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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 23/10/2025, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La corte di appello di Catanzaro sezione prima civile così composta:
1) dott. Alberto Nicola Filardo presidente rel.
2) dott. Fabrizio Cosentino consigliere
3) dott.ssa Teresa Barillari consigliere ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 821/2019 RGAC vertente tra
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentato e difeso dal prof. avv. Valerio Donato presso il cui studio sito a Catanzaro, via Kennedy n. 2, è elettivamente domiciliata;
appellante e contro
Società p.a. in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentata dalla mandataria
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Rodolfo La Torre ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito a Roma, via Della Conciliazione, n. 44; appellata
Conclusioni
Per l'appellante: “In via principale, nel merito, 1) accertare e dichiarare la nullità, ai sensi dell'art. 1815, II co, c.c., della clausola del contratto di leasing N. AL3081020634 stipulato in data 21.11.2008 per effetto della quale il tasso d'interesse moratorio è stato convenuto in misura pari al
12,245%; 2) accertare e dichiarare, ai sensi della sopra citata disposizione, la natura gratuita del contratto di leasing, di cui al punto che precede e per l'effetto 3) condannare alla ripartizione in Controparte_3
favore della della somma di € 319.298,12, per titoli Parte_2
di cui in motivazione maggiorata degli interessi legali a far tempo dalla data della domanda giudiziale e sino al soddisfo;
4) condannare
[...]
a rifondere le spese della CTU di primo grado. CP_3
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa di primo grado e con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa di secondo grado in favore dei distrattari difensori, oltre IVA e CPA come per legge”.
Per l'appellata : “Voglia l'Ecc.ma Corte Controparte_3
d'appello adìta, contrariis reiectiis: - in via principale nel merito, rigettare l'appello in quanto infondato sia in fatto che in diritto e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Catanzaro, G.U. dott.ssa Rinaldi dell'8.03.2019, n. 443. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre la maggiorazione per spese generali, IVA e CPA”.
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato il 13.5.2015, la ha Parte_2
convenuto, dinanzi il tribunale di Catanzaro, la , Controparte_3
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.
Tribunale adìto, contrariis reiectiis: in relazione al contratto di leasing n.
AL3081020634 stipulato in data 21.11.2008, in via principale a) accertare e dichiarare la nullità della clausola relativa alla determinazione degli interessi convenzionali e moratori siccome prevedente la corresponsione ovvero la promessa di pagamento di interessi usurai, dichiarando ex art. 1815 c.c., che in relazione al leasing per cui è causa non sono dovuti interessi;
b) per l'effetto, condannare la banca alla restituzione in favore dell'attrice delle somme da questa pagate a titolo di interessi in forza del leasing impugnato di cui sopra, in quella misura che sarà determinata in corso di causa, maggiorata di interessi e rivalutazione come per legge ovvero, in subordine, rideterminare all'attualità l'esatto dare avere tra le parti, imputando i pagamenti effettuati dall'attrice, tempo per tempo, a pagamento del capitale prestato per il contratto di leasing; violazione degli artt. 1346- 1418- 1419
c.c. nonché incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c. o per violazione dell'art. 1322 e/o per violazione dell'art. 9 comma 3 Legge 192/1998, individuando il saggio di interesse applicabile in sua sostituzione sulle rate scadute e da scadere e, per l'effetto, condannare la convenuta a restituire all'attrice la somma di € 319.283,12 o quella somma superiore o inferiore accertata in corso di causa e ciò a titolo di maggiori somme non dovute corrisposte. In via subordinata: c) dichiararsi nulla la clausola determinativa degli interessi perché posta in violazione degli artt. 1346-1418-1419 c.c. nonché incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c. o per violazione dell'art. 1322
e/o per violazione dell'art. 9 comma 3 Legge 192/1998, individuando il saggio di interesse applicabile in sua sostituzione sulle rate scadute e da scadere e, per l'effetto, condannare la convenuta a restituire all'attrice la somma di € 319.283,12 o quella somma superiore o inferiore accertata in corso di causa e ciò a titolo di maggiori somme non dovute corrisposte. Con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.”
