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Sentenza 23 gennaio 2024
Sentenza 23 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 23/01/2024, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2024 |
Testo completo
R.G. 4861/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott.ssa Paola Compagna, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 4861 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2011 e trattenuta in decisione all'udienza del 24 ottobre 2023, vertente tra
(c.f. ), in nome e per conto di Parte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. , in persona del legale rappresentante Parte_2 P.IVA_2
pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Fabio Nannotti ed elettivamente domiciliato in Prato, via del
Ceppo Vecchio, n. 5, presso lo Studio dell'Avv. Stefano Pinzauti;
PARTE ATTRICE contro
(c.f. , elettivamente domiciliata presso lo studio del CP_1 C.F._1
difensore, Silvia Impalli;
PARTE CONVENUTA
Nonché contro
(c.f. ), nata a [...] il [...] e deceduta _2 CodiceFiscale_2
in Pistoia in data 23/08/2018, con residenza al momento della morte in Prato, Via R. Mannocci n. 26;
PARTE CONVENUTA
E con l'intervento di
(c.f. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso il difensore, Avv. Fabio Nannotti;
INTERVENIENTE VOLONTARIA
Nonché di c.f. ), quale società incorporante la TE P.IVA_4 [...]
, nonché in nome e per Controparte_5 Controparte_6
1 conto di con il patrocinio dell'Avv. Fabio Nannotti ed elettivamente Controparte_7 domiciliate in Prato, via del Ceppo Vecchio, n. 5, presso lo Studio dell'Avv. Stefano Pinzauti;
INTERVENIENTI VOLONTARI nonché di
(c.f. ), oggi (c.f. Controparte_8 P.IVA_5 TE
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Roberto P.IVA_4
Tomirotti e dell'Avv. Carlo Catelani, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio in CP_9
Prato, viale della Repubblica, n. 195;
INTERVENIENTE VOLONTARIO
OGGETTO: Azione revocatoria.
Conclusioni
Per come da note depositate per l'udienza del 17 Controparte_10
novembre 2022, ossia: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Prato, ogni contraria istanza, domanda, deduzione ed eccezione reietta, stante la loro inammissibilità nel rito, per novità e tardività, ed infondatezza nel merito: 1) in via principale, accertare e dichiarare la simulazione della vendita eseguita dalla SI.ra a favore della SI.ra e CP_1 CP_2 di cui all'atto pubblico del 16/02/2011, ai rogiti Dott.ssa Notaio in Prato, Repertorio n. 7268 e Raccolta Persona_1
n. 4140, registrato a Prato il 17/02/2011 al n. 2282 e trascritto all' Organizzazione_1
di Prato in data 17/02/2011 ai nn. Reg. Gen. 1875 e Reg. Part. 1209, avente ad oggetto
[...]
i beni immobili di cui in narrativa dell'atto di citazione e, conseguentemente, dichiarare il contratto stesso nullo e di nessun effetto giuridico;
2) in via subordinata, revocare ai sensi dell'art. 2901 c.c. il medesimo atto di vendita e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia dello stesso nei confronti della e, per effetto della Parte_2 cessione del credito, nei confronti di in quanto effettuato in pregiudizio delle Controparte_3 loro legittime ragioni di credito;
3) in via principale, condannare la SI.ra , nata a [...] il [...] (Cod. CP_1
Fisc. ), a pagare immediatamente a favore della e, per CodiceFiscale_3 Parte_2 effetto della cessione del credito, a favore di la complessiva di €. 1.674.948,79, Controparte_3 oltre interessi di mora al tasso legale dal 25/03/2011 sino al saldo su € 32.820,35, su € 97.033,76, su €. 951.700,00, su €
161.000,00 e su €. 413.163,40 o quella diversa minor somma di €. 1.643.510,85 ed oltre interessi come sopra indicati. 4)
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio. Dichiara, altresì, di non accettare il contraddittorio su conclusioni, domande, istanze, eccezioni e deduzioni nuove, anche in via istruttoria, eventualmente formulate da parte convenuta”;
Per come da foglio di precisazione delle conclusioni, ossia: “perché le avverse domande siano CP_1 respinte per tutti i motivi ed eccezioni sollevate in corso di causa (sintetizzando non esaustivamente: nullità della fideiussione omnibus e/o di quelle specifiche contenute nei finanziamenti, in applicazione del Codice del Consumo, nullità Part delle fideiussioni omnibus e/o delle clausole 2-6-8 per violazione L. 287/90, nullità dei contratti ex art. 117 TUB) nonché per difetto di prova del credito (il cui onere probatorio grava le Banche)”
Per come da note depositate per l'udienza del 17 Parte_3 novembre 2022, ossia: "I) dichiara di fare proprie tutte le conclusioni, difese, domande, richieste, anche istruttorie, nomine di CTP, deduzioni e produzioni proposte dalla creditrice attrice subentrandovi Parte_2 2 senza soluzione di continuità, da intendersi tutte per quivi ritrascritte ed insistendo nel loro integrale accoglimento;
II) e chiede che la sentenza sia emessa anche nei propri confronti.".
Per come da note depositate per TE Controparte_6
l'udienza del 17 novembre 2022, ossia: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Prato, ogni contraria istanza, domanda, deduzione ed eccezione reietta, stante la loro inammissibilità nel rito, per novità e tardività, ed infondatezza nel merito:
1) in via principale, accertare e dichiarare la simulazione della vendita eseguita dalla SI.ra a favore della CP_1
SI.ra e di cui all'atto pubblico del 16/02/2011, ai rogiti Dott.ssa Notaio in Prato, Repertorio CP_2 Persona_1
n. 7268 e Raccolta n. 4140, registrato a Prato il 17/02/2011 al n. 2282 e trascritto all'
[...]
di Prato in data 17/02/2011 ai nn. Reg. Gen. 1875 e Reg. Part. Organizzazione_2
1209, avente ad oggetto i beni immobili di cui in narrativa della comparsa di intervento volontario adesivo autonomo della (ora fusa per incorporazione in ) e, Controparte_5 Controparte_11 conseguentemente, dichiarare il contratto stesso nullo e di nessun effetto giuridico;
2) o, in via subordinata, revocare ai sensi dell'art. 2901 c.c. il medesimo atto di vendita e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia dello stesso anche nei confronti di e di rappresentata da , in quanto effettuato in pregiudizio Controparte_11 Controparte_7 Controparte_6 delle loro legittime ragioni di credito. 3) Sempre in via principale, condannare la SI.ra , nata a [...] il CP_1
12/11/1966 (Cod. Fisc. ), a pagare immediatamente a favore di rappresentata CodiceFiscale_3 Controparte_7 da , la complessiva di €. 144.244,10, oltre interessi di mora al tasso legale dal 20 Maggio 2011 sino al Controparte_6 saldo su €. 144.244,10, o quella diversa minor somma di €. 120.861,74 ed oltre interessi come sopra indicati. 4) In ogni caso, con vittoria di spese e di compensi difensivi di giudizio. Dichiara, altresì, di non accettare il contraddittorio su conclusioni, domande, istanze, eccezioni e deduzioni nuove, anche in via istruttoria, eventualmente formulate da parte convenuta”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, premettendo che Parte_1 aveva prestato fideiussione per i debiti contratti dalla società con l'istituto di CP_1 Parte_4 credito fino alla concorrenza di 1.900.000,00 euro e che con atto pubblico del 16 febbraio 2011 aveva alienato in favore di l'appartamento per civile abitazione ubicato nel Comune di Prato, via CP_2 dell'Alberaccio n. 218 angolo Via Ugo Foscolo 1, identificato al Catasto fabbricati al foglio di mappa 43, particella 1511 sub. 502, e il locale ad uso autorimessa posto al piano seminterrato del fabbricato, identificato al Catasto fabbricati al foglio di mappa 43, particella 1511 sub. 70, ha citato dinanzi all'intestato Tribunale le predette, domandando: in tesi, l'accertamento della simulazione assoluta dell'atto di disposizione;
in ipotesi, la revoca dello stesso ex art. 2901 c.c. e 66, l. fall;
in ogni caso, la condanna di in qualità di CP_1 garante, al pagamento delle somme dovute da nei confronti della Banca. Parte_4
A fondamento della domanda, ha dedotto che: con la fideiussione del 15 aprile 2010 aveva CP_1 garantito l'adempimento delle obbligazioni di comprese quelle originate dai rapporti Parte_4 intrattenuti con l'istituto di credito dalle società e le quali avevano Org_3 Org_4 effettuato conferimenti di azienda nei confronti della società garantita;
a fronte di tale titolo, la convenuta era debitrice della della somma complessiva di euro 1.674.948,79, oltre interessi di mora al tasso legale dal Pt_2
25 marzo 2011 sino al saldo su euro 32.820,35, euro 97.033,76, euro 951.700,00, euro 161.000,00, euro
3 413.163,40; il credito di euro 32.820,35 trovava fonte nel saldo debitore del c/c n. 10887,92 aperto il 15 gennaio
2010 e chiuso con data valuta 24 marzo 2011; il credito di euro 98.058,49 trovava fonte in nove anticipi su ordini esteri;
il credito di euro 961.621,50, trovava fonte in venti anticipi su fatture;
il credito di euro
163.035,68 trovava fonte in sei anticipi su fatture;
il credito di euro 419.412,77 oltre interessi di mora dal 25 marzo 2011 sino al saldo legale su euro 413.163,40 (euro 365.106,51 per capitale a scadere ed euro 48.056,89 per rate scadute) trovava fonte nel contratto di finanziamento per sovvenzione a scadenza determinata n.
3454347,80 concesso dalla Banca il 9 luglio 2009; il 24 marzo 2011 il debitore principale
[...]
aveva presentato al Tribunale di Prato ricorso ex art. 160, l. fall. e con decreto del 9 maggio Parte_5
2011 era stato ammesso alla procedura di concordato preventivo;
il prezzo della compravendita del 16 febbraio
2011 era stato convenuto in euro 65.000,00, da corrispondere mediante assegno bancario non trasferibile, con quietanza e rinuncia all'ipoteca legale;
il contratto di compravendita prevedeva la riserva del diritto di abitazione vitalizio in favore dell'alienante; sia la fideiussione del 15 aprile 2010 che i crediti del debitore principale erano anteriori alla data dell'atto dispositivo (il contratto di conto corrente era stato aperto il 15 gennaio 2010 e alla data della compravendita il saldo debitore era di euro 44.249,44; gli anticipi erano stati concessi tra gennaio e giugno 2010; il contratto di finanziamento era del 9 luglio 2009 e già al 31 dicembre
2010 evidenziava il mancato pagamento della rata scaduta); i restanti beni di erano stati oggetto CP_1 di un ulteriore atto di disposizione, denominato “espromissione-costituzione di vincolo di destinazione- proposta di cessione dei beni ex art. 1977 c.c. e ss.” risultante dall'atto pubblico del 22 marzo 2011, con allegato verbale di assemblea della;
mediante tale atto la convenuta aveva assunto sino alla concorrenza di Pt_4 euro 230.000,00 i debiti contratti da nei confronti della procedura di concordato preventivo, con Pt_4 espromissione del debitore originario, ex art. 1272 c.c.; aveva inoltre vincolato ex art. 2645-ter, in favore di
[...]
tutti i propri immobili restanti;
aveva proposto, infine, in modo irrevocabile ex art. 1329 c.c. ai creditori Pt_4 accertati nella procedura di cedere loro ex art. 1977 c.c. tutti i propri immobili residui;
se ne trae che al momento della vendita la società già versava in grave stato di crisi economica, come si evince anche Pt_4 dai numerosissimi protesti e dalla perdita evidenziata dal bilancio di chiusura del 31 dicembre 2010; il prezzo della compravendita era inferiore al valore reale degli immobili ceduti, stimato in euro 80.000,00 nell'atto di espromissione, e in euro 100.000,00 nella relazione ex art. 172 l. fall.; l'indicazione del metodo di pagamento e la quietanza contenuti nell'atto non davano alcuna prova dell'effettivo incasso, il cui buon fine era fatto comunque salvo;
il contratto era stato registrato e trascritto il giorno immediatamente successivo alla stipula
(docc. 205 e 206), manifestando la preoccupazione delle parti che nell'intervallo tra la stipula e la trascrizione la potesse realizzare atti esecutivi o conservativi o acquisire ragioni di prelazione, come fatto dalla Pt_2
C.R. di Lucca Pisa e Livorno SPA, che aveva iscritto ipoteca giudiziale l'11 maggio 2005; era CP_2 la suocera di quest'ultima non solo era garante di ma anche CP_1 Parte_6 socia della predetta società, con carica di Consigliere di amministrazione, sino al momento della presentazione del ricorso ex art. 160 l.fall. per ammissione alla procedura di concordato preventivo, e di liquidatrice al momento della notifica della citazione;
inoltre era figlia di socio, presidente del consiglio di Persona_2 amministrazione e liquidatore della società debitrice;
aveva inoltre presenziato all'assemblea del 18 marzo
4 2011 quando era stata deliberata la presentazione della domanda di concordato preventivo;
ancora, era socia della società controllante (doc. 204 pag. 17), insieme a Organizzazione_5 Parte_7 anche amministratrice della stessa, nonché moglie e convivente di
[...] Persona_2
Ha spiegato intervento volontario , associandosi alla richiesta Controparte_5 principale dell'attrice di accertamento della simulazione assoluta dell'atto di disposizione, nonché a quella subordinata di revoca dello stesso ex art. 2901 c.c. e 66, l. fall. In ogni caso, ha chiesto anche la condanna di in qualità di garante, al pagamento delle somme dovute da nei confronti della CP_1 Parte_4
Banca.
Al riguardo, ha fatto presente che: il 25 marzo 2010 aveva prestato fideiussione al fine di CP_1 garantire sino alla concorrenza di euro 265.000,00 l'adempimento degli obblighi derivanti dal finanziamento chirografario concesso in pari data a;
conseguentemente il garante aveva nei confronti della Parte_4 un debito di euro 144.244,10, di cui 80.781,44 per capitale a scadere ed euro 63.462,66 per residuo Pt_2 credito su rate scadute (al netto dell'operata compensazione per euro 2.346,10 per saldo creditore di conto corrente, imputata, quanto ad euro 1.930,39, a pagamento interessi e spese maturati al 19 maggio 2011 e, quanto ad euro 415,71 a parziale deconto del credito maturato per rate scadute), oltre interessi di mora dal 20 maggio 2011 sino al saldo, al tasso legale su euro 144.244,10 (euro 80.781,44 per capitale a scadere e 63.462,66 per residuo credito per rate scadute).
Si sono costituite le convenute, chiedendo il rigetto delle domande rivolte nei propri riguardi.
A sostegno della propria difesa, hanno allegato che: l'esistenza e l'entità dei crediti delle Banche non era certa, risultando dagli atti prodotti soltanto la stipula dei contratti di fideiussione, che, peraltro, erano viziati da invalidità; in ogni caso, dall'importo richiesto avrebbe dovuto essere detratto quanto versato dagli obbligati solidali e quanto ottenuto dalle creditrici nell'ambito della procedura di concordato preventivo di Pt_4
stante l'attuale carenza di un credito certo, da un lato le Banche non potevano essere considerate
[...] creditrici della dall'altro, l'atto di disposizione non poteva essere considerato successivo CP_1 all'assunzione dei debiti nei confronti degli istituti di credito;
poiché l'alienazione del bene era stata determinata, in ogni caso, da necessità della famiglia, doveva essere escluso l'eventus damni; peraltro, dagli atti del giudizio e dalle deduzioni avversarie emergeva come la avesse messo a disposizione dei CP_1 creditori tutti i propri beni, con esclusione dell'immobile oggetto di causa, alienato a terzi al fine di conservare la liquidità necessaria al sostentamento della famiglia oltre che la casa di abitazione;
tale circostanza era, inoltre, sufficiente ad escludere un intento fraudolento in capo alla convenuta;
dal rapporto di parentela con l'acquirente on poteva desumersi nulla, se non che nel momento del bisogno la veva trovato CP_2 CP_1 aiuto in una persona vicina.
