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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/04/2025, n. 3034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3034 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 13697/2023 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI CAUSA
Nel procedimento promosso da
, Parte_1
RICORRENTE
nei confronti di
, , Controparte_1 Controparte_2
RESISTENTE
Oggi 09/04/2025 sino ad ore 14.50 innanzi alla dott.ssa Francesca Maria Ferruta, nessuno compare
(si dà atto del fatto che in atti vi è rinuncia dei Procuratori delle Parti a presenziare alla lettura della
Sentenza).
Il Giudice ai sensi dell'art. 429 c.p.c., pronuncia l'allegata Sentenza.
Il Giudice dott.ssa Francesca Maria Ferruta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Francesca Maria Ferruta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 13697/2023 R.G. promossa dalla
NO ( ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Rosaria LIMONCIELLO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Assago via Roma nr. 2/I;
PARTE
OPPONENTE
Contro i
IGi (C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Bruno
[...] C.F._3
NOVELLI, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Tivoli via
Antonio Del Re nr. 47;
PARE OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a Decreto Ingiuntivo. CONCLUSIONI: come da atti introduttivi (da intendersi qui trascritti nella parte contenente le conclusioni).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, rivisto il processo verbale della udienza in data 19.9.2023, le Ordinanza riservate emesse in data 18.12.2023 - con le quali veniva disposta: la sospensione della provvisoria esecuzione dello opposto Decreto Ingiuntivo;
la conversione del rito da ordinario a locatizio, con concessione dei termini intermedi per il deposito delle memorie integrative, e fissato il termine entro il quale promuovere la Mediazione obbligatoria -, il processo verbale della udienza in data 16.4.2024, l' Ordinanza riservata emessa in data 31.7.2024, il processo verbale dell' udienza in data
27.11.2024 e l' Ordinanza riservata emessa in data 31.3.2024, osserva:
la NO ha proposto opposizione avverso il Decreto Parte_1
Ingiuntivo n. 217/2023- R.G. nr. 42392/2022- Rep. nr. 176/2023 del 3.1.2023, emesso dal Tribunale di Milano (Giudice Dr Roberta Sperati) in data 3.1.2023, su ricorso del 11.11.2022 dei IGi e Controparte_1 Controparte_2
per il pagamento della somma di € 2.280,00, importo richiesto a titolo di restituzione del deposito cauzionale versato dalle parti conduttrici in forza dei
Contratti di Locazione, ad suo abitativo, aventi ad oggetto l'appartamento sito in
Milano, via Polesine nr. 23 (quarto piano) stipulati con la stessa - in particolare: in data 1.10.2015 con la NO e con il IG (persona estranea CP_1 CP_3
al presente giudizio); in data 1.7.2018 con il IG , Controparte_2
subentrato al IG -; CP_3
l'opponente ha eccepito (in estrema sintesi) di aver trattenuto il deposito cauzionale posto che, all'atto della riconsegna del bene immobile ed in data immediatamente successiva, venivano riscontrati numerosi danni, come da contestazioni scritte in atti, ragione per cui la stessa comunicava ai conduttori che avrebbe trattenuto interamente il deposito cauzionale e richiesto il versamento dello ulteriore importo di Euro 1.358,05, pari alla differenza tra il deposito cauzionale ed i costi sostenuti per il ripristino dei danni, quantificati in Euro 3.638,05 complessivi;
la parte opposta costituendosi ha replicato (in estrema sintesi) che nel verbale di rilascio del bene immobile, redatto in data 1.5.2022, all'esito di un rapporto di locazione di lunga durata, non si evidenziavano danni di rilevante entità riportati dal bene immobile e che quelli risultanti da tale documento dovevano dirsi dovuti a vetustà, ragione per cui il conduttore non doveva risponderne, ai sensi dell'art. 1590 terzo comma C.C.; che, in ogni caso, la NO non aveva accettato la Parte_1
proposta di trattenere solo parte del deposito cauzionale, restituendo alle parti conduttrici l'importo di Euro 2.000,00;
all'esito della discussione finale, è stata fissata udienza in data odierna per la lettura della Sentenza.
