Sentenza 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 16/04/2026, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00517/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00457/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 457 del 2025, proposto da:
SA Falivene, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli e Lara Bianzani, con domicilio fisico nello studio di quest’ultima in Brescia Via Vittorio Emanuele II n. 60 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 976/2024, resa all’esito del giudizio R.G. 2217/2023, del Tribunale di Brescia - Sezione Lavoro, pubblicata in data 20 settembre 2024 e notificata in data 4 ottobre 2024 (Carta elettronica del docente)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 la dott.ssa AU AR e udito per il Ministero il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente agisce innanzi a questo TAR, ai sensi degli articoli 112 e ss. c.p.a., per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 976/2024, pubblicata il 20 settembre 2024, resa nel procedimento R.G. 2217/2023, con la quale il Tribunale di Brescia, Sez. Lavoro ha così statuito: “1. accerta il diritto della ricorrente SA IV all’assegnazione della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” di cui all’art. 1, comma 121, l. 107/2015 per l’anno scolastico 2018/2019;
2. per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione a consentire, per i periodi di cui al punto 1, la generazione del buono spesa di cui all’art. 6 d.p.c.m. 28. 11. 2016 a favore della ricorrente;
3.condanna il Ministero dell’Istruzione a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano complessivamente in euro 800,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA con distrazione a favore dei difensori antistatari ”.
2. La ricorrente espone che la sentenza è stata notificata in data 4 ottobre 2024 e che in data 14 ottobre 2024 e in data 11 febbraio 2025 è stata chiesta con PEC l’esecuzione della sentenza.
Alla notifica della sentenza non ha fatto seguito alcuna condotta adempitiva da parte dell’Amministrazione soccombente e prive di riscontro sono rimaste anche le diffide via PEC sopra indicate.
3. Sempre nel ricorso viene evidenziato che la sentenza ha ormai acquisito efficacia di giudicato (cfr. certificazione della cancelleria del Tribunale ordinario di Brescia del 2 aprile 2025).
4. Viene, pertanto, richiesto di ordinare l’ottemperanza della sentenza e, nel caso di mancata esecuzione della stessa nel termine assegnato, di nominare un commissario ad acta perché provveda in via sostitutiva.
5. Viene richiesta, altresì, la condanna del Ministero intimato al pagamento delle spese di lite, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
6. Il Ministero si è costituito con atto meramente formale.
7. Alla camera di consiglio del 21 gennaio 2026 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
8. In data successiva all’udienza, in particolare in data 8 aprile 2026, risulta depositata comunicazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ambito Territoriale di Brescia, nella quale viene dato atto che, in data 30 marzo 2026, SOGEI S.p.a., gestore della procedura di erogazione del servizio “ Carta docente ”, avrebbe provveduto ad accreditare nel borsellino elettronico l’importo riconosciuto con la sentenza del giudice del lavoro alla ricorrente.
9. In via preliminare va rilevata l’evidente tardività della produzione dell’8 aprile 2026, avvenuta addirittura successivamente alla data del 21 gennaio 2026, in cui si è svolta la camera di consiglio e la causa è stata trattenuta in decisione.
La dichiarazione di adempimento proveniente dall’Ufficio Scolastico Regionale, essendo tardiva, non può essere presa in considerazione ai fini della decisione. Con la stessa, del resto, l’intervenuto accredito è semplicemente affermato, senza però che sia fornita prova documentale di tale fatto.
In ogni caso, trattandosi di un’allegazione di parte e non di una questione rilevabile d’ufficio, non vi sono i presupposti per sospendere il passaggio in decisione e riattivare il contraddittorio processuale ai sensi dell’art. 73 comma 3, ultimo periodo, c.p.a.
10. Può passarsi, a questo punto, a trattare il merito del ricorso. Questo è fondato e deve essere accolto.
11. La sentenza del giudice del lavoro, oggetto della domanda di ottemperanza, è passata in giudicato, come da attestazione di Cancelleria in atti di data 2 aprile 2025.
12. Risulta ampiamente decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 comma 1 del D.L. 669/1996, a mente del quale “ Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto ”. La sentenza, infatti, è stata notificata in data 4 ottobre 2024 e il ricorso è stato notificato in data 16 aprile 2025.
13. Per completezza, può altresì ricordarsi che, a seguito della riforma del processo civile di cui al D.Lgs. 149/2022, l'art. 475 c.p.c. non prevede più che per iniziare l'esecuzione forzata occorra far apporre sulla sentenza la formula esecutiva, ma prescrive semplicemente che la sentenza sia rilasciata in copia conforme all'originale.