A sostegno della domanda, la difesa della società attrice ha dedotto che, in data 21.11.2008, la s.r.l. OB (cui è poi subentrata la società appellante), aveva stipulato un contratto di leasing immobiliare, iscritto al n. AL3081020634, con la NC RI PA (oggi CP_3
per un importo pari ad € 765.000,00, con una composizione di 215
[...]
rate mensili di € 20.200,00, una rata iniziale pari ad € 153.000,00 ed un tasso di leasing al 6,05%.
Ha aggiunto:
-che il tasso di mora pattuito era pari al 12,25%, ovvero superiore al tasso soglia che, all'epoca della convenzione, era pari al 11,22%, in quanto l'art. 8 delle condizioni generali del contratto aveva riportato: “i pagamenti previsti nel presente contratto non potranno essere ritardati o sospesi per qualsiasi ragione e/o contestazione. Eventuali diritti o pretese dell'utilizzatore dovranno essere fatti valere in separata sede. Senza necessità di intimazione sarà dovuto l'interesse di mora, pattuito in 8 punti oltre il tasso EURIBOR vigente alle singole inadempienze. Laddove questo risultasse superiore al tasso soglia previsto dal combinato disposto di cui all'art. 644 cp e art. 2 punto 4 L. 108/1996, all'epoca vigente, al suddetto titolo verrà applicato quest'ultimo tasso. Il concedente, anche in presenza di indicazioni diverse da parte dell'utilizzatore, potrà imputare i pagamenti al debito più antico e, nell'ordine, prima agli interessi di mora, poi alle spese e al capitale. Ogni comunicazione scritta che il concedente sarà costretto ad inviare per sollecitare l'adempimento delle obbligazioni dell'utilizzatore comporterà l'addebito a quest'ultimo di un ammontare non superiore ad Euro 30,00 a titolo di rimborso spese gestione straordinaria, oltre spese postali, oltre imposte. Laddove l'inadempimento dell'utilizzatore assumesse carattere ripetitivo, il concedente è ora per allora autorizzato a fare intervenir e Società di recupero crediti, il cui costo, alle tariffe all'epoca in vigore e regolarmente documentato, farà carico all'utilizzatore stesso, fatte comunque salve le previsioni di cui all'art. 19”.
-Che il contratto aveva previsto un piano di ammortamento alla francese
(ossia rate costanti, in ciascuna delle quali la quota capitale aumenta progressivamente decresce) in violazione degli artt. 1283 e 1284, 1322 c.c.
e l'art. 9, co 3, della legge n. 192 del 1998 che vieta l'abuso di dipendenza economica.
La convenuta come rappresentata, rimasta Controparte_3
contumace lungo tutta la fase istruttoria, si è costituita in data 1.02.2019, formulando le seguenti conclusioni: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectiis, in via principale nel merito, accertare e dichiarare la natura esplorativa del presente giudizio e, quindi, la colpa grave dell'attore ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. e per l'effetto rigettare tutte le sue domande in quanto infondate sia in fatto che in diritto;
subordinatamente, accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto ed in diritto di tutte le domande dell'attore, disporre il loro integrale rigetto. In ogni caso, con vittoria di spese e compenso di giudizio, oltre la maggiorazione per spese generali,
IVA e CPA”.
Il tribunale, con sentenza n. 443 dell'8.3.2019, ha rigettato la domanda proposta dalla parte attrice.
La con atto notificato in data 17.4.2019, ha Parte_2
impugnato la sentenza.
La come rappresentata, si è costituita con Controparte_3
comparsa del 27.6.2019, resistendo al gravame.
Con ordinanza del 30.1.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Con il primo, il secondo ed il terzo motivo di impugnazione la Parte_2
dopo aver ribadito che la domanda diretta alla verifica della
[...]
nullità della clausola contrattuale sugli interessi riguardava l'aspetto correlato alla usurarietà originaria del rapporto, con riferimento al tasso dovuto a titolo di interessi moratori, ha prospettato che tale usurarietà, già evidente nella pattuizione tra le parti, avrebbe dovuto configurare un illecito comportante la nullità parziale del contratto e l'obbligo di restituzione, da parte della convenuta, di tutte le somme ricevute per interessi, sia moratori che corrispettivi, indipendentemente dal fatto che non vi fosse mai stata una situazione di effettiva mora del debitore. Ha, inoltre, censurato la decisione del tribunale nella parte in cui ha ritenuto valida l'operatività della clausola di salvaguardia, con conseguente automatica sostituzione delle clausole difformi, senza tener conto che la stessa clausola avrebbe potuto risolvere i casi in cui i tassi convenzionali avrebbero superato il tasso soglia nel corso del rapporto ma non sarebbe stata utile in ipotesi di usura originaria.
