Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/03/2025, n. 1384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1384 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G 795/2020
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 05/03/2025
Per la parte opponente è comparsa l'avv. PAOLA AIELLO per delega dell'avv. ANTONIO
FRANCESCO GALVAGNA;
Per la parte opposta è comparsa l'avv. SERENA SCIBONA per delega dell'avv.
ANTONELLA SCARDAVILLA;
Il Giudice visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa.
Gli avvocati precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti, alle note conclusive e ai verbali di causa;
l'avv. AIELLO ribadisce che la banca è decaduta dal diritto di procedere nei confronti dei convenuti avendo agito oltre il termine ex art. 1957 c.c., attesa la nullità della deroga contenuta nei contratti, anche ai sensi dell'art. 33, codice del consumo, e dell'art. 1469 c.c..
l'avv. SCIBONA eccepisce la tardività dell'eccezione di nullità ai sensi del codice del consumo;
esclude che gli opponenti possano essere considerati consumatori e si riporta alla visura camerale depositata;
in ordine alla decadenza si riporta alle argomentazioni esposte negli atti depositati.
L'avv. AIELLO contesta quanto sopra, ribadendo la qualità di consumatori degli opponenti, eccepisce la tardività della produzione documentale effettuata solo ieri;
in subordine chiede termine per controdedurre;
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo.
pagina 1 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Milena
Aucelluzzo, ha pronunciato, mediante pubblica lettura del dispositivo e dei motivi contestuali, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 795 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. C.F._2 Parte_3
) e (C.F. ), C.F._3 Parte_4 C.F._4 rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Francesco Galvagna per procura in atti
opponenti
e
(C.F. ) e, per essa Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F. , P.I. , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2 P.IVA_3 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Scardavilla per procura in atti opposta
Oggetto: contratti bancari.
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
pagina 2 di 13 Con atto di citazione notificato il 14.1.2020 Parte_1 Parte_2 [...]
e , tutti garanti della Link S.r.l., dichiarata fallita con sentenza Parte_3 Parte_4
n. 189/2013, emessa da questo Tribunale in data 31.10.2013, hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5976/2019, emesso il 3.12.2019, notificato il 6, l'11, il 13 dicembre 2019 e il 27.01.2020, con il quale è stato loro ingiunto di pagare, in solido, in favore di la somma di € 528.573,52, oltre interessi e spese della procedura, Controparte_1 per il mancato rimborso del mutuo fondiario di € 600.000,00 – concesso originariamente dal
Banco di Sicilia S.p.A.- in relazione al quale gli opponenti si erano costituiti garanti.
Gli opponenti hanno eccepito il mancato esperimento della procedura di mediazione, nonché il difetto di prova del credito azionato, ritenendo inidonea a tal fine la certificazione ex art. 50 TUB;
hanno eccepito la nullità delle fideiussioni per la contrarietà a buona fede della condotta tenuta dalla banca, volta a ad accrescere la garanzia del suo credito, e sottoscritte dagli opponenti in stato di necessità; hanno denunciato l'esistenza di quelle clausole censurate dalla Banca d'Italia nel provvedimento n. 55/2005 perché frutto di intese anticoncorrenziali.
Hanno chiesto, pertanto, la declaratoria di nullità delle fideiussioni.
Hanno, poi, eccepito la decadenza ex art. 1957 c.c., non avendo l'opposta dimostrato di essersi tempestivamente attivata nei confronti del debitore principale;
hanno dedotto la nullità del contratto di mutuo, per la mancata indicazione del tasso praticato, non risultando idonea l'indicazione del tasso nominale, in difetto dell'individuazione della modalità di calcolo degli interessi. Inoltre hanno lamentato l'illegittimità del piano di ammortamento c.d. alla francese e il superamento del tasso soglia.
