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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/03/2025, n. 3999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3999 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
II Sezione Lavoro e Previdenza
in persona del Giudice dott. Ermanno CAMBRIA, all'udienza del 31 marzo 2025, in esito alla Camera di Consiglio ha pronunciato, ai sensi dell'articolo 429, primo comma, prima parte, c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 971 del Ruolo Lavoro e Previdenza dell'anno 2025, promossa da:
, nato a [...] il [...] rappresentato e difeso, come da Parte_1
procura in calce al presente atto, dall'avv. V. DE MARTINO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, Via IV Novembre, 149.
-PARTE RICORRENTE-
C O N T R O
in persona del l.r. pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via CP_1
Cesare Beccaria, 29, presso l'Avvocatura metropolitana dell' , CP_2
rappresentata e difesa, per procura generale alle liti, dall'avv. M. MORELLI.
-PARTE CONVENUTA-
OGGETTO: pagamento da parte del Fondo di Garanzia.
CONCLUSIONI come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, il ricorrente evocava in giudizio l' esponendo: CP_1
- di aver presentato, in data 21 aprile 2023, istanza di ammissione al Fondo di
Garanzia, chiedendo il pagamento della somma di euro 16.717,50, a titolo di TFR maturato a carico della presso la quale aveva lavorato come CP_3
dipendente dal 22 dicembre 2018 fino al 19 marzo 2021 (somma peraltro comprensiva delle quote di TFR maturate alle dipendenze della GEST SRL e successivamente della GE. società succedute l'una all'altra e, infine, CP_4
quest'ultima a sua volta assorbita per cessione di azienda dalla senza CP_3
soluzione di continuità);
- di aver ricevuto peraltro dal Fondo, senza alcuna spiegazione, esclusivamente la minor somma di euro2541,83;
- che, avverso tale parziale pagamento, egli aveva proposto inutilmente ricorso amministrativo.
Tutto ciò premesso, concludeva il ricorrente per la condanna dell al CP_1
pagamento dell'intera somma a suo tempo richiesta.
Costituendosi in giudizio, l ribadiva la legittimità del proprio operato. CP_1
Non essendovi necessità di incombenti istruttori, all'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa come da presente motivazione e pedissequo dispositivo, di entrambi i quali si dava lettura in aula di udienza, nell'assenza delle parti. La domanda non è fondata e deve essere respinta per le seguenti ragioni:
I. l'importo di euro 16.717,50 non corrisponde a quanto maturato dal ricorrente a titolo di TFR (anche a voler considerare, in via di mera ipotesi, unitario il rapporto), né hanno alcun rilievo le circostanze dell'ammissione al passivo del fallimento anche di tale importo al titolo richiesto e del rilascio di CP_3
decreto ingiuntivo, per il medesimo importo, a carico della suddetta società, per la evidente inopponibilità di tali atti all terzo estraneo ai predetti CP_1
procedimenti. Infatti, dall'ultima busta paga rilasciata dalla al CP_3
ricorrente nel dicembre 2020 (doc. 7 fasc. conv.), si evince chiaramente che la somma in questione (indicata come “Retr. TFR”) non rappresenta affatto il TFR maturato (come intuitivamente si desume già solamente dall'ammontare della retribuzione dello che è di circa 1.287 euro mensili) bensì la Pt_1
retribuzione utile per il calcolo del TFR e che corrisponde alla somma degli emolumenti mensili percepiti, cosa che trova sostanziale conferma procedendo alla somma algebrica di tali emolumenti.
