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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 19/06/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 854/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
CONTENZIOSO CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente dott. Giulio Bovicelli Giudice relatore dott.ssa Marina Massi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 854/2024 tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. DE FRANCO ROSSELLA
RICORRENTE
e
(C.F. Controparte_1
) C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: “Separazione giudiziale con contestuale domanda di divorzio”
CONCLUSIONI
All'udienza del 12/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte, parte ricorrente ha concluso riportandosi integralmente al proprio ricorso introduttivo:
“CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale adito voglia a) autorizzare i coniugi a vivere separati
e pronunciare la separazione personale dei coniugi;
b) stante l'autosufficienza
pagina 1 di 5 economica di entrambi i coniugi nulla disporre in ordine al mantenimento dei coniugi;
c) disporre che la casa coniugale, sita in Follonica, via Del Lago Maggiore, 12, resti nella disponibilità esclusiva della Sig.ra legittima proprietaria Parte_1
(moglie/ricorrente) ; d) trascorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1 dicembre
1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, rimettere la causa sul ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice Relatore, espletato il tentativo di riconciliazione, in caso di fallimento, disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere.
PRONUNCIARE sentenza di scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni della separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
Vinte le spese di giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.49 c.p.c., iscritto a ruolo in data 25/05/2024,
[...]
a domandato la separazione personale dal marito e, cumulativamente, lo Pt_1 scioglimento del matrimonio, senza proporre ulteriori domande.
La ha dedotto di aver contratto matrimonio civile con Pt_1 [...]
, a Il Cairo (Egitto), in data 21/05/2006, trascritto nei Controparte_1 registri dello stato civile del Comune di (Serie C, Persona_1
Parte II, atto n. 8, anno 2006), e che dall'unione della coppia non sono nati i figli.
A fondamento del ricorso, la ricorrente ha dichiarato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era venuta meno a causa dei comportamenti lesivi degli obblighi matrimoniali perpetrati dal marito, il quale “si è progressivamente allontanato dalla coniuge, trascorrendo lunghi periodi fuori dall'ambiente familiare senza che alla ricorrente venga data alcuna informazione circa il luogo in cui il marito si trovi o circa il tempo che intenda trattenersi” (cfr. pag. 2, ricorso introduttivo). non s'è costituito in giudizio, nonostante la Controparte_1 regolare notifica nei suoi confronti (effettuata ex art. 140 c.p.c. presso la casa comunale di residenza del resistente, come da certificato depositato da parte ricorrente); pertanto,
pagina 2 di 5 con ordinanza del 30/04/2025, è stata dichiarata la contumacia del resistente non comparso.
All'udienza del 12/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
***********
1) La separazione giudiziale
La domanda di separazione personale dev'essere accolta.
Sussistono, invero, i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c. I fatti allegati dalla parte ricorrente, confermati dall'assenza del resistente nella presente procedura, avendo scelto di restare contumace, rendono evidente una tale disaffezione al matrimonio da reputarsi incompatibile con la prosecuzione della convivenza tra le parti.
Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale di e Parte_1 [...]
ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di Controparte_1 procedere all'annotazione della presente sentenza.
In assenza di figli alcuna statuizione sulla casa familiare può essere adottata da questo
Tribunale.
Come noto, infatti, “l'assegnazione della casa coniugale … postula l'affidamento dei figli minori o la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti, mentre ogni questione relativa al diritto di proprietà di uno dei coniugi o al diritto di abitazione sull'immobile esula dalla competenza funzionale del giudice della separazione e va proposta con il giudizio di cognizione ordinaria” (cfr. Cass. Civ. Sez.
I, 1.08.2013, n. 18440).
2) Le spese di lite.
Attesa la natura del giudizio e l'interesse comune delle parti alla pronuncia sullo status, si giustifica, attesa la contumacia del resistente, la dichiarazione di irripetibilità delle spese di lite di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi Parte_1
, che hanno contratto matrimonio Controparte_1 CP_1
pagina 3 di 5 il 21/05/2006, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Persona_1
(Serie C, Parte II, atto n. 8, anno 2006);
[...]
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune suddetto di annotare questa sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
DICHIARA IRRIPETIBILI le spese di lite di parte ricorrente;
RIMETTE la causa sul ruolo del giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio e la pronuncia divorzile, come da contestuale, separata ordinanza.
Si comunichi.
Così deciso in Grosseto, nella Camera di Consiglio del 10.6.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo
pagina 4 di 5
R.G. n. 854/2024
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso civile
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente dott. Giulio Bovicelli Giudice rel. dott.ssa Marina Massi Giudice ha pronunziato la seguente
ORDINANZA rilevato che il Tribunale ha pronunciato in data odierna sentenza di separazione personale e che la controversia deve proseguire per la pronuncia della sentenza di divorzio, in quanto il ricorso è svolto ai sensi degli artt. 473bis.49 c.p.c.; rilevato che la causa deve essere rimessa in istruttoria;
ritenuto che
la nuova udienza debba essere fissata dopo il decorso del termine di dodici mesi per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3 co. 1 n. 2 lett. b) Legge n.
878/1970 s.m.i., il quale decorre dalla data di comparizione dei coniugi alla prima udienza per la separazione personale (udienza del 01/10/2024, sostituita dal deposito di note scritte);
P.Q.M.
FISSA l'udienza del 2 dicembre 2025, ore 9.00, per la prosecuzione del giudizio.
Si comunichi.
