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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/12/2025, n. 4985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4985 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Verbale della causa n. 8769/2023
Preso atto delle note sostitutive dell'udienza del 22.12.2025 depositate nell'interesse delle parti
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza allegata al presente
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del giudice ZI OR, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8769/2023 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(P. IVA ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Dipalma
( per mandato in atti Email_1
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Controparte_1
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Daniele De
IS ( t) giusta procura generale alle liti Email_2
in notaio in atti Per_1
RESISTENTE
OGGETTO: CISOA
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe ha convenuto l' chiedendo al Tribunale di: “a. accogliere il CP_1
presente ricorso e dichiarare legittima la domanda n. 0900-210091 formulata dalla all' Pt_1 CP_1
per ottenere l'ammissione alla CISOA ordinaria per n. 9 dipendenti, per il periodo 04.02.2019-
15.05.2019; b. per l'effetto condannare l' al pagamento in favore della ricorrente della somma CP_1
complessiva di € 22.828,00 in ristoro delle integrazioni salariali anticipate dalla azienda ai dipendenti
2 per tutto il periodo di riferimento;
c. condannare la resistente al pagamento delle spese, diritti ed
onorari del presente giudizio.”.
L' nel costituirsi, ha chiesto il rigetto del ricorso sollevando eccezione di difetto di CP_1
giurisdizione dell'AGO e di inammissibilità per mancata presentazione di previa domanda amministrativa.
La causa è stata discussa all'udienza del 22.12.2025 mediante trattazione scritta, dopo esser stata istruita mediante escussione di testimoni.
Preliminarmente, deve ribadirsi la giurisdizione dell'AGO come da precedente ordinanza che richiama Cass. civ., S.U. n. 6/1999 e va rigettata l'eccezione di inammissibilità
del ricorso per omessa presentazione della domanda amministrativa in quanto oggetto del contendere è proprio l'eventuale errore nella compilazione (nonché la sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio).
Incontestata la natura agricola della società ricorrente, occorre premettere che la legge 8
agosto 1972 n. 457 ha istituito la Cassa integrazione Salari – CISOA – per gli operai agricoli a tempo indeterminato (O.T.I.). L'istituto è rivolto ai lavoratori sospesi temporaneamente dal lavoro per “intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro od ai lavoratori”.
La norma è stata novellata dal Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148 contenente disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali il cui art. 18, al comma uno, statuisce che “per le imprese agricole - restano in vigore le disposizioni di cui
all'art. 8 e seguenti della legge 457/1972 e successive modifiche per quanto compatibili con il presente
decreto”. L'articolo 16 comma due del decreto legislativo n. 148/2015 recita “con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto sono definiti i criteri di esame delle domande di concessione”; con Decreto del
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 95442 del 15 aprile 2016 sono stati definiti i criteri per l'approvazione dei programmi di cassa integrazione guadagni ordinaria.
I criteri di Concessione dell'integrazione salariale ordinaria: “A decorrere dal 1° gennaio
2016 l'integrazione salariale ordinaria, di seguito denominata CIGO, è concessa dalla sede dell' CP_1
territorialmente competente per le seguenti causali: a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori
3 e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
b) situazioni temporanee
di mercato. La transitorietà della situazione aziendale e la temporaneità della situazione di mercato
sussistono quando è prevedibile, al momento della presentazione della domanda di , che Pt_2
l'impresa riprenda la normale attività lavorativa. La non imputabilità all'impresa o ai lavoratori della
situazione aziendale consiste nella involontarietà e nella non riconducibilità ad imperizia o negligenza
delle parti. Integrano le causali di cui al comma 1, lettere a) e b), le fattispecie di cui agli articoli da 3
a 9”.
Nello specifico, per quanto di interesse, l'articolo 3 comma uno recita: “integra la fattispecie
- mancanza di lavoro e di commesse - la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa derivante
dalla significativa riduzione di ordini e commesse” e prosegue specificando che: “a richiesta
l'impresa produce la documentazione attestante l'andamento degli indicatori economico-finanziari di
bilancio”.