Si è costituita in giudizio e, per essa, la procuratrice speciale Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione, previa concessione della provvisoria CP_2 esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
L'opposta ha rappresentato innanzitutto di avere già avviato il procedimento di mediazione;
ha dichiarato di avere dato prova del credito azionato mediante la documentazione depositata in atti. Ha escluso che la fideiussione endocontrattuale rilasciata da e Parte_2 [...]
a garanzia del mutuo fondiario potesse risultare nulla, non integrando una Parte_1
pagina 3 di 13 fideiussione omnibus e che due delle clausole sanzionate dalla Banca d'Italia non erano rinvenibili nelle fideiussioni oggetto di causa;
con riguardo all'art. 1957 c.c. ha affermato che era stata inserita una deroga, prevedendo il termine di trentasei mesi, difformemente da quanto previsto dallo schema ABI di cui sopra. Ha, comunque, escluso di avere violato il termine di cui all'art. 1957 c.c., avendo avanzato istanza di ammissione al passivo della società fallita il
4.4.2014, entro il predetto termine di trentasei mesi, decorrente dalla risoluzione del contratto di mutuo.
Ha ritenuto la configurabilità nel caso di specie di contratti autonomi di garanzia e non di fideiussione.
Ha affermato la legittimità del contratto di mutuo, escludendo l'esistenza di tassi usurari.
Depositato il verbale del tentativo di mediazione con esito negativo, e richiesti alle parti chiarimenti sulla produzione documentale, con ordinanza del 23.6.2021 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e all'udienza del 14.12.2021 sono stati assegnati i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c..
Con ordinanza del 7.10.2022 è stata rigettata la richiesta di CTU e la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 24.4.2023, poi differita all'udienza del
23.9.2024.
Nelle more la causa è stata riassegnata allo scrivente giudice, che doveva procedere alla riorganizzazione del ruolo, e all'udienza del 23.9.2024 la causa è stata rinviata, per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 5.3.2025, alla quale viene decisa.
L'opposizione è infondata.
Occorre, innanzitutto, rilevare che le fideiussioni oggetto di causa sono le seguenti: 1) fideiussione prevista nel contratto di mutuo fondiario dell'11 luglio 2007, stipulato tra Banco di Sicilia S.p.A. e Link S.r.l., rilasciata da e da fino alla Parte_2 Parte_1 concorrenza della somma di € 1.050.000,00; 2) fideiussione omnibus del 17.12.2010, rilasciata da fino alla concorrenza della somma di € 1.750.000,00, in continuità Parte_3 con la fideiussione resa con lettera del 19.10.2009 “il cui testo si intende sostituito dal presente”; 3) fideiussione omnibus del 17.12.2010 rilasciata da e Parte_2 Parte_1
pagina 4 di 13 fino alla concorrenza della somma di € 1.750.000,00, in continuità con la Parte_4 fideiussione resa con lettera del 19.10.2009 “il cui testo si intende sostituito dal presente”.
Orbene, viste le contestazioni mosse dall'opposta, occorre qualificare i contratti in esame.
Con il contratto autonomo di garanzia una parte si obbliga ad eseguire immediatamente (“a prima richiesta”) la prestazione del debitore, indipendentemente dall'esistenza, dalla validità
e/o efficacia del rapporto di base, e senza potere sollevare eccezioni di sorta (“senza eccezioni”), salvo la sola exceptio doli. Esso si caratterizza per l'assoluta mancanza di accessorietà rispetto al rapporto principale, a differenza di quanto accade con la fideiussione.
Mentre il fideiussore si obbliga direttamente ad adempiere (la Suprema Corte parla a tal riguardo di “vicario” del debitore garantito, cfr. Cass. civ., SS.UU., n. 3947 del 18/02/2010, nonché Cass. civ., sez. III, n. 12153 del 14/06/2016), il garante si obbliga piuttosto a tenere indenne il creditore dalla mancata prestazione del garantito, per qualsiasi ragione ciò avvenga.
È insegnamento consolidato in giurisprudenza quello per cui “L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale” (Cass. civ., SS.UU., n. 3947 del 18/02/2010; conf.:
Cass. civ., sez. III, n. 19736 del 27/09/2011; Cass. civ., sez. III, n. 10998 del 19/05/2011);
“Infatti la caratteristica fondamentale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è
l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, insito nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall'art. 1945 c.c.” (Cass. civ., SS.UU., n. 3947 del 18/02/2010, cit.).
Pertanto, per la configurabilità di un contratto autonomo di garanzia occorre espressamente l'inciso “senza eccezioni” (cfr. C. Cass., sez. III, 17.6.2013 n. 15108).