È intervenuta volontariamente anche associandosi alla richiesta di Controparte_12 accertamento della simulazione assoluta dell'atto di disposizione oltre che a quella posta in via subordinata di revoca del medesimo, con trascrizione della sentenza.
A sostegno dell'intervento, ha dedotto che: il 12 febbraio 2010 consigliere di amministrazione CP_1 di , aveva rilasciato nell'interesse di quest'ultima e a favore di Pt_4 Controparte_12
5 fideiussione sino alla concorrenza dell'importo di euro 325.000,00; il 2 febbraio 2011 aveva stipulato Pt_4 un finanziamento export di euro 18.800,00 con il;
solo due settimane dopo era stato Controparte_8 concluso l'atto di disposizione oggetto di causa;
il 15 novembre 2011 il Tribunale di Milano aveva emesso nei confronti di , nonché dei garanti e Parte_5 CP_1 Parte_8 [...] decreto ingiuntivo per euro 91.331,93, oltre accessori, di cui 18.800,00 quale capitale Parte_7 residuo del finanziamento concesso dalla il 2 febbraio 2011 ed euro 72.531,93 per saldo debitore Org_6 Pt_2 del conto corrente 3628 del 7 gennaio 2010 e del collegato contratto di apertura di credito;
il decreto, munito della clausola di provvisoria esecutività nei confronti di e era stato CP_1 Parte_7 notificato alla l 19 gennaio 2012 e non era stato opposto nei termini di legge. CP_1
All'udienza del 25 maggio 2012 sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, co. 6, c.p.c.
Con la prima memoria istruttoria, parte convenuta ha eccepito la nullità della procura del
[...] in quanto conferita per difesa ad un legale e per rappresentanza ad altro legale, ed ha Controparte_12 sollevato la questione della nullità dell'intervento stesso “anche per violazione dei termini e delle modalità di esecuzione, in violazione del diritto di difesa delle convenute”; in via subordinata ha reiterato nei confronti dell'interveniente le difese già rivolte all'indirizzo degli altri istituti di credito.
All'udienza del 27 novembre 2012, parte convenuta ha precisato che l'eccezione di nullità dell'intervento aveva fondamento nella violazione dell'art. 267 c.p.c. per omessa notifica alle convenute.
All'udienza del 9 luglio 2013 il difensore di ha dato atto, producendo l'atto di Controparte_8 fusione, che l'istituto di credito era stato incorporato nel Controparte_13
.
[...]
La causa è stata istruita con CTU estimativa dell'immobile oggetto dell'atto di disposizione e con CTU contabile, oltre che con acquisizione documentale mediante ordine di esibizione.
All'udienza del 28 ottobre 2014, parte convenuta ha documentato l'introduzione di un altro giudizio da parte di attinente all'accertamento dell'an e del quantum dei crediti vantati da CP_1 [...]
e di , chiedendo la riunione dei Controparte_5 Parte_2 procedimenti. Il Giudice, con provvedimento emesso a scioglimento della riserva assunta alla stessa udienza, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni.
Trattenuta la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 15 ottobre 2016, con provvedimento del 19 gennaio 2017, il Giudice ha rimesso la causa sul ruolo, disponendo integrazione della
CTU contabile.
Il giudizio, interrotto in data 20 settembre 2018 a causa del decesso di è stato riassunto anche CP_2 nei confronti degli con ricorso del 29 novembre 2018, depositato dalla società _2 Parte
, in rappresentanza di CP_14
Con atto di intervento del 3 dicembre 2018, si è costituita in rappresentanza di Controparte_6 cessionaria del credito della , facendo Controparte_7 Controparte_5 proprie le domande e le difese spiegate da quest'ultima.
6 Con atto depositato il 21 maggio 2019 la parte convenuta ha chiesto nuovamente la riunione della causa con quella recante R.G. 3910/2014. Sul punto, con decreto del 20 giugno 2019, sono stati confermati i provvedimenti del 16 maggio 2019 e 30 maggio 2019 – emessi nel procedimento con RG 3910/2014 – con cui l'istanza di riunione era stata respinta, versando i procedimenti in fasi differenti.
Con atto depositato il 4 maggio 2021, è intervenuta rappresentando di aver incorporato TE
. Controparte_5
Con atto di intervento del 12 ottobre 2021 si è costituita dando atto di Controparte_15 essere cessionaria, in forza dell'atto di scissione del 25 novembre 2020, del credito vantato nei confronti delle Parte convenute da di cui ha fatto proprie tutte le domande e difese già spiegate nel giudizio.
Con note depositate per l'udienza del 25 novembre 2022, ha fatto presente TE di essere subentrata a titolo universale nel giudizio in luogo del , a seguito di atto Controparte_13 di fusione per incorporazione.
Depositata l'integrazione della CTU contabile, all'udienza del 24 ottobre 2023 le parti hanno documentato il passaggio in giudicato della sentenza emessa nel giudizio con RG 3910/2014 e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti come in epigrafe.
*****
1. L'ambito oggettivo e soggettivo del processo.
Va premesso che gli eventi sopravvenuti nelle more del giudizio hanno modificato il rapporto processuale così come originariamente introdotto nell'atto di citazione, influenzando la portata oggettiva e soggettiva del processo.
1.1. L'ambito soggettivo.
In primo luogo, parte attrice ha ceduto, in forza dell'atto di scissione del 25 novembre 2020, con efficacia dal
1° dicembre 2020, i crediti vantati nei confronti delle parti convenute ad Controparte_15 la quale si è costituita nel presente giudizio con intervento del 12 ottobre 2021.
Secondo la giurisprudenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione “la scissione societaria disciplinata dagli artt. 2506 e ss. c.c., come modificati dal d.lgs. n. 6 del 2003 con effetti dall'1 gennaio 2004, consistendo nel trasferimento del patrimonio ad una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, contro l'assegnazione di azioni o di quote delle stesse ai soci della società scissa, produce effetti traslativi, che, sul piano processuale, non determinano l'estinzione di quest'ultima ed il subingresso di quella o di quelle risultanti dalla scissione nella totalità dei rapporti giuridici della prima, ma una successione a titolo particolare nel diritto controverso, che, ove intervenga nel corso del giudizio, comporta l'applicazione della disciplina di cui all'art. 111 c.p.c”
(cfr. Cass. civ. Sez. Unite Sent., 15/11/2016, n. 23225 rv. 641764-01).
Ne discende che a norma dell'art. 111 c.p.c. e in assenza di contestazione sul trasferimento, il processo continua tra le parti originarie, conservando il cedente la propria legittimazione, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale – mai emesso nel caso di specie – e previo consenso di tutte le parti (cfr. Cass. civ. Sez. I Sent., 22/10/2009, n. 22424, rv. 610620).
7 D'altro canto, ha piena legittimazione e interesse all'intervento, considerato che la sentenza spiegherà CP_3 effetti anche nei confronti del successore a titolo particolare del diritto controverso ceduto nel corso del processo.
In secondo luogo, il decesso di ha determinato l'esigenza di riassumere il processo nei CP_2 confronti degli EREDI, evocati in giudizio collettivamente e impersonalmente, a norma dell'art. 303, co. 2,
c.p.c., essendo la notificazione avvenuta entro un anno dalla morte.
In tale ipotesi, il processo prosegue, dopo la riassunzione, non nei confronti del gruppo degli eredi globalmente inteso, ma individualmente e personalmente nei confronti di ciascuno di essi, noto o ignoro, costituito o contumace (cfr. Cass. civ. Sez. III Sent., 29/09/2017, n. 22797, rv. 645506-01).
Del resto, la parte legittimata a proseguire il processo, dopo la riassunzione, ha l'onere di costituirsi nuovamente in giudizio (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 26/09/2011, n. 19613, rv. 618835). A tal proposito l'art. 303 precisa che, ove le stesse non compariscano all'udienza fissata dal giudice, il processo proseguirà in loro contumacia.
Ne discende che, attesa la regolarità della notifica del ricorso in riassunzione (cfr. atto di deposito del 31 gennaio 2019), deve essere dichiarata la contumacia degli . _2
Venendo all'esame delle vicende che hanno investito l'originaria interveniente Controparte_5
, deve essere, innanzitutto dato atto che l'istituto di credito è stato incorporato in
[...] [...] er effetto della fusione del 21 giugno 2018 (cfr. atto di deposito del 4 maggio 2021). TE
Con riferimento al nuovo art. 2504-bis, c.c., la Suprema Corte ha a più riprese confermato il principio sancito dalle Sezioni Unite nel 2006 (cfr. Cass. civ. Sez. Unite Ord., 08/02/2006, n. 2637) e ribadito nel 2010 (cfr.
Cass. civ. Sez. Unite Sent., 17/09/2010, n. 19698, rv. 614542), secondo cui con questa nuova norma il
Legislatore ha definitivamente chiarito che la fusione tra società non determina nelle ipotesi di fusione per incorporazione l'estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto nella ipotesi di fusione paritaria, ma attua l'unificazione, mediante l'integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione, che si risolve in una vicenda evolutiva-modificativa dello stesso soggetto che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo (in senso conforme, v. anche Cass. civ. Sez. VI - 5 Ord.,
16/05/2017, n. 12119, rv. 644171-01; Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 16/09/2016, n. 18188, rv. 641143; Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 15/02/2013, n. 3820, rv. 625561).
Alla luce di tale interpretazione, non ricorrerebbero, dunque, i presupposti per l'applicazione del meccanismo di successione tra enti nel processo ex art. 110 c.p.c.
Tuttavia, sul punto, sono nuovamente intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ritenendo che la fusione per incorporazione provochi l'estinzione della società incorporata: “la fusione, dando vita ad una vicenda modificativa dell'atto costitutivo per tutte le società che vi partecipano, determina un fenomeno di concentrazione giuridica ed economica o "integrazione" o "compenetrazione", dal quale consegue che i rapporti giuridici, attivi e passivi, di cui era titolare la società incorporata o fusa, sono imputati ad un diverso soggetto giuridico, la società incorporante o la società risultante dalla fusione” (cfr. Cass. civ. Sez. Unite,
30/07/2021, n. 21970).
8 Un simile fenomeno, laddove si perfezioni in corso di causa, in mancanza di disposizioni derogatorie comporterebbe l'applicazione degli artt. 110 e 300 c.p.c., con l'interruzione del processo e la sua prosecuzione dal successore universale o in suo confronto, previa riassunzione, quale fenomeno riconducibile al "venir meno" della parte, di cui all'art. 110 c.p.c. Tuttavia, in presenza di fusione sopraggiunta nel corso del giudizio, la dizione dell'art. 2504-bis c.c. - secondo cui in tutti i rapporti giuridici delle società incorporate "anche processuali" vi è una "prosecuzione" dell'incorporante - vale ad evitare ex lege l'interruzione stessa, dato che l'incorporante ne prosegue senza soluzione di continuità i rapporti, anche processuali (cfr. Cass. civ. Sez. Unite,
30/07/2021, n. 21970).
Ne consegue che, dal momento dell'intervento, il giudizio deve proseguire nei confronti della sola
[...]
validamente intervenuta nel procedimento con comparsa depositata il 4 maggio 2021 con procura CP_4 in calce.
Sempre con riguardo alla posizione di , con intervento del 3 Controparte_5 dicembre 2018, tramite la mandataria ha assunto di essere Controparte_7 Controparte_6 cessionaria a titolo particolare del credito vantato dalla banca nei confronti di parte convenuta, in forza del contratto di cessione del credito pro soluto sottoscritto il 6 dicembre 2017 e comunicato con avviso pubblicato in GU, Parte Seconda, n. 148 del 16 dicembre 2017, ai sensi del combinato disposto della Legge 30 aprile
1999, n. 130 e dell'art. 58, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385.
In assenza di contestazione sul punto e vertendosi in ipotesi di cessione a titolo particolare, deve essere riconosciuta la legittimazione e l'interesse concreto ad intervenire della società cessionaria, ex art. 111, co. 3
e 4, c.p.c., tenuto conto che la sentenza spiega effetti anche contro il successore a titolo particolare.
Non resta che esaminare la posizione di , incorporato in Controparte_8 [...]
, come documentato all'udienza del 9 luglio 2013 e Controparte_13 successivamente in come rilevato con le note per l'udienza del 17 TE novembre 2022.
Al riguardo non possono che essere ribadite le considerazioni già svolte con riguardo all'incorporazione di
, con la conseguenza che il Controparte_16 [...]
deve ritenersi estinto, salva la facoltà della società incorporante di spiegare intervento ex art. CP_8
105 c.p.c. nel processo intrapreso dalla società incorporata.
Tuttavia, non risulta che il abbia spiegato intervento nel presente procedimento Controparte_13 nelle forme prescritte dall'art. 267 c.p.c., che impone al terzo di depositare una comparsa formata ex art. 167
c.p.c. con i documenti e la procura. Peraltro, come chiarito dalle Sezioni Unite, ove l'ente incorporante intenda esperire tale intervento, dovrà rilasciare mandato al difensore ai fini del conferimento dello ius postulandi, secondo le regole generali di cui agli artt. 82 c.p.c. e ss., trattandosi di un soggetto giuridico diverso (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 30/07/2021, n. 21970). Nel caso che ci occupa non risulta nemmeno che il
[...]
abbia rilasciato valida procura ai difensori costituiti per , CP_13 Controparte_8 ricorrendo il vizio insanabile della mancanza del mandato difensivo (cfr. Cass. civ. Sez. Unite Sent.,
21/12/2022, n. 37434, rv. 666508-01).
9 Parimenti, in difetto di valido intervento e in mancanza di procura alle liti, analoghe considerazioni valgono in merito all'ulteriore incorporazione di in . Controparte_13 TE
Quanto alle conseguenze dell'estinzione del CREDITO ARTIGIANO, il Tribunale osserva quanto segue.
Dal punto di vista sostanziale, la fusione comporta il subentro omnicomprensivo in tutte le situazioni giuridiche attive e passive delle società, incorporate o fuse, da parte della società in esito della fusione;
pertanto, in via di principio, alla fusione divenuta efficace in corso di causa dovrebbe seguire l'applicazione degli regime degli artt. 110 e 300 c.p.c., con l'interruzione del processo e la sua prosecuzione dal successore universale o in suo confronto, previa riassunzione, quale fenomeno riconducibile al "venir meno" della parte, di cui all'art. 110
c.p.c.. Tuttavia, le Sezioni Unite, con l'arresto del 2021, hanno chiarito che in presenza di fusione sopraggiunta nel corso del giudizio, la dizione dell'art. 2504-bis c.c. - secondo cui in tutti i rapporti giuridici delle società incorporate "anche processuali" vi è una "prosecuzione" dell'incorporante - vale ad evitare ex lege l'interruzione stessa, dato che l'incorporante ne prosegue senza soluzione di continuità i rapporti, anche processuali (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, Sent., ud. 13/07/2021, 30-07-2021, n. 21970).
Pertanto, il rapporto processuale, all'esito dell'estinzione, deve ritenersi instaurato nei confronti di
[...]
, la quale, tuttavia, per quanto sopra osservato, non risulta essere validamente costituita, e CP_13 successivamente nei confronti di già costituita nel presente giudizio in forza TE dell'intervento del 4 maggio 2021.
1.1.1. Sull'intervento di . Controparte_8
Considerato che il rapporto processuale instauratosi con l'intervento del è proseguito Controparte_8 prima in capo a e poi a , occorre vagliare la validità di tale Controparte_13 CP_17 intervento, messa in dubbio da parte convenute a causa della scissione, operata nella procura alle liti, tra mandato difensivo, conferito all'avv. TOMIROTTI, e rappresentativo, attribuito all'avv. CATELANI, e della mancata notificazione dell'intervento.
Al riguardo si rileva che l'ampia delega conferita in procura ad entrambi i difensori (“deleghiamo a difenderci ai fini del presente giudizio, in ogni fase e grado, l'avv. Roberto Tomirotti di Milano ed a rappresentarci l'avv.
Carlo Catelani, conferendo loro tutti i poteri previsti dalla legge”) consente di escludere l'esistenza di un vizio cui la legge colleghi la nullità della procura.
