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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 22/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1326/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Marcheggiani
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18/09/2024 svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di opposizione ex art. 1 comma 51 e segg. L. 28 giugno 2012 n. 92 promosso da:
c.f. ), corrente in Campli (TE) alla S.S. 81 km. 25,800 CP_1 P.IVA_1
s.n., in persona dell'amministratore e legale rappresentante p.t. Sig. CP_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Stramenga (c.f.
[...]
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pescara alla C.F._1
Via Cesare Battisti 89, in forza di mandato in atti con disponibilità a ricevere comunicazioni a mezzo fax al n. 085 62906 o posta elettronica certificata all'indirizzo
Email_1
OPPONENTE
Contro
(Cod. Fisc. ), nato a [...] il Controparte_3 C.F._2
25.06.1976, residente in [...]del Tronto (TE) alla F.ne Rocche, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti dall'Avv. Carlo Scarpantoni (Cod. Fisc.
) congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Luca Scarpantoni C.F._3
(Cod. Fisc. ) e all'Avv. Claudia Scarpantoni (Cod. Fisc. C.F._4
) ed elettivamente domiciliato in Teramo alla Via Torre Bruciata C.F._5
n. 17/21 presso e nello studio dei suoi procuratori;
si indicano di seguito il numero di telefax e l'indirizzo di posta pec presso cui i procuratori intendono ricevere gli avvisi e i provvedimenti prescritti dalla normativa codicistica: P.IVA_2
Email_2 Email_3 Email_4
1 di 12 OPPOSTO
CONCLUSIONI
Parte opponente: “Nel merito: per la causali tutte sopra dedotte, in riforma dell'opposta ordinanza, rigettare ogni domanda formulata dal ricorrente con il ricorso ex art. 1 comma 48 L. 92/2012 del 23.08.2022, perché infondata in fatto ed in diritto e quindi dichiarare legittimo il licenziamento intimato al Sig. di cui Controparte_3 in atti. Con vittoria delle spese e competenze di entrambe le fasi del presente giudizio”.
Parte opposta: “In via principale, respingere l'opposizione spiegata dalla e, CP_1 per l'effetto, confermare integralmente l'Ordinanza emessa il 23 Giugno 2023; In via subordinata e condizionata, accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo non avendo la società datrice soppresso il posto di lavoro del dipendente;
Accertare e dichiarare, in subordine, l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo sia per violazione del procedimento delineato dall'art. 7 comma 2 L. 604/1966 sia per omessa osservanza degli obblighi di correttezza e buona fede necessari per l'individuazione del lavoratore fungibile da estromettere in ipotesi di licenziamento per riduzione di personale;
In ogni caso, accertare la violazione dell'obbligo di repêchage senza in alcun modo proporre al lavoratore l'adibizione a diverse mansioni anche se inferiori;
Ordinare la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro;
Condannare la società convenuta al reinserimento lavorativo del ricorrente e al pagamento di tutte le mensilità dovute dal licenziamento illegittimo alla reintegra oltre rivalutazione ed interessi;
Condannare la società a versare i contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorate degli interessi nella misura legale;
In via subordinata e nell'ipotesi di inapplicabilità dell'istituto della reintegrazione e/o del pagamento delle retribuzioni maturate medio tempore, condannare la società datrice, previa declaratoria di illegittimità del licenziamento, alla corresponsione in favore della ricorrente di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto o di quella inferiore ritenuta di giustizia;
Condannare la società datrice al pagamento di interessi e rivalutazione sulle somme liquidate;
Con vittoria di spese, onorari e competenze da distrarsi direttamente ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex articolo 1 comma 51 della legge n. 92 del 2012 depositato in data
28.07.2023 la società ha proposto opposizione avverso l'ordinanza emessa CP_1
in data 28.06.2023 a definizione della fase sommaria, con cui il Tribunale ha accolto il ricorso proposto dal lavoratore dichiarando la illegittimità del licenziamento per insussistenza del giustificato motivo oggettivo posto a fondamento dello stesso e, per l'effetto, ha disposto la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e la condanna della società datrice al pagamento dell'indennità risarcitoria nella misura pari alle
2 di 12 retribuzioni maturate dal licenziamento alla reintegrazione e, comunque, sino al limite di 12 mensilità di retribuzione.
A sostegno dell'opposizione ha censurato la predetta ordinanza per non avere il giudice correttamente valutato le risultanze istruttorie raccolte nella prima fase, dalle quali emergerebbe la sussistenza dell'operata riorganizzazione aziendale e ne ha contestato, dunque, la motivazione chiedendone la riforma con rigetto del ricorso di impugnativa del licenziamento.
Si è costituito nel giudizio di opposizione il lavoratore, condividendo in toto il
Parte_ contenuto dell'ordinanza opposta circa la valutazione di insussistenza del e lamentando, al contempo, il mancato accoglimento dei primi due motivi di impugnazione del licenziamento relativi, il primo, alla violazione da parte dell'azienda del principio di immodificabilità delle ragioni di recesso e, il secondo, alla violazione del principio di specificità dei motivi, riproponendoli anche nella presente fase.
Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale (limitata alle circostanze fattuali nuove rispetto a quelle già assunte in sede sommaria) ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del
18.09.2024 svoltasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositato le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
***
L'opposizione merita accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
Preliminarmente, per ragioni di antecedenza logica rispetto al merito della controversia, occorre esaminare i riproposti motivi di impugnativa del licenziamento oggetto di mancato accoglimento nella fase sommaria - e relativi, il primo, alla violazione da parte dell'azienda del principio di immodificabilità delle ragioni di recesso e, il secondo, alla violazione del principio di specificità dei motivi- rispetto ai quali si ritiene di poter richiamare integralmente il contenuto della motivazione di cui all'ordinanza opposta, non sussistendo valide ragioni di modifica della stessa: “Non merita accoglimento, nel merito, il primo motivo di impugnazione con il quale il ricorrente contesta la violazione dell'art. 7 della legge n.604 del 1966 in relazione all'art. 2 comma 2 della legge n. 604/1966 per avere la società, in sede conciliativa,
3 di 12 modificato i motivi posti alla base del licenziamento adducendo quale ragione non già la soppressione del posto di lavoro per riorganizzazione del processo produttivo
(contenuta nelle lettere di licenziamento) ma la riduzione del personale dovuta alla crisi aziendale indotta dalla pandemia da COVI.D – 19.
La doglianza è infondata per un duplice ordine di ragioni.
In primo luogo, va osservato che il principio di immodificabilità dei motivi così come elaborato dalla giurisprudenza, inteso come garanzia giuridica per il lavoratore, che vedrebbe, altrimenti, frustrata la possibilità di contestare la risoluzione unilateralmente attuata dal datore, opera in maniera stringente in relazione all'eventuale giudizio di conoscenza della legittimità del licenziamento impugnato ma non potrebbe operare con la stessa portata anche ante causam, allorquando le parti si trovano ancora nella fase stragiudiziale della conciliazione che per sua natura è finalizzata al dialogo tra le parti per cercare una possibile soluzione che sia alternativa al giudizio anche attraverso una maggiore esplicazione delle rispettive posizioni.