Ciò premesso, nei contratti oggetto di causa, all'art. 6, è previsto che: “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole…”, ma non vi sono riferimenti alla facoltà di non sollevare eccezioni, in ragione di ciò va esclusa la riconducibilità
pagina 5 di 13 degli stessi alla tipologia dei contratti autonomi di garanzia, risultando integrate delle vere e proprie fideiussioni.
Gli opponenti hanno lamentato la nullità di quelle clausole, contenute nelle fideiussioni, conformi allo schema ABI 2003, censurate dalla Banca d'Italia con il provvedimento n.
55/2005.
Ebbene, nella prima fideiussione rilasciata da e risultano inserite le clausole Pt_1 Per_1 in questione.
Tuttavia il mero inserimento di dette clausole non conduce – contrariamente a quanto asserito dagli opponenti - alla nullità dell'intero contratto, potendo trovare applicazione l'art. 1419 c.c. laddove l'assetto di interessi in gioco non venga pregiudicato da una pronuncia di nullità parziale, limitata alle clausole illegittime frutto di intese illecite (Cass. civ. n.
24044/2019).
Pertanto, la eventuale nullità non si estenderebbe all'intero contratto o alle fideiussioni successive.
Nel caso di specie, peraltro, le fideiussioni sono state rilasciate in data 11.7.2007 e, quindi, al di fuori dell'arco temporale (fino a maggio 2005) in cui è stata riscontrata l'intesa anticoncorrenziale da parte dell'ABI.
Com'è noto, la nullità parziale del contratto di fideiussione "a valle", dipendente da intesa restrittiva della concorrenza "a monte", è rilevabile d'ufficio a condizione che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione e la concreta ricaduta della nullità delle clausole conformi al modello ABI […] (C. Cass., n. 1851/2025).
Nel caso di specie gli opponenti non hanno fornito alcuna prova degli elementi idonei a fondare una conclusione di avvenuta consacrazione a valle, attraverso il contratto di mutuo in esame assistito dalle fideiussioni di cui si è detto, di un'intesa restrittiva della concorrenza a monte, cui abbia preso parte la banca mutuante. Dunque il motivo di opposizione sul punto va rigettato.
In merito alla deroga all'art. 1957 c.c. occorre richiamare il condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui: “La deroga all'art. 1957 cod. civ. non può ritenersi implicita
pagina 6 di 13 nell'inserimento, nella fideiussione, di una clausola di "pagamento a prima richiesta" o di altra equivalente, sia perché detta norma è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore, che prescinde dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale e può essere considerata meritevole di tutela anche nelle ipotesi in cui tale collegamento sia assente, sia perché, comunque, la presenza di una clausola siffatta non assume rilievo decisivo ai fini della qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di garanzia" o come "fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome) sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia infine a clausole, il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, (non all'esclusione, ma) a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957, ad esempio limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia, esonerando il creditore dall'onere di proporre azione giudiziaria. Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento a prima richiesta di per sè incompatibile con l'applicazione della citata norma codicistica, spetta al giudice di merito accertare, di volta in volta, la volontà in concreto manifestata dalle parti con la stipulazione della detta clausola” (Cass. civ. n. 10574/2003).
Ciò posto, nel caso di specie le fideiussioni recano l'indicazione di pagamento a prima richiesta e le parti hanno pattuito l'applicabilità dell'art. 1957 c.c. nel termine di 36 mesi.
Nell'ipotesi di fideiussione a prima richiesta la giurisprudenza di legittimità ritiene sufficiente la notifica di un atto stragiudiziale al fine di evitare la decadenza (segnatamente: “la suddetta decadenza può essere evitata dal creditore non solo iniziando l'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale, ma anche soltanto rivolgendo al fideiussore la richiesta di adempimento” Cass. civ. n.
13078/2008; Cass. civ. n. 22346/2017; Corte d'Appello di Milano, sentenza del 4.03.2021); secondo la giurisprudenza di legittimità: “il termine "istanza" si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato”
(Cass. civ. n. 1724/2016).
pagina 7 di 13 In applicazione dei principi riportati la presentazione da parte del creditore della domanda di insinuazione al passivo fallimentare nei confronti del debitore principale (Cass. civ. n.