Quanto alla regolarità della costituzione, l'art. 267 c.p.c. prescrive che per intervenire nel processo a norma dell'art. 105 c.p.c., il terzo deve costituirsi presentando in udienza o depositando in cancelleria una comparsa formata a norma dell'art. 167 c.p.c. con le copie per le altre parti, i documenti e la procura. Non è previsto, invece, che l'interveniente notifichi il proprio atto di intervento alle altre parti, ma, anzi, in base al secondo comma della disposizione, è il cancelliere a dare notizia dell'intervento, qualora la costituzione del terzo non sia avvenuta in udienza.
Al riguardo, non è condivisibile la tesi di parte convenuta, secondo cui l'intervento del terzo avrebbe dovuto essere notificato alla parte non ancora costituita, in applicazione del principio per cui l'atto contenente domande nuove deve essere notificato alla parte contumace.
10 Tale principio trova, infatti, fondamento nell'art. 292 c.p.c., la cui ratio è quella di realizzare il contraddittorio formale con la parte contumace.
La contumacia, a sua volta, presuppone, oltre che la regolare notificazione dell'atto di citazione, la mancata o irregolare costituzione del convenuto, che può avvenire sino alla prima udienza di comparizione. Ne discende che sino a tale momento non ricorrono i presupposti del processo contumaciale e, quindi, per l'applicazione dell'art. 292 c.p.c.
Per tali ragioni, non può ritenersi che l'assenza di notificazione dell'intervento di ne Controparte_8 abbia determinato la nullità (considerato che, del resto, la nullità dell'intervento è esclusa financo nell'ipotesi in cui il cancelliere non effettui la comunicazione prescritta alle parti costituite, laddove il contraddittorio si sia comunque instaurato, cfr. Cass. Cass. civ. Sez. III, 06/10/1998, n. 9903), anche perché alla prima udienza del 25 maggio 2012 il contraddittorio si è effettivamente instaurato tra tutte le parti del giudizio, senza che le convenute abbiano mosso alcuna contestazione.
Piuttosto, la parte convenuta avrebbe potuto in quella sede chiedere un termine per difendersi dall'intervento del , essendone venuta a conoscenza solo in quel momento, in applicazione analogica Controparte_8 dell'art. 164, co. 3, c.p.c.
1.2. L'ambito oggettivo.
Venendo all'ambito oggettivo del presente procedimento, va premesso che la parte attrice
[...]
la parte intervenuta hanno chiesto Parte_1 Controparte_5 la condanna di al pagamento dei crediti vantati nei suoi confronti e derivanti: per quanto CP_1 Parte riguarda dalla fideiussione del 15 aprile 2010 in relazione ai debiti contratti da e Parte_4 originati dal saldo debitore del c/c n. 10887,92 aperto il 15 gennaio 2010 e chiuso con data valuta 24 marzo
2011, da nove anticipi su ordini esteri, da venti anticipi su fatture da sei anticipi su fatture, dal contratto di finanziamento per sovvenzione a scadenza determinata n. 3454347,80 concesso dalla Banca il 9 luglio 2009; per quanto riguarda , dalla fideiussione del 25 marzo 2010 in Controparte_5 relazione ai debiti contratti da e originati dal finanziamento chirografario concesso in pari data Parte_4
a . Parte_4
Sul punto, le parti hanno documentato che il 19 gennaio 2023 il Tribunale di Prato, con sentenza passata in giudicato, pronunciando nel giudizio introdotto da e nei CP_1 Parte_7 confronti di , Parte_2 Controparte_18
e con l'intervento di ha accertato l'entità di tali crediti, quantificando in euro 146.590,20 CP_19 il credito di e in euro 1.661.252,31 il credito di Controparte_5 [...]
. Parte_2
Al riguardo, si osserva che l'art. 2909 c.c. dispone che l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
Condivisa è la constatazione per cui il vincolo – il “fare stato” – riveste efficacia negativa o preclusiva ed efficacia positiva o conformativa. La prima impedisce in un futuro processo una nuova decisione di merito sullo stesso effetto giuridico (c.d. ne bis in idem, cfr. Cass. 2 marzo 1987 n. 2205; 13 aprile 2002 n. 5340); la
11 seconda, che del vuoto di giurisdizione prodotto dalla prima è un riflesso, orienta i successivi processi su altri effetti giuridici legati a quello giudicato da nesso di pregiudizialità-dipendenza o di incompatibilità, vincolando il giudice ad una decisione coerente rispetto al giudicato.
Per quel che qui interessa, deve essere, perciò, riconosciuto l'effetto positivo del giudicato nel giudizio in cui
è dedotta la stessa volontà di legge, id est lo stesso diritto oggetto del primo processo, ma sia richiesta una diversa forma di tutela.
Pertanto, nel presente giudizio, dove è stata richiesta la condanna al pagamento dei crediti accertati con la sentenza passata in giudicato, è precluso un ulteriore vaglio circa la loro esistenza ed entità, da ritenersi definitivamente accertata nell'entità stabilita dalla sentenza del Tribunale di Prato del 19 gennaio 2023.
2. I crediti fatti valere nel giudizio.
Tanto premesso, deve essere condannata a versare la somma di euro 1.661.252,31 nei confronti CP_1 Parte di e la somma di euro 146.590,20 nei confronti di . Controparte_5
In particolare, la sentenza passata in giudicato del 19 gennaio 2023 ha accertato i seguenti crediti. Parte Quanto al rapporto con euro 32.820,35 derivanti dal conto corrente n. 10887,92; euro 96.585,63 a fronte degli anticipi su ordini esteri;
euro 951.485,32 a fronte di anticipi su fatture;
euro 160.948,22 a fronte di anticipi su fatture;
euro 419.412,77 a fronte del contratto di finanziamento.
Quanto al rapporto con , euro 146.590,20 a fronte del Controparte_5 finanziamento concesso a . Pt_4
Trattandosi di debiti di valuta, su tali somme dovute devono essere calcolati gli interessi legali con decorrenza dalla data di costituzione in mora (da collocare, in assenza di contestazioni sulla data indicata nelle domande Parte giudiziali, al 25 marzo 2011 per e al 20 maggio 2011 per ) sino al saldo, mentre Controparte_5 alcunché spetta agli istituti di credito a titolo di rivalutazione monetaria (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord.,
08/07/2020, n. 14158, rv. 658371-01; Cass. 14289/2018; Cass. 5639/2014).
3. Sull'efficacia dell'atto del 16 febbraio 2011.
3.1. Sulla legittimazione attiva degli istituti di credito.
Le parti convenute hanno sollevato eccezione di difetto di legittimazione attiva degli istituti di credito ad agire in simulazione e in revocatoria della compravendita del 16 febbraio 2011, in mancanza di un rapporto di credito nei confronti dell'alienante.
In materia di simulazione, la Cassazione ritiene che sussista il pregiudizio del terzo creditore del simulato alienante, necessario per l'esperibilità dell'azione a norma dell'art. 1416 c. c., qualora, a seguito dell'atto simulato, si verifichi una diminuzione qualitativa e quantitativa nel patrimonio del debitore, tale da rendere, in rapporto all'ammontare del credito, l'adempimento più incerto, più difficile o, comunque, più oneroso (cfr.
Cass. civ., 17/09/1981, n. 5154; v. anche Cass. civ. Sez. III, 30/01/1990, n. 644).
Quanto alla revocatoria, la legittimazione a proporre la domanda spetta al creditore, quale soggetto attivo di un rapporto obbligatorio in senso tecnico;
l'art. 2901 c.c. precisa che il credito può essere soggetto a condizione o a termine, quindi non ancora giuridicamente esigibile.
12 La giurisprudenza ha adottato un'impostazione estensiva, e, a differenza di quanto deciso per la surrogatoria, concede l'azione anche nel caso di credito litigioso o di aspettativa di credito in corso di accertamento giudiziale (v. da ultimo Cass. civ. Sez. III Ord., 30/05/2023, n. 15275, rv. 667996-01).
La revocatoria ordinaria, come mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, è proponibile non solo ancor prima dell'inadempimento dell'obbligazione, ma anche quando essa sia sottoposta a condizione o a termine, o in corso di accertamento giudiziale in separata controversia, ed infine in particolari circostanze anche quando nessuna obbligazione è ancora giuridicamente sorta.
Nessuna delle due azioni richiede, invece, la ricorrenza di un credito liquido e certo nell'ammontare.
Nel caso di specie, comunque, ogni dubbio in ordine alla legittimazione attiva dell'attrice e delle parti intervenute è in ogni caso fugato dalla sentenza del 19 gennaio 2023 che ha accertato l'esistenza e l'ammontare Parte dei crediti di e , per i titoli indicati a fondamento della Controparte_5 domanda nel presente giudizio;
il credito di , poi, è portato dal decreto ingiuntivo del Controparte_8
15 gennaio 2011, non opposto.
Sul punto, non possono trovare spazio, alla luce del principio del giudicato, esposto al punto 1.2 del presente provvedimento, le censure sollevate dalle convenute circa la nullità delle fideiussioni che rappresentano la fonte del credito. L'esistenza e l'entità del credito che trova origine in tali titoli contrattuali è stato, infatti, fatto oggetto di una sentenza passata in giudicato, il cui contenuto non può essere rimesso in discussione in forza di fatti dedotti o deducibili nel procedimento all'esito del quale è stata emessa.
3.2. Sulla simulazione.
Venendo alla domanda di simulazione, la parte attrice e le parti intervenute sostengono che l'atto del 16 febbraio 2011 sia stato soltanto simulato da e CP_1 CP_2
Va premesso che la simulazione è il fenomeno dell'apparenza negoziale creato intenzionalmente dalle parti al fine di mostrare una realtà non corrispondente, in tutto o in parte, all'effettivo assetto d'interessi. Con l'atto simulato, infatti, le parti realizzano una divergenza consapevole e concordata tra volontà (effettiva e celata) e dichiarazione (fittizia e ostensibile).
Il codice civile, senza definire la simulazione, dispone l'inefficacia tra le parti del contratto simulato (art. 1414
c.c.) ed indica i requisiti per la validità dell'eventuale accordo dissimulato (art. 1414 comma 2 c.c.).
Tradizionalmente si afferma che la simulazione è assoluta se le parti fingono di realizzare un determinato negozio, mentre in realtà non ne formano nessuno;
è relativa quando vogliono un atto diverso - per la natura,
l'oggetto, i soggetti - da quello ostensibile.
Più in particolare, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, al fine di ritenere integrati gli estremi della simulazione di un negozio non è sufficiente la prova della "causa simulandi" (nella specie in considerazione, rappresentata dall'intento del debitore di sottrarre i propri beni alla garanzia generica dei creditori), ma è necessario provare specificamente la natura meramente apparente del contratto, nel senso che né una parte abbia inteso trasmettere o rinunciare alla titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquistarla (cfr. Cass. civ. Sez. III, 11/04/2006, n. 8428, rv. 588737).
13 Poiché l'azione è proposta dagli istituti bancari creditori, nel caso di specie tale prova può essere fornita ex art.
1417, c.c., per presunzioni, le quali sono ammissibili ogniqualvolta è ammessa la prova testimoniale.
In tema di prova per presunzioni della simulazione del contratto, nell'ipotesi in cui la relativa domanda sia proposta da terzi estranei al negozio (come nel caso che qui interessa), spetta al giudice del merito apprezzare l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, che devono essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro convergenza globale, all'esito di un giudizio di sintesi di una pluralità di elementi gravi, precisi e concordanti (art. 2729 c.c.; cfr. Cass. civ., sez. I, 26 novembre 2008, n. 28224; Cass. civ., sez. III, 11 aprile
2006, n. 8428; Cass. civ., sez. III, 18 gennaio 2005, n. 903; Cass. civ., sez. II, 24 novembre 2003, n. 17858;
Cass. civ., sez. I, 1° febbraio 2001, n. 1404). In particolare, il requisito della gravità è ravvisabile per il grado di convincimento che ciascuno di essi è idoneo a produrre a fronte di un fatto ignoto, la cui esistenza deve poter essere dimostrata in termini di ragionevole certezza;
il requisito della precisione impone che i fatti noti e l'iter logico del ragionamento probabilistico siano ben determinati nella loro realtà storica;
il requisito unificante della concordanza, infine, richiede che il fatto ignoto sia di regola desunto da una pluralità di fatti noti gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, mentre la sommatoria di una serie di dati in sé privi di precisione e gravità non può assumere rilevanza ai fini della dimostrazione del fatto ignoto.
Ammessa, dunque, la prova della simulazione da parte del terzo creditore senza limiti - e dunque sia a mezzo di testimoni, sia a mezzo di presunzioni – il Tribunale ritiene che la parte attrice e le parti intervenute non abbia assolto all'indicato onere probatorio.
In particolare, non è emerso che il contratto del 16 febbraio 2011 sia meramente apparente, non avendo le parti convenute, in realtà, voluto produrre i relativi effetti.
La prova di tale circostanza è affidata ad una serie di presunzioni che, però, non appaiono dirimenti.
Ribadito che non è sufficiente il fumus della causa simulandi, si osserva che il rapporto di stretta parentela tra le parti del contratto non esclude che la suocera di abbia effettivamente voluto acquistare CP_1
l'immobile della nuora, pattuendo anche financo il diritto di quest'ultima di continuare ad abitarlo, in cambio di un controvalore, seppure inferiore al prezzo di mercato del bene;
anzi, il favore delle condizioni contrattuali, sottolineato dagli istituti di credito, sembrerebbe trovare giustificazione proprio nel rapporto di parentela che avvince le parti del contratto.
Il mancato pagamento del prezzo, poi, non è stato sufficientemente provato. Secondo la giurisprudenza, il relativo onere ricade sull'attore, mentre il convenuto nell'azione di simulazione è tenuto alla prova soltanto allorché l'attore abbia già fornito elementi presuntivi che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2697 c.c., indichino il carattere fittizio dell'alienazione (cfr. Cass. civ. Sez. II Ord., 13/06/2018, n. 15510, rv. 649176-02,
Cass. civ. Sez. II Sent., 02/03/2017, n. 5326, rv. 643061-01).
Nel caso di specie, la prova del pagamento è stata, in ogni caso, raggiunta a seguito dell'ottemperanza da parte della all'ordine di esibizione emesso nei suoi confronti. L'istituto di credito, infatti, Parte_9 ha prodotto la documentazione da cui risulta il versamento dell'assegno di 65.000,00 euro nei confronti di
(cfr. documenti prodotti il 5 febbraio 2013). Dai movimenti evidenziati dal conto corrente CP_1
14 cointestato a e a risulta il versamento di tale importo proprio in data 18 CP_2 Parte_10 febbraio 2011 con data valuta 16 febbraio 2011.
Al riguardo, la parte attrice e le parti intervenute sostengono che la provvista utilizzata per il pagamento non sia riconducibile a bensì al marito di quest'ultima, cui il conto corrente CP_2 Parte_10 risulta cointestato, o al figlio, nonché marito di delegato ad operare sul conto. CP_1 Persona_3
In particolare, le somme utilizzate per l'acquisto del bene risulterebbero costituite dagli importi bonificati sul conto da il 14 gennaio 2011, pari ad euro 55.214,96 e dai versamenti operati da CP_20 Pt_10
n contanti o tramite assegni.
[...]
A dire degli istituti di credito, infatti, le parti convenute non hanno dato prova della riconducibilità a CP_2 el rapporto in forza del quale è avvenuto il bonifico e, comunque, la stessa non aveva redditi sufficienti
[...] per affrontare il peso economico della compravendita, come risulta dalla documentazione fornita da
[...] in ottemperanza all'ordine di esibizione, che mostra come l'asserita acquirente avesse Org_7 percepito tra il 2009 e il 2011 un reddito pari a circa 6.000,00 euro.
Tali argomenti, tuttavia, non sono sufficienti ad escludere la riferibilità della provvista all'acquirente.
Innanzitutto, non vi sono elementi da cui trarre che la somma di euro 55.214,96 versata sul conto di Pt_10
non provenga da un rapporto intestato a quest'ultima: nella distinta del bonifico,
[...] CP_2
d'altro canto, è la stessa ad essere qualificata come “beneficiaria”.
