ricorrente è soggetto ammessa al Patrocinio a spese dello Stato”
Conclusioni del Pubblico Ministero: “esprime parere alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio con conferma dei provvedimenti di cui all'ordinanza del
31/01/2024”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo depositato l'8.6.2023, ha convenuto in Parte_1 giudizio il coniuge , esponendo: di avere contratto con lui Controparte_1 matrimonio il 21.7.1984, trascritto nei registri di stato civile del Comune di Napoli al n. 171, parte II S.A., sez. Z;
che dall'unione nascevano i figli (il Per_1
pagina 2 di 11 30.10.1985) e (il 31.03.1988), divenuti ormai maggiorenni ed Per_2 economicamente autosufficienti;
che con decreto del 20.05.2016 il Tribunale di
Perugia omologava l'accordo di separazione consensuale tra i coniugi, che prevedeva, tra l'altro, l'obbligo in capo al marito di versare quale assegno di mantenimento a favore della IG.ra la somma di € 200,00 mensili, oltre al Pt_1 pagamento delle tasse e utenze domestiche;
che a causa di condotte minatorie, persecutorie e violente commesse dal marito, la ricorrente veniva costretta a lasciare la casa coniugale, assegnatale in sede di separazione, per rifugiarsi presso l'abitazione della figlia;
che il 05.07.2021 il resistente veniva Per_1 arrestato perché colto in flagranza a minacciare la figlia con un'accetta, e in data
06.07.2021 veniva emessa nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora per pericolo di reiterazione del reato;
che dal mese di novembre 2022 il IG.
nulla versava alla IG.ra a titolo di mantenimento;
di trovarsi CP_1 Pt_1 pertanto in gravi difficoltà economiche dovendo far fronte a tutte le necessità primarie con il solo reddito di cittadinanza, sospeso ad aprile 2023 in attesa di rinnovo;
di non disporre di risparmi e versare, quindi, in stato di assoluta povertà; di essersi sempre occupata, nel corso della vita matrimoniale e per impostazione del coniuge, della famiglia e della casa, sopportando che il marito disponesse integralmente dei denari della famiglia.
La ricorrente ha concluso quindi chiedendo dichiararsi lo scioglimento del matrimonio (rectius, cessazione degli effetti civili del matrimonio, trattandosi di matrimonio concordatario), prevedendo un contributo di mantenimento in proprio favore pari a € 500,00 mensili.
All'udienza di prima comparizione dell'11.1.2024, compariva la sola ricorrente, la quale dichiarava: che il marito abitava in un fondo garage adiacente alla sua abitazione;
che lo stesso non lavorava da due anni, mentre prima faceva l'autista; che non versava il mantenimento previsto in suo favore, né pagava le bollette e le pagina 3 di 11 tasse, come invece pattuito in sede di separazione;
di vivere dalla figlia che l'aiutava economicamente;
di aver lavorato saltuariamente nel settore delle pulizie, e di non poter svolgere lavori pesanti a causa dell'età (61 anni) e delle condizioni di salute (affetta da ernia del disco).
All'esito, dichiarata la contumacia del resistente, con ordinanza ex art. 473 bis.22
c.p.c. del 31.01.2024, il giudice delegato adottava i provvedimenti urgenti e provvisori - disponendo a carico del IG. un contributo al CP_1 mantenimento della ricorrente di € 200,00 mensili annualmente rivalutabili – e ammetteva parte delle prove testimoniali articolate.
Svolta attività istruttoria mediante prova testimoniale con la teste indicata
[...]
veniva fissata dal nuovo Magistrato assegnatario del fascicolo Tes_1
l'udienza di rimessione della causa in decisione ex art. 473bis.28 c.p.c. al
30.1.2025, con assegnazione a ritroso dei termini di cui al predetto articolo;
all'esito dell'udienza, sulle conclusioni sopra riportate, il giudice rimetteva la causa alla decisione del Collegio.
**** La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e può essere accolta.
Ai sensi dell'art. 2 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata quando la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostruita per l'esistenza di una delle cause oggettive di cui al successivo art. 3.
