Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 01/04/2025, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
NRG 1666/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Federica Rotondo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1666/2020 R.G., riservata per la decisione all'udienza del 09.09.2024, promossa
DA
P.I. ), in persona dei propri legali Parte_1 P.IVA_1 rappresentanti, (cod. fisc. , anche in proprio, e Parte_2 C.F._1 Parte_3
( , anche in proprio;
(c.f.
[...] C.F._2 Parte_4
( ), tutti rappresentati e difesi dall'avv. VITALE VINCENZO, giusta mandato C.F._3 in calce all'originale dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
-Parte Opponente-
CONTRO
Controparte_1
P.I. , in persona del suo presidente pro tempore, rappresentata e difesa
[...] P.IVA_2 dall'avv. LANZO COSIMO, mandato in calce all'originale della comparsa di costituzione e risposta ed allegato al fascicolo telematico
- Parte Opposta/Opposta-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la società
[...] spiegava formale opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
n.39/2020 del 14.01.2020 reso il 10.01.2020 dal Tribunale di Taranto, con cui veniva ingiunta alla società nonché ai fideiussori la somma di € 120.919,72, oltre interessi di mora al tasso contrattualmente previsto sulla sorte capitale, come indicato in ricorso, e spese procedura e compensi professionali, quale rimborso dei n. 2 contratti di mutuo chirografari, il primo n. 18884 dell'importo di € 120.000,00, da corrispondere sul conto corrente n.03/229 (acceso in data 4.10.1996), il secondo n. 20219 dell'importo di € 25.000,00, entrambi sottoscritti con
[...]
Controparte_1
1
e , con distinte lettere di fidejussione omnibus del 24/09/1996, Parte_4 Parte_2 del 03/12/2015 e relative dichiarazioni integrative per aumento del massimale (del 27/05/2011, del
28/02/2002, del 29/11/2016 e del 30/11/2016) si erano costituiti garanti della società
[...]
sino alla concorrenza dell'importo di € 210.000,00 per Controparte_2
l'adempimento di qualsiasi obbligazione verso la dipendente da operazioni di qualunque CP_1 natura già consentite o da consentirsi in futuro.
Deduceva quindi: il difetto di rappresentanza processuale, la nullità dei contratti di mutuo e la natura usuraria degli interessi ivi pattuiti, l'indeterminabilità/indeterminatezza dei tassi, nonché l'illegittimità del rapporto di conto corrente intercorso tra la banca opposta e la per Parte_1 illegittimità della capitalizzazione e predeterminazione degli interessi anatocistici, per nullità della clausola relativa ai giorni valuta, per l'applicazione di commissioni e spese non pattuite, per l'illegittimità della commissione di massimo scoperto e delle successive commissioni sostitutive della medesima e per l'applicazione di interessi usurari;
l'illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi e la nullità delle fideiussioni per conformità allo schema ABI, dichiarato frutto di un'intesa anticoncorrenziale, per violazione del principio di buona fede e per indeterminatezza dell'oggetto. Rispetto a tali contratti di garanzia, inoltre, era stata invocata l'applicazione dell'art. 1956 c.c., perché la banca avrebbe concesso credito ad un'impresa in difficoltà economiche.
Infine, spiegava domanda riconvenzionale, con richiesta di ricalcolo del saldo dare/avere non solo dei contratti di mutuo, ma anche del conto corrente intercorso tra banca e società opponente.
Ciò posto, chiedeva espressamente:” 1) in via preliminare, dichiarare il difetto di rappresentanza processuale con conseguente declaratoria di invalidità della fase monitoria e del decreto ingiuntivo opposto;
2) accertare e dichiarare nullo ed improduttivo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo
n.39/2020 del 14/01/2020, reso dal Tribunale di Taranto, nel procedimento iscritto al n. 8204/2019
R.G.; 3) rigettare la domanda di pagamento avanzata dalla con il decreto ingiuntivo perché CP_1 inammissibile, improponibile ed improcedibile nonché infondata in fatto ed in diritto;
4) in accoglimento di domanda riconvenzionale che viene qui spiegata: A) dichiarare la nullità dei contratti di mutuo per le ragioni di cui in narrativa, con ogni conseguenza di legge ivi compresa la restituzione delle rate pagate;
in subordine, dichiarare l'invalidità e la nullità parziale dei contratti per le causali di cui in narrativa e comunque in relazione alle clausole di determinazione e applicazione degli interessi usurari, della indeterminabilità del costo complessivo del credito e per qualsiasi altro motivo previsto dalla legge;
dichiarare, comunque, che per effetto dell'art. 1815 c.c.
,della indeterminabilità del costo complessivo del credito, della differenza tra il TAEG reale e quello indicato in contratto e, comunque, di qualsiasi altro motivo ravvisabile nei fatti su esposti, che nulla
è dovuto dalla società istante alla a titolo di interesse, oneri e spese;
e che quindi essa, CP_1 nell'ipotesi in cui i mutui non dovessero essere ritenuti nulli, è tenuta a rimborsare la sola sorte capitale ricevuta;
B) dichiarare, comunque, con ogni conseguenza di legge, l'invalidità e la nullità dei contratti di apertura di credito e di conto corrente per cui è causa per le ragioni di cui in narrativa, e comunque in relazione alle clausole di determinazione e applicazione degli interessi usurari, di quelli convenzionali, della capitalizzazione trimestrale degli interessi, della commissione di massimo scoperto, delle valute, delle spese, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese e conseguentemente dichiarare che la convenuta ha addebitato agli opponenti, senza CP_1 alcun valido titolo, importi non dovuti;
C) dichiarare la nullità e, comunque, l'inefficacia delle
2 fideiussioni prestate dai fideiussori, i sigg. , e Parte_2 Parte_3 Parte_4
, non essendo essi tenuti alla garanzia nei confronti della Banca per i motivi di cui in narrativa;
[...]
D) condannare la in favore della , al pagamento CP_1 Controparte_2 della somma che costituirà, sulla base del ricalcolo da effettuarsi a mezzo CTU, senza l'applicazione delle clausole impugnate perché nulle, l'esatto saldo creditore dell'intero rapporto di conto corrente per cui è causa;
in subordine, condannare la al pagamento di quella somma che risulterà CP_1 comunque dovuta per effetto della compensazione tra il maggior credito vantato dalla
[...] in relazione al rapporto di conto corrente per cui è causa e quello Controparte_2 eventualmente vantato dalla in relazione ai mutui;
in ogni caso oltre agli interessi di cui al D. CP_1
Lgs. 231/2002 e successive modifiche;
E) dichiarare illegittima la segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia e condannare la al risarcimento dei danni subiti dalla CP_1 [...]
danni da liquidarsi in separata sede;
F) dichiarare illegittima la Controparte_2 segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia anche nei confronti dei fideiussori e condannare la al risarcimento dei danni subiti dagli stessi, danni da liquidarsi in separata CP_1 sede;
5) condannare la al pagamento delle spese e competenze di lite, con loro totale CP_1 distrazione a favore del deducente legale anticipatario”.
Si costituiva in giudizio la Controparte_1 impugnando e disconoscendo tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto,
[...] eccepito, formulato e concluso.
La banca opposta evidenziava innanzitutto la genericità, oltreché la totale infondatezza dell'eccezione relativa al presunto difetto di rappresentanza processuale di parte opposta e la validità dei contratti di mutuo, tanto sotto il profilo dell'effettività della traditio rei, quanto sotto l'aspetto dell'usura, attesa la mancata pattuizione e la mancata applicazione di interessi usurari. Sul punto, specificava che i tassi di interesse dei mutui, fissi, erano stati oggetto di specifica pattuizione e non erano affatto indeterminati, sia perché nei contratti erano indicati i tassi effettivi oltreché quelli nominali, sia perché il sistema di ammortamento alla francese, applicato in entrambi i contratti, non implicava alcun costo occulto per il cliente.