Laddove, poi, il rapporto fosse, invece, intestato ad un terzo che abbia inteso favorire con CP_2
l'importo bonificato da ciò significherebbe solo che quest'ultima ha utilizzato per CP_20
l'acquisto del bene somme provenienti da una donazione.
Non ha alcuna rilevanza nemmeno che la maggioranza delle entrate sul conto da cui sono state tratte le somme per il pagamento del prezzo provenivano da operazioni effettuate da e non da Parte_10 CP_2
La possibilità attribuita a quest'ultima di disporre delle giacenze del conto attraverso il meccanismo
[...] della firma disgiunta sin dall'origine del rapporto – risalente al 1997 – trova causa nel rapporto tra i coniugi, senza escludere la riferibilità del pagamento del prezzo a CP_2
Il bonifico del 14 gennaio 2011 e la cointestazione del conto corrente spiegano, allora, come CP_2 abbia avuto la disponibilità della provvista per saldare il prezzo della compravendita, pur percependo un reddito esiguo.
Non vi è, invece, alcun indizio da cui desumere il coinvolgimento nell'operazione di marito Persona_3 di non risultando sufficiente a dimostrare la riferibilità a quest'ultimo delle somme utilizzate CP_1 la delega ad operare sul conto cointestato ai genitori.
Infine, la circostanza, valorizzata dall'attrice e dalle parti intervenute, che l'atto sia stato tempestivamente registrato e trascritto, nulla dice in ordine all'assenza della volontà delle parti di realizzare realmente gli effetti ivi previsti.
Manca dunque quel complesso di indizi gravi, precisi e concordanti significativi di una simulazione assoluta.
4. Sulla revocatoria.
Diversamente, merita accoglimento l'azione revocatoria.
15 Essendo stato già affrontato l'aspetto relativo alla titolarità del credito in capo agli istituti di credito che hanno posto la domanda di revocatoria, non resta che esaminare gli altri presupposti per l'accoglimento dell'azione.
4.1. Sull'eventus damni.
Ricorre, innanzitutto, l'eventus damni, rappresentato dal pregiudizio alle ragioni creditorie derivante dal fatto che, a seguito dell'atto impugnato, il patrimonio del debitore divenga incapiente o intervenga una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa dello stesso che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 25/09/2019, n. 23907 e Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord.,
18/06/2019, n. 16221, rv. 654318-01).
Infatti, per effetto del contratto del 16 febbraio 2011, dal patrimonio della è fuoriuscito un cespite CP_1 immobiliare, sostituito da un diritto di abitazione e da una somma di denaro. Al riguardo, non può sfuggire come il primo sia impignorabile e la seconda difficilmente tracciabile. È evidente, pertanto, come ne sia derivata una maggiore aleatorietà delle possibilità di soddisfazione delle creditrici.
Le parti convenute, invece, ritengono insussistente l'eventus damni, appellandosi innanzitutto al dettato dell'art. 2901, che esclude la revoca dell'atto di adempimento di un debito scaduto.
A tal proposito, è sufficiente osservare che non è stato dedotto alcun titolo da cui risulti la scadenza anteriormente alla data del 16 febbraio 2011 di un debito di nei confronti di da CP_1 CP_2 adempiere attraverso il trasferimento dell'immobile.
Ancora, le convenute invocano il principio per cui “in tema di azione revocatoria ordinaria, se l'alienazione di un bene dotale sia stata determinata, secondo la funzione propria del vincolo dotale, da necessità o utilità evidenti della famiglia, constatate dal giudice in sede di autorizzazione dell'atto di alienazione, non sussiste per i creditori la giuridica possibilità di lamentare (sotto ogni profilo) l'"eventus damni". Ciò perchè
l'aspettativa di garanzia che il bene dotale può loro fornire è condizionata alla sua esistenza alla cessazione del vincolo (art. 175 c.c.) e al fatto che il bene medesimo non sia stato legittimamente "consumato" per comprovate necessità della famiglia o evidenti utilità di questa (art. 187 c.c.)” (cfr. Cass. civ. Sez. II,
05/07/2000, n. 8952).
L'osservazione, tuttavia, non coglie nel segno, riguardando l'esecuzione del vincolo dotale mediante l'alienazione del bene costituito in dote per necessità o utilità evidenti della famiglia, vagliate in sede di autorizzazione dell'alienazione stessa. È evidente che, stante l'opponibilità del vincolo dotale ai creditori e la delibazione giudiziale circa la sussistenza dei presupposti per procedere all'alienazione del bene che vi è sottoposto, da un atto di disposizione del bene dotale, essi non soffrono alcun danno.
Tuttavia, il caso di specie non riguarda beni legittimamente costituiti in dote, con la conseguenza che la sottrazione del bene immobile al patrimonio del debitore pregiudica le aspettative di soddisfazione del creditore.
4.2. Sull'elemento soggettivo.
Va premesso che il Codice richiede un atteggiamento soggettivo differente in capo alle parti dell'atto oggetto della richiesta di revocatoria a seconda che quest'ultimo sia anteriore o successivo rispetto al sorgere del credito: nel primo caso occorre la dolosa preordinazione del debitore al fine di pregiudicarne il soddisfacimento
16 e la partecipazione del terzo a tale atteggiamento psicologico;
nel secondo caso è sufficiente la consapevolezza del pregiudizio.
4.2.1. L'anteriorità del credito. Parte Sul punto, si osserva che il credito nei confronti di deriva per dalla fideiussione del 15 CP_1 aprile 2010, per dalla fideiussione del 25 marzo 2010 e per Controparte_5
dalla fideiussione del 12 febbraio 2010. Pertanto, ogni istituto di credito vanta una Controparte_8 ragione creditoria anteriore all'atto di disposizione del febbraio 2011.
Per verificare l'anteriorità del credito rispetto all'atto di disposizione occorre infatti avere riguardo al momento in cui è sorto il credito nei confronti del debitore garantito.
Va dunque premesso che “in tema di azione revocatoria promossa dalla banca nei confronti del fideiussore, al fine di verificare l'anteriorità del credito per gli effetti di cui all'art. 2901 cod. civ., occorre fare riferimento al momento dell'accreditamento a favore del garantito e non a quello successivo dell'effettivo prelievo da parte dell'accreditato; infatti, l'azione revocatoria presuppone la sola esistenza del debito e non anche la concreta esigibilità, essendone consentito l'esperimento -in concorso con gli altri requisiti di legge - anche a garanzia di crediti condizionali, non scaduti o soltanto eventuali” (cfr. Cass. civ. Sez. III Ord., 18/04/2019, n. 10824, rv. 653586-01; Cass. civ. Sez. II, 25/01/2006, n. 1413, rv. 585770).
Tale principio può essere predicato in ordine a tutti i rapporti dedotti in giudizio, che si declinano nella messa a disposizione da parte della banca di denaro nei confronti di , attraverso contratti di conto corrente, Pt_4 anticipi ovvero contratti di finanziamento. Il credito della banca nasce, indipendentemente dall'effettivo utilizzo, con l'accreditamento del denaro, che risulta in tutti i casi che ci occupano antecedente al 16 febbraio
2011.
Quanto alla posizione del , l'anteriorità del credito emerge altresì dall'anteriorità del Controparte_8 decreto ingiuntivo che lo ha accertato.
4.2.2. Sull'atteggiamento soggettivo del debitore.
Passando all'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c., sussiste la consapevolezza della possibile lesione delle ragioni dei creditori per effetto dell'atto di disposizione.
A tal proposito, devono essere valorizzate le qualifiche soggettive della debitrice CP_1
Quest'ultima era infatti socia della società , per i cui debiti aveva prestato garanzia personale;
ha Pt_4 rivestito la carica di Consigliere Amministrativo della società, sino al momento della presentazione del ricorso per ammissione alla procedura di concordato preventivo, svolgendo anche le funzioni di liquidatrice;
è figlia di socio, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Liquidatore della stessa società. _21
Va, inoltre, aggiunto che soltanto un mese dopo al perfezionamento della compravendita oggetto della domanda revocatoria, in data 24 marzo 2011, la società debitrice avrebbe presentato ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e che in data 22 marzo 2011 avrebbe concluso un CP_1 ulteriore atto di disposizione con: cui assumeva sino alla concorrenza di euro 230.000,00 i debiti contratti da nei confronti della procedura di concordato preventivo, con espromissione del debitore originario, ex Pt_4 art. 1272 c.c.; vincolava ex art. 2645-ter, in favore di tutti i propri immobili restanti;
proponeva in Pt_4
17 modo irrevocabile ex art. 1329 c.c. ai creditori accertati nella procedura di cedere loro ex art. 1977 c.c. tutti i propri immobili residui.
Non vi è dubbio, perciò, che la fosse consapevole della propria situazione debitoria, in qualità di CP_1 garante della , al momento della stipulazione della compravendita, nonché di modificare, mediante Pt_4 tale atto, in pregiudizio ai creditori, l'assetto del proprio patrimonio, con l'alienazione dell'immobile contro la costituzione di un diritto di abitazione, non aggredibile, e di una somma di denaro.
Non ha alcuna influenza, invece, che gli istituti di credito non abbiano messo il garante al corrente dello stato di dissesto del debitore principale, in quanto, alla luce degli elementi indicati, è evidente che CP_1 ne fosse già a conoscenza e che, dunque, lo scopo dell'atto dispositivo fosse quello di impedire che i creditori potessero soddisfarsi sull'immobile in cui aveva stabilito la propria vita familiare, che ha alienato, conservando il diritto di abitarvi.
4.2.3. Sull'atteggiamento soggettivo del terzo contraente.
Anche per il terzo contraente occorre la conoscenza del pregiudizio alle ragioni dei creditori per effetto dell'atto di disposizione;
tale elemento psicologico può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni
(cfr. Cass. civ. Sez. III, 09/03/2006, n. 5105, rv. 588697).
La conoscenza di della lesione delle ragioni dei creditori si coglie nel rapporto di affinità con CP_2
l'acquirente, nonché nelle allegazioni delle parti convenute che, allo scopo di giustificare la causa dell'atto di alienazione con riserva di diritto di abitazione, hanno dichiarato che lo stesso era stato necessitato dalle esigenze della famiglia. In particolare, aveva manifestato la propria disponibilità ad aiutare la CP_2 nuora in difficoltà mediante un atto che avrebbe consentito a quest'ultima di ottenere la liquidità necessaria a mantenere la propria famiglia, conservando il diritto di vivere nella propria abitazione.
Da ciò è possibile desumere con ragionevole certezza che fosse a conoscenza delle esposizioni CP_2 debitorie della nuora e acquistando l'immobile intendesse ottenere il risultato di consentire alla stessa (e al figlio) di continuare a vivere nella casa di abitazione, sottraendola all'esecuzione dei creditori.
5. Conclusioni.
Ne discende che deve essere condannata a corrispondere ad e a CP_1 Parte_1 [...]
le somme di denaro accertate con la sentenza del 19 gennaio 2023, oltre a Controparte_5 interessi, e che l'atto impugnato deve essere dichiarato inefficace nei confronti di , Parte_1 [...]
e . Controparte_5 Controparte_8
6. Sulle spese. Parte Nell'ambito del rapporto processuale tra e le convenute, le spese devono essere poste a carico di queste ultime e si liquidano in euro 27.534,00, come di seguito calcolate, secondo quanto previsto dai parametri del
DM 55/2014 e ss.mm.ii., tenuto conto del cumulo della domanda di condanna e della domanda di revocatoria
(il cui valore è pari a quello del credito vantato, ex art. 5, co. 1, DM 55/2014): euro 5.136,00 per la fase introduttiva, euro 7.786,00 per la fase di studio, euro 22.872,00, per la fase di trattazione, nulla per la fase Parte decisoria, non avendo svolto attività processuale. Il tutto oltre ad esborsi per euro 2.265,10, IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari, come per legge.
18 Nell'ambito del rapporto processuale tra e le convenute, le spese si liquidano in euro 13.542,00 in CP_3 applicazione dei medesimi principi, per la sola fase decisoria, risalendo l'intervento al 15 ottobre 2021.
Nell'ambito del rapporto processuale tra e e le convenute, le spese TE CP_6 sono poste a carico di queste ultime, e si liquidano in euro 13.430,00, come da nota spese depositata il 15 ottobre 2021, in quanto tale importo è inferiore a quello liquidabile alla luce dei parametri medi previsti dalle tabelle allegate al DM 55/2014 e ss.mm.ii. per le cause di valore compreso tra euro 260.000,00 ed euro
520.000,00 (considerato il cumulo della domanda di condanna e di revocatoria): euro 3.544,00 per la fase di studio, euro 2.338,00 per la fase introduttiva, euro 10.411,00 per la fase di trattazione, euro 6.164,00 per la fase decisoria. Il tutto oltre ad esborsi, per euro 1.911,30, IVA, CPA e rimborso delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.
Nell'ambito del rapporto processuale tra e le convenute, le spese si liquidano in euro Controparte_8
7.015,00, calcolate come di seguito, avuto riguardo ai parametri previsti dal paragrafo 2 delle tabelle allegate al DM 55/2014 e ss.mm. per le cause di valore compreso tra euro 52.000,00 ed euro 260.000, con applicazione dei minimi per la fase istruttoria ed esclusione della fase decisoria, in quanto l'attività processuale successiva al deposito delle memorie istruttorie è stata svolta a vantaggio di un ente estinto e in mancanza di valido mandato difensivo da parte delle società incorporanti. Il tutto oltre ad esborsi (per euro 786,00), IVA, CPA e rimborso delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.
Gravano sulle convenute anche le spese di CTU, liquidate con separati provvedimenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa domanda, eccezione o istanza reietta, così provvede:
1. DICHIARA la contumacia degli EREDI DI;
CP_2
2. ON a versare a a somma di euro CP_1 Parte_1
1.661.252,31; Il tutto oltre ad interessi di mora dal 25 marzo 2011 al saldo;
3. ON a versare a la somma di euro CP_1 Controparte_5
146.590,20 in forza della fideiussione prestata per i debiti di oltre ad interessi di mora dal 20 Parte_4 maggio 2011 al saldo;
4. DICHIARA inefficace ex art. 2901 c.c. nei confronti di Parte_1
oggi TE Controparte_8 TE il contratto stipulato in data 16 febbraio 2011 (rogito notaio rep 7268 racc. 4140, registrato a Persona_1
Prato il 17 febbraio 2011 al n. 2282 e trascritto all' Organizzazione_2
di Prato il 17 febbraio 2011 ai nn. Reg. gen 1875 e Reg. Part. 1209, avente
[...] ad oggetto l'immobile per civile abitazione ubicato nel Comune di Prato, via dell'Alberaccio n. 218 angolo
Via Ugo Foscolo 1, identificato al Catasto fabbricati al foglio di mappa 43, particella 1511 sub. 502 e il locale ad uso autorimessa posto al piano seminterrato del fabbricato, identificato al Catasto fabbricati al foglio di mappa 43, particella 1511 sub. 70);
19
5. ON ed a rimborsare ad CP_1 _2 Parte_1 le spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 27.534,00, per onorari ed in euro
[...]
