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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 12/12/2025, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6217/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA PER L'IMMIGRAZIONE, LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI
CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott.ssa Francesca Ajello Presidente relatore dott.ssa Filomena Piccirillo Giudice dott.ssa Michela Bortolami Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6217/2024 promossa da:
(C.F. CUI ), con il patrocinio dell'avv. Marco FATTORI Parte_1 C.F._1 C.F._2
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1
DISTRETTUALE DELLO STATO DI TRIESTE
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento della protezione speciale
Conclusioni delle parti
La parte ricorrente ha così concluso:
"Voglia l'On.le Tribunale di Trieste, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
- Accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento impugnato e dichiararsi il diritto del sig. Pt_1
al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 comma 1.1 e 1.2 D. Lgs
[...]
286/1998".
pagina 1 di 7 La parte resistente ha così concluso:
"Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito respingere l'avverso ricorso siccome infondato.
Con vittoria di spese, competenze e onorari della procedura".
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. Premesso che:
, cittadino pakistano nato a [...] il 1° gennaio 1987, ha formulato in Parte_1 data 28 aprile 2022 istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale alla Questura della Provincia di Pordenone ai sensi dell'art. 19 comma 1.2. secondo capoverso d.lgs. 286/1998.
Il Questore ha rigettato tale richiesta con decreto emesso in data 21 ottobre 2024 e notificato il 22 ottobre 2024, previa acquisizione del parere della competente Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Trieste del 24 maggio 2023, la quale, esprimendo parere non favorevole al rilascio di un permesso di soggiorno biennale per protezione speciale, ha ritenuto l'insussistenza dei presupposti previsti per legge. ha quindi tempestivamente impugnato il provvedimento sopra indicato, Parte_1 proponendo altresì istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, istanza che è stata accolta dal Collegio.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto delle domande proposte. Controparte_1
A seguito di istruttoria, la causa è stata poi rimessa al Collegio, che l'ha decisa nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2025.
2. Considerato preliminarmente che
Il Collegio non condivide l'eccezione formulata da parte resistente in merito alla produzione di documentazione valevole ai fini integrativi, effettuata in un momento successivo al proponimento del ricorso, con particolare riferimento alla documentazione sopravvenuta.
Tale opposizione si fonda sia su un argomento testuale, concernente l'attuale formulazione dell'art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c., sia su un argomento teleologico-funzionale, in ragione del quale sarebbe ingiusto consentire l'introduzione in giudizio di fatti di cui l'amministrazione procedente non avrebbe potuto avere contezza, poiché sopravvenuti all'adozione della propria decisione di rigetto.
Gli argomenti citati non sono condivisi dal Collegio.
In primo luogo, l'attuale formulazione dell'art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c., nel far dipendere la riferita attività integrativa all'esigenza di reazione alle difese di controparte, non può ritenersi estesa alla prova di circostanze sopravvenute al deposito del ricorso.
pagina 2 di 7 Infatti, impedire ogni forma di attività istruttoria rispetto a tali fatti, comporterebbe, quale necessaria conseguenza, una surrettizia preclusione rispetto alla loro stessa allegazione, posto che non sarebbe in alcun modo possibile provarne l'effettiva sussistenza.
Tale esito è incompatibile con la delimitazione oggettiva della preclusione del dedotto e del deducibile propria del giudicato che, nel processo civile, si estende a tutti i fatti venuti in esistenza sino al trattenimento della causa in decisione, e non si arresta a quelli verificatisi al momento del proponimento della domanda giudiziale.
Conseguentemente, il legislatore, nel riformare il testo dell'art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c. non ha inteso derogare alle preclusioni in tema di allegazione di fatti sopravvenuti, né, tantomeno, alla portata del giudicato, con ciò imponendo di limitare l'interpretazione della norma all'attività istruttoria concernente fatti già venuti in esistenza al momento del proponimento del ricorso.
Il giudizio in questione ha ad oggetto l'accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1., d.lgs. n. 286/1998, introdotta dal legislatore italiano a completamento del sistema di protezione internazionale, al fine di dotare di compiuta attuazione il diritto di asilo di cui all'art. 10, comma 3, Cost.