Così deciso in Grosseto, nella Camera di Consiglio del 10.6.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
CONTENZIOSO CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente dott. Giulio Bovicelli Giudice relatore dott.ssa Marina Massi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 854/2024 tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. DE FRANCO ROSSELLA
RICORRENTE
e
(C.F. Controparte_1
) C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: “Separazione giudiziale con contestuale domanda di divorzio”
CONCLUSIONI
All'udienza del 12/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte, parte ricorrente ha concluso riportandosi integralmente al proprio ricorso introduttivo:
“CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale adito voglia a) autorizzare i coniugi a vivere separati
e pronunciare la separazione personale dei coniugi;
b) stante l'autosufficienza
pagina 1 di 5 economica di entrambi i coniugi nulla disporre in ordine al mantenimento dei coniugi;
c) disporre che la casa coniugale, sita in Follonica, via Del Lago Maggiore, 12, resti nella disponibilità esclusiva della Sig.ra legittima proprietaria Parte_1
(moglie/ricorrente) ; d) trascorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1 dicembre
1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, rimettere la causa sul ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice Relatore, espletato il tentativo di riconciliazione, in caso di fallimento, disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere.
PRONUNCIARE sentenza di scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni della separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
Vinte le spese di giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.49 c.p.c., iscritto a ruolo in data 25/05/2024,
[...]
a domandato la separazione personale dal marito e, cumulativamente, lo Pt_1 scioglimento del matrimonio, senza proporre ulteriori domande.
La ha dedotto di aver contratto matrimonio civile con Pt_1 [...]
, a Il Cairo (Egitto), in data 21/05/2006, trascritto nei Controparte_1 registri dello stato civile del Comune di (Serie C, Persona_1
Parte II, atto n. 8, anno 2006), e che dall'unione della coppia non sono nati i figli.
A fondamento del ricorso, la ricorrente ha dichiarato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era venuta meno a causa dei comportamenti lesivi degli obblighi matrimoniali perpetrati dal marito, il quale “si è progressivamente allontanato dalla coniuge, trascorrendo lunghi periodi fuori dall'ambiente familiare senza che alla ricorrente venga data alcuna informazione circa il luogo in cui il marito si trovi o circa il tempo che intenda trattenersi” (cfr. pag. 2, ricorso introduttivo). non s'è costituito in giudizio, nonostante la Controparte_1 regolare notifica nei suoi confronti (effettuata ex art. 140 c.p.c. presso la casa comunale di residenza del resistente, come da certificato depositato da parte ricorrente); pertanto,
pagina 2 di 5 con ordinanza del 30/04/2025, è stata dichiarata la contumacia del resistente non comparso.
All'udienza del 12/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
***********
1) La separazione giudiziale
La domanda di separazione personale dev'essere accolta.
Sussistono, invero, i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c. I fatti allegati dalla parte ricorrente, confermati dall'assenza del resistente nella presente procedura, avendo scelto di restare contumace, rendono evidente una tale disaffezione al matrimonio da reputarsi incompatibile con la prosecuzione della convivenza tra le parti.
Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale di e Parte_1 [...]
ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di Controparte_1 procedere all'annotazione della presente sentenza.
In assenza di figli alcuna statuizione sulla casa familiare può essere adottata da questo
Tribunale.
Come noto, infatti, “l'assegnazione della casa coniugale … postula l'affidamento dei figli minori o la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti, mentre ogni questione relativa al diritto di proprietà di uno dei coniugi o al diritto di abitazione sull'immobile esula dalla competenza funzionale del giudice della separazione e va proposta con il giudizio di cognizione ordinaria” (cfr. Cass. Civ. Sez.
I, 1.08.2013, n. 18440).
2) Le spese di lite.
Attesa la natura del giudizio e l'interesse comune delle parti alla pronuncia sullo status, si giustifica, attesa la contumacia del resistente, la dichiarazione di irripetibilità delle spese di lite di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi Parte_1
, che hanno contratto matrimonio Controparte_1 CP_1
pagina 3 di 5 il 21/05/2006, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Persona_1
(Serie C, Parte II, atto n. 8, anno 2006);
[...]
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune suddetto di annotare questa sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
DICHIARA IRRIPETIBILI le spese di lite di parte ricorrente;
RIMETTE la causa sul ruolo del giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio e la pronuncia divorzile, come da contestuale, separata ordinanza.
Si comunichi.
Così deciso in Grosseto, nella Camera di Consiglio del 10.6.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo
pagina 4 di 5
R.G. n. 854/2024
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso civile
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente dott. Giulio Bovicelli Giudice rel. dott.ssa Marina Massi Giudice ha pronunziato la seguente
ORDINANZA rilevato che il Tribunale ha pronunciato in data odierna sentenza di separazione personale e che la controversia deve proseguire per la pronuncia della sentenza di divorzio, in quanto il ricorso è svolto ai sensi degli artt. 473bis.49 c.p.c.; rilevato che la causa deve essere rimessa in istruttoria;
ritenuto che
la nuova udienza debba essere fissata dopo il decorso del termine di dodici mesi per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3 co. 1 n. 2 lett. b) Legge n.
878/1970 s.m.i., il quale decorre dalla data di comparizione dei coniugi alla prima udienza per la separazione personale (udienza del 01/10/2024, sostituita dal deposito di note scritte);
P.Q.M.
FISSA l'udienza del 2 dicembre 2025, ore 9.00, per la prosecuzione del giudizio.
Si comunichi.
Così deciso in Grosseto, nella Camera di Consiglio del 10.6.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo
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