II. Il ricorrente non ha dato la prova, in questo giudizio, della sussistenza di una cessione di azienda tra GEST SRL e prima e poi tra quest'ultima e la CP_4
ma soltanto indizi parziali ed insufficienti. CP_3
Anche ammesso (per pura ed inconcessa ipotesi) che il doc. 4 prodotto da parte ricorrente (peraltro, senza data, senza indicazione del destinatario della dichiarazione, senza indicazione di specifici importi e sottoscritto con una sigla che potrebbe essere stata apposta da chiunque) possa convalidare la tesi dell'assunzione dell'obbligo di pagamento del TFR maturato in GEST da parte della GE. , nessun elemento di prova si rinviene in atti circa l'effettività dell'ulteriore passaggio da ovvero dell'assunzione di analoga CP_6 CP_3
obbligazione di pagamento da parte di quest'ultima. Come già osservato, nessuna rilevanza nei confronti dell' (nemmeno CP_1
sotto questo aspetto) possono avere il rilascio del decreto ingiuntivo a carico di ovvero l'ammissione al passivo fallimentare del credito del CP_3
ricorrente, in quanto res inter alios acta rispetto al Fondo gestito da CP_1
Per la stessa ragione, non può avere pregnante utilità il ricorso cautelare depositato dal fallimento contro tale (qualificato CP_3 Persona_1
dal curatore come “amministratore di fatto” della . Inoltre, in CP_3
disparte la circostanza che il ricorrente vorrebbe ricavare le presunte prove dei passaggi societari da dichiarazioni orali acquisite dal suddetto curatore del tutto al di fuori di regole processuali valide nei confronti dell deve aggiungersi CP_1
che, nella ricostruzione che si legge nel suddetto ricorso cautelare, si parla anche di un'altra società (VILLA SRL) che avrebbe stipulato un contratto di affitto di azienda con la senza alcuno specifico chiarimento o spiegazione di CP_3
come e quando tale società si inserisca eventualmente nella presunta catena di passaggi societari.
Da ultimo, ad abundatiam, si osserva (come esattamente rilevato dall'Istituto previdenziale) che dal CUD 2017 rilasciato al ricorrente dalla GEST
SRL (doc. 11 fasc. conv.) risulta pagata al medesimo la somma di euro 1.262,71 a titolo di TFR, per il periodo alle dipendenze di questa società: anche su tale fatto il ricorrente non fornisce alcuna spiegazione o chiarimento.
Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto per chiaro ed evidente difetto di prova e le spese regolate secondo soccombenza.
P.T.M.
-visti gli artt. 429, 442 e ss. c.p.c.;
-ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta;
-respinge il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare all' le spese del CP_1
grado, liquidate in complessivi euro 1.500,00= oltre spese forfettarie al 15% ed oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 31 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Ermanno CAMBRIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
II Sezione Lavoro e Previdenza
in persona del Giudice dott. Ermanno CAMBRIA, all'udienza del 31 marzo 2025, in esito alla Camera di Consiglio ha pronunciato, ai sensi dell'articolo 429, primo comma, prima parte, c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 971 del Ruolo Lavoro e Previdenza dell'anno 2025, promossa da:
, nato a [...] il [...] rappresentato e difeso, come da Parte_1
procura in calce al presente atto, dall'avv. V. DE MARTINO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, Via IV Novembre, 149.
-PARTE RICORRENTE-
C O N T R O
in persona del l.r. pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via CP_1
Cesare Beccaria, 29, presso l'Avvocatura metropolitana dell' , CP_2
rappresentata e difesa, per procura generale alle liti, dall'avv. M. MORELLI.
-PARTE CONVENUTA-
OGGETTO: pagamento da parte del Fondo di Garanzia.
CONCLUSIONI come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, il ricorrente evocava in giudizio l' esponendo: CP_1
- di aver presentato, in data 21 aprile 2023, istanza di ammissione al Fondo di
Garanzia, chiedendo il pagamento della somma di euro 16.717,50, a titolo di TFR maturato a carico della presso la quale aveva lavorato come CP_3
dipendente dal 22 dicembre 2018 fino al 19 marzo 2021 (somma peraltro comprensiva delle quote di TFR maturate alle dipendenze della GEST SRL e successivamente della GE. società succedute l'una all'altra e, infine, CP_4
quest'ultima a sua volta assorbita per cessione di azienda dalla senza CP_3
soluzione di continuità);
- di aver ricevuto peraltro dal Fondo, senza alcuna spiegazione, esclusivamente la minor somma di euro2541,83;
- che, avverso tale parziale pagamento, egli aveva proposto inutilmente ricorso amministrativo.
Tutto ciò premesso, concludeva il ricorrente per la condanna dell al CP_1
pagamento dell'intera somma a suo tempo richiesta.