2.265,10, per esborsi;
il tutto oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari, come per legge;
6. ON ed a rimborsare ad le spese del presente CP_1 _2 CP_3 giudizio, che si liquidano in euro 13.542,00; il tutto oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari, come per legge;
7. ON ed a rimborsare a CP_1 _2 Controparte_5 oggi le spese del presente giudizio, che si
[...] TE liquidano in euro 13.430,00 per onorari ed in euro 1.911,30, per esborsi;
il tutto oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari, come per legge;
8. ON ed a rimborsare a , CP_1 _2 Controparte_8 oggi le spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 7.015,00. TE per onorari ed in euro 786,00 per esborsi;
il tutto oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari, come per legge;
9. PONE le spese di CTU, liquidate con separati provvedimenti, definitivamente a carico di ed CP_1
, con ON a rimborsare alle altre parti quanto eventualmente già versato _2
a tale titolo;
10. ORDINA al competente conservatore la trascrizione del presente provvedimento, con esenzione da ogni responsabilità.
Prato, 23/01/2024
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Compagna
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott.ssa Paola Compagna, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 4861 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2011 e trattenuta in decisione all'udienza del 24 ottobre 2023, vertente tra
(c.f. ), in nome e per conto di Parte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. , in persona del legale rappresentante Parte_2 P.IVA_2
pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Fabio Nannotti ed elettivamente domiciliato in Prato, via del
Ceppo Vecchio, n. 5, presso lo Studio dell'Avv. Stefano Pinzauti;
PARTE ATTRICE contro
(c.f. , elettivamente domiciliata presso lo studio del CP_1 C.F._1
difensore, Silvia Impalli;
PARTE CONVENUTA
Nonché contro
(c.f. ), nata a [...] il [...] e deceduta _2 CodiceFiscale_2
in Pistoia in data 23/08/2018, con residenza al momento della morte in Prato, Via R. Mannocci n. 26;
PARTE CONVENUTA
E con l'intervento di
(c.f. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso il difensore, Avv. Fabio Nannotti;
INTERVENIENTE VOLONTARIA
Nonché di c.f. ), quale società incorporante la TE P.IVA_4 [...]
, nonché in nome e per Controparte_5 Controparte_6
1 conto di con il patrocinio dell'Avv. Fabio Nannotti ed elettivamente Controparte_7 domiciliate in Prato, via del Ceppo Vecchio, n. 5, presso lo Studio dell'Avv. Stefano Pinzauti;
INTERVENIENTI VOLONTARI nonché di
(c.f. ), oggi (c.f. Controparte_8 P.IVA_5 TE
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Roberto P.IVA_4
Tomirotti e dell'Avv. Carlo Catelani, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio in CP_9
Prato, viale della Repubblica, n. 195;
INTERVENIENTE VOLONTARIO
OGGETTO: Azione revocatoria.
Conclusioni
Per come da note depositate per l'udienza del 17 Controparte_10
novembre 2022, ossia: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Prato, ogni contraria istanza, domanda, deduzione ed eccezione reietta, stante la loro inammissibilità nel rito, per novità e tardività, ed infondatezza nel merito: 1) in via principale, accertare e dichiarare la simulazione della vendita eseguita dalla SI.ra a favore della SI.ra e CP_1 CP_2 di cui all'atto pubblico del 16/02/2011, ai rogiti Dott.ssa Notaio in Prato, Repertorio n. 7268 e Raccolta Persona_1
n. 4140, registrato a Prato il 17/02/2011 al n. 2282 e trascritto all' Organizzazione_1
di Prato in data 17/02/2011 ai nn. Reg. Gen. 1875 e Reg. Part. 1209, avente ad oggetto
[...]
i beni immobili di cui in narrativa dell'atto di citazione e, conseguentemente, dichiarare il contratto stesso nullo e di nessun effetto giuridico;
2) in via subordinata, revocare ai sensi dell'art. 2901 c.c. il medesimo atto di vendita e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia dello stesso nei confronti della e, per effetto della Parte_2 cessione del credito, nei confronti di in quanto effettuato in pregiudizio delle Controparte_3 loro legittime ragioni di credito;
3) in via principale, condannare la SI.ra , nata a [...] il [...] (Cod. CP_1
Fisc. ), a pagare immediatamente a favore della e, per CodiceFiscale_3 Parte_2 effetto della cessione del credito, a favore di la complessiva di €. 1.674.948,79, Controparte_3 oltre interessi di mora al tasso legale dal 25/03/2011 sino al saldo su € 32.820,35, su € 97.033,76, su €. 951.700,00, su €
161.000,00 e su €. 413.163,40 o quella diversa minor somma di €. 1.643.510,85 ed oltre interessi come sopra indicati. 4)
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio. Dichiara, altresì, di non accettare il contraddittorio su conclusioni, domande, istanze, eccezioni e deduzioni nuove, anche in via istruttoria, eventualmente formulate da parte convenuta”;
Per come da foglio di precisazione delle conclusioni, ossia: “perché le avverse domande siano CP_1 respinte per tutti i motivi ed eccezioni sollevate in corso di causa (sintetizzando non esaustivamente: nullità della fideiussione omnibus e/o di quelle specifiche contenute nei finanziamenti, in applicazione del Codice del Consumo, nullità Part delle fideiussioni omnibus e/o delle clausole 2-6-8 per violazione L. 287/90, nullità dei contratti ex art. 117 TUB) nonché per difetto di prova del credito (il cui onere probatorio grava le Banche)”
Per come da note depositate per l'udienza del 17 Parte_3 novembre 2022, ossia: "I) dichiara di fare proprie tutte le conclusioni, difese, domande, richieste, anche istruttorie, nomine di CTP, deduzioni e produzioni proposte dalla creditrice attrice subentrandovi Parte_2 2 senza soluzione di continuità, da intendersi tutte per quivi ritrascritte ed insistendo nel loro integrale accoglimento;
II) e chiede che la sentenza sia emessa anche nei propri confronti.".
Per come da note depositate per TE Controparte_6
l'udienza del 17 novembre 2022, ossia: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Prato, ogni contraria istanza, domanda, deduzione ed eccezione reietta, stante la loro inammissibilità nel rito, per novità e tardività, ed infondatezza nel merito:
1) in via principale, accertare e dichiarare la simulazione della vendita eseguita dalla SI.ra a favore della CP_1
SI.ra e di cui all'atto pubblico del 16/02/2011, ai rogiti Dott.ssa Notaio in Prato, Repertorio CP_2 Persona_1
n. 7268 e Raccolta n. 4140, registrato a Prato il 17/02/2011 al n. 2282 e trascritto all'
[...]
di Prato in data 17/02/2011 ai nn. Reg. Gen. 1875 e Reg. Part. Organizzazione_2
1209, avente ad oggetto i beni immobili di cui in narrativa della comparsa di intervento volontario adesivo autonomo della (ora fusa per incorporazione in ) e, Controparte_5 Controparte_11 conseguentemente, dichiarare il contratto stesso nullo e di nessun effetto giuridico;
2) o, in via subordinata, revocare ai sensi dell'art. 2901 c.c. il medesimo atto di vendita e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia dello stesso anche nei confronti di e di rappresentata da , in quanto effettuato in pregiudizio Controparte_11 Controparte_7 Controparte_6 delle loro legittime ragioni di credito. 3) Sempre in via principale, condannare la SI.ra , nata a [...] il CP_1
12/11/1966 (Cod. Fisc. ), a pagare immediatamente a favore di rappresentata CodiceFiscale_3 Controparte_7 da , la complessiva di €. 144.244,10, oltre interessi di mora al tasso legale dal 20 Maggio 2011 sino al Controparte_6 saldo su €. 144.244,10, o quella diversa minor somma di €. 120.861,74 ed oltre interessi come sopra indicati. 4) In ogni caso, con vittoria di spese e di compensi difensivi di giudizio. Dichiara, altresì, di non accettare il contraddittorio su conclusioni, domande, istanze, eccezioni e deduzioni nuove, anche in via istruttoria, eventualmente formulate da parte convenuta”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, premettendo che Parte_1 aveva prestato fideiussione per i debiti contratti dalla società con l'istituto di CP_1 Parte_4 credito fino alla concorrenza di 1.900.000,00 euro e che con atto pubblico del 16 febbraio 2011 aveva alienato in favore di l'appartamento per civile abitazione ubicato nel Comune di Prato, via CP_2 dell'Alberaccio n. 218 angolo Via Ugo Foscolo 1, identificato al Catasto fabbricati al foglio di mappa 43, particella 1511 sub. 502, e il locale ad uso autorimessa posto al piano seminterrato del fabbricato, identificato al Catasto fabbricati al foglio di mappa 43, particella 1511 sub. 70, ha citato dinanzi all'intestato Tribunale le predette, domandando: in tesi, l'accertamento della simulazione assoluta dell'atto di disposizione;
in ipotesi, la revoca dello stesso ex art. 2901 c.c. e 66, l. fall;
in ogni caso, la condanna di in qualità di CP_1 garante, al pagamento delle somme dovute da nei confronti della Banca. Parte_4
A fondamento della domanda, ha dedotto che: con la fideiussione del 15 aprile 2010 aveva CP_1 garantito l'adempimento delle obbligazioni di comprese quelle originate dai rapporti Parte_4 intrattenuti con l'istituto di credito dalle società e le quali avevano Org_3 Org_4 effettuato conferimenti di azienda nei confronti della società garantita;
a fronte di tale titolo, la convenuta era debitrice della della somma complessiva di euro 1.674.948,79, oltre interessi di mora al tasso legale dal Pt_2
25 marzo 2011 sino al saldo su euro 32.820,35, euro 97.033,76, euro 951.700,00, euro 161.000,00, euro
3 413.163,40; il credito di euro 32.820,35 trovava fonte nel saldo debitore del c/c n. 10887,92 aperto il 15 gennaio
2010 e chiuso con data valuta 24 marzo 2011; il credito di euro 98.058,49 trovava fonte in nove anticipi su ordini esteri;
il credito di euro 961.621,50, trovava fonte in venti anticipi su fatture;
il credito di euro
163.035,68 trovava fonte in sei anticipi su fatture;
il credito di euro 419.412,77 oltre interessi di mora dal 25 marzo 2011 sino al saldo legale su euro 413.163,40 (euro 365.106,51 per capitale a scadere ed euro 48.056,89 per rate scadute) trovava fonte nel contratto di finanziamento per sovvenzione a scadenza determinata n.
3454347,80 concesso dalla Banca il 9 luglio 2009; il 24 marzo 2011 il debitore principale
[...]
aveva presentato al Tribunale di Prato ricorso ex art. 160, l. fall. e con decreto del 9 maggio Parte_5
2011 era stato ammesso alla procedura di concordato preventivo;
il prezzo della compravendita del 16 febbraio
2011 era stato convenuto in euro 65.000,00, da corrispondere mediante assegno bancario non trasferibile, con quietanza e rinuncia all'ipoteca legale;
il contratto di compravendita prevedeva la riserva del diritto di abitazione vitalizio in favore dell'alienante; sia la fideiussione del 15 aprile 2010 che i crediti del debitore principale erano anteriori alla data dell'atto dispositivo (il contratto di conto corrente era stato aperto il 15 gennaio 2010 e alla data della compravendita il saldo debitore era di euro 44.249,44; gli anticipi erano stati concessi tra gennaio e giugno 2010; il contratto di finanziamento era del 9 luglio 2009 e già al 31 dicembre
2010 evidenziava il mancato pagamento della rata scaduta); i restanti beni di erano stati oggetto CP_1 di un ulteriore atto di disposizione, denominato “espromissione-costituzione di vincolo di destinazione- proposta di cessione dei beni ex art. 1977 c.c. e ss.” risultante dall'atto pubblico del 22 marzo 2011, con allegato verbale di assemblea della;
mediante tale atto la convenuta aveva assunto sino alla concorrenza di Pt_4 euro 230.000,00 i debiti contratti da nei confronti della procedura di concordato preventivo, con Pt_4 espromissione del debitore originario, ex art. 1272 c.c.; aveva inoltre vincolato ex art. 2645-ter, in favore di
[...]
tutti i propri immobili restanti;
aveva proposto, infine, in modo irrevocabile ex art. 1329 c.c. ai creditori Pt_4 accertati nella procedura di cedere loro ex art. 1977 c.c. tutti i propri immobili residui;
se ne trae che al momento della vendita la società già versava in grave stato di crisi economica, come si evince anche Pt_4 dai numerosissimi protesti e dalla perdita evidenziata dal bilancio di chiusura del 31 dicembre 2010; il prezzo della compravendita era inferiore al valore reale degli immobili ceduti, stimato in euro 80.000,00 nell'atto di espromissione, e in euro 100.000,00 nella relazione ex art. 172 l. fall.; l'indicazione del metodo di pagamento e la quietanza contenuti nell'atto non davano alcuna prova dell'effettivo incasso, il cui buon fine era fatto comunque salvo;
il contratto era stato registrato e trascritto il giorno immediatamente successivo alla stipula
(docc. 205 e 206), manifestando la preoccupazione delle parti che nell'intervallo tra la stipula e la trascrizione la potesse realizzare atti esecutivi o conservativi o acquisire ragioni di prelazione, come fatto dalla Pt_2
C.R. di Lucca Pisa e Livorno SPA, che aveva iscritto ipoteca giudiziale l'11 maggio 2005; era CP_2 la suocera di quest'ultima non solo era garante di ma anche CP_1 Parte_6 socia della predetta società, con carica di Consigliere di amministrazione, sino al momento della presentazione del ricorso ex art. 160 l.fall. per ammissione alla procedura di concordato preventivo, e di liquidatrice al momento della notifica della citazione;
inoltre era figlia di socio, presidente del consiglio di Persona_2 amministrazione e liquidatore della società debitrice;
aveva inoltre presenziato all'assemblea del 18 marzo
4 2011 quando era stata deliberata la presentazione della domanda di concordato preventivo;
ancora, era socia della società controllante (doc. 204 pag. 17), insieme a Organizzazione_5 Parte_7 anche amministratrice della stessa, nonché moglie e convivente di
[...] Persona_2
Ha spiegato intervento volontario , associandosi alla richiesta Controparte_5 principale dell'attrice di accertamento della simulazione assoluta dell'atto di disposizione, nonché a quella subordinata di revoca dello stesso ex art. 2901 c.c. e 66, l. fall. In ogni caso, ha chiesto anche la condanna di in qualità di garante, al pagamento delle somme dovute da nei confronti della CP_1 Parte_4
Banca.
Al riguardo, ha fatto presente che: il 25 marzo 2010 aveva prestato fideiussione al fine di CP_1 garantire sino alla concorrenza di euro 265.000,00 l'adempimento degli obblighi derivanti dal finanziamento chirografario concesso in pari data a;
conseguentemente il garante aveva nei confronti della Parte_4 un debito di euro 144.244,10, di cui 80.781,44 per capitale a scadere ed euro 63.462,66 per residuo Pt_2 credito su rate scadute (al netto dell'operata compensazione per euro 2.346,10 per saldo creditore di conto corrente, imputata, quanto ad euro 1.930,39, a pagamento interessi e spese maturati al 19 maggio 2011 e, quanto ad euro 415,71 a parziale deconto del credito maturato per rate scadute), oltre interessi di mora dal 20 maggio 2011 sino al saldo, al tasso legale su euro 144.244,10 (euro 80.781,44 per capitale a scadere e 63.462,66 per residuo credito per rate scadute).
Si sono costituite le convenute, chiedendo il rigetto delle domande rivolte nei propri riguardi.
A sostegno della propria difesa, hanno allegato che: l'esistenza e l'entità dei crediti delle Banche non era certa, risultando dagli atti prodotti soltanto la stipula dei contratti di fideiussione, che, peraltro, erano viziati da invalidità; in ogni caso, dall'importo richiesto avrebbe dovuto essere detratto quanto versato dagli obbligati solidali e quanto ottenuto dalle creditrici nell'ambito della procedura di concordato preventivo di Pt_4
stante l'attuale carenza di un credito certo, da un lato le Banche non potevano essere considerate
[...] creditrici della dall'altro, l'atto di disposizione non poteva essere considerato successivo CP_1 all'assunzione dei debiti nei confronti degli istituti di credito;
poiché l'alienazione del bene era stata determinata, in ogni caso, da necessità della famiglia, doveva essere escluso l'eventus damni; peraltro, dagli atti del giudizio e dalle deduzioni avversarie emergeva come la avesse messo a disposizione dei CP_1 creditori tutti i propri beni, con esclusione dell'immobile oggetto di causa, alienato a terzi al fine di conservare la liquidità necessaria al sostentamento della famiglia oltre che la casa di abitazione;
tale circostanza era, inoltre, sufficiente ad escludere un intento fraudolento in capo alla convenuta;
dal rapporto di parentela con l'acquirente on poteva desumersi nulla, se non che nel momento del bisogno la veva trovato CP_2 CP_1 aiuto in una persona vicina.