Diversamente opinando, la finalità propria della conciliazione verrebbe irrimediabilmente frustrata.
Valga peraltro aggiungere che nel verbale di mancata conciliazione, dopo il riferimento iniziale alla “crisi aziendale indotta dalla pandemia da Covid- 19 per la quale l'azienda ha fatto anche ricorso all'apposita CIG” si legge che “dopo un intervento sul piano organizzativo aziendale (l'azienda) si trova nella condizione di dover necessariamente ridurre la forza lavoro a propria disposizione per effetto della quale si è determinata al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del sig.
” Parte_2
Non si ravvisa, pertanto, alcuna modifica sostanziale delle ragioni poste a fondamento del recesso datoriale e dei fatti storici addotti dall'azienda nella comunicazione del 03.01.2022 (poi ribaditi in quella finale del 27.01.2022) e quelli dalla medesima addotti dinanzi alla Commissione di Conciliazione il 27.01.2022, essendo mantenuto in ogni caso il riferimento alla ristrutturazione organizzativa aziendale e dovendosi intendere l'iniziale richiamo alla crisi pandemica e alla conseguente riduzione della forza lavoro (circostanze peraltro ben note che hanno interessato tutto il panorama imprenditoriale mondiale), quali mere giustificazioni integrative e specificative dei motivi ovvero la cornice storica all'interno della quale verosimilmente si è inserita la determinazione della società a recedere dal rapporto di lavoro con il ricorrente e a sopprimere il posto di lavoro dallo stesso occupato;
la
4 di 12 motivazione del licenziamento è chiaramente fondata allora sulla soppressione della posizione lavorativa del ricorrente, conseguente ad un intervento operato dalla società sul piano organizzativo aziendale a sua volta connesso alla crisi pandemica.
Sempre in via preliminare si ritiene di non poter accogliere il motivo di impugnazione con il quale il ricorrente eccepisce il vizio di natura formale consistente nel difetto di motivazione per violazione dell'articolo 2 della legge del 1966 n. 604.
Al fine di valutare la seconda deduzione si riporta il testo della lettera di licenziamento: “Esperita in data odierna la richiesta di attivazione della commissione di conciliazione per licenziamento per giustificato motivo oggettivo con la presente siamo spiacenti di ComunicarLe che per i seguenti motivi: "soppressione posto di lavoro per riorganizzazione processo produttivo” ci vediamo costretti a sopprimere il
Suo posto di lavoro e conseguentemente a recedere dal rapporto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604/1966. Il rapporto si intenderà risolto a tutti gli effetti di legge e di contratto dal 27/01/2022 in base al c. 41 dell'art. 1 L
92/2012, nel rispetto del preavviso decorrente dal giorno della comunicazione con cui il procedimento di conciliazione è stato avviato.”
È noto che, a seguito della modifica apportata all'art.2 della legge 15 luglio
1966, n.604, sulla disciplina dei licenziamenti individuali, dalla legge 28 giugno 2012,
n.92, il licenziamento deve essere intimato, oltre che con atto scritto (come già previsto dalla norma novellata nel testo originario), anche con contestuale specificazione dei relativi motivi, i quali, nella dizione iniziale della norma, era invece indispensabile che fossero comunicati dal datore di lavoro, pena l'inefficacia del licenziamento, solo se richiesti dal lavoratore entro il termine di giorni 8 (poi elevati a 15) dalla comunicazione di questo.
Deve ritenersi che la motivazione del recesso datoriale - il cui onere è imposto, secondo l'opinione unanime di dottrina e di giurisprudenza, al fine di consentire il controllo di non arbitrarietà del provvedimento ed assicurare l'immutabilità dei motivi attraverso un atto successivo alla comunicazione del recesso -, per poter ritenersi valida, deve essere tale da consentire al lavoratore di apprendere nei suoi elementi essenziali le ragioni tecnico-produttive ed organizzative poste alla base della decisione datoriale. Va invece escluso che l'assolvimento di tale onere richieda una puntuale indicazione di tutte le circostanze di fatto su cui si basa la valutazione di incompatibilità della permanenza del rapporto di lavoro con l'attuazione del processo di riorganizzazione dell'attività produttiva per cui viene a mancare l'interesse del
5 di 12 datore alla prestazione del dipendente licenziato. Se la motivazione del licenziamento non può, pertanto, consistere in formule stereotipate, che si limitino a riprendere il contenuto della dizione normativa dei motivi legittimanti il provvedimento di riduzione del personale previsti dalla legge, dovendo invece essere sufficientemente specifica, essa può ritenersi tale ogniqualvolta consenta di prendere conoscenza dell'esistenza di una causa di riassetto organizzativo dell'impresa e del motivo per cui questo incida sulla posizione occupata dal lavoratore (specificazione l'ultima non richiesta in caso di cessazione totale dell'attività produttiva).
In questi termini si è espressa la recente Corte di Cassazione, secondo cui “in tema di licenziamento individuale, la novellazione dell'art. 2, comma 2, della l. n. 604 del 1966 per opera dell'art. 1, comma 37, della l. n. 92 del 2012, si è limitata a rimuovere l'anomalia della possibilità di intimare un licenziamento scritto immotivato, introducendo la contestualità dei motivi ma non ha mutato la funzione della motivazione, che resta quella di consentire al lavoratore di comprendere, nei termini essenziali, le ragioni del recesso;
ne consegue che nella comunicazione del licenziamento il datore di lavoro ha l'onere di specificarne i motivi, ma non è tenuto, neppure dopo la suddetta modifica legislativa, ad esporre in modo analitico tutti gli elementi di fatto e di diritto alla base del provvedimento.”(Cassazione civile, sez. lav.,
06/08/2020, n. 16795).
Nel caso di specie, dalla lettera di licenziamento, sebbene sia indubbio che la motivazione addotta "soppressione posto di lavoro per riorganizzazione processo produttivo” risulti estremamente sintetica, a parere del giudicante è, tuttavia, dato evincere in maniera sufficientemente chiara il motivo del licenziamento, determinato dalla necessità di una riorganizzazione aziendale e del processo produttivo, nell'ambito della quale il posto di lavoro occupato dal ricorrente sarebbe stato soppresso.
La deduzione di inefficacia del licenziamento per difetto di motivazione non può pertanto essere accolta.”
Passando ora ad esaminare l'opposizione proposta dalla società opponente con cui è tornata a sostenere la legittimità del licenziamento irrogato, il Tribunale ritiene che nella presente fase a cognizione piena siano emersi elementi probatori utili ed idonei a suffragare la tesi della ditta circa la sostanziale legittimità del licenziamento per cui è causa, con la conseguenza che l'ordinanza resa nella fase sommaria appare suscettibile di essere riformata.