Orbene la ricorrente ha allegato, con specifico riferimento al periodo compreso fra il
04.02.2017 e il 15.05.2019 in cui la aveva chiesto di ricorrere alla Cassa integrazione Pt_1
Ordinaria per 10 dipendenti, che si era verificata una importante riduzione dell'attività
lavorativa causata da una significativa riduzione di ordini e commesse non dipendente dalla politica aziendale interna né imputabile ad un normale rischio di impresa. “Si osserva che su 15 lavoratori dipendenti la è stata richiesta per l'anno 2019 per 10 lavoratori Pt_3 Pt_3
(numero tutte le volte variabile e spesso ridotto) in quanto l'azienda, se pur in maniera ridotta ha proseguito la sua attività. È utile evidenziare altresì che i lavoratori della Pt_1
sono per la maggior parte altamente specializzati e per tale motivo l'impresa, pur essendo agricola, ha scelto di sottoscrivere vari contratti a tempo indeterminando evitando di lavorare con contratti stagionali. Con riferimento ai mesi oggetto di domanda , è Pt_3
dimostrabile un vertiginoso calo di fatturato rispetto alla stagione precedente. Si allegano i registri di liquidazione periodica IVA cui è possibile consultare l'ammontare del fatturato del mese di riferimento corrispondente alla voce “imponibile” (cfr. doc 11) Nello specifico:
Il mese di gennaio 2019 il fatturato ammontava a € 62.341,40; Il mese di febbraio 2019 il fatturato ammontava a € 66.082,97; Il mese di marzo 2019 il fatturato ammontava a €
58.961,26; Il mese di aprile 2019 il fatturato ammontava a € 6.882,50. È utile confrontare tali
4 dati con l'ammontare delle vendite dei mesi di Novembre e Dicembre dell'anno precedente:
Il mese di novembre 2016 il fatturato ammontava a € 219.165,46;; Il mese di dicembre 2016
il fatturato ammontava a € 150.240,53 Considerato il calo di vendite, così come provato nel punto precedente, è plausibile che, avendo i magazzini pieni, l'azienda in quei mesi abbia deciso di fermare la produzione per ridurre le spese e sostenere i costi fissi. Ad ulteriore riprova di quanto evidenziato, si allegano altresì alcuni degli ordinativi di merce che i clienti sottoscrivevano per le stagioni relative alle annate 2017/2018 e 2018/2019 (cfr. doc 12). Tale
condizione ha indotto l'azienda, in persona del vicepresidente dott. Dipalma, a compiere una consultazione e sottoscrivere un verbale di accordo sindacale in data 10.01.2017 con le
R.S.A. aziendale” (cfr., ricorso).
I superiori assunti sono provati dalla documentazione versata in atti nonché dalle testimonianze dei dipendenti dell'azienda e e del cliente Parte_4 Persona_2
(cfr., verbale di udienza del 22.2.2024 e del 12.6.2025) che hanno Persona_3
confermato un calo delle commesse ed una situazione climatica avversa, situazioni non imputabili in capo alla ricorrente.
All'esito dell'istruttoria svolta, appaiono dunque sussistenti i requisiti in capo alla ricorrente per ottenere la CISOA ordinaria per n. 9 dipendenti, per il periodo 04.02.2019-
15.05.2019 con conseguente condanna dell' al pagamento delle integrazioni salariali CP_1
anticipate dalla ricorrente (somma non contestata).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, valori minimi tenuto conto della natura e del valore della causa.
P.Q.M.
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di €
[...]