Con il quarto motivo di impugnazione la società appellante ha ripercorso il tema della nullità del rapporto negoziale per indeterminatezza dell'oggetto e per abuso di dipendenza economica, in relazione al c.d. piano di ammortamento alla francese utilizzato per il caso di specie, ed ha ribadito che la modalità di ammortamento adoperata darebbe luogo ad un fenomeno anatocistico.
Il primo, il secondo ed il terzo motivo propongono censure concernenti profili della decisione strettamente connessi, la cui valutazione può essere effettuata congiuntamente.
Occorre, preliminarmente, osservare che l'art. 8 delle condizioni generali del contratto di leasing stipulato in data 21.11.2008 prevedeva l'applicazione di un tasso di mora pari ad 8 punti oltre il tasso EURIBOR vigente al momento dei distinti inadempimenti (quindi, di un tasso di interesse in concreto pari al 12,245%, così determinato su un tasso Euribor del 4.245, indicato dal c.t.u. nominato nel corso della fase istruttoria dinanzi il tribunale) e che il predetto tasso, non potesse “risultasse superiore al tasso soglia previsto dal combinato disposto di ci all'art. 644 c.p. e art. 2 punto
4 L. 108/1996, all'epoca vigente”.
Appare evidente l'errore commesso dal primo giudice nel ritenere lecita la pattuizione riportata all'art. 8 del leasing in relazione alla efficacia della c.d.
“clausola di salvaguardia” nei termini indicati dalla società convenuta. Non è, infatti, revocabile in dubbio che detta clausola assuma una portata obbligatoria al fine di garantire che, nel corso della vita del rapporto negoziale, la fluttuazione dei tassi di interesse, generalmente determinato da logiche di mercato, rimanga nei limiti del tasso soglia, ma deve escludersi che la stessa possa “automaticamente” rendere valido ciò che è nato illecito
(cfr. cass. n. 27106/2024, n. 13144/2023; n. 26286/2019).
Ora, l'appellante, rifacendosi, in parte, ai dati elaborati dal c.t.u. dott.
ha evidenziato un superamento del tasso soglia, indicato in Per_1
misura del 11,22% dai Decreti Ministeriali dell'epoca, senza, però, considerare che, sulla scorta dei principi dettati dalla corte di cassazione nella sentenza a ss. uu. n. 19597/2020 (intervenuta dopo la notifica dell'appello), nelle ipotesi di interessi moratori, il tasso soglia deve essere determinato partendo dal TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio), incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori rilevata dai decreti ministeriali, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 della legge n. 108/1996 o, laddove i decreti ministeriali non dovessero recare l'indicazione della suddetta maggiorazione media, mediante la comparazione tra il tasso effettivo globale del rapporto comprensivo degli interessi moratori ed il T.e.g.m. indicato negli stessi decreti.
Ma, la verifica dell'effettiva usurarietà del tasso di mora previsto in contratto, inevitabilmente da effettuare mediante un supplemento di attività istruttoria, non appare necessaria, in quanto non potrebbe, comunque, condurre ad alcun risultato utile per la Parte_2 La tesi prospettata dall'appellante, secondo cui la illiceità della previsione di interessi moratori ad un tasso usuraio finirebbe per determinare la nullità dell'intera previsione negoziale sugli interessi, tanto corrispettivi che moratori, non può, infatti, essere condivisa. Le categorie degli interessi corrispettivi e moratori sono nettamente distinte nel diritto delle obbligazioni –“secondo gli artt. 820, 821 e 1284 cod. civ., l'interesse in un'operazione di finanziamento è dato dalla somma oggetto dell'obbligo di restituzione, detratto il denaro preso a prestito” mentre “l'interesse moratorio, contemplato espressamente dal legislatore all'art. 1224 cod. civ., rappresenta il danno che nelle obbligazioni pecuniarie il creditore subisce a causa dell'inadempimento del debitore”- cosicché, nelle ipotesi in cui “l'interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria”
è corretto affermare che “solo questi ultimi sono illeciti e preclusi;
ma resta
l'applicazione dell'art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti” (cfr. cass. ss. uu. n. 19597/2020). E, nel caso in esame, la società a r.l. OB, contraente del leasing del 21.11.2008, ha ceduto la propria posizione negoziale alla banca di Credito Cooperativo di
Montepaone società cooperativa, con atto notar di Soverato del Persona_2
26.11.2010, rep. n. 75947 – racc. n. 25944, ancor prima che si fosse verificata una situazione di inadempimento della società debitrice e che potesse essere operata un'applicazione della previsione dell'art. 8 del contratto.
