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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/03/2025, n. 1228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1228 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20493/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Simona
Gambacorta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20493/2024 promossa da:
(C.F. e P. IVA. n. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Paola Ballario presso cui è elettivamente domiciliata, in Torino, Corso Galileo Ferraris n. 146
RICORRENTE contro
(C.F. ), residente in [...], _1 C.F._1
Via Cesare Battisti n. 15/A,
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: accertamento qualità di erede
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: NEL MERITO accertare e dichiarare che il Sig. nato ad [...] il _1
12.5.1960, Cod. Fisc. , residente in [...]
n. 15/A, è coerede puro e semplice della Sig.ra , nata a [...] il Persona_1
28.7.1963, Cod. fisc. , con ultimo domicilio in San Gillio, Via Cesare CodiceFiscale_3
Battisti n. 15/A, deceduta a San Gillio il 2.12.2022.
Per l'effetto, ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alle conseguenti annotazioni e trascrizioni di legge sui beni immobili caduti in successione.
In ogni caso
pagina 1 di 4 Con il favore delle spese, diritti e onorari di causa, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA sulle somme imponibili.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi degli artt. 281 decies e ss. c.p.c., la società ha Parte_1
convenuto in giudizio per sentirne accertare la qualità di _1
coerede della moglie , deceduta in data 2.12.2022. Persona_1
Ha esposto la ricorrente di essere creditrice di per la somma, al Persona_1
30.11.2023, di € 149.179,56 in forza di contratto di cessione dei crediti in blocco stipulato il
19.4.22 con Intesa San Paolo S.p.A. Quest'ultima, in data 23.5.2011, aveva concesso a mutuo fondiario di € 200.000,00 e, a garanzia delle obbligazioni da Persona_1
esso derivanti, la mutuataria ed il di lei marito avevano _1
concesso ipoteca volontaria di primo grado sulle quote di comproprietà (50% ciascuno) di un compendio immobiliare sito in San Gillio (TO), via Cesare Battisti n. 15/A (precisamente: abitazione censita al CF al foglio 7, n. 329, cat. A3, vani 10, piani T-1; fabbricato per attività agricole, censito al CF al foglio 7 n. 328, sub 1, 2, 3, 4 e n. 338 sub 1 – 2 – 3 – 4, cat D10, piano T;
terreni censiti al CT al foglio 7 particelle nn. 430, 433, 435, 437 e 329 fabbricato rurale). Considerato che a decorrere dal mese di aprile del 2019 la debitrice non aveva più provveduto al pagamento di quanto dovuto in forza del contratto di mutuo, l'11.11.2022 veniva notificato, a lei e al quest'ultimo quale terzo datore di ipoteca, atto di CP_1
precetto. La ricorrente poi non aveva dato corso alla procedura esecutiva immobiliare poiché il 2.12.2022 la era deceduta. Chiamati all'eredità erano il marito R_ [...]
e i figli e Poiché le promesse di _1 CP_2 Controparte_3
ripianamento della posizione debitoria da questi pervenute non avevano avuto seguito, la creditrice cessionaria intendeva procedere all'espropriazione dell'intera proprietà del compendio immobiliare gravato da ipoteca. Tuttavia, soltanto i figli chiamati all'eredità
( e avevano dichiarato espressamente di accettare CP_2 Controparte_3
l'eredità della madre con atto notarile trascritto presso l'Agenzia delle Entrate, mentre pur avendo reso dichiarazione scritta di accettazione _1 dell'eredità e pur essendo nel possesso del compendio immobiliare caduto in successione senza aver redatto l'inventario, non aveva dato corso alla trascrizione presso i registri immobiliari;
da ciò la necessità di instaurazione del presente giudizio in modo da ottenere un titolo di proprietà trascrivibile a favore del e poter dare avvio alla procedura CP_1
esecutiva immobiliare.
pagina 2 di 4 *** *** ***
È innanzitutto provato che il complesso immobiliare sito in San Gillio, via Battisti n. 15/A fosse bene in comproprietà per la quota di un mezzo ciascuno dei coniugi Persona_1
e Ciò emerge infatti dall'ispezione ipotecaria sub doc.