22.828,00 in ristoro delle integrazioni salariali anticipate dalla azienda ai dipendenti per tutto il periodo di riferimento;
5 2) condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1
delle spese di lite che liquida in € 2.696,00 oltre CU, spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in data 22.12.2025
IL GIUDICE
-ZI OR
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice
ZI OR in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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SEZIONE LAVORO
Verbale della causa n. 8769/2023
Preso atto delle note sostitutive dell'udienza del 22.12.2025 depositate nell'interesse delle parti
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza allegata al presente
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del giudice ZI OR, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8769/2023 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(P. IVA ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Dipalma
( per mandato in atti Email_1
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Controparte_1
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Daniele De
IS ( t) giusta procura generale alle liti Email_2
in notaio in atti Per_1
RESISTENTE
OGGETTO: CISOA
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe ha convenuto l' chiedendo al Tribunale di: “a. accogliere il CP_1
presente ricorso e dichiarare legittima la domanda n. 0900-210091 formulata dalla all' Pt_1 CP_1
per ottenere l'ammissione alla CISOA ordinaria per n. 9 dipendenti, per il periodo 04.02.2019-
15.05.2019; b. per l'effetto condannare l' al pagamento in favore della ricorrente della somma CP_1
complessiva di € 22.828,00 in ristoro delle integrazioni salariali anticipate dalla azienda ai dipendenti
2 per tutto il periodo di riferimento;
c. condannare la resistente al pagamento delle spese, diritti ed
onorari del presente giudizio.”.
L' nel costituirsi, ha chiesto il rigetto del ricorso sollevando eccezione di difetto di CP_1
giurisdizione dell'AGO e di inammissibilità per mancata presentazione di previa domanda amministrativa.
La causa è stata discussa all'udienza del 22.12.2025 mediante trattazione scritta, dopo esser stata istruita mediante escussione di testimoni.
Preliminarmente, deve ribadirsi la giurisdizione dell'AGO come da precedente ordinanza che richiama Cass. civ., S.U. n. 6/1999 e va rigettata l'eccezione di inammissibilità
del ricorso per omessa presentazione della domanda amministrativa in quanto oggetto del contendere è proprio l'eventuale errore nella compilazione (nonché la sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio).
Incontestata la natura agricola della società ricorrente, occorre premettere che la legge 8
agosto 1972 n. 457 ha istituito la Cassa integrazione Salari – CISOA – per gli operai agricoli a tempo indeterminato (O.T.I.). L'istituto è rivolto ai lavoratori sospesi temporaneamente dal lavoro per “intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro od ai lavoratori”.
La norma è stata novellata dal Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148 contenente disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali il cui art. 18, al comma uno, statuisce che “per le imprese agricole - restano in vigore le disposizioni di cui
all'art. 8 e seguenti della legge 457/1972 e successive modifiche per quanto compatibili con il presente
decreto”. L'articolo 16 comma due del decreto legislativo n. 148/2015 recita “con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto sono definiti i criteri di esame delle domande di concessione”; con Decreto del
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 95442 del 15 aprile 2016 sono stati definiti i criteri per l'approvazione dei programmi di cassa integrazione guadagni ordinaria.
I criteri di Concessione dell'integrazione salariale ordinaria: “A decorrere dal 1° gennaio
2016 l'integrazione salariale ordinaria, di seguito denominata CIGO, è concessa dalla sede dell' CP_1
territorialmente competente per le seguenti causali: a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori
3 e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
b) situazioni temporanee
di mercato. La transitorietà della situazione aziendale e la temporaneità della situazione di mercato
sussistono quando è prevedibile, al momento della presentazione della domanda di , che Pt_2
l'impresa riprenda la normale attività lavorativa. La non imputabilità all'impresa o ai lavoratori della
situazione aziendale consiste nella involontarietà e nella non riconducibilità ad imperizia o negligenza
delle parti. Integrano le causali di cui al comma 1, lettere a) e b), le fattispecie di cui agli articoli da 3
a 9”.
Nello specifico, per quanto di interesse, l'articolo 3 comma uno recita: “integra la fattispecie
- mancanza di lavoro e di commesse - la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa derivante
dalla significativa riduzione di ordini e commesse” e prosegue specificando che: “a richiesta
l'impresa produce la documentazione attestante l'andamento degli indicatori economico-finanziari di
bilancio”.
