Articolo 1977 del Codice civile
Articolo 1976Articolo 1938
Versione
19 aprile 1942
Art. 1977.

(Nozione).

La cessione dei beni ai creditori e' il contratto col quale il debitore incarica i suoi creditori o alcuni di essi di liquidare tutte o alcune sue attivita' e di ripartirne tra loro il ricavato in soddisfacimento dei loro crediti.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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