In questo tipo di giudizio, pertanto, si discorre della tutela concernente diritti inviolabili della persona, aventi fonte in Costituzione o in norme convenzionali internazionali ed europee, tra i quali ha trovato espressa menzione, nella formulazione vigente ratione temporis, il diritto alla vita privata e familiare, ex art. 8 CEDU, di cui si discute nel presente giudizio.
L'interpretazione proposta, pertanto, non può non tenere conto dell'oggetto dei giudizi in commento, non limitato alla validità del provvedimento amministrativo impugnato, ma esteso alla sussistenza dei presupposti di un diritto fondamentale e inviolabile della persona, ragione per la quale tali materie sono affidate alla giurisdizione dell'A.G.O. (cfr., da ultimo, Cass., sez. I, 26/02/2025, n. 5084:
«Rientrando tale diritto al riconoscimento della protezione speciale, al pari delle altre forme di protezione internazionale, nella categoria dei diritti soggettivi, e più in generale nell'ambito dei diritti fondamentali, deve derivarne una tutela assoluta per il soggetto titolare, che, qualora leso in tale posizione giuridica, deve avere la possibilità di adire il giudice ordinario e non quello amministrativo»).
Ciò posto, nessun rilievo assume, nella predetta ottica, la selezione dei fatti che l'amministrazione avrebbe potuto considerare a fondamento della propria decisione, in quanto tale profilo, che pure potrebbe acquisire una rilevanza ai fini del sindacato di "merito" del provvedimento impugnato, è del tutto irrilevante ai fini dell'accertamento della sussistenza del diritto azionato in giudizio.
Di contro, la pronuncia giudiziale richiesta da parte ricorrente impone un grado elevato di aggiornamento, dal momento che la dimensione esistenziale dei migranti è notoriamente soggetta a repentine e continue variazioni, in senso sia favorevole, sia sfavorevole all'accoglimento della domanda.
pagina 3 di 7 Pertanto, la produzione documentale successivamente al deposito del ricorso può essere dichiarata ammissibile.
3. Osservato che:
Il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale è stato nel caso di specie negato dalla poiché la Commissione Territoriale competente ha ritenuto non sussistenti i presupposti CP_2 previsti dall'art. 19 commi 1.1 e 1.2. d.lgs. 286/98 come novellati dal D.L. 130/2020 convertito nella legge
173/2020.
Tale normativa ha ridisegnato nuovamente la protezione e nuovamente conformando il diritto d'asilo al dettato costituzionale di cui all'articolo 10, comma 3, Cost. nonché al rispetto dei doveri inderogabili derivanti sia dalla nostra Costituzione di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione) sia dalla normativa europea ed internazionale. La nuova disciplina, pur confermando la strada della "tipizzazione" della protezione interna, si è comunque posta in linea di continuità con la protezione umanitaria originariamente prevista dall'art. 5, comma 6 d.lgs. 286/1998, norma che oggi, disciplinando ipotesi di rifiuto o di rinnovo del permesso di soggiorno, fa nuovamente "salvo il rispetto degli obblighi costituzionali
o internazionali dello Stato italiano".
Con la citata novella dell'art. 19 d.lgs. 286/1998, il legislatore ha introdotto una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana, così includendo tutti quei casi che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, sono caratterizzati da situazioni idonee a condizionare pesantemente la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali.
Ne consegue che, secondo la nuova normativa, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare ed è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione di tale diritto. Il rischio va valutato sulla base degli specifici parametri indicati dalla norma, ossia la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine. Ad avviso del Collegio, peraltro, la valutazione andrà compiuta non solo e non tanto sulla allegazione di un'esistenza migliore in Italia, quanto invece sulla base di una comparazione tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, soppesando i due elementi di comparazione a seconda del caso concreto.
Recentemente la Corte di cassazione ha avuto modo di meglio precisare i criteri in base ai quali va compiuto il giudizio di comparazione, statuendo in particolare che bisogna attribuire alle condizioni pagina 4 di 7 soggettive e oggettive del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo va valutata secondo i parametri indicati dalla norma, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese d'origine, e tale integrazione va valutata in modo complessivo ed unitario, in linea con la tutela della vita privata e familiare assicurata dall'art. 8 della
CEDU, senza limitarsi a soppesare in modo atomistico i singoli elementi addotti dal ricorrente.