[...] _1
13 (da cui risulta l'acquisto degli immobili per compravendita in favore dei suddetti coniugi) e dalla nota di iscrizione di ipoteca volontaria (doc. 5), a garanzia del mutuo fondiario concesso alla . La quota di ½ di tale complesso immobiliare è dunque caduto nella R_
successione di , deceduta in data 2.12.2022 (cfr. certificato di morte Persona_1
sub doc. 8).
I chiamati all'eredità in forza di successione legittima sono i figli e Persona_2 [...]
nonché il marito come risulta dalla nota di Controparte_3 _1 trascrizione dell'accettazione espressa di eredità a favore dei figli (doc. 10).
Quanto al marito della de cuius, questi ha dichiarato per iscritto “la propria volontà di accettare l'eredità della moglie, ” (cfr. doc. 11).Tale dichiarazione - di Persona_1
per sé inidonea alla trascrizione nei registri immobiliari in quanto non redatta per atto pubblico e priva di sottoscrizione autenticata - può, in questa sede, considerarsi riconosciuta ai sensi dell'art. 215 c.p.c.
D'altra parte, risulta che il resistente sia nel possesso dei beni immobili de quo CP_1 sin dall'apertura della successione.
Il resistente ha infatti la residenza presso l'immobile di San Gillio via Cesare Battisti n. 15/A sin dal 26.1.2008 (cfr. certificato storico di residenza doc. 14); tale residenza deve reputarsi effettiva, dal momento che presso tale indirizzo sono stati regolarmente notificati l'atto di precetto (doc. 7), l'avviso di convocazione a partecipare al primo incontro di mediazione
(docc. 16 e 17) ed il ricorso introduttivo del presente giudizio.
Può dunque dirsi provato il possesso di beni ereditari in capo a _1
sicché, non avendo egli redatto l'inventario né rinunciato all'eredità nel termine
[...] di tre mesi dall'apertura della successione (cfr. certificato ufficio successioni sub doc. 12), lo stesso deve essere considerato erede puro e semplice di ai sensi Persona_1 dell'art. 458 c.c.
Da ultimo, può essere altresì valorizzata l'inerzia del resistente che, rimasto contumace nel presente giudizio, ha in tal modo rinunciato a contrastare la domanda o eccepire fatti impeditivi del suo accoglimento.
pagina 3 di 4 Deve, in definitiva, essere accertato che nato a [...] il _1
12.5.1960, è coerede, assieme ai figli, di , nata a [...] il [...] e Persona_1
deceduta a San Gillio in data 2.12.2022.
Non va, peraltro, ordinato al Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente ordinanza. Come affermato, infatti, da Cass. n. 10434/1993: “l'ordine in questione, da un lato, non sembra consentito in virtù dei principi stabiliti dall'art. 4 della legge abolitrice del contenzioso amministrativo, e dall'altro, è superfluo, in quanto la trascrivibilità di determinate sentenze deriva dalla legge e non necessita di un provvedimento ad hoc”.
Le spese di lite vanno poste a carico del resistente contumace per il principio di soccombenza, che è proiezione del principio di causalità, poiché il presente giudizio si è reso necessario per procedere all'espropriazione immobiliare in assenza di adempimento spontaneo del debito e di trascrizione dell'accettazione di eredità a cura e spese del debitore.
Alla liquidazione delle spese si provvede in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della causa e facendo applicazione dei parametri minimi dello scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,0 per la semplicità delle questioni trattate, la limitata attività svolta e la contumacia del resistente, esclusa la fase istruttoria in quanto non effettuata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, accerta che nato a [...] il [...], è coerede di _1
, nata a [...] il [...] e deceduta a San Gillio in data 2.12.2022; Persona_1
condanna a rifondere a le spese di lite, che _1 Parte_1 si liquidano in complessivi € 2.906,00 per compenso e in € 561,09 per esposti, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino, in data 12 marzo 2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona Gambacorta
Minuta redatta dal M.O.T. dott.ssa Federica Rabajoli.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Simona
Gambacorta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20493/2024 promossa da:
(C.F. e P. IVA. n. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Paola Ballario presso cui è elettivamente domiciliata, in Torino, Corso Galileo Ferraris n. 146
RICORRENTE contro
(C.F. ), residente in [...], _1 C.F._1
Via Cesare Battisti n. 15/A,
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: accertamento qualità di erede
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: NEL MERITO accertare e dichiarare che il Sig. nato ad [...] il _1
12.5.1960, Cod. Fisc. , residente in [...]