Cosicché, pur senza trascurare che l'atto di cessione prevedeva, all'art. 8, la conservazione del “diritto di promuovere qualsiasi azione nei confronti della società di leasing NC RI s.p.a. per ottenere la corretta applicazione della indicizzazione dei canoni di leasing (richiesta già avanzata con nota 21 settembre 2010)” a favore della cedente, non è possibile ravvisare la sussistenza di un interesse concreto ed attuale alla soluzione della domanda sull'accertamento del superamento della c.d. soglia antiusura (relativamente al pattuito tasso di mora).
Il quarto motivo di impugnazione, concernente gli effetti dell'applicazione, prevista nel contratto di leasing, del metodo di ammortamento “alla francese”, non può essere accolto.
Premesso che l'ammortamento alla francese costituisce un piano di rimborso di un prestito in cui il debitore restituisce il capitale e paga gli interessi attraverso una serie di rate periodiche, la cui caratteristica distintiva risiede nella composizione variabile della rata nel tempo, pur mantenendo, nel caso del tasso fisso, l'importo totale della rata costante e, nel caso di tasso variabile, prevedendo un importo della rata rideterminato di volta in volta sulla scorta dell'aggiornamento del parametro di riferimento, deve escludersi che il sistema, se riportato in uno schema negoziale (quale quello adottato nel caso in esame) in cui sono indicati l'importo del prestito, il numero delle rate, la periodicità dei pagamenti, i tassi di interesse e le condizioni praticate, comporti un'indeterminatezza dell'oggetto del contratto;
così come deve escludersi che possa provocare un'elusione del divieto di anatocismo, in quanto gli interessi di ogni periodo vengono sempre calcolati esclusivamente sul capitale residuo del periodo precedente.
In merito a tali questioni, la corte di cassazione, con sentenza a ss.uu. n.
15130 del 2024, ha precisato che “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di traPArenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”; mentre, con successive ordinanze n. del 7382 del 2025 e n. 21817/2025, ha affermato il principio secondo cui il regime di ammortamento “alla francese” non è
“foriero dell'effetto anatocistico………ma è unicamente rappresentativo del fenomeno per cui la quota capitale è, sì, incrementata con gli interessi generati non, però, da altri interessi, ma dal capitale residuo, sicché nella dinamica fisiologica del rapporto, allorché cioè il rimborso avviene regolarmente in conformità al piano di ammortamento, gli interessi scaduti non sono destinati a generare a loro volta ulteriori interessi nel periodo successivo diventando parte della somma fruttifera”.
La sentenza del tribunale di Catanzaro, di rigetto della domanda introduttiva del giudizio, può essere conseguentemente confermata, seppur con diversa motivazione.
Ma, la “diversa motivazione”, in quanto basata su decisioni della corte di cassazione, di contenuto parzialmente innovativo, intervenute dopo la proposizione dell'appello, conduce a ritenere giusta una pronuncia di compensazione delle spese processuali.
Sussistono i presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, comportanti l'obbligo, per l'appellante, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
la corte di appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in persona del legale rappresentante, Parte_2
nei confronti della in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t., rappresentata dalla mandataria
[...]
in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., avverso la sentenza del tribunale di Catanzaro n. 443 dell'8.3.2019, ogni contraria istanza disattesa, cos provvede:
-rigetta l'appello proposto dalla Parte_2
-dichiara compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
--dichiara che sussistono i presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002, comportanti l'obbligo, per l'appellante, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Catanzaro 14.10.2025.