8723/1994) ha escluso la decadenza ex art. 1957 c.c..
Peraltro, nel contratto di mutuo l'obbligazione è unica e il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, con la conseguenza che il termine di cui all'art. 1957 c.c. decorre dalla scadenza dell'ultima rata (Cass. civ. n. 2301/2004).
Nel caso in esame il contratto di mutuo dell'11 luglio 2007 prevede una durata ventennale con pagamento di 240 rate mensili e la richiesta stragiudiziale di adempimento risulta recapitata sia al debitore principale che ai fideiussori.
Inoltre, è stato osservato che in tema di efficacia della fideiussione, una volta scaduta l'obbligazione principale, ai fini della determinazione della tempestività della escussione della relativa garanzia, le norme dell'art.1957 cod.civ. possiedono carattere generale e derogabile, atteso che le parti possono derogare a tali previsioni fissando, come nella specie, un termine convenzionale esplicito per tale escussione decorso il quale la garanzia perderà la sua efficacia, la valutazione del carattere decadenziale di tale termine essendo peraltro insindacabile in sede di giudizio di legittimità (C. Cass., n. 2263/2006).
È noto al Tribunale l'indirizzo interpretativo recentemente sviluppatosi nella giurisprudenza di merito in virtù del quale è stata affermata la vessatorietà, ex art. 33, c. 1, cod. consumo, delle clausole di esclusione dell'applicazione del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c..
Tuttavia, nel caso di specie non si rinviene la vessatorietà denunciata dagli opponenti - la non può qualificarsi consumatrice - solo nelle note conclusive, in ragione del fatto Parte_3 che nelle fideiussioni del 17.12.2010 è stato indicato un termine diverso, di 36 mesi, e non l'esclusione di qualsivoglia termine.
Si è già menzionato l'orientamento che ritiene la derogabilità del termine ex art. 1957 c.c. e la previsione di un termine più lungo non può condurre alle medesime conclusioni cui si addiverrebbe per il caso di deroga assoluta del termine, ciò in quanto un termine, sebbene più lungo rispetto a quello legale, è stabilito.
Inoltre, occorre considerare che, sebbene nelle fideiussioni specifiche rilasciate da Pt_2
e nel contratto di mutuo del 11.7.2007 vi sia l'espressa deroga del termine di cui all'art. Pt_1
pagina 8 di 13 1957 c.c., tuttavia, le medesime e hanno poi rilasciato apposite fideiussioni, Pt_2 Pt_1 per un importo più elevato, in data 17.12.2010, contenenti il termine più lungo di trentasei mesi ex art. 1957 c.c., in relazione al quale si è già detto;
proprio l'avvenuto rilascio di dette successive fideiussioni, contenenti il termine di trentasei mesi, consente di ritenere superata la questione della specifica vessatorietà della predetta clausola di deroga all'art. 1957 c.c. contenuta nel contratto del 2007.
Gli opponenti, in maniera piuttosto generica, hanno poi lamentato l'indeterminatezza del tasso applicato nonché l'usurarietà dello stesso.
Ora, è noto che è onere di chi eccepisce in giudizio l'applicazione del tasso usurario, allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del c.d. tasso soglia (cfr. Cass.,
Sez. Un., 9941/2019), e “per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta” (Trib. Napoli, ord. 28/09/2020); ed ancora: “Nella fattispecie, parte opponente non ha specificamente contestato le pattuizioni contenute in contratto e il computo degli interessi applicati dalla società con raffronto al tasso soglia vigente al momento della stipula;
neppure ha prodotto una diversa ricostruzione dei rapporti contabili tra le parti eventualmente a mezzo di una verifica tecnica di parte. Rimangono assorbite e risultano inammissibili le ulteriori eccezioni tardivamente sollevate. Va, su tali basi, rigettata la domanda”
(cfr. Trib. Cosenza, sent. 234/2022).
La censura in esame, formulata genericamente, risulta comunque infondata.
Ai fini del superamento del limite oltre il quale deve ritenersi che gli interessi corrispettivi sono sicuramente usurari, si tiene conto del tasso medio (cd. T.E.G.M), aumentato della metà, in relazione agli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari per operazioni della stessa natura, secondo le rilevazioni relative alla categoria di riferimento effettuate trimestralmente dal Ministero del Tesoro e pubblicate nella G.U. per il periodo in esame.