Orbene la ricorrente ha allegato, con specifico riferimento al periodo compreso fra il
04.02.2017 e il 15.05.2019 in cui la aveva chiesto di ricorrere alla Cassa integrazione Pt_1
Ordinaria per 10 dipendenti, che si era verificata una importante riduzione dell'attività
lavorativa causata da una significativa riduzione di ordini e commesse non dipendente dalla politica aziendale interna né imputabile ad un normale rischio di impresa. “Si osserva che su 15 lavoratori dipendenti la è stata richiesta per l'anno 2019 per 10 lavoratori Pt_3 Pt_3
(numero tutte le volte variabile e spesso ridotto) in quanto l'azienda, se pur in maniera ridotta ha proseguito la sua attività. È utile evidenziare altresì che i lavoratori della Pt_1
sono per la maggior parte altamente specializzati e per tale motivo l'impresa, pur essendo agricola, ha scelto di sottoscrivere vari contratti a tempo indeterminando evitando di lavorare con contratti stagionali. Con riferimento ai mesi oggetto di domanda , è Pt_3
dimostrabile un vertiginoso calo di fatturato rispetto alla stagione precedente. Si allegano i registri di liquidazione periodica IVA cui è possibile consultare l'ammontare del fatturato del mese di riferimento corrispondente alla voce “imponibile” (cfr. doc 11) Nello specifico:
Il mese di gennaio 2019 il fatturato ammontava a € 62.341,40; Il mese di febbraio 2019 il fatturato ammontava a € 66.082,97; Il mese di marzo 2019 il fatturato ammontava a €
58.961,26; Il mese di aprile 2019 il fatturato ammontava a € 6.882,50. È utile confrontare tali
4 dati con l'ammontare delle vendite dei mesi di Novembre e Dicembre dell'anno precedente:
Il mese di novembre 2016 il fatturato ammontava a € 219.165,46;; Il mese di dicembre 2016
il fatturato ammontava a € 150.240,53 Considerato il calo di vendite, così come provato nel punto precedente, è plausibile che, avendo i magazzini pieni, l'azienda in quei mesi abbia deciso di fermare la produzione per ridurre le spese e sostenere i costi fissi. Ad ulteriore riprova di quanto evidenziato, si allegano altresì alcuni degli ordinativi di merce che i clienti sottoscrivevano per le stagioni relative alle annate 2017/2018 e 2018/2019 (cfr. doc 12). Tale
condizione ha indotto l'azienda, in persona del vicepresidente dott. Dipalma, a compiere una consultazione e sottoscrivere un verbale di accordo sindacale in data 10.01.2017 con le
R.S.A. aziendale” (cfr., ricorso).
I superiori assunti sono provati dalla documentazione versata in atti nonché dalle testimonianze dei dipendenti dell'azienda e e del cliente Parte_4 Persona_2
(cfr., verbale di udienza del 22.2.2024 e del 12.6.2025) che hanno Persona_3
confermato un calo delle commesse ed una situazione climatica avversa, situazioni non imputabili in capo alla ricorrente.
All'esito dell'istruttoria svolta, appaiono dunque sussistenti i requisiti in capo alla ricorrente per ottenere la CISOA ordinaria per n. 9 dipendenti, per il periodo 04.02.2019-
15.05.2019 con conseguente condanna dell' al pagamento delle integrazioni salariali CP_1
anticipate dalla ricorrente (somma non contestata).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, valori minimi tenuto conto della natura e del valore della causa.
P.Q.M.
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di €
[...]
22.828,00 in ristoro delle integrazioni salariali anticipate dalla azienda ai dipendenti per tutto il periodo di riferimento;
5 2) condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1
delle spese di lite che liquida in € 2.696,00 oltre CU, spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in data 22.12.2025
IL GIUDICE
-ZI OR
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice
ZI OR in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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