Asseriva di avere applicato il ius variandi legittimamente;
eccepiva la prescrizione, con riferimento ai versamenti aventi natura solutoria eseguiti sul conto corrente prima del decennio antecedente alla notifica dell'atto di opposizione, introduttivo dell'odierno giudizio;
deduceva la legittimità della capitalizzazione degli interessi, della commissione di massimo scoperto, della clausola sui giorni valuta e la legittimità delle altre spese applicate, di non aver mai pattuito né applicato tassi usurari sul conto corrente e di avere segnalato legittimamente la società opponente alla Centrale Rischi.
Quanto alle fideiussioni prestate a garanzia di tali crediti e di tutte le obbligazioni condizionali e future di , la banca opposta deduceva la validità delle stesse “sia perché negli atti è CP_2 pienamente dimostrato che le fideiussioni sarebbero state sottoscritte dalla banca anche in assenza delle clausole anticoncorrenziali, sia perché l'oggetto non è assolutamente indeterminato, trattandosi di cd. fideiussioni omnibus, sia perché non vi è stata alcuna violazione dell'art. 1956 c.c., dal momento che i fideiubenti sono soci o strettissimi familiari della società, sicché erano perfettamente a conoscenza della situazione economico-finanziaria della medesima nel momento in cui hanno prestato le garanzie personali”.
Chiedeva quindi:” Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
1. In via preliminare, per le motivazioni sopra enucleate, concedere la provvisoria esecutività del decreto opposto, a norma dell'art. 648 c.p.c.; 2. nel merito, rigettare perché infondata in fatto ed in diritto,
3 l'opposizione proposta dagli attori-opponenti avverso il decreto ingiuntivo n. 39/2020 r.g. Ing., emesso in favore della e, Controparte_1 quindi, 3. rigettare tutte le domande formulate dagli attori, in quanto infondate, in fatto ed in diritto;
4. confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
5. in via estremamente subordinata, accertare l'esatto ammontare del diritto di credito vantato dalla banca nei confronti della Parte_1 in virtù dei rapporti contrattuali dedotti e, conseguentemente, 6. condannare gli attori
[...] opponenti al pagamento della somma oggetto del predetto diritto di credito in favore della banca opposta;
7. in ogni caso, condannare gli opponenti al pagamento delle spese e delle competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, che se ne dichiara anticipante”.
Alla prima udienza del 19.01.2021, le parti si riportavano agli atti, parte opponente, in particolare ribadiva il difetto di rappresentanza processuale del Dott. l'inesistenza della procura alle Per_1 liti relativa al ricorso per decreto ingiuntivo e la nullità di quest'ultimo; la banca opposta, invece, insisteva per la concessione della provvisoria esecuzione del d.i. Il Giudice allora titolare del procedimento con ordinanza del 19.01.2021, rilevato che la nuova procura ha sanato qualsiasi irregolarità; ritenuto il credito non certo nel suo ammontare, in ragione della indeterminatezza della Parte clausola relativa alla;
denegava la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto;
assegnava alla parte opposta il termine di 15 giorni per instaurare il procedimento di mediazione, che non andava a buon fine (cfr. allegato banca opposta- verbale negativo del 23.02.21). Assegnati i termini ex art. 183 comma VI si istruiva la causa con consulenza contabile, non ammettendo la richiesta di informative alla BANCA d'ITALIA ex art. 213 c.p.c. presentata da parte opponente, non essendo indicate né le informazioni o i documenti da richiedere né la mancata possibilità della parte di accedere altrimenti (Cass. 12-3—2013 n. 6101) né la richiesta ex art. 210 c.p.c.- 119 TUB di ordinare alla Banca l'esibizione dei documenti relativi al rapporto oggetto del giudizio presentata da parte opponente, posto che la aveva ottemperato a quanto richiesto (allegata pec in risposta CP_1 memoria ex art. 183 c.p.c. n. 2 parte opposta).
Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 09.09.2024, riportandosi agli atti. La causa veniva riservata per la decisione con assegnazione termini ex art. 190 comma 1 c.p.c. di giorni sessanta per conclusionali e venti per repliche.
All'esito dell'esame delle comparse conclusionali e repliche delle parti, si pronuncia la presente sentenza.
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Preliminarmente deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'opposizione, stante il rispetto del termine di cui all'art. 641 c.p.c. Risulta dai documenti in atti, infatti, che il decreto ingiuntivo è stato validamente notificato in data 31.01.2020 e che la citazione in opposizione è stata notificata a mezzo posta elettronica certificata al ricorrente in data 06.03.2020.
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Sempre in rito, riguardo al difetto di rappresentanza processuale eccepito da parte attrice da cui discenderebbe l'invalidità del decreto ingiuntivo opposto, ci si riporta alle statuizioni contenute nell'ordinanza del 19.01.2021 in cui il Giudice allora titolare del procedimento, letti gli atti, rilevava che “la nuova procura ha sanato qualsiasi irregolarità” e pertanto tale eccezione si ritiene certamente superata.
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4 Per una migliore organizzazione della motivazione, si ritiene opportuno esaminare separatamente le domande formulate: la opposizione a decreto ingiuntivo, con le domande attinenti alla validità dei mutui, e successivamente la riconvenzionale di accertamento del credito e condanna ex 2033 c.c.
SULLA OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
Si osserva in via preliminare che, come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale. Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito (cfr. ex multiis, Cass. civ. sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765): se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposta dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate.
È necessario, quindi, pronunciarsi sulla domanda di condanna di parte opposta al pagamento della somma ingiunta, considerando i motivi di opposizione di parte opponente, nonostante la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.
Si osserva innanzitutto che parte opposta ha agito nei confronti di parte opponente con procedura monitoria per il recupero del credito derivante da:
1) contratto di mutuo chirografario di euro 120.000,00 n. 18884 del 29.11.2016 non onorato per cui
è maturato un dovuto di euro 98.825,25, oltre interessi di mora al tasso convenzionale e comunque nei limiti dell'usura sul solo capitale dovuto dal 30.07.2019 sino al soddisfo;
2) contratto di mutuo chirografario n. 20219 del 03.01.2018 di euro 25.000,00 non onorato per cui è maturato un credito di euro 22.294,47, quale esposizione debitoria relativa a detto mutuo, oltre interessi di mora al tasso contrattualmente previsto sul solo capitale, e comunque nei limiti del tasso soglia, a far tempo dal 25.10.2019 sino al soddisfo.
Parte opposta ha adempiuto all'onere di prova che sulla stessa ricade, dimostrando la fonte del diritto di credito tramite la produzione documentale effettuata sin dalla fase monitoria e allegando l'inadempimento di parte opponente (Cass. SS UU n. 13533/2001). Si osserva, infatti, che a sostegno della domanda monitoria è stato allegato il contratto di mutuo chirografario n. 1884 del 29.11.2016 con relativi documenti di sintesi e piano di ammortamento, piano di ammortamento certificato con annotazione dei pagamenti, contratto di mutuo chirografario n.20219 del 3.01.2018 con relativi documenti di sintesi e di piano di ammortamento, piano di ammortamento con annotazione dei pagamenti, sicché la prova scritta del credito deve quindi intendersi valida ed idonea, a parere di chi scrive.
Si evidenzia, inoltre, che tale documentazione sottoscritta non è stata disconosciuta in atti dagli opponenti, i quali non contestano la erogazione del credito o le pattuizioni raggiunte ma ritengono, sostanzialmente, che il contratto sia nullo poiché privo di causa concreta avendo la preteso la CP_1 stipula dei finanziamenti per ripianare la situazione debitoria della che in realtà non CP_2 sussisteva;
contestava altresì l'ammontare del credito poiché erano stati applicati tassi da considerarsi usurari e interessi anatocistici e quindi costi occulti.