Il presidente estensore
Dott. Alberto Nicola Filardo
In nome del Popolo Italiano
La corte di appello di Catanzaro sezione prima civile così composta:
1) dott. Alberto Nicola Filardo presidente rel.
2) dott. Fabrizio Cosentino consigliere
3) dott.ssa Teresa Barillari consigliere ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 821/2019 RGAC vertente tra
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentato e difeso dal prof. avv. Valerio Donato presso il cui studio sito a Catanzaro, via Kennedy n. 2, è elettivamente domiciliata;
appellante e contro
Società p.a. in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentata dalla mandataria
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Rodolfo La Torre ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito a Roma, via Della Conciliazione, n. 44; appellata
Conclusioni
Per l'appellante: “In via principale, nel merito, 1) accertare e dichiarare la nullità, ai sensi dell'art. 1815, II co, c.c., della clausola del contratto di leasing N. AL3081020634 stipulato in data 21.11.2008 per effetto della quale il tasso d'interesse moratorio è stato convenuto in misura pari al
12,245%; 2) accertare e dichiarare, ai sensi della sopra citata disposizione, la natura gratuita del contratto di leasing, di cui al punto che precede e per l'effetto 3) condannare alla ripartizione in Controparte_3
favore della della somma di € 319.298,12, per titoli Parte_2
di cui in motivazione maggiorata degli interessi legali a far tempo dalla data della domanda giudiziale e sino al soddisfo;
4) condannare
[...]
a rifondere le spese della CTU di primo grado. CP_3
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa di primo grado e con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa di secondo grado in favore dei distrattari difensori, oltre IVA e CPA come per legge”.
Per l'appellata : “Voglia l'Ecc.ma Corte Controparte_3
d'appello adìta, contrariis reiectiis: - in via principale nel merito, rigettare l'appello in quanto infondato sia in fatto che in diritto e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Catanzaro, G.U. dott.ssa Rinaldi dell'8.03.2019, n. 443. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre la maggiorazione per spese generali, IVA e CPA”.
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato il 13.5.2015, la ha Parte_2
convenuto, dinanzi il tribunale di Catanzaro, la , Controparte_3
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.
Tribunale adìto, contrariis reiectiis: in relazione al contratto di leasing n.
AL3081020634 stipulato in data 21.11.2008, in via principale a) accertare e dichiarare la nullità della clausola relativa alla determinazione degli interessi convenzionali e moratori siccome prevedente la corresponsione ovvero la promessa di pagamento di interessi usurai, dichiarando ex art. 1815 c.c., che in relazione al leasing per cui è causa non sono dovuti interessi;
b) per l'effetto, condannare la banca alla restituzione in favore dell'attrice delle somme da questa pagate a titolo di interessi in forza del leasing impugnato di cui sopra, in quella misura che sarà determinata in corso di causa, maggiorata di interessi e rivalutazione come per legge ovvero, in subordine, rideterminare all'attualità l'esatto dare avere tra le parti, imputando i pagamenti effettuati dall'attrice, tempo per tempo, a pagamento del capitale prestato per il contratto di leasing; violazione degli artt. 1346- 1418- 1419
c.c. nonché incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c. o per violazione dell'art. 1322 e/o per violazione dell'art. 9 comma 3 Legge 192/1998, individuando il saggio di interesse applicabile in sua sostituzione sulle rate scadute e da scadere e, per l'effetto, condannare la convenuta a restituire all'attrice la somma di € 319.283,12 o quella somma superiore o inferiore accertata in corso di causa e ciò a titolo di maggiori somme non dovute corrisposte. In via subordinata: c) dichiararsi nulla la clausola determinativa degli interessi perché posta in violazione degli artt. 1346-1418-1419 c.c. nonché incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c. o per violazione dell'art. 1322
e/o per violazione dell'art. 9 comma 3 Legge 192/1998, individuando il saggio di interesse applicabile in sua sostituzione sulle rate scadute e da scadere e, per l'effetto, condannare la convenuta a restituire all'attrice la somma di € 319.283,12 o quella somma superiore o inferiore accertata in corso di causa e ciò a titolo di maggiori somme non dovute corrisposte. Con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.”