6 di 12 Più in particolare, l'istruttoria espletata nella fase a cognizione piena ha restituito un quadro maggiormente chiaro in ordine all'effettività della riorganizzazione aziendale operata dalla società opponente che, a far data dall'anno 2020 (in epoca coincidente con gli eventi pandemici), ha avviato una ristrutturazione dell'attività necessitata da esigenze di una più efficiente produzione nel reparto del Telai Grandi e Piccoli e consistita essenzialmente nell'introduzione del nuovo software “Datamax” per la gestione digitale, tramite tablet, e semplificata degli ordini (che in precedenza avveniva mediante scheda tecnica su cartoncino prestampato che doveva essere compilata manualmente sia sul fronte che sul retro e sulla quale gli addetti tessitori annotavano le informazioni sulla produzione, spesso poco leggibili) e negli interventi tecnici messi a punto dal tecnico tessile che ha implementato la funzionalità degli Testimone_1
impianti, risolvendo il problema dei fermi macchina (Cfr. doc. 6 e 7 fasc. opponente).
In ordine all'innovazione tecnologica introdotta dall'azienda e ai suoi effetti pratici sulle lavorazioni in termini di ottimizzazione dei tempi, il teste Tes_2
in risposta al capitolo 15 di cui al ricorso in opposizione, ha affermato:
[...]
“Prima la programmazione del lavoro avveniva così: l'operaio ad esempio Persona_1
per indicare un nome come il GL mi chiede di fare, andava al cassetto della
[...]
macchina (ne aveva un certo numero da gestire nel suo turno), prelevava il foglio della commissione con la scheda tecnica e poi preparava la macchina. Adesso c'è un tablet in cui vengono riportati in maniera sequenziale i lavori: ciò significa che compare una riga in alto (è presente nell'immagine che compare) che contiene le informazioni descrittive della macchina da caricare;
in altri termini, le indicazioni che erano nella commissione (la scheda tecnica è a parte) ora compaiono nel tablet”.
Cap.19: “In pratica sul tablet compare la lista dei lavori dei lavori da fare;
si comincia a lavorare dalla prima linea o riga che dir si voglia, quindi rispetto alla vecchia programmazione del capitolo precedente, quella in cui c'era questo materiale cartaceo, la lista dei lavori è quella che compare sul tablet cominciando dall'alto e andando verso il basso”.
Il teste ha anche precisato che l'utilizzo del tablet per la gestione degli ordini:
“riduce i tempi di programmazione del lavoro, trovandosi davanti la lista dei lavori si evita di avere dubbi sul lavoro da fare. Inoltre, su questa riga c'è la possibilità di andare a consultare le schede di produzione, visualizzandone l'immagine sul tablet;
le schede contengono immagini sui colori dei filati da montare e descrivono come si deve preparare la macchina”.
7 di 12 Analogamente, sul punto, il teste di parte opposta ha Persona_1 dichiarato: Cap.15: “Prima (la programmazione) era cartacea, adesso c'è il tablet che ci organizza l'inserimento degli ordini di lavoro”.
Cap.16: “La parte frontale (della scheda tecnica) è compilata dal disegnatore, il retro scrivevo inizio e fine produzione di ogni articolo;
questo quando si scriveva a mano;
adesso con il tablet sono inseriti in scaletta nell'ordine gli ordini da montare in macchina con i pezzi da fare e anche la scadenza della produzione, l'ora di produzione in base all'articolo”.
Cap.19: “Sicuramente l'inserimento del tablet ha portato delle migliorie, in termini di conoscenza dell'ordine da mettere in macchina;
per quanto riguarda la parte cartacea, questa è stata sostituita come dice il capitolo evitandosi che gli ordini venissero scambiati, fermo restando che in caso di richiesta di un cliente è sempre possibile cambiare l'ordine”.
Ha precisato, inoltre, che “Il tablet agevola l'organizzazione del lavoro, la parte tessile continuo a svolgerla io”.
Il teste , dopo aver confermato le circostanze dedotte nei Testimone_3 capitoli di prova di parte opponente, con riferimento all'introduzione in azienda del nuovo software Datamax ha poi riferito quanto segue: “La , come tante altre CP_1
ditte, si è dotata di un server che la sera effettua il back up di tutti i dati aziendali;
questo ha una funzione innanzi tutto conservativa, poiché evita la perdita dei dati;
le cartelle sono tutte archiviate nel server e questo consente a ciascun operatore, secondo il suo ramo di attività, di accedere alle cartelle di pertinenza, ad esempio ci sono quelle di produzione con le schede di produzione;
il Datamax è un software che ha sviluppato
in base alle nostre esigenze;
ad esempio, per il reparto finitura Controparte_2
dove stavo io, si creano delle righe di lavoro che indicano le priorità in base alle tempistiche operative;
così, se devo fare un'etichetta di mille pezzi ed una di centomila, da tagliare, il programma mi fa inserire prima e poi l'altra secondo le date di consegna. In altri termini, ottimizza i tempi in base al numero dei pezzi, un po' come un navigatore che ottimizza il percorso, secondo parametri, quantità, tempistiche, tipo di lavorazione. Prima c'era una scheda di cartoncino che diceva cosa fare sulla tessitura, un'altra che diceva cosa fare in finitura, sicché se si perdeva la scheda della fase precedente, si doveva ricostruire quello che si era fatto;
invece con il Datamax si creano tante righe quante sono le tipologie di attività che vengono visualizzate in ordine sequenziale;
inoltre è possibile accedere direttamente alla scheda tecnica e si
8 di 12 possono aggiungere delle immagini che si riprendono fotograficamente durante la produzione per implementare la procedura”.
È emerso, altresì, in giudizio che la riorganizzazione e ristrutturazione nel reparto Telai (dove operava il ricorrente) hanno determinato un nuovo Controparte_4 assetto organizzativo della forza lavoro attuato mediante l'organizzazione dei due tecnici caporeparto ( e ) in turni di otto ore Persona_2 Persona_1 ciascuno (dalle ore 6:00 alle ore 14:00 e dalle ore 14:00 alle ore 22:00) e l'aumento del numero di telai da utilizzare per ciascun turno di lavoro da 6 ad 8. Ciò in quanto, se mentre, in epoca antecedente agli interventi tecnici sui telai, allorquando si verificavano rotture o “inceppamenti” dei macchinari, l'addetto tessitore era costretto a fermare l'attività in attesa dell'intervento del caporeparto del turno successivo, a seguito, invece, dell'operata ristrutturazione, il telaio viene ripristinato velocemente, avendone il tecnico modificato le tessiture e risolvendo in tal modo il problema dei fermi CP_2 macchina dovuti ad orditi rotti a causa di impianti pesanti che “strabattono”. (Cfr. doc. 3 fasc. opponente nonché testi , Testimone_2 Persona_1
, . Testimone_3 Testimone_4
Dagli elementi probatori raccolti nel giudizio a cognizione piena è emerso altresì che il miglioramento della produzione è derivato dalla certezza della programmazione che ha comportato la riduzione dei tempi morti di sostituzione degli articoli ed una riduzione dei fermi macchina stante il miglioramento della qualità delle tessiture. (Cfr. testi , , , Testimone_2 Persona_1 Testimone_3 [...]
