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Ordinanza 14 aprile 2025
Ordinanza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, ordinanza 14/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025/293
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Sezione Specializzata in materia di impresa nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 293/2025 promosso da: in persona del legale rappresentante p.t. (c.f. ), e Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t. (c.f. ), entrambe Parte_2 P.IVA_2
rappresentate e difese dagli avv.ti Eduardo Guarente e Maddalena Moro ed elettivamente domiciliate presso lo studio del primo, in Bolzano, via Museo n. 31; RICORRENTI contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_1 C.F._1
Fabrizio Francia ed Alessandro Di Puppo, elettivamente domiciliato presso il loro studio, in
Bolzano, Via della Mostra 3; RESISTENTE
La Giudice Birgit Fischer,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 03/04/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA in ordine alle seguenti conclusioni delle parti:
- dei ricorrenti: “CHIEDONO che codesta Sezione Specializzata in materia di impresa del
Tribunale di Bolzano, ex artt. 156 e 163 l.a., e 700 c.p.c., previa eventuale assunzione dei mezzi di prova testimoniale indicati in narrativa, in quanto ritenuti coerenti con la natura sommaria del procedimento:- inibisca ex artt. 163 l.a., 2599 c.c. e 700 c.p.c. al resistente qualsiasi pubblicazione e utilizzo dei lavori e del materiale di cui in narrativa;
- ordini la restituzione, la rimozione e la cancellazione dello stesso materiale ex artt. 158 l.a. e art. 2599
c.c. da tutti i sistemi e supporti comunque nella disponibilità del resistente;
- ordini ex artt.
166 l.a., 2600 c.c., e art. 700 c.p.c. la pubblicazione dell'emanando provvedimento per estratto sui quotidiani Corriere della Sera e Alto Adige, e in forma integrale per 90 giorni consecutivi sulla homepage del sito www.diegomoreno.it; - fissi una penalità di mora ex artt.
156 l.a. e art. 614-bis c.p.c. dovuta dal resistente a ciascuna ricorrente per ogni violazione degli ordini di cui sopra e per ogni giorno di ritardo nel conformarsi all'emanando provvedimento, in una misura pari a Euro 10.000,00 (diecimila/00) o alla diversa somma che sarà ritenuta congrua.”;
Pagina 1 - del resistente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, respingere la domanda cautelare di parte ricorrente, siccome infondata.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre IVA e CNA come per legge.” ritenuto e rilevato,
- che i ricorrenti richiedono tutela cautelare, come da conclusioni sopra riportate, per asseriti atti di concorrenza sleale, con riguardo a pubblicazioni effettuate dal resistente CP_1
ex- dipendente della ricorrente sul suo sito internet personale “di un
[...] Parte_1
gran numero di materiali grafici, videografici e fotografici aventi ad oggetto i brand realizzati da nonché i product design realizzati da per i rispettivi clienti”; Parte_1 Pt_2
- che il resistente nel costituirsi, oltre a contestare la sussistenza del periculum in mora, contesta anche il fumus boni iuris, rilevando, riassuntivamente, di essere non solo autore dei materiali pubblicati, ma di non essere imprenditore e di non sfruttare economicamente i materiali stessi, per cui difetterebbero in radice i presupposti per far valere atti di concorrenza sleale ai sensi degli artt. 2598 ss. c.c.;
- che in effetti risulta assorbente il rilievo che, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai costante, sia di merito (cfr. ord. Tribunale Civitavecchia, 27/12/2017, in Giur. annotata dir. ind. 2018, 1, 435), sia di legittimità (cfr. tra le altre: Cass. civ. n. 18772/2019), l'art. 2598
c.c. presuppone l'esistenza di un rapporto di concorrenza tra il soggetto attivo e quello passivo dell'atto asseritamente illecito, se anche la disciplina della concorrenza sleale può trovare applicazione quando l'autore dell'atto non sia un imprenditore concorrente dell'offeso ma abbia agito di concerto o comunque nell'interesse e in collegamento con chi lo sia;
in particolare, con la decisione della Corte di Cassazione appena citata, è stato statuito che può configurarsi un atto di concorrenza sleale in presenza del trasferimento di un complesso di informazioni aziendali da parte di un ex dipendente di imprenditore concorrente, ma è necessario che ci si trovi in presenza di un complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi, seppur non segretati e protetti, che superino la capacità mnemonica e l'esperienza del singolo normale individuo e configurino così una banca dati che, arricchendo la conoscenza del concorrente, sia capace di fornirgli un vantaggio competitivo che trascenda la capacità e le esperienze del lavoratore acquisito;