È intervenuta volontariamente anche associandosi alla richiesta di Controparte_12 accertamento della simulazione assoluta dell'atto di disposizione oltre che a quella posta in via subordinata di revoca del medesimo, con trascrizione della sentenza.
A sostegno dell'intervento, ha dedotto che: il 12 febbraio 2010 consigliere di amministrazione CP_1 di , aveva rilasciato nell'interesse di quest'ultima e a favore di Pt_4 Controparte_12
5 fideiussione sino alla concorrenza dell'importo di euro 325.000,00; il 2 febbraio 2011 aveva stipulato Pt_4 un finanziamento export di euro 18.800,00 con il;
solo due settimane dopo era stato Controparte_8 concluso l'atto di disposizione oggetto di causa;
il 15 novembre 2011 il Tribunale di Milano aveva emesso nei confronti di , nonché dei garanti e Parte_5 CP_1 Parte_8 [...] decreto ingiuntivo per euro 91.331,93, oltre accessori, di cui 18.800,00 quale capitale Parte_7 residuo del finanziamento concesso dalla il 2 febbraio 2011 ed euro 72.531,93 per saldo debitore Org_6 Pt_2 del conto corrente 3628 del 7 gennaio 2010 e del collegato contratto di apertura di credito;
il decreto, munito della clausola di provvisoria esecutività nei confronti di e era stato CP_1 Parte_7 notificato alla l 19 gennaio 2012 e non era stato opposto nei termini di legge. CP_1
All'udienza del 25 maggio 2012 sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, co. 6, c.p.c.
Con la prima memoria istruttoria, parte convenuta ha eccepito la nullità della procura del
[...] in quanto conferita per difesa ad un legale e per rappresentanza ad altro legale, ed ha Controparte_12 sollevato la questione della nullità dell'intervento stesso “anche per violazione dei termini e delle modalità di esecuzione, in violazione del diritto di difesa delle convenute”; in via subordinata ha reiterato nei confronti dell'interveniente le difese già rivolte all'indirizzo degli altri istituti di credito.
All'udienza del 27 novembre 2012, parte convenuta ha precisato che l'eccezione di nullità dell'intervento aveva fondamento nella violazione dell'art. 267 c.p.c. per omessa notifica alle convenute.
All'udienza del 9 luglio 2013 il difensore di ha dato atto, producendo l'atto di Controparte_8 fusione, che l'istituto di credito era stato incorporato nel Controparte_13
.
[...]
La causa è stata istruita con CTU estimativa dell'immobile oggetto dell'atto di disposizione e con CTU contabile, oltre che con acquisizione documentale mediante ordine di esibizione.
All'udienza del 28 ottobre 2014, parte convenuta ha documentato l'introduzione di un altro giudizio da parte di attinente all'accertamento dell'an e del quantum dei crediti vantati da CP_1 [...]
e di , chiedendo la riunione dei Controparte_5 Parte_2 procedimenti. Il Giudice, con provvedimento emesso a scioglimento della riserva assunta alla stessa udienza, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni.
Trattenuta la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 15 ottobre 2016, con provvedimento del 19 gennaio 2017, il Giudice ha rimesso la causa sul ruolo, disponendo integrazione della
CTU contabile.
Il giudizio, interrotto in data 20 settembre 2018 a causa del decesso di è stato riassunto anche CP_2 nei confronti degli con ricorso del 29 novembre 2018, depositato dalla società _2 Parte
, in rappresentanza di CP_14
Con atto di intervento del 3 dicembre 2018, si è costituita in rappresentanza di Controparte_6 cessionaria del credito della , facendo Controparte_7 Controparte_5 proprie le domande e le difese spiegate da quest'ultima.
6 Con atto depositato il 21 maggio 2019 la parte convenuta ha chiesto nuovamente la riunione della causa con quella recante R.G. 3910/2014. Sul punto, con decreto del 20 giugno 2019, sono stati confermati i provvedimenti del 16 maggio 2019 e 30 maggio 2019 – emessi nel procedimento con RG 3910/2014 – con cui l'istanza di riunione era stata respinta, versando i procedimenti in fasi differenti.
Con atto depositato il 4 maggio 2021, è intervenuta rappresentando di aver incorporato TE
. Controparte_5
Con atto di intervento del 12 ottobre 2021 si è costituita dando atto di Controparte_15 essere cessionaria, in forza dell'atto di scissione del 25 novembre 2020, del credito vantato nei confronti delle Parte convenute da di cui ha fatto proprie tutte le domande e difese già spiegate nel giudizio.
Con note depositate per l'udienza del 25 novembre 2022, ha fatto presente TE di essere subentrata a titolo universale nel giudizio in luogo del , a seguito di atto Controparte_13 di fusione per incorporazione.
Depositata l'integrazione della CTU contabile, all'udienza del 24 ottobre 2023 le parti hanno documentato il passaggio in giudicato della sentenza emessa nel giudizio con RG 3910/2014 e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti come in epigrafe.
*****
1. L'ambito oggettivo e soggettivo del processo.
Va premesso che gli eventi sopravvenuti nelle more del giudizio hanno modificato il rapporto processuale così come originariamente introdotto nell'atto di citazione, influenzando la portata oggettiva e soggettiva del processo.
1.1. L'ambito soggettivo.
In primo luogo, parte attrice ha ceduto, in forza dell'atto di scissione del 25 novembre 2020, con efficacia dal
1° dicembre 2020, i crediti vantati nei confronti delle parti convenute ad Controparte_15 la quale si è costituita nel presente giudizio con intervento del 12 ottobre 2021.
Secondo la giurisprudenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione “la scissione societaria disciplinata dagli artt. 2506 e ss. c.c., come modificati dal d.lgs. n. 6 del 2003 con effetti dall'1 gennaio 2004, consistendo nel trasferimento del patrimonio ad una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, contro l'assegnazione di azioni o di quote delle stesse ai soci della società scissa, produce effetti traslativi, che, sul piano processuale, non determinano l'estinzione di quest'ultima ed il subingresso di quella o di quelle risultanti dalla scissione nella totalità dei rapporti giuridici della prima, ma una successione a titolo particolare nel diritto controverso, che, ove intervenga nel corso del giudizio, comporta l'applicazione della disciplina di cui all'art. 111 c.p.c”
(cfr. Cass. civ. Sez. Unite Sent., 15/11/2016, n. 23225 rv. 641764-01).
Ne discende che a norma dell'art. 111 c.p.c. e in assenza di contestazione sul trasferimento, il processo continua tra le parti originarie, conservando il cedente la propria legittimazione, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale – mai emesso nel caso di specie – e previo consenso di tutte le parti (cfr. Cass. civ. Sez. I Sent., 22/10/2009, n. 22424, rv. 610620).
7 D'altro canto, ha piena legittimazione e interesse all'intervento, considerato che la sentenza spiegherà CP_3 effetti anche nei confronti del successore a titolo particolare del diritto controverso ceduto nel corso del processo.
In secondo luogo, il decesso di ha determinato l'esigenza di riassumere il processo nei CP_2 confronti degli EREDI, evocati in giudizio collettivamente e impersonalmente, a norma dell'art. 303, co. 2,
c.p.c., essendo la notificazione avvenuta entro un anno dalla morte.
In tale ipotesi, il processo prosegue, dopo la riassunzione, non nei confronti del gruppo degli eredi globalmente inteso, ma individualmente e personalmente nei confronti di ciascuno di essi, noto o ignoro, costituito o contumace (cfr. Cass. civ. Sez. III Sent., 29/09/2017, n. 22797, rv. 645506-01).
Del resto, la parte legittimata a proseguire il processo, dopo la riassunzione, ha l'onere di costituirsi nuovamente in giudizio (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 26/09/2011, n. 19613, rv. 618835). A tal proposito l'art. 303 precisa che, ove le stesse non compariscano all'udienza fissata dal giudice, il processo proseguirà in loro contumacia.
Ne discende che, attesa la regolarità della notifica del ricorso in riassunzione (cfr. atto di deposito del 31 gennaio 2019), deve essere dichiarata la contumacia degli . _2
Venendo all'esame delle vicende che hanno investito l'originaria interveniente Controparte_5
, deve essere, innanzitutto dato atto che l'istituto di credito è stato incorporato in
[...] [...] er effetto della fusione del 21 giugno 2018 (cfr. atto di deposito del 4 maggio 2021). TE
Con riferimento al nuovo art. 2504-bis, c.c., la Suprema Corte ha a più riprese confermato il principio sancito dalle Sezioni Unite nel 2006 (cfr. Cass. civ. Sez. Unite Ord., 08/02/2006, n. 2637) e ribadito nel 2010 (cfr.
Cass. civ. Sez. Unite Sent., 17/09/2010, n. 19698, rv. 614542), secondo cui con questa nuova norma il
Legislatore ha definitivamente chiarito che la fusione tra società non determina nelle ipotesi di fusione per incorporazione l'estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto nella ipotesi di fusione paritaria, ma attua l'unificazione, mediante l'integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione, che si risolve in una vicenda evolutiva-modificativa dello stesso soggetto che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo (in senso conforme, v. anche Cass. civ. Sez. VI - 5 Ord.,
16/05/2017, n. 12119, rv. 644171-01; Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 16/09/2016, n. 18188, rv. 641143; Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 15/02/2013, n. 3820, rv. 625561).
Alla luce di tale interpretazione, non ricorrerebbero, dunque, i presupposti per l'applicazione del meccanismo di successione tra enti nel processo ex art. 110 c.p.c.
Tuttavia, sul punto, sono nuovamente intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ritenendo che la fusione per incorporazione provochi l'estinzione della società incorporata: “la fusione, dando vita ad una vicenda modificativa dell'atto costitutivo per tutte le società che vi partecipano, determina un fenomeno di concentrazione giuridica ed economica o "integrazione" o "compenetrazione", dal quale consegue che i rapporti giuridici, attivi e passivi, di cui era titolare la società incorporata o fusa, sono imputati ad un diverso soggetto giuridico, la società incorporante o la società risultante dalla fusione” (cfr. Cass. civ. Sez. Unite,
30/07/2021, n. 21970).
8 Un simile fenomeno, laddove si perfezioni in corso di causa, in mancanza di disposizioni derogatorie comporterebbe l'applicazione degli artt. 110 e 300 c.p.c., con l'interruzione del processo e la sua prosecuzione dal successore universale o in suo confronto, previa riassunzione, quale fenomeno riconducibile al "venir meno" della parte, di cui all'art. 110 c.p.c. Tuttavia, in presenza di fusione sopraggiunta nel corso del giudizio, la dizione dell'art. 2504-bis c.c. - secondo cui in tutti i rapporti giuridici delle società incorporate "anche processuali" vi è una "prosecuzione" dell'incorporante - vale ad evitare ex lege l'interruzione stessa, dato che l'incorporante ne prosegue senza soluzione di continuità i rapporti, anche processuali (cfr. Cass. civ. Sez. Unite,
30/07/2021, n. 21970).
Ne consegue che, dal momento dell'intervento, il giudizio deve proseguire nei confronti della sola
[...]
validamente intervenuta nel procedimento con comparsa depositata il 4 maggio 2021 con procura CP_4 in calce.
Sempre con riguardo alla posizione di , con intervento del 3 Controparte_5 dicembre 2018, tramite la mandataria ha assunto di essere Controparte_7 Controparte_6 cessionaria a titolo particolare del credito vantato dalla banca nei confronti di parte convenuta, in forza del contratto di cessione del credito pro soluto sottoscritto il 6 dicembre 2017 e comunicato con avviso pubblicato in GU, Parte Seconda, n. 148 del 16 dicembre 2017, ai sensi del combinato disposto della Legge 30 aprile
1999, n. 130 e dell'art. 58, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385.
In assenza di contestazione sul punto e vertendosi in ipotesi di cessione a titolo particolare, deve essere riconosciuta la legittimazione e l'interesse concreto ad intervenire della società cessionaria, ex art. 111, co. 3
e 4, c.p.c., tenuto conto che la sentenza spiega effetti anche contro il successore a titolo particolare.
Non resta che esaminare la posizione di , incorporato in Controparte_8 [...]
, come documentato all'udienza del 9 luglio 2013 e Controparte_13 successivamente in come rilevato con le note per l'udienza del 17 TE novembre 2022.
Al riguardo non possono che essere ribadite le considerazioni già svolte con riguardo all'incorporazione di
, con la conseguenza che il Controparte_16 [...]
deve ritenersi estinto, salva la facoltà della società incorporante di spiegare intervento ex art. CP_8
105 c.p.c. nel processo intrapreso dalla società incorporata.
Tuttavia, non risulta che il abbia spiegato intervento nel presente procedimento Controparte_13 nelle forme prescritte dall'art. 267 c.p.c., che impone al terzo di depositare una comparsa formata ex art. 167
c.p.c. con i documenti e la procura. Peraltro, come chiarito dalle Sezioni Unite, ove l'ente incorporante intenda esperire tale intervento, dovrà rilasciare mandato al difensore ai fini del conferimento dello ius postulandi, secondo le regole generali di cui agli artt. 82 c.p.c. e ss., trattandosi di un soggetto giuridico diverso (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 30/07/2021, n. 21970). Nel caso che ci occupa non risulta nemmeno che il
[...]
abbia rilasciato valida procura ai difensori costituiti per , CP_13 Controparte_8 ricorrendo il vizio insanabile della mancanza del mandato difensivo (cfr. Cass. civ. Sez. Unite Sent.,
21/12/2022, n. 37434, rv. 666508-01).
9 Parimenti, in difetto di valido intervento e in mancanza di procura alle liti, analoghe considerazioni valgono in merito all'ulteriore incorporazione di in . Controparte_13 TE
Quanto alle conseguenze dell'estinzione del CREDITO ARTIGIANO, il Tribunale osserva quanto segue.
Dal punto di vista sostanziale, la fusione comporta il subentro omnicomprensivo in tutte le situazioni giuridiche attive e passive delle società, incorporate o fuse, da parte della società in esito della fusione;
pertanto, in via di principio, alla fusione divenuta efficace in corso di causa dovrebbe seguire l'applicazione degli regime degli artt. 110 e 300 c.p.c., con l'interruzione del processo e la sua prosecuzione dal successore universale o in suo confronto, previa riassunzione, quale fenomeno riconducibile al "venir meno" della parte, di cui all'art. 110
c.p.c.. Tuttavia, le Sezioni Unite, con l'arresto del 2021, hanno chiarito che in presenza di fusione sopraggiunta nel corso del giudizio, la dizione dell'art. 2504-bis c.c. - secondo cui in tutti i rapporti giuridici delle società incorporate "anche processuali" vi è una "prosecuzione" dell'incorporante - vale ad evitare ex lege l'interruzione stessa, dato che l'incorporante ne prosegue senza soluzione di continuità i rapporti, anche processuali (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, Sent., ud. 13/07/2021, 30-07-2021, n. 21970).
Pertanto, il rapporto processuale, all'esito dell'estinzione, deve ritenersi instaurato nei confronti di
[...]
, la quale, tuttavia, per quanto sopra osservato, non risulta essere validamente costituita, e CP_13 successivamente nei confronti di già costituita nel presente giudizio in forza TE dell'intervento del 4 maggio 2021.
1.1.1. Sull'intervento di . Controparte_8
Considerato che il rapporto processuale instauratosi con l'intervento del è proseguito Controparte_8 prima in capo a e poi a , occorre vagliare la validità di tale Controparte_13 CP_17 intervento, messa in dubbio da parte convenute a causa della scissione, operata nella procura alle liti, tra mandato difensivo, conferito all'avv. TOMIROTTI, e rappresentativo, attribuito all'avv. CATELANI, e della mancata notificazione dell'intervento.
Al riguardo si rileva che l'ampia delega conferita in procura ad entrambi i difensori (“deleghiamo a difenderci ai fini del presente giudizio, in ogni fase e grado, l'avv. Roberto Tomirotti di Milano ed a rappresentarci l'avv.
Carlo Catelani, conferendo loro tutti i poteri previsti dalla legge”) consente di escludere l'esistenza di un vizio cui la legge colleghi la nullità della procura.