Inoltre, come precisato dalla Suprema Corte, il livello di integrazione raggiunto dal richiedente nel territorio nazionale non deve essere inteso come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese di accoglienza, ma è sufficiente che abbia compiuto un apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile anche attraverso contratti di lavoro a tempo determinato e attestati di frequenza di corsi di lingua italiana.
Ai sensi dell'art. 19 comma 1.2. secondo periodo, il permesso di soggiorno per protezione speciale può essere rilasciato anche dalla Questura, previo parere della Commissione Territoriale.
4. Rilevato nel caso di specie che
ha lasciato il proprio Paese nel 2015 e si trova in Italia ininterrottamente dal 2 Parte_1 novembre 2015, come accertato dalla stessa Questura. Egli ha trascorso un periodo di tempo presso strutture di accoglienza, dimostrando fin da subito la volontà di integrarsi nel tessuto sociale italiano.
Il ricorrente ha intrapreso un significativo percorso di integrazione lavorativa e sociale, come dimostrato dalla documentazione prodotta in atti: CU 2022, CU 2023, CU 2024, buste-paga aprile- settembre 2024, CU 2025, busta-paga 2025, dichiarazioni UNILAV, estratto contributivo NP (si vedano i documenti dal n. 4 al n. 12 e dal n. 18 al n. 23).
Il ricorrente risiede stabilmente in Italia, come dimostrato dalla dichiarazione di ospitalità (doc. n.
3). Vive nel Comune di Azzano Decimo, cittadina che ospita una folta comunità pakistana, piuttosto unita e solidale.
Quanto alla conoscenza della lingua italiana, si rileva che il signor risulta iscritto a un Pt_1 corso di alfabetizzazione (documento n. 25).
Si ritiene che, alla luce della documentazione prodotta per dimostrare il percorso di integrazione in Italia, siano ravvisabili i presupposti dell'art. 19 comma 1.1. D.lgs. 286/1998 nella formulazione introdotta dal D.L. 130/20, ratione temporis vigente.
Emerge infatti con evidenza, dagli atti, come il ricorrente, a fronte di un sostanziale sradicamento dal Paese di provenienza, nel corso della permanenza, lunga e ininterrotta sul territorio nazionale, abbia avuto un significativo inserimento, integrandosi sia dal punto di vista sociale che lavorativo.
pagina 5 di 7 Relativamente a quest'ultimo aspetto, si evidenzia come il ricorrente abbia reperito e sfruttato diverse occasioni di lavoro che gli hanno permesso di produrre un reddito dignitoso, e si può fondatamente ritenere che il percorso iniziato ed avanzato non possa che proseguire positivamente.
Il forzato allontanamento dal territorio nazionale, con conseguente interruzione del percorso di integrazione intrapreso, determinerebbe dunque una lesione del diritto all'inclusione maturato dal ricorrente ai sensi del disposto dell'art. 8 CEDU (secondo cui «ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione dei diritti e delle libertà altrui»), inteso quale diritto al rispetto della propria vita privata in considerazione del suo inserimento sul territorio nazionale ormai significativo.
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, l'integrazione sociale e familiare del richiedente in Italia deve essere valutata in modo complessivo e unitario, senza limitarsi a soppesare in modo atomistico i singoli elementi addotti, e senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese d'origine. La valutazione deve considerare l'intero percorso compiuto dal cittadino straniero, includendo le attività svolte all'interno del sistema di accoglienza, le attività di tirocinio e formazione professionale, l'apprendimento della lingua italiana, nonché la continuità temporale delle occupazioni lavorative anche se a tempo determinato.
5. Ritenuto pertanto che
Il ricorso possa essere accolto, in considerazione del tempo trascorso in Italia (ormai dieci anni), dell'attività lavorativa continuativa che ha avviato e consolidato nel corso degli anni e dall'impegno dimostrato nell'intraprendere un percorso di effettiva integrazione sociale. Nonostante il settore in cui il ricorrente ha offerto prestazioni, ossia quello agricolo, sia caratterizzato da discontinuità e precarietà, il signor ha dimostrato la propria volontà di reperire un'attività retribuita tramite l'impegno Pt_1 proseguito con diversi datori di lavoro, come dimostrato anche dalla progressione delle retribuzioni nel tempo e dalla stabilizzazione del rapporto lavorativo attuale.