. Testimone_4
È possibile affermare, pertanto, che vi sia stata effettivamente una riduzione della forza lavoro dettata dalla riorganizzazione e ristrutturazione aziendale operata, e che, in particolare, tale riduzione abbia interessato il la cui posizione lavorativa CP_3
veniva soppressa, non già per la soppressione delle mansioni da lui svolte che restavano invariate, ma in quanto risultata sostanzialmente in esubero nel Reparto telai
[...]
. Infatti, come già esposto, in tale reparto la forza lavoro veniva riorganizzata CP_4 mediante l'avvicendamento dei soli due caporeparto in turni alternati, con aumento dei telai per ciascun caporeparto da 6 a 8.
L'efficientamento tecnologico operato dalla ditta, in altri termini, se da un lato non ha implicato il mutamento delle mansioni effettuate dal personale addetto ai telai
(che si è trovato a dover svolgere le stesse funzioni di prima), ha, dall'altro, determinato il mutamento della cornice lavorativa sotto il profilo dell'efficientamento delle
9 di 12 lavorazioni e di quello dei mezzi impiegati, con la conseguenza che si è reso necessario per la ditta operare una riduzione di personale attuata con l'espulsione del posto di lavoro del ricorrente.
Sul punto, peraltro, è documentato in atti che, a seguito della menzionata riorganizzazione del processo produttivo della , sono state soppresse anche altre CP_1
due unità lavorative oltre al vale a dire nel reparto CP_3 Parte_3
“impianti/magazzino” e (figlio del legale rappresentante Persona_3 dell'azienda) nel reparto “vendite” (cfr. doc. 10 e 11 fasc. parte opponente), a riprova del fatto che il licenziamento del si è posto all'interno di un reale percorso di CP_3
riorganizzazione aziendale.
Valga peraltro aggiungere che il lavoratore, nel periodo di avviamento della riorganizzazione aziendale (coincidente con l'avvento della pandemia da Covid-19), era già in C.I.G.O. a zero ore e l'azienda, in fase di ristrutturazione, già operava efficientemente con due unità lavorative anziché con le tre precedenti.
Da tutto quanto esposto consegue che il giustificato motivo oggettivo posto a fondamento del licenziamento per cui è causa deve ritenersi sussistente e che il recesso sia legittimo siccome causalmente derivato dalla ristrutturazione aziendale operata dalla
. CP_1
Quanto, invece, alla ritenuta violazione da parte della società dell'obbligo di repêchage, si ritiene che il lavoratore non potesse essere utilmente reimpiegato in azienda. Infatti, in giudizio è emerso che le mansioni svolte dal ricorrente nel corso del suo rapporto di lavoro come addetto telaista presso il Reparto Telai Grandi, malgrado la lunga esperienza professionale conseguita, erano attività specifiche e peculiari per il suddetto reparto e diverse rispetto a quelle necessarie per operare nel reparto "telai piccoli" o "NF". I due reparti, infatti, sono distinti e tra loro non interscambiabili, per la diversità di macchinari impiegati e per diversità delle attività di impianto, regolazione, funzionamento e infilaggio (cfr. testi fase sommaria , Testimone_5
, ). Testimone_3 Testimone_2
I testimoni escussi hanno inoltre confermato che il è stato addetto al CP_3 reparto “Telai Piccoli” per nastri in ausilio e in supporto e, dunque, solo occasionalmente nel corso del rapporto di lavoro, limitandosi ad operazioni elementari e senza acquisire alcuna esperienza tale da consentirne l'impiego in maniera stabile.
In altre parole, si ritiene che il lavoratore non fosse fungibile né con il personale addetto al suo stesso reparto, avendo rispetto ai due colleghi caporeparto minore
10 di 12 anzianità di servizio e minori carichi familiari, oltre ad un inferiore livello di inquadramento e dunque una minore specializzazione quanto alle mansioni da svolgere presso il reparto Telai Grandi Etichette, né con la forza lavoro presente nel reparto
[...]
in quanto, come esposto, privo della necessaria esperienza professionale per CP_5 lavorarvi stabilmente (sul punto cfr. anche Sent. Corte d'Appello di L'Aquila
n.206/2024 del 27/05/2024 in atti che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha accertato la legittimità del ricorso da parte della alla per avere la CP_1 Pt_4
stessa fatto corretta applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da porre in C.I.G., tra cui il non essendo lo stesso fungibile con altro personale, avuto riguardo alla CP_3
specifica professionalità posseduta legata alla realtà aziendale).
Circa poi l'assunto di parte opposta che fa leva sulla possibilità di reimpiego del nel reparto Telai per esservi stato addetto, a seguito del proprio CP_3 CP_5
licenziamento, il collega , dal giudizio è emerso che, invero, il Testimone_6 Tes_6
veniva impiegato nel suddetto reparto solo dal 04.04.2022 al 08.04.2022 e per sole 4 ore al giorno, in sostituzione di altro collega in infortunio e che, in via generale, lo stesso veniva chiamato ad operare nel reparto dei telai piccoli per colmare assenze di altro personale o allorquando vi era necessità di svolgere attività particolarmente gravose, essendo egli addetto prevalentemente al magazzino (cfr. testi fase sommaria
[...]
, , , , Tes_5 Testimone_3 Testimone_2 Testimone_7
). Testimone_8 Parte_3
Ebbene, alla luce del corredo probatorio complessivamente acquisito, il
Parte_ Tribunale ritiene che il licenziamento per irrogato al lavoratore in data
27/01/2022 sia legittimo per accertata sussistenza delle ragioni giustificative poste a fondamento dello stesso e che la relativa impugnativa sia pertanto infondata, con conseguente riforma dell'ordinanza resa nella precedente fase sommaria.
Atteso che la sussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento è emersa a seguito di approfondimenti istruttori resi possibili dall'osservanza delle regole processuali ordinarie in materia di istruzione probatoria nella fase a cognizione piena, sussistono gravi ragioni che inducono a dichiarare compensate le spese delle due fasi del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione iscritto al R.G. n. 1326/2023 contrariis reiectis, così provvede:
11 di 12 - Accoglie l'opposizione proposta dalla e, in riforma dell'ordinanza n. CP_1
4387/2023 resa in data 28/06/2023, dichiara la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo comminato a con lettera del Controparte_3
27/01/2022;
- dichiara compensate le spese delle due fasi del giudizio tra le parti.