Ebbene, dall'esame del d.m. di riferimento risulta che il tasso soglia applicabile è dell'8,37%, mentre il TAEG è del 6,414% e la misura degli interessi di mora è pari al TEG del 5.58% maggiorato del 40%, dunque il tasso soglia non risulta superato.
pagina 9 di 13 Deve, poi, escludersi, ai fini del tasso soglia la somma degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, tenuto conto del seguente, condiviso, principio: “ai fini dell'accertamento della usurarietà degli interessi pattuiti, in relazione al superamento delle soglie previste nei decreti emanati in attuazione della
l.n. 108 del 1996, non è corretto procedere alla cd. sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli moratori, ma occorre effettuare valutazioni separate, una relativa ai primi e una relativa ai secondi;
- pertanto, ove, come nel caso in esame, si assuma che l'interesse corrispettivo sia lecito e solo il calcolo degli interessi moratori convenuti comporti il superamento della soglia usuraria, solo questi ultimi saranno illeciti e non dovuti, mentre resta ferma la debenza degli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti ai sensi dell'art. 1224, primo comma, cod. civ.; - laddove, infatti, si affermasse che alla usurarietà della (sola) pattuizione relativa agli interessi moratori segua la non debenza(anche) degli interessi corrispettivi, si perverrebbe all'irragionevole conclusione di premiare il debitore inadempiente rispetto a colui che adempie ai suoi obblighi con puntualità, nonché a un generale pregiudizio all'intero ordinamento sezionale del credito (cui si assegna una funzione di interesse pubblico) e dello stesso principio generale di buona fede di cui all'art. 1375 cod. civ.; - da quanto precede discende che la questione prospettata dal ricorrente non è concludente ai fini dell'esame della domanda proposta dinanzi al giudice di merito, in quanto l'allegata usurarietà dei tassi moratori pattuiti - quand'anche sussistente - non è idonea a far sorgere il diritto di credito vantato alla restituzione degli interessi corrispettivi versati o, comunque, a determinare la non debenza di tali interessi (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 3 novembre 2023, n. 30581).
Gli opponenti hanno, inoltre, lamentato la illegittimità del piano di ammortamento alla francese, in ragione di una presunta applicazione di interessi anatocistici.
Occorre anzitutto rammentare che, con “piano di ammortamento alla francese” (ovvero “a rata costante”) si intende unicamente il piano che preveda rate di rimborso costanti nel tempo, ipotesi all'evidenza consentita solo in caso di mutui a tasso fisso;
tale espressione (e metodologia) viene tuttavia estesa anche ai mutui a tasso variabile, con la particolarità che il piano di ammortamento è simulatamente calcolato sulla base del tasso vigente alla data di stipulazione (come se dovesse rimanere costante) e ciò consente di individuare, in ciascuna rata, la quota di capitale in restituzione (tanto che a volte il piano di ammortamento in tali casi riguarda il solo capitale), potendosi poi conteggiare per ciascuna rata la quota di interessi, in pagina 10 di 13 base al tasso variabile, sul capitale via via residuo al netto delle restituzioni di capitale effettuato con le rate precedenti (ne conseguiranno rate non costanti nella loro entità; si veda
Tribunale di Milano, 05.05.2014).
In definitiva, tale forma di ammortamento prevede il pagamento di rate periodiche composte da una quota di capitale e una quota di interessi (calcolata sul capitale residuo), così che con il progredire dell'ammortamento la quota capitale cresce progressivamente, mentre quella per interessi è di entità sempre inferiore.
Secondo la giurisprudenza quasi unanime, seguita anche da questo Tribunale,
l'ammortamento alla francese deve considerarsi legittimo, in quanto deve escludersi che con la rata costante ed il rimborso graduale del capitale possa prodursi l'applicazione di interessi anatocistici. Infatti tale fenomeno di produzione di interessi composti, potenzialmente illegittimi, potrebbe sussistere soltanto se gli interessi maturati sul debito in un dato periodo si aggiungessero al capitale, mentre, in tale sistema di ammortamento, gli interessi relativi al periodo vengono calcolati solo sul capitale residuo e, alla scadenza della rata, gli accessori maturati sono pagati come quota accessori della rata di rimborso e non vengono capitalizzati
(ex multis, Corte d'appello Brescia, 06.11.2019, n. 1597).