Come chiarito dalla Suprema Corte, la continuità dell'attività lavorativa svolta per un periodo di tempo significativo costituisce elemento di spicco intorno al quale ruotano altri indici di radicamento, sia pure presuntivi, quali l'aver intessuto relazioni sociali quantomeno in ambito lavorativo.
Tali elementi sottolineano pertanto un percorso volto a un reale radicamento del ricorrente in territorio italiano. Il Collegio ritiene pertanto che il diritto alla vita privata e familiare del signor Pt_1
pagina 6 di 7 così come individuato dall'art. 8 CEDU e dalla normativa sopra esaminata, verrebbe pregiudicato in caso di rimpatrio in Pakistan.
Può essere quindi riconosciuta a la protezione speciale come prevista dalla Parte_1 normativa esaminata. La domanda formulata va quindi accolta, con trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
6. Sulle spese
Le spese vanno integralmente compensate, atteso che l'accoglimento del ricorso è avvenuto sulla base di documentazione sopravvenuta di cui la Pubblica Amministrazione, al momento della decisione, non disponeva ai fini della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. R.G. 6217/2024, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE il ricorso, accertando e dichiarando la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale in favore di , C.U.I. ; Parte_1 Nume_1
2. DISPONE la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso per protezione speciale contemplato all'art. 19, commi 1.1. e 1.2., D.Lgs. 286/1998, introdotte dal D.L. 21 ottobre 2020, n.
130;
3. COMPENSA integralmente le spese di giudizio.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 31 ottobre 2025
Il Presidente relatore dott.ssa Francesca Ajello
Questo decreto è stato elaborato con la collaborazione del dott. Marco Brandolin, magistrato ordinario in tirocinio.
Il magistrato affidatario dott.ssa Francesca Ajello
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA PER L'IMMIGRAZIONE, LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI
CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott.ssa Francesca Ajello Presidente relatore dott.ssa Filomena Piccirillo Giudice dott.ssa Michela Bortolami Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6217/2024 promossa da:
(C.F. CUI ), con il patrocinio dell'avv. Marco FATTORI Parte_1 C.F._1 C.F._2
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1
DISTRETTUALE DELLO STATO DI TRIESTE
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento della protezione speciale
Conclusioni delle parti
La parte ricorrente ha così concluso:
"Voglia l'On.le Tribunale di Trieste, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
- Accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento impugnato e dichiararsi il diritto del sig. Pt_1
al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 comma 1.1 e 1.2 D. Lgs
[...]
286/1998".
pagina 1 di 7 La parte resistente ha così concluso:
"Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito respingere l'avverso ricorso siccome infondato.
Con vittoria di spese, competenze e onorari della procedura".
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. Premesso che:
, cittadino pakistano nato a [...] il 1° gennaio 1987, ha formulato in Parte_1 data 28 aprile 2022 istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale alla Questura della Provincia di Pordenone ai sensi dell'art. 19 comma 1.2. secondo capoverso d.lgs. 286/1998.
Il Questore ha rigettato tale richiesta con decreto emesso in data 21 ottobre 2024 e notificato il 22 ottobre 2024, previa acquisizione del parere della competente Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Trieste del 24 maggio 2023, la quale, esprimendo parere non favorevole al rilascio di un permesso di soggiorno biennale per protezione speciale, ha ritenuto l'insussistenza dei presupposti previsti per legge. ha quindi tempestivamente impugnato il provvedimento sopra indicato, Parte_1 proponendo altresì istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, istanza che è stata accolta dal Collegio.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto delle domande proposte. Controparte_1
A seguito di istruttoria, la causa è stata poi rimessa al Collegio, che l'ha decisa nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2025.
2. Considerato preliminarmente che
Il Collegio non condivide l'eccezione formulata da parte resistente in merito alla produzione di documentazione valevole ai fini integrativi, effettuata in un momento successivo al proponimento del ricorso, con particolare riferimento alla documentazione sopravvenuta.