n. 15/A, è coerede puro e semplice della Sig.ra , nata a [...] il Persona_1
28.7.1963, Cod. fisc. , con ultimo domicilio in San Gillio, Via Cesare CodiceFiscale_3
Battisti n. 15/A, deceduta a San Gillio il 2.12.2022.
Per l'effetto, ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alle conseguenti annotazioni e trascrizioni di legge sui beni immobili caduti in successione.
In ogni caso
pagina 1 di 4 Con il favore delle spese, diritti e onorari di causa, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA sulle somme imponibili.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi degli artt. 281 decies e ss. c.p.c., la società ha Parte_1
convenuto in giudizio per sentirne accertare la qualità di _1
coerede della moglie , deceduta in data 2.12.2022. Persona_1
Ha esposto la ricorrente di essere creditrice di per la somma, al Persona_1
30.11.2023, di € 149.179,56 in forza di contratto di cessione dei crediti in blocco stipulato il
19.4.22 con Intesa San Paolo S.p.A. Quest'ultima, in data 23.5.2011, aveva concesso a mutuo fondiario di € 200.000,00 e, a garanzia delle obbligazioni da Persona_1
esso derivanti, la mutuataria ed il di lei marito avevano _1
concesso ipoteca volontaria di primo grado sulle quote di comproprietà (50% ciascuno) di un compendio immobiliare sito in San Gillio (TO), via Cesare Battisti n. 15/A (precisamente: abitazione censita al CF al foglio 7, n. 329, cat. A3, vani 10, piani T-1; fabbricato per attività agricole, censito al CF al foglio 7 n. 328, sub 1, 2, 3, 4 e n. 338 sub 1 – 2 – 3 – 4, cat D10, piano T;
terreni censiti al CT al foglio 7 particelle nn. 430, 433, 435, 437 e 329 fabbricato rurale). Considerato che a decorrere dal mese di aprile del 2019 la debitrice non aveva più provveduto al pagamento di quanto dovuto in forza del contratto di mutuo, l'11.11.2022 veniva notificato, a lei e al quest'ultimo quale terzo datore di ipoteca, atto di CP_1
precetto. La ricorrente poi non aveva dato corso alla procedura esecutiva immobiliare poiché il 2.12.2022 la era deceduta. Chiamati all'eredità erano il marito R_ [...]
e i figli e Poiché le promesse di _1 CP_2 Controparte_3
ripianamento della posizione debitoria da questi pervenute non avevano avuto seguito, la creditrice cessionaria intendeva procedere all'espropriazione dell'intera proprietà del compendio immobiliare gravato da ipoteca. Tuttavia, soltanto i figli chiamati all'eredità
( e avevano dichiarato espressamente di accettare CP_2 Controparte_3
l'eredità della madre con atto notarile trascritto presso l'Agenzia delle Entrate, mentre pur avendo reso dichiarazione scritta di accettazione _1 dell'eredità e pur essendo nel possesso del compendio immobiliare caduto in successione senza aver redatto l'inventario, non aveva dato corso alla trascrizione presso i registri immobiliari;
da ciò la necessità di instaurazione del presente giudizio in modo da ottenere un titolo di proprietà trascrivibile a favore del e poter dare avvio alla procedura CP_1
esecutiva immobiliare.
pagina 2 di 4 *** *** ***
È innanzitutto provato che il complesso immobiliare sito in San Gillio, via Battisti n. 15/A fosse bene in comproprietà per la quota di un mezzo ciascuno dei coniugi Persona_1
e Ciò emerge infatti dall'ispezione ipotecaria sub doc.