A sostegno della domanda, la difesa della società attrice ha dedotto che, in data 21.11.2008, la s.r.l. OB (cui è poi subentrata la società appellante), aveva stipulato un contratto di leasing immobiliare, iscritto al n. AL3081020634, con la NC RI PA (oggi CP_3
per un importo pari ad € 765.000,00, con una composizione di 215
[...]
rate mensili di € 20.200,00, una rata iniziale pari ad € 153.000,00 ed un tasso di leasing al 6,05%.
Ha aggiunto:
-che il tasso di mora pattuito era pari al 12,25%, ovvero superiore al tasso soglia che, all'epoca della convenzione, era pari al 11,22%, in quanto l'art. 8 delle condizioni generali del contratto aveva riportato: “i pagamenti previsti nel presente contratto non potranno essere ritardati o sospesi per qualsiasi ragione e/o contestazione. Eventuali diritti o pretese dell'utilizzatore dovranno essere fatti valere in separata sede. Senza necessità di intimazione sarà dovuto l'interesse di mora, pattuito in 8 punti oltre il tasso EURIBOR vigente alle singole inadempienze. Laddove questo risultasse superiore al tasso soglia previsto dal combinato disposto di cui all'art. 644 cp e art. 2 punto 4 L. 108/1996, all'epoca vigente, al suddetto titolo verrà applicato quest'ultimo tasso. Il concedente, anche in presenza di indicazioni diverse da parte dell'utilizzatore, potrà imputare i pagamenti al debito più antico e, nell'ordine, prima agli interessi di mora, poi alle spese e al capitale. Ogni comunicazione scritta che il concedente sarà costretto ad inviare per sollecitare l'adempimento delle obbligazioni dell'utilizzatore comporterà l'addebito a quest'ultimo di un ammontare non superiore ad Euro 30,00 a titolo di rimborso spese gestione straordinaria, oltre spese postali, oltre imposte. Laddove l'inadempimento dell'utilizzatore assumesse carattere ripetitivo, il concedente è ora per allora autorizzato a fare intervenir e Società di recupero crediti, il cui costo, alle tariffe all'epoca in vigore e regolarmente documentato, farà carico all'utilizzatore stesso, fatte comunque salve le previsioni di cui all'art. 19”.
-Che il contratto aveva previsto un piano di ammortamento alla francese
(ossia rate costanti, in ciascuna delle quali la quota capitale aumenta progressivamente decresce) in violazione degli artt. 1283 e 1284, 1322 c.c.
e l'art. 9, co 3, della legge n. 192 del 1998 che vieta l'abuso di dipendenza economica.
La convenuta come rappresentata, rimasta Controparte_3
contumace lungo tutta la fase istruttoria, si è costituita in data 1.02.2019, formulando le seguenti conclusioni: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectiis, in via principale nel merito, accertare e dichiarare la natura esplorativa del presente giudizio e, quindi, la colpa grave dell'attore ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. e per l'effetto rigettare tutte le sue domande in quanto infondate sia in fatto che in diritto;
subordinatamente, accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto ed in diritto di tutte le domande dell'attore, disporre il loro integrale rigetto. In ogni caso, con vittoria di spese e compenso di giudizio, oltre la maggiorazione per spese generali,
IVA e CPA”.
Il tribunale, con sentenza n. 443 dell'8.3.2019, ha rigettato la domanda proposta dalla parte attrice.
La con atto notificato in data 17.4.2019, ha Parte_2
impugnato la sentenza.
La come rappresentata, si è costituita con Controparte_3
comparsa del 27.6.2019, resistendo al gravame.
Con ordinanza del 30.1.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Con il primo, il secondo ed il terzo motivo di impugnazione la Parte_2
dopo aver ribadito che la domanda diretta alla verifica della
[...]
nullità della clausola contrattuale sugli interessi riguardava l'aspetto correlato alla usurarietà originaria del rapporto, con riferimento al tasso dovuto a titolo di interessi moratori, ha prospettato che tale usurarietà, già evidente nella pattuizione tra le parti, avrebbe dovuto configurare un illecito comportante la nullità parziale del contratto e l'obbligo di restituzione, da parte della convenuta, di tutte le somme ricevute per interessi, sia moratori che corrispettivi, indipendentemente dal fatto che non vi fosse mai stata una situazione di effettiva mora del debitore. Ha, inoltre, censurato la decisione del tribunale nella parte in cui ha ritenuto valida l'operatività della clausola di salvaguardia, con conseguente automatica sostituzione delle clausole difformi, senza tener conto che la stessa clausola avrebbe potuto risolvere i casi in cui i tassi convenzionali avrebbero superato il tasso soglia nel corso del rapporto ma non sarebbe stata utile in ipotesi di usura originaria.