Teramo, 21 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Giuseppe Marcheggiani)
12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Marcheggiani
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18/09/2024 svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di opposizione ex art. 1 comma 51 e segg. L. 28 giugno 2012 n. 92 promosso da:
c.f. ), corrente in Campli (TE) alla S.S. 81 km. 25,800 CP_1 P.IVA_1
s.n., in persona dell'amministratore e legale rappresentante p.t. Sig. CP_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Stramenga (c.f.
[...]
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pescara alla C.F._1
Via Cesare Battisti 89, in forza di mandato in atti con disponibilità a ricevere comunicazioni a mezzo fax al n. 085 62906 o posta elettronica certificata all'indirizzo
Email_1
OPPONENTE
Contro
(Cod. Fisc. ), nato a [...] il Controparte_3 C.F._2
25.06.1976, residente in [...]del Tronto (TE) alla F.ne Rocche, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti dall'Avv. Carlo Scarpantoni (Cod. Fisc.
) congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Luca Scarpantoni C.F._3
(Cod. Fisc. ) e all'Avv. Claudia Scarpantoni (Cod. Fisc. C.F._4
) ed elettivamente domiciliato in Teramo alla Via Torre Bruciata C.F._5
n. 17/21 presso e nello studio dei suoi procuratori;
si indicano di seguito il numero di telefax e l'indirizzo di posta pec presso cui i procuratori intendono ricevere gli avvisi e i provvedimenti prescritti dalla normativa codicistica: P.IVA_2
Email_2 Email_3 Email_4
1 di 12 OPPOSTO
CONCLUSIONI
Parte opponente: “Nel merito: per la causali tutte sopra dedotte, in riforma dell'opposta ordinanza, rigettare ogni domanda formulata dal ricorrente con il ricorso ex art. 1 comma 48 L. 92/2012 del 23.08.2022, perché infondata in fatto ed in diritto e quindi dichiarare legittimo il licenziamento intimato al Sig. di cui Controparte_3 in atti. Con vittoria delle spese e competenze di entrambe le fasi del presente giudizio”.
Parte opposta: “In via principale, respingere l'opposizione spiegata dalla e, CP_1 per l'effetto, confermare integralmente l'Ordinanza emessa il 23 Giugno 2023; In via subordinata e condizionata, accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo non avendo la società datrice soppresso il posto di lavoro del dipendente;
Accertare e dichiarare, in subordine, l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo sia per violazione del procedimento delineato dall'art. 7 comma 2 L. 604/1966 sia per omessa osservanza degli obblighi di correttezza e buona fede necessari per l'individuazione del lavoratore fungibile da estromettere in ipotesi di licenziamento per riduzione di personale;
In ogni caso, accertare la violazione dell'obbligo di repêchage senza in alcun modo proporre al lavoratore l'adibizione a diverse mansioni anche se inferiori;
Ordinare la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro;
Condannare la società convenuta al reinserimento lavorativo del ricorrente e al pagamento di tutte le mensilità dovute dal licenziamento illegittimo alla reintegra oltre rivalutazione ed interessi;
Condannare la società a versare i contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorate degli interessi nella misura legale;
In via subordinata e nell'ipotesi di inapplicabilità dell'istituto della reintegrazione e/o del pagamento delle retribuzioni maturate medio tempore, condannare la società datrice, previa declaratoria di illegittimità del licenziamento, alla corresponsione in favore della ricorrente di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto o di quella inferiore ritenuta di giustizia;
Condannare la società datrice al pagamento di interessi e rivalutazione sulle somme liquidate;
Con vittoria di spese, onorari e competenze da distrarsi direttamente ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex articolo 1 comma 51 della legge n. 92 del 2012 depositato in data
28.07.2023 la società ha proposto opposizione avverso l'ordinanza emessa CP_1
in data 28.06.2023 a definizione della fase sommaria, con cui il Tribunale ha accolto il ricorso proposto dal lavoratore dichiarando la illegittimità del licenziamento per insussistenza del giustificato motivo oggettivo posto a fondamento dello stesso e, per l'effetto, ha disposto la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e la condanna della società datrice al pagamento dell'indennità risarcitoria nella misura pari alle
2 di 12 retribuzioni maturate dal licenziamento alla reintegrazione e, comunque, sino al limite di 12 mensilità di retribuzione.
A sostegno dell'opposizione ha censurato la predetta ordinanza per non avere il giudice correttamente valutato le risultanze istruttorie raccolte nella prima fase, dalle quali emergerebbe la sussistenza dell'operata riorganizzazione aziendale e ne ha contestato, dunque, la motivazione chiedendone la riforma con rigetto del ricorso di impugnativa del licenziamento.
Si è costituito nel giudizio di opposizione il lavoratore, condividendo in toto il
Parte_ contenuto dell'ordinanza opposta circa la valutazione di insussistenza del e lamentando, al contempo, il mancato accoglimento dei primi due motivi di impugnazione del licenziamento relativi, il primo, alla violazione da parte dell'azienda del principio di immodificabilità delle ragioni di recesso e, il secondo, alla violazione del principio di specificità dei motivi, riproponendoli anche nella presente fase.
Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale (limitata alle circostanze fattuali nuove rispetto a quelle già assunte in sede sommaria) ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del
18.09.2024 svoltasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositato le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
***
L'opposizione merita accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
Preliminarmente, per ragioni di antecedenza logica rispetto al merito della controversia, occorre esaminare i riproposti motivi di impugnativa del licenziamento oggetto di mancato accoglimento nella fase sommaria - e relativi, il primo, alla violazione da parte dell'azienda del principio di immodificabilità delle ragioni di recesso e, il secondo, alla violazione del principio di specificità dei motivi- rispetto ai quali si ritiene di poter richiamare integralmente il contenuto della motivazione di cui all'ordinanza opposta, non sussistendo valide ragioni di modifica della stessa: “Non merita accoglimento, nel merito, il primo motivo di impugnazione con il quale il ricorrente contesta la violazione dell'art. 7 della legge n.604 del 1966 in relazione all'art. 2 comma 2 della legge n. 604/1966 per avere la società, in sede conciliativa,
3 di 12 modificato i motivi posti alla base del licenziamento adducendo quale ragione non già la soppressione del posto di lavoro per riorganizzazione del processo produttivo
(contenuta nelle lettere di licenziamento) ma la riduzione del personale dovuta alla crisi aziendale indotta dalla pandemia da COVI.D – 19.
La doglianza è infondata per un duplice ordine di ragioni.
In primo luogo, va osservato che il principio di immodificabilità dei motivi così come elaborato dalla giurisprudenza, inteso come garanzia giuridica per il lavoratore, che vedrebbe, altrimenti, frustrata la possibilità di contestare la risoluzione unilateralmente attuata dal datore, opera in maniera stringente in relazione all'eventuale giudizio di conoscenza della legittimità del licenziamento impugnato ma non potrebbe operare con la stessa portata anche ante causam, allorquando le parti si trovano ancora nella fase stragiudiziale della conciliazione che per sua natura è finalizzata al dialogo tra le parti per cercare una possibile soluzione che sia alternativa al giudizio anche attraverso una maggiore esplicazione delle rispettive posizioni.