Nel caso di specie, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può che concludersi negativamente, dal momento che la durata della separazione, il tenore delle difese di parte ricorrente,
pagina 4 di 11 la mancata partecipazione al giudizio da parte del resistente, rendono palese che è ormai irrimediabilmente venuta meno ogni affectio coniugalis.
Ricorre, poi, la condizione obiettiva di cui all'art. art. 3 comma 1, n. 2), lett. b) della L. 898/70, essendo stata omologata la separazione consensuale dei coniugi ed essendo ampiamente decorso il termine di sei mesi, decorrente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione.
Pertanto, in accoglimento della domanda avanzata in ricorso, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e, conseguentemente, va ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Napoli, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze.
Sull'assegno divorzile in favore della ricorrente
La ricorrente ha chiesto disporsi in proprio favore un assegno divorzile nella misura pari a € 500,00.
In diritto, è opportuno ricordare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
18287 dell'11.7.2018, con pronuncia espressiva di un orientamento poi più volte confermato e condiviso dal collegio, hanno evidenziato come debba riconoscersi all'assegno divorzile funzione composita, l'unica che consentirebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nella L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, ed in particolare che l'assegno ha natura assistenziale (fondata su parametri delle
“condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”), natura compensativa- perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di pagina 5 di 11 entrambi i partner), ed in alcuni casi anche natura risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione), criterio quest'ultimo che, seppur evocato nella motivazione della decisione, sembra comunque assurgere ad un ruolo meno rilevante, stante la mancata sua riproduzione nel principio di diritto enunciato nella parte finale della decisione.
Ai fini invece della previsione di assegno divorzile, occorre accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali (che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio) al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale (Cass.
38362/2021).
In altri termini, una volta sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio, ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento;
tuttavia, tale principio è derogato, in base alla disciplina sull'assegno divorzile, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, “ex post” divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere pagina 6 di 11 corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo- perequativa (cfr. Cass. n. 10614/23; Cass. n. 24250/21; Cass. n. 23583/22).
Applicando gli esposti principi al caso di specie, deve considerarsi che - secondo quanto emerge dalla documentazione in atti - la ricorrente è comproprietaria della casa coniugale insieme al marito e risulta aver percepito reddito di cittadinanza
(sospeso, in attesa di rinnovo, come dalla stessa riferito), nella misura pari a circa
€ 500,00 mensili, come si evince dagli estratti conto prodotti (cfr. doc. 5 allegato al ricorso introduttivo); ha inoltre dichiarato di essere priva di occupazione e di essersi sempre dedicata alla famiglia, tanto più che in sede di separazione si qualificava come “casalinga”, in possesso del titolo di studio di “licenza elementare” (cfr. doc. 2 allegato al ricorso).
Quanto al resistente, pur non essendo nota la posizione lavorativa e reddituale attuale, né le cause, volontarie o meno, dell'eventuale stato di disoccupazione riferito dalla ricorrente -secondo cui non svolgerebbe attività lavorativa da circa due anni -, si osserva che lo stesso si trovi ancora in età lavorativa (o comunque in condizione di usufruire di misure di sostegno del reddito e, al maturare dei requisiti, della pensione di vecchiaia).
In una situazione così connotata, ritiene il Collegio che debbano ritenersi sussistenti i presupposti per la previsione di assegno divorzile con funzione assistenziale in favore della IG.ra , priva di occupazione e sprovvista di Pt_1
redditi; ancorchè percettrice di reddito di cittadinanza (peraltro sospeso, in attesa di rinnovo), non si può non considerare che l'eIGuità del relativo importo non le consenta di conseguire un'adeguata indipendenza economica. Non sono emersi pagina 7 di 11 elementi che inducano a dubitare che la situazione economica della IG.ra sia quella riferita e documentata in atti. Pt_1
Pertanto, alla luce delle emergenze processuali, risultano evidenti l'inadeguatezza dei mezzi e l'impossibilità per la ricorrente di procurarseli, tenuto conto che la stessa, salvo lavori saltuari, non ha mai svolto attività lavorativa per dedicarsi alla cura della famiglia, e che, quindi, anche in ragione dell'età avanzata della stessa
(quasi 63 anni), è per lei impensabile attivarsi e collocarsi sul mercato, reperendo idonea attività lavorativa.