Con il quarto motivo di impugnazione la società appellante ha ripercorso il tema della nullità del rapporto negoziale per indeterminatezza dell'oggetto e per abuso di dipendenza economica, in relazione al c.d. piano di ammortamento alla francese utilizzato per il caso di specie, ed ha ribadito che la modalità di ammortamento adoperata darebbe luogo ad un fenomeno anatocistico.
Il primo, il secondo ed il terzo motivo propongono censure concernenti profili della decisione strettamente connessi, la cui valutazione può essere effettuata congiuntamente.
Occorre, preliminarmente, osservare che l'art. 8 delle condizioni generali del contratto di leasing stipulato in data 21.11.2008 prevedeva l'applicazione di un tasso di mora pari ad 8 punti oltre il tasso EURIBOR vigente al momento dei distinti inadempimenti (quindi, di un tasso di interesse in concreto pari al 12,245%, così determinato su un tasso Euribor del 4.245, indicato dal c.t.u. nominato nel corso della fase istruttoria dinanzi il tribunale) e che il predetto tasso, non potesse “risultasse superiore al tasso soglia previsto dal combinato disposto di ci all'art. 644 c.p. e art. 2 punto
4 L. 108/1996, all'epoca vigente”.
Appare evidente l'errore commesso dal primo giudice nel ritenere lecita la pattuizione riportata all'art. 8 del leasing in relazione alla efficacia della c.d.
“clausola di salvaguardia” nei termini indicati dalla società convenuta. Non è, infatti, revocabile in dubbio che detta clausola assuma una portata obbligatoria al fine di garantire che, nel corso della vita del rapporto negoziale, la fluttuazione dei tassi di interesse, generalmente determinato da logiche di mercato, rimanga nei limiti del tasso soglia, ma deve escludersi che la stessa possa “automaticamente” rendere valido ciò che è nato illecito
(cfr. cass. n. 27106/2024, n. 13144/2023; n. 26286/2019).
Ora, l'appellante, rifacendosi, in parte, ai dati elaborati dal c.t.u. dott.
ha evidenziato un superamento del tasso soglia, indicato in Per_1
misura del 11,22% dai Decreti Ministeriali dell'epoca, senza, però, considerare che, sulla scorta dei principi dettati dalla corte di cassazione nella sentenza a ss. uu. n. 19597/2020 (intervenuta dopo la notifica dell'appello), nelle ipotesi di interessi moratori, il tasso soglia deve essere determinato partendo dal TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio), incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori rilevata dai decreti ministeriali, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 della legge n. 108/1996 o, laddove i decreti ministeriali non dovessero recare l'indicazione della suddetta maggiorazione media, mediante la comparazione tra il tasso effettivo globale del rapporto comprensivo degli interessi moratori ed il T.e.g.m. indicato negli stessi decreti.
Ma, la verifica dell'effettiva usurarietà del tasso di mora previsto in contratto, inevitabilmente da effettuare mediante un supplemento di attività istruttoria, non appare necessaria, in quanto non potrebbe, comunque, condurre ad alcun risultato utile per la Parte_2 La tesi prospettata dall'appellante, secondo cui la illiceità della previsione di interessi moratori ad un tasso usuraio finirebbe per determinare la nullità dell'intera previsione negoziale sugli interessi, tanto corrispettivi che moratori, non può, infatti, essere condivisa. Le categorie degli interessi corrispettivi e moratori sono nettamente distinte nel diritto delle obbligazioni –“secondo gli artt. 820, 821 e 1284 cod. civ., l'interesse in un'operazione di finanziamento è dato dalla somma oggetto dell'obbligo di restituzione, detratto il denaro preso a prestito” mentre “l'interesse moratorio, contemplato espressamente dal legislatore all'art. 1224 cod. civ., rappresenta il danno che nelle obbligazioni pecuniarie il creditore subisce a causa dell'inadempimento del debitore”- cosicché, nelle ipotesi in cui “l'interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria”
è corretto affermare che “solo questi ultimi sono illeciti e preclusi;
ma resta
l'applicazione dell'art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti” (cfr. cass. ss. uu. n. 19597/2020). E, nel caso in esame, la società a r.l. OB, contraente del leasing del 21.11.2008, ha ceduto la propria posizione negoziale alla banca di Credito Cooperativo di
Montepaone società cooperativa, con atto notar di Soverato del Persona_2
26.11.2010, rep. n. 75947 – racc. n. 25944, ancor prima che si fosse verificata una situazione di inadempimento della società debitrice e che potesse essere operata un'applicazione della previsione dell'art. 8 del contratto.