Diversamente opinando, la finalità propria della conciliazione verrebbe irrimediabilmente frustrata.
Valga peraltro aggiungere che nel verbale di mancata conciliazione, dopo il riferimento iniziale alla “crisi aziendale indotta dalla pandemia da Covid- 19 per la quale l'azienda ha fatto anche ricorso all'apposita CIG” si legge che “dopo un intervento sul piano organizzativo aziendale (l'azienda) si trova nella condizione di dover necessariamente ridurre la forza lavoro a propria disposizione per effetto della quale si è determinata al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del sig.
” Parte_2
Non si ravvisa, pertanto, alcuna modifica sostanziale delle ragioni poste a fondamento del recesso datoriale e dei fatti storici addotti dall'azienda nella comunicazione del 03.01.2022 (poi ribaditi in quella finale del 27.01.2022) e quelli dalla medesima addotti dinanzi alla Commissione di Conciliazione il 27.01.2022, essendo mantenuto in ogni caso il riferimento alla ristrutturazione organizzativa aziendale e dovendosi intendere l'iniziale richiamo alla crisi pandemica e alla conseguente riduzione della forza lavoro (circostanze peraltro ben note che hanno interessato tutto il panorama imprenditoriale mondiale), quali mere giustificazioni integrative e specificative dei motivi ovvero la cornice storica all'interno della quale verosimilmente si è inserita la determinazione della società a recedere dal rapporto di lavoro con il ricorrente e a sopprimere il posto di lavoro dallo stesso occupato;
la
4 di 12 motivazione del licenziamento è chiaramente fondata allora sulla soppressione della posizione lavorativa del ricorrente, conseguente ad un intervento operato dalla società sul piano organizzativo aziendale a sua volta connesso alla crisi pandemica.
Sempre in via preliminare si ritiene di non poter accogliere il motivo di impugnazione con il quale il ricorrente eccepisce il vizio di natura formale consistente nel difetto di motivazione per violazione dell'articolo 2 della legge del 1966 n. 604.
Al fine di valutare la seconda deduzione si riporta il testo della lettera di licenziamento: “Esperita in data odierna la richiesta di attivazione della commissione di conciliazione per licenziamento per giustificato motivo oggettivo con la presente siamo spiacenti di ComunicarLe che per i seguenti motivi: "soppressione posto di lavoro per riorganizzazione processo produttivo” ci vediamo costretti a sopprimere il
Suo posto di lavoro e conseguentemente a recedere dal rapporto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604/1966. Il rapporto si intenderà risolto a tutti gli effetti di legge e di contratto dal 27/01/2022 in base al c. 41 dell'art. 1 L
92/2012, nel rispetto del preavviso decorrente dal giorno della comunicazione con cui il procedimento di conciliazione è stato avviato.”
È noto che, a seguito della modifica apportata all'art.2 della legge 15 luglio
1966, n.604, sulla disciplina dei licenziamenti individuali, dalla legge 28 giugno 2012,
n.92, il licenziamento deve essere intimato, oltre che con atto scritto (come già previsto dalla norma novellata nel testo originario), anche con contestuale specificazione dei relativi motivi, i quali, nella dizione iniziale della norma, era invece indispensabile che fossero comunicati dal datore di lavoro, pena l'inefficacia del licenziamento, solo se richiesti dal lavoratore entro il termine di giorni 8 (poi elevati a 15) dalla comunicazione di questo.
Deve ritenersi che la motivazione del recesso datoriale - il cui onere è imposto, secondo l'opinione unanime di dottrina e di giurisprudenza, al fine di consentire il controllo di non arbitrarietà del provvedimento ed assicurare l'immutabilità dei motivi attraverso un atto successivo alla comunicazione del recesso -, per poter ritenersi valida, deve essere tale da consentire al lavoratore di apprendere nei suoi elementi essenziali le ragioni tecnico-produttive ed organizzative poste alla base della decisione datoriale. Va invece escluso che l'assolvimento di tale onere richieda una puntuale indicazione di tutte le circostanze di fatto su cui si basa la valutazione di incompatibilità della permanenza del rapporto di lavoro con l'attuazione del processo di riorganizzazione dell'attività produttiva per cui viene a mancare l'interesse del
5 di 12 datore alla prestazione del dipendente licenziato. Se la motivazione del licenziamento non può, pertanto, consistere in formule stereotipate, che si limitino a riprendere il contenuto della dizione normativa dei motivi legittimanti il provvedimento di riduzione del personale previsti dalla legge, dovendo invece essere sufficientemente specifica, essa può ritenersi tale ogniqualvolta consenta di prendere conoscenza dell'esistenza di una causa di riassetto organizzativo dell'impresa e del motivo per cui questo incida sulla posizione occupata dal lavoratore (specificazione l'ultima non richiesta in caso di cessazione totale dell'attività produttiva).
In questi termini si è espressa la recente Corte di Cassazione, secondo cui “in tema di licenziamento individuale, la novellazione dell'art. 2, comma 2, della l. n. 604 del 1966 per opera dell'art. 1, comma 37, della l. n. 92 del 2012, si è limitata a rimuovere l'anomalia della possibilità di intimare un licenziamento scritto immotivato, introducendo la contestualità dei motivi ma non ha mutato la funzione della motivazione, che resta quella di consentire al lavoratore di comprendere, nei termini essenziali, le ragioni del recesso;
ne consegue che nella comunicazione del licenziamento il datore di lavoro ha l'onere di specificarne i motivi, ma non è tenuto, neppure dopo la suddetta modifica legislativa, ad esporre in modo analitico tutti gli elementi di fatto e di diritto alla base del provvedimento.”(Cassazione civile, sez. lav.,
06/08/2020, n. 16795).
Nel caso di specie, dalla lettera di licenziamento, sebbene sia indubbio che la motivazione addotta "soppressione posto di lavoro per riorganizzazione processo produttivo” risulti estremamente sintetica, a parere del giudicante è, tuttavia, dato evincere in maniera sufficientemente chiara il motivo del licenziamento, determinato dalla necessità di una riorganizzazione aziendale e del processo produttivo, nell'ambito della quale il posto di lavoro occupato dal ricorrente sarebbe stato soppresso.
La deduzione di inefficacia del licenziamento per difetto di motivazione non può pertanto essere accolta.”
Passando ora ad esaminare l'opposizione proposta dalla società opponente con cui è tornata a sostenere la legittimità del licenziamento irrogato, il Tribunale ritiene che nella presente fase a cognizione piena siano emersi elementi probatori utili ed idonei a suffragare la tesi della ditta circa la sostanziale legittimità del licenziamento per cui è causa, con la conseguenza che l'ordinanza resa nella fase sommaria appare suscettibile di essere riformata.