[...] _1
13 (da cui risulta l'acquisto degli immobili per compravendita in favore dei suddetti coniugi) e dalla nota di iscrizione di ipoteca volontaria (doc. 5), a garanzia del mutuo fondiario concesso alla . La quota di ½ di tale complesso immobiliare è dunque caduto nella R_
successione di , deceduta in data 2.12.2022 (cfr. certificato di morte Persona_1
sub doc. 8).
I chiamati all'eredità in forza di successione legittima sono i figli e Persona_2 [...]
nonché il marito come risulta dalla nota di Controparte_3 _1 trascrizione dell'accettazione espressa di eredità a favore dei figli (doc. 10).
Quanto al marito della de cuius, questi ha dichiarato per iscritto “la propria volontà di accettare l'eredità della moglie, ” (cfr. doc. 11).Tale dichiarazione - di Persona_1
per sé inidonea alla trascrizione nei registri immobiliari in quanto non redatta per atto pubblico e priva di sottoscrizione autenticata - può, in questa sede, considerarsi riconosciuta ai sensi dell'art. 215 c.p.c.
D'altra parte, risulta che il resistente sia nel possesso dei beni immobili de quo CP_1 sin dall'apertura della successione.
Il resistente ha infatti la residenza presso l'immobile di San Gillio via Cesare Battisti n. 15/A sin dal 26.1.2008 (cfr. certificato storico di residenza doc. 14); tale residenza deve reputarsi effettiva, dal momento che presso tale indirizzo sono stati regolarmente notificati l'atto di precetto (doc. 7), l'avviso di convocazione a partecipare al primo incontro di mediazione
(docc. 16 e 17) ed il ricorso introduttivo del presente giudizio.
Può dunque dirsi provato il possesso di beni ereditari in capo a _1
sicché, non avendo egli redatto l'inventario né rinunciato all'eredità nel termine
[...] di tre mesi dall'apertura della successione (cfr. certificato ufficio successioni sub doc. 12), lo stesso deve essere considerato erede puro e semplice di ai sensi Persona_1 dell'art. 458 c.c.
Da ultimo, può essere altresì valorizzata l'inerzia del resistente che, rimasto contumace nel presente giudizio, ha in tal modo rinunciato a contrastare la domanda o eccepire fatti impeditivi del suo accoglimento.
pagina 3 di 4 Deve, in definitiva, essere accertato che nato a [...] il _1
12.5.1960, è coerede, assieme ai figli, di , nata a [...] il [...] e Persona_1
deceduta a San Gillio in data 2.12.2022.
Non va, peraltro, ordinato al Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente ordinanza. Come affermato, infatti, da Cass. n. 10434/1993: “l'ordine in questione, da un lato, non sembra consentito in virtù dei principi stabiliti dall'art. 4 della legge abolitrice del contenzioso amministrativo, e dall'altro, è superfluo, in quanto la trascrivibilità di determinate sentenze deriva dalla legge e non necessita di un provvedimento ad hoc”.
Le spese di lite vanno poste a carico del resistente contumace per il principio di soccombenza, che è proiezione del principio di causalità, poiché il presente giudizio si è reso necessario per procedere all'espropriazione immobiliare in assenza di adempimento spontaneo del debito e di trascrizione dell'accettazione di eredità a cura e spese del debitore.
Alla liquidazione delle spese si provvede in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della causa e facendo applicazione dei parametri minimi dello scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,0 per la semplicità delle questioni trattate, la limitata attività svolta e la contumacia del resistente, esclusa la fase istruttoria in quanto non effettuata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, accerta che nato a [...] il [...], è coerede di _1
, nata a [...] il [...] e deceduta a San Gillio in data 2.12.2022; Persona_1
condanna a rifondere a le spese di lite, che _1 Parte_1 si liquidano in complessivi € 2.906,00 per compenso e in € 561,09 per esposti, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino, in data 12 marzo 2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona Gambacorta
Minuta redatta dal M.O.T. dott.ssa Federica Rabajoli.
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