Tale opposizione si fonda sia su un argomento testuale, concernente l'attuale formulazione dell'art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c., sia su un argomento teleologico-funzionale, in ragione del quale sarebbe ingiusto consentire l'introduzione in giudizio di fatti di cui l'amministrazione procedente non avrebbe potuto avere contezza, poiché sopravvenuti all'adozione della propria decisione di rigetto.
Gli argomenti citati non sono condivisi dal Collegio.
In primo luogo, l'attuale formulazione dell'art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c., nel far dipendere la riferita attività integrativa all'esigenza di reazione alle difese di controparte, non può ritenersi estesa alla prova di circostanze sopravvenute al deposito del ricorso.
pagina 2 di 7 Infatti, impedire ogni forma di attività istruttoria rispetto a tali fatti, comporterebbe, quale necessaria conseguenza, una surrettizia preclusione rispetto alla loro stessa allegazione, posto che non sarebbe in alcun modo possibile provarne l'effettiva sussistenza.
Tale esito è incompatibile con la delimitazione oggettiva della preclusione del dedotto e del deducibile propria del giudicato che, nel processo civile, si estende a tutti i fatti venuti in esistenza sino al trattenimento della causa in decisione, e non si arresta a quelli verificatisi al momento del proponimento della domanda giudiziale.
Conseguentemente, il legislatore, nel riformare il testo dell'art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c. non ha inteso derogare alle preclusioni in tema di allegazione di fatti sopravvenuti, né, tantomeno, alla portata del giudicato, con ciò imponendo di limitare l'interpretazione della norma all'attività istruttoria concernente fatti già venuti in esistenza al momento del proponimento del ricorso.
Il giudizio in questione ha ad oggetto l'accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1., d.lgs. n. 286/1998, introdotta dal legislatore italiano a completamento del sistema di protezione internazionale, al fine di dotare di compiuta attuazione il diritto di asilo di cui all'art. 10, comma 3, Cost.
In questo tipo di giudizio, pertanto, si discorre della tutela concernente diritti inviolabili della persona, aventi fonte in Costituzione o in norme convenzionali internazionali ed europee, tra i quali ha trovato espressa menzione, nella formulazione vigente ratione temporis, il diritto alla vita privata e familiare, ex art. 8 CEDU, di cui si discute nel presente giudizio.
L'interpretazione proposta, pertanto, non può non tenere conto dell'oggetto dei giudizi in commento, non limitato alla validità del provvedimento amministrativo impugnato, ma esteso alla sussistenza dei presupposti di un diritto fondamentale e inviolabile della persona, ragione per la quale tali materie sono affidate alla giurisdizione dell'A.G.O. (cfr., da ultimo, Cass., sez. I, 26/02/2025, n. 5084:
«Rientrando tale diritto al riconoscimento della protezione speciale, al pari delle altre forme di protezione internazionale, nella categoria dei diritti soggettivi, e più in generale nell'ambito dei diritti fondamentali, deve derivarne una tutela assoluta per il soggetto titolare, che, qualora leso in tale posizione giuridica, deve avere la possibilità di adire il giudice ordinario e non quello amministrativo»).
Ciò posto, nessun rilievo assume, nella predetta ottica, la selezione dei fatti che l'amministrazione avrebbe potuto considerare a fondamento della propria decisione, in quanto tale profilo, che pure potrebbe acquisire una rilevanza ai fini del sindacato di "merito" del provvedimento impugnato, è del tutto irrilevante ai fini dell'accertamento della sussistenza del diritto azionato in giudizio.
Di contro, la pronuncia giudiziale richiesta da parte ricorrente impone un grado elevato di aggiornamento, dal momento che la dimensione esistenziale dei migranti è notoriamente soggetta a repentine e continue variazioni, in senso sia favorevole, sia sfavorevole all'accoglimento della domanda.
pagina 3 di 7 Pertanto, la produzione documentale successivamente al deposito del ricorso può essere dichiarata ammissibile.