6 di 12 Più in particolare, l'istruttoria espletata nella fase a cognizione piena ha restituito un quadro maggiormente chiaro in ordine all'effettività della riorganizzazione aziendale operata dalla società opponente che, a far data dall'anno 2020 (in epoca coincidente con gli eventi pandemici), ha avviato una ristrutturazione dell'attività necessitata da esigenze di una più efficiente produzione nel reparto del Telai Grandi e Piccoli e consistita essenzialmente nell'introduzione del nuovo software “Datamax” per la gestione digitale, tramite tablet, e semplificata degli ordini (che in precedenza avveniva mediante scheda tecnica su cartoncino prestampato che doveva essere compilata manualmente sia sul fronte che sul retro e sulla quale gli addetti tessitori annotavano le informazioni sulla produzione, spesso poco leggibili) e negli interventi tecnici messi a punto dal tecnico tessile che ha implementato la funzionalità degli Testimone_1
impianti, risolvendo il problema dei fermi macchina (Cfr. doc. 6 e 7 fasc. opponente).
In ordine all'innovazione tecnologica introdotta dall'azienda e ai suoi effetti pratici sulle lavorazioni in termini di ottimizzazione dei tempi, il teste Tes_2
in risposta al capitolo 15 di cui al ricorso in opposizione, ha affermato:
[...]
“Prima la programmazione del lavoro avveniva così: l'operaio ad esempio Persona_1
per indicare un nome come il GL mi chiede di fare, andava al cassetto della
[...]
macchina (ne aveva un certo numero da gestire nel suo turno), prelevava il foglio della commissione con la scheda tecnica e poi preparava la macchina. Adesso c'è un tablet in cui vengono riportati in maniera sequenziale i lavori: ciò significa che compare una riga in alto (è presente nell'immagine che compare) che contiene le informazioni descrittive della macchina da caricare;
in altri termini, le indicazioni che erano nella commissione (la scheda tecnica è a parte) ora compaiono nel tablet”.
Cap.19: “In pratica sul tablet compare la lista dei lavori dei lavori da fare;
si comincia a lavorare dalla prima linea o riga che dir si voglia, quindi rispetto alla vecchia programmazione del capitolo precedente, quella in cui c'era questo materiale cartaceo, la lista dei lavori è quella che compare sul tablet cominciando dall'alto e andando verso il basso”.
Il teste ha anche precisato che l'utilizzo del tablet per la gestione degli ordini:
“riduce i tempi di programmazione del lavoro, trovandosi davanti la lista dei lavori si evita di avere dubbi sul lavoro da fare. Inoltre, su questa riga c'è la possibilità di andare a consultare le schede di produzione, visualizzandone l'immagine sul tablet;
le schede contengono immagini sui colori dei filati da montare e descrivono come si deve preparare la macchina”.
7 di 12 Analogamente, sul punto, il teste di parte opposta ha Persona_1 dichiarato: Cap.15: “Prima (la programmazione) era cartacea, adesso c'è il tablet che ci organizza l'inserimento degli ordini di lavoro”.
Cap.16: “La parte frontale (della scheda tecnica) è compilata dal disegnatore, il retro scrivevo inizio e fine produzione di ogni articolo;
questo quando si scriveva a mano;
adesso con il tablet sono inseriti in scaletta nell'ordine gli ordini da montare in macchina con i pezzi da fare e anche la scadenza della produzione, l'ora di produzione in base all'articolo”.
Cap.19: “Sicuramente l'inserimento del tablet ha portato delle migliorie, in termini di conoscenza dell'ordine da mettere in macchina;
per quanto riguarda la parte cartacea, questa è stata sostituita come dice il capitolo evitandosi che gli ordini venissero scambiati, fermo restando che in caso di richiesta di un cliente è sempre possibile cambiare l'ordine”.
Ha precisato, inoltre, che “Il tablet agevola l'organizzazione del lavoro, la parte tessile continuo a svolgerla io”.
Il teste , dopo aver confermato le circostanze dedotte nei Testimone_3 capitoli di prova di parte opponente, con riferimento all'introduzione in azienda del nuovo software Datamax ha poi riferito quanto segue: “La , come tante altre CP_1
ditte, si è dotata di un server che la sera effettua il back up di tutti i dati aziendali;
questo ha una funzione innanzi tutto conservativa, poiché evita la perdita dei dati;
le cartelle sono tutte archiviate nel server e questo consente a ciascun operatore, secondo il suo ramo di attività, di accedere alle cartelle di pertinenza, ad esempio ci sono quelle di produzione con le schede di produzione;
il Datamax è un software che ha sviluppato
in base alle nostre esigenze;
ad esempio, per il reparto finitura Controparte_2
dove stavo io, si creano delle righe di lavoro che indicano le priorità in base alle tempistiche operative;
così, se devo fare un'etichetta di mille pezzi ed una di centomila, da tagliare, il programma mi fa inserire prima e poi l'altra secondo le date di consegna. In altri termini, ottimizza i tempi in base al numero dei pezzi, un po' come un navigatore che ottimizza il percorso, secondo parametri, quantità, tempistiche, tipo di lavorazione. Prima c'era una scheda di cartoncino che diceva cosa fare sulla tessitura, un'altra che diceva cosa fare in finitura, sicché se si perdeva la scheda della fase precedente, si doveva ricostruire quello che si era fatto;
invece con il Datamax si creano tante righe quante sono le tipologie di attività che vengono visualizzate in ordine sequenziale;
inoltre è possibile accedere direttamente alla scheda tecnica e si
8 di 12 possono aggiungere delle immagini che si riprendono fotograficamente durante la produzione per implementare la procedura”.
È emerso, altresì, in giudizio che la riorganizzazione e ristrutturazione nel reparto Telai (dove operava il ricorrente) hanno determinato un nuovo Controparte_4 assetto organizzativo della forza lavoro attuato mediante l'organizzazione dei due tecnici caporeparto ( e ) in turni di otto ore Persona_2 Persona_1 ciascuno (dalle ore 6:00 alle ore 14:00 e dalle ore 14:00 alle ore 22:00) e l'aumento del numero di telai da utilizzare per ciascun turno di lavoro da 6 ad 8. Ciò in quanto, se mentre, in epoca antecedente agli interventi tecnici sui telai, allorquando si verificavano rotture o “inceppamenti” dei macchinari, l'addetto tessitore era costretto a fermare l'attività in attesa dell'intervento del caporeparto del turno successivo, a seguito, invece, dell'operata ristrutturazione, il telaio viene ripristinato velocemente, avendone il tecnico modificato le tessiture e risolvendo in tal modo il problema dei fermi CP_2 macchina dovuti ad orditi rotti a causa di impianti pesanti che “strabattono”. (Cfr. doc. 3 fasc. opponente nonché testi , Testimone_2 Persona_1
, . Testimone_3 Testimone_4
Dagli elementi probatori raccolti nel giudizio a cognizione piena è emerso altresì che il miglioramento della produzione è derivato dalla certezza della programmazione che ha comportato la riduzione dei tempi morti di sostituzione degli articoli ed una riduzione dei fermi macchina stante il miglioramento della qualità delle tessiture. (Cfr. testi , , , Testimone_2 Persona_1 Testimone_3 [...]
