Rigetto
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 22/09/2025, n. 7433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7433 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07433/2025REG.PROV.COLL.
N. 06629/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6629 del 2024, proposto dalla dottoressa -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Emilio Vito Poli e Giangaetano Tortora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
dei dottori -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione prima, n. 280 del 6 marzo 2024, resa tra le parti, concernente un concorso per la copertura di un posto di dirigente medico nella disciplina di “Dermatologia e Venerologia”.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2025 il consigliere Nicola D'Angelo e udito per l’appellante l’avvocato Emilio Vito Poli.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico nella disciplina di “Dermatologia e Venerologia” con bando pubblicato il 18 gennaio 2018. La dottoressa -OMISSIS- ha partecipato al concorso, classificandosi al quarto posto della graduatoria finale di merito. Successivamente, la prima graduata ha rinunciato e il posto è stato assegnato al secondo classificato.
1.1. La dottoressa -OMISSIS- ha quindi proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica contro la graduatoria e la deliberazione di nomina del vincitore, contestando, in particolare, il punteggio assegnatole, la valutazione dei titoli e la violazione dell’obbligo di astensione da parte del Presidente della Commissione.
1.2. A seguito di opposizione dell’Azienda, la ricorrente ha trasposto il ricorso dinanzi al Tar di Bari, proponendo poi anche motivi aggiunti, all’esito di una istanza di accesso, con i quali ha integrato le censure già dedotte con il ricorso introduttivo.
2. Con la sentenza indicata in epigrafe (n. 280 del 2024), il Tar ha respinto il ricorso ed i connessi motivo aggiunti, compensando le spese di giudizio.
2.1. Più nel dettaglio, lo stesso Tribunale, dopo aver ritenuto infondata l’eccezione relativa alla correttezza dell’atto di opposizione dell’Azienda, ha, innanzitutto, rilevato che la ricorrente nel gravame aveva graduato i quattro motivi di ricorso proposti secondo il seguente ordine:
i) l’erroneità del punteggio assegnato al titolo di specializzazione medica richiesto ai fini della partecipazione al concorso (la commissione aveva valutato i diplomi di specializzazione attribuendo il punteggio di 0,50 per anno se conseguiti ai sensi del d.lgs. 257 del 1991 e il punteggio di 1,20 per anno se conseguiti ai sensi del d.lgs. n. 368 del 1999);
ii) la violazione del dovere di astensione da parte del Presidente della Commissione esaminatrice;
iii) l’illegittimità del bando di concorso che non aveva previsto l’accertamento della conoscenza della lingua inglese e il possesso di nozioni di informatica;
iv) la violazione delle norme procedurali in fase di valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum , nonché delle disposizioni sugli adempimenti prodromici allo svolgimento della prova orale.
2.2. Quanto al primo motivo, il Tar ha evidenziato che la Commissione di concorso si era limitata, a fare pedissequa applicazione del bando di concorso nella parte in cui lo stesso aveva previsto (art. 4, punto 2) : “Nei certificati attestanti il conseguimento del diploma di specializzazione dovrà essere specificata la durata del corso ed inoltre se lo stesso sia stato conseguito ai sensi del D.Lgs . n. 257/91, in tal caso dovrà essere applicato il comma 7 dell’art. 27 del D.P.R. n. 483/97, ovvero se lo stesso sia stato conseguito ai sensi del D.Lgs. n. 368/99 al fine di consentire l’applicazione dell’art. 45 del D.Lgs. n. 368/99; in mancanza delle suddette indicazioni non si procederà ad attribuire i relativi punteggi ”.
2.2.1. Sul punto, il Tar ha rilevato come l’art. 27, comma 7, del d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 (regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale) disponesse che la specializzazione conseguita ai sensi del d.lgs. n. 257 del 1991, anche se fatta valere come requisito di ammissione, doveva essere valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione, mentre l’art. 45 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 aveva stabilito che nei concorsi di accesso al profilo professionale medico, il periodo di formazione specialistica potesse essere valutato fra i titoli di carriera come servizio prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi. In sostanza, tenuto conto che all’atto dell’iscrizione alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, il medico stipulava uno specifico contratto annuale rinnovabile per un periodo complessivamente uguale a quello del corso di formazione-specialistica, il periodo ben poteva essere valutato diversamente.