3. Osservato che:
Il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale è stato nel caso di specie negato dalla poiché la Commissione Territoriale competente ha ritenuto non sussistenti i presupposti CP_2 previsti dall'art. 19 commi 1.1 e 1.2. d.lgs. 286/98 come novellati dal D.L. 130/2020 convertito nella legge
173/2020.
Tale normativa ha ridisegnato nuovamente la protezione e nuovamente conformando il diritto d'asilo al dettato costituzionale di cui all'articolo 10, comma 3, Cost. nonché al rispetto dei doveri inderogabili derivanti sia dalla nostra Costituzione di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione) sia dalla normativa europea ed internazionale. La nuova disciplina, pur confermando la strada della "tipizzazione" della protezione interna, si è comunque posta in linea di continuità con la protezione umanitaria originariamente prevista dall'art. 5, comma 6 d.lgs. 286/1998, norma che oggi, disciplinando ipotesi di rifiuto o di rinnovo del permesso di soggiorno, fa nuovamente "salvo il rispetto degli obblighi costituzionali
o internazionali dello Stato italiano".
Con la citata novella dell'art. 19 d.lgs. 286/1998, il legislatore ha introdotto una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana, così includendo tutti quei casi che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, sono caratterizzati da situazioni idonee a condizionare pesantemente la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali.
Ne consegue che, secondo la nuova normativa, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare ed è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione di tale diritto. Il rischio va valutato sulla base degli specifici parametri indicati dalla norma, ossia la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine. Ad avviso del Collegio, peraltro, la valutazione andrà compiuta non solo e non tanto sulla allegazione di un'esistenza migliore in Italia, quanto invece sulla base di una comparazione tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, soppesando i due elementi di comparazione a seconda del caso concreto.
Recentemente la Corte di cassazione ha avuto modo di meglio precisare i criteri in base ai quali va compiuto il giudizio di comparazione, statuendo in particolare che bisogna attribuire alle condizioni pagina 4 di 7 soggettive e oggettive del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo va valutata secondo i parametri indicati dalla norma, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese d'origine, e tale integrazione va valutata in modo complessivo ed unitario, in linea con la tutela della vita privata e familiare assicurata dall'art. 8 della
CEDU, senza limitarsi a soppesare in modo atomistico i singoli elementi addotti dal ricorrente.
Inoltre, come precisato dalla Suprema Corte, il livello di integrazione raggiunto dal richiedente nel territorio nazionale non deve essere inteso come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese di accoglienza, ma è sufficiente che abbia compiuto un apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile anche attraverso contratti di lavoro a tempo determinato e attestati di frequenza di corsi di lingua italiana.
Ai sensi dell'art. 19 comma 1.2. secondo periodo, il permesso di soggiorno per protezione speciale può essere rilasciato anche dalla Questura, previo parere della Commissione Territoriale.
4. Rilevato nel caso di specie che
ha lasciato il proprio Paese nel 2015 e si trova in Italia ininterrottamente dal 2 Parte_1 novembre 2015, come accertato dalla stessa Questura. Egli ha trascorso un periodo di tempo presso strutture di accoglienza, dimostrando fin da subito la volontà di integrarsi nel tessuto sociale italiano.
Il ricorrente ha intrapreso un significativo percorso di integrazione lavorativa e sociale, come dimostrato dalla documentazione prodotta in atti: CU 2022, CU 2023, CU 2024, buste-paga aprile- settembre 2024, CU 2025, busta-paga 2025, dichiarazioni UNILAV, estratto contributivo NP (si vedano i documenti dal n. 4 al n. 12 e dal n. 18 al n. 23).
Il ricorrente risiede stabilmente in Italia, come dimostrato dalla dichiarazione di ospitalità (doc. n.
3). Vive nel Comune di Azzano Decimo, cittadina che ospita una folta comunità pakistana, piuttosto unita e solidale.
Quanto alla conoscenza della lingua italiana, si rileva che il signor risulta iscritto a un Pt_1 corso di alfabetizzazione (documento n. 25).
Si ritiene che, alla luce della documentazione prodotta per dimostrare il percorso di integrazione in Italia, siano ravvisabili i presupposti dell'art. 19 comma 1.1. D.lgs. 286/1998 nella formulazione introdotta dal D.L. 130/20, ratione temporis vigente.