. Testimone_4
È possibile affermare, pertanto, che vi sia stata effettivamente una riduzione della forza lavoro dettata dalla riorganizzazione e ristrutturazione aziendale operata, e che, in particolare, tale riduzione abbia interessato il la cui posizione lavorativa CP_3
veniva soppressa, non già per la soppressione delle mansioni da lui svolte che restavano invariate, ma in quanto risultata sostanzialmente in esubero nel Reparto telai
[...]
. Infatti, come già esposto, in tale reparto la forza lavoro veniva riorganizzata CP_4 mediante l'avvicendamento dei soli due caporeparto in turni alternati, con aumento dei telai per ciascun caporeparto da 6 a 8.
L'efficientamento tecnologico operato dalla ditta, in altri termini, se da un lato non ha implicato il mutamento delle mansioni effettuate dal personale addetto ai telai
(che si è trovato a dover svolgere le stesse funzioni di prima), ha, dall'altro, determinato il mutamento della cornice lavorativa sotto il profilo dell'efficientamento delle
9 di 12 lavorazioni e di quello dei mezzi impiegati, con la conseguenza che si è reso necessario per la ditta operare una riduzione di personale attuata con l'espulsione del posto di lavoro del ricorrente.
Sul punto, peraltro, è documentato in atti che, a seguito della menzionata riorganizzazione del processo produttivo della , sono state soppresse anche altre CP_1
due unità lavorative oltre al vale a dire nel reparto CP_3 Parte_3
“impianti/magazzino” e (figlio del legale rappresentante Persona_3 dell'azienda) nel reparto “vendite” (cfr. doc. 10 e 11 fasc. parte opponente), a riprova del fatto che il licenziamento del si è posto all'interno di un reale percorso di CP_3
riorganizzazione aziendale.
Valga peraltro aggiungere che il lavoratore, nel periodo di avviamento della riorganizzazione aziendale (coincidente con l'avvento della pandemia da Covid-19), era già in C.I.G.O. a zero ore e l'azienda, in fase di ristrutturazione, già operava efficientemente con due unità lavorative anziché con le tre precedenti.
Da tutto quanto esposto consegue che il giustificato motivo oggettivo posto a fondamento del licenziamento per cui è causa deve ritenersi sussistente e che il recesso sia legittimo siccome causalmente derivato dalla ristrutturazione aziendale operata dalla
. CP_1
Quanto, invece, alla ritenuta violazione da parte della società dell'obbligo di repêchage, si ritiene che il lavoratore non potesse essere utilmente reimpiegato in azienda. Infatti, in giudizio è emerso che le mansioni svolte dal ricorrente nel corso del suo rapporto di lavoro come addetto telaista presso il Reparto Telai Grandi, malgrado la lunga esperienza professionale conseguita, erano attività specifiche e peculiari per il suddetto reparto e diverse rispetto a quelle necessarie per operare nel reparto "telai piccoli" o "NF". I due reparti, infatti, sono distinti e tra loro non interscambiabili, per la diversità di macchinari impiegati e per diversità delle attività di impianto, regolazione, funzionamento e infilaggio (cfr. testi fase sommaria , Testimone_5
, ). Testimone_3 Testimone_2
I testimoni escussi hanno inoltre confermato che il è stato addetto al CP_3 reparto “Telai Piccoli” per nastri in ausilio e in supporto e, dunque, solo occasionalmente nel corso del rapporto di lavoro, limitandosi ad operazioni elementari e senza acquisire alcuna esperienza tale da consentirne l'impiego in maniera stabile.
In altre parole, si ritiene che il lavoratore non fosse fungibile né con il personale addetto al suo stesso reparto, avendo rispetto ai due colleghi caporeparto minore
10 di 12 anzianità di servizio e minori carichi familiari, oltre ad un inferiore livello di inquadramento e dunque una minore specializzazione quanto alle mansioni da svolgere presso il reparto Telai Grandi Etichette, né con la forza lavoro presente nel reparto
[...]
in quanto, come esposto, privo della necessaria esperienza professionale per CP_5 lavorarvi stabilmente (sul punto cfr. anche Sent. Corte d'Appello di L'Aquila
n.206/2024 del 27/05/2024 in atti che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha accertato la legittimità del ricorso da parte della alla per avere la CP_1 Pt_4
stessa fatto corretta applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da porre in C.I.G., tra cui il non essendo lo stesso fungibile con altro personale, avuto riguardo alla CP_3
specifica professionalità posseduta legata alla realtà aziendale).
Circa poi l'assunto di parte opposta che fa leva sulla possibilità di reimpiego del nel reparto Telai per esservi stato addetto, a seguito del proprio CP_3 CP_5
licenziamento, il collega , dal giudizio è emerso che, invero, il Testimone_6 Tes_6
veniva impiegato nel suddetto reparto solo dal 04.04.2022 al 08.04.2022 e per sole 4 ore al giorno, in sostituzione di altro collega in infortunio e che, in via generale, lo stesso veniva chiamato ad operare nel reparto dei telai piccoli per colmare assenze di altro personale o allorquando vi era necessità di svolgere attività particolarmente gravose, essendo egli addetto prevalentemente al magazzino (cfr. testi fase sommaria
[...]
, , , , Tes_5 Testimone_3 Testimone_2 Testimone_7
). Testimone_8 Parte_3
Ebbene, alla luce del corredo probatorio complessivamente acquisito, il
Parte_ Tribunale ritiene che il licenziamento per irrogato al lavoratore in data
27/01/2022 sia legittimo per accertata sussistenza delle ragioni giustificative poste a fondamento dello stesso e che la relativa impugnativa sia pertanto infondata, con conseguente riforma dell'ordinanza resa nella precedente fase sommaria.
Atteso che la sussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento è emersa a seguito di approfondimenti istruttori resi possibili dall'osservanza delle regole processuali ordinarie in materia di istruzione probatoria nella fase a cognizione piena, sussistono gravi ragioni che inducono a dichiarare compensate le spese delle due fasi del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione iscritto al R.G. n. 1326/2023 contrariis reiectis, così provvede:
11 di 12 - Accoglie l'opposizione proposta dalla e, in riforma dell'ordinanza n. CP_1
4387/2023 resa in data 28/06/2023, dichiara la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo comminato a con lettera del Controparte_3
27/01/2022;
- dichiara compensate le spese delle due fasi del giudizio tra le parti.
Teramo, 21 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Giuseppe Marcheggiani)
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