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Ordinanza 14 marzo 2025
Ordinanza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, ordinanza 14/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/2837-1
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica Civile
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2837-1/2024
Il Giudice dott. Enzo Chiarini,
letti gli atti, i documenti e le note ex art. 127 ter cpc,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ex art. 615 c.p.c. determina l'istaurazione di un vero e proprio subprocedimento di natura cautelare, con la conseguenza che i gravi motivi che abilitano alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo vadano rinvenuti nella sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Occorre pertanto indagare la cumulativa sussistenza dei predetti requisiti.
Ricevuta la notifica di atto di precetto da parte di , ha Parte_1 CP_1
proposto opposizione affidata in sintesi ai seguenti motivi: i) prescrizione del credito in quanto il decreto ingiuntivo è stato notificato in data 13/02/2024 e la notifica del precetto qui opposto si è perfezionata l'8/10/2024; ii) il credito è in realtà
insussistente in quanto dapprima il sig. e poi la sig.ra erano stati CP_2 Pt_2
incaricati di prelevare dalla cassa il compenso giornaliero dell'opposta e metterlo in
Pagina 1 una busta che questa avrebbe ritirato il giorno successivo. Pertanto poiché la sig.ra era stata autorizzata dal legale rappresentante di Alimenta a prelevare Pt_1
dall'incasso quanto a lei dovuto, sua è la responsabilità per non aver percepito le somme che le spettavano.
Parte opposta ha osservato che la prescrizione è stata interrotta dal precetto notificato il 17.5.23 e dal pignoramento mobiliare del 25.9.23 e che la ricostruzione dei fatti sia fantasiosa oltre che inammissibile in presenza di decreto ingiuntivo definitivo perché
non opposto.
Il giudice rileva, quanto al primo motivo di opposizione che, stante la prova degli atti interruttivi che precedono, la prescrizione non appare compiuta.
Quanto al secondo motivo di opposizione che è inammissibile in quanto riguarda fatti anteriori alla formazione del titolo esecutivo, che dovevano essere fatti valere durante il procedimento in cui esso si è formato e segnatamente in sede di opposizione al decreto ingiuntivo.
Pertanto il requisito del fumus non sussiste. Ciò esime dalla valutazione del requisito del periculum;
P.Q.M.
rigetta l'istanza di sospensione dell'esecutività del titolo.
Si comunichi.
Forlì, 14 marzo 2025
Il GOP
Pagina 2 Pagina 3
dott. Enzo Chiarini
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica Civile
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2837-1/2024
Il Giudice dott. Enzo Chiarini,
letti gli atti, i documenti e le note ex art. 127 ter cpc,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ex art. 615 c.p.c. determina l'istaurazione di un vero e proprio subprocedimento di natura cautelare, con la conseguenza che i gravi motivi che abilitano alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo vadano rinvenuti nella sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Occorre pertanto indagare la cumulativa sussistenza dei predetti requisiti.
Ricevuta la notifica di atto di precetto da parte di , ha Parte_1 CP_1
proposto opposizione affidata in sintesi ai seguenti motivi: i) prescrizione del credito in quanto il decreto ingiuntivo è stato notificato in data 13/02/2024 e la notifica del precetto qui opposto si è perfezionata l'8/10/2024; ii) il credito è in realtà
insussistente in quanto dapprima il sig. e poi la sig.ra erano stati CP_2 Pt_2
incaricati di prelevare dalla cassa il compenso giornaliero dell'opposta e metterlo in
Pagina 1 una busta che questa avrebbe ritirato il giorno successivo. Pertanto poiché la sig.ra era stata autorizzata dal legale rappresentante di Alimenta a prelevare Pt_1
dall'incasso quanto a lei dovuto, sua è la responsabilità per non aver percepito le somme che le spettavano.
Parte opposta ha osservato che la prescrizione è stata interrotta dal precetto notificato il 17.5.23 e dal pignoramento mobiliare del 25.9.23 e che la ricostruzione dei fatti sia fantasiosa oltre che inammissibile in presenza di decreto ingiuntivo definitivo perché
non opposto.
Il giudice rileva, quanto al primo motivo di opposizione che, stante la prova degli atti interruttivi che precedono, la prescrizione non appare compiuta.
Quanto al secondo motivo di opposizione che è inammissibile in quanto riguarda fatti anteriori alla formazione del titolo esecutivo, che dovevano essere fatti valere durante il procedimento in cui esso si è formato e segnatamente in sede di opposizione al decreto ingiuntivo.
Pertanto il requisito del fumus non sussiste. Ciò esime dalla valutazione del requisito del periculum;
P.Q.M.
rigetta l'istanza di sospensione dell'esecutività del titolo.
Si comunichi.
Forlì, 14 marzo 2025
Il GOP
Pagina 2 Pagina 3
dott. Enzo Chiarini