2.3. Quanto all’asserita violazione degli obblighi di astensione di cui all’art. 51, comma 1, n. 3, c.p.c., il Tar ha invece ritenuto che non sussistesse tale profilo per il solo fatto che la Presidente della Commissione di concorso era stata anche Presidente in un precedente concorso i cui esiti erano stati impugnati dalla ricorrente (il giudizio era dunque pendente quest’ultima e l’Amministrazione).
2.4. Relativamente al mancato accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle nozioni di informatica, il Tar ha ritenuto la censura inammissibile per genericità e difetto di interesse, atteso che il bando sul punto non era stato impugnato e non era specificato sotto quale profilo e in quale misura la dedotta omissione avesse inciso sulla situazione personale della ricorrente.
2.5. Infine, in merito alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum , il Tar ha rilevato come la Commissione avesse fatto applicazione dei criteri generali predeterminati con il verbale n. 1 del 13 gennaio 2022, nell’ambito dei principi di cui all’art. 11 del d.P.R. n. 483 del 1997, facendo corretta applicazione della sua ampia discrezionalità tecnica. Ed anche le modalità di effettuazione della prova orale erano state rispettose dei criteri predeterminati dalla Commissione.
3. Contro la suddetta sentenza ha proposto appello la dottoressa -OMISSIS-, prospettando, nella sostanza, i quattro motivi di gravame dedotti dinanzi al Tar, di cui ha chiesto, anche in questa sede, l’esame secondo la stessa graduazione.
3.1. Con una prima censura, l’appellante ha quindi sostenuto che, seppure munita della specializzazione in dermatologia conseguita, a termine di corso di studi della durata legale di quattro anni, in base al previgente ordinamento di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, le è stato attribuito un punteggio per la specializzazione inferiore a quello attribuito a chi aveva conseguito specializzazione ai sensi del d.lgs. n. 368 del 1999. In pratica, il Tar non avrebbe considerato che la Commissione avrebbe agito nella predeterminazione dei punteggi in modo irrazionale.
3.2. In via subordinata, la ricorrente ha dedotto la violazione del dovere di astensione da parte del Presidente della Commissione esaminatrice, invocando l’applicazione dell’art. 51, comma 1, n. 3 c.p.c. (“ causa pendente o grave inimicizia ”) ed evidenziando in proposito che quest’ultima era stata componente della Commissione esaminatrice di un precedente concorso per il conferimento, tra gli altri, di un incarico annuale di dirigente medico per la disciplina di dermatologia e venerologia, al quale la ricorrente aveva partecipato con esito negativo e che aveva contestato con ricorso al Tar.
3.3. L’appellante lamenta poi l’illegittimità del bando di concorso, nella parte in cui questo non ha previsto l’accertamento della conoscenza della lingua inglese e il possesso di nozioni di informatica.
3.4. Censura, infine, la valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum, sostenendo che la commissione si sarebbe limitata ad attribuire punteggi in violazione dell’art. 11, lettere b) e c) del d.P.R. n. 483 del 1997, prospettando anche la violazione dell’art. 9, comma 6, del d.P.R. n. 483 del 1997, in quanto la stessa Commissione, né alla prima, né alla seconda delle due sue prime riunioni, aveva stabilito la durata e le modalità di svolgimento della prova orale.
4. L’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari si è costituita solo formalmente per resistere in giudizio il 5 settembre 2024.
5. Parte appellante ha depositato documenti il 5 settembre 2024 ed una memoria il 5 giugno 2025.
6. La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza pubblica del 10 luglio 2025.
7. L’appello non è fondato.
8. Seguendo l’ordine dei motivi di appello proposti e prescindendo dalla constatazione che gli stessi, nella sostanza, finiscono per ripetere le doglianze dedotte in primo grado (con possibile effetto sul piano del rispetto dell’onere della specificità di cui all’art. 101, comma 1, c.p.a.), deve in primo luogo rilevarsi l’infondatezza della prima censura relativa al diverso punteggio attribuito al corso di specializzazione.
8.1. La commissione, infatti, si è attenuta alle previsioni del bando di concorso (art. 4: “Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione” , punto n. 2) che richiedevano espressamente di specificare in base a quali disposizioni fosse stato conseguito il diploma di specializzazione, il d.lgs. n. 257 del 1991 o il d.lgs. n. 368 del 1999.