Va, altresì, precisato che l'imputazione dei pagamenti prevalentemente in conto di interessi e solo in minima parte in conto capitale (nell'ammortamento alla francese, infatti, la quota capitale è nelle prime rate molto bassa e cresce col tempo) risulta assolutamente rispondente alla regola prevista nell'art. 1194 c.c. (cfr. Trib. Catania, 23.05.2022; Tribunale Lecce;
16.9.2014; Tribunale Siena, 11.7.2014; Tribunale Milano, 5.5.2014).
Dunque, l'utilizzo del piano di ammortamento alla francese non comporta l'automatica applicazione di interessi anatocistici ed un conseguente occultamento dei costi, giacché la quota di interessi di ogni rata è calcolata solo sul debito residuo in linea capitale (capitale originario meno l'importo pagato con la/e rata/e precedente/i).
Al riguardo, comunque, si riporta la recente pronuncia della Suprema Corte, a Sezioni Unite
(n. 15132/2024), che ha richiamato il precedente secondo cui non può ritenersi sufficientemente specifica la censura sollevata denunciando soltanto, e del tutto astrattamente, la pretesa realizzazione, mediante
pagina 11 di 13 l'utilizzo del sistema di ammortamento cd. “alla francese”, di un risultato anatocistico, senza che tale asserzione sia accompagnata da specifiche deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare l'avvenuta concreta produzione, nella specie, di un tale risultato (C. Cass., n. 13144/2023).
Va pertanto rigettato il motivo di opposizione in esame.
Risulta tardiva, dunque inammissibile, la doglianza concernente l'indeterminatezza del tasso collegato al parametro euribor, formulata dagli opponenti per la prima volta nelle note conclusive depositate il 7.2.2025. Analogamente tardiva è la produzione documentale dell'opposta effettuata il 4.3.2025.
A questo punto deve rilevarsi come il credito azionato dall'opposta risulti provato, rigettando il relativo motivo di opposizione proposto dagli opponenti.
L'opposta ha, infatti, prodotto in giudizio la documentazione attestante la conclusione del contratto di mutuo, che indica i tassi di interesse e le spese applicate (artt. 3 e 4, oltre allegato
“C”). Risulta inconducente la doglianza relativa alla mancata produzione degli estratti conto integrali, trattandosi di mutuo fondiario.
Peraltro, con la proposizione dell'opposizione si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e responsabilità contrattuale, per cui, in caso di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrarne l'assenza o la non imputabilità.
L'opposta ha prodotto in giudizio le fideiussioni, nonché il contratto di mutuo stipulato con la società debitrice principale, contenente le relative condizioni economiche, il documento ex art. 50 TUB, le lettere di costituzione in mora e la tempestiva domanda di ammissione al passivo del fallimento della debitrice principale.
Dunque ha prodotto i titoli azionati;
per converso, gli opponenti non hanno allegato e provato fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione, ovvero l'adempimento o il loro inadempimento incolpevole.
Le considerazioni esposte conducono, quindi, al rigetto dell'opposizione e alla conferma del decreto ingiuntivo, già esecutivo.
pagina 12 di 13 Le spese di lite seguono la soccombenza, conseguentemente gli opponenti in solido vanno condannati al pagamento di dette spese, liquidate ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo
D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, in considerazione del valore della controversia
(scaglione fino a € 1.000.000,00) nel seguente modo: € 2.500,00 per la fase di studio, € 1.700,00 per la fase introduttiva, € 7.000,00 per la fase istruttoria, € 4.500,00 per la fase decisionale, con un compenso di € 15.700,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 795/2020 R.G., vertente tra e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
(opponenti) e e, per essa, la procuratrice speciale Controparte_1 CP_2 in persona del legale rappresentante pro tempore (opposta), rigettata e disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 5976/2019;
- Condanna gli opponenti, in solido, al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, liquidate in € 15.700,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania il 05/03/2025.
Il Giudice
Milena Aucelluzzo
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