NULLITA' DEI CONTRATTI DI MUTUO PER MANCANZA DI CAUSA CONCRETA
5 L'eccezione di nullità dedotta da parte opponente è basata sull'assunto secondo cui i mutui fossero finalizzati al ripianamento di una esposizione debitoria in realtà inesistente poiché frutto di illegittimi addebiti sul conto corrente n. 3/296 sul quale i mutui sono stati accreditati.
In primo luogo, lo scopo del mutuo non è evincibile dai contratti allegati;
in secondo luogo, lo scopo appunto del mutuo (e la sua esistenza o meno) si distingue dalla causa del contratto.
Come noto, la funzione di un contratto di mutuo è quella di consentire ad una parte di ottenere una disponibilità immediata di una somma di denaro, che provvederà a restituire secondo le modalità concordate nel piano di ammortamento;
tale funzione si realizza con l'esistenza di una datio rei effettiva (Cassazione Sezioni Unite 5 marzo 2025 n. 5841); siccome nel caso di specie non è neppure contestato che le somme mutuate siano state accreditate sul conto corrente, si ritiene che il contratto abbia svolto la sua funzione propria. Se lo scopo del contratto era quello di ripianare un debito in realtà inesistente sicché la parte deduce che si sia incorsi in errore o addirittura raggirati per la stipula del mutuo, l'azione da esperirsi non è quella di nullità ma di annullamento con tutte le conseguenze che derivano in termini di legittimazione e prescrizione;
in ogni caso seppur l'azione qui esperita potrebbe essere qualificata come di annullamento dei mutui per vizi del consenso, manca ogni allegazione delle parti e prova di essere il mutuo stato stipulato al solo fine di ripianare la situazione debitoria nella consapevolezza della illegittimità del saldo.
La questione dedotta non attiene, quindi, alla validità del mutuo che certamente è dotato di causa ma ad una rideterminazione semmai del dare/avere tra le parti, che nel caso di specie sarà affrontata vista la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente di rideterminazione del saldo del conto sul quale erano accreditate le somme derivanti dal mutuo.
La domanda è dunque da rigettarsi.
NULLITA' PARZIALE DEI MUTUI PER INTERESSI INDETERMINATI- USURARI- INDETERMINABILITA' COSTO COMPLESSIVO DEL CREDITO -DIFFERENZA TAEG EFFETTIVO DA QUELLO PATTUITO (DOMANDA A)
Indeterminatezza tasso di interesse
La doglianza è infondata. I titoli negoziali sono stati esaminati dal consulente tecnico d'ufficio e riportano tutti i tassi di interesse, che sono quindi determinabili (cfr. risposta al quesito 2.4. del consulente d'ufficio).
Nel testo contrattuale del mutuo n. 18884 prodotto sono chiaramente indicati i tassi di interesse applicati ovvero il TAN pari al 5,00%, il tasso di mora 5,00 %+ 2 punti e il TAEG pari a 5,297 %
(come indicato a pag. 41 prima consulenza).
Nel testo contrattuale del mutuo n. 20219 prodotto sono altresì chiaramente indicati i tassi di interesse applicati ovvero il TAN pari al 5,00%, il tasso di mora 5,00 %+ 2 punti e il TAEG pari a 5,38 %
(come indicato a pag. 48 prima consulenza).
Sotto altro profilo, parte opponente sostiene che il tasso applicato sia indeterminato anche per effetto dei costi occulti derivanti dall'ammortamento alla francese previsto nei contratti di mutuo.
La doglianza è da rigettarsi, così come le richieste di ulteriori integrazioni alla consulenza in atti per tale profilo.
Non si ritiene di condividere l'assunto di parte opponente secondo cui nella capitalizzazione composta, contrariamente a quanto accade con la capitalizzazione semplice, gli interessi sono
6 corrisposti in via anticipata rispetto alla scadenza del prestito generando un anatocismo. Non si condividono, quindi, neppure le conclusioni sotto il profilo della difformità tra interessi pattuiti e interessi pagati, con conseguente indeterminatezza del tasso.
Ed invero, si osserva che l'articolo 1283 c.c. vieta la produzione di interessi su interessi scaduti: questa è l'unica fattispecie regolata, per cui l'interesse composto rilevante agli effetti dell'articolo 1283 codice civile è solo quello relativo agli interessi maturati sul debito nel periodo X che si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi nel periodo
X +1 e così via. Non esiste quindi, nel caso di ammortamento alla francese, un interesse giuridicamente definibile come "scaduto" sul quale calcolare l'interesse composto;
la quota di interessi di ogni rata viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, senza che gli interessi passivi già predisposti costituiscano base di calcolo nella rata successiva.
La maggior parte della giurisprudenza di merito rileva che ogni rata costante si compone di una quota di interessi e di una quota di capitale. Tale metodo comporta che gli interessi vengono comunque calcolati unitamente sulla quota capitale via via decrescente per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento unicamente di tutti gli interessi dovuti per il periodo cui la stessa rata si riferisce (ad esempio Trib. Pescara 10.04.2014; Tribunale Lecce n. 1510 del 29 giugno 2020).
Sotto il profilo degli effetti dell'ammortamento alla francese sulla determinazione e/o determinabilità del tasso da applicare si rileva che la giurisprudenza assolutamente prevalente ritiene che l'opzione per l'ammortamento alla francese non ponga problemi di determinatezza delle pattuizioni contrattuali, perché una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate costanti, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali: il rimborso di un mutuo acceso per una certa somma, ad un certo tasso e con un prefissato numero di rate costanti, può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo (cfr. Corte appello Roma sez. IV, 30/01/2020,
(ud. 30/01/2020, dep. 30/01/2020), n.731).
Si richiama sul punto il recente arresto delle Sezioni Unite del 29/05/2024, n.15130 secondo cui “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento 'alla francese' di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione
"composto" degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
La parte opponente si duole altresì della indeterminatezza della clausola relativa agli interessi moratori, tanto da considerarla vessatoria per effetto dell'anatocismo prodotto dalla capitalizzazione degli interessi composta e della poca chiarezza della stessa. La doglianza relativa ai c.d. costi occulti dell'ammortamento alla francese è stata rigettata come evidenziato e la clausola, specificamente sottoscritta, non presenta alcun deficit di chiarezza e trasparenza essendo indicato il dovuto, seppur in termini percentuali.
Differenza TAEG effettivo da quello pattuito
7 Il Taeg effettivo al momento della pattuizione rilevato dal consulente nel contratto n. 18884 è pari al
5,230% differente per 0,067% da quello dichiarato mentre nel contratto n. 20219 è pari a 5,410% differente per 0,03% (cfr. pag. 43 e pag. 50; ogni altra rilevazione del TAEG considerando oneri eventuali, che il CTU ha calcolato su richiesta, non è giuridicamente condivisibile per quanto si dirà infra).
In ogni caso deve evidenziarsi che, come noto, il TAEG/ICS rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione. Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza, non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
non rientra nelle nozioni di "tassi, prezzi e condizioni" cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117, comma 6 TUB", ne consegue che una eventuale differenza non comporta la nullità del contratto di mutuo, d'altra parte, la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell'ISC/TAEG è prevista esclusivamente per il caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 bis, comma 6 TUB.
Ne consegue che l'unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria (sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra Par condotta scorretta della banca e danno). Ciò in quanto l'erronea indicazione dell' , integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto (vedi S.U. n.
26724/2007) e può quindi dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. I, 14/02/2023, (ud. 13/12/2022, dep. 14/02/2023), n.4597).
Nel caso de quo, la discrasia è minima e trascurabile sicchè anche sotto il profilo della responsabilità contrattuale e pre-contrattuale invocata dall'attore nessun danno o pregiudizio può essere riconosciuto, anche perché neppure è stato allegato o dimostrato.
Interessi usurari
Sotto il profilo delle pattuizioni di interessi usurari, i mutui sono stati esaminati dal consulente tecnico d'ufficio, il quale ha individuato come evidenziato il tasso effettivo pari al 5,230% per il rapporto di mutuo n. 18884 e il tasso del 5,410% per il mutuo n. 20219.
La comparazione di tali tassi con quelli soglia pari al 16,90 % per il contratto n. 18884 e pari al
17,431% per il contratto n. 20219 dimostra che il tasso effettivo è inferiore a quello soglia (tassi soglia cfr. pag. 67 Ctu, risposta quesito 2.1).
Tale comparazione è l'unica ammissibile, nonostante il consulente abbia effettuato dei calcoli tenendo conto anche del costo eventuale della estinzione anticipata;
deve osservarsi, infatti, che la giurisprudenza più recente della Suprema Corte di Cassazione, con indirizzo che va consolidandosi, afferma che la penale di estinzione nel caso di recesso anticipato costituisce un onere meramente potenziale, poiché non dovuto per effetto della mera conclusione del contratto, ma subordinato al verificarsi di eventi futuri rimessi nella disponibilità del cliente. Essa pertanto non è direttamente collegata all'erogazione del finanziamento, venendo in rilievo solamente nell'ipotesi in cui il rapporto non segua l'andamento pattuito. La natura di penale per recesso della commissione di estinzione anticipata comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di usurarietà del
8 finanziamento (Cassazione civile sez. III, 14/03/2022, n.8109; Cass. n. 7352/2022; conf. 23866/2022, più di recente Cassazione civile sez. I, 14/02/2023, (ud. 13/12/2022, dep. 14/02/2023), n.4597).
Per le medesime ragioni, non è ammissibile la sommatoria tra interessi corrispettivi e interessi moratori (Cass. Sezioni Unite, sentenza n. 19597/2020 del 18.09.2020; Cass. civ. Sez. I 5.5.2022 n.
14214).
Le doglianze di parte attrice, come esplicitate negli scritti difensivi sono tutte infondate: la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora ovvero la sommatoria tra tasso di mora e tasso di estinzione anticipata, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori, così come la commissione di estinzione anticipata, si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto, i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto ed il terzo per il caso eventuale di esercizio di una facoltà concessa dal contratto.
Le doglianze dedotte vanno quindi rigettate. I tassi comparabili previsti in contratto ed effettivi rispettano le soglie antiusura.
Quanto agli interessi moratori deve evidenziarsi che difetta anche l'interesse all'accertamento dell'usura (comunque non richiesto) poiché la domanda di pagamento della banca limita gli interessi moratori a quelli del tasso soglia, ove superiori quelli contrattuali.
In conclusione, rigettate le doglianze di parte opponente sulla quantificazione del credito, può certamente affermarsi che parte opposta, attore in senso sostanziale, ha dimostrato di vantare un credito per il mancato rimborso del mutuo n. 18884 (il cui accredito mai è stato contestato e il cui pagamento mai è stato dimostrato) di euro 98.825,25, oltre interessi di mora al tasso convenzionale e comunque nei limiti dell'usura sul solo capitale dovuto dal 30.07.2019 sino al soddisfo e per euro 22.294,47 per il contratto di mutuo chirografario n. 20219 del 03.01.2018, oltre interessi di mora al tasso convenzionale o comunque nei limiti dell'usura, non avendo trovato fondatezza i fatti modificativi del credito sollevati da parte opponente.
L'opposizione deve quindi essere rigettata e il decreto ingiuntivo deve essere confermato, anche nei confronti dei fideiussori per i motivi che seguono.
DOMANDA DI NULLITA' DELLE FIDEIUSSIONI (DOMANDA C)
Parte opponente chiede altresì di dichiarare la nullità e, comunque, l'inefficacia delle fideiussioni prestate dai fideiussori, i sigg. , e non Parte_2 Parte_3 Parte_4 essendo essi tenuti alla garanzia nei confronti della Banca.
É incontestato che i sigg. , e hanno Parte_3 Parte_4 Parte_2 sottoscritto le fideiussioni prodotte dalla Banca e in virtù delle quali la Banca ha ottenuto il decreto ingiuntivo opposto.
In tutte le fideiussioni sottoscritte, che rientrano nell'alveo delle fideiussione omnibus, le quali come noto presentano una funzione specifica e diversa da quella della fideiussione civile, volta a garantire una particolare tutela alle specificità del credito bancario in considerazione della rilevanza dell'attività di concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica agli operatori economici, indicano
9 l'importo massimo garantito, via via elevato nel corso del rapporto, e non presentano dunque i genericamente contestati profili di indeterminatezza dell'oggetto.
Gli stessi fideiussori hanno domandato inoltre l'accertamento della nullità totale delle fideiussioni prestate dagli opponenti per violazione dell'art. 2, co. 2, lett. a) e comma 3 della L. n. 287/90, deducendo quale prova privilegiata a sostegno della natura anticoncorrenziale delle clausole impugnate corrispondenti rispettivamente alle clausole 2, 6 e 8 censurate dello schema ABI il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia.
Si evidenzia in primo luogo che, con questo provvedimento, la Banca d'Italia ha concluso l'istruttoria circa la conformità all'art. 2, comma 2, lett. a) della Legge n. 287/90 delle condizioni generali di contratto, predisposte dall'ABI nel 2002, per le fideiussioni a garanzia delle operazioni bancarie affermando che gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287/1990.
Con riferimento all'azione di nullità totale del contratto in atti, la Cassazione a Sezioni Unite ha affermato, come noto, che “I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della L. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2 comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
La parte attrice fideiussore per l'accoglimento della domanda di nullità totale della fideiussione sopra indicata, avrebbe dovuto provare, ciò che non è emerso nel presente giudizio, che esso fideiussore non avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, senza le clausole che assume essere nulle per violazione della disciplina antitrust e che quindi quelle clausole erano essenziali per la conclusione del contratto.
Tale circostanza non è stata né provata né allegata nel caso di specie.
Gli stessi chiedono infatti dichiararsi la nullità totale delle fideiussioni ed essere esonerati da ogni pagamento dovuto.
Sotto altro profilo, anche a voler qualificare la richiesta come di nullità parziale delle clausole illecite che escludono l'applicabilità degli artt. 1956 e 1957 c.c., non vi è alcuna tempestiva eccezione processuale di parte nel senso di cui all'art. 1957 c.c., sicchè ogni esame della doglianza ulteriore appare ultroneo.
Ed invero, parte opponente richiama genericamente nelle memorie ex art. 183 comma VI n. 1 la violazione dell'art. 1957 c.c. ma la contestazione oltre che generica è tardiva.
Si vuole rilevare infatti la richiesta è tardiva e inammissibile poiché eccezione nuova, formulata per la prima volta nelle memorie ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. e non nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo. Sul punto si richiama Cassazione civile sez. III, 05/06/2012, n.8989 secondo cui “La prima udienza di trattazione e le memorie, di cui all'art. 183 c.p.c., possono essere utilizzate solo per precisare le domande e le eccezioni già formulate, e non per introdurre nel giudizio nuovi temi di indagine, che non siano conseguenza diretta delle difese avversarie. Ne consegue che il fideiussore, nell'opporsi al decreto ingiuntivo contro di lui ottenuto dal creditore garantito, non può eccepire nel corso del giudizio la decadenza di questi per mancato esercizio del diritto contro il debitore principale, ai sensi dell'art. 1957 c.c., se nell'atto di citazione in opposizione si sia limitato ad invocare l'invalidità del contratto di fideiussione”, osservando che l'eccezione di cui all'art. 1957 c.c. è di decadenza, secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, e stante la natura del giudizio di opposizione in cui l'opponente è convenuto sostanziale, la stessa andata sollevata nell'atto di opposizione tempestivamente.
10 Si contesta invece specificamente con l'opposizione la violazione dell'art. 1956 c.c.
L'art. 1956 c.c. prescrive che “Il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito”.
Si tratta di una norma di protezione per il fideiussore di obbligazione futura: questi potrà contare sulla sua necessaria e preventiva autorizzazione per la concessione del nuovo credito al debitore, quando la banca sia a conoscenza del peggioramento delle condizioni patrimoniali di quest'ultimo. Si comprende la ratio: trattandosi di fideiussione per obbligazioni future, per la quale c'è solo il limite dell'importo, il creditore può essere indotto ad elargire credito ulteriore con facilità, anche quando le condizioni economiche del debitore si aggravano, potendo contare comunque sull'obbligazione solidale del fideiussore.
Sarebbe allora un comportamento contrario a buona fede nell'esecuzione del contratto quello del creditore che elargisca improvvidamente altro credito, sebbene sia a conoscenza del peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale.
Ebbene, va in via preliminare osservato che è onere della parte che invoca l'applicazione della disposizione normativa provare gli elementi della fattispecie normativa di cui al predetto art. 1956 c.c., mentre vanno ricomprese nell'ambito delle semplici deduzioni difensive le osservazioni della controparte che si limitano a sostenere l'inesistenza di tali fatti.
La Suprema Corte afferma che “il fideiussore, il quale intenda far valere l'esclusione della propria responsabilità, ai sensi dell'art. 1956 c.c., deve provare la sussistenza delle condizioni ivi indicate, cioè, deve dimostrare che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore abbia fatto credito al terzo, senza la sua autorizzazione, pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche ed è altrettanto opportuno ricordare che è stato anche ribadito come l'onere di richiedere quell'autorizzazione non sussista se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune o può presumersi tale (Cass. Civ., Sez. III, 13 marzo 2024, n. 6685).
Tale prova non è stata data nel caso di specie, anzi non è contestato che i fideiussori e Pt_2
siano soci della e che sia coniuge e sorella degli stessi, Parte_3 CP_2 Parte_4 come allegato da parte opposta in sede di costituzione e non contestato da parte opponente e quindi provato ex art. 115 c.p.c., sicché è presumibile che gli stessi fossero a conoscenza delle condizioni della società garantita. Ne deriva che alcuno spazio vi è per la liberazione di garanzia per tale contestata ragione.
In conclusione, il decreto ingiuntivo può essere confermato anche nei confronti dei fideiussori.
La società , in qualità di debitore principale, e i sigg. Controparte_2 Parte_2
, e , in qualità di fideiussori e nei limiti delle
[...] Parte_4 Parte_3 fideiussioni prestate per un importo di euro 210.000 sono tenute a pagare in solido alla Banca convenuta la somma di euro 120.919,72, con interessi come richiesti nella domanda monitoria.
RAPPORTO DI CONTO CORRENTE n. 3/229 (DOMANDA B e D)
In via riconvenzionale, parte opponente chiede di accertare il saldo del conto corrente n. 3/229 e di condannare la al rimborso dell'illegittimamente percepito ovvero di compensare con il dovuto, CP_1 sostenendo che vi siano stati addebiti illegittimi per clausole contrattuali nulle.
11 La domanda di parte attrice è quindi una domanda di accertamento del saldo del conto, previa nullità parziale del contratto per illegittima applicazione di addebiti, con richiesta di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. anche in compensazione con eventuale credito della banca.
ONERE DELLA PROVA
Al fine di esaminare la domanda avanzata occorre innanzitutto delineare i principi applicabili alla fattispecie in ordine alla ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c.
Quando, come nel caso di specie, sia il cliente ad agire in giudizio per far accertare un diverso saldo rispetto a quello risultante dal conto corrente ovvero per ripetere le somme versate indebitamente spetta al cliente l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, salvo che alleghi la conclusione del contratto 'verbis tantum', la quale, se pacifica, impone al giudice di rilevare la nullità del negozio e quindi la mancata valida pattuizione di interessi ultralegali e commissione di massimo scoperto, mentre, ove contestata, esime il correntista dall'onere di fornire la prova negativa dell'accordo, che spetta semmai alla banca documentare (Cass. 6480/2021).
Il correntista è inoltre tenuto alla produzione degli estratti conto necessari per la ricostruzione del rapporto. La giurisprudenza di legittimità ha però oramai chiarito che il correntista che agisca per ottenere la declaratoria di nullità di determinate clausole contrattuali, ben può limitare la domanda di ripetizione alle sole somme percepite dalla banca in dipendenza di quelle clausole, limitando la prova al periodo temporale rispetto al quale è stata formulata la domanda. Ne deriva che, la produzione incompleta di estratti conto non comporta di per sé il rigetto della domanda.
In caso di mancanza della serie iniziale di estratti conto, "ove sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione e il primo degli estratti conto prodotti rechi un saldo iniziale a suo debito, è del pari legittimo ricostruire il rapporto con le prove che offrano indicazioni certe e complete e che diano giustificazione del saldo riferito a quel momento;
è inoltre possibile prendere in considerazione quegli ulteriori elementi che consentano di affermare che il debito nel periodo non documentato sia inesistente o inferiore al saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che addirittura in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
in mancanza di elementi nei due sensi indicati dovrà assumersi, come dato di partenza per la rielaborazioni delle successive operazioni documentate, il detto saldo" (Cass. 11543/2019; Cass. 9140/2020).
Tale conclusione viene convincentemente argomentata nel senso che, quando la banca assume la veste di convenuta, è il correntista a dover dissolvere l'incertezza relativa al pregresso andamento del rapporto, sicché, in assenza di contrari riscontri, la base di calcolo potrà attestarsi sul saldo iniziale del primo degli estratti conto acquisiti al giudizio, che, nel quadro delle risultanze di causa, è il dato più sfavorevole allo stesso attore (Cass. 6063/2021).
Nel caso di specie, parte attrice ha prodotto il contratto di conto corrente e tutti gli estratti conto continui.
La produzione degli estratti conto è stata contestata dalla convenuta, la quale ne ha lamentato CP_1 la mancata completa allegazione al fascicolo telematico.
Con ordinanza del 6.12.2022, questo Giudice ha ritenuto valido l'utilizzo da parte del consulente degli estratti conto prodotti in udienza e quindi disponibili solo nel fascicolo cartaceo facendo applicazione dell'art. 87 disp. att. c.p.c., nella formulazione all'epoca vigente.
Parte convenuta nella comparsa conclusionale contesta tale decisione.
12 Non si ha motivo di rivederla a parere di chi scrive, posto che la riforma Cartabia ha inserito la inammissibilità dei documenti non prodotti tramite deposito telematico, per i procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023 introducendo espressamente l'art. 196 quater c.p.c., sicchè in data antecedente tale inammissibilità non era prevista e come noto la inammissibilità deve essere disposta dalla legge. Invece, vigeva l'art. 87 disp. att. c.p.c. nella versione antecedente la riforma, il quale prevedeva la possibilità di deposito dei documenti a verbale con indicazione degli stessi. Nel caso de quo, come evidenziato, nel verbale del 17.11.2020 si dà atto che parte opponente deposita “copia cartacea del fascicolo di parte attrice e dei documenti già depositati telematicamente in forma cartacea e si depositano altresì copia degli estratti conto in forma cartacea”.
Si richiama la giurisprudenza già citata nella ordinanza, cui comunque si rinvia (cfr. Cda Firenze sez.
IV, 30/05/2022, (ud. 26/04/2022, dep. 30/05/2022), n.1093) e si evidenzia che la parte convenuta non ha mai contestato che gli estratti conto non fossero riferibili al conto esaminato nel corso del giudizio ma si è soltanto lamentata da un punto di vista procedurale del deposito cartaceo degli stessi, peraltro non alla prima difesa utile, considerato che la documentazione è stata depositata nel fascicolo di ufficio a far data dal 17.11.2020.
Ed inoltre, proprio perché non è contestata la riferibilità degli estratti conto allegati al conto da esaminare né è contestata la tempistica del deposito, avvenuto comunque nei termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. alla prima udienza di comparizione, si deve ritenere che l'esame della documentazione era doveroso da parte del consulente e può essere utilizzata da questo Giudice per fornire una ricostruzione del conto completa, reale ed esaustiva, considerando che la parte attrice in riconvenzionale aveva posto a disposizione dell'ufficio e delle parti e quindi del consulente gli estratti conto prima dell'avvio della consulenza stessa.
Ciò posto, il conto quindi può essere esaminato attraverso i risultati della consulenza contabile (che ha effettuato comunque un conteggio secondo la prospettazione della , con analisi della CP_1 documentazione disponibile.
RICOSTRUZIONE DEL SALDO DEL CONTO SECONDO LA RELAZIONE DEL TECNICO
D'UFFICIO
Ebbene, dalla consulenza redatta emerge che “In data 04.10.1996 la società provvedeva CP_2 ad accendere, presso la filiale di Grottaglie (TA) della , il rapporto di conto Controparte_3 corrente n. 229/4, unitamente al quale venivano sottoscritte, lettere fideiussoria (All.to n. 03). Il rapporto, fatto salvo per le modificazioni delle condizioni economiche applicate, si svolgeva ininterrottamente sino alla data del 21.02.2020” (pag. 7 consulenza dep. 1.08.2022).
Il contratto di accensione del rapporto di conto corrente n. 3/229, datato 04.10.1996, aveva le seguenti condizioni contrattuali: TASSO CREDITORE minimo 6,25%; TASSO DEBITORE: tasso per apertura di credito 12,25%, tasso per scoperto di conto 12,35%, commissione di massimo scoperto
0,25% (fuori limite fido 1,00%). Il criterio di capitalizzazione delle competenze bancarie risultava indicato con periodicità annuale per quel che riguardava i saldi creditori e con periodicità trimestrale per quel che riguardava i saldi debitori.
I moduli risultano sottoscritti e non disconosciuti.
Inoltre, come specificato dal CTU nominato (cfr. pag. 17 prima relazione peritale depositata in data
1.08.22), risultano allegate agli atti del procedimento due documenti rispettivamente datati 14.11.2012 e 23.01.2013 ed intitolati “Domanda Concessione/Revisione Affidamenti di Socio” nonché “Apertura di Credito in c/c” (All.to n. 03). Il Ctu ha ritenuto che “tale contratto di apertura
13 di credito in conto corrente, appare sostanzialmente perfezionarsi all'atto della sottoscrizione del documento più recente, datato 23.01.2013, con il quale viene concessa l'attivazione di una linea di fido fino a revoca, del valore di euro 120.000,00 a valere sul rapporto di c/c n. 03000000229, sotto forma di scopertura su conto corrente … “per scopi inerenti alla propria attività imprenditoriale o professionale” ….; tale finanziamento veniva concesso alle condizioni previste nel modulo sottoscritto (Lettera di richiesta concessione di due linee di credito di Euro 120.000,00 e di Euro
15.000,00 datata 14.11.2012 e Lettera di concessione di linea di credito di Euro 120.000,00 datata
23.01.2013, allegato n.3 perizia del 1.08.22).
Successivamente con lettera di richiesta concessione di due linee di credito di Euro 120.000,00 e di
Euro 15.000,00 datata 17.11.2015 e Lettera di concessione di linea di credito di Euro 120.000,00 datata 03.12.2015, veniva concessa la conferma di una linea di fido fino a revoca del valore di euro
120.000,00 a valere sul rapporto di c/c n. C01/03/000000229, sotto forma di scopertura su conto corrente (cfr. allegato n.3 perizia del 1.08.22). Le condizioni economiche erano chiaramente richiamate nel modulo contrattuale sottoscritto dalle parti (cfr. pag. 18 CTU citata).
Il consulente ha quindi rideterminato il saldo del conto e tra i diversi scenari elaborati si indicano di seguito, in ragione delle contestazioni illegittime, quelli considerati giuridicamente condivisibili.
Tassi di interesse
Il consulente ha quindi rideterminato il saldo del rapporto applicando i tassi di interesse praticati dall'Istituto di Credito e rilevati dai resoconti trimestrali resi disponibili nel fascicolo processuale a condizione che gli stessi risultino contrattualmente pattuiti e variati in funzione della disciplina contenuta nell'art. 118 del TUB ratione temporis vigente, in maniera conforme alla previsione di cui all'art. 117 TUB che prevede l'applicazione delle condizioni contrattuali pattuite.
Capitalizzazione interessi
Quanto alla contestata capitalizzazione degli interessi, il consulente ha osservato che il contratto di conto corrente è stato sottoscritto antecedentemente alla delibera CICR del 9.2.2000, entrata in vigore il 22.4.2000 e precisamente in data 04.10.1996.
Come noto, in materia di interessi anatocistici si sono pronunciate le Sezioni Unite della Suprema
Corte, da un lato, escludendo la ravvisabilità di usi normativi e, dall'altro, evidenziando che la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista bancario è sempre illegittima, anche con riguardo al periodo anteriore alle decisioni con le quali la stessa Corte di Cassazione -a far data dalla sentenza n. 2374/1999- - ponendosi in contrasto con l'indirizzo giurisprudenziale sin lì seguito aveva accertato l'inesistenza di un uso normativo idoneo a derogare al precetto dell'art. 1283 c.c. (cfr.
Cass. SS.UU., 21095/2004).
Nel caso de quo, la clausola contrattuale del 1996 prevedeva che gli interessi creditori fossero contabilizzati annualmente mentre quelli debitori trimestralmente. La clausola nella lettera di concessione credito del 2013 prevedeva identica periodicità trimestrale, così come la clausola contenuta nella lettera di affidamento del 2015.
E quindi il CTU, nel procedimento di rielaborazione del conto, ha ritenuto di dover applicare i seguenti criteri di capitalizzazione degli interessi calcolati tanto sui saldi creditori, quanto sui saldi debitori: “- per il periodo compreso tra la data di accensione del rapporto di c/c ed il 01.07.2000, dovendo considerare illegittima la clausola contenuta nell'art. 4 delle norme contrattuali, il rapporto
è stato rielaborato escludendo qualsiasi criterio di capitalizzazione delle competenze;
- per il periodo compreso tra il 01.07.2000, data di entrata in vigore della delibera CICR del 09.02.2000, ed il
14 22.01.2013 non avendo reperito alcuna valida ed efficace pattuizione contrattuale espressamente approvata per iscritto, ha ritenuto di dover procedere all'applicazione del principio stabilito dalla
Corte di Cassazione con sentenza del 29.10.2020, n.23853, laddove in presenza di contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della citata delibera … “perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera” …, escludendo, anche in questo caso, qualsivoglia procedimento di capitalizzazione delle competenze bancarie;
- per il periodo compreso tra il
23.01.2013 e la data di entrata in vigore della delibera CICR attuativa del nuovo testo dell'art. 120 del TUB, ossia la data del 01.10.2016, sussistendo una valida ed efficace norma contrattuale, procedendo alla rielaborazione del conto, previa applicazione del procedimento di liquidazione trimestrale delle competenze bancarie;
- per il periodo compreso tra la data del 02.10.2016, di entrata in vigore del novellato art. 120 del TUB, e la data di chiusura del rapporto di conto corrente, procedendo alla rielaborazione del conto previa esclusione di qualsiasi procedimento di capitalizzazione degli interessi” (cfr. pag. 23-24 perizia del 1.08.22).
Ciò si ritiene opportuno, in quanto alla nullità della clausola che prevede la capitalizzazione nell'accordo del 1996 consegue che gli interessi debbono essere ricalcolati senza capitalizzazione alcuna per il noto principio espresso da Cass. SS.UU n. 24418/2010 e richiamato anche dal consulente tecnico.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 425/2000, ha poi dichiarato l'illegittimità dell'art. 25 del d.lgs. 342/1999 nella parte in cui stabiliva che le clausole riguardanti la produzione degli interessi sugli interessi maturati, contenuti nei contratti stipulati anteriormente alla delibera, fossero valide ed efficaci sino a tale data. La disciplina introdotta nel 2000, in deroga al principio codicistico posto dall'art. 1283 c.c., ha invece legittimato l'anatocismo per l'attività bancaria purché la capitalizzazione degli interessi fosse specificatamente pattuita per iscritto e con pari periodicità della capitalizzazione
(art. 6). L'art. 7 della delibera ha previsto una specifica disciplina per i rapporti già in corso al momento dell'entrata in vigore della delibera (come quello che ci occupa), prevedendo che le condizioni contrattuali vigenti avrebbero dovuto essere adeguate al contenuto della delibera entro il
30.6.2000 con effetti a decorrere dal successivo 1 luglio. In particolare, veniva previsto che in caso di adeguamento non peggiorativo per la clientela delle condizioni precedentemente applicate le banche avrebbero potuto limitarsi entro il predetto termine a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale la comunicazione delle nuove condizioni, dandone notizia per iscritto alla clientela. In caso di modifiche peggiorative, le nuove condizioni avrebbero invece dovuto essere approvate dalla clientela per iscritto
(art. 7, comma 3). Si è posta quindi la questione delle modalità con le quali le banche avrebbero potuto validamente ed efficacemente procedere all'adeguamento dei contratti pendenti ovvero se le modifiche (che introducevano la pari periodicità della capitalizzazione) potessero ritenersi migliorative rispetto al regime previgente, assumendo quale elemento paragone il contenuto economico delle precedenti clausole, anche se affette da nullità, che prevedevano la capitalizzazione trimestrale dei soli interessi passivi e annuale per quelli attivi.
In ordine alle modalità di adeguamento, la Suprema Corte ha recentemente statuito che 'nei contratti di conto corrente bancario stipulati in data anteriore all'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000, la dichiarazione d'illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 425 del 2000, pur non avendo interessato il comma 2 di tale disposizione, che costituisce il fondamento del potere esercitato dal CICR mediante
l'adozione della predetta delibera, ha inciso indirettamente sulla disciplina transitoria dettata dall'art. 7 di tale provvedimento, in quanto, avendo fatto venir meno, per il passato, la sanatoria delle clausole che prevedevano la capitalizzazione degl'interessi, ha impedito di assumerle come termine
15 di comparazione ai fini della valutazione dell'eventuale peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, in tal modo escludendo la possibilità di provvedere all'adeguamento delle predette clausole mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, come consentito dal comma 2 dell'art. 7, e rendendo invece necessaria una nuova pattuizione” (cfr. Cass., Sez. I, 19/05/2020, n. 9140; 21/10/2019, nn. 26769 e 26779).
Non essendo allora operante tale modalità di adeguamento semplificata tramite pubblicità rimessa alla iniziativa della si ritiene necessaria una specifica pattuizione scritta bilaterale. CP_1
Ebbene, allora opportunamente il consulente ha applicato la capitalizzazione semplice dal 1.7.2000 al 22.1.2013.
Dal 22.1.2013 e la data di entrata in vigore della delibera CICR attuativa del nuovo testo dell'art. 120 del TUB, ossia la data del 01.10.2016, in poi ha applicato la capitalizzazione degli interessi con pari periodicità poiché prevista dalla norma contrattuale.
Dal 01.10.2016 alla chiusura del rapporto ha applicato la capitalizzazione semplice, perché la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 “Legge di Stabilità 2014” ha modificato il secondo comma dell'art. 120 del TUB conferendo al CICR il compito di stabilire le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni bancarie. In particolare, il nuovo testo dell'art. 120, comma 2 del TUB, ha conferito al CICR il compito di stabilire le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che … “gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale” ….Per i contratti già in corso, a partire dalla data dell'01.10.2016, ha avuto efficacia la delibera CICR che ha dato attuazione al novellato art. 120 TUB vietando la pratica bancaria della capitalizzazione trimestrale.
È noto a questo Giudice, l'intervento della Cassazione del 30.7.2024, sopravvenuto rispetto alla consulenza effettuata per cui il divieto di anatocismo si dispone dal 1.12.2014 ma si osserva che lo stesso è avvenuto nell'ambito di una controversia presentata da associazioni di consumatori ex art. 140 codice del Consumo e che non è quindi l'interpretazione della Corte non è diretta ad un caso concreto di contratto di conto corrente in corso come quello di specie, ove si porrebbe il problema dalla retroattività della disposizione;
in ogni caso si tratta di rivedere il calcolo per un periodo limitato dal 1.12.2014 al 1.10.2016, applicando capitalizzazione semplice.
Commissioni di massimo scoperto
Quanto alle commissioni di massimo scoperto, il consulente ha elaborato il calcolo non computando la commissione di massimo scoperto sino al 23.1.2013, su richiesta di questo Giudice, poiché solo da quella data la commissione può ritenersi determinata (cfr. lettera contratto apertura credito del
14.11.2012 e successive disposizioni contrattuali)
Ed invero, nel contratto di conto corrente del 1996, la commissione di massimo scoperto era indicata in percentuale senza indicazione del limite del fido;
la clausola era quindi indeterminata nell'oggetto per cui va dichiara nulla, con conseguente espunzione delle somme per tale ragione addebitate. Ed invero, la CMS, per rispettare i requisiti di determinatezza o determinabilità (art. 1346 c.c.), deve prevedere espressamente sia il tasso della commissione che i criteri e la periodicità del calcolo (ovvero la percentuale, la base di calcolo, i criteri e la periodicità dell'addebito).
Dalla lettura delle condizioni economiche applicate al contratto si evince che la CMS è indicata solo in percentuale. Non vi è quindi una specifica previsione riguardo alle modalità di calcolo, alla
16 periodicità di capitalizzazione ed alle soglie entro quale applicarla. Come osservato dalla Corte di
Cassazione sotto altro profilo di riflessione, non può che concordarsi con la tesi accolta dalla Corte di merito secondo cui deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non è, invero, in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca. Non è perciò legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto viene indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata tale percentuale (C.
Cass. civile sez. I, 20/06/2022, (ud. 05/04/2022, dep. 20/06/2022), n.19825.
Usura
Il consulente non ha rilevato usura contrattuale.
Egli ha provveduto ad illustrare il quadro giuridico nel quale si colloca la categoria delle operazioni finanziarie esaminate, originariamente pattuita in data 04 ottobre 1996 e variata in data 23 gennaio
2013 e in data 03 dicembre 2015 tra la società e la , eseguendo gli CP_2 Controparte_3 accertamenti in conformità alle indicazioni contenute nelle Istruzioni della Banca d'Italia pro-tempore vigenti. Sotto tale profilo l'operazione di finanziamento è risultata appartenere alla categoria denominata … “Cat1. Apertura di Credito in c/c”.
Ha quindi comparato il tasso contrattuale a quello soglia ed ha escluso l'usura sia originaria nel 1996 che sopravvenuta all'apertura di credito in conto corrente nel 2013 e nel 2015 (cfr. conclusioni pag.27 consulenza del 05.06.2023).
Prescrizione rimesse solutorie
Il saldo elaborato dal consulente ha tenuto conto della tempestiva eccezione di prescrizione formulata dalla banca in sede di costituzione.
La Banca convenuta ha infatti tempestivamente eccepito la prescrizione delle rimesse solutorie maturate così il consulente ha provveduto ad eseguire gli accertamenti contabili sul rapporto di conto corrente n. 3/229, a partire dalla data del 04 ottobre 1996 (All.to n. 01), corrispondente a quella di accensione del rapporto e sino alla data del 31 gennaio 2010, cioè, a quella corrispondente al decennio anteriore la data dell'avvenuta notifica dell'Atto di Citazione.
Si osserva che il consulente ha ritenuto che dall'esame della documentazione risultasse un affidamento di fatto, di cui era determinabile anche il limite ante 2013 (data di prima apertura di credito in conto corrente), per come desumibile dagli estratti di conto corrente senza però che vi fosse contratto stipulato.
Così scrive il consulente “La misura della linea di fido utilizzata per il ricalcolo richiesto dal quesito integrativo formulato, è stata rilevata dall'esame delle informazioni acquisite nei Riassunti Scalari e Riepiloghi competenze esibiti, in funzione dell'importo indicato per la determinazione delle Commissioni sul Massimo Scoperto praticate più favorevoli ovvero del TAN debitore più favorevole per la parte correntista (All.to n. 01 della relazione principale)”. Ha quindi individuato anno per anno la linea di fido di fatto (pag. 20 seconda consulenza depositata).
Le attestazioni del consulente tecnico dimostrano quindi che l'affidamento emerge chiaramente dall'analisi degli estratti conto e quindi lo stesso può ritenersi provato.
17 Sul punto si richiama la giurisprudenza di merito che in modo condivisibile osserva che “La forma scritta ad substantiam richiesta per i contratti bancari è funzionale alla tutela del contraente debole, il cliente, nei suoi rapporti con la banca. Tuttavia, questo requisito formale non può ostare al riconoscimento di situazione che la giurisprudenza ha ricondotto sotto la denominazione di "fido di fatto". Secondo una parte di tale giurisprudenza, poi, tale situazione di fatto può essere provata attraverso criteri indiretti, i quali, però, facciano emergere con chiarezza l'importo del fido e dei tassi d'interessi applicati fuori ed entro il fido stesso” (Tribunale Forli' sez. II, 24/03/2022, n.274).
Il C.T.U., in conclusione, ha potuto verificare che, per il periodo compreso tra il 04.10.1996 ed il
31.01.2010, sulla base delle annotazioni contabili rideterminate a partire dal saldo originario invariato, l'ammontare totale delle competenze trattenute sul rapporto di c/c n. 3/229, considerate irripetibili per sopravvenuta prescrizione, perché saldate con rimesse solutorie operate in funzione delle linee di credito accordate per facta concludentia dall'Istituto di Credito, corrisponde al valore di euro 427,45 (All.to n. 08).
A questo punto, il C.T.U., ha potuto rideterminare il saldo finale del conto, previa inclusione nel computo finale dell'ammontare delle competenze indebite, da considerarsi irripetibili in quanto trattenute dall'Istituto di Credito in conto rimesse solutorie, nella seguente misura al 31.3.2019 di euro 137.548,77, con interessi dal 31.10.1996 al 22.01.2013 capitalizzati alla data del 22.01.2013, da cui detrarre le competenze irripetibili di 427,45 per un saldo quindi di euro 137.121,32, positivo per il correntista (pag. 20 seconda consulenza del 31.08.2023).
SULLA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI PER ILLEGITTIMA SEGNALAZIONE
ALLA CENTRALE RISCHI BANCA DI ITALIA (DOMANDA E e F)
La domanda è genericamente formulata sia nell'an che nel quantum ed è dunque inammissibile.
CONCLUSIONI
In conclusione, all'esito del giudizio più affermarsi che l'opposizione al decreto ingiuntivo deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato con condanna quindi di Controparte_2
, in qualità di debitore principale, e dei sigg. , e
[...] Parte_2 Parte_4
, in qualità di fideiussori e nei limiti delle fideiussioni prestate per un importo Parte_3 di euro 210.000, al pagamento in solido alla Banca convenuta della somma di euro 120.919,72 con interessi come richiesti nella domanda monitoria e già riconosciuti in decreto ingiuntivo ovvero:
- per il mutuo n. 18884 del 29.11.2016, oltre interessi di mora sul solo capitale dovuto al tasso di mora contrattuale (7%) e comunque nei limiti del tasso soglia dal 30.07.2019 sino alla presente pronuncia;
- per il mutuo n. 20219 del 03.01.2018, oltre interessi di mora contrattuale (7%) sul solo capitale dovuto e comunque nei limiti del tasso soglia dal 25.10.2019 sino alla presente pronuncia.
La domanda riconvenzionale di parte opponente deve essere accolta poiché risultano Parte_1 delle clausole nulle, come indicato in parte motiva, che hanno comportato illegittimi addebiti e quindi il saldo va rideterminato al 31.3.2019 per la somma di euro 137.121,32; la deve essere CP_1 condannata a restituire ad la somma di euro 137.121,32, oltre interessi legali dalla notifica CP_2 della opposizione a decreto ingiuntivo del 6.3.2020 sino alla presente pronuncia, trattandosi di ripetizione ex art. 2033 c.c. ed escludendo la mala fede dell'accipiens.
Può essere dichiarata, come richiesto dall'opponente, la compensazione tra i crediti contrapposti, che sono calcolabili dalle parti sulla base delle statuizioni su suindicate, con condanna al pagamento della differenza a carico di chi spetta all'esito del calcolo solo matematico rimesso alle parti.
18 SPESE DEL GIUDIZIO
In ordine alle spese processuali, l'esito globale della lite ne giustifica l'integrale compensazione ai sensi dell'art. 92 c.p.c. Le spese della espletata CTU, già liquidate con separato provvedimento del 1.3.2023 e del 11.10.2023, restano a carico delle parti in solido.
P.M.Q.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- RIGETTA l'opposizione e CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto di cui dichiara definitivamente la esecutorietà, con CONDANNA degli opponenti Controparte_2
[...
, in qualità di debitore principale, e dei sigg. , e Parte_2 Parte_4 Parte_3
, in qualità di fideiussori e nei limiti delle fideiussioni prestate per un importo di euro
[...]
210.000,00, al pagamento in solido in favore della Banca convenuta della somma di euro 120.919,72 con interessi come richiesti nella domanda monitoria e come indicato in parte motiva;
- ACCOGLIE parzialmente la domanda riconvenzionale di parte opponente
[...]
e ACCERTA e DICHIARA nulli e privi di causa debendi gli addebiti Controparte_2 effettuati sul conto corrente n. 3/229 in atti, per i motivi suindicati, e per l'effetto:
• ACCERTA e DICHIARA che il saldo finale del c/c n. 3/229 alla data del 31.3.2019 è pari a 137.121,32 euro
• CONDANNA la Controparte_1 in persona del l.r.p.t., a restituire a parte opponente
[...] [...] la somma di euro 137.121,32, oltre interessi al tasso legale dal Controparte_2
6.3.2020;
- DICHIARA la compensazione tra i crediti suindicati come in motivazione.
- RIGETTA la domanda di parte opponente di condanna per illegittima segnalazione alla Centrale
Rischi della Banca d'Italia;
- COMPENSA integralmente le spese di lite;
- PONE il pagamento delle spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con decreto del
1.3.2023 e del 11.10.2023, definitivamente a carico delle parti in solido.
Così deciso in Taranto, 01.04.2025
Il Giudice
Federica Rotondo
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