8.2. Sulla base degli effetti di questa distinzione, nei criteri generali di valutazione, preventivamente indicati dalla Commissione nella sua prima riunione del 13 gennaio 2022, la stessa ha stabilito “ per quanto riguarda la valutazione del diploma di specializzazione… ove lo stesso è stato conseguito ai sensi del D.lgs. 257/91 dovrà essere applicato il comma 7 art. 27 del DPR 483/97 (0,50 per anno),
se lo stesso è stato conseguito ai sensi del D.lgs 368/99 dovrà essere applicato l’art. 45 (1,20 per anno)”.
8.3. Tale previsione, come correttamente ricostruito dal Tar, risponde al diverso svolgimento del corso di specializzazione:
a) la specializzazione previgente, conseguita dall’appellante ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione, doveva essere valutata, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del d.P.R n. 10 dicembre 1997, n. 483 (disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale) con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione;
b) l’art. 45 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 stabilisce invece, al comma 1, che: “ Nei concorsi di accesso al profilo professionale medico il periodo di formazione specialistica è valutato fra i titoli di carriera come servizio prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi ”. In sostanza, la medesima disposizione è norma speciale e valevole per il futuro che è stata introdotta in coerenza con le norme europee (direttiva 93/16/CE e sue modificazioni) nell’ambito del riordino di cui al Titolo VI dello stesso decreto legislativo della disciplina preesistente della specialistica dei medici ammessi alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, disciplina che contiene la previsione della sottoscrizione di un contratto annuale rinnovabile di formazione specialistica con l’università, ove ha sede la scuola di specializzazione, e con la regione nel cui territorio hanno sede le aziende sanitarie le cui strutture sono parte prevalente della rete formativa della scuola di specializzazione, e l’espressa previsione della valutazione del relativo periodo fra i titoli di carriera.
9. Passando alla doglianza relativa alla violazione dell’obbligo di astensione, la stessa è del tutto infondata. L’impugnazione dinanzi al Tar degli atti di un precedente concorso di cui era Presidente la medesima Presidente di quello di cui è causa, non integra le ipotesi di cui all’ citato art. 51 comma 1, n. 3, c.p.c. (“ causa pendente o grave inimicizia ”), essendo con evidenza il contenzioso richiamato intervenuto tra la ricorrente e l’Amministrazione. Né dalle allegazioni prodotte dalla ricorrente si ricava alcun elemento da cui dedurre la sussistenza di una grave inimicizia.
10. Va poi condiviso quanto evidenziato dal Tar in ordine alla circostanza che la mancata previsione di prove in inglese e di conoscenza informatica potessero essere rilievi di interesse per la ricorrente, tenuto conto che la stessa non ha impugnato specificamente sul punto il bando ed ha partecipato senza riserve alla prova orale.
11. In relazione alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum e delle modalità di svolgimento della prova orale, la commissione ha fatto applicazione dei criteri generali predeterminati nel verbale della sua prima seduta nel rispetto dei principi di cui all’art. 11 del d.P.R. n. 483 del 1997 e nell’esercizio dell’ampia discrezionalità tecnica ad essa comunque spettante. Gli stessi comunque non appaiono palesemente illegittimi o erronei e dunque non consento un sindacato giurisdizionale sul punto.
11.1. Non sussiste neppure la violazione del giusto procedimento relativo all’effettuazione della prova orale. Nella prima e nella seconda riunione della commissione (verbali del 13 e del 14 gennaio 2022) sono stati indicati le modalità della prova ed i criteri di valutazione, nonché l’individuazione preliminare di nove domande, stabilendo che “ La prova orale consisterà nel rispondere a n. 1 domanda relativa alla disciplina messa a concorso, da estrarre a sorte così come stabilito nel verbale n. 1 del 13 gennaio 2022 ” (cfr. verbale del 14 gennaio 2022).
12. Per le ragioni sopra esposte, l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza impugnata.
13. Tenuto conto della costituzione solo formale dell’Amministrazione, le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del presente grado cautelare.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Pescatore, Presidente FF
Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore
Ezio Fedullo, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Roberto Prossomariti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola D'Angelo | Giovanni Pescatore |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.