Quanto alla regolarità della costituzione, l'art. 267 c.p.c. prescrive che per intervenire nel processo a norma dell'art. 105 c.p.c., il terzo deve costituirsi presentando in udienza o depositando in cancelleria una comparsa formata a norma dell'art. 167 c.p.c. con le copie per le altre parti, i documenti e la procura. Non è previsto, invece, che l'interveniente notifichi il proprio atto di intervento alle altre parti, ma, anzi, in base al secondo comma della disposizione, è il cancelliere a dare notizia dell'intervento, qualora la costituzione del terzo non sia avvenuta in udienza.
Al riguardo, non è condivisibile la tesi di parte convenuta, secondo cui l'intervento del terzo avrebbe dovuto essere notificato alla parte non ancora costituita, in applicazione del principio per cui l'atto contenente domande nuove deve essere notificato alla parte contumace.
10 Tale principio trova, infatti, fondamento nell'art. 292 c.p.c., la cui ratio è quella di realizzare il contraddittorio formale con la parte contumace.
La contumacia, a sua volta, presuppone, oltre che la regolare notificazione dell'atto di citazione, la mancata o irregolare costituzione del convenuto, che può avvenire sino alla prima udienza di comparizione. Ne discende che sino a tale momento non ricorrono i presupposti del processo contumaciale e, quindi, per l'applicazione dell'art. 292 c.p.c.
Per tali ragioni, non può ritenersi che l'assenza di notificazione dell'intervento di ne Controparte_8 abbia determinato la nullità (considerato che, del resto, la nullità dell'intervento è esclusa financo nell'ipotesi in cui il cancelliere non effettui la comunicazione prescritta alle parti costituite, laddove il contraddittorio si sia comunque instaurato, cfr. Cass. Cass. civ. Sez. III, 06/10/1998, n. 9903), anche perché alla prima udienza del 25 maggio 2012 il contraddittorio si è effettivamente instaurato tra tutte le parti del giudizio, senza che le convenute abbiano mosso alcuna contestazione.
Piuttosto, la parte convenuta avrebbe potuto in quella sede chiedere un termine per difendersi dall'intervento del , essendone venuta a conoscenza solo in quel momento, in applicazione analogica Controparte_8 dell'art. 164, co. 3, c.p.c.
1.2. L'ambito oggettivo.
Venendo all'ambito oggettivo del presente procedimento, va premesso che la parte attrice
[...]
la parte intervenuta hanno chiesto Parte_1 Controparte_5 la condanna di al pagamento dei crediti vantati nei suoi confronti e derivanti: per quanto CP_1 Parte riguarda dalla fideiussione del 15 aprile 2010 in relazione ai debiti contratti da e Parte_4 originati dal saldo debitore del c/c n. 10887,92 aperto il 15 gennaio 2010 e chiuso con data valuta 24 marzo
2011, da nove anticipi su ordini esteri, da venti anticipi su fatture da sei anticipi su fatture, dal contratto di finanziamento per sovvenzione a scadenza determinata n. 3454347,80 concesso dalla Banca il 9 luglio 2009; per quanto riguarda , dalla fideiussione del 25 marzo 2010 in Controparte_5 relazione ai debiti contratti da e originati dal finanziamento chirografario concesso in pari data Parte_4
a . Parte_4
Sul punto, le parti hanno documentato che il 19 gennaio 2023 il Tribunale di Prato, con sentenza passata in giudicato, pronunciando nel giudizio introdotto da e nei CP_1 Parte_7 confronti di , Parte_2 Controparte_18
e con l'intervento di ha accertato l'entità di tali crediti, quantificando in euro 146.590,20 CP_19 il credito di e in euro 1.661.252,31 il credito di Controparte_5 [...]
. Parte_2
Al riguardo, si osserva che l'art. 2909 c.c. dispone che l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
Condivisa è la constatazione per cui il vincolo – il “fare stato” – riveste efficacia negativa o preclusiva ed efficacia positiva o conformativa. La prima impedisce in un futuro processo una nuova decisione di merito sullo stesso effetto giuridico (c.d. ne bis in idem, cfr. Cass. 2 marzo 1987 n. 2205; 13 aprile 2002 n. 5340); la
11 seconda, che del vuoto di giurisdizione prodotto dalla prima è un riflesso, orienta i successivi processi su altri effetti giuridici legati a quello giudicato da nesso di pregiudizialità-dipendenza o di incompatibilità, vincolando il giudice ad una decisione coerente rispetto al giudicato.
Per quel che qui interessa, deve essere, perciò, riconosciuto l'effetto positivo del giudicato nel giudizio in cui
è dedotta la stessa volontà di legge, id est lo stesso diritto oggetto del primo processo, ma sia richiesta una diversa forma di tutela.
Pertanto, nel presente giudizio, dove è stata richiesta la condanna al pagamento dei crediti accertati con la sentenza passata in giudicato, è precluso un ulteriore vaglio circa la loro esistenza ed entità, da ritenersi definitivamente accertata nell'entità stabilita dalla sentenza del Tribunale di Prato del 19 gennaio 2023.
2. I crediti fatti valere nel giudizio.
Tanto premesso, deve essere condannata a versare la somma di euro 1.661.252,31 nei confronti CP_1 Parte di e la somma di euro 146.590,20 nei confronti di . Controparte_5
In particolare, la sentenza passata in giudicato del 19 gennaio 2023 ha accertato i seguenti crediti. Parte Quanto al rapporto con euro 32.820,35 derivanti dal conto corrente n. 10887,92; euro 96.585,63 a fronte degli anticipi su ordini esteri;
euro 951.485,32 a fronte di anticipi su fatture;
euro 160.948,22 a fronte di anticipi su fatture;
euro 419.412,77 a fronte del contratto di finanziamento.
Quanto al rapporto con , euro 146.590,20 a fronte del Controparte_5 finanziamento concesso a . Pt_4
Trattandosi di debiti di valuta, su tali somme dovute devono essere calcolati gli interessi legali con decorrenza dalla data di costituzione in mora (da collocare, in assenza di contestazioni sulla data indicata nelle domande Parte giudiziali, al 25 marzo 2011 per e al 20 maggio 2011 per ) sino al saldo, mentre Controparte_5 alcunché spetta agli istituti di credito a titolo di rivalutazione monetaria (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord.,
08/07/2020, n. 14158, rv. 658371-01; Cass. 14289/2018; Cass. 5639/2014).
3. Sull'efficacia dell'atto del 16 febbraio 2011.
3.1. Sulla legittimazione attiva degli istituti di credito.
Le parti convenute hanno sollevato eccezione di difetto di legittimazione attiva degli istituti di credito ad agire in simulazione e in revocatoria della compravendita del 16 febbraio 2011, in mancanza di un rapporto di credito nei confronti dell'alienante.
In materia di simulazione, la Cassazione ritiene che sussista il pregiudizio del terzo creditore del simulato alienante, necessario per l'esperibilità dell'azione a norma dell'art. 1416 c. c., qualora, a seguito dell'atto simulato, si verifichi una diminuzione qualitativa e quantitativa nel patrimonio del debitore, tale da rendere, in rapporto all'ammontare del credito, l'adempimento più incerto, più difficile o, comunque, più oneroso (cfr.
Cass. civ., 17/09/1981, n. 5154; v. anche Cass. civ. Sez. III, 30/01/1990, n. 644).
Quanto alla revocatoria, la legittimazione a proporre la domanda spetta al creditore, quale soggetto attivo di un rapporto obbligatorio in senso tecnico;
l'art. 2901 c.c. precisa che il credito può essere soggetto a condizione o a termine, quindi non ancora giuridicamente esigibile.
12 La giurisprudenza ha adottato un'impostazione estensiva, e, a differenza di quanto deciso per la surrogatoria, concede l'azione anche nel caso di credito litigioso o di aspettativa di credito in corso di accertamento giudiziale (v. da ultimo Cass. civ. Sez. III Ord., 30/05/2023, n. 15275, rv. 667996-01).
La revocatoria ordinaria, come mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, è proponibile non solo ancor prima dell'inadempimento dell'obbligazione, ma anche quando essa sia sottoposta a condizione o a termine, o in corso di accertamento giudiziale in separata controversia, ed infine in particolari circostanze anche quando nessuna obbligazione è ancora giuridicamente sorta.
Nessuna delle due azioni richiede, invece, la ricorrenza di un credito liquido e certo nell'ammontare.
Nel caso di specie, comunque, ogni dubbio in ordine alla legittimazione attiva dell'attrice e delle parti intervenute è in ogni caso fugato dalla sentenza del 19 gennaio 2023 che ha accertato l'esistenza e l'ammontare Parte dei crediti di e , per i titoli indicati a fondamento della Controparte_5 domanda nel presente giudizio;
il credito di , poi, è portato dal decreto ingiuntivo del Controparte_8
15 gennaio 2011, non opposto.
Sul punto, non possono trovare spazio, alla luce del principio del giudicato, esposto al punto 1.2 del presente provvedimento, le censure sollevate dalle convenute circa la nullità delle fideiussioni che rappresentano la fonte del credito. L'esistenza e l'entità del credito che trova origine in tali titoli contrattuali è stato, infatti, fatto oggetto di una sentenza passata in giudicato, il cui contenuto non può essere rimesso in discussione in forza di fatti dedotti o deducibili nel procedimento all'esito del quale è stata emessa.
3.2. Sulla simulazione.
Venendo alla domanda di simulazione, la parte attrice e le parti intervenute sostengono che l'atto del 16 febbraio 2011 sia stato soltanto simulato da e CP_1 CP_2
Va premesso che la simulazione è il fenomeno dell'apparenza negoziale creato intenzionalmente dalle parti al fine di mostrare una realtà non corrispondente, in tutto o in parte, all'effettivo assetto d'interessi. Con l'atto simulato, infatti, le parti realizzano una divergenza consapevole e concordata tra volontà (effettiva e celata) e dichiarazione (fittizia e ostensibile).
Il codice civile, senza definire la simulazione, dispone l'inefficacia tra le parti del contratto simulato (art. 1414
c.c.) ed indica i requisiti per la validità dell'eventuale accordo dissimulato (art. 1414 comma 2 c.c.).
Tradizionalmente si afferma che la simulazione è assoluta se le parti fingono di realizzare un determinato negozio, mentre in realtà non ne formano nessuno;
è relativa quando vogliono un atto diverso - per la natura,
l'oggetto, i soggetti - da quello ostensibile.
Più in particolare, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, al fine di ritenere integrati gli estremi della simulazione di un negozio non è sufficiente la prova della "causa simulandi" (nella specie in considerazione, rappresentata dall'intento del debitore di sottrarre i propri beni alla garanzia generica dei creditori), ma è necessario provare specificamente la natura meramente apparente del contratto, nel senso che né una parte abbia inteso trasmettere o rinunciare alla titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquistarla (cfr. Cass. civ. Sez. III, 11/04/2006, n. 8428, rv. 588737).
13 Poiché l'azione è proposta dagli istituti bancari creditori, nel caso di specie tale prova può essere fornita ex art.
1417, c.c., per presunzioni, le quali sono ammissibili ogniqualvolta è ammessa la prova testimoniale.
In tema di prova per presunzioni della simulazione del contratto, nell'ipotesi in cui la relativa domanda sia proposta da terzi estranei al negozio (come nel caso che qui interessa), spetta al giudice del merito apprezzare l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, che devono essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro convergenza globale, all'esito di un giudizio di sintesi di una pluralità di elementi gravi, precisi e concordanti (art. 2729 c.c.; cfr. Cass. civ., sez. I, 26 novembre 2008, n. 28224; Cass. civ., sez. III, 11 aprile
2006, n. 8428; Cass. civ., sez. III, 18 gennaio 2005, n. 903; Cass. civ., sez. II, 24 novembre 2003, n. 17858;
Cass. civ., sez. I, 1° febbraio 2001, n. 1404). In particolare, il requisito della gravità è ravvisabile per il grado di convincimento che ciascuno di essi è idoneo a produrre a fronte di un fatto ignoto, la cui esistenza deve poter essere dimostrata in termini di ragionevole certezza;
il requisito della precisione impone che i fatti noti e l'iter logico del ragionamento probabilistico siano ben determinati nella loro realtà storica;
il requisito unificante della concordanza, infine, richiede che il fatto ignoto sia di regola desunto da una pluralità di fatti noti gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, mentre la sommatoria di una serie di dati in sé privi di precisione e gravità non può assumere rilevanza ai fini della dimostrazione del fatto ignoto.
Ammessa, dunque, la prova della simulazione da parte del terzo creditore senza limiti - e dunque sia a mezzo di testimoni, sia a mezzo di presunzioni – il Tribunale ritiene che la parte attrice e le parti intervenute non abbia assolto all'indicato onere probatorio.
In particolare, non è emerso che il contratto del 16 febbraio 2011 sia meramente apparente, non avendo le parti convenute, in realtà, voluto produrre i relativi effetti.
La prova di tale circostanza è affidata ad una serie di presunzioni che, però, non appaiono dirimenti.
Ribadito che non è sufficiente il fumus della causa simulandi, si osserva che il rapporto di stretta parentela tra le parti del contratto non esclude che la suocera di abbia effettivamente voluto acquistare CP_1
l'immobile della nuora, pattuendo anche financo il diritto di quest'ultima di continuare ad abitarlo, in cambio di un controvalore, seppure inferiore al prezzo di mercato del bene;
anzi, il favore delle condizioni contrattuali, sottolineato dagli istituti di credito, sembrerebbe trovare giustificazione proprio nel rapporto di parentela che avvince le parti del contratto.
Il mancato pagamento del prezzo, poi, non è stato sufficientemente provato. Secondo la giurisprudenza, il relativo onere ricade sull'attore, mentre il convenuto nell'azione di simulazione è tenuto alla prova soltanto allorché l'attore abbia già fornito elementi presuntivi che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2697 c.c., indichino il carattere fittizio dell'alienazione (cfr. Cass. civ. Sez. II Ord., 13/06/2018, n. 15510, rv. 649176-02,
Cass. civ. Sez. II Sent., 02/03/2017, n. 5326, rv. 643061-01).
Nel caso di specie, la prova del pagamento è stata, in ogni caso, raggiunta a seguito dell'ottemperanza da parte della all'ordine di esibizione emesso nei suoi confronti. L'istituto di credito, infatti, Parte_9 ha prodotto la documentazione da cui risulta il versamento dell'assegno di 65.000,00 euro nei confronti di
(cfr. documenti prodotti il 5 febbraio 2013). Dai movimenti evidenziati dal conto corrente CP_1
14 cointestato a e a risulta il versamento di tale importo proprio in data 18 CP_2 Parte_10 febbraio 2011 con data valuta 16 febbraio 2011.
Al riguardo, la parte attrice e le parti intervenute sostengono che la provvista utilizzata per il pagamento non sia riconducibile a bensì al marito di quest'ultima, cui il conto corrente CP_2 Parte_10 risulta cointestato, o al figlio, nonché marito di delegato ad operare sul conto. CP_1 Persona_3
In particolare, le somme utilizzate per l'acquisto del bene risulterebbero costituite dagli importi bonificati sul conto da il 14 gennaio 2011, pari ad euro 55.214,96 e dai versamenti operati da CP_20 Pt_10
n contanti o tramite assegni.
[...]
A dire degli istituti di credito, infatti, le parti convenute non hanno dato prova della riconducibilità a CP_2 el rapporto in forza del quale è avvenuto il bonifico e, comunque, la stessa non aveva redditi sufficienti
[...] per affrontare il peso economico della compravendita, come risulta dalla documentazione fornita da
[...] in ottemperanza all'ordine di esibizione, che mostra come l'asserita acquirente avesse Org_7 percepito tra il 2009 e il 2011 un reddito pari a circa 6.000,00 euro.
Tali argomenti, tuttavia, non sono sufficienti ad escludere la riferibilità della provvista all'acquirente.
Innanzitutto, non vi sono elementi da cui trarre che la somma di euro 55.214,96 versata sul conto di Pt_10
non provenga da un rapporto intestato a quest'ultima: nella distinta del bonifico,
[...] CP_2
d'altro canto, è la stessa ad essere qualificata come “beneficiaria”.