Venendo alla funzione compensativa-perequativa dell'assegno divorzile, non può non considerarsi il fatto che durante il matrimonio -durato 32 anni, e precisamente da luglio 1984 fino alla separazione intervenuta nel maggio 2016- la ricorrente si sia dedicata alla cura e alle eIGenze di accudimento della famiglia e, in genere, domestiche.
Tale circostanza, infatti, risulta avvalorata anche dalla deposizione della teste
[...]
, figlia delle parti, che confermando che la madre, nel corso della Testimone_1
vita matrimoniale, si fosse sempre e solo occupata, per impostazione del marito, della famiglia e della casa familiare, riferisce che «è vero. Lo so perché ho convissuto con i miei genitori;
preciso: era mio padre a dire cosa si doveva fare in famiglia e ciò accadeva sia per affari domestici che per tutto il resto» (v. verbale udienza del 14.03.2024).
Aggiunge, inoltre, la teste , negando che fosse la madre a disporre dei CP_1
denari della famiglia, «non è vero. Giacché ho convissuto con i genitori ho potuto vedere mio padre dare a mia madre soltanto pochi euro giornalieri appena sufficienti per la cena» (v. verbale udienza del 14.3.2024).
pagina 8 di 11 La deposizione predetta è certamente attendibile, in ragione della precisione dei particolari riferiti, oltre che in considerazione della relativa provenienza da soggetto di sicuro ben a conoscenza degli accadimenti familiari per averli vissuti personalmente.
Tale assetto familiare – di cui il IG. ha certo beneficiato potendo CP_1
contare sulla collaborazione prestata dalla moglie alle eIGenze familiari - ha avuto come conseguenza che la ricorrente non si sia mai dedicata alla ricerca di soluzioni lavorative, e dunque, che non abbia costruito una propria indipendenza lavorativa;
a differenza del marito, che durante il matrimonio svolgeva la mansione di autista, con un reddito netto mensile di € 1.500,00, come dallo stesso dichiarato in occasione della comparizione dinnanzi al
Presidente del Tribunale in sede di separazione consensuale (cfr. doc. 2 allegato al ricorso).
L'impegno domestico della moglie ha senz'altro permesso al ricorrente di svolgere la propria attività lavorativa in costanza di matrimonio, ciò contribuendo alla formazione e al rafforzamento del patrimonio comune familiare, ma anche alla disparità tra i coniugi con riferimento ai rispettivi patrimoni personali.
Alla luce di quanto fin qui ritiene il Collegio sussistenti nel caso di specie i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile anche nella sua funzione compensativa-perequativa, risultando dimostrata l'allegazione di parte ricorrente circa i sacrifici professionali offerti, in misura prevalente rispetto al marito, al ménage familiare in costanza di matrimonio.
pagina 9 di 11 Alla luce di tali elementi il Collegio reputa congruo stabilire l'assegno divorzile in favore della IG.ra nella misura di € 250,00 mensili, Parte_1
annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat.
Sulle spese.
Le spese di lite sono da regolare in coerenza con il principio della soccombenza, cui nel caso di specie non vi è ragione di derogare.
Le predette sono dunque da porre a carico del resistente, non ostando a tale statuizione la sua mancata partecipazione al giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalla ricorrente e dal Pubblico Ministero, contrariis reiectis, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
21.07.1984 a Napoli tra , nata a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], trascritto nel Registro degli Controparte_1
atti di matrimonio del Comune di Napoli al n. 171, parte II S.A., sez. Z, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere nelle forme di legge all'annotazione della presente sentenza.
2) Pone a carico di l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di Controparte_1
ogni mese, a , a titolo di assegno divorzile, la somma di € Parte_1
250,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
3) Condanna alle refusione delle spese di lite da Controparte_1
determinarsi con separato provvedimento con condanna al pagamento in pagina 10 di 11 favore dell'erario risultando la ricorrente ammessa al patrocinio a spese delle
Stato.
Così deciso in Perugia, nella Camera di ConIGlio del 13.2.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Elena Stramaccioni Loredana Giglio
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