14. Sono, pertanto, soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
15. Non è contestato in giudizio che, allo stato, il Ministero non abbia dato ottemperanza alla sentenza azionata e la stessa parte ricorrente, con note di udienza, ha confermato la persistenza dell’inadempimento dello stesso.
16. Il ricorso va pertanto accolto, con la conseguente condanna del Ministero resistente a dare completa esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe entro il termine di novanta giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza.
È peraltro evidente che se l’accredito della carta docente fosse nel frattempo già avvenuto, come tardivamente comunicato dall’Amministrazione, la condanna si concentrerà nel solo accertamento del diritto di parte ricorrente a conseguire l’esatto adempimento della sentenza del giudice del lavoro, consolidando la prestazione conseguita. Qualora invece l’accredito non fosse avvenuto, o fosse avvenuto solo in forma parziale, le indicazioni esposte nei punti che seguono saranno applicabili all’intero credito, o alla parte residua dello stesso, come definito dal giudice del lavoro.
17. Dunque, in caso di persistente inadempimento alla scadenza del predetto termine, all’esecuzione provvederà – entro i novanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura della parte ricorrente – un commissario ad acta , che sin d’ora si nomina nel Capo di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di individuare e delegare il concreto esercizio dei poteri commissariali ad uno o più dirigenti e/o funzionari incardinati all’interno della Direzione generale istituzionalmente competente a provvedere al pagamento degli emolumenti della Carta del Docente.
18. Il commissario ad acta darà corso al pagamento, o comunque all’accredito sulla Carta del docente delle somme spettanti alla parte ricorrente, compiendo tutti gli atti a tal fine necessari, anche ricorrendo, in caso di non capienza degli appositi capitoli di bilancio, all'istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dell'art. 14 comma 2, l. 31 dicembre 1996 n. 669 e relativi decreti attuativi.
A quest’ultimo proposito, per completezza espositiva, può ricordarsi che l'art. 14 comma 2, l. 31 dicembre 1996 n. 669 (“ Esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni ”), pacificamente applicabile anche al giudizio di ottemperanza promosso dinanzi al Giudice Amministrativo (cfr Tar Lecce, sez. II, 21 maggio 2019 n.808) dispone che “ Nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, nei casi previsti dal comma 1, il dirigente responsabile della spesa, in assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo, dispone il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all'istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso. La reintegrazione dei capitoli avviene a carico del fondo previsto dall'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, in deroga alle prescrizioni dell'ultimo comma. Con decreto del Ministro del tesoro sono determinate le modalità di emissione nonché le caratteristiche dello speciale ordine di pagamento previsto dal presente comma ”. Le modalità e le caratteristiche dell'ordine di pagamento di cui alla norma citata sono state stabilite con D.M. 1° ottobre 2002 e con D.M. 24 giugno 2015.
Sulla scorta delle disposizioni sopra richiamate la giurisprudenza amministrativa ha affermato che l'esecuzione delle sentenze deve avvenire, anche in caso di non capienza degli appositi capitoli di bilancio, attraverso l'utilizzo dell'istituto del pagamento in conto sospeso (TAR Roma sez. II 23/2/2015 n.3062; T.A.R. Catanzaro, sez. II, 05/08/2013, n.858; T.A.R. Roma, sez. I, 01/08/2012, n.7096), e ha inoltre chiarito che le norme di bilancio rappresentano vincoli con efficacia meramente interna, con la conseguenza che la mancanza di disponibilità di bilancio non può in alcun modo ostacolare la soddisfazione del creditore della pubblica amministrazione (TAR Pescara sez. I 1/12/2022 n.489; ma si v. anche TAR Bari sez. II 27/10/2021 n.1560, secondo la quale difficoltà di tipo contabile non possono essere di ostacolo all’esecuzione, in quanto l’Amministrazione, in base ad una normativa ormai interpretata e applicata da tempo secondo consolidati indirizzi giurisprudenziali, sarebbe comunque in condizione di disporre il pagamento, da regolare in conto sospeso).
19. Infine, per ciò che riguarda il commissario ad acta , si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto commissario ad acta .
20. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari. Quanto al contributo unificato, si osserva che la parte ricorrente ha depositato dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445 del 2000, circa il diritto all’esenzione dal pagamento dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessive € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori della stessa, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
UR DR, Presidente
Costanza Cappelli, Referendario
AU AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AU AR | UR DR |
IL SEGRETARIO