Costituendosi in giudizio, l ribadiva la legittimità del proprio operato. CP_1
Non essendovi necessità di incombenti istruttori, all'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa come da presente motivazione e pedissequo dispositivo, di entrambi i quali si dava lettura in aula di udienza, nell'assenza delle parti. La domanda non è fondata e deve essere respinta per le seguenti ragioni:
I. l'importo di euro 16.717,50 non corrisponde a quanto maturato dal ricorrente a titolo di TFR (anche a voler considerare, in via di mera ipotesi, unitario il rapporto), né hanno alcun rilievo le circostanze dell'ammissione al passivo del fallimento anche di tale importo al titolo richiesto e del rilascio di CP_3
decreto ingiuntivo, per il medesimo importo, a carico della suddetta società, per la evidente inopponibilità di tali atti all terzo estraneo ai predetti CP_1
procedimenti. Infatti, dall'ultima busta paga rilasciata dalla al CP_3
ricorrente nel dicembre 2020 (doc. 7 fasc. conv.), si evince chiaramente che la somma in questione (indicata come “Retr. TFR”) non rappresenta affatto il TFR maturato (come intuitivamente si desume già solamente dall'ammontare della retribuzione dello che è di circa 1.287 euro mensili) bensì la Pt_1
retribuzione utile per il calcolo del TFR e che corrisponde alla somma degli emolumenti mensili percepiti, cosa che trova sostanziale conferma procedendo alla somma algebrica di tali emolumenti.
II. Il ricorrente non ha dato la prova, in questo giudizio, della sussistenza di una cessione di azienda tra GEST SRL e prima e poi tra quest'ultima e la CP_4
ma soltanto indizi parziali ed insufficienti. CP_3
Anche ammesso (per pura ed inconcessa ipotesi) che il doc. 4 prodotto da parte ricorrente (peraltro, senza data, senza indicazione del destinatario della dichiarazione, senza indicazione di specifici importi e sottoscritto con una sigla che potrebbe essere stata apposta da chiunque) possa convalidare la tesi dell'assunzione dell'obbligo di pagamento del TFR maturato in GEST da parte della GE. , nessun elemento di prova si rinviene in atti circa l'effettività dell'ulteriore passaggio da ovvero dell'assunzione di analoga CP_6 CP_3
obbligazione di pagamento da parte di quest'ultima. Come già osservato, nessuna rilevanza nei confronti dell' (nemmeno CP_1
sotto questo aspetto) possono avere il rilascio del decreto ingiuntivo a carico di ovvero l'ammissione al passivo fallimentare del credito del CP_3
ricorrente, in quanto res inter alios acta rispetto al Fondo gestito da CP_1
Per la stessa ragione, non può avere pregnante utilità il ricorso cautelare depositato dal fallimento contro tale (qualificato CP_3 Persona_1
dal curatore come “amministratore di fatto” della . Inoltre, in CP_3
disparte la circostanza che il ricorrente vorrebbe ricavare le presunte prove dei passaggi societari da dichiarazioni orali acquisite dal suddetto curatore del tutto al di fuori di regole processuali valide nei confronti dell deve aggiungersi CP_1
che, nella ricostruzione che si legge nel suddetto ricorso cautelare, si parla anche di un'altra società (VILLA SRL) che avrebbe stipulato un contratto di affitto di azienda con la senza alcuno specifico chiarimento o spiegazione di CP_3
come e quando tale società si inserisca eventualmente nella presunta catena di passaggi societari.
Da ultimo, ad abundatiam, si osserva (come esattamente rilevato dall'Istituto previdenziale) che dal CUD 2017 rilasciato al ricorrente dalla GEST
SRL (doc. 11 fasc. conv.) risulta pagata al medesimo la somma di euro 1.262,71 a titolo di TFR, per il periodo alle dipendenze di questa società: anche su tale fatto il ricorrente non fornisce alcuna spiegazione o chiarimento.
Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto per chiaro ed evidente difetto di prova e le spese regolate secondo soccombenza.
P.T.M.
-visti gli artt. 429, 442 e ss. c.p.c.;
-ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta;
-respinge il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare all' le spese del CP_1
grado, liquidate in complessivi euro 1.500,00= oltre spese forfettarie al 15% ed oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 31 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Ermanno CAMBRIA