Laddove, poi, il rapporto fosse, invece, intestato ad un terzo che abbia inteso favorire con CP_2
l'importo bonificato da ciò significherebbe solo che quest'ultima ha utilizzato per CP_20
l'acquisto del bene somme provenienti da una donazione.
Non ha alcuna rilevanza nemmeno che la maggioranza delle entrate sul conto da cui sono state tratte le somme per il pagamento del prezzo provenivano da operazioni effettuate da e non da Parte_10 CP_2
La possibilità attribuita a quest'ultima di disporre delle giacenze del conto attraverso il meccanismo
[...] della firma disgiunta sin dall'origine del rapporto – risalente al 1997 – trova causa nel rapporto tra i coniugi, senza escludere la riferibilità del pagamento del prezzo a CP_2
Il bonifico del 14 gennaio 2011 e la cointestazione del conto corrente spiegano, allora, come CP_2 abbia avuto la disponibilità della provvista per saldare il prezzo della compravendita, pur percependo un reddito esiguo.
Non vi è, invece, alcun indizio da cui desumere il coinvolgimento nell'operazione di marito Persona_3 di non risultando sufficiente a dimostrare la riferibilità a quest'ultimo delle somme utilizzate CP_1 la delega ad operare sul conto cointestato ai genitori.
Infine, la circostanza, valorizzata dall'attrice e dalle parti intervenute, che l'atto sia stato tempestivamente registrato e trascritto, nulla dice in ordine all'assenza della volontà delle parti di realizzare realmente gli effetti ivi previsti.
Manca dunque quel complesso di indizi gravi, precisi e concordanti significativi di una simulazione assoluta.
4. Sulla revocatoria.
Diversamente, merita accoglimento l'azione revocatoria.
15 Essendo stato già affrontato l'aspetto relativo alla titolarità del credito in capo agli istituti di credito che hanno posto la domanda di revocatoria, non resta che esaminare gli altri presupposti per l'accoglimento dell'azione.
4.1. Sull'eventus damni.
Ricorre, innanzitutto, l'eventus damni, rappresentato dal pregiudizio alle ragioni creditorie derivante dal fatto che, a seguito dell'atto impugnato, il patrimonio del debitore divenga incapiente o intervenga una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa dello stesso che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 25/09/2019, n. 23907 e Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord.,
18/06/2019, n. 16221, rv. 654318-01).
Infatti, per effetto del contratto del 16 febbraio 2011, dal patrimonio della è fuoriuscito un cespite CP_1 immobiliare, sostituito da un diritto di abitazione e da una somma di denaro. Al riguardo, non può sfuggire come il primo sia impignorabile e la seconda difficilmente tracciabile. È evidente, pertanto, come ne sia derivata una maggiore aleatorietà delle possibilità di soddisfazione delle creditrici.
Le parti convenute, invece, ritengono insussistente l'eventus damni, appellandosi innanzitutto al dettato dell'art. 2901, che esclude la revoca dell'atto di adempimento di un debito scaduto.
A tal proposito, è sufficiente osservare che non è stato dedotto alcun titolo da cui risulti la scadenza anteriormente alla data del 16 febbraio 2011 di un debito di nei confronti di da CP_1 CP_2 adempiere attraverso il trasferimento dell'immobile.
Ancora, le convenute invocano il principio per cui “in tema di azione revocatoria ordinaria, se l'alienazione di un bene dotale sia stata determinata, secondo la funzione propria del vincolo dotale, da necessità o utilità evidenti della famiglia, constatate dal giudice in sede di autorizzazione dell'atto di alienazione, non sussiste per i creditori la giuridica possibilità di lamentare (sotto ogni profilo) l'"eventus damni". Ciò perchè
l'aspettativa di garanzia che il bene dotale può loro fornire è condizionata alla sua esistenza alla cessazione del vincolo (art. 175 c.c.) e al fatto che il bene medesimo non sia stato legittimamente "consumato" per comprovate necessità della famiglia o evidenti utilità di questa (art. 187 c.c.)” (cfr. Cass. civ. Sez. II,
05/07/2000, n. 8952).
L'osservazione, tuttavia, non coglie nel segno, riguardando l'esecuzione del vincolo dotale mediante l'alienazione del bene costituito in dote per necessità o utilità evidenti della famiglia, vagliate in sede di autorizzazione dell'alienazione stessa. È evidente che, stante l'opponibilità del vincolo dotale ai creditori e la delibazione giudiziale circa la sussistenza dei presupposti per procedere all'alienazione del bene che vi è sottoposto, da un atto di disposizione del bene dotale, essi non soffrono alcun danno.
Tuttavia, il caso di specie non riguarda beni legittimamente costituiti in dote, con la conseguenza che la sottrazione del bene immobile al patrimonio del debitore pregiudica le aspettative di soddisfazione del creditore.
4.2. Sull'elemento soggettivo.
Va premesso che il Codice richiede un atteggiamento soggettivo differente in capo alle parti dell'atto oggetto della richiesta di revocatoria a seconda che quest'ultimo sia anteriore o successivo rispetto al sorgere del credito: nel primo caso occorre la dolosa preordinazione del debitore al fine di pregiudicarne il soddisfacimento
16 e la partecipazione del terzo a tale atteggiamento psicologico;
nel secondo caso è sufficiente la consapevolezza del pregiudizio.
4.2.1. L'anteriorità del credito. Parte Sul punto, si osserva che il credito nei confronti di deriva per dalla fideiussione del 15 CP_1 aprile 2010, per dalla fideiussione del 25 marzo 2010 e per Controparte_5
dalla fideiussione del 12 febbraio 2010. Pertanto, ogni istituto di credito vanta una Controparte_8 ragione creditoria anteriore all'atto di disposizione del febbraio 2011.
Per verificare l'anteriorità del credito rispetto all'atto di disposizione occorre infatti avere riguardo al momento in cui è sorto il credito nei confronti del debitore garantito.
Va dunque premesso che “in tema di azione revocatoria promossa dalla banca nei confronti del fideiussore, al fine di verificare l'anteriorità del credito per gli effetti di cui all'art. 2901 cod. civ., occorre fare riferimento al momento dell'accreditamento a favore del garantito e non a quello successivo dell'effettivo prelievo da parte dell'accreditato; infatti, l'azione revocatoria presuppone la sola esistenza del debito e non anche la concreta esigibilità, essendone consentito l'esperimento -in concorso con gli altri requisiti di legge - anche a garanzia di crediti condizionali, non scaduti o soltanto eventuali” (cfr. Cass. civ. Sez. III Ord., 18/04/2019, n. 10824, rv. 653586-01; Cass. civ. Sez. II, 25/01/2006, n. 1413, rv. 585770).
Tale principio può essere predicato in ordine a tutti i rapporti dedotti in giudizio, che si declinano nella messa a disposizione da parte della banca di denaro nei confronti di , attraverso contratti di conto corrente, Pt_4 anticipi ovvero contratti di finanziamento. Il credito della banca nasce, indipendentemente dall'effettivo utilizzo, con l'accreditamento del denaro, che risulta in tutti i casi che ci occupano antecedente al 16 febbraio
2011.
Quanto alla posizione del , l'anteriorità del credito emerge altresì dall'anteriorità del Controparte_8 decreto ingiuntivo che lo ha accertato.
4.2.2. Sull'atteggiamento soggettivo del debitore.
Passando all'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c., sussiste la consapevolezza della possibile lesione delle ragioni dei creditori per effetto dell'atto di disposizione.
A tal proposito, devono essere valorizzate le qualifiche soggettive della debitrice CP_1
Quest'ultima era infatti socia della società , per i cui debiti aveva prestato garanzia personale;
ha Pt_4 rivestito la carica di Consigliere Amministrativo della società, sino al momento della presentazione del ricorso per ammissione alla procedura di concordato preventivo, svolgendo anche le funzioni di liquidatrice;
è figlia di socio, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Liquidatore della stessa società. _21
Va, inoltre, aggiunto che soltanto un mese dopo al perfezionamento della compravendita oggetto della domanda revocatoria, in data 24 marzo 2011, la società debitrice avrebbe presentato ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e che in data 22 marzo 2011 avrebbe concluso un CP_1 ulteriore atto di disposizione con: cui assumeva sino alla concorrenza di euro 230.000,00 i debiti contratti da nei confronti della procedura di concordato preventivo, con espromissione del debitore originario, ex Pt_4 art. 1272 c.c.; vincolava ex art. 2645-ter, in favore di tutti i propri immobili restanti;
proponeva in Pt_4
17 modo irrevocabile ex art. 1329 c.c. ai creditori accertati nella procedura di cedere loro ex art. 1977 c.c. tutti i propri immobili residui.
Non vi è dubbio, perciò, che la fosse consapevole della propria situazione debitoria, in qualità di CP_1 garante della , al momento della stipulazione della compravendita, nonché di modificare, mediante Pt_4 tale atto, in pregiudizio ai creditori, l'assetto del proprio patrimonio, con l'alienazione dell'immobile contro la costituzione di un diritto di abitazione, non aggredibile, e di una somma di denaro.
Non ha alcuna influenza, invece, che gli istituti di credito non abbiano messo il garante al corrente dello stato di dissesto del debitore principale, in quanto, alla luce degli elementi indicati, è evidente che CP_1 ne fosse già a conoscenza e che, dunque, lo scopo dell'atto dispositivo fosse quello di impedire che i creditori potessero soddisfarsi sull'immobile in cui aveva stabilito la propria vita familiare, che ha alienato, conservando il diritto di abitarvi.
4.2.3. Sull'atteggiamento soggettivo del terzo contraente.
Anche per il terzo contraente occorre la conoscenza del pregiudizio alle ragioni dei creditori per effetto dell'atto di disposizione;
tale elemento psicologico può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni
(cfr. Cass. civ. Sez. III, 09/03/2006, n. 5105, rv. 588697).
La conoscenza di della lesione delle ragioni dei creditori si coglie nel rapporto di affinità con CP_2
l'acquirente, nonché nelle allegazioni delle parti convenute che, allo scopo di giustificare la causa dell'atto di alienazione con riserva di diritto di abitazione, hanno dichiarato che lo stesso era stato necessitato dalle esigenze della famiglia. In particolare, aveva manifestato la propria disponibilità ad aiutare la CP_2 nuora in difficoltà mediante un atto che avrebbe consentito a quest'ultima di ottenere la liquidità necessaria a mantenere la propria famiglia, conservando il diritto di vivere nella propria abitazione.
Da ciò è possibile desumere con ragionevole certezza che fosse a conoscenza delle esposizioni CP_2 debitorie della nuora e acquistando l'immobile intendesse ottenere il risultato di consentire alla stessa (e al figlio) di continuare a vivere nella casa di abitazione, sottraendola all'esecuzione dei creditori.
5. Conclusioni.
Ne discende che deve essere condannata a corrispondere ad e a CP_1 Parte_1 [...]
le somme di denaro accertate con la sentenza del 19 gennaio 2023, oltre a Controparte_5 interessi, e che l'atto impugnato deve essere dichiarato inefficace nei confronti di , Parte_1 [...]
e . Controparte_5 Controparte_8
6. Sulle spese. Parte Nell'ambito del rapporto processuale tra e le convenute, le spese devono essere poste a carico di queste ultime e si liquidano in euro 27.534,00, come di seguito calcolate, secondo quanto previsto dai parametri del
DM 55/2014 e ss.mm.ii., tenuto conto del cumulo della domanda di condanna e della domanda di revocatoria
(il cui valore è pari a quello del credito vantato, ex art. 5, co. 1, DM 55/2014): euro 5.136,00 per la fase introduttiva, euro 7.786,00 per la fase di studio, euro 22.872,00, per la fase di trattazione, nulla per la fase Parte decisoria, non avendo svolto attività processuale. Il tutto oltre ad esborsi per euro 2.265,10, IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari, come per legge.
18 Nell'ambito del rapporto processuale tra e le convenute, le spese si liquidano in euro 13.542,00 in CP_3 applicazione dei medesimi principi, per la sola fase decisoria, risalendo l'intervento al 15 ottobre 2021.
Nell'ambito del rapporto processuale tra e e le convenute, le spese TE CP_6 sono poste a carico di queste ultime, e si liquidano in euro 13.430,00, come da nota spese depositata il 15 ottobre 2021, in quanto tale importo è inferiore a quello liquidabile alla luce dei parametri medi previsti dalle tabelle allegate al DM 55/2014 e ss.mm.ii. per le cause di valore compreso tra euro 260.000,00 ed euro
520.000,00 (considerato il cumulo della domanda di condanna e di revocatoria): euro 3.544,00 per la fase di studio, euro 2.338,00 per la fase introduttiva, euro 10.411,00 per la fase di trattazione, euro 6.164,00 per la fase decisoria. Il tutto oltre ad esborsi, per euro 1.911,30, IVA, CPA e rimborso delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.
Nell'ambito del rapporto processuale tra e le convenute, le spese si liquidano in euro Controparte_8
7.015,00, calcolate come di seguito, avuto riguardo ai parametri previsti dal paragrafo 2 delle tabelle allegate al DM 55/2014 e ss.mm. per le cause di valore compreso tra euro 52.000,00 ed euro 260.000, con applicazione dei minimi per la fase istruttoria ed esclusione della fase decisoria, in quanto l'attività processuale successiva al deposito delle memorie istruttorie è stata svolta a vantaggio di un ente estinto e in mancanza di valido mandato difensivo da parte delle società incorporanti. Il tutto oltre ad esborsi (per euro 786,00), IVA, CPA e rimborso delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.
Gravano sulle convenute anche le spese di CTU, liquidate con separati provvedimenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa domanda, eccezione o istanza reietta, così provvede:
1. DICHIARA la contumacia degli EREDI DI;
CP_2
2. ON a versare a a somma di euro CP_1 Parte_1
1.661.252,31; Il tutto oltre ad interessi di mora dal 25 marzo 2011 al saldo;
3. ON a versare a la somma di euro CP_1 Controparte_5
146.590,20 in forza della fideiussione prestata per i debiti di oltre ad interessi di mora dal 20 Parte_4 maggio 2011 al saldo;
4. DICHIARA inefficace ex art. 2901 c.c. nei confronti di Parte_1
oggi TE Controparte_8 TE il contratto stipulato in data 16 febbraio 2011 (rogito notaio rep 7268 racc. 4140, registrato a Persona_1
Prato il 17 febbraio 2011 al n. 2282 e trascritto all' Organizzazione_2
di Prato il 17 febbraio 2011 ai nn. Reg. gen 1875 e Reg. Part. 1209, avente
[...] ad oggetto l'immobile per civile abitazione ubicato nel Comune di Prato, via dell'Alberaccio n. 218 angolo
Via Ugo Foscolo 1, identificato al Catasto fabbricati al foglio di mappa 43, particella 1511 sub. 502 e il locale ad uso autorimessa posto al piano seminterrato del fabbricato, identificato al Catasto fabbricati al foglio di mappa 43, particella 1511 sub. 70);
19
5. ON ed a rimborsare ad CP_1 _2 Parte_1 le spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 27.534,00, per onorari ed in euro
[...]
2.265,10, per esborsi;
il tutto oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari, come per legge;
6. ON ed a rimborsare ad le spese del presente CP_1 _2 CP_3 giudizio, che si liquidano in euro 13.542,00; il tutto oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari, come per legge;
7. ON ed a rimborsare a CP_1 _2 Controparte_5 oggi le spese del presente giudizio, che si
[...] TE liquidano in euro 13.430,00 per onorari ed in euro 1.911,30, per esborsi;
il tutto oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari, come per legge;
8. ON ed a rimborsare a , CP_1 _2 Controparte_8 oggi le spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 7.015,00. TE per onorari ed in euro 786,00 per esborsi;
il tutto oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari, come per legge;
9. PONE le spese di CTU, liquidate con separati provvedimenti, definitivamente a carico di ed CP_1
, con ON a rimborsare alle altre parti quanto eventualmente già versato _2
a tale titolo;
10. ORDINA al competente conservatore la trascrizione del presente provvedimento, con esenzione da ogni responsabilità.
Prato, 23/01/2024
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Compagna
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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