Emerge infatti con evidenza, dagli atti, come il ricorrente, a fronte di un sostanziale sradicamento dal Paese di provenienza, nel corso della permanenza, lunga e ininterrotta sul territorio nazionale, abbia avuto un significativo inserimento, integrandosi sia dal punto di vista sociale che lavorativo.
pagina 5 di 7 Relativamente a quest'ultimo aspetto, si evidenzia come il ricorrente abbia reperito e sfruttato diverse occasioni di lavoro che gli hanno permesso di produrre un reddito dignitoso, e si può fondatamente ritenere che il percorso iniziato ed avanzato non possa che proseguire positivamente.
Il forzato allontanamento dal territorio nazionale, con conseguente interruzione del percorso di integrazione intrapreso, determinerebbe dunque una lesione del diritto all'inclusione maturato dal ricorrente ai sensi del disposto dell'art. 8 CEDU (secondo cui «ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione dei diritti e delle libertà altrui»), inteso quale diritto al rispetto della propria vita privata in considerazione del suo inserimento sul territorio nazionale ormai significativo.
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, l'integrazione sociale e familiare del richiedente in Italia deve essere valutata in modo complessivo e unitario, senza limitarsi a soppesare in modo atomistico i singoli elementi addotti, e senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese d'origine. La valutazione deve considerare l'intero percorso compiuto dal cittadino straniero, includendo le attività svolte all'interno del sistema di accoglienza, le attività di tirocinio e formazione professionale, l'apprendimento della lingua italiana, nonché la continuità temporale delle occupazioni lavorative anche se a tempo determinato.
5. Ritenuto pertanto che
Il ricorso possa essere accolto, in considerazione del tempo trascorso in Italia (ormai dieci anni), dell'attività lavorativa continuativa che ha avviato e consolidato nel corso degli anni e dall'impegno dimostrato nell'intraprendere un percorso di effettiva integrazione sociale. Nonostante il settore in cui il ricorrente ha offerto prestazioni, ossia quello agricolo, sia caratterizzato da discontinuità e precarietà, il signor ha dimostrato la propria volontà di reperire un'attività retribuita tramite l'impegno Pt_1 proseguito con diversi datori di lavoro, come dimostrato anche dalla progressione delle retribuzioni nel tempo e dalla stabilizzazione del rapporto lavorativo attuale.
Come chiarito dalla Suprema Corte, la continuità dell'attività lavorativa svolta per un periodo di tempo significativo costituisce elemento di spicco intorno al quale ruotano altri indici di radicamento, sia pure presuntivi, quali l'aver intessuto relazioni sociali quantomeno in ambito lavorativo.
Tali elementi sottolineano pertanto un percorso volto a un reale radicamento del ricorrente in territorio italiano. Il Collegio ritiene pertanto che il diritto alla vita privata e familiare del signor Pt_1
pagina 6 di 7 così come individuato dall'art. 8 CEDU e dalla normativa sopra esaminata, verrebbe pregiudicato in caso di rimpatrio in Pakistan.
Può essere quindi riconosciuta a la protezione speciale come prevista dalla Parte_1 normativa esaminata. La domanda formulata va quindi accolta, con trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
6. Sulle spese
Le spese vanno integralmente compensate, atteso che l'accoglimento del ricorso è avvenuto sulla base di documentazione sopravvenuta di cui la Pubblica Amministrazione, al momento della decisione, non disponeva ai fini della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. R.G. 6217/2024, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE il ricorso, accertando e dichiarando la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale in favore di , C.U.I. ; Parte_1 Nume_1
2. DISPONE la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso per protezione speciale contemplato all'art. 19, commi 1.1. e 1.2., D.Lgs. 286/1998, introdotte dal D.L. 21 ottobre 2020, n.
130;
3. COMPENSA integralmente le spese di giudizio.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 31 ottobre 2025
Il Presidente relatore dott.ssa Francesca Ajello
Questo decreto è stato elaborato con la collaborazione del dott. Marco Brandolin, magistrato ordinario in tirocinio.
Il magistrato affidatario dott.ssa Francesca Ajello
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