Ritenuto in diritto:
in via preliminare, di non dover rimettere la causa in istruttoria, essendo la stessa matura per la decisione;
che sono documentalmente provate le seguenti circostanze:
che l'unità immobiliare venne consegnata in buono stato locativo ed idonea all'uso convenuto, come risulta dalle clausole nr. 7 dei contratti di locazione prodotti in atti, sottoscritti dalle parti conduttrici dopo aver dato di aver visitato l'unità immobiliare;
che le parti conduttrici avevano assunto l'impegno di restituire l'unità immobiliare al termine della locazione nello stato in cui gli era stata consegnata, salvo il normale deperimento d'uso;
che il bene immobile, all'atto del rilascio, avvenuto in data 1.5.2022, fosse pulito, imbiancato, dotato della caldaia di pertinenza, mentre il forno e la zanzariera della camera da letto matrimoniale fossero da riparare;
che, a seguito dei danni da ultimo menzionati, attestati dal verbale di rilascio sottoscritto dalla “proprietà” e dagli “inquilini”, fu necessario acquistare un nuovo forno elettrico, installarlo e collaudarlo, previa rimozione e smaltimento di quello rotto, e far installare una nuova zanzariera nella camera da letto matrimoniale;
inoltre, a seguito del sopralluogo esperiti presso l'appartamento nel mese di maggio
2022, in epoca immediatamente successa al rilascio, da parte della NO _4
, delegata dalla proprieà alla gestione del rapporto di locazione, è emersa la
[...]
necessità di sostituire un climatizzatore, non più funzionante, e la lavastoviglie, non più funzionante e non più riparabile.
Tali danni non possono dirsi essere derivati da normale deperimento d'uso.
I costi sostenuti dall' opponente, in relazione ai sopra citati attestati danni, sono provati dai seguenti documenti prodotti, ovvero:
dalla fattura nr. 44/E del 31.5.2022 di B/s Best Seller S.a.s., relativa al forno elettrico, dell' importo di Euro 349,00;
dalla fattura nr. 1241/22 del 3.8.2022, relativa alla zanzariera, dell' importo di Euro
378,20;
dalla fattura nr. 80/2 del 24.5.2022, relativa fornitura ed alla istallazione di un nuovo condizionatore, dello importo di Euro 1960,75;
dalla ricevuta datata 18.5.2022, relativa all'acquisto di una nuova lavastoviglie, dello importo di Euro 364,90.
Alla luce di quanto sopra, i IGi e devono essere CP_1 CP_2
condannati a risarcire il danno a controparte per l'importo complessivo di Euro
3.052,85.
Essi, pertanto, non hanno diritto alla restituzione della cauzione (ovvero alla restituzione dello importo di Euro 2.280,00), ancora detenuta dalla NO
, e, pertanto, il Decreto Ingiuntivo opposto deve essere revocato. Parte_1 Inoltre, operata la compensazione tra l'importo dei danni da risarcire e quello della cauzione ancora trattenuta dalla locatrice, essi devono essere condannati a corrispondere a quest'ultima la somma di Euro 772,80, oltre agli interessi, dal dovuto al saldo.
Stante la soccombenza, le spese di lite sono poste a carico della parte opposta, nella misura liquidata in dispositivo, secondo la vigente tariffa professionale (D.M.
147/2022), tenuto conto del valore e della complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, in contraddittorio della parte opposta, così provvede:
-accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il Decreto Ingiuntivo Decreto
Ingiuntivo n. 217/2023- R.G. nr. 42392/2022- Rep. nr. 176/2023 del 3.1.2023, emesso dal Tribunale di Milano (Giudice Dr Roberta Sperati) in data 3.1.2023;
- accertare e dichiara che la NO ed il IG Controparte_1 [...]
sono debitori del complessivo importo di Euro 3.052,85 nei Controparte_2
confronti della NO per le causali di cui in parte Parte_1
motiva, al lordo dello importo di Euro 2.280,00 già trattenuto da quest' ultima, ragione per cui essi devono essere condannati in solido a versare l'importo di Euro
772,85, oltre agli interessi, dal dovuto al saldo, alla medesima parte;
-condanna in solido la NO ed il IG Controparte_1 Controparte_2
al pagamento delle spese di lite nei confronti della NO
[...] Parte_1
, spese liquidate in Euro 2.626,00 per compensi ed in Euro 125,00 per
[...]
esborsi, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. in base alle aliquote di legge.
Milano, così deciso in data 9.4.2025
Il Giudice Dott.ssa Francesca Maria Ferruta