Cosicché, pur senza trascurare che l'atto di cessione prevedeva, all'art. 8, la conservazione del “diritto di promuovere qualsiasi azione nei confronti della società di leasing NC RI s.p.a. per ottenere la corretta applicazione della indicizzazione dei canoni di leasing (richiesta già avanzata con nota 21 settembre 2010)” a favore della cedente, non è possibile ravvisare la sussistenza di un interesse concreto ed attuale alla soluzione della domanda sull'accertamento del superamento della c.d. soglia antiusura (relativamente al pattuito tasso di mora).
Il quarto motivo di impugnazione, concernente gli effetti dell'applicazione, prevista nel contratto di leasing, del metodo di ammortamento “alla francese”, non può essere accolto.
Premesso che l'ammortamento alla francese costituisce un piano di rimborso di un prestito in cui il debitore restituisce il capitale e paga gli interessi attraverso una serie di rate periodiche, la cui caratteristica distintiva risiede nella composizione variabile della rata nel tempo, pur mantenendo, nel caso del tasso fisso, l'importo totale della rata costante e, nel caso di tasso variabile, prevedendo un importo della rata rideterminato di volta in volta sulla scorta dell'aggiornamento del parametro di riferimento, deve escludersi che il sistema, se riportato in uno schema negoziale (quale quello adottato nel caso in esame) in cui sono indicati l'importo del prestito, il numero delle rate, la periodicità dei pagamenti, i tassi di interesse e le condizioni praticate, comporti un'indeterminatezza dell'oggetto del contratto;
così come deve escludersi che possa provocare un'elusione del divieto di anatocismo, in quanto gli interessi di ogni periodo vengono sempre calcolati esclusivamente sul capitale residuo del periodo precedente.
In merito a tali questioni, la corte di cassazione, con sentenza a ss.uu. n.
15130 del 2024, ha precisato che “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di traPArenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”; mentre, con successive ordinanze n. del 7382 del 2025 e n. 21817/2025, ha affermato il principio secondo cui il regime di ammortamento “alla francese” non è
“foriero dell'effetto anatocistico………ma è unicamente rappresentativo del fenomeno per cui la quota capitale è, sì, incrementata con gli interessi generati non, però, da altri interessi, ma dal capitale residuo, sicché nella dinamica fisiologica del rapporto, allorché cioè il rimborso avviene regolarmente in conformità al piano di ammortamento, gli interessi scaduti non sono destinati a generare a loro volta ulteriori interessi nel periodo successivo diventando parte della somma fruttifera”.
La sentenza del tribunale di Catanzaro, di rigetto della domanda introduttiva del giudizio, può essere conseguentemente confermata, seppur con diversa motivazione.
Ma, la “diversa motivazione”, in quanto basata su decisioni della corte di cassazione, di contenuto parzialmente innovativo, intervenute dopo la proposizione dell'appello, conduce a ritenere giusta una pronuncia di compensazione delle spese processuali.
Sussistono i presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, comportanti l'obbligo, per l'appellante, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
la corte di appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in persona del legale rappresentante, Parte_2
nei confronti della in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t., rappresentata dalla mandataria
[...]
in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., avverso la sentenza del tribunale di Catanzaro n. 443 dell'8.3.2019, ogni contraria istanza disattesa, cos provvede:
-rigetta l'appello proposto dalla Parte_2
-dichiara compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
--dichiara che sussistono i presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002, comportanti l'obbligo, per l'appellante, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Catanzaro 14.10.2025.
Il presidente estensore
Dott. Alberto Nicola Filardo