- che pertanto, appare pacifico che gli atti di concorrenza sleale di cui all'art. 2598 c.c. presuppongono un rapporto di concorrenza tra imprenditori, sicché la legittimazione attiva e passiva all'azione richiede il possesso della qualità di imprenditore (ovvero, sul lato passivo, almeno che l'asserito autore dell'atto abbia agito di concerto o comunque nell'interesse e in collegamento con chi sia un imprenditore concorrente), mentre nel presente caso il resistente
Pagina 2 non può considerarsi comprovatamente né un imprenditore, né un soggetto che abbia agito nell'interesse di un imprenditore concorrente;
- che i resistenti, in effetti, non appaiono aver dedotto e offerto di provare, anche solo in via sommaria, che il resistente sia effettivamente un loro (serio) concorrente, né che si trovi in una relazione particolare con un imprenditore, soggetto avvantaggiato, tale da far ritenere che l'attività posta in essere sia stata oggettivamente svolta nell'interesse di quest'ultimo (cfr. sempre Cass. Civ. n. 18772/2019), avendo i ricorrenti esposto in modo soltanto generico che il resistente si avvantaggerebbe dell'asserito illecito concorrenziale per sottrarre mercato al concorrente;
- che un tanto non appare neanche sommariamente comprovato, non potendosi ritenere quindi sussistenti i presupposti descritti dalla giurisprudenza citata dai ricorrenti (cfr. Trib. Milano,
28 febbraio 2012, in Giur. ann. dir. ind. 2013), se la si ritenesse già pertinente;
- che, quindi, non sussistendo un sufficiente fumus boni iuris per le domande cautelari dei ricorrenti, le stesse vanno senz'altro rigettate, con assorbimento di tutte le altre difese e domande delle parti;
- le spese seguono la soccombenza e vanno quindi addebitate ai ricorrenti, applicando i valori minimi di cui al d.m. n. 55/2014 (tab. 10), per una causa di valore indeterminabile, di complessità bassa, tenuto conto della poca attività svolta e delle poche questioni giuridiche e fattuali coinvolte;
P.Q.M.
rigetta le domande cautelari tutte dei ricorrenti;
condanna i ricorrenti e a rifondere al resistente Parte_1 Parte_2 CP_1
le spese di questo giudizio cautelare ante causam, liquidati in € 2608,00 per
[...]
compensi, oltre 15% spese generali, Iva e Cap come per legge e successive occorrende.
Si comunichi.
Bolzano, 14 aprile 2025
La Giudice
Birgit Fischer
Pagina 3
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Sezione Specializzata in materia di impresa nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 293/2025 promosso da: in persona del legale rappresentante p.t. (c.f. ), e Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t. (c.f. ), entrambe Parte_2 P.IVA_2
rappresentate e difese dagli avv.ti Eduardo Guarente e Maddalena Moro ed elettivamente domiciliate presso lo studio del primo, in Bolzano, via Museo n. 31; RICORRENTI contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_1 C.F._1
Fabrizio Francia ed Alessandro Di Puppo, elettivamente domiciliato presso il loro studio, in
Bolzano, Via della Mostra 3; RESISTENTE
La Giudice Birgit Fischer,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 03/04/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA in ordine alle seguenti conclusioni delle parti:
- dei ricorrenti: “CHIEDONO che codesta Sezione Specializzata in materia di impresa del
Tribunale di Bolzano, ex artt. 156 e 163 l.a., e 700 c.p.c., previa eventuale assunzione dei mezzi di prova testimoniale indicati in narrativa, in quanto ritenuti coerenti con la natura sommaria del procedimento:- inibisca ex artt. 163 l.a., 2599 c.c. e 700 c.p.c. al resistente qualsiasi pubblicazione e utilizzo dei lavori e del materiale di cui in narrativa;
- ordini la restituzione, la rimozione e la cancellazione dello stesso materiale ex artt. 158 l.a. e art. 2599
c.c. da tutti i sistemi e supporti comunque nella disponibilità del resistente;
- ordini ex artt.
166 l.a., 2600 c.c., e art. 700 c.p.c. la pubblicazione dell'emanando provvedimento per estratto sui quotidiani Corriere della Sera e Alto Adige, e in forma integrale per 90 giorni consecutivi sulla homepage del sito www.diegomoreno.it; - fissi una penalità di mora ex artt.
156 l.a. e art. 614-bis c.p.c. dovuta dal resistente a ciascuna ricorrente per ogni violazione degli ordini di cui sopra e per ogni giorno di ritardo nel conformarsi all'emanando provvedimento, in una misura pari a Euro 10.000,00 (diecimila/00) o alla diversa somma che sarà ritenuta congrua.”;
Pagina 1 - del resistente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, respingere la domanda cautelare di parte ricorrente, siccome infondata.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre IVA e CNA come per legge.” ritenuto e rilevato,
- che i ricorrenti richiedono tutela cautelare, come da conclusioni sopra riportate, per asseriti atti di concorrenza sleale, con riguardo a pubblicazioni effettuate dal resistente CP_1
ex- dipendente della ricorrente sul suo sito internet personale “di un
[...] Parte_1
gran numero di materiali grafici, videografici e fotografici aventi ad oggetto i brand realizzati da nonché i product design realizzati da per i rispettivi clienti”; Parte_1 Pt_2
- che il resistente nel costituirsi, oltre a contestare la sussistenza del periculum in mora, contesta anche il fumus boni iuris, rilevando, riassuntivamente, di essere non solo autore dei materiali pubblicati, ma di non essere imprenditore e di non sfruttare economicamente i materiali stessi, per cui difetterebbero in radice i presupposti per far valere atti di concorrenza sleale ai sensi degli artt. 2598 ss. c.c.;
- che in effetti risulta assorbente il rilievo che, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai costante, sia di merito (cfr. ord. Tribunale Civitavecchia, 27/12/2017, in Giur. annotata dir. ind. 2018, 1, 435), sia di legittimità (cfr. tra le altre: Cass. civ. n. 18772/2019), l'art. 2598
c.c. presuppone l'esistenza di un rapporto di concorrenza tra il soggetto attivo e quello passivo dell'atto asseritamente illecito, se anche la disciplina della concorrenza sleale può trovare applicazione quando l'autore dell'atto non sia un imprenditore concorrente dell'offeso ma abbia agito di concerto o comunque nell'interesse e in collegamento con chi lo sia;
in particolare, con la decisione della Corte di Cassazione appena citata, è stato statuito che può configurarsi un atto di concorrenza sleale in presenza del trasferimento di un complesso di informazioni aziendali da parte di un ex dipendente di imprenditore concorrente, ma è necessario che ci si trovi in presenza di un complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi, seppur non segretati e protetti, che superino la capacità mnemonica e l'esperienza del singolo normale individuo e configurino così una banca dati che, arricchendo la conoscenza del concorrente, sia capace di fornirgli un vantaggio competitivo che trascenda la capacità e le esperienze del lavoratore acquisito;
- che pertanto, appare pacifico che gli atti di concorrenza sleale di cui all'art. 2598 c.c. presuppongono un rapporto di concorrenza tra imprenditori, sicché la legittimazione attiva e passiva all'azione richiede il possesso della qualità di imprenditore (ovvero, sul lato passivo, almeno che l'asserito autore dell'atto abbia agito di concerto o comunque nell'interesse e in collegamento con chi sia un imprenditore concorrente), mentre nel presente caso il resistente
Pagina 2 non può considerarsi comprovatamente né un imprenditore, né un soggetto che abbia agito nell'interesse di un imprenditore concorrente;
- che i resistenti, in effetti, non appaiono aver dedotto e offerto di provare, anche solo in via sommaria, che il resistente sia effettivamente un loro (serio) concorrente, né che si trovi in una relazione particolare con un imprenditore, soggetto avvantaggiato, tale da far ritenere che l'attività posta in essere sia stata oggettivamente svolta nell'interesse di quest'ultimo (cfr. sempre Cass. Civ. n. 18772/2019), avendo i ricorrenti esposto in modo soltanto generico che il resistente si avvantaggerebbe dell'asserito illecito concorrenziale per sottrarre mercato al concorrente;
- che un tanto non appare neanche sommariamente comprovato, non potendosi ritenere quindi sussistenti i presupposti descritti dalla giurisprudenza citata dai ricorrenti (cfr. Trib. Milano,
28 febbraio 2012, in Giur. ann. dir. ind. 2013), se la si ritenesse già pertinente;
- che, quindi, non sussistendo un sufficiente fumus boni iuris per le domande cautelari dei ricorrenti, le stesse vanno senz'altro rigettate, con assorbimento di tutte le altre difese e domande delle parti;
- le spese seguono la soccombenza e vanno quindi addebitate ai ricorrenti, applicando i valori minimi di cui al d.m. n. 55/2014 (tab. 10), per una causa di valore indeterminabile, di complessità bassa, tenuto conto della poca attività svolta e delle poche questioni giuridiche e fattuali coinvolte;
P.Q.M.
rigetta le domande cautelari tutte dei ricorrenti;
condanna i ricorrenti e a rifondere al resistente Parte_1 Parte_2 CP_1
le spese di questo giudizio cautelare ante causam, liquidati in € 2608,00 per
[...]
compensi, oltre 15% spese generali, Iva e Cap come per legge e successive occorrende.
Si comunichi.
Bolzano, 14 aprile 2025
La Giudice
